Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

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Pietro Gervasi

Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da Pietro Gervasi »

Cari amici in data 20 mi è pervenuta notifica una missiva relativa alla richiesta di provvedimento per la riduzione stipendiale nel periodo della aspettativa fruita perche , secondo il parere del Comando Regione CC infermità che nel periodo dell’aspettativa non era dipendente da causa di servizio .
Alla luce di quando detto ho provveduto immediatamente con istanza al comando Regione , Ministero,e TEQ amm.vo chiedi di non procedere alla richiesta poiché mio parere ci sono state della errate interpretate e quindi elencavo le due motivazioni per non procedere al provvedimento , e una terza motivazione che voglio metterla alla vostra interpretazione :
La legge cita qualora la pronuncia della causa di servizio intervenga oltre il 24 ° mese dalla data di collegamento aspettativa o alla data della riforma per la infermità eccc.
Ora dalla data della riforma sono passati 47 mesi quindi a mio parere non si dovrà procedere .
In un altro missiva cita più specificamente che sono 24 mesi dalla pronuncia del CDV .
dagli atti in mio possesso risulta che il CDV si e pronunciato in data 15 -6-2012 quindi dopo 14 mesi l’atto dell’elenco delle infermità riconosciute e quelle non riconosciute mi è stato stata notificata in data 25 – 02-2013 quindi dopo 22 mesi mentre la richiesta del provvedimento al recupero stipendiale da parte della Regione in data 20-3-15 al 47 ° mese . Quindi quale data bisogna prendere in esame . Qualcuno dirà quella del CDV . –
Domanda : quindi il comitato di verifica deve provvedere entro il 24° mese gli uffici addetti per per il recupero possono anche provvedere oltre il 24° mese ? perche tra il parere del CDF e l notifica per il procedere del recupero sono passati 33 mesi ?


Pietro Gervasi

Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da Pietro Gervasi »

1° Motivazione ::
Primo punto
Posto in congedo per causa di servizio (vedi allegato 1) il verbale della CMO di Palermo dove al quarto foglio quadro B al punto 3 e scritto : A tale provvedimento concorrono in misura esclusiva le infermità ai punti 1),4) e D) con prevalenza dell’infermità al punto 4) . nel quadro del giudizio diagnostico al foglio 3 al punto 1) , Epilessia post traumatiche con crisi parziali; al punto 4) Sindrome depressiva; al punto D) Sindrome ansiosa reattiva .

Dal decreto 2755 del 30/11/2012 ( vedi allegato 2 ) si evince che la prima infermità, Crisi Parziali semplici post traumatica - epilessia, è stata riconosciuta come causa di servizio; mentre per l'infermità al punto 4) è scritto: “CONSIDERATO che per l'infermità di cui al punto 4) del verbale n. 303 del 19/04/2011 si provvederà con decreto a parte non appena acquisito il prescritto parere da parte del C.V.C.S., quindi non si capisce perché viene emesso il provvedimento di recupero dello stipendio durante il periodo dell’aspettativa se ancora il C.D.V si deve esprimere sulla infermità depressiva, mentre l'infermità al punto D) non è stata accolta come dipendente da causa di servizio. Da tenere presente che le malattie “ansia” e “depressione” durante la licenza convalescenza sono state inserite congiuntamente mentre nel verbale di riforma sono state suddivise, al punto 4) Sindrome Depressive e al punto D) Sindrome ansiosa reattiva.
Pietro Gervasi

Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da Pietro Gervasi »

Pietro Gervasi ha scritto:1° Motivazione ::
Primo punto
Posto in congedo per causa di servizio (vedi allegato 1) il verbale della CMO di Palermo dove al quarto foglio quadro B al punto 3 e scritto : A tale provvedimento concorrono in misura esclusiva le infermità ai punti 1),4) e D) con prevalenza dell’infermità al punto 4) . nel quadro del giudizio diagnostico al foglio 3 al punto 1) , Epilessia post traumatiche con crisi parziali; al punto 4) Sindrome depressiva; al punto D) Sindrome ansiosa reattiva .

