Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

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Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso Straordinario.

Restituzione somme indebite.

- La c.d.s. non veniva riconosciuta

1) - periodo di aspettativa trascorso dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016

2) - In data 19 aprile 2016, lo stesso Ispettore dopo essere stato sottoposto a visita da parte della predetta C.M.O. di Padova, veniva giudicato “non idoneo in modo permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato”, mentre veniva riconosciuto idoneo al servizio nei ruoli civili della sua o in altre Amministrazioni dello Stato ….

3) - restituzione della metà degli stipendi allo stesso corrisposti in misura intera anche per il periodo 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016.

IL CDS precisa:

4) - l’invocato termine di 24 mesi dall’inizio del collocamento in aspettativa per infermità è testualmente previsto dall’art. 16, comma 3, del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 51 in favore del solo personale della Polizia di Stato (collocato in aspettativa per malattia in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità) che venga giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo parziale e non si applica quindi in alcun modo al personale che, come l’Ispettore Capo ricorrente, sia stato dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato.

5) - Nei suoi confronti risultava, pertanto, applicabile, così come è stato correttamente applicato, il comma 4 del predetto art. 16, che prevede la sospensione della riduzione del 50% degli emolumenti stipendiali solo fino alla pronuncia del riconoscimento della causa di servizio ed il recupero di quanto corrisposto in eccesso nel caso di mancato riconoscimento
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202001196

Numero 01196/2020 e data 15/06/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 maggio 2020


NUMERO AFFARE 00450/2019

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di Udine, per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Udine n. OMISSIS in data del 20 ottobre 2017, nella parte in cui sono state quantificate e rideterminate le competenze allo stesso spettanti per il periodo di aspettativa dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, prima della sua cessazione definitiva dal servizio per fisica inabilità;

LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero dell’interno nr. 333.A/U.C./OMISSIS/PP datata 19 marzo 2019 con cui si richiede il prescritto parere a questo Consiglio di Stato;

Visto il parere interlocutorio n. -OMISSIS- in data 7 novembre 2019, a cui per espressa dichiarazione non sono seguite repliche del ricorrente;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giorgio Toschi;


Premesso:

Con atto presentato 1’ 8 febbraio 2018 il ricorrente, Ispettore capo della Polizia di Stato in quiescenza, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento della Prefettura di Udine in data del 20 ottobre 2017, notificato il 30 ottobre 2017, nella parte in cui sono state quantificate e rideterminate le competenze allo stesso spettanti per il periodo di aspettativa trascorso dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, prima della sua cessazione definitiva dal servizio per fisica inabilità.

A decorrere dal 21 ottobre 2014 il ricorrente iniziava infatti ad assentarsi dal servizio per motivi di salute; con istanza del 25 novembre 2014 egli chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “OMISSIS”.

La Commissione Medica Ospedaliera di Padova, con verbale modello B n. OMISSIS del 26 maggio 2015, riteneva il richiedente affetto dalla suindicata malattia, che veniva però giudicata non ascrivibile ad alcuna categoria tabellare ai fini dell’equo indennizzo.

In data 19 aprile 2016, lo stesso Ispettore dopo essere stato sottoposto a visita da parte della predetta C.M.O. di Padova, veniva giudicato “non idoneo in modo permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato”, mentre veniva riconosciuto idoneo al servizio nei ruoli civili della sua o in altre Amministrazioni dello Stato per svolgere mansioni compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa e la natura delle infermità sofferte.

Successivamente veniva rilasciato dal competente Comitato di verifica per le cause di servizio il parere n. …../2016 del 20 gennaio 2017 con il quale l'affezione menzionata non veniva ritenuta dipendente da causa di servizio per le ragioni descritte nel parere che si concludevano con la seguente dichiarazione: “Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.

In conformità al motivato giudizio espresso dal C.V.C.S. con il suddetto parere, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, veniva adottato il D.M. n. -OMISSIS-N del 18 luglio 2017 con il quale non si riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sopracitata e veniva, in conseguenza, respinta anche la relativa domanda di concessione dell’equo indennizzo.

Nel frattempo, il ricorrente continuava ad assentarsi senza interruzione dal servizio per la malattia di cui sopra, percependo l’intero trattamento economico in attesa della definizione della procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del D.P.R. 51/2009.

