Re: quesito urgente da carlos3
Inviato: sab ott 20, 2018 11:10 am
Ricorso Accolto presso la CdC Calabria, inoltre, il ricorrente è stato bravissimo, in quanto si è rappresentato in proprio
La Corte precisa:
1) - Nel merito il ricorso può decidersi sulla scorta della previsione dell’art.167, comma 4 del C.G.C. con il riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, decisa con sentenza n. 391/2017 della Sezione II^ d’Appello di questa Corte dei conti.
2) - La fattispecie coincide con quella di cui all’odierno ricorso in quanto:
- ) Al momento del collocamento in quiescenza il F. M. era già sottoposto a procedimento penale poi conclusosi con sentenza di prescrizione;
- ) la sanzione della destituzione è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità.
3) - A questo punto in applicazione del surriferito principio di diritto affermato nel richiamato precedente giurisprudenziale il ricorso va accolto, con conseguente statuizione del diritto del ricorrente a conservare il trattamento pensionistico già riconosciutogli. Non è luogo a provvedere sulle spese poiché il ricorrente non si è avvalso di patrocinio tecnico.
--------------------------------------------------------------------------------
Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 291 Pubblicazione 17/10/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Quirino Lorelli
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.291/2018
sul ricorso in materia di pensioni civili, iscritto al n. 21671 del registro di segreteria, proposto da proposto da
F. M., nato a Omissis, l’Omissis, ricorrente in proprio
nei confronti
Ministero dell’Interno e Prefettura di Cosenza, in persona del l.r.p.t., costituito con memoria depositata il 9-7-2018
I.n.p.s., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, costituito con memoria depositata l’8-6-2018
esaminati gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;
uditi all’udienza del 10 settembre 2018, l’avv.to G. Greco per l’INPS ed il dott. Mazzei per la Prefettura di Cosenza
F A T T O
Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 16-5-2018, il sig. F. M., già dipendente della Polizia di Stato, chiedeva
- l'annullamento, del provvedimento nr. …… emesso dal Prefetto di Cosenza il …..-2014 (nella parte in cui si prevede la revoca della pensione qualora il procedimento penale e/o disciplinare al quale era sottoposto, si sarebbe definito con una condanna e/o con la sanzione della destituzione) e del provvedimento nr. ….. emesso il ……-2016 dal Dirigente l'Ufficio Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Cosenza., nonché ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente e, conseguentemente, accertando il pieno diritto del F. M. al trattamento pensionistico per il servizio prestato nel Corpo delle Guardie di P.S. prima e nella Polizia di Stato poi e calcolato alla data del 12-4-2014;
- in conseguenza e per l'effetto disporre a carico del competente ufficio INPS il pagamento in proprio favore dei ratei pensionistici maturati e maturandi dal mese di maggio 2016, oltre interessi, (maggiorazioni, con particolare riferimento al computo degli anni trascorsi illegittimamente in sospensione ossia dal ..-7-2010 al ..-4-2014 ovvero, quanto minimo, alla metà, giusto art. 8 DPR 1092/73) e rivalutazione del dovuto al saldo.
Precisava il ricorrente di essere stato posto in quiescenza a far data dal ..-4-2014, per dimissioni volontarie, giusta provvedimento n. …. emesso in data …-2-2014 dalla Prefettura di Cosenza e di avere appreso successivamente che a suo carico era stato aperto un procedimento per la sospensione o revoca del trattamento pensionistico stante la avvenuta destituzione, con effetto retroattivo al …-7-2010.
Lamenta quindi l'impossibilità di valutare a fini previdenziali un provvedimento disciplinare, posto che nessuna efficacia potrebbe esplicare un provvedimento di natura disciplinare ai fini previdenziali;
rappresenta anche come la sospensione o revoca della pensione dovuta alla decorrenza retroattiva del provvedimento disciplinare della destituzione, sia arbitraria alla luce dell'art. 7 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 e come in tema di decorrenza ai fini pensionistici, (e non solo) non potrebbe essere applicato il principio della retroattività anche alla luce della sentenza nr.48/1971, della Corte Costituzionale.