Dal decreto 2755 del 30/11/2012 ( vedi allegato 2 ) si evince che la prima infermità, Crisi Parziali semplici post traumatica - epilessia, è stata riconosciuta come causa di servizio; mentre per l'infermità al punto 4) è scritto: “CONSIDERATO che per l'infermità di cui al punto 4) del verbale n. 303 del 19/04/2011 si provvederà con decreto a parte non appena acquisito il prescritto parere da parte del C.V.C.S., quindi non si capisce perché viene emesso il provvedimento di recupero dello stipendio durante il periodo dell’aspettativa se ancora il C.D.V si deve esprimere sulla infermità depressiva, mentre l'infermità al punto D) non è stata accolta come dipendente da causa di servizio. Da tenere presente che le malattie “ansia” e “depressione” durante la licenza convalescenza sono state inserite congiuntamente mentre nel verbale di riforma sono state suddivise, al punto 4) Sindrome Depressive e al punto D) Sindrome ansiosa reattiva.
In data 19.04.2011 venivo riformato per causa di servizio Come già detto sopra il verbale 303 dice: che a tale provvedimento concorrono in misura esclusiva le infermità ai punti 1),4) e D) con prevalenza dell’infermità al punto 4) . Il punto 4) fino alla data odierna il C.D.V. non si e ancora espresso

Amici vedete come giocano con noi sulle parole che scrivono - Leggete bene i verbali della CMO prima di firmare specie sul quel Rigo : A tale provvedimento e solo per il punto 1 si perché miei cari la seconda caausa di servizio quindi per mettermela il quel posto scrivevano in quel modo pero gli certificati me li chiedevano per tutte due le infermità . ciao Vi voglio Bene
Pietro Gervasi

Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da Pietro Gervasi »

quindi adesso che ho spiegato cosa significa quella scritta a tale provvedimento eccccccc potrete capire il la seconda :
L’ultimo periodo continuativo di aspettativa di giorni 421:
Primo Periodo : Dal 22-02-2010 al 15-04-2010-totale giorni 53 aspettativa concessa Infermeria regionale Palermo infermità non dipendente da causa di servizio ;
Secondo Periodo: Dal 16 -04-2010 al 05-09-2010 Licenza di aspettativa totale giorni 143 concessi dalla CMO di Palermo per infermità : la 1) ansia e Depressione ; la 2) Crisi Parziali semplici Post traumatiche. a Tale aspettative non e specificato sul verbale modello BL/BS , che tale provvedimento concorre esclusivamente alla prima infermità (vedi allegati 3-4-5) quindi questo periodo deve essere commutato Si dipendente da causa di servizio poiché la seconda e stata riconosciuta si Dipendente da causa di servizio .
Quarto periodo : dal 06-09-2010 al 18-04.2011 nei verbali di licenza aspettativa e specificato che tale provvedimento concorre esclusivamente alla prima infermità vedi allegato 6-7 .
Quindi giorni 143 del secondo periodo sono da considerarsi dipendente da causa di servizio come vi si legge nel decreto allegato per infermità Crisi Parziali semplici.
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da Sempreme064 »

per risponderti ci vuole ispettore hickok.. ma tu quanta aspettativa hai fatto? aspettativa speciale? hai superato 24 messi di aspettativa?
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angri62
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da angri62 »

Pietro Gervasi ha scritto:Cari amici in data 20 mi è pervenuta notifica una missiva relativa alla richiesta di provvedimento per la riduzione stipendiale nel periodo della aspettativa fruita perche , secondo il parere del Comando Regione CC infermità che nel periodo dell’aspettativa non era dipendente da causa di servizio .
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La legge cita qualora la pronuncia della causa di servizio intervenga oltre il 24 ° mese dalla data di collegamento aspettativa o alla data della riforma per la infermità eccc.
Ora dalla data della riforma sono passati 47 mesi quindi a mio parere non si dovrà procedere .
In un altro missiva cita più specificamente che sono 24 mesi dalla pronuncia del CDV .
dagli atti in mio possesso risulta che il CDV si e pronunciato in data 15 -6-2012 quindi dopo 14 mesi l’atto dell’elenco delle infermità riconosciute e quelle non riconosciute mi è stato stata notificata in data 25 – 02-2013 quindi dopo 22 mesi mentre la richiesta del provvedimento al recupero stipendiale da parte della Regione in data 20-3-15 al 47 ° mese . Quindi quale data bisogna prendere in esame . Qualcuno dirà quella del CDV . –
Domanda : quindi il comitato di verifica deve provvedere entro il 24° mese gli uffici addetti per per il recupero possono anche provvedere oltre il 24° mese ? perche tra il parere del CDF e l notifica per il procedere del recupero sono passati 33 mesi ?
===solo una precisazione i 24 mesi sono solo per i riformati parziali.
panorama
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da panorama »

