Ciao a tutti, vorrei porre un quesito che ritengo importante x molti. Mi riferisco a chi, riformato per non idoneità allo smi (sia SÌ che NO con causa di servizio) e posto in pensione di inabilità, si è poi visto togliere la stessa retroattivamente a seguito di rimozione per condanna penale con pena accessoria o a seguito di sanzione disciplinare di stato.
Posto sotto l'art.871 del codice 66/2010,utili anche gli articoli seguenti.
La mia domanda è: i colleghi che, dopo 5 anni, presentano istanza di reintegro nel grado che viene accolta, ricominciano a percepire la pensione che era stata tolta?
Art. 871
Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione
1. La reintegrazione nel grado per il militare che ne e' stato
rimosso per motivi disciplinari e' disposta a domanda
dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare
d'appello.
2. La reintegrazione e' disposta se il militare conserva ottima
condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della
rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che,
per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha
conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al
valor militare. Il militare che ha conseguito piu' di una di dette
promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in
qualsiasi tempo.
3. Se la perdita del grado e' stata disposta in via disciplinare in
conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la
perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non e'
prima intervenuta sentenza di riabilitazione.
Reintegro grado e pensione inabilità
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Re: Reintegro grado e pensione inabilità
Carminiello ha scritto:Ciao a tutti, vorrei porre un quesito che ritengo importante x molti. Mi riferisco a chi, riformato per non idoneità allo smi (sia SÌ che NO con causa di servizio) e posto in pensione di inabilità, si è poi visto togliere la stessa retroattivamente a seguito di rimozione per condanna penale con pena accessoria o a seguito di sanzione disciplinare di stato.
Posto sotto l'art.871 del codice 66/2010,utili anche gli articoli seguenti.
La mia domanda è: i colleghi che, dopo 5 anni, presentano istanza di reintegro nel grado che viene accolta, ricominciano a percepire la pensione che era stata tolta?
Art. 871
Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione
1. La reintegrazione nel grado per il militare che ne e' stato
rimosso per motivi disciplinari e' disposta a domanda
dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare
d'appello.
2. La reintegrazione e' disposta se il militare conserva ottima
condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della
rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che,
per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha
conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al
valor militare. Il militare che ha conseguito piu' di una di dette
promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in
qualsiasi tempo.
3. Se la perdita del grado e' stata disposta in via disciplinare in
conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la
perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non e'
prima intervenuta sentenza di riabilitazione.
In caso di condanna, prima occorre avere la riabilitazione,che si ha dopo che sono trascorsi,3 anni da quando si e finita di espiare la pena occorre fare ulteriroe istanza al Magistrato di Sorveglianza ,il quale istruisce la pratica, dopo aver assunte tutte le informazioni del caso- L'amministrazione se vi sono i presupposti per la concessione del riammissione in servizio-il dipendente viene riammesso con il grado che aveva prima della condanna- Nel caso del già pensionato non e previsto la riammissione in servizio ne tatomeno nuovamente a percepire la pensione per fisica inabilità- La pensione compete solo se si hanno raggiunti i requisiti pensionistici- Altra cosa per chi e stato dispensato e gli e stata revocata la pensione per perdita del grado,-una volta avuta la riabilitazione, può fare domanda allegando certificazione medica,dove si evince che l'interessato e guarito dalla patologia per cui e stato dispensato-Allora l'amminsitrazione può valutare se riammetterlo in servizio e successo ( ma molto difficile da atuare )
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Re: Reintegro grado e pensione inabilità
Messaggio da Carminiello »
Nel caso del già pensionato non e previsto la riammissione in servizio ne tatomeno nuovamente a percepire la pensione per fisica inabilità- La pensione compete solo se si hanno raggiunti i requisiti pensionistici- Altra cosa per chi e stato dispensato e gli e stata revocata la pensione per perdita del grado,-una volta avuta la riabilitazione, può fare domanda allegando certificazione medica,dove si evince che l'interessato e guarito dalla patologia per cui e stato dispensato-Allora l'amminsitrazione può valutare se riammetterlo in servizio e successo ( ma molto difficile da atuare )
Ciao Avt, grazie della risposta. Scusami ma non riesco a capire una cosa però..quelli che riporti sono 2 casi distinti oppure è lo stesso? Cosa intendi come "dispensato", chi è stato riformato dalla CMO?
Visto che sei afferrato in materia, ti volevo chiedere se sai dell'eventuale differenza tra ufficiali e resto del mondo. Gli ufficiali per i quali è iniziato un procedimento disciplinare che può portare alla rimozione del grado, possono dare le dimissioni volontarie dal grado ed estinguere il procedimento stesso.
La mia domanda è: un ufficiale nel caso di cui sopra ( cioè riformato dalla CMO e che sta percependo pensione di inabilità), se rinuncia al grado perchè per dimissioni volontarie bloccando di fatto il procedimento di stato che potrebbe portare alla rimozione, riesce così a mantenere la pensione di inabilità???
Oppure, dimettendosi dal grado, al perderebbe comunque??