Si è costituito in giudizio l’INPS con memoria depositata l’8-6-2018 chiedendo in via preliminare di dichiarare l'infondatezza del ricorso e, comunque, di rigettarlo, poiché infondato in fatto e in diritto; in via subordinata, nella negata ipotesi di accoglimento della domanda ritenere la decorrenza dell'eventuale beneficio fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda, il tutto con vittoria di spese e competenze. Secondo l’INPS il diritto al trattamento pensionistico ordinario di inabilità, medio tempore erogato a far data dal ..-4-2014, maturato in pendenza di azione disciplinare non costituirebbe un diritto cristallizzato ed intangibile, posto che la cessazione dal servizio si considera avvenuta ad ogni effetto alla data del ..-7-2010 e che l'Amministrazione datoriale, nel disporre la sospensione cautelare aveva posto esplicita riserva di adottare provvedimenti, anche e soprattutto di carattere disciplinare a carico del Sig. M., con effetti che sarebbero maturati a conclusione della vicenda penale. Il periodo di sospensione cautelare sofferto dal …-7-2010 all'…-4-2014 non sarebbe valido né ai fini giuridici né a quelli di quiescenza, assistenza e previdenza, con conseguente mutamento del titolo e della data di cessazione dal servizio, per cui alla data del …-7-2010 il ricorrente non aveva maturato il prescritto requisito anagrafico dei 53 anni per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, stante l'assenza, alla data di cessazione stabilita dal provvedimento di destituzione, del congiunto requisito anagrafico e dell'anzianità contributiva.
In data 10-7-2018 il ricorrente depositava una “memoria aggiuntiva e rettifica”, con annessa nuova documentazione, nella quale fosse riconosciuto il proprio diritto al ripristino della pensione ordinaria di anzianità, con conseguente rilascio dei ratei non percepiti, maturati e maturandi dal mese di maggio 2016 oltre agli interessi di legge e gli fosse riconosciuto il titolo di privilegio sulla pensione ordinaria, a decorrere dal …-4-2014, con conseguente erogazione della percentuale spettante nonché degli interessi di legge. Precisava al riguardo di avere richiesto la pensione ordinaria e privilegiata, attraverso il Patronato INCA CGIL il 28-4-2014 (assunta al protocollo INPS.2500.28/04/2014.0089046), all’esito del verbale nr. 2137 della C.M.O. di Bari in data 1.10.1991 con il quale era stato riscontrato affetto da " OMISSIS", patologia giudicata come "SI" dipendente da causa di servizio ed ascritta alla 7^ categoria, tabella A; tale infermità sarebbe stata ratificata dal Comitato per le pensioni privilegiate con parere n. 29976/93 in data 25/11/1993. ma non vi si sarebbe mai dato corso.
In data 11-7-2018 perveniva il fascicolo amministrativo relativo al ricorrente in uno ad una memoria del Ministero dell’Interno, datata 9-7-2018, da valersi presumibilmente quale memoria di costituzione nella quale si ricostruivano i termini della vicenda, rappresentandosi come il decreto di destituzione del 23-11-2015 fosse stato impugnato innanzi il Giudice amministrativo con esiti sfavorevoli al ricorrente e come all’esito della definitività di tale decreto il decreto di concessione della pensione non producesse più effetti, onde il dipendente risultava cessato per destituzione dal …-7-2010 e non per dimissioni volontarie dalla successiva data del …-4-2014.
All’udienza di discussione della causa del 23-7-2018 il ricorrente depositava una memoria illustrativa alla quale si opponevano le Amministrazioni resistenti che eccepivano anche come la memoria del 10-7-2018 contenesse una domanda nuova relativa alla pensione privilegiata, ma non gli era stata preventivamente notificata. A questo punto il G.U. delle pensioni, rilevato che il ricorrente era in giudizio personalmente e senza assistenza tecnica ammetteva le memorie del ricorrente ed assegnava alle parti un termine fino a 5 giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito di note difensive in merito alla nuova domanda proposta dal ricorrente, rinviando la causa all’udienza del 10-9-2018.
Il 30-8-2018 il ricorrente depositava documentazione.
Il 5-9-2018 la Prefettura di Cosenza depositava una memoria integrativa del Ministero dell’Interno nella quale, in ordine alla domanda di pensione privilegiata, si dubitava della esistenza dei requisiti, rappresentando come l’INPS in data 9-5-2018 avesse richiesto alla C.M.O. di Messina di disporre nuovi accertamenti sanitari al fine di accertare l’ascrivibilità delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e come già con d.m. del 27-11-2017, inviato il 27-11-2017 alla Questura di Cosenza fosse però già stata respinta l’istanza di aggravamento ai fini dell’equo indennizzo.
