Reinserimento in servizio e accertamento giuridico

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Reinserimento in servizio e accertamento giuridico

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Il CdS rigetta l'Appello dell'Amministrazione dando ragione al ricorrente.

1) - in data 22.4.1995 la Commissione giudicò inidoneo al servizio di istituto “ma sì idoneo nei ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria e nelle altre amministrazioni civili dello Stato”.

2) - L’interessato ha perciò domandato di transitare nei ruoli tecnici PP, ma la domanda fu respinta dall’Amministrazione, la quale poi in data 2.10.1995 dispose la cessazione dal servizio del -OMISSIS- per inidoneità.

3) - Con provvedimento dirigenziale in data 31.8.2000 il -OMISSIS- fu reintegrato in servizio con decorrenza ex nunc quale operatore amministrativo B2 nei ruoli civili dell’Amministrazione.

4) - Dal punto di vista economico il Tribunale ha poi concesso al -OMISSIS- un risarcimento per gli stipendi non percepiti nel periodo 1996/2000 e le differenze retributive non corrisposte nel periodo 2000/2006.

Il CdS precisa:

5) - Diversamente da come sostiene l’appellante Amministrazione, all’epoca dei fatti in controversia, l’art. 144 era tuttora vigente, in quanto in primo luogo – come rileva la difesa dell’appellato - la legge istitutiva del Corpo di Polizia Penitenziaria n. 395 del 1990 con l’art. 42 aveva abrogato soltanto gli artt. 49, 130 e 183 del vecchio Regolamento.

6) - Ne consegue che al momento in cui la CMO ha deliberato sull’idoneità del dipendente il ridetto art. 144 era in vigore e, come ritenuto dal Tribunale civile e dal TAR, è ad esso che il giudizio della Commissione deve intendersi riferito.

7) - La commissione, in effetti, può aver errato nel ritenere esistenti nel Corpo ( come avviene invece ad es. per la Polizia di Stato) ruoli tecnici distinti dal ruolo generale: ma ha comunque formulato nei confronti del dipendente un giudizio che non era quello di semplice idoneità al transito nell’impiego civile.

8) - In siffatto contesto il criterio interpretativo di conservazione impone di ritenere che la Commissione, pur mediante l’utilizzo di una espressione impropria, abbia voluto qualificare il dipendente come idoneo a prestare nel Corpo mansioni tecniche, cioè a ricoprire mansioni di supporto a quelle di sorveglianza o comunque a quelle immediatamente e direttamente operative.


N.B.: leggete il tutto qui sotto.

P.S.: ora chi paga gli arretrati e tutto il resto compreso la carriera?
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201806975 – Public 2018-12-11 -

Pubblicato il 11/12/2018

N. 06975/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00983/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2013, proposto da
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Augusto, Roberto D'Addabbo, con domicilio eletto presso lo studio Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B Int. 2;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 01438/2012, resa tra le parti, concernente reinserimento in servizio e accertamento giuridico


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Arnaldo Del Vecchio su delega di Vincenzo Augusto e di Roberto D'Addabbo e l'Avvocato dello Stato Pietro Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS-, in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria col grado di assistente, nel 1994 fu sottoposto a visita idoneativa da parte della competente CMO.

Con p.v. in data 22.4.1995 la Commissione giudicò inidoneo al servizio di istituto “ma sì idoneo nei ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria e nelle altre amministrazioni civili dello Stato”.

L’interessato ha perciò domandato di transitare nei ruoli tecnici PP, ma la domanda fu respinta dall’Amministrazione, la quale poi in data 2.10.1995 dispose la cessazione dal servizio del -OMISSIS- per inidoneità.

L’interessato impugnò i provvedimenti ora richiamati con ricorsi al TAR Bari il quale con la sentenza n. 730/1997 li accolse.

Con provvedimento dirigenziale in data 31.8.2000 il -OMISSIS- fu reintegrato in servizio con decorrenza ex nunc quale operatore amministrativo B2 nei ruoli civili dell’Amministrazione.

Il dipendente propose allora un ricorso al Tribunale di Bari (in funzione di Giudice del lavoro) il quale con sentenza 14227/2008 lo ha accolto, accertando il suo diritto ad essere inquadrato con decorrenza ex tunc nei ruoli tecnici del Corpo.

La Corte d’Appello di Bari, su impugnazione dell’Amministrazione, ha però annullato la sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione dell’a.g.o..

Il -OMISSIS- ha quindi proposto un ricorso al TAR Bari il quale con la sentenza in epigrafe indicata lo ha accolto.

In sostanza il Tribunale, confermando quanto già statuito dal giudice del lavoro, ha disposto la reintegrazione con decorrenza ex tunc del dipendente nei ruoli del Corpo, con assegnazione di mansioni adeguate al suo stato di salute.

Dal punto di vista economico il Tribunale ha poi concesso al -OMISSIS- un risarcimento per gli stipendi non percepiti nel periodo 1996/2000 e le differenze retributive non corrisposte nel periodo 2000/2006.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dall’Amministrazione soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo a tal fine un unico articolato motivo di impugnazione.

Si è costituito il dipendente che ha domandato il rigetto dell’appello avversario.

All’Udienza del 6 dicembre 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello non è fondato e va come tale respinto.