Quindi, dopo essere stato dichiarato non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato con il già citato verbale della C.M.O. di Padova del 19 aprile 2016 ed essersi visto negare (con provvedimento n. -OMISSIS-N del 18 luglio 2017) il richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “lieve OMISSIS”, veniva infine dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 21 aprile 2016.

Pertanto, con decreto prefettizio n. OMISSIS del 20 ottobre 2017, il ricorrente veniva collocato in aspettativa per infermità (non dipendente da causa di servizio) dal 21 ottobre 2014 al 20 aprile 2016, con attribuzione in suo favore del trattamento economico intero per i primi dodici mesi di assenza (dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015) e di quello ridotto nella misura del cinquanta per cento per il periodo dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.

Con provvedimento del Questore di Udine del 29 novembre 2017, infine, veniva chiesta all’Ispettore Capo la restituzione della metà degli stipendi allo stesso corrisposti in misura intera anche per il periodo 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016.

Avverso il suddetto decreto prefettizio del 20 ottobre 2017, il ricorrente proponeva il presente ricorso straordinario chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto la riduzione al 50% del trattamento economico spettantegli per il periodo dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, in quanto asseritamente erroneo ed illegittimo.

Il ricorrente col gravame in argomento ha sostenuto che l’Amministrazione sarebbe irrimediabilmente decaduta (ex art. 16 del D.P.R. 51/2009) dalla potestà di applicare la riduzione stipendiale controversa, in quanto nel caso in esame la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dallo stesso sofferta (emessa il 18 luglio 2017) è intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dalla data del suo collocamento in aspettativa per infermità (21 ottobre 2014).

Considerato:

La Sezione, concordando con l’avviso espresso dall’Amministrazione, che appresso si riporta, ritiene che i motivi di doglianza non possono essere condivisi.

Va evidenziato, anzitutto, che l’invocato termine di 24 mesi dall’inizio del collocamento in aspettativa per infermità è testualmente previsto dall’art. 16, comma 3, del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 51 in favore del solo personale della Polizia di Stato (collocato in aspettativa per malattia in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità) che venga giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo parziale e non si applica quindi in alcun modo al personale che, come l’Ispettore Capo ricorrente, sia stato dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato.

Con verbale modello BL/S n. ACMOII OMISSIS del 19 aprile 2016 il ricorrente è stato infatti destinatario di un giudizio di permanente ed assoluta inidoneità al servizio di Polizia e, successivamente, è stato poi dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 21 aprile 2016.

Nei suoi confronti risultava, pertanto, applicabile, così come è stato correttamente applicato, il comma 4 del predetto art. 16, che prevede la sospensione della riduzione del 50% degli emolumenti stipendiali solo fino alla pronuncia del riconoscimento della causa di servizio ed il recupero di quanto corrisposto in eccesso nel caso di mancato riconoscimento.

Mette conto evidenziare che il T.A.R. per la Campania, con la sentenza n. 1016/2017 del 5 giugno 2017, ha respinto un ricorso del tutto analogo a quello in esame (proposto da un altro appartenente alla Polizia di Stato), evidenziando che la norma contrattuale, che consente in via eccezionale la permanente attribuzione all’avente titolo dell’intero trattamento economico percepito durante l’aspettativa per infermità anche nel caso in cui il procedimento di riconoscimento della causa di servizio si concluda in senso negativo, ma, dopo il superamento del termine di 24 mesi, si applica soltanto «al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, laddove il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio, in modo assoluto»; infatti, come precisa lo stesso T.A.R., «è chiaro che la disposizione non può applicarsi al di fuori dei casi previsti, tra i quali non rientra, evidentemente, quello del ricorrente».

A questo si aggiunga che, per giurisprudenza ferma, il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.

L’Amministrazione, invero, non è tenuta neppure a fornire una specifica motivazione, considerato il pubblico interesse a non gravare l’erario di spese indebite, essendo sufficiente, come nel caso in esame, che siano chiarite le ragioni per le quali il dipendente non aveva titolo alla somma corrisposta.

Nella fattispecie, il trattamento stipendiale inizialmente erogato in misura intera, anziché al 50%, per il periodo (dal 12° ed il 18° mese di assenza dal servizio per infermità) 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016 doveva necessariamente considerarsi come indebitamente corrisposto.

