recupero del 50% equo indennizzo

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caneargo
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recupero del 50% equo indennizzo

Messaggio da caneargo »

salve sono un brigadiere della G. di F. in congedo dal 1996.
Da novembre 2013 trovo sulla pensione delle trattenute di circa 365 euro al mese, fino a luglio 2016.
Dette somme mi dicono dall'imps sono dovute per recupero del 50% dell'equo indennizzo in quanto dal momento del congedo percepisco la pensione privilegiata.
gradirei sapere se le trattenute in argomento sono legittime, e per effetto di quale legge.
In ogni caso se questo recupero di somme potrebbe essere ulteriormente dilazionato in quanto sono rilevanti.
grazie


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pietro17
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Re: recupero del 50% equo indennizzo

Messaggio da pietro17 »

Allora, cerco di essere chiaro. Quale sia la legge, onestamente al momento non lo ricordo ma so per certo che, i beneficiari di Ppo, devono restituire il 50% dell'equo indennizzo percepito. Quindi puoi farti i tuoi conti. Comunque sia, la medesima legge dice anche che la quota massima mensile da trattenere deve essere pari al 10% della pensione (vedi quindi che corrisponde alla quota di Ppo). Pertanto i tuoi 300 e rotti € di trattenuta mensile mi sembrano molti A meno che tu non sia beneficiario di Ppo di 1^ o 2^ cat tab A.

Saluti.


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gino59
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Re: recupero del 50% equo indennizzo

Messaggio da gino59 »

caneargo ha scritto:salve sono un brigadiere della G. di F. in congedo dal 1996.
Da novembre 2013 trovo sulla pensione delle trattenute di circa 365 euro al mese, fino a luglio 2016.
Dette somme mi dicono dall'imps sono dovute per recupero del 50% dell'equo indennizzo in quanto dal momento del congedo percepisco la pensione privilegiata.
gradirei sapere se le trattenute in argomento sono legittime, e per effetto di quale legge.
In ogni caso se questo recupero di somme potrebbe essere ulteriormente dilazionato in quanto sono rilevanti.
grazie
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....Quello che ha scritto pietro17 viene confermato dell'allegato:-

Sulla base che l’anzianità è di per se fattore che diminuisce la validità di un soggetto, ai sensi dell’art. 49 del DPR 686/57, l’equo indennizzo è ridotto del 25 o del 50% se il dipendente ha superato il 50 o il 60 anno di età al momento dell’evento dannoso; a tal fine bisogna far riferimento al tempo in cui si è verificato il danno, essendo irrilevante che l’accertamento della dipendenza avvenga in un momento successivo (Cons. Stato – Sez. IV n.191 del 14 marzo 1978). In ogni caso il sorgere dell’invalidità non può fissarsi ad una data posteriore a quella in cui è avvenuto l’accertamento da parte della Commissione medica ospedaliera (Cons. Stato – Sez. IV n.363 del 15 aprile 1980).

Ai sensi dell’art. 144 del DPR 1092/73 e dell’art. 50 del DPR 686/57 l’equo indennizzo è altresì ridotto del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata, mentre se essa è riconosciuta in seguito, l’eccedenza è recuperata, in ragione della metà, mediante trattenute mensili del 10% sulla pensione.

Si prevedono, infine, riduzioni per:

- somme percepite in virtù d’assicurazioni a carico dello Stato o altra Pubblica amministrazione ( art. 50 DPR 686/57);

- premi da Società assicurative in base a polizze stipulate da terzi responsabili.

E’, invece, consentito il cumulo con quanto percepito per effetto di assicurazione stipulata in forma privata.

Nel caso in cui il dipendente percepisca contemporaneamente all’equo indennizzo una pensione ordinaria di invalidità a carico dell’INPS, il Consiglio di Stato ha disposto che, poggiando le due prestazioni su presupposti diversi non esiste divieto di cumulo.

Sussiste, viceversa, tale divieto con la rendita per malattia professionale INAIL in quanto pur avendo l’equo indennizzo e la rendita per malattia professionale di cui al DPR n. 1124/65, finalità differenti (essendo diretto il primo ad indennizzare la perdita dell’integrità fisica e la seconda la perdita della capacità lavorativa) il principio impedisce che a causa di un medesimo fatto genetico l’interessato possa percepire più provvidenze (Cassazione civile – Sez. lavoro – sentenza n. 12754/2003).

La riduzione non si applica poi agli eredi nel caso di concorrenza con la pensione privilegiata indiretta, in quando in tal caso cessa il presupposto del confluire in un unico soggetto di due diritti di identica natura scaturiti da un unico evento ( Consiglio di Stato – Sez. IV – sentenza n. 597/1979 - idem Cons. Stato n.4/1984 – idem Corte dei Conti – Sez. III – sentenza n. 62645/89).






Regime tributario


L’equo indennizzo ha natura di risarcimento per un danno sofferto in servizio ed a causa di servizio, per questo si distingue nettamente dai redditi da lavoro dipendente ed assimilati e non è assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Stante, quindi, la natura non retributiva, su tale trattamento non spetta la rivalutazione monetaria ( Cons. di Stato – Sez. IV n.19 del 14 gennaio 1987).
Briscola
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Re: recupero del 50% equo indennizzo

Messaggio da Briscola »

Nel caso in cui si ottenga prima la pensione privilegiata e successivamente l'equo indennizzo in base all'art.144 T.U. d.p.r.1092/1973 verrà ugualmente ridotto anche al 50%in quanto tale d.p.r. specifica soltanto se la p.p.o. viene conseguita successivamente, mentre l'art.50 del d.p.r.686/1957 afferma se viene conseguita contestualmente.
Alla luce di quanto sopra chiedo agli esperti in.materia delucidazioni in merito

B7uonavserata.
59Andrea
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Re: recupero del 50% equo indennizzo

Messaggio da 59Andrea »

Penso che prima della riduzione del 50% , in relazione alla percezione della PPO, si applichi la riduzione dell'equo indennizzo in relazione all'età del richiedente -25% oltre i 50 anni e 50% oltre i 60 anni -
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