allego una lettera diramata da parte del Ministero della Difesa (nel mese di Febbraio 2010) e che ho già postato in un altro argomento ma visto che molti si chiedono allora l'allego anche qui.

somme ripetibili.

vedi/leggi e scarica allegato
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panorama
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da panorama »

aggiungo anche quanto segue d'interesse per info ai lettori
--------------------------------------------------------------------------------

DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
(09G0061)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 - Supplemento Ordinario n.77)

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 39.

Licenze straordinarie e aspettativa

Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.

Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.

Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo (13°) al diciottesimo (18°) mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo (18°) mese continuativo di aspettativa.

Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo (24°) mese dalla data del collocamento in aspettativa.

Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
scoglio
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da scoglio »

panorama ha scritto:aggiungo anche quanto segue d'interesse per info ai lettori
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DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
(09G0061)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 - Supplemento Ordinario n.77)

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 39.

Licenze straordinarie e aspettativa

Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.

Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.

Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo (13°) al diciottesimo (18°) mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo (18°) mese continuativo di aspettativa.

Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo (24°) mese dalla data del collocamento in aspettativa.

Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
Io in aspettativa dal 07.07.2014, qualche giorno fa la cmo di appartenenza, mi ha rappresentava che nonostante io abbia prodotto entro sei mesi domanda di riconoscimento di dipendenza di causa di servizio, al superamento dei dodici mesi di aspettativa, anche non avendo avuto risposta, mi verrà ugualmente decurtato lo stipendio nonostante aver citato l'articolo sopra menzionato.
Realmente le cose come stanno?
scoglio
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da scoglio »

panorama ha scritto:aggiungo anche quanto segue d'interesse per info ai lettori
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DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
(09G0061)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 - Supplemento Ordinario n.77)

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Licenze straordinarie e aspettativa

Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.

Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.

Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo (13°) al diciottesimo (18°) mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo (18°) mese continuativo di aspettativa.

Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo (24°) mese dalla data del collocamento in aspettativa.

Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
Io in aspettativa dal 07.07.2014, qualche giorno fa la cmo di appartenenza, mi rappresentava che nonostante io abbia prodotto entro sei mesi domanda di riconoscimento di dipendenza di causa di servizio, al superamento dei dodici mesi di aspettativa, anche non avendo avuto risposta, mi verrà ugualmente decurtato lo stipendio nonostante aver citato l'articolo sopra menzionato.
Realmente le cose come stanno?
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da maehard »

Volevo rispondere a Scoglio circa la decurtazione dello stipendio. Ti espongo il mio caso: ho fatto domanda di riconoscimento un mese dopo l'evento, dopo poco meno di un anno sono stato convocato a consegnare tutti i documenti in mio possesso per il riconoscimento richiesto. Siccome ero ancora in convalescenza per la malattia cui chiedevo il riconoscimento, la CMO di PD ha preso alcuni referti è li ha trasmessi superiormente, inviando la documentazione "non stabilizzata" (così hanno detto loro). Morale della favola, io che tutt'oggi sono ancora in convalescenza (un anno e 4 mesi) non ho decurtazione dello stipendio. La mia preoccupazione è che se non mi riconoscono la malattia si riprendono tutto indietro, ma per intanto......
Ciao
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da panorama »

Con questa sentenza il CdS relativamente alla riduzione stipendiale nell'accogliere nei limiti l'appello con i motivi aggiunti, precisa al punto 6:


1) - L’appello deve invece essere accolto relativamente alla seconda domanda, quella relativa all’indebita decurtazione del trattamento economico durante il periodo di aspettativa per infermità.

La disposizione applicabile è il d.P.R. n. 170/2007, articolo 12, comma 3, che prevede la decurtazione (con conseguente ripetizione) Omissis ..................