In presenza di tale indebito pagamento, l’Amministrazione da cui dipendeva il ricorrente non aveva alcun potere discrezionale di rinunciare al proprio credito e di conseguenza l’azione di recupero promossa con i provvedimenti impugnati è non solo legittima, ma può assumere il carattere di un vero e proprio atto dovuto, salva l’applicazione, in favore dell’interessato, di opportune forme di rateazione.

A nulla rileva, in contrario, l'eventuale buona fede del percettore, che - secondo pacifica e consolidata giurisprudenza - non rappresenta di per sé un ostacolo al recupero di somme indebitamente corrisposte ad un pubblico dipendente.

In merito, infatti, alla rilevanza della buona fede del percipiente, la più recente giurisprudenza consente (tenuto conto del comportamento del debitore) solamente di operare il recupero con modalità tali da non incidere sulle esigenze di vita dell’interessato (utilizzando cioè una procedura di recupero ispirata a criteri di gradualità), ma non di ritenere - in alcun caso - illegittimo il recupero in sé a causa della buona fede del dipendente.

Conclusivamente, la Sezione, concordando con l’avviso espresso dall’Amministrazione, ritiene che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare di sospensione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Toschi Gerardo Mastrandrea


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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

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Il TAR di BRESCIA sentenza n. 431/2020 accoglie il ricorso anche sotto altro aspetto del collega CC.

- diniego di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio decorsi più di 24 mesi

Il TAR scrive:

1) - Dunque, spetta a questo Giudice la verifica della conformità alla Costituzione del D.P.R. n. 51/2009, peraltro non nell’ambito di un’azione di annullamento dell’atto regolamentare – qui non proposta –, bensì nell’esercizio dei poteri di disapplicazione dell’atto di normazione secondaria, ove ritenuto in contrasto con la fonte di rango superiore, ovvero di interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso, in funzione della decisione sulla domanda caducatoria del provvedimento applicativo impugnato (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 475/2016).

2) - Il principio costituzionale di uguaglianza impone, infatti, che situazioni omogenee ricevano il medesimo trattamento (cfr., Corte costituzionale, sentenze n. 108/2011, n. 223/2012): il che, nel caso di specie, significa che anche per il dipendente giudicato totalmente inidoneo servizio operi il limite temporale dei 24 mesi per la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

3) - E che si tratti di situazioni omogenee non è dato dubitare, trattandosi pur sempre di erogazioni di denaro pubblico non dovute nell’ambito di un rapporto di servizio sul quale ha inciso un evento esterno alla volontà del dipendente, vale a dire la malattia che impedisce al dipendente di rendere la prestazione lavorativa per la quale era stato assunto.

Aggiornamento alla data del 05/02/2022 in merito alla sentenza.

Preciso che alla data odierna per il tramite del sito del CdS, "Non risulta proposto appello". viceversa, ho rinvenuto per il medesimo motivo un DECRETO INGIUNTIVO del collega a suo favore e del medesimo Tar di Brescia pubblicato il 25/03/2021 per cui vi invito a leggerlo direttamente o scaricarlo.
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

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Il TAR Lazio con la presente sentenza, dichiara il ricorso del collega CC.: in parte inammissibile, in parte respinto, mentre deve essere accolta la censura relativa della richiesta economica svolta al lordo delle imposte.

Qui sotto alcuni brani

1) - recupero della somma, in quanto i periodi di aspettativa per infermità di giorni 705, dall’11.10.2012 al 15.09.2014 sarebbero originati da infermità Non dipendente da causa di servizio.

2) - La CMO ha dichiarato il militare non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e lo ha collocato in congedo assoluto.

3) - Nell’occasione l’attuale ricorrente non ha inteso presentare istanza di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione.

Il TAR scrive:

4) - Si deve preliminarmente precisare che la ripetizione degli emolumenti corrisposti ai militari durante il periodo di aspettativa è disciplinata dall’art. 39 del DPR n. 51/2009.

5) - In realtà, l’esatta interpretazione della norma sopra citata consente di affermare che, nel caso di specie, la fattispecie applicabile, non è, come ha sostenuto il ricorrente, il terzo comma dell’art. 39 del D.P.R. n. 51 del 2009, bensì il comma 4.

