Recupero riposo settimanale non fruito

Feed - CARABINIERI

Rispondi
Ivop
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: mer giu 27, 2018 11:32 pm

Recupero riposo settimanale non fruito

Messaggio da Ivop »

Buon giorno sono nuovo in questo forum. Volevo porre un quesito in merito al recupero riposo settimanale. In particolare vorrei sapere se qualcuno mi può dare qualche chiarimento in merito al fatto se il recupero riposo settimanale può essere assegnato d'ufficio o deve essere concordato con il militare che ne ha diritto. Non ho trovato nulla in merito o unque si parla del riposo settimanale e della sua programmazione oltre a diversè discussione sulla possibilità della fruizione oltre le 4 settimane ma da nessuna parte ho trovato indicazioni o disposizioni in merito al fatto sw può essere assegnato d'ufficio o deve essere richiesto dal diretto interessato. Rinazio chiunque sarà in grado di darmi una risposta.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Recupero riposo settimanale non fruito

Messaggio da panorama »

Sappi che il recupero del R.S. ( è tuo personale e lo decidi TU ) deve essere fatto entro 4 settimane ma non d'ufficio perché piace al comandante ma secondo la volontà del Militare, quindi, se il tuo comandante ti ha messo d'ufficio entro le 4 settimane Lui ha commesso un abuso, mentre se lo chiedi Tu entro le 4 settimane è tutto regolare.
Ma lui l'iniziativa non può prenderla, diversamente sarà allo scadere delle 4 settimane.
Ivop
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: mer giu 27, 2018 11:32 pm

Re: Recupero riposo settimanale non fruito

Messaggio da Ivop »

Grazie per la risposta ma questo è sancito da qualche norma o circolare o è solo per consuetudine ?
Per logica ero arrivato anch'io a questa conclusione ma non riesco a trovare nulla di scritto in merito all'argomento ed anche i rappresentanti Cobar che ho interessato non mi hanno dato una risposta certa in merito
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Recupero riposo settimanale non fruito

Messaggio da panorama »

La norma dice che il Re.Ri. deve essere fruito entro le 4 settimane e non dice mica che la scelta cade nelle mani del comandante, trattandosi appunto di un Tuo Ri.Se..

Inoltre, nel tuo reparto fate la programmazione bisettimanale ormai prevista da circolare del C.G.A. da oltre 10 anni? Lo sai che questo è un tuo diritto, a volte positivo e a volte negativo ma almeno ne vale la pena?

I tuoi superiori controllano se il tuo comandante si attiene alla circolare?

Se hai dubbi circa il R.R. ti consiglio di fare un quesito all'URP del C.G.A tramite la tua area personale e attendi la loro risposta.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Recupero riposo settimanale non fruito

Messaggio da panorama »

2-5-2018 Supplemento ordinario n. 21/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1002


(FF.PP. a Ordinamento Militare - CC. e GdiF.)


Art. 27.
Orario di lavoro


1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. Al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6 . I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all’impiego in missioni internazionali, sono fruiti all’atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

7. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all’estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Recupero riposo settimanale non fruito

Messaggio da panorama »

Il CdS da ragione al collega della GdF
---------------------------------------------

- recupero delle ore di straordinario

1) - le sue reiterate richieste di fruire del riposo compensativo fossero sempre state respinte con provvedimenti formali di rigetto

2) - rendeva impossibile recuperare ben 412 ore, pari a quasi 12 settimane di lavoro continuativo.

Il CdS precisa:

3) - L’appellante ha, invece, ragione nel censurare l’argomento con cui il T.A.R. ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo affermando la correttezza del comportamento dell’amministrazione.

4) - Se è vero che l’interessato non poteva volontariamente optare per la monetizzazione delle prestazioni rese, sulla base di preventiva autorizzazione, oltre l’orario di servizio ed in giorni festivi, è anche vero che costituiva preciso dovere dell’amministrazione procedere, se necessario anche d’ufficio, alla compensazione di quelle prestazioni con corrispondenti giornate di riposo.

