Registrazione conversazione in caserma ad opera di civili

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amareggiato
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Registrazione conversazione in caserma ad opera di civili

Messaggio da amareggiato »

Buongiorno, sta diventando una moda... è già la seconda persona che viene in caserma a chiedere consigli che gli vengono dati... poi il colloquio scende sul personale... ti viene chiesto come evitare il problema... magari con la lacrima all'occhio e tu giù ad impietosirti e magari dare consigli per sfuggire al problema... andando anche oltre a volte ma... ora la moda della registrazione imperversa ed ecco che tutti hanno un cellulare che magari non sanno usare come telefono ma come registratore si e ti ritrovi nei guai o comunque a dare spiegazioni al superiore se non anche al magistrato su quei tuoi consigli un po fuori dalle righe.... cosa fare a parte starsene zitti? Posso rifiutarmi di rispondere alle domande invitandoli ad andare da un legale perchè io sono li per scrivere e non per suggerire? La cosa sta diventando imbarazzante ripeto... vengono persone che sembrano distrutte e ti chiedono aiuto per poi utilizzare, senza motivo poi, la registrazione della tua conversazione per loro stupidi scopi... magari non c'è reato ma imbarazzo si... Voi cosa ne dite? E' reato o non registrare in ambiente militare? Se si quale?


gino59
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da gino59 »

amareggiato ha scritto:Buongiorno, sta diventando una moda... è già la seconda persona che viene in caserma a chiedere consigli che gli vengono dati... poi il colloquio scende sul personale... ti viene chiesto come evitare il problema... magari con la lacrima all'occhio e tu giù ad impietosirti e magari dare consigli per sfuggire al problema... andando anche oltre a volte ma... ora la moda della registrazione imperversa ed ecco che tutti hanno un cellulare che magari non sanno usare come telefono ma come registratore si e ti ritrovi nei guai o comunque a dare spiegazioni al superiore se non anche al magistrato su quei tuoi consigli un po fuori dalle righe.... cosa fare a parte starsene zitti? Posso rifiutarmi di rispondere alle domande invitandoli ad andare da un legale perchè io sono li per scrivere e non per suggerire? La cosa sta diventando imbarazzante ripeto... vengono persone che sembrano distrutte e ti chiedono aiuto per poi utilizzare, senza motivo poi, la registrazione della tua conversazione per loro stupidi scopi... magari non c'è reato ma imbarazzo si... Voi cosa ne dite? E' reato o non registrare in ambiente militare? Se si quale?
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E' LECITO REGISTRARE LE CONVERSAZIONI FRA PRESENTI PURCHE' ESSE NON VENGANO DIFFUSE MA USATE A TUTELA DI UN DIRITTO PROPRIO