6) - Infatti, il terzo comma si riferisce al personale militare in aspettativa :” giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale…”, mentre il ricorrente è stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio in modo assoluto, così che la previsione normativa utilizzabile è quella, come detto, indicata nel quarto comma del citato articolo 39 che non prevede alcuna ipotesi di prescrizione della richiesta di ripetizione degli emolumenti corrisposti nel periodo di aspettativa, se non nell’ordinario termine decennale.

7) - Si tratta, pertanto, di due diverse e non sovrapponibili ipotesi, cui corrispondono due diversi regimi giuridici circa la ripetizione degli emolumenti corrisposti nel periodo di aspettativa, proprio in relazione alla natura dell’infermità riscontrata : parziale o definitiva.

In merito alla somma da restituire al Lordo o al netto, il TAR precisa:

8) - In altri termini, l’amministrazione non può pretendere di ripetere le somme al lordo delle predette ritenute, allorché, come di regola accade, le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (ex multis, Consiglio di Stato, sezione II, parere su richiesta straordinaria, n. 991, adunanza 5 aprile 2017; Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2015 n. 5010; Consiglio di Stato, sezione III, 21 gennaio 2015 n. 198; Consiglio di Stato, sezione IV, 12 febbraio 2015 n. 750; Consiglio di Stato, sezione IV, 20 settembre 2012 n. 5043; Consiglio di Stato, sezione III, 4 luglio 2011 n. 3984 e n. 3982; id., sezione VI, 2 marzo 2009 n. 1164).


N.B.: leggete cmq. il tutto nell'allegato se può essere d'interesse.
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

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maehard ha scritto: ven apr 24, 2015 12:56 pm Volevo rispondere a Scoglio circa la decurtazione dello stipendio. Ti espongo il mio caso: ho fatto domanda di riconoscimento un mese dopo l'evento, dopo poco meno di un anno sono stato convocato a consegnare tutti i documenti in mio possesso per il riconoscimento richiesto. Siccome ero ancora in convalescenza per la malattia cui chiedevo il riconoscimento, la CMO di PD ha preso alcuni referti è li ha trasmessi superiormente, inviando la documentazione "non stabilizzata" (così hanno detto loro). Morale della favola, io che tutt'oggi sono ancora in convalescenza (un anno e 4 mesi) non ho decurtazione dello stipendio. La mia preoccupazione è che se non mi riconoscono la malattia si riprendono tutto indietro, ma per intanto......
Ciao
Ciao a me non hanno chiesto nulla indietro, e la causa di servizio non mi e stata riconosciuta dopo la riforma, avevo sforato di una 70ina di giorni
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da Clotilde »

panorama ha scritto: mer ago 05, 2020 5:15 pm Il TAR di BRESCIA accoglie il ricorso anche sotto altro aspetto del collega CC.

- diniego di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio decorsi più di 24 mesi

Il TAR scrive:

1) - Dunque, spetta a questo Giudice la verifica della conformità alla Costituzione del D.P.R. n. 51/2009, peraltro non nell’ambito di un’azione di annullamento dell’atto regolamentare – qui non proposta –, bensì nell’esercizio dei poteri di disapplicazione dell’atto di normazione secondaria, ove ritenuto in contrasto con la fonte di rango superiore, ovvero di interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso, in funzione della decisione sulla domanda caducatoria del provvedimento applicativo impugnato (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 475/2016).

2) - Il principio costituzionale di uguaglianza impone, infatti, che situazioni omogenee ricevano il medesimo trattamento (cfr., Corte costituzionale, sentenze n. 108/2011, n. 223/2012): il che, nel caso di specie, significa che anche per il dipendente giudicato totalmente inidoneo servizio operi il limite temporale dei 24 mesi per la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

3) - E che si tratti di situazioni omogenee non è dato dubitare, trattandosi pur sempre di erogazioni di denaro pubblico non dovute nell’ambito di un rapporto di servizio sul quale ha inciso un evento esterno alla volontà del dipendente, vale a dire la malattia che impedisce al dipendente di rendere la prestazione lavorativa per la quale era stato assunto.
Per caso c'è anche una sentenza del consiglio di stato che fa seguito a questa del TAR? grazie in anticipo
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