Se la mantiene, mi sembra una grande disparità di trattamento con le altre categorie di personale che null'altro possono fare che sperare che la rimozioni nn arrivi....senza poter agire in prima persona in tal senso. Grazie
Ciao Avt, grazie della risposta. Scusami ma non riesco a capire una cosa però..quelli che riporti sono 2 casi distinti oppure è lo stesso? Cosa intendi come "dispensato", chi è stato riformato dalla CMO?
Visto che sei afferrato in materia, ti volevo chiedere se sai dell'eventuale differenza tra ufficiali e resto del mondo. Gli ufficiali per i quali è iniziato un procedimento disciplinare che può portare alla rimozione del grado, possono dare le dimissioni volontarie dal grado ed estinguere il procedimento stesso.
La mia domanda è: un ufficiale nel caso di cui sopra ( cioè riformato dalla CMO e che sta percependo pensione di inabilità), se rinuncia al grado perchè per dimissioni volontarie bloccando di fatto il procedimento di stato che potrebbe portare alla rimozione, riesce così a mantenere la pensione di inabilità???
Oppure, dimettendosi dal grado, al perderebbe comunque??
Se la mantiene, mi sembra una grande disparità di trattamento con le altre categorie di personale che null'altro possono fare che sperare che la rimozioni nn arrivi....senza poter agire in prima persona in tal senso. Grazie
Re: Reintegro grado e pensione inabilità
Scusa quello che scrivi e poco comprensibile- Se l'ufficiale e stato dispensato (riformato )e posto in congedo-Carminiello ha scritto:Nel caso del già pensionato non e previsto la riammissione in servizio ne tatomeno nuovamente a percepire la pensione per fisica inabilità- La pensione compete solo se si hanno raggiunti i requisiti pensionistici- Altra cosa per chi e stato dispensato e gli e stata revocata la pensione per perdita del grado,-una volta avuta la riabilitazione, può fare domanda allegando certificazione medica,dove si evince che l'interessato e guarito dalla patologia per cui e stato dispensato-Allora l'amminsitrazione può valutare se riammetterlo in servizio e successo ( ma molto difficile da atuare )
Ciao Avt, grazie della risposta. Scusami ma non riesco a capire una cosa però..quelli che riporti sono 2 casi distinti oppure è lo stesso? Cosa intendi come "dispensato", chi è stato riformato dalla CMO?
Visto che sei afferrato in materia, ti volevo chiedere se sai dell'eventuale differenza tra ufficiali e resto del mondo. Gli ufficiali per i quali è iniziato un procedimento disciplinare che può portare alla rimozione del grado, possono dare le dimissioni volontarie dal grado ed estinguere il procedimento stesso.
La mia domanda è: un ufficiale nel caso di cui sopra ( cioè riformato dalla CMO e che sta percependo pensione di inabilità), se rinuncia al grado perchè per dimissioni volontarie bloccando di fatto il procedimento di stato che potrebbe portare alla rimozione, riesce così a mantenere la pensione di inabilità???
Oppure, dimettendosi dal grado, al perderebbe comunque??
Se la mantiene, mi sembra una grande disparità di trattamento con le altre categorie di personale che null'altro possono fare che sperare che la rimozioni nn arrivi....senza poter agire in prima persona in tal senso. Grazie
Non può fare nessuna domanda sia di di dimissioni che quella della rinuncia a qualsiasi cosa-Perchè una volta notificato il provvedimento di dispensa o riforma,permanentemente- Lui non ha più nessun vincolo con la sua amminsitrazione essendo il rapporto di lavoro interrottosi con la notifica del provvedimento
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Re: Reintegro grado e pensione inabilità
Messaggio da Carminiello »
Scusa quello che scrivi e poco comprensibile- Se l'ufficiale e stato dispensato (riformato )e posto in congedo-
Non può fare nessuna domanda sia di di dimissioni che quella della rinuncia a qualsiasi cosa-Perchè una volta notificato il provvedimento di dispensa o riforma,permanentemente- Lui non ha più nessun vincolo con la sua amminsitrazione essendo il rapporto di lavoro interrottosi con la notifica del provvedimento
Avt, è proprio qui la questione: ti riporto gli art 861 e 862 del 66/2010. Appare chiaro che gli ufficiali ( e solo loro) possono dimettersi volontariamente dal grado qualora gli stessi siano sottoposti a procedimento disciplinare che possa portare alla rimozione.
Perdita del grado
Art. 861 Cause di perdita del grado
1. Il grado si perde per una delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie;
b) dimissioni d’autorità;
c) cancellazione dai ruoli;
d) rimozione all’esito di procedimento disciplinare;
e) condanna penale.
2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali.
3. La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare
è iscritto d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado.
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non
consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di
truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado.
Art. 862 Dimissioni volontarie
1. L’ufficiale ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l’ufficiale raggiunge l’età per la quale
cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in
detto ruolo.
3. L’ufficiale in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finché non è
collocato nel congedo assoluto.
4. L’ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita
del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.
5. L’accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.
6. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione,
totale o parziale, ovvero è dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.
