reintegro Arma

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Stefano

reintegro Arma

Messaggio da Stefano »

Ill.mo avvocato ho avuto il piacere di sentirla telefonicamente, vorrei approfondire la mia situazione. sono stato congedato in data 22.02.2007 per peculato e falso ideologico "massima sanzione disciplinare di stato" condanna 1 anno 2 mesi e 6 gg. di reclusione. Sono reo confesso ed ho patteggiato la pena, risarcito da subito il danno.In data 4 dicembre 2009 ho ottenuto la riabilitazione. Occorre aspettare i 5 anni per l'eventuale reintegro o posso sperare di fare richiesta prima di questo termine. Mi scuso per il disturbo confidando in una sua risposta, porgo i miei cordiali saluti.


Roberto Mandarino
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Re: reintegro Arma

Messaggio da Roberto Mandarino »

Questo è il forum dei Carabinieri,

per avere risposta dall'Avvocato devi scrivere nel forum "L'avvocato risponde".

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Stefano

Re: reintegro Arma

Messaggio da Stefano »

Ringrazio sentitamente, purtroppo non sono molto pratico di computer, comunque prendo atto che l'avvocato Giorgio Carta al momento non è disponibile.
Stefano

Re: reintegro Arma

Messaggio da Stefano »

Mi scuso per aver scritto su luogo che non mi compete e mi spiace che abbiate letto ciò che ho commesso ...vi posso assicurare che l'Arma è nel mio quotidiano tutti i giorni e la mia sofferenza è indescrivibile, dopo 28 anni di onesto servizio è arrivato il momento sbagliato con la persona sbagliata rovinando la professione alla quale tenevo tantissimo 24 anni al Nucelo Radiomobile e mai e sottolineo mai una punizione un rimprovero niente....scusatemi se mi sono permesso questa piccola parentesi ...leggere freddamente quelle righe ..ma dietro cè un grande ed inesauribile dolore credetemi, un caro saluto a tutti e perdonatemi.
Roberto Mandarino
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Re: reintegro Arma

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro amico,

anche se ovviamente leggere quelle poche righe non è gradevole, condiderando l'abnegazione ed anche il sacrificio a volte pagato con il prezzo della vita, di tanti nostri colleghi, per servire la nostra patria, non rientra nelle prerogative di noi umani giudicarti, se esiste un dio ti giudicherà lui, e se in cuor tuo sei in buona fede, lui lo saprà sicuramente.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Stefano

Re: reintegro Arma

Messaggio da Stefano »

Gent.mo Roberto ti ringrazio con tutto il cuore per le parole, sono profondamente a conoscenza della vita che ogni giorno i colleghi rischiano per la nostra Patria, per me è vergognoso quello che mi è capitato e quindi apprezzo con molta onestà ciò che mi hai scritto ed è giusto ma come dici il Signore mi può perdonare perchè Lui sà con quanto dolore stò vivendo questo trascorrere di vita dall'alto dei miei 54 anni, dal giorno in cui fui sospeso 6 agosto 2006 posso solo umilmente dire che il rimorso è diventato come un cancro nel mio cuore ed ogni volta che vedo l'autoradio mi nascondo e non ho vergogna a dirlo piango è stato un attimo l'attimo del.....!!! Mi scuso tantissimo per aver recato disturbo ancora una volta porgendo i miei distinti e cordiali saluti.
Roberto Mandarino
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Re: reintegro Arma

Messaggio da Roberto Mandarino »

Nessun disturbo, siamo tutti umani e tutti soggetti a sbagliare, chi è senza peccato scagli la prima pietra...

In bocca a lupo Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Stefano

Re: reintegro Arma

Messaggio da Stefano »

Grazie Roberto grazie della risposta ....mi fà sentire meno del nulla che sono diventato anche se non ti conosco apprezzo la tua umanità e comprensione ....e grazie per l'imbocca al lupo..la speranza è l'ultima a morire!! Un saluto di cuore e complimenti per questo forum.
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Avv. Giorgio Carta
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Re: reintegro Arma

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Egregio signor Stefano,
per poterle rispondere, ho bisogno di sapere a che titolo, cioè in base a quale procedimento, Ella è stata destituita dall'Arma dei Carabinieri.
Se, come immagino, Lei ha subito la "rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari", lei deve tenere ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione.
Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.
Colui che abbia conseguito più di una ricompensa può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.

Saluti,

Giorgio Carta
panorama
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Re: reintegro Arma

Messaggio da panorama »

Metto qui questa sentenza del Consiglio di Stato nel caso possa servire a qualcuno.

N. 04972/2010 REG.DEC.
N. 04476/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso in ottemperanza numero di registro generale 4476 del 2010, proposto da:
(omissi), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 00410/2010, resa tra le parti, concernente RICOSTRUZIONE CARRIERA DI AGENTE AUSILIARIO.