N.B.: per completezza leggete direttamente dal punto 6 in poi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201502038
- Public 2015-04-22 -


N. 02038/2015REG.PROV.COLL.
N. 04435/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4435 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Laura Rita Laudadio, Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso Studio Laudadio Scotto in Roma, Via Alessandro III N.6;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 05494/2011, resa tra le parti, concernente riconoscimento della causa di servizio e corresponsione dell'equo indennizzo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Masini su delega di Scotto e di Laudadio e l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, agente della Polizia di Stato, il 7 maggio 2007, dopo diciannove anni di servizio, è stato colpito da infarto al miocardio, trattato con angioplastica ed impianto di stent, con postumi permanenti.

L’interessato ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.

La pratica è stata trattata a norma del d.P.R. n. 461/2001. L’interessato è stato sottoposto a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) la quale ha diagnosticato l’infermità ed ha accertato il suo carattere permanentemente invalidante, dichiarando anzi l’interessato non più idoneo al servizio di Polizia, ancorché tuttora idoneo al servizio nella pubblica amministrazione. La C.M.O. non si è pronunciata sulla causa di servizio, non essendo tale aspetto di sua competenza nel quadro del d.P.R. n. 461/2001.

2. La pratica è stata quindi sottoposta al Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio (C.V.C.S., già denominato Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, C.P.P.O.). Il Comitato ha espresso giudizio motivatamente negativo sulla causa di servizio.

E’ seguito il decreto ministeriale 23 luglio 2009 con il quale l’amministrazione, uniformandosi al parere del Comitato, ha respinto la domanda di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo.

3. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Campania, sede di Napoli (R.G. 6344/2011), proponendo anche motivi aggiunti; questi ultimi hanno riguardato, in particolare, la riduzione dello stipendio disposta dall’amministrazione in relazione al prolungarsi dell’aspettativa per infermità in pendenza della definizione della pratica.

4. Con sentenza n. 5494/2011, pubblicata il 23 novembre 2011, il T.A.R. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.

L’interessato ha proposto appello davanti a questo Consiglio, formulando anche una istanza istruttoria (consulenza tecnica). Sono riproposte tutte le domande già dedotte in primo grado.

L’amministrazione si è costituita.

Il ricorso viene ora in decisione.

5. Per quanto riguarda la causa di servizio, il provvedimento ministeriale impugnato risulta conforme al parere del C.V.C.S., che a norma del d.P.R. n. 461/2001 ha carattere vincolante (l’amministrazione richiedente ha solo la facoltà di chiederne motivatamente un riesame allo stesso Comitato, dopo di che è comunque tenuta a conformarsi al nuovo parere). Peraltro in questo caso il parere negativo del Comitato – a parte l’intrinseca autorevolezza della fonte, trattandosi dell’organo tecnico deputato a titolo esclusivo a pronunciarsi in materia nell’ambito della pubblica amministrazione – appare motivato in modo congruo ed esaustivo.

Esso per di più corrisponde alle comuni conoscenze riguardo alla lenta insorgenza, nel tempo, di quei restringimenti nel lume vasale delle arterie coronarie, dovuti all’accumulo di lipidi sulle pareti, che a lungo andare ne determinano l’occlusione; ed all’impossibilità di stabilire una correlazione causale con una specifica attività lavorativa.

Peraltro, dato e non concesso che alla causazione di questi fenomeni possano concorrere anche situazioni prolungate di stress, resterebbe ancora da dimostrare che in questo senso abbiano influito più le prestazioni lavorative che la vita extralavorativa; e d’altra parte il ricorrente non adduce che la propria attività lavorativa sia stata caratterizzata dalla costante sottoposizioni ad eccezionali forme di stress o comunque da una speciale gravosità, tale da implicare una nocività significativamente maggiore di quella inerente alla generalità delle prestazioni lavorative in qualunque campo (negli ultimi dodici anni aveva prestato servizio al posto di controllo della frontiera marittima nel porto .).

In questa luce non si ravvisa l’utilità (e l’ammissibilità) della consulenza tecnica pur sollecitata dall’appellante, dal momento che lo stesso interessato non ha dimostrato la specifica pericolosità della sua posizione lavorativa.

Concludendo sul punto, l’appello per questa parte va respinto.