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
SENTENZA 24 MARZO – 13 MAGGIO 2011, N. 18908
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza 13.07.2010 il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l’istanza di riesame proposta da M.M. avverso il decreto di convalida del sequestro di una penna in cui erano incorporati un microfono e una telecamera perchè sicuramente utilizzata per registrare due conversazioni tra presenti avvenute, la prima, col maresciallo C. all’interno degli uffici della Guardia di Finanza di (OMISSIS) e, la seconda, col maggiore A. nel bar adiacente agli uffici.
Il sequestro veniva convalidato per le opportune indagini in relazione all’ipotesi criminosa di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167.
Il Tribunale riteneva che la registrazione audiovisiva da parte del M. delle suddette conversazioni, all’insaputa degli interlocutori, integrasse la fattispecie di trattamento di dati personali senza autorizzazione poichè l’attività d’investigatore privato svolta dall’indagato portava a ritenere che i dati indebitamente acquisiti fossero destinati alla diffusione a terzi.
Sussistevano le esigenze probatorie essendo necessario accertare l’eventuale destinazione a terzi dei dati raccolti e verificare se detta diffusione fosse finalizzata a procurare profitto al M. con danno per i titolari dei dati personali acquisiti.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione di legge sulla sussistenza del fumus dovendosi considerare che la registrazione si era svolta tra presenti; che la stessa era stata effettuata per fini esclusivamente personali senza alcuna possibilità di ipotizzare l’eventuale diffusione e che non vi era alcun elemento denotante che dal fatto, potesse derivare un profitto per l’agente o un danno per il soggetto passivo.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
L’art. 167 (Trattamento illecito di dati) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al comma 1, dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, alfine di trame per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”, mentre al secondo comma dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, alfine di trame per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 17, 20 e 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”.
Nel caso in esame, poichè non si tratta di dati sensibili o giudiziali, ovvero di dati idonei a rivelare lo stato di salute, non è prospettabile alcuna violazione al disposto dell’art. 18 (che riguarda i trattamenti effettuati da soggetti pubblici), o dell’art. 19 (che riguarda il trattamento e la comunicazione da parte di soggetti pubblici di dati diversi da quelli sensibili e giudiziali), o agli artt. 123, 126 e 130 (che riguardano i dati relativi al traffico o all’ubicazione ovvero le comunicazioni indesiderate nell’ambito delle comunicazioni elettroniche), o dell’art. 129 (che riguarda la formazione degli elenchi di abbonati), o dell’art. 17 (che riguarda il trattamento di dati che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali e per la dignità dell’interessato), o dell’art. 20 (che riguarda il trattamento di dati sensibili), o dell’art. 21 (che riguarda il trattamento di dati giudiziali), o dell’art. 22 (che riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute), o degli artt. 26 e 27 (che riguardano rispettivamente i dati sensibili e i dati giudiziali) o dell’art. 45 (che riguarda il trasferimento di dati fuori dal territorio dello Stato) o dell’art. 25, comma 1, il quale dispone che “la comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’art. 11, comma 1, lett. e); b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta”.
Ricordato che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 4, comma 1, lett. a), prevede che per trattamento s’intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”, sarebbe, quindi, in astratto ipotizzarle la sola violazione dell’art. 23, comma 1, il quale dispone che “Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato”.
L’art. 23, pertanto, si riferisce non solo al trattamento dei dati, ma anche alla loro comunicazione e diffusione, vietando anche le stesse senza consenso dell’interessato.
La suddetta disposizione e il divieto in essa previsto vanno, però, interpretati e integrati tenendo conto anche della disposizione di cui all’art. 5, che fissa l’oggetto e l’ambito di applicazione della disciplina dettata dal testo unico.
L’art. 5, comma 3, infatti, prevede che il trattamento (e quindi la comunicazione) di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione delle disposizioni di cui al TU, solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione.
esclusivamente personali, il soggetto è tenuto a rispettare le disposizioni del TU, ivi comprese quelle in tema di obbligo di consenso espresso dell’interessato per il trattamento, solo quando i dati raccolti e trattati sono destinati alla comunicazione sistematica e alla diffusione.
In altri termini, non è illecito registrare una conversazione perchè chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui.
Tanto premesso, va rammentato che, “poichè il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l’accertamento dell’esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile.
La motivazione del relativo decreto, pertanto, più che all’esistenza e alla configurabilità del reato (il cui accertamento è riservato alla fase di merito), deve avere principalmente riferimento alla natura e alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come “corpo del reato” o cose pertinenti al reato” Cassazione sez. 5, n. 703, 8.02.1999, Circi, RV 212778.
Quindi, perchè il sequestro a fini probatori di cose pertinenti a fatti di reato (art. 253 c.p.p.) sia legittimo, non è necessario che il fatto sia accertato, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile attraverso elementi logici.
In tema di sequestro probatorio, al tribunale in sede di riesame compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sicchè l’accertamento del fomus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l’ipotesi considerata in quella tipica.
Alla luce dei sopraindicati principi, il sequestro probatorio è stato legittimamente disposto.
Nel caso in esame, in cui gli interlocutori del M. hanno appreso lo strumento di captazione nell’immediatezza del fatto e hanno avuto contezza di quanto registrato, può configurarsi la violazione del dettato del citato art. 23 sotto il profilo del tentativo di reato.
Sia il primo sia l’art. 167 cit., comma 2 dispongono – diversamente da quanto prevedeva la L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 35 – che i reati ivi previsti sono punibili soltanto “se dal fatto deriva nocumento” e, nella specie, tale nocumento potrebbe desumersi dallo sviluppo delle indagini donde l’astratta ipotizzabilità del tentato reato di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167.
In conclusione, il Tribunale del riesame ha legittimamente confermato il decreto di sequestro, correttamente motivato sia nell’indicazione delle finalità probatorie sia nella dimostrazione dell’esistenza del rapporto diretto o pertinenziale tra le cose in sequestro e il reato sopraindicato sulla base di fatti specifici.
Il rigetto del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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Dispositivo dell'art. 260 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato (artt. 241-313) → Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato [682] (1);
2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258 (2);
3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.(3).

Note
(1) Si ritiene clandestina, l'introduzione in un luogo che avviene evitando la sorveglianza di custodi o vigilanti, mentre avviene con inganno, se il soggetto si avvale di mezzi fraudolenti che inducono in errore i soggetti addetti alla vigilanza.

(2) La condotta criminosa di cui al numero due implica necessariamente la volontà cosciente di detenere mezzi idonei ad acquisire notizie segrete o riservate di cui si vuole evitare la divulgazione.