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Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso straordinario del collega della PolStato

(- disposta la ripetizione del 50% degli emolumenti fissi e continuativi già corrispostigli nel periodo intercorrente tra il 7 maggio 2012 ed il 5 novembre 2012, dopo aver superato i 365 gg. continuativi, a seguito del mancato riconoscimento della causa di servizio da parte del Comitato di Verifica con Parere del 5 aprile 2013 e notificato all’interessato il 6 novembre 2014 -)

- dall'8 maggio 2011, veniva posto in aspettativa per infermità ex artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 3/1957;

- con processo verbale in data 6 luglio 2012, dopo essere stato sottoposto a visita da parte della C.M.O., veniva giudicato "non idoneo in modo permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato. SI idoneo al servizio nei ruoli civili ......;

- in data 7 luglio 2012 rinunciava liberamente alla possibilità di richiedere l'applicazione dei benefici di cui al d.P.R. n.339/1982 e con successivo provvedimento del 12 novembre 2012 veniva dispensato dal servizio per fisica inabilità, a decorrere dal 6 novembre 2012;

- il decreto di diniego della dipendenza da causa di servizio (notificato il 6.11.2014) è stato emesso oltre il 24° mese dalla data (8.5.2011) del suo collocamento in aspettativa per infermità:

- la pronuncia del Comitato di Verifica, è stata ben oltre i 24 mesi dal primo giorno di aspettativa fruita;

Il CdS con il presente Parere precisa:

In proposito, occorre richiamare l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione, secondo cuil’art. 12, comma 3, del d.P.R. 170/2007, nel prevedere che ‘durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera’, fa riferimento al ‘personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale’, laddove il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio, in modo assoluto: in disparte la sua ratio (da cogliersi nel permanere del rapporto organico con la P.A., per il personale giudicato non idoneo al servizio in modo parziale), è chiaro che la disposizione non può applicarsi al di fuori dei casi previsti, tra i quali non rientra, evidentemente, quello del ricorrente” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, n. 1196/2020 e n. 1874/2020; TAR Campania – Salerno, n. 1016/2017, non appellata; da ultimo, TAR per l’Emilia Romagna, Sez. I, n. 156/2022).

Pertanto, nel caso di specie non trova applicazione il termine decadenziale previsto dall’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009, dal momento che l’odierno ricorrente con verbale n. 763 del 6 luglio 2012, della C.M.O. di -OMISSIS-, veniva giudicato "non idoneo in modo permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato”, e nonin modo parziale”, come previsto dalla norma de qua.
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

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Il CdS con la sentenza pubblicata il 15/04/2022 rigetta l'Appello del Comando Generale della G.d.F. e dal Ministero dell’economia e delle finanze

1) - le pronunce negative sulla causa di servizio erano intervenute soltanto con determinazioni dirigenziali n. OMISSIS del 10 giugno 2014 e n. OMISSIS del 2 settembre 2015, in conseguenza dei pareri del Comitato di verifica delle cause di servizio rispettivamente n. OMISSIS del 20 giugno 2012 e n. OMISSIS del 10 dicembre 2014, a distanza di più di 4 anni dal collocamento in aspettativa e, quindi, ben oltre il termine di 24 mesi previsto dal menzionato art. 30 del d.P.R. n. 170/2007.

Il CdS scrive:

2) - Oggetto della controversia è il mantenimento da parte dell’appellato degli importi degli assegni che gli sono stati corrisposti in misura integrale durante il periodo di aspettativa per motivi di salute disposto con provvedimento dell’11 aprile 2012, con decorrenza 12 aprile 2010, stante che i procedimenti instaurati per vedersi riconoscere la dipendenza da causa di servizio delle patologie dalle quali era affetto si sono conclusi negativamente (in data 10 giugno 2014 e 2 settembre 2015).