Inoltre, l'art. 1377 Inchiesta formale (Procedimento disciplinare di stato) inserisce, al comma 5, una causa di estinzione dell'azione disciplinare: Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio.
Da come la intendo io, gli ufficiali ( e solo loro) che siano in congedo assoluto ( quindi anche a seguito di riforma da parte della CMO per non idoneità allo smi, qualora non posti nella riserva) e che percepiscano tale tipo di pensione, qualora vengano sottoposti a procedimento disciplinare di stato che possa portare alla rimozione, fanno domanda di dimissioni dal grado...questo estingue l'azione disciplinare e loro salvano la pensione.
Mentre tutti le altre categorie questo non lo possono fare e possono solo aspettare e sperare che la commissione di disciplina non decida per la rimozione.
Non può fare nessuna domanda sia di di dimissioni che quella della rinuncia a qualsiasi cosa-Perchè una volta notificato il provvedimento di dispensa o riforma,permanentemente- Lui non ha più nessun vincolo con la sua amminsitrazione essendo il rapporto di lavoro interrottosi con la notifica del provvedimento
Avt, è proprio qui la questione: ti riporto gli art 861 e 862 del 66/2010. Appare chiaro che gli ufficiali ( e solo loro) possono dimettersi volontariamente dal grado qualora gli stessi siano sottoposti a procedimento disciplinare che possa portare alla rimozione.
Perdita del grado
Art. 861 Cause di perdita del grado
1. Il grado si perde per una delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie;
b) dimissioni d’autorità;
c) cancellazione dai ruoli;
d) rimozione all’esito di procedimento disciplinare;
e) condanna penale.
2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali.
3. La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare
è iscritto d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado.
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non
consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di
truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado.
Art. 862 Dimissioni volontarie
1. L’ufficiale ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l’ufficiale raggiunge l’età per la quale
cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in
detto ruolo.
3. L’ufficiale in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finché non è
collocato nel congedo assoluto.
4. L’ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita
del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.
5. L’accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.
6. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione,
totale o parziale, ovvero è dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.
Inoltre, l'art. 1377 Inchiesta formale (Procedimento disciplinare di stato) inserisce, al comma 5, una causa di estinzione dell'azione disciplinare: Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio.
Da come la intendo io, gli ufficiali ( e solo loro) che siano in congedo assoluto ( quindi anche a seguito di riforma da parte della CMO per non idoneità allo smi, qualora non posti nella riserva) e che percepiscano tale tipo di pensione, qualora vengano sottoposti a procedimento disciplinare di stato che possa portare alla rimozione, fanno domanda di dimissioni dal grado...questo estingue l'azione disciplinare e loro salvano la pensione.
Mentre tutti le altre categorie questo non lo possono fare e possono solo aspettare e sperare che la commissione di disciplina non decida per la rimozione.
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Re: Reintegro grado e pensione inabilità
Messaggio da Carminiello »
Cari colleghi, scusatemi, sarò poco intelligente, ma vorrei davvero capire come funziona:
Un capitano e un appuntato entrambi con 15 anni di servizio vengono imputati dello stesso reato, di quelli che non prevedono la rimozione come pena accessoria in condanna. Entrambi vanno in depressione per questo motivo, entrambi vengono riformati dalla CMO e posti in congedo assoluto (in genere non mettono mai nella riserva per problemi psichiatrici), entrambi rifiutano il transito ai ruoli civili proposto dalla CMO e iniziano a percepire la pensione.
Passa qualche anno, la condanna diventa definitiva in ogni grado di giudizio e l'aministrazione instaura il procedimento disciplinare di stato che può portare alla rimozione.
Quindi:
- il capitano presenta dimissioni volontarie dal grado, in automatico il procedimento viene chiuso e questo continua a percepire la pensione
-l'appuntato NON può presentare tali dimissioni dal grado, quindi non può fermare il procedimento di stato a suo carico e quindi può solo cuocere a fuoco lento aspettando impotente l'arrivo dell'eventuale rimozione.
Sbaglio qualcosa o funziona davvero in questo modo più che anti costituzionale???
Un capitano e un appuntato entrambi con 15 anni di servizio vengono imputati dello stesso reato, di quelli che non prevedono la rimozione come pena accessoria in condanna. Entrambi vanno in depressione per questo motivo, entrambi vengono riformati dalla CMO e posti in congedo assoluto (in genere non mettono mai nella riserva per problemi psichiatrici), entrambi rifiutano il transito ai ruoli civili proposto dalla CMO e iniziano a percepire la pensione.
Passa qualche anno, la condanna diventa definitiva in ogni grado di giudizio e l'aministrazione instaura il procedimento disciplinare di stato che può portare alla rimozione.
Quindi:
- il capitano presenta dimissioni volontarie dal grado, in automatico il procedimento viene chiuso e questo continua a percepire la pensione
-l'appuntato NON può presentare tali dimissioni dal grado, quindi non può fermare il procedimento di stato a suo carico e quindi può solo cuocere a fuoco lento aspettando impotente l'arrivo dell'eventuale rimozione.
Sbaglio qualcosa o funziona davvero in questo modo più che anti costituzionale???
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