Precisato che, come era scontato, l'opzione "quota 100" NON si applica ai comparti sicurezza, difesa e vvf, sarebbe interessante capire:
- il congelamento dell'aspettativa di vita a quella previgente (7 mm) si applica anche per TUTTE le opzioni di pensionamenti di tali comparti?
- il decantato anticipo del TFS (almeno in parte) si applicherà anche a detti comparti ed a tutti i dipendenti pubblici in genere che oggi se lo vedono liquidare (sempre in parte) dopo 12/14 o 24/27 mm?
Quota 100 - annessi e connessi - dubbi?!?
Re: Quota 100 - annessi e connessi - dubbi?!?
Giuste osservazioni e meno male che noi FF. PP. siamo esclusi da quota 100, credo però che di conseguenza non potremo avere le agevolazioni contenute nel decreto che dovrebbero riguardare solo i dipendenti pubblici statali "civili"
Re: Quota 100 - annessi e connessi - dubbi?!?
Messaggio da Davide64 »
Nel famoso decreto Quota 100 nel quale noi forze di polizia siamo esclusi, all'Art. 15 inerente il blocco delle aspettative di vita (blocco dei 5 mesi con finestra di 3, quindi risparmio di appena 2 mesi) è concesso a tutti i lavoratori pubblici/privati iscritti all'AGO (assicurazione generale obbligatoria) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Le FF.PP. non sono iscritte a quelle forme pensionistiche, quindi mi sembra ovvio che non sono comprese. Le forze dell'ordine e militari devono come da vecchio decreto subire l'adeguamento di + 5 mesi partito dal 1 Gennaio 2019.
Re: Quota 100 - annessi e connessi - dubbi?!?
@ Davide 64, io qualche dubbio in merito alla tua affermazione lo avrei
E' vero che il decreto "quota 100" cita:
Articolo 15
(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età
anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)
1. Il comma 10, dell’articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: “10. A decorrere dal
1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se
risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi
per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
predetti requisiti”.
ma è altrettanto vero che il comma 10 dell'art. 24 dl 6/12/2011 citava:
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
Quindi se pur vero che poi anche in virtù di tale dl legge i comparti sono rimasti disciplinati per i pensionamenti anticipati e di vecchiaia dai loro ordinamenti e da quanto previsto dal dlgs 165/97, la speranza di vita è stata applicata in toto.
In buona sostanza è vero che NON siamo nell'AGO ma eravamo e siamo nelle "gestioni sostitutive ed esclusive" della medesima e quindi perchè ora NON siamo interessati dalla sospensione dell'AdV per il biennio in corso e per il futuro?
E' vero che il decreto "quota 100" cita:
Articolo 15
(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età
anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)
1. Il comma 10, dell’articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: “10. A decorrere dal
1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se
risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi
per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
predetti requisiti”.
ma è altrettanto vero che il comma 10 dell'art. 24 dl 6/12/2011 citava:
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
Quindi se pur vero che poi anche in virtù di tale dl legge i comparti sono rimasti disciplinati per i pensionamenti anticipati e di vecchiaia dai loro ordinamenti e da quanto previsto dal dlgs 165/97, la speranza di vita è stata applicata in toto.
In buona sostanza è vero che NON siamo nell'AGO ma eravamo e siamo nelle "gestioni sostitutive ed esclusive" della medesima e quindi perchè ora NON siamo interessati dalla sospensione dell'AdV per il biennio in corso e per il futuro?
Re: Quota 100 - annessi e connessi - dubbi?!?
Messaggio da Davide64 »
Comunque sia, se fossimo interessati al blocco dovrebbero specificarlo, per lo meno i nostri comandi amministrativi. Cosa che non è ancora avvenuta. In effetti io ho maturato il 3 gennaio 2019 i 40 A. e 7M. Ma il mio comando amministrativo continua a rispondere che mi spettano i 5 mesi in più. Insomma siamo messi poco bene
Re: Quota 100 - annessi e connessi - dubbi?!?
https://www.pensionioggi.it/notizie/pub ... lta-653424
quindi parrebbe che nell'anticipo di 30.000 euro sul TFS vi rientrino tutti
quindi parrebbe che nell'anticipo di 30.000 euro sul TFS vi rientrino tutti
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