Reclutamento ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei CC.

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Reclutamento ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei CC.

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Bella sentenza del CdS in favore del ricorrente.
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201500136 ... SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201500136
- Public 2015-01-20 -


N. 00136/2015REG.PROV.COLL.
N. 07925/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7925 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. G. V., con domicilio eletto presso G. V. in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 00453/2014, resa tra le parti, concernente revocazione della sentenza n.7729/2009 - esclusione da concorso

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parte ricorrente l’avv. V.. e per il Ministero della difesa l’ Avvocato dello Stato Pampanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Relativamente alla procedura concorsuale bandita nel novembre 2002 dal Ministero della Difesa per il reclutamento di n. 220 posti di ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri cui aveva partecipato il sig. OMISSIS, si instaurava tra il predetto e l’Amministrazione della Difesa innanzi al Tar del Lazio e a questo Consiglio di Stato una controversia che si è andata ad articolare nei modi così riassumibili:

a) - con il ricorso di prime cure l’interessato impugnava l’esclusione della procedura concorsuale de qua e tale impugnativa conseguiva esito positivo ( sentenza n. 6671/2008); quindi il OMISSIS chiedeva all’Amministrazione l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’esecuzione delle statuizioni rese dal primo giudice;

b) il OMISSIS proponeva sempre innanzi al Tar del Lazio ricorso per ottemperanza che veniva definito con sentenza n. 1308/09 di reiezione del gravame atteso che “ al momento della pronuncia favorevole , la procedura concorsuale era già esaurita e, come chiarito dall’Amministrazione, erano stati coperti tutti i posti messi a concorso, con conseguente impossibilità materiale per l’amministrazione di portare ad esecuzione la sentenza n. 6671/08 sia pure ora per allora”;

c) avverso la suddetta sentenza veniva interposto appello che era respinto da questa Sezione con decisione n.7729/09 ;

d) il OMISSIS proponeva nei confronti della sentenza di definizione del giudizio di appello ricorso per revocazione ex art. 395 , 4 comma c.p.c. deducendo l’errore di fatto di tipo revocatorio nella parte in cui questo giudice ha dato per scontata l’avvenuta integrale copertura dei posti del 1° corso ( 55) , mentre ad avviso del ricorrente non vi sarebbero atti che dimostrano detta integrale copertura.

e) questa Sezione con sentenza n.453/2014 ha accolto il ricorso per revocazione e ha disposto l’annullamento, per la parte rescindente, della sentenza n.7729/2009 e l’accoglimento, per la parte rescissoria, del ricorso di primo grado proposto dal OMISSIS per l’ottemperanza della sentenza del Tar n.6671/08., rilevando quanto segue:

1)” sussiste a carico della gravata sentenza l’errore revocatorio relativamente all’”affermata integrale copertura dei posti tutti del concorso de quo relativamente al 1° corso con avvenuto esaurimento della procedura stessa” ;

2) “non vi sono motivi per non configurare una esecuzione della sentenza di merito che sanciva la illegittimità della esclusione con l’effetto conformativo e di adottare i successivi atti necessari per assicurare l’ottemperanza delle statuizioni di merito”.

Ciò premesso, ha fatto seguito agli accadimenti sopra evidenziati il ricorso con cui il Ministero della Difesa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.112 comma 5 c.p.a ha chiesto a questa Sezione . chiarimenti in ordine alla ottemperanza delle statuizioni giurisdizionali passate in giudicato come emergenti dalla sentenza di questa Sezione n.453/2014.

In particolare il ricorrente Ministero ha chiesto di conoscere:

- “se, in sede di esecuzione della decisione n. 453/14 del Consiglio di Stato l’Amministrazione della Difesa possa e debba tener conto e far presente al OMISSIS che i 55 posti in questione erano stati integralmente coperti alla data di adozione della sentenza del TAR Lazio n. 6671/08, come risulta dal provvedimento di nomina in ferma prefissata degli interessati ( DPR in data 12/9/2003 che si deposita) redatto dopo le rinunce e i relativi ripianamenti del personale”;

- ovvero, se debba considerarsi accertata dal Consiglio di Stato la mancata integrale copertura dei ripetuti 55 posti a concorso ( circostanza in fatto e documentalmente non conforme a realtà ) dovendo pertanto procedere necessariamente l’amministrazione alla retrodatazione della nomina dell’interessato”
Questa Sezione con sentenza n. 3539/2014 ha reso i relativi chiarimenti nei sensi spiegati in motivazione , così riassumibili:

1) va affermata, con la forza della intangibilità propria della statuizione, l’assenza di documenti che attestino formalmente e legalmente l’avvenuto inverarsi della circostanza impeditiva della nomina costituita dall’avvenuta copertura integrale dei posti ;

2) il dictum del giudice di appello reso in sede di revocazione ha valenza sostanziale se ed in quanto la mancanza di atti che attestano la condizione preclusiva opposta dall’amministrazione (integrale copertura dei posti ) è idonea a far conseguire all’interessato il bene della vita coincidente con la nomina nel posto di ufficiale in ferma prefissata del OMISSIS tra i 55 posti.