5) - Questo non è accaduto, alla luce delle evidenze documentali del fatto che, al contrario, l’amministrazione ha reiteratamente respinto le domande di riposo compensativo presentate dall’appellante per risolversi, infine, semplicemente a invitarlo a presentare un piano di recupero, il che, però, non bastava di per sé a liberarla, neppure nel silenzio dell’interessato, dalla sua obbligazione alternativa.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
----------------------------------------

SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201906471

Pubblicato il 27/09/2019

N. 06471/2019 REG. PROV. COLL.
N. 08939/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8939 del 2008, proposto da V.. Fabio, rappresentato e difeso dall’avv. Gaspare Morgante, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell’avv. Giorgia Marsicano in Roma, via delle Milizie, 96;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 212 del 29 luglio 2008, resa tra le parti sul ricorso n.r.g. 192/2007, proposto in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2007


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il Cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellante l’avv. Gabriele Pafundi su delega dell’avv. Gaspare Morgante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso in appello il sig. Fabio V.. chiede la riforma della sentenza, n. 212 del 29 luglio 2008, con cui il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, in accoglimento dell’opposizione proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1/2007 del 25 settembre 2007, emesso in suo favore per il pagamento di somme a titolo di compensi per lavoro straordinario prestato tra il 2001 ed il 2006.

L’amministrazione appellata, ritualmente intimata, non si è costituita.

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il T.A.R. ha accolto l’opposizione e revocato, di conseguenza, il decreto ingiuntivo motivando che “[a]lla luce della normativa nessun diritto alla monetizzazione può derivare dall’effettuazione di prestazioni straordinarie rese oltre i limiti massimi individuali o di categoria, ore che devono essere oggetto esclusivamente di riposo compensativo.

L’Amministrazione opponente ha ripetutamente invitato il M.o. V.. a presentare un piano di recupero delle ore di straordinario.

L’atteggiamento dell’Amministrazione, assunto nell’ambito della relativa discrezionalità organizzativa, amministrativa e finanziaria, di compensare il lavoro straordinario, qualora debitamente autorizzato, con appositi giorni di riposo piuttosto che in forma monetaria appare del tutto corretto. Si tratta di forma compensativa considerata dalla normativa equivalente anche se non sussiste un diritto del dipendente di optare per la monetizzazione piuttosto che per i riposi compensativi offerti dal datore di lavoro”.

In critica della sentenza di primo grado, con tre motivi di appello che, per stretta connessione, possono essere esaminati assieme, l’appellante denuncia il travisamento delle risultanze istruttorie e il carattere strumentale delle iniziative dell’amministrazione: rimarca infatti, sulla premessa che non è contestato che le prestazioni di lavoro straordinario fossero state espletate in adempimento di ordini di servizio e previa autorizzazione (“prospetti unificati per la pianificazione dell'orario settimanale dello straordinario e delle indennità” firmati dai superiori gerarchici) e che le sue reiterate richieste di fruire del riposo compensativo fossero sempre state respinte con provvedimenti formali di rigetto (cfr. la nota n. 12484/62 del 6 novembre 2006 del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Trento: “il maresciallo V.. ha presentato le previste domande di recupero ore e che tale procedura non ha trovato attuazione per motivi di servizi, comandato con modelli 93 serie N (ordini di servizio)”), che la prima comunicazione con cui il Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trento gli aveva richiesto la presentazione di un piano di riposo compensativo gli era pervenuta soltanto l’8 novembre 2007, cioè successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 5 novembre 2007) e, comunque, troppo tardi, poiché il termine ultimo per fruire dei riposi compensativi, in virtù della normativa dell’epoca, era il 31 dicembre 2007, il che rendeva impossibile recuperare ben 412 ore, pari a quasi 12 settimane di lavoro continuativo.

L’appello è fondato, nei termini appresso precisati.

L’assunto della irrilevanza dei fatti sopravvenuti alla notifica del decreto ingiuntivo è erroneo, poiché il fatto che il giudicato si formi sulla sentenza e non sul decreto ingiuntivo (cfr. art. 653 c.p.c.) dimostra la rilevanza delle sopravvenienze in fatto fino al momento della maturazione delle preclusioni nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085: “Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992)”; cfr. anche Cass., sez. II, 12 agosto 2005, n. 16911: “l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, all'esito del quale, una volta stabilito che, sia pure solo in parte ed anche se per cause sopravvenute, la pretesa azionata è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in toto e deve essere emessa una sentenza, che sostituendosi al decreto, pronunci nel merito con eventuale condanna per la parte del debito che risulti dovuta (cfr. per tutte: Cass. civ., sez. 3^, sent. 18 marzo 2003, n. 10229)”).

L’appellante ha, invece, ragione nel censurare l’argomento con cui il T.A.R. ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo affermando la correttezza del comportamento dell’amministrazione.

Se è vero che l’interessato non poteva volontariamente optare per la monetizzazione delle prestazioni rese, sulla base di preventiva autorizzazione, oltre l’orario di servizio ed in giorni festivi, è anche vero che costituiva preciso dovere dell’amministrazione procedere, se necessario anche d’ufficio, alla compensazione di quelle prestazioni con corrispondenti giornate di riposo.