(3) L'ultimo comma è stato aggiunto successivamente dall’art. 7, comma 3-bis, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, poi convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.
jos
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da jos »

Io, prima di farli entrare nel mio ufficio faccio spegnere il loro cellulare con la scusa che da fastidio alle apparecchiature elettroniche. Spesso mi trovo a fare il prete, il mediatore, l'assistente sociale, l'avvocato ed altre figure che non sono le mie, ma mi astengo dal dare consigli specifici che non rientrino nelle mie dirette conoscenze professionali di esperienza o di buonsenso. Poi, come accade spesso, se la conversazione dovesse entrare troppo nel personale, o accendesse qualche sospetto, attivo di nascosto il mio registratore, assecondando le domande del furbetto di turno. Ma cercando sempre di non farmi coinvolgere emotivamente.
Saluti e buon lavoro.
jos
Davide London
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da Davide London »

Le leggi citate, non c’entrano nulla in questo caso.
Registrare in caserma di può e non si può vietare.
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Zenmonk
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da Zenmonk »

Davide London ha scritto:Le leggi citate, non c’entrano nulla in questo caso.
Registrare in caserma di può e non si può vietare.
Scusate ma secondo voi il cartello di divieto di riprese è appeso fuori dalla caserma per bellezza?
Chi entra in caserma, una volta identificato, dovrebbe lasciare il cellulare in una cassettina di piombo a più scompartimenti appesa dal piantone e, se questo non è previsto, il problema è di chi deve fare le circolari, che dovrebbe tenere presente che le leggi non abrogate sono valide e vanno applicate con riguardo alle nuove tecnologie.
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da ver21 »

Zenmonk ha scritto:
Davide London ha scritto:Le leggi citate, non c’entrano nulla in questo caso.
Registrare in caserma di può e non si può vietare.
Scusate ma secondo voi il cartello di divieto di riprese è appeso fuori dalla caserma per bellezza?
Chi entra in caserma, una volta identificato, dovrebbe lasciare il cellulare in una cassettina di piombo a più scompartimenti appesa dal piantone e, se questo non è previsto, il problema è di chi deve fare le circolari, che dovrebbe tenere presente che le leggi non abrogate sono valide e vanno applicate con riguardo alle nuove tecnologie.
Le riprese ma le registrazioni sono sempre permesse tra presenti. Stop
Davide London
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da Davide London »

ver21 ha scritto:
Zenmonk ha scritto:
Davide London ha scritto:Le leggi citate, non c’entrano nulla in questo caso.
Registrare in caserma di può e non si può vietare.
Scusate ma secondo voi il cartello di divieto di riprese è appeso fuori dalla caserma per bellezza?
Chi entra in caserma, una volta identificato, dovrebbe lasciare il cellulare in una cassettina di piombo a più scompartimenti appesa dal piantone e, se questo non è previsto, il problema è di chi deve fare le circolari, che dovrebbe tenere presente che le leggi non abrogate sono valide e vanno applicate con riguardo alle nuove tecnologie.
Le riprese ma le registrazioni sono sempre permesse tra presenti. Stop
A dire il vero si puo anche filmare una conversazione in un ufficio pubblico.
Se vengo convocato in caserma da un maresciallo, per esempio, posso filmare sia lui che me.
la legge parla chiaro, solo che a molti non piace. Ho parenti e amici in uniforme ed ogniuno ha un idea differente di questo scenario
Davide London
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da Davide London »

Zenmonk ha scritto:
Davide London ha scritto:Le leggi citate, non c’entrano nulla in questo caso.
Registrare in caserma di può e non si può vietare.
Scusate ma secondo voi il cartello di divieto di riprese è appeso fuori dalla caserma per bellezza?
Chi entra in caserma, una volta identificato, dovrebbe lasciare il cellulare in una cassettina di piombo a più scompartimenti appesa dal piantone e, se questo non è previsto, il problema è di chi deve fare le circolari, che dovrebbe tenere presente che le leggi non abrogate sono valide e vanno applicate con riguardo alle nuove tecnologie.
Ripeto, le leggi elencate sopra non hanno nulla a che vedere con cio' che hai scritto tu.
nessuno puo trattenere il cellulare in una caserma, a parte casi particolari. Fui convocato in caserma due anni fa, per dare la mia testimonianza. Registrai tutto anche se chi mi stava interrogando ci ha messo 10 minuti ad accettare il tutto, mi ha tirato fuori le stesse leggi citate sopra, gli ho detto che la registrazione vale come testimone e gli ho citato la legge ’art. 234 co. 1, cod. proc. pen.
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da Zenmonk »