Il 6-9-2018 l’INPS ha depositato note integrative autorizzate chiedendo che la nuova domanda di pensione privilegiata venisse dichiarata inammissibile e comunque infondata ed, in subordine, che la decorrenza venisse fissata solo al primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda; nel merito insiste nelle proprie precedenti richieste di rigetto della domanda di riassegnazione della pensione.
Il 7-9-2019 il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria nella quale segnala di aver ricevuto in pari data una notifica di provvedimento inerente la sua domanda di aggravamento e/o pensione, insistendo comunque nelle proprie richieste per come proposte.
All’udienza di discussione del 10 settembre 2018, l’avv. Greco per l’INPS ed il dott. Mazzei per la Prefettura di Cosenza hanno insistito nella propria eccezione di inammissibilità della domanda di pensione privilegiata, sia per essere la stessa stata formulata solo con la memoria aggiuntiva anziché nel ricorso introduttivol sia perché il relativo procedimento sarebbe ancora in itinere, sia, infine, perché mancherebbe un provvedimento amministrativo espresso di diniego; nel merito insistono nelle rispettive difese ed eccezioni e chiedono che il ricorso sia reietto.
D I R I T T O
1. In via preliminare va esaminata l’eccezione inerente la domanda di concessione della pensione privilegiata, introdotta con la memoria del 10-7-2018, circostanza non contestata, né contestabile, stante il tenore del ricorso introduttivo. Sul punto comunque, ancor prima della verifica della ritualità della domanda introduttiva, vale quanto risulta dalla produzione documentale del Ministero e dal contenuto della memoria finale dell’INPS per le quali il relativo procedimento di concessione non si sarebbe ancora concluso, mancando, peraltro un provvedimento espresso; tale circostanza è stata ribadita verbalmente all’udienza di discussione dai difensori delle amministrazioni resistenti.
La circostanza rende inammissibile la richiesta avanzata sul punto dal ricorrente, stante la preclusione di cui all’art.153, lett. b) del C.G.C. per la quale non può proporsi una domanda sulla quale non si sia provveduto in sede amministrativa ovvero per la quale non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.
Nella fattispecie quindi, in disparte l’eccezione di novità della domanda, vi è che la stessa è, allo stato, inammissibile ancorché il deposito della memoria del 10-7-2018 varrà quale formale notifica della diffida all’INPS ed al Ministero dell’Interno ai sensi di cui alla norma, con la conseguenza che, decorsi i novanta giorni da quella data senza che sia intervenuto un provvedimento favorevole ovvero in presenza di un provvedimento di diniego espresso, l’odierno ricorrente rimane facultato alla presentazione di un nuovo ricorso giurisdizionale a questa Corte dei conti, finalizzato ad ottenere la pensione privilegiata.
Quanto poi agli esiti della domanda di aggravamento, dei cui esiti negativi il ricorrente avrebbe avuto notizia solo in data 7-9-2018, varrà la previsione di cui alla lettera c) del richiamato art.153 del C.G.C., secondo cui il ricorso è inammissibile se si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.
*
2. Nel merito il ricorso può decidersi sulla scorta della previsione dell’art.167, comma 4 del C.G.C. con il riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, decisa con sentenza n. 391/2017 della Sezione II^ d’Appello di questa Corte dei conti.
Risulta nel caso di specie che la data di avvio del procedimento disciplinare ai danni del ricorrente risalga al 2014 - come accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 6171/2017, prodotta agli atti di causa - mentre la contestazione dei fatti ascrittigli risale al 20-5-2015.
Ebbene a prescindere da ogni questione inerente la retrodatazione degli effetti del provvedimento disciplinare, vi è che “1) al momento del collocamento in pensione per inidoneità al servizio (nel 2006) il sig. D.G. era già sottoposto a un procedimento penale, il cui esito non ha, però, comportato la perdita del grado;
2) la sanzione della perdita del grado è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità;
3) non rileva il secondo procedimento penale, che ha comportato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto trattasi di procedimento iniziato dopo il collocamento a riposo per inidoneità.
In sostanza, diversamente da quanto dedotto dal Ministero …, la perdita del grado non può nella specie retroagire al momento del collocamento a riposo per inidoneità, essendo stata irrogata a seguito di un procedimento disciplinare che non era pendente alla data in cui l’appellante è cessato dal servizio ad altro titolo; né tale effetto retroattivo può essere ricollegato al secondo procedimento penale, trattandosi anche in questo caso di procedimento iniziato successivamente alla cessazione dal servizio”.
