Recupero riposo perso dopo 4 settimane

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Davide_cv
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Recupero riposo perso dopo 4 settimane

Messaggio da Davide_cv »

Salve a tutti sono un nuovo arrivato, è volevo porvi una domandai inerente i recuperi riposi.E' possibile che passate 4 settimane debba sentirmi dire dal mio comandante che ho perso il riposo..??
La famosa c14 dice che il recupero riposo va usufruite entro le quattro settimane, ma non dice che oltre tale periodo va perso..!!
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panorama
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Re: Recupero riposo perso dopo4 settimane

Messaggio da panorama »

Le disposizioni applicative concernenti il riposo settimanale sono disciplinate da apposite circolari in materia:
a) circolare n.90/184-1962 in data 31 marzo 1994 del C.G.A. – I Reparto – SM – Ufficio Ordinamento:
b) circolare n. 137/35-117-6-2002 in data 19 dicembre 2003 del C.G.A. – SM – Ufficio Legislazione.

Sono tutte reperibili in area INTRANET

Circa il termine di fruizione “entro le 4 settimane successive” ma posso dire che comunque “al contrario” da nessuna parte è scritto che se ciò non sia possibile, l’interessato ne perde il diritto, a meno che non venga nel frattempo collocato in congedo o altra forza maggiore.

Voglio farvi capire che l’Arma in nessuna circolare a mai messo per iscritto che decorso tale tempo si perde tutto, poiché chiunque potrebbe avanzare una richiesta di pagamento ed il C.te deve pure giustificarsi.

Inoltre, diversi colleghi riscontrando tale difficoltà interpretativa dai rispettivi comandanti hanno avanzato quesito all’URP del CGA tramite portale Leonardo "sez. My Site" scrivendo i fatti/motivi del mancato riposo (ognuno scrive i propri fatti: es. malattia prolungata, ecc.) ed hanno ricevuto questa risposta: “Il militare ha diritto a recuperare tutti i riposi non fruiti. Il termine temporale delle 4 settimane indicato nella circolare 137/35-117-6-2002 non comporta decadenza del diritto ma è una norma organizzativa interna di riferimento per l’attività di pianificazione dei comandanti”.

Se può essere di ausilio a te e agl’altri fai questa richiesta all’URP il che figura già il tuo CIP e nome e cognome, quindi, uscendo col tuo nominativo e ricevendo risposta dall’URP potrai fare valere ovunque ed in ogni circostanza e situazione che lo richiede:
“Gradirei sapere se un militari dell’Arma che non ha potuto fruire di alcuni riposi relativi al periodo ….: al periodo…..; ecc. ecc., li possa ancora recuperare o meno stante quanto stabilito dalla circolare nr. 137/35-117-6-2002 in data 19 dicembre 2003 che sancisce il diritto al recupero del riposo entro le 4 settimane. Si rappresenta che la fruizione del beneficio non è stata possibile in quanto il militare è stato assente dal reparto per riposo medico, etc… etc..”

Una premessa ti chiedo: quando riceverai la risposta faccelo sapere per testimonianza per gli altri utenti che navigano in tali situazioni.

Il quesito puoi anche farlo oggi ed entro 3-4 gg. riceverai di sicuro la risposta da mettere sulla scrivania al Capo.
Davide_cv
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Re: Recupero riposo perso dopo4 settimane

Messaggio da Davide_cv »

Grazie..vi terrò informati in merito
Davide_cv
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Re: Recupero riposo perso dopo4 settimane

Messaggio da Davide_cv »

Vi posto quanto risposto dal com gen URP.


al militare che, per sopravvenute esigenze di servizio, non è stata data la possibilità di fruire del riposo settimanale, l’Amministrazione - predisposte le misure organizzative necessarie al regolare svolgimento del servizio – deve consentirgli di fruirlo entro le quattro settimane successive. Qualora le esigenze di servizio non lo permettano, il militare, che non perde tale diritto, potrà recuperare il riposo anche oltre le quattro settimane.Le citate informazioni che, speriamo soddisfino pienamente la richiesta, vanno sempre utilizzate con buonsenso e ragionevolezza (elementi che da sempre ci connota come appartenenti all’Arma), in modo da salvaguardare, all’interno del reparto, quel clima di serena e fattiva collaborazione tra il personale. Proprio per tale motivo, la invitiamo a far riferimento al suo Comandante affinché possa trovare le migliori soluzioni che vadano incontro alle esigenze personali e di servizio.La invitiamo a seguire con pazienza i nostri consigli e non manchi di informarci sull’evolversi della situazione contattandoci anche telefonicamente.
panorama
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Re: Recupero riposo perso dopo4 settimane