3) - In sintesi, una volta ammesso che anche la inidoneità assoluta dà diritto al collocamento in aspettativa “speciale”, giusta una scelta interpretativa, peraltro, effettuata dalla stessa amministrazione con il provvedimento dell’11aprile 2012, adottato nella conclamata consapevolezza che «allo stato degli atti» non vi è dipendenza da causa di servizio, per potere applicare la disposizione sul recupero degli assegni erogati, espressamente dettata solo per i casi di inidoneità parziale, occorre quanto meno rispettare la tempistica imposta al riguardo dal legislatore, a tutela del legittimo affidamento del lavoratore sulla possibilità di disporre delle somme percepite. Il che non è accaduto nel caso di specie, come peraltro incontestato tra le parti.

N.B.: Per l'argomento completo rimando alla lettura dell'allegato.
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

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Sentenza TAR LAZIO discussa nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 e pubblicata il 11/07/2022. Accolto sul recupero.

Le istanze presentate in data 05.08.2009 e 05.03.2010 per il riconoscimento della causa di servizio sono state rigettate e, quindi, il C.N.A. CC. ha avviato il procedimento per il recupero della somma di Euro 22.065,42 per competenze stipendiali versate nel periodo dal 27.12.2010 al 05.12.2011.

Il Tar precisa:

Il Collegio, invece, ritiene di poter accogliere il ricorso in riferimento all’asserita illegittimità -OMISSIS- dal 27.12.2010 al 05.12.2011, posto che l'infermità sofferta durante l'aspettativa è stata riconosciuta non dipendente da causa di servizio.

L’art. 39, comma 3, del DPR n. 51/2009, invero, è chiaro nell’ affermare che “Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.” Dalla documentazione versata in atti si evince che il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si è concluso in data 10.09.2018, mentre il provvedimento di collocamento in aspettativa del ricorrente è del 27.10.2010. La fattispecie de qua può dunque ritenersi rientrante nella disposizione citata e, pertanto deve ritenersi illegittimo il provvedimento di recupero somme nei confronti del ricorrente.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di recupero delle somme percepite per competenze stipendiali non dovute dal 27.12.2010 al 05.12.2011.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
panorama
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Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio accoglie il ricorso del collega CC.

- ingiunzione di pagamento n. 31 del 10 settembre 2013 emessa ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 639/1910 per il recupero degli stipendi asseritamente non dovuti ex art. 26 l. n. 187/76.

in FATTO e DIRITTO si legge:

in data 14 novembre 2003 accusava un OMISSIS durante l’orario di lavoro.

- in data 31 ottobre 2005, veniva giudicato «non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nei CC in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto».

- l’interessato domandava il riconoscimento delle patologie acclarate come dipendenti da causa di servizio. Nondimeno, l’amministrazione con provvedimento dell’8 giugno 2007 confermava la non dipendenza da causa di servizio delle patologie ridette.

- In data 16 maggio 2007, poi, l’amministrazione richiedeva il pagamento della somma di € 16.850,37 a titolo di «recupero somme stipendiali non dovute» ai sensi dell’art. 26 l. 5 maggio 1976, n. 187, ossia la metà degli importi corrisposti nel periodo tra il 30 novembre 2004 ed il 31 maggio 2005, nonché l’intera retribuzione versata tra il 1° giugno ed il 30 ottobre 2005.

- Il mancato adempimento spontaneo da parte dell’esponente determinava l’adozione dell’ingiunzione fiscale oggetto dell’odierno processo.

- nel caso di specie, la pronuncia sarebbe intervenuta solo 4 anni dopo il collocamento in aspettativa.

Al n. 7.1 si legge:

- Come anticipato, un primo orientamento giurisprudenziale chiarisce come il pronunciamento sulla causa di servizio oltre i due anni determini la decadenza dal potere di ripetere le somme in eccesso versate solo nel caso di «personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale» (cfr. Tar Lazio, sez. I-bis, 22 febbraio 2021, n. 2188). Viceversa, un piú recente indirizzo (v. Cons. Stato, sez. II, 15 aprile 2022, n. 2880) ritiene necessario rispettare le tempistiche sul recupero degli assegni anche nei casi di inidoneità al servizio in maniera assoluta, di guisa da tutelare il legittimo affidamento del lavoratore.

- Leggete anche il n. 7.2 .... OMISSIS

- Nr. 7.3 >> Conseguentemente, essendosi l’amministrazione determinata, in ordine alla causa di servizio, oltre il termine di 24 mesi previsto dall’art. 39 d.p.r. 51 cit., la domanda di ripetizione appare illegittima.
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