Visto il ricorso in ottemperanza con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 il consigliere (omissis) e udito per le parti l’avvocato C…;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Viene in decisione il ricorso per ottenere l’ottemperanza della decisione di questo Consiglio di Stato n. 410/2010.
Il ricorso per l’ottemperanza merita accoglimento.
La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha accertato (in seguito all’annullamento della reiterazione della verifica idoneativa disposta dall’Amministrazione) che il signor (omissis) ha diritto alla completa restitutio in integrum, compresa la ricostruzione della carriera agli effetti economici.
Il Ministero ha ritenuto di ottemperare al giudicato avviando il (omissis) alla frequenza del 177° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato (con decorrenza 29 giugno 2010).
L’avvio al corso di formazione non costituisce, tuttavia, ottemperanza alla decisione n. 410/201, la quale aveva disposto la completa ricostruzione, anche agli effetti economici, della posizione rivestita dall’interessato in posizione di agente ausiliario trattenuto.
Merita quindi accoglimento la pretesa fatta valere dal ricorrente all’integrale ricostruzione di carriera, con conseguente pagamento delle spettanze retributive non corrisposte a partire dalla data della sospensione intervenuta nel settembre 1995.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di procedere alla ricostruzione, anche agli effetti economici, della posizione del sig. (omissis), entro 60 giorni.
Nomina sin da ora come Commissario ad acta, in caso di eventuale persistente inadempimento, il Direttore della Direzione Centrale per le risorse umane del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
(omissis), Presidente
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere, Estensore
(omissis), Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2010
panorama
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Re: reintegro Arma

Messaggio da panorama »

Il caso riguarda un PolStato.

Bella sentenza. E' giusto che paghino.
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19/11/2013 201300737 Sentenza 1


N. 00737/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01224/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2002, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. G. S., con domicilio eletto presso il medesimo in Bologna, via S.Felice 6;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento
del provvedimento OMISSIS datato 13 agosto 2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, sig. OMISSIS, ha svolto il servizio di leva quale agente ausiliario nella Polizia di Stato nel ‘93/’94 ed è stato trattenuto, a domanda, per un ulteriore anno quale agente ausiliario temporaneo. Al termine ha presentato la domanda di ammissione all’apposito corso per la immissione nel ruolo degli agenti effettivi della Polizia di Stato, domanda respinta, previo accertamento medico negativo della idoneità psicofisica, con D.M. 27.2.95, impugnato dall’interessato con ricorsi R.G. 317/95 e R.G. 951/95, ed annullato con sentenza n. 186/01 di questo Tribunale.

In esecuzione della sentenza 186/01 il sig. OMISSIS è stato riammesso alla qualifica di agente ausiliario trattenuto (con decorrenza 27.7.2001) ed alla formazione per l’immissione nel ruolo degli agenti effettivi, ottenuta poi con decorrenza 10.2.2002 ed assegnazione alla Pol.fer. di OMISSIS e in seguito al Commissariato di OMISSIS (dal 3.9.2002).

Ricordando che la sentenza n. 186/01 di questo Tribunale ha accertato che “non sussistevano all’epoca né sussistono attualmente ragioni di ordine psico-fisico ostative alla partecipazione del ricorrente al corso per la successiva immissione in ruolo della Polizia di Stato”, con l’odierno ricorso R.G. 1224/02 il sig. OMISSIS chiede la retrodatazione degli effetti della nomina al momento della sua “estromissione” dal servizio di ausiliario, con ricostruzione di carriera ed anzianità a tutti gli effetti giuridici, nonché il pagamento degli emolumenti e delle contribuzioni perdute, a titolo retributivo ovvero risarcitorio.

In ottemperanza all’ordinanza istruttoria 174/13 di questa Sezione, l’amministrazione ha depositato il prospetto delle retribuzioni perdute e dei redditi altrimenti percepiti nello stesso periodo dal ricorrente, il quale alla odierna p.u. ha dichiarato di condividere tale ricostruzione economica.

La causa passa quindi in decisione.

Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui una piena reintegrazione giuridica ed economica della posizione del dipendente può riconoscersi solo nel caso di illegittima interruzione del rapporto di impiego già in corso, non anche quando si tratta di omessa o ritardata costituzione del rapporto, situazione che dà titolo solo alla retrodatazione della decorrenza della nomina ai fini giuridici, mentre la non avvenuta prestazione del servizio impedisce il sorgere del diritto alla retribuzione, che presuppone sempre l’effettivo esercizio delle attività lavorative da remunerare ( v., ex multis, TAR Lazio, Sez. II, 2 febbraio 2011 n. 956): ciò comporta che la domanda di ricostruzione della carriera può essere accolta limitatamente all’invocata retrodatazione degli effetti giuridici anche nel caso di ritardato passaggio alla qualifica superiore, trattandosi di una fattispecie di transito ad una fascia funzionale di livello più elevato che integra in sé una peculiare forma di accesso ad un nuovo posto di lavoro, alla stregua di una vera e propria assunzione (v. Cass. Civ., Sez. un., 12 ottobre 2009 n. 21558).