Sostiene l’Amministrazione che l’originario giudizio della CMO ( nella parte in cui affermava l’idoneità del -OMISSIS- al servizio nei ruoli tecnici del Corpo) era in sostanza ineseguibile in quanto all’epoca tali ruoli tecnici non esistevano.

In effetti, osserva l’appellante, tali ruoli sono stati istituiti solo dal D. L.vo n. 162/2010 e comunque ricomprendono – a differenza di quanto accade per altre Forze di Polizia – solo personale di altissima specializzazione quali biologi, chimici etc.

Del resto la stessa Cmo si è in seguito avveduta dell’errore in cui era incorsa ed ha corretto in data 14.2.1996 il relativo verbale.

Il mezzo non può essere favorevolmente scrutinato.

L’art. 144 del RD 2584/1937 ( Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena) rubricato Agenti tecnici speciali così disponeva:

“Gli agenti addetti al funzionamento delle caldaie a vapore, degli apparecchi elettrici e di riscaldamento, e i conducenti degli autoveicoli ed autonatanti debbono essere in possesso delle speciali abilitazioni richieste dalle leggi in vigore.

Essi debbono aver la massima cura della conservazione e manutenzione delle macchine e degli apparecchi loro affidati, e rispondono di ogni deterioramento dovuto a loro colpa.”.

Sembra evidente che la norma, nella misura in cui si riferisce a personale destinato a svolgere mansioni tecniche, indirettamente individua all’interno dei ruoli del Corpo figure professionali appunto connotate dall’adibizione a funzioni diverse da quelle espletate dalla generalità degli addetti e richiedenti particolari abilitazioni.

Diversamente da come sostiene l’appellante Amministrazione, all’epoca dei fatti in controversia, l’art. 144 era tuttora vigente, in quanto in primo luogo – come rileva la difesa dell’appellato - la legge istitutiva del Corpo di Polizia Penitenziaria n. 395 del 1990 con l’art. 42 aveva abrogato soltanto gli artt. 49, 130 e 183 del vecchio Regolamento.

D’altra parte, sul piano sostanziale, il nuovo Regolamento del Corpo, in attuazione della legge n. 395/1990, è stato approvato solo col DPR n. 82 del 1999, la cui entrata in vigore ovviamente ha comportato l’abrogazione del vecchio Regolamento. .

Ne consegue che al momento in cui la CMO ha deliberato sull’idoneità del dipendente il ridetto art. 144 era in vigore e, come ritenuto dal Tribunale civile e dal TAR, è ad esso che il giudizio della Commissione deve intendersi riferito.

Diversamente ragionando non si comprenderebbe perché la Commissione col p.v. in data 22.4.1995 dopo aver giudicato il -OMISSIS- inidoneo al servizio di istituto lo abbia ritenuto espressamente idoneo al servizio “ nei ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria” oltre che all’impiego civile nelle amministrazioni civili dello Stato.

La commissione, in effetti, può aver errato nel ritenere esistenti nel Corpo ( come avviene invece ad es. per la Polizia di Stato) ruoli tecnici distinti dal ruolo generale: ma ha comunque formulato nei confronti del dipendente un giudizio che non era quello di semplice idoneità al transito nell’impiego civile.

In siffatto contesto il criterio interpretativo di conservazione impone di ritenere che la Commissione, pur mediante l’utilizzo di una espressione impropria, abbia voluto qualificare il dipendente come idoneo a prestare nel Corpo mansioni tecniche, cioè a ricoprire mansioni di supporto a quelle di sorveglianza o comunque a quelle immediatamente e direttamente operative.

Con il secondo motivo l’Amministrazione deduce che l’inquadramento del dipendente nel ruolo ministeriale ( profilo professionale di operatore amministrativo B2 ) non ha comportato alcun demansionamento, vista la corrispondenza tra la nuova qualifica e quella di provenienza ( assistente).

Il mezzo è improcedibile per difetto di interesse, in quanto – come si è visto sopra – l’interessato aveva titolo a permanere nei ruoli del Corpo.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto.

Avuto riguardo alla apparente equivocità del parere emesso dalla Commissione le spese di questo grado del giudizio vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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Re: Reinserimento in servizio e accertamento giuridico

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personale della PolPen non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto e ruoli tecnici

Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Giustizia

Il CdS precisa:

1) - Una prima conclusione che si trae dalla lettura combinata delle norme appena passate in rassegna è che nessuna delle fonti normative testè evocate limita espressamente il trasferimento nei soli ruoli civili dell’amministrazione penitenziaria.

2) - Il Collegio osserva, innanzitutto, che la fonte normativa pertinente cui fare riferimento non è il il D.Lgs n. 162 del 2010, il quale ha provveduto alla “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”, bensì, l’Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, approvato a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395, che ha regolato la materia con riguardo specifico sia ai presupposti inveranti la possibilità di transito che all’ambito oggettivo del trasferimento, comprendendo in tale ambito gli “altri ruoli” dell’amministrazione penitenziaria, per tali dovendosi intendere, per aderenza al testo, quelli articolati nella fonte normativa primaria.

3) - La disposizione conferma, anzi, l’assunto secondo il quale il Legislatore ha inteso, con le norme passate in rassegna, consentire per entrambi i Corpi (di Polizia di Stato e di Polizia penitenziaria) il transito anche nei ruoli tecnici, con l’ulteriore possibilità, per il personale della Polizia di Stato, di transitare nella Sezione paraolimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro”.
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