Messaggio da panorama »

Come vedi, ti hanno risposto per come si deve, anzi, ti dicono pure "e non manchi di informarci sull’evolversi della situazione contattandoci anche telefonicamente".
Si sono resi disponibili anche ad un colloquio.
ciao
panorama
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Re: Recupero riposo perso dopo4 settimane

Messaggio da panorama »

interessante sentenza per noi Carabinieri

IL TAR Marche scrive:

1) - Dal punto di vista giuridico generale, va condivisa la tesi di parte ricorrente secondo cui la limitazione temporale per usufruire dei recuperi compensativi prevista nelle circolari interne dell’Arma citate in ricorso e richiamate anche dall’amministrazione nei propri atti difensivi non trova alcun aggancio normativo.
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SENTENZA ,sede di ANCONA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500932, - Public 2015-12-30 -


N. 00932/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 582 del 2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Schiadà, Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, Via Matteotti, 99;

contro
Comando della Regione Carabinieri Marche, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente a percepire le somme spettantigli a titolo di conversione di giornate di riposo non fruite ed a titolo di ore di servizio effettuate in esubero e non retribuite relativamente al servizio prestato negli anni 2004, 2005 e sino al 9 luglio 2006 presso il Comando Regione Carabinieri Marche - Reparto Autodrappello,

e per la condanna
dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando della Regione Carabinieri Marche e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. OMISSIS, che presta servizio da oltre venticinque anni nell’Arma dei Carabinieri e che all’epoca della proposizione del presente ricorso era assegnato al Comando Regione Carabinieri Marche - Stazione Carabinieri per la Marina Militare di Ancona, agisce in questa sede per 1'accertamento e la declaratoria del suo diritto a percepire le somme spettantigli titolo di conversione di giornate di riposo non fruite ed a titolo di ore di servizio effettuate in esubero e non retribuite relativamente al servizio prestato negli anni 2004, 2005 e sino al 9 luglio 2006 presso il Comando Regione Carabinieri Marche - Reparto Autodrappello (e la conseguente condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme di cui sopra oltre interessi e rivalutazione monetaria).

2. A fondamento delle suddette domande il sig. OMISSIS espone:

- di avere svolto dal 204 e fino al 9 luglio 2006 servizio presso il Reparto Autodrappello del Comando Regione Carabinieri Marche, nel quale era impegnato in turni di servizio impegnativi e massacranti tanto da non riuscire a fruire dei giorni di riposo settimanali ovvero da vedersi costretto allo svolgimento di numerose ore di servizio in esubero rispetto all'orario normale;

- al fine di conoscere con esattezza il numero delle giornate di riposo ed ore di recupero non godute, di avere presentato in data 30 maggio 2007, ai sensi della L. n. 241/1990, istanza di accesso agli atti (onde acquisire copia del c.d. memoriale di servizio svolto presso il suddetto Reparto). Il Comando Regione Carabinieri Marche ha però negato il rilascio di copia della richiesta documentazione sull'asserito presupposto per cui non vi sarebbe in capo all'OMISSIS un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e ciò in quanto la circolare n. 90/184-1962 datata 31/3/1994 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prevede che il riposo settimanale non fruito debba essere recuperato entro le quattro settimane successive e non ne è consentita la conversione in licenza breve o la sostituzione con retribuzione in denaro. Stessa cosa varrebbe per il recupero di ore effettuate in eccedenza e non retribuite in conformità a quanto previsto nella ulteriore circolare n. 548/243-98-2-1950.