Perciò è indubitabile che tale principio debba applicarsi a maggior ragione all’ipotesi di specie, in cui il sig. OMISSIS non ha mai avuto nemmeno accesso ad alcun ruolo della Polizia di Stato, avendovi invece prestato un servizio temporaneo di un anno accessorio e conseguente al servizio di leva, senza poter ottenere – sia pure per ragioni poi ritenute insussistenti con la sentenza 186/95 – la immissione nel ruolo degli effettivi.

Ciò stante, resta da esaminare la subordinata istanza risarcitoria.

A tal riguardo, osserva il Collegio come tutti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie siano presenti nel caso di specie. Sussiste il danno ingiusto, per avere l’illegittimo giudizio di inidoneità impedito al ricorrente di conseguire immediatamente l’ammissione al corso, la immissione in ruolo e la riscossione dei corrispondenti emolumenti, e sussiste evidentemente il nesso causale tra l’illegittimo comportamento dell’Amministrazione e il pregiudizio patrimoniale così determinatosi, mentre l’elemento soggettivo della colpa appare palese in un’ipotesi di accertata mancanza di diagnosi psichiatriche pregresse, nonchè di inidoneità psico-fisica dichiarata in assenza di qualsiasi disagio psichico definito e di inquadramento clinico-diagnostico, ma sulla base di una valutazione psicologica di meri aspetti personologici ed emozionali (cfr. sentenza 186/01), se è vero che, per costante giurisprudenza (v., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 1° marzo 2011 n. 588), il privato danneggiato può invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile, spettando poi all’Amministrazione provare l’inesigibilità di una condotta diversa, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della legge o di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, o ancora di rilevante complessità del fatto, o di influenza determinante dei comportamenti di altri soggetti, o di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata, ecc., tutte situazioni che però nella fattispecie difettano, a fronte dell’ingiustificata carenza della valutazione di inidoneità, così come rilevata nel giudizio di cognizione. Circa, poi, la quantificazione del danno risarcibile, la giurisprudenza ritiene doversi fare riferimento in simili casi alla retribuzione netta da imposte, compresa la quota di trattamento di fine rapporto, che sarebbe maturata in caso di tempestiva assunzione in servizio, nonché al valore delle contribuzioni assistenziali e previdenziali che l’amministrazione sarebbe stata tenuta a versare all’ente di previdenza, il tutto decurtato delle somme percepite dall’interessato per attività altrimenti svolte (e delle somme conseguentemente versate a titolo di contribuzione previdenziale) e infine decurtato, in via equitativa, del 50% per il fatto che in quel periodo il dipendente ha destinato ad altri interessi le proprie energie lavorative (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II, n. 956/2011 cit.); a tali criteri, in effetti il Collegio ritiene potersi attenere nel caso di specie, dovendo la somma finale essere poi incrementata della rivalutazione monetaria, secondo le modalità di legge, dalle singole scadenze mensili fino alla pubblicazione della presente decisione (data in cui il debito di valore si trasforma in debito di valuta), e incrementata ulteriormente degli interessi legali per il periodo successivo fino all’effettivo soddisfo.
In questi termini, pertanto, la domanda risarcitoria va accolta, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla corresponsione della relativa somma.

Circa il “quantum” del risarcimento, vi è concordanza sulla ricostruzione economica prodotta dall’amministrazione, in adempimento dell’apposito incombente istruttorio disposto dal Tribunale, e condivisa dal ricorrente all’odierna p.u.

Occorre dunque prendere a riferimento l’imponibile del periodo, indicato dalla p.a. in euro 107.000,67, scorporare da tale importo quanto sarebbe stato dovuto all’erario a titolo di IRPEF e sommare al risultato netto così ottenuto le ritenute assistenziali e previdenziali, sia a carico del dipendente (euro 13.185,30) che dell’amministrazione (euro 33.422,11).

La risultante va decurtata della sommatoria tra reddito percepito (imponibile euro 28.307, cfr. nota dell’Agenzia delle Entrate, in atti) e contributi versati nel periodo (risultanti dall’estratto conto previdenziale), al netto dei versamenti IRPEF che vengano documentati. Il residuo deve essere ridotto al 50% e al dividendo rivalutato si applicano gli interessi come in dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto così dispone:
- ordina all’amministrazione di provvedere alla completa ricostruzione della carriera del ricorrente, con decorrenza giuridica 12.3.95;
- condanna l’amministrazione al risarcimento del danno nella somma quantificata come in motivazione, rivalutata come per legge dalle singole scadenze mensili fino alla pubblicazione della presente sentenza, e incrementata ulteriormente degli interessi legali per il periodo successivo fino al saldo effettivo;
- condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento) in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2013
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