6. L’appello deve invece essere accolto relativamente alla seconda domanda, quella relativa all’indebita decurtazione del trattamento economico durante il periodo di aspettativa per infermità.

La disposizione applicabile è il d.P.R. n. 170/2007, articolo 12, comma 3, che prevede la decurtazione (con conseguente ripetizione) «nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni» aggiungendo peraltro che «non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa».

In questo caso il ricorrente ha persuasivamente dimostrato che egli aveva tempestivamente richiesto il transito in altri ruoli, e d’altra parte che la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio era intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Si può aggiungere che se è vero che tale pronuncia era intervenuta in senso negativo, è anche vero che dal contesto generale della disposizione in esame si comprende che essa si riferisce proprio al caso della pronuncia negativa (se la malattia viene riconosciuta dipendente da causa di servizio il problema non si pone).

Sembra dunque evidente che in queste condizioni il trattamento economico dell’interessato, durante il periodo di aspettativa, non poteva essere decurtato. La decisione del T.A.R. in senso contrario non appare persuasiva.

7. In conclusione, l’appello deve essere accolto nei limiti sopra precisati, ossia limitatamente alla questione del trattamento economico dell’interessato durante il periodo di aspettativa.

La soccombenza dell’amministrazione relativamente a tale questione di rilevanza economica comporta la sua soccombenza anche nelle spese dei due gradi, peraltro in misura commisurata a tale aspetto, mentre per l’altra parte della controversia le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, Compensa in parte le spese del giudizio, ponendole per il resto a carico dell’amministrazione;

liquida la parte non compensata, in favore dell’appellante, nell’importo complessivo di euro 1500 oltre gli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2015
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC,
-----------------------------

allego circolare del C.G.A. - SM - Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri n. 040004-9/M15-5 del 30/06/2010 ad Oggetto: "Emanazione provvedimenti di aspettativa. Articolo 39, comma 4, del D.P.R. 16 aprile 2009, n.51" con annessa disposizione del Ministero della Difesa M_D/GMIL/II/6/1/2010/0060175 del 15/02/2010 - D.G.P.M.


N.B.: Allora occhio, poiché Il tutto riguarda l’art. 39/co. 4, del D.P.R. 51/2009 ( emolumenti, riduzioni stipendi e ripetibilità somme) ed in questo modo nessuno avrà dubbi.
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da panorama »

Tenuto conto che la circolare del C.G.A. CC. n. 040004-9/M15-5 del 30/04/2010 specifica che fa seguito alla lettera n. 13219-9/M-115-2 del 22 dicembre 2000, per completezza la voglio anche allegare, poiché, contiene le disposizioni dettate dal Ministero della Difesa in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari.

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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da panorama »

Il ricorrente, ha fruito dell’aspettativa per infermità per complessivi 690 gg.
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Ricorso perso, perché:
1) - la CMO riteneva la patologia sub 3) (stato ansioso depressivo reattivo) prevalente ai fini della inabilità, impregiudicata la valutazione della dipendenza da causa di servizio delle 3 infermità denunciate (giudicata non dipendente da causa di servizio).

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201800545 - Public 2018-01-25 -
Pubblicato il 25/01/2018

N. 00545/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00936/2017 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 936 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Garofalo e Francesco Maria Caianiello con i quali elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 19;

contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;

per l'annullamento
a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 28.12.2016 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Attività, successivamente notificata, recante il provvedimento di recupero delle somme corrisposte a titolo di competenze stipendiali nel periodo di aspettativa per infermità;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente, e segnatamente: 1) delle comunicazioni prot. n. -OMISSIS-, rispettivamente datate 23.6.2016 e 16.11.2016, recanti le modalità di esecuzione del recupero delle somme indebitamente percepite;
c) ove e per quanto occorra di tutti gli atti connessi con quello quivi impugnato;

e, con motivi aggiunti:
d) del decreto prot. n. -OMISSIS- del 28.9.2016 del Direttore della Divisione, recante la specificazione della posizione di aspettativa del Brigadiere OMISSIS; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi e dei diritti di parte ricorrente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente ex brigadiere dei Carabinieri, ha impugnato l’atto con il quale il Ministero della difesa ha provveduto a recuperare la complessiva somma di euro 22.240,65 percepita in eccesso rispetto a quanto dovuto. Segnatamente, l’amministrazione nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 39, comma 4 del D.P.R. n. 51/2009 ha recuperato:
1) le competenze stipendiali corrisposte per intero invece che a metà per il periodo 3 agosto 2009 – 2 febbraio 2010;
2) le competenze stipendiali percepite per intero invece che a zero per il periodo 3 febbraio 2010 - 30 maggio 2010.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita per resistere l’amministrazione intimata.