3. Ritenendo tali argomentazioni del tutto prive di fondamento giuridico, il sig. OMISSIS ha proposto il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi:

- violazione ed errata interpretazione dei principi generali in materia di riposo settimanale di cui al T.U. n. 3/1957 come riformato dal D.Lgs. n. 165/2001;

- eccesso di potere nella forma dello sviamento e dell'ingiustizia manifesta;
- travisamento dei presupposti;
- difetto di motivazione;
- violazione dell'art. 36 Cost e dell'art. 10 del DPR n. 255/1999.

Il ricorrente, in sostanza, evidenzia che:

- il mancato pagamento delle somme de quibus a titolo di compensazione di riposi non usufruiti e di ore lavorate in esubero è illegittimo in quanto si pone in aperto ed insanabile contrasto con le previsioni generali in materia di giusta retribuzione dei prestatori di lavoro. Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende difatti direttamente dal mancato godimento delle ferie, in armonia con 1'art. 36 Cost., quando sia certo che la vicenda non è stata determinata dalla volontà del lavoratore e non è a lui comunque imputabile, in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude 1'obbligo dell'amministrazione di corrispondere il predetto compenso ove ne sussistano i presupposti, ed in particolare laddove la mancata fruizione delle ferie non sia dipesa da fatto ascrivibile a comportamenti del dipendente (viene al riguardo richiamata la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2964/2005);

- l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente sussiste pertanto a prescindere da eventuali disposizioni interne di segno contrario, non essendo logico far discendere dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito imputabile alla P.A. datrice di lavoro il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario di una prestazione effettuata pur se, in teoria, non dovuta (viene al riguardo richiamata la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1207/2005);

- non hanno pertanto alcun rilievo le previsioni contrarie di cui alle circolari n. 90/184-1962 datata 31/3/1994 e n. 548/243-98-2-1950 dell'Arma dei Carabinieri, laddove prevedono che i riposi settimanali non goduti e le ore di servizio prestate in esubero possano essere recuperate solo entro ristretti limiti di tempo. La giurisprudenza pronunciatasi in merito è difatti pacifica nell'affermare che è onere dell'amministrazione di appartenenza tenere una contabilizzazione mensile delle ore prestate in esubero ovvero dei riposi non goduti da parte dei dipendenti e, consequenzialmente, segnalare ai medesimi il raggiungimento o il superamento del limite individuale massimo consentito. Ciò al fine di consentire ai dipendenti medesimi, impegnati in più lunghi turni lavorativi, di recuperare il maggior dispendio delle energie psicofisiche profuse nella prosecuzione dell'attività oltre il normale orario (sul punto viene richiamata la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 61/2005);

- è quindi onere dell'amministrazione consentire al dipendente di poter presentare tempestiva domanda di recupero delle ore di servizio eccedenti il normale orario, e ciò anche al fine di evitare la conseguenza dell'assoluta inutilità di una ipotetica assegnazione di un riposo compensativo da usufruire molto tempo dopo lo svolgimento delle ore in esubero (ovvero allorquando il dipendente non avverta più alcuna necessità fisiologica di riprendersi da uno sforzo compiuto in passato);

- nel caso di specie vi è altresì 1'ulteriore circostanza per cui gli asseriti limiti alla retribuibilità delle anzidette voci sono previsti in meri atti interni ovvero nelle citate circolari dell'Arma dei Carabinieri.

Peraltro, le eventuali preoccupazioni di natura finanziaria che ispirano le circolari in oggetto non possono spingersi sino ad accordare prevalenza a norme di natura organizzativa e contabile, dettate esclusivamente a presidio della correttezza dell'azione amministrativa, rispetto al contrapposto diritto soggettivo, costituzionalmente tutelato, del pubblico dipendente a ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato.

4. Si sono costituite le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 36/2015 è stata disposta una prima istruttoria (volta ad acquisire una relazione sui fatti di causa, riportante un prospetto riepilogativo delle giornate di riposo spettanti al ricorrente e di quelle effettivamente fruite e delle ore di lavoro straordinario prestato e della retribuzione percepita, anche in forma di recupero compensativo). Su istanza del ricorrente è stata in seguito disposta ulteriore istruttoria, onde acquisire copia conforme del c.d. memoriale di servizio riferito al periodo di tempo oggetto della presente causa (ordinanza n. 392/2015). L’amministrazione ha eseguito la seconda istruttoria in data 29 giugno 2015.