Davide London ha scritto:
Zenmonk ha scritto:
Davide London ha scritto:Le leggi citate, non c’entrano nulla in questo caso.
Registrare in caserma di può e non si può vietare.
Scusate ma secondo voi il cartello di divieto di riprese è appeso fuori dalla caserma per bellezza?
Chi entra in caserma, una volta identificato, dovrebbe lasciare il cellulare in una cassettina di piombo a più scompartimenti appesa dal piantone e, se questo non è previsto, il problema è di chi deve fare le circolari, che dovrebbe tenere presente che le leggi non abrogate sono valide e vanno applicate con riguardo alle nuove tecnologie.
Ripeto, le leggi elencate sopra non hanno nulla a che vedere con cio' che hai scritto tu.
nessuno puo trattenere il cellulare in una caserma, a parte casi particolari. Fui convocato in caserma due anni fa, per dare la mia testimonianza. Registrai tutto anche se chi mi stava interrogando ci ha messo 10 minuti ad accettare il tutto, mi ha tirato fuori le stesse leggi citate sopra, gli ho detto che la registrazione vale come testimone e gli ho citato la legge ’art. 234 co. 1, cod. proc. pen.
A parte che, almeno in caserma, la prova la acquisice la PG e non certo chi vi viene convocato, se vi sono motivi per sconsigliare o vietare riprese e registrazioni, i cellulari ben possono (e in taluni casi devono) essere tenuti fuori dai locali in cui si svolgono atti o colloqui. Negli uffici di polizia, specie in quelli investigativi, sono infatti presenti documenti, immagini, così come persone, e vengono trattati argomenti la cui pubblicazione, per ovvi motivi, è suscettibile di recare danno danno o pericolo all'attività o alla sicurezza dell'ufficio.
In caso di disaccordo, può chiedere a un parlamentare di sua fiducia (immagino ve ne siano in questo parlamento) di presentare un ddl per mettere
delle webcam in tutti gli uffici di polizia, e perchè no, anche nelle caserme delle forze armate. Non mi stupirei se di questi tempi gliela calendarizzassero, magari dopo la legge sulla chiusura dei centri commerciali nei fine settimana...
Davide London
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da Davide London »

Concordo su tutto, si può benissimo registrare. L’importante è non fare divulgazione. Come al solito pochinsono informati. L’anno parola di una persona che comunque non avrebbe prove se qualcosa non andasse come dovrebbe. Mi spiace, purtroppo si può. Mi citi la legge che vieta di registrare una mia conversazione o colloquio in caserma ?
Ultima modifica di Davide London il lun set 10, 2018 4:49 pm, modificato 1 volta in totale.
Davide London
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da Davide London »

Mi riferisco comunque a colloqui dove è presente la mia persona, la registrazione funge da testimone e non c’è legge che vieti questo procedimento. Le leggi sopra non hanno a che vedere con ciò di cui stiamo parlando.
Davide London
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da Davide London »

ver21 ha scritto:
Zenmonk ha scritto:
Davide London ha scritto:Le leggi citate, non c’entrano nulla in questo caso.
Registrare in caserma di può e non si può vietare.
Scusate ma secondo voi il cartello di divieto di riprese è appeso fuori dalla caserma per bellezza?
Chi entra in caserma, una volta identificato, dovrebbe lasciare il cellulare in una cassettina di piombo a più scompartimenti appesa dal piantone e, se questo non è previsto, il problema è di chi deve fare le circolari, che dovrebbe tenere presente che le leggi non abrogate sono valide e vanno applicate con riguardo alle nuove tecnologie.
Le riprese ma le registrazioni sono sempre permesse tra presenti. Stop
Mi citi la legge gentilmente?
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da Zenmonk »

Davide London ha scritto:
ver21 ha scritto:
Zenmonk ha scritto: Scusate ma secondo voi il cartello di divieto di riprese è appeso fuori dalla caserma per bellezza?
Chi entra in caserma, una volta identificato, dovrebbe lasciare il cellulare in una cassettina di piombo a più scompartimenti appesa dal piantone e, se questo non è previsto, il problema è di chi deve fare le circolari, che dovrebbe tenere presente che le leggi non abrogate sono valide e vanno applicate con riguardo alle nuove tecnologie.
Le riprese ma le registrazioni sono sempre permesse tra presenti. Stop
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2).....
3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da ver21 »

Ma non diciamo castronerie è completamente fuori luogo l’articolo la registrazione è legale punto e basta
mbetto
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Re: Registrazione conversazione in caserma ad opera di civil

Messaggio da mbetto »

Mi pongo un'altra domanda. Ma se il tizio che devo sentire in ufficio è destinatario di un provvedimento dell'A.G. (per esempio un interrogatorio delegato) e per tale atto non è prevista la consegna di copia alla parte ed atteso che normalmente alla fine dell'atto, prima della sottoscrizione delle parti, si deve rileggere integralmente tutto ciò che si è scritto; in questo caso il contenuto della registrazione non potrebbe essere assimilata ad una "copia" dell'atto? E comunque io ho avuto, specie nell'ultimo periodo, la netta sensazione di un vertiginoso aumento di tali eventi. Basta solo essere professionali ed evitare "consigli", confidenze e fesserie. Tante volte è meglio rimanere in silenzio e dare l'impressione di essere ignorante che cominciare a parlare e dimostrare di esserlo.
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