La fattispecie coincide con quella di cui all’odierno ricorso in quanto:
1) Al momento del collocamento in quiescenza il F. M. era già sottoposto a procedimento penale poi conclusosi con sentenza di prescrizione;
2) la sanzione della destituzione è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità.
A questo punto in applicazione del surriferito principio di diritto affermato nel richiamato precedente giurisprudenziale il ricorso va accolto, con conseguente statuizione del diritto del ricorrente a conservare il trattamento pensionistico già riconosciutogli. Non è luogo a provvedere sulle spese poiché il ricorrente non si è avvalso di patrocinio tecnico.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per come proposto e statuisce il diritto al ripristino del trattamento pensionistico già in godimento, con condanna dell’I.N.P.S. alla corresponsione dei ratei maturati e non corrisposti, maggiorati degli interessi legali su ciascuno di essi decorrenti dal di del dovuto e fino al soddisfo. Nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 10 settembre 2018.
Il giudice unico
f.to Quirino Lorelli
Depositata in segreteria il 17/10/2018
Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
La Corte precisa:
1) - Nel merito il ricorso può decidersi sulla scorta della previsione dell’art.167, comma 4 del C.G.C. con il riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, decisa con sentenza n. 391/2017 della Sezione II^ d’Appello di questa Corte dei conti.
2) - La fattispecie coincide con quella di cui all’odierno ricorso in quanto:
- ) Al momento del collocamento in quiescenza il F. M. era già sottoposto a procedimento penale poi conclusosi con sentenza di prescrizione;
- ) la sanzione della destituzione è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità.
3) - A questo punto in applicazione del surriferito principio di diritto affermato nel richiamato precedente giurisprudenziale il ricorso va accolto, con conseguente statuizione del diritto del ricorrente a conservare il trattamento pensionistico già riconosciutogli. Non è luogo a provvedere sulle spese poiché il ricorrente non si è avvalso di patrocinio tecnico.
--------------------------------------------------------------------------------
Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 291 Pubblicazione 17/10/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Quirino Lorelli
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.291/2018
sul ricorso in materia di pensioni civili, iscritto al n. 21671 del registro di segreteria, proposto da proposto da
F. M., nato a Omissis, l’Omissis, ricorrente in proprio
nei confronti
Ministero dell’Interno e Prefettura di Cosenza, in persona del l.r.p.t., costituito con memoria depositata il 9-7-2018
I.n.p.s., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, costituito con memoria depositata l’8-6-2018
esaminati gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;
uditi all’udienza del 10 settembre 2018, l’avv.to G. Greco per l’INPS ed il dott. Mazzei per la Prefettura di Cosenza
F A T T O
Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 16-5-2018, il sig. F. M., già dipendente della Polizia di Stato, chiedeva
- l'annullamento, del provvedimento nr. …… emesso dal Prefetto di Cosenza il …..-2014 (nella parte in cui si prevede la revoca della pensione qualora il procedimento penale e/o disciplinare al quale era sottoposto, si sarebbe definito con una condanna e/o con la sanzione della destituzione) e del provvedimento nr. ….. emesso il ……-2016 dal Dirigente l'Ufficio Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Cosenza., nonché ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente e, conseguentemente, accertando il pieno diritto del F. M. al trattamento pensionistico per il servizio prestato nel Corpo delle Guardie di P.S. prima e nella Polizia di Stato poi e calcolato alla data del 12-4-2014;
- in conseguenza e per l'effetto disporre a carico del competente ufficio INPS il pagamento in proprio favore dei ratei pensionistici maturati e maturandi dal mese di maggio 2016, oltre interessi, (maggiorazioni, con particolare riferimento al computo degli anni trascorsi illegittimamente in sospensione ossia dal ..-7-2010 al ..-4-2014 ovvero, quanto minimo, alla metà, giusto art. 8 DPR 1092/73) e rivalutazione del dovuto al saldo.
Precisava il ricorrente di essere stato posto in quiescenza a far data dal ..-4-2014, per dimissioni volontarie, giusta provvedimento n. …. emesso in data …-2-2014 dalla Prefettura di Cosenza e di avere appreso successivamente che a suo carico era stato aperto un procedimento per la sospensione o revoca del trattamento pensionistico stante la avvenuta destituzione, con effetto retroattivo al …-7-2010.