Con memoria depositata il 9 novembre 2015, il sig. OMISSIS insiste per l’accoglimento del ricorso, avendo rilevato che:

- vi è contraddittorietà fra quanto eccepito dalla difesa erariale in sede di memoria di costituzione e quanto risulta dalla documentazione versata in atti a seguito dell’istruttoria da ultimo disposta dal TAR (in particolare per quanto concerne l’assunto dell’Avvocatura dello Stato secondo cui il ricorrente avrebbe fruito per intero dei recuperi spettanti, mentre dal c.d. memoriale di servizio ciò non risulta);
- vi sono poi alcune discrasie all’interno dello stesso “memoriale di servizio” (in alcuni casi, infatti, il medesimo servizio svolto in eccedenza rispetto al normale orario risulta recuperato in due giorni diversi).

5. Il ricorso va accolto nei soli limiti di cui si dirà infra.

5.1. A tal riguardo è necessaria una premessa relativa allo svolgimento del presente giudizio.

Nel ricorso introduttivo il sig. OMISSIS, premettendo di non aver avuto l’accesso alla documentazione amministrativa che confermerebbe la pretesa qui azionata, aveva articolato una domanda necessariamente generica, nella quale non è specificato in particolare il numero delle ore complessive delle quali si chiede il controvalore monetario. Proprio per questo nel ricorso era formulata una specifica istanza istruttoria.

All’esito della prima udienza di discussione il Tribunale, anche sulla scorta delle difese dell’Avvocatura erariale, aveva all’uopo ritenuto sufficiente richiedere all’amministrazione una sintetica relazione sui fatti di causa, da cui emergesse il dato numerico più importante, ossia le ore di lavoro straordinario e quelle relative ai servizi effettuati in giornate feriali non lavorative per le quali il ricorrente non aveva fruito dei recuperi compensativi.

La relazione depositata in data 2 marzo 2015 non ha evidentemente soddisfatto il sig. OMISSIS, la cui difesa ha reiterato l’istanza istruttoria, chiedendo che il TAR ordinasse il deposito integrale del c.d. memoriale di servizio relativo all’arco temporale per cui è causa. Come detto, la seconda istruttoria è stata eseguita in data 29 giugno 2015.

5.2. Come già evidenziato dal Collegio nel corso della discussione orale all’udienza del 10 dicembre 2015, a questo punto era ben preciso onere del ricorrente precisare le proprie conclusioni, previo esame della documentazione depositata dall’amministrazione. In effetti, costituisce onere probatorio di colui che agisce in giudizio per conseguire il pagamento di retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro precisare a quali mensilità e/o a quali emolumenti specifici la domanda si riferisce, non essendo ammissibile una domanda generica. Se questo assunto è vero in generale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche esso è tanto più vero, se si pone mente alla duplice circostanza che:

- le amministrazioni pubbliche sono tenute a conservare la documentazione contabile per un arco temporale molto lungo (soprattutto in vista di possibili controlli successivi degli organismi interni, della Corte dei Conti, etc.);

- il datore di lavoro pubblico è anche soggetto passivo del diritto di accesso che i dipendenti possono esercitare in corso di causa (come è accaduto nella specie) o autonomamente, il che pone i dipendenti stessi in posizione molto più agevole rispetto ai lavoratori del settore privato nel momento in cui sono costretti ad agire in giudizio per rivendicare emolumenti spettanti non corrisposti dal datore di lavoro.

5.3. Né il Collegio ritiene di poter supplire all’inerzia del ricorrente, e ciò anche perché le eventuali specifiche richieste economiche emergenti dall’esame del memoriale di servizio dovrebbero comunque essere formalmente notificate all’amministrazione, onde consentirle di replicare.