Con l’ordinanza n. 849 del 14 giugno 2017 la Sezione, ritenendo la questione meritevole di approfondimento nel merito, ha accolto la domanda di tutela cautelare.

Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Con il provvedimento impugnato l’amministrazione della difesa ha recuperato la somma di euro 22.240,65: 1) “per competenze stipendiali corrisposte per intero invece che a metà dal 3 agosto 2009 al 2 febbraio 2010”;
2) per “competenze stipendiali percepite intere invece che a zero dal 3 febbraio 2010 al 30 maggio 2010”.

Per comprendere il recupero operato è necessario ripercorrere la vicenda di cui è causa.

Il ricorrente:
- ha ricoperto il grado di brigadiere dei carabinieri dal 9 dicembre 2006 al 30 maggio 2010;

- in data 21 maggio 2008 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le seguenti infermità: 1) OMISSIS; 2) OMISSIS;

- in data 19 luglio 2008 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per: 3) uno stato ansioso depressivo reattivo;

- in data 31 maggio 2010, dopo un periodo di aspettativa per infermità durato 690 gg., veniva collocato in congedo assoluto; ciò in quanto la CMO di Caserta lo giudicava non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto e non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione; in particolare, la CMO riteneva la patologia sub 3) (stato ansioso depressivo reattivo) prevalente ai fini della inabilità, impregiudicata la valutazione della dipendenza da causa di servizio delle 3 infermità denunciate; in data 16 marzo 2015 il Ministero della difesa riconosceva dipendente da causa di servizio solo la patologia sub 2).

Il ricorrente, ha fruito dell’aspettativa per infermità per complessivi 690 gg.

Un primo periodo (non oggetto di recupero) pari a 365 gg. il ricorrente è stato retribuito per intero; ciò in virtù dell’art. 26 della legge n. 187/1976 che prevede 12 mesi di aspettativa per infermità (non dipendente da causa di servizio) retribuita per intero.

Esaurito tale periodo il ricorrente ha continuato a percepire per intero la retribuzione sulla base dell’art. 39, comma 4 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 il quale stabilisce che al personale collocato in aspettativa per infermità, competono, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità (nella fattispecie denunciate in date 21 maggio e 19 luglio 2008) gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Sempre il citato comma 4 prevede che “Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa”.

Il presupposto da cui muove il recupero delle somme è che le domande del ricorrente volte al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte hanno avuto esito negativo per 2 infermità su 3 e, soprattutto, che l’aspettativa per infermità cui è seguito il giudizio di non idoneità al servizio in modo assoluto della CMO sono stati determinati in modo prevalente dalla sussistenza di una patologia (quella sub 3 – stato ansioso depressivo reattivo) giudicata non dipendente da causa di servizio.

Con una prima censura il ricorrente lamenta l’illegittimità del recupero in quanto effettuato oltre il termine di 24 mesi dal collocamento in aspettativa.

La censura è infondata.

Il termine di 24 mesi invocato dal ricorrente è previsto nella diversa ipotesi disciplinata dal comma 3 (e non dal comma 4) dell’art. 39 in base al quale l’amministrazione ha un termine decadenziale di 24 mesi dalla data di collocamento in aspettativa per procedere al recupero (così il comma 3, “Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo”).

Come correttamente sostenuto dall’amministrazione nelle proprie difese, tale disposizione si applica al diverso caso del personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Nella fattispecie, il ricorrente è stato invece giudicato permanentemente -OMISSIS- (cfr. verbale della CMO di Caserta del 31 maggio 2010) e, pertanto, si applica il comma 4 che non prevede alcun termine per operare il recupero.

