Reddito di cittadinanza e pensione quota 100

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Reddito di cittadinanza e pensione quota 100

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Pensione quota 100, testo definitivo del decreto legge

Ecco la testo definitivo del decreto-legge su reddito di cittadinanza, pensione quota 100, pace contributiva, APE sociale, opzione donna e altro.


vedi decreto legge allegato
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Re: Reddito di cittadinanza e pensione quota 100

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reddito cittadinanza e quota 100


allego Atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

vedi
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Re: Reddito di cittadinanza e pensione quota 100

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vedi allegato

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 75 del 29 marzo è stata pubblicata la Legge 26/2019 di conversione del Decreto-legge 4/2019 su reddito di cittadinanza, quota 100 e altre misure pensionistiche e previdenziali. Entrata in vigore del provvedimento 30 marzo 2019.
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Re: Reddito di cittadinanza e pensione quota 100

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La CdC Sez. 2^ d'Appello con la sentenza n. 468 con Rif. alla CdC Campania n. 439/2020, nel finale precisa:

1) - La legge in esame, come delineata secondo le intenzioni del legislatore del 2019, costituisce dunque la base normativa che legittima i contributi finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di incremento occupazionale, che, così, concretizzano il “contributo di scopo”: la natura del danno erariale è conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione.

2) - E’, quindi, di tutta evidenza che il petitum sostanziale è fondato sulla cattiva utilizzazione dei fondi pubblici e sullo sviamento dalle finalità del contributo (anche solo attraverso la sottrazione del medesimo - tenuto conto della limitatezza delle risorse - ad altri soggetti in grado di realizzarle), con conseguente riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti a conoscere del connesso danno erariale (Cass. S.U. n. 25138 del 2014).

3) - VIII. Infine, reputa il Collegio, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che si sia in presenza non dell’esercizio di una azione di restituzione di indebito, di competenza del G.O., ma di una azione di responsabilità per danno erariale insito nella mancata realizzazione di un fine pubblico perseguito con la contribuzione, mediante il godimento del beneficio di legge ottenuto o mantenuto grazie a dichiarazioni mendaci o con omissione di obblighi di comunicazione (Cass. S.U. n. 24899/2020).

4) - Va da sé che l’azione di responsabilità per danno erariale e la facoltà, spettante all’amministrazione danneggiata, di promuovere le ordinarie azioni civilistiche davanti al giudice ordinario per il recupero totale del contributo restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, quanto meno fino alla concorrenza dell'integrale ristoro del pregiudizio subito (Cass. S.U. 13245/2019).

5) - Per le su esposte ragioni l’appello del Procuratore regionale va accolto, dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della questione e, conseguentemente, disponendo il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a) del codice della giustizia contabile, per la prosecuzione in diversa composizione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie l’appello, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti e dispone il rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del giudizio di appello.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 9 giugno e del 16 settembre 2022.

Il Presidente estensore
Rita Loreto
F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 28 OTTOBRE 2022

p. La Dirigente
(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Alessandra Carcani

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N.B.: Come sempre consiglio di leggere direttamente dalla sentenza allegata.
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Re: Reddito di cittadinanza e pensione quota 100

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Lì, 15 Febbraio 2023

Reddito di cittadinanza e assegno unico, Commissione europea: requisiti discriminatori.

La Commissione europea avvia due procedure di infrazione contro l’Italia sui requisiti per il reddito di cittadinanza e per l’assegno unico. Il motivo: i requisiti richiesti sono discriminatori.

Reddito di cittadinanza e assegno unico, arriva il richiamo della Commissione europea che ha avviato due procedure di infrazione contro l’Italia. Per il reddito di cittadinanza, scrive Bruxelles, il requisito dei 10 anni di residenza viola il diritto europeo: “il requisito dei 10 anni di residenza si configura come discriminazione indiretta, in quanto è più probabile che i cittadini non italiani non riescano a soddisfare tale criterio”, scrive la Commissione europea.

Procedura di infrazione anche per i requisiti dell’assegno unico per i figli: bocciata la richiesta di essere da almeno due anni in Italia e risiedere nella stessa famiglia dei loro figli. La normativa “non tratta i cittadini dell’UE in modo equo e si qualifica pertanto come discriminazione”.

L’Italia ha ora due mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Mobilità dei lavoratori e reddito di cittadinanza

La Commissione invita l’Italia ad allineare la legislazione sul reddito di cittadinanza al diritto europeo. Bruxelles ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora dell’Italia perché “il suo regime di reddito minimo non è in linea con il diritto dell’UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale”.

Una delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza in Italia, ricorda Bruxelles, è di aver soggiornato nel paese per 10 anni, di cui 2 consecutivi, prima di poter presentare la richiesta. “A norma del regolamento (UE) n. 492/2011 e della Direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il “reddito di cittadinanza” dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell’UE che sono lavoratori subordinati o autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato – spiega la Commissione – Inoltre, i cittadini dell’UE non impegnati in un’attività lavorativa per altri motivi dovrebbero poter beneficiare della prestazione alla sola condizione di essere legalmente residenti in Italia da almeno tre mesi. Oltre a ciò la Direttiva 2003/109/CE prevede che i soggiornanti di lungo periodo provenienti da paesi terzi abbiano accesso a tale prestazione”.

Di conseguenza, conclude la Commissione, «il requisito dei 10 anni di residenza si configura come discriminazione indiretta, in quanto è più probabile che i cittadini non italiani non riescano a soddisfare tale criterio. Inoltre il regime di reddito minimo italiano discrimina direttamente i beneficiari di protezione internazionale, i quali non hanno accesso a tale prestazione, in violazione della Direttiva 2011/95/UE. Il requisito della residenza, infine, potrebbe impedire agli italiani di trasferirsi al di fuori del paese per motivi di lavoro, in quanto non avrebbero diritto al reddito minimo al rientro in Italia».

La procedura di infrazione sull’assegno unico

La Commissione ha inoltre deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all’Italia per il mancato rispetto delle norme dell’UE sul coordinamento della sicurezza sociale e sulla libera circolazione dei lavoratori. Nel marzo 2022 l’Italia ha introdotto l’assegno unico e universale per i figli a carico, cui hanno diritto solo persone residenti in Italia da almeno 2 anni, a condizione che vivano in uno stesso nucleo familiare insieme ai figli.

Secondo la Commissione «questa normativa è in contrasto con il diritto dell’UE in quanto non tratta i cittadini dell’UE in modo equo e si qualifica pertanto come discriminazione. Il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta inoltre qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari».
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