6. Per tutto quanto precede, il ricorso va accolto nei soli limiti:

- delle ore che l’amministrazione, sia nella memoria di costituzione depositata in data 10 ottobre 2007 sia nella relazione istruttoria depositata in data 2 marzo 2015, ha riconosciuto spettanti al ricorrente (si tratta del controvalore relativo a 2 giornate feriali non lavorative per le quali il ricorrente non ha fruito del recupero, secondo l’amministrazione per non averne fatto richiesta);

- delle ore relative ai servizi indicati nella memoria conclusionale depositata dal ricorrente in data 9 novembre 2015 (e questo in applicazione del principio di non contestazione, non avendo l’amministrazione eccepito alcunché con riguardo alle predette deduzioni). Ci si riferisce ai servizi di cui ai riposi settimanali che sarebbero stati fruiti il 9 giugno 2004 e il 17 agosto 2004 (il primo) e il 10 ottobre 2005 e il 17 novembre 2005 (il secondo).

Dal punto di vista giuridico generale, va condivisa la tesi di parte ricorrente secondo cui la limitazione temporale per usufruire dei recuperi compensativi prevista nelle circolari interne dell’Arma citate in ricorso e richiamate anche dall’amministrazione nei propri atti difensivi non trova alcun aggancio normativo. Né l’amministrazione ha provato di aver adottato tutte le misure necessarie affinché il ricorrente fruisse effettivamente dei recuperi compensativi nel periodo immediatamente successivo all’effettuazione del lavoro straordinario. Sul punto il Collegio ritiene di poter richiamare le medesime decisioni del Consiglio di Stato citate in ricorso.

7. Il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui al precedente punto 6., con conseguente condanna dell’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente le somme dovute, incrementate della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di crediti di lavoro maturati dopo il 31 dicembre 1994 (art. 22, comma 36, L. n. 724/1994).

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2015
panorama
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Re: Recupero riposo perso dopo4 settimane

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Le disposizioni applicative concernenti il riposo settimanale sono disciplinati da apposite circolari in materia:
a) Circolare n. 137/35-117-6-2002 del C.G.A. SM – Ufficio Legislazione - datata 19/12/2003;

b) Circolare n. 90/184-1962 del 31/03/1994 del CGA ( oggi abolita e sostituita dalla nuova circolare del C.G.A. n. 90/277-1962 del 30 aprile 2015 su riposi settimanali).

In merito, è vero che sta scritto: I riposi e le festività infrasettimanali vanni recuperati entro le 4 settimane successive, ma e anche vero che, da nessuna parte è scritto che se ciò non sia possibile, l’interessato ne perde il diritto, neanche se sta in convalescenza, a meno che non venga nel frattempo collocato in congedo.

Ci stati diversi colleghi in virtù delle circolari sopra indicate, che nel 2005, hanno posto un proprio personale quesito al C.G.A. –URP – chiedendo al riguardo notizie ed avendo la seguente risposta: “IL MILITARE HA DIRITTO A RECUPERARE TUTTI I RIPOSI NON FRUITI. IL TERMINE TEMPORALE DELLE 4 SETTIMANE INDICATO NELLA CIRCOLARE 137/35-117-6-2002 NON COMPORTA DECADENZA DEL DIRITTO MA E’ UNA NORMA ORGANIZZATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO PER L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE DEI COMANDANTI”. Avuta tale risposta hanno potuto recuperare tutti i riposi non fruiti.

Ritengo personalmente che, anche se la circolare sopra indicata dalla lettera “B” è stata abolita e sostituita dalla nuova Circolare del C.G.A. n. 90/277-1962 del 30 aprile 2015, non penso che cambi il contenuto della risposta sopra fornita dall’URP del CGA..

Testo “Vorrei sapere se un militare dell’Arma che non ha potuto fruire di alcuni riposi relativi al periodo ad es. 30 luglio 2020; 07 agosto 2020; li possa ancora recuperare o meno stante quanto stabilito dalla circolare n. 137/35-117-6-2002 del C.G.A. datata 19/12/2003 che sancisce il diritto al recupero del riposo entro le 4 settimane. Si rappresenta che la fruizione del beneficio non è stata possibile in quanto il militare è stato assente dal Reparto per: riposo medico, oppure per motivi di servizio, o rimandati per impegni personali e famigliari.”

Quindi, dinnanzi al diniego da parte del comandante, fate un quesito proprio all’URP del CGA e una volta avuta la risposta, se positiva, scaricatela e fatela leggere al comandante o parlatene con il comandante di Compagnia.
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