Questo non è accaduto, alla luce delle evidenze documentali del fatto che, al contrario, l’amministrazione ha reiteratamente respinto le domande di riposo compensativo presentate dall’appellante per risolversi, infine, semplicemente a invitarlo a presentare un piano di recupero, il che, però, non bastava di per sé a liberarla, neppure nel silenzio dell’interessato, dalla sua obbligazione alternativa.

Invero, sia in sede cautelare che in sede di merito, questo Consiglio ha già rilevato come “l’Amministrazione di appartenenza non possa legittimamente contestare la debenza del compenso per le ore di lavoro straordinario prestate dal personale di pubblica sicurezza, in eccedenza ai limiti fissati, se non dimostri che il dipendente abbia potuto effettivamente optare per il corrispondente riposo compensativo, per la fruizione del quale è onere dell’Amministrazione stessa – previa verifica dei limiti delle relative disponibilità finanziarie – predisporre la necessaria programmazione dei turni di servizio e le conseguenti iniziative, con l’eventuale attribuzione d’ufficio del riposo medesimo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ordinanze 6 aprile 2004, n. 1606, e 13 luglio 2004, n. 3292)” (Cons. Stato, sez. sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5378).

Per questa ragione l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2007.

Spese compensate del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Guarracino Fabio Taormina





IL SEGRETARIO
giomassa
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 72
Iscritto il: gio ott 27, 2016 4:31 pm

Re: Recupero riposo settimanale non fruito

Messaggio da giomassa »

Il riposo settimanale è un diritto del militare, ma la concessione e/o la revoca è prerogativa del comandante del reparto che lo decide in primis in base alle esigenze di servizio e poi a quelle del militare. Se fosse come dice il collega con il post precedente, che lo decide l’interessato, la domenica e le feste comandate non lavorerebbe nessuno. Allego un link in cui sono riportate le normative che regolano la materia.
https://www.adods.org/uploads/1/4/0/9/1 ... onuova.pdf
Saluti
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Recupero riposo settimanale non fruito

Messaggio da panorama »

Le disposizioni applicative concernenti il riposo settimanale sono disciplinati da apposite circolari in materia:
a) Circolare n. 137/35-117-6-2002 del C.G.A. SM – Ufficio Legislazione - datata 19/12/2003;

b) Circolare n. 90/184-1962 del 31/03/1994 del CGA ( oggi abolita e sostituita dalla nuova circolare del C.G.A. n. 90/277-1962 del 30 aprile 2015 su riposi settimanali).

In merito, è vero che sta scritto: I riposi e le festività infrasettimanali vanni recuperati entro le 4 settimane successive, ma e anche vero che, da nessuna parte è scritto che se ciò non sia possibile, l’interessato ne perde il diritto, neanche se sta in convalescenza, a meno che non venga nel frattempo collocato in congedo.

Ci stati diversi colleghi in virtù delle circolari sopra indicate, che nel 2005, hanno posto un proprio personale quesito al C.G.A. –URP – chiedendo al riguardo notizie ed avendo la seguente risposta: “IL MILITARE HA DIRITTO A RECUPERARE TUTTI I RIPOSI NON FRUITI. IL TERMINE TEMPORALE DELLE 4 SETTIMANE INDICATO NELLA CIRCOLARE 137/35-117-6-2002 NON COMPORTA DECADENZA DEL DIRITTO MA E’ UNA NORMA ORGANIZZATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO PER L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE DEI COMANDANTI”. Avuta tale risposta hanno potuto recuperare tutti i riposi non fruiti.

Ritengo personalmente che, anche se la circolare sopra indicata dalla lettera “B” è stata abolita e sostituita dalla nuova Circolare del C.G.A. n. 90/277-1962 del 30 aprile 2015, non penso che cambi il contenuto della risposta sopra fornita dall’URP del CGA..

Testo “Vorrei sapere se un militare dell’Arma che non ha potuto fruire di alcuni riposi relativi al periodo ad es. 30 luglio 2020; 07 agosto 2020; li possa ancora recuperare o meno stante quanto stabilito dalla circolare n. 137/35-117-6-2002 del C.G.A. datata 19/12/2003 che sancisce il diritto al recupero del riposo entro le 4 settimane. Si rappresenta che la fruizione del beneficio non è stata possibile in quanto il militare è stato assente dal Reparto per: riposo medico, oppure per motivi di servizio, o rimandati per impegni personali e famigliari.”

Quindi, dinnanzi al diniego da parte del comandante, fate un quesito proprio all’URP del CGA e una volta avuta la risposta, se positiva, scaricatela e fatela leggere al comandante o parlatene con il comandante di Compagnia.
Rispondi