Con le restanti censure il ricorrente lamenta la lesione del legittimo affidamento, il difetto di motivazione e la carenza dei presupposti per procedere al recupero. In particolare, la ripetibilità delle somme sarebbe possibile solo nelle ipotesi di non riconoscimento “totale” della dipendenza da causa di servizio e non nel caso (come quello che occupa) in cui vi sia comunque una infermità delle tante denunciate dipendente da fatti di servizio. Nella fattispecie, l’inidoneità al servizio sarebbe stata causata prevalentemente, ma non esclusivamente, dalla patologia sub 3) poi non riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Le censure non meritano di essere accolte.

In primo luogo, deve essere evidenziata la natura di atto vincolato e doveroso del provvedimento di recupero dell'indebito la cui motivazione è rinvenibile nello stesso disposto di legge. Sotto tale profilo non vi è stata alcuna violazione del legittimo affidamento in quanto il comma 4 del più volte citato art. 39 è chiaro nel prevedere che gli emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa competono in attesa della valutazione sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che l’ha determinata. Nel momento in cui il ricorrente ha ricevuto lo stipendio per intero doveva, dunque, essere consapevole che la spettanza dello stesso era sub iudice.

In secondo luogo, per quanto riguarda la sussistenza del presupposto per operare il recupero la difesa erariale ha giustamente evidenziato come da tutta la documentazione sanitaria e dal verbale della CMO versati in atti emerga che la temporanea inidoneità al servizio poi diventata definitiva è riconducibile quasi esclusivamente e, comunque, in modo prevalente ad una infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio (cfr. documentazione allegata dall’amministrazione, ivi inclusi, i certificati medici prodotti dallo stesso interessato).

Condivisibilmente la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 24 marzo 2014, n. 112) ha osservato che se è vero che la norma non distingue fra aspettative per infermità dipendenti da causa di servizio in misura prevalente e aspettative dipendenti da causa di servizio in misura non prevalente, nondimeno una corretta interpretazione della norma legata alla ratio sottesa alla medesima, non può che condurre alla lettura fatta propria e applicata nel caso concreto dall'Amministrazione.

La finalità della disciplina è all'evidenza quella di contemperare le esigenze di vita del pubblico dipendente non in grado, definitivamente o temporaneamente di rendere la prestazione lavorativa, con l'interesse pubblico ad non dar luogo ad esborsi di denaro in assenza della controprestazione sinallagmatica. La corresponsione dell'emolumento da parte del datore di lavoro pubblico, pur se il sinallagma non opera, in tanto è giustificata se ed in quanto l'assenza di corrispettività dipenda ad eventi eziologicamente riconducibili, in via esclusiva, al rapporto di lavoro.

Ma laddove questo collegamento non vi sia o comunque non sia esclusivo torna a prevalere, rispetto al principio solidaristico tra consociati, l'interesse pubblico alla sussistenza di una giustificazione (causa in senso civilistico) alla corresponsione di denaro pubblico. Sicché, passato un congruo lasso di tempo (365 giorni, nel caso di specie) senza che vi sia controprestazione lavorativa, l'obbligazione retributiva si riduce prima e cessa poi.

Del tutto correttamente, pertanto, l'Amministrazione ha qualificato come parzialmente indebite le somme percepite dal ricorrente a partire dal 366° giorno di aspettativa, posto che questa non era da ricondurre causalmente ed esclusivamente a causa di servizio.

La CMO con valutazione tecnico-discrezionale, che non spetta certo a questo giudice censurare in assenza di indizi di macroscopica inattendibilità della medesima, ha statuito la non prevalenza dell’infermità dipendente da causa di servizio. Sicché, in presenza di una siffatta valutazione, l'applicazione della disciplina regolante la fattispecie non poteva essere che quella in concreto adottata dall'Amministrazione procedente.

Del tutto ininfluente ai fini delle conclusioni appena rassegnate la circostanza che nel corpo del decreto del 28 settembre 2016 impugnato con motivi aggiunti si faccia un riferimento erroneo al contenuto del decreto n. 1100/N del 16 marzo 2015 attribuendo le assenze dal servizio del ricorrente solo alle patologie non riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Le spese del giudizio stante l’obiettiva complessità della controversia, devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Palmarini Paolo Passoni





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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