Nel concludere, questa Sezione con riferimento agli effetti ripristinatori e conformativi della sentenza n. 453/2014 statuiva l’onere dell’Amministrazione nell’esercizio del potere originario di “eventualmente adottare atti che anche nell’osservanza delle formule sacramentali previste dalle leggi in ordine alla autenticità e veridicità dei fatti e delle dichiarazioni ivi contenute e sotto la responsabilità dell’Organo e/o dirigente della competente struttura ministeriale attestino compiutamente la copertura integrale dei posti per cui è causa alla data della pronuncia recata dalla sentenza del TAR del Lazio n. 6671/08”.

Ciò precisato il Direttore generale di DIRPERMIL del Ministero della Difesa adottava il decreto datato 8 agosto 2014 in espressa esecuzione della sentenza n. 3539/14 emessa a seguito dei chiesti chiarimenti.

In particolare con il predetto atto, l’Amministrazione, dopo aver testualmente richiamate le sentenze di questa Sezione nn. 453/29014 e 3539/2014 così decretava: “sulla base del Decreto Dirigenziale 11 aprile 2003 di approvazione della graduatoria per il primo corso per Allievi Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2003 di nomina ad Ufficiale in ferma prefissata dei frequentatori del primo corso , si attesta l’integrale copertura dei 55 posti messi a concorso per il medesimo primo corso AUFP dell’Arma dei Carabinieri, con avvenuto esaurimento della relativa procedura”.

In relazione all’adottato decreto, il sig. OMISSIS ha proposto ricorso per ottenere la esatta ottemperanza della sentenza n. 453/2014, deducendo, in sostanza il carattere violativo del decreto del 14 agosto 2014 in relazione alle statuizioni di merito rese da questo giudice, come chiarite con sentenza n. 3539/2014.
Si è costituta in giudizio l’intimata Amministrazione della Difesa .

DIRITTO

Il ricorso proposto dal sig. OMISSIS volto ad ottenere la compiuta esecuzione delle osservazioni e statuizioni contenute nella sentenza di questa Sezione n. 453/2014 si appalesa fondato.

In punto di fatto oltre a riportarsi le connotazioni fattuali della complessa vicenda si è proceduto ad indicare il contenuto e la portata del decisum di merito reso da questo giudice, con l’indicazione, in particolare degli effetti ripristinatori conformativi connessi all’accoglimento del ricorso per revocazione a mezzo della relativa sentenza che ha definito detto giudizio e a tali precisazioni si fa qui espresso rinvio.

Orbene, rileva il Collegio che il decreto ministeriale adottato l’8/ 8/2014 , non appare coerente con le prescrizioni recate dalla sentenza n. 453/2014, come chiarite dalla sentenza n. 3539/2014 , atteso che:

a) l’Amministrazione attesta l’avvenuta integrale copertura dei 55 posti facendo riferimento al decreto 11/4/2003 e al DPR di nomina ad ufficiale in ferma prefissata del 12 settembre 2003, e cioè ad atti che sono stati già valutati in sede di esame del merito della vicenda e ritenuti non sostitutivi dei documenti che attestino l’avvenuta copertura di tutti i 55 posti in discussione e ciò a fronte di statuizioni giurisdizionali secondo cui la circostanza di fatto e di diritto costituita dall’avvenuta integrale copertura dei posti, come è stato accertato e chiarito, non risulta supportata dalla esibizione e/o produzione di provvedimenti di nomina o atti che dimostrino l’avvenuto esaurimento della graduatoria ;

b) l’atto in data 8/8/2014 attesta l’avvenuta copertura dei posti all’aprile del 2003, senza che in esso si faccia riferimento alcuno al momento temporale cui la sentenza n. 3539/2014 ha chiesto che l’attestazione della eventuale copertura dei posti fosse ancorata, e cioè il luglio del 2008 , data della pronuncia della sentenza del Tar Lazio n. 6671/08, sicchè l’attestazione non appare rilevante essendosi obliterato un elemento temporale cui andava correlata l’attestazione e che andava necessariamente preso a riferimento.

In definitiva, la condizione preclusiva opposta dall’Amministrazione in ordine alla richiesta formulata dall’interessato (all’indomani dell’esito positivo di definizione del gravame proposto innanzi al Tar del Lazio di cui alla sentenza n. 6671/08) di riammissione alla procedura concorsuale e all’inserimento utile nella graduatoria dei 55 posti del I° Corso di AUFP di cui al concorso in contestazione, non risulta sia stata dimostrata, dovendosi dare atto che la circostanza dell’avvenuta copertura di tutti i posti in questione quale causa ostativa alla “chiamata” alla nomina del OMISSIS risulta non essere stata documentata da chi aveva l’onere di farlo.

In concreto e a scanso di equivoche interpretazioni, il Collegio a conclusione dell’annosa vicenda, stabilisce che il Ministero della Difesa- Direzione Generale del Personale Militare - in esecuzione delle statuizioni di merito rese in favore dell’interessato sia in primo grado che in appello ( in questa ultima sede con le sentenze n. 453/2014 e 3539/2014) deve adottare i provvedimenti recanti la nomina, con retrodatazione, del sig. OMISSIS ad ufficiale in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri per uno dei posti del I° Corso di cui al bando di concorso del novembre 2002 , facendo conseguire al ricorrente il “bene della vita” all’uopo rivendicato.

Il ricorso per ottemperanza qui proposto, come notificato il 26/9/2014 e depositato il 6/10/2014, sulla scorta di quanto testè osservato, va accolto.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della controversia , per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sul ricorso in ottemperanza di cui all’epigrafe, lo Accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese e competenze del presente giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2015


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