Lamenta quindi l'impossibilità di valutare a fini previdenziali un provvedimento disciplinare, posto che nessuna efficacia potrebbe esplicare un provvedimento di natura disciplinare ai fini previdenziali;
rappresenta anche come la sospensione o revoca della pensione dovuta alla decorrenza retroattiva del provvedimento disciplinare della destituzione, sia arbitraria alla luce dell'art. 7 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 e come in tema di decorrenza ai fini pensionistici, (e non solo) non potrebbe essere applicato il principio della retroattività anche alla luce della sentenza nr.48/1971, della Corte Costituzionale.
Si è costituito in giudizio l’INPS con memoria depositata l’8-6-2018 chiedendo in via preliminare di dichiarare l'infondatezza del ricorso e, comunque, di rigettarlo, poiché infondato in fatto e in diritto; in via subordinata, nella negata ipotesi di accoglimento della domanda ritenere la decorrenza dell'eventuale beneficio fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda, il tutto con vittoria di spese e competenze. Secondo l’INPS il diritto al trattamento pensionistico ordinario di inabilità, medio tempore erogato a far data dal ..-4-2014, maturato in pendenza di azione disciplinare non costituirebbe un diritto cristallizzato ed intangibile, posto che la cessazione dal servizio si considera avvenuta ad ogni effetto alla data del ..-7-2010 e che l'Amministrazione datoriale, nel disporre la sospensione cautelare aveva posto esplicita riserva di adottare provvedimenti, anche e soprattutto di carattere disciplinare a carico del Sig. M., con effetti che sarebbero maturati a conclusione della vicenda penale. Il periodo di sospensione cautelare sofferto dal …-7-2010 all'…-4-2014 non sarebbe valido né ai fini giuridici né a quelli di quiescenza, assistenza e previdenza, con conseguente mutamento del titolo e della data di cessazione dal servizio, per cui alla data del …-7-2010 il ricorrente non aveva maturato il prescritto requisito anagrafico dei 53 anni per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, stante l'assenza, alla data di cessazione stabilita dal provvedimento di destituzione, del congiunto requisito anagrafico e dell'anzianità contributiva.
In data 10-7-2018 il ricorrente depositava una “memoria aggiuntiva e rettifica”, con annessa nuova documentazione, nella quale fosse riconosciuto il proprio diritto al ripristino della pensione ordinaria di anzianità, con conseguente rilascio dei ratei non percepiti, maturati e maturandi dal mese di maggio 2016 oltre agli interessi di legge e gli fosse riconosciuto il titolo di privilegio sulla pensione ordinaria, a decorrere dal …-4-2014, con conseguente erogazione della percentuale spettante nonché degli interessi di legge. Precisava al riguardo di avere richiesto la pensione ordinaria e privilegiata, attraverso il Patronato INCA CGIL il 28-4-2014 (assunta al protocollo INPS.2500.28/04/2014.0089046), all’esito del verbale nr. 2137 della C.M.O. di Bari in data 1.10.1991 con il quale era stato riscontrato affetto da " OMISSIS", patologia giudicata come "SI" dipendente da causa di servizio ed ascritta alla 7^ categoria, tabella A; tale infermità sarebbe stata ratificata dal Comitato per le pensioni privilegiate con parere n. 29976/93 in data 25/11/1993. ma non vi si sarebbe mai dato corso.
In data 11-7-2018 perveniva il fascicolo amministrativo relativo al ricorrente in uno ad una memoria del Ministero dell’Interno, datata 9-7-2018, da valersi presumibilmente quale memoria di costituzione nella quale si ricostruivano i termini della vicenda, rappresentandosi come il decreto di destituzione del 23-11-2015 fosse stato impugnato innanzi il Giudice amministrativo con esiti sfavorevoli al ricorrente e come all’esito della definitività di tale decreto il decreto di concessione della pensione non producesse più effetti, onde il dipendente risultava cessato per destituzione dal …-7-2010 e non per dimissioni volontarie dalla successiva data del …-4-2014.
All’udienza di discussione della causa del 23-7-2018 il ricorrente depositava una memoria illustrativa alla quale si opponevano le Amministrazioni resistenti che eccepivano anche come la memoria del 10-7-2018 contenesse una domanda nuova relativa alla pensione privilegiata, ma non gli era stata preventivamente notificata. A questo punto il G.U. delle pensioni, rilevato che il ricorrente era in giudizio