Recupero emolumenti stipendiali

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ragno61

Recupero emolumenti stipendiali

Messaggio da ragno61 »

Buonasera, è possibile che dopo cinque (5) anni che sono in pensione, dal 01.03.2016, mi venga chiesto , tramite l'RTLA il recupero degli emolumenti a seguito di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio? grazie per le risposte.


naturopata
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Re: Recupero emolumenti stipendiali

Messaggio da naturopata »

ragno61 ha scritto: ven giu 11, 2021 1:22 am Buonasera, è possibile che dopo cinque (5) anni che sono in pensione, dal 01.03.2016, mi venga chiesto , tramite l'RTLA il recupero degli emolumenti a seguito di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio? grazie per le risposte.

Si.
avt8
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Re: Recupero emolumenti stipendiali

Messaggio da avt8 »

Se sono trascorsi oltre i 5 anni non possono richiederli perchè il diritto al recupero stipendiali si perde.
Per cui tu devi eccepire la prescrizione-
Rispondi a chi ti ha chiesto i soldi, e gli dici che nulla e dovuto in quanto e prescritto.
avt8
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Re: Recupero emolumenti stipendiali

Messaggio da avt8 »

ragno61 ha scritto: ven giu 11, 2021 1:22 am Buonasera, è possibile che dopo cinque (5) anni che sono in pensione, dal 01.03.2016, mi venga chiesto , tramite l'RTLA il recupero degli emolumenti a seguito di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio? grazie per le risposte.
Leggi questo e la stessa cosa e anche all'inverso:


Prescrizione prescrizione lavoro ordinario
Abbiamo detto che la prescrizione del diritto a ottenere gli arretrati dello stipendio è di cinque anni. Per evitare che il dipendente possa rinunciare alla causa per non perdere il posto, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, se il dipendente viene licenziato o si dimette dopo 30 anni dal mancato pagamento dello stipendio, egli ha altri 5 anni di tempo per far valere il suo diritto. I cinque anni infatti si contano a partire dal momento in cui il rapporto di lavoro si chiude.
naturopata
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Re: Recupero emolumenti stipendiali

Messaggio da naturopata »

In merito alla eventuale prescrizione del credito della PA nei confronti delle eccezioni sollevate da un dipendentesecondo un ormai costante giurisprudenza "l'azione di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946, c.c., e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, c.c., non potendosi far rientrare tale fattispecie fra le ipotesi espressamente contemplate in quest'ultima norma" (cfr., ex multis, Cons. di Stato, Sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4989). Il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte della p.a., a norma dell'art. 2946 c.c., quindi, è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate. D'altra parte, l'azione di ripetizione di indebito ha come suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o perché è venuto meno successivamente, a seguito ad esempio di annullamento.

Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 23 novembre 2010, n. 24418, hanno statuito che la ripetizione dell'indebito oggettivo, essendo azione tesa a ripristinare l'equilibrio tra le posizioni di due contraenti, leso dal mancato rispetto del vincolo sinallagmatico tra le prestazioni, è soggetta al termine di prescrizionale decennale. In altri termini, la diversità della posizione del lavoratore che può agire per ottenere quanto dovuto per le proprie prestazioni nel termine di cinque anni previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per i pagamenti periodici è ben diversa rispetto a quella in cui lo stesso dipendente abbia attenuto somme non dovute, il che giustifica l'applicazione del diverso regime della prescrizione ordinaria decennale.
Precisato quanto sopra, anche il dipendente che reclama l'intervenuta prescrizione la stessa non può essere accolta in quanto non sono maturati i dieci anni previsti in materia di restituzione dell'indebito.
avt8
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Re: Recupero emolumenti stipendiali

Messaggio da avt8 »

All’Amministrazione sarebbe stata preclusa la ripetizione delle somme pagate in eccesso rispetto al dovuto per un importo totale di euro 4.287,96, essendo il diniego di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio intervenuto oltre i 24 mesi dal momento in cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa. Questo e stato stabilito dal consiglio di stato-
ragno61

Re: Recupero emolumenti stipendiali

Messaggio da ragno61 »

Alla fine dei conti, devo pagare la somma che mi è stata notificata. Grazie per le risposte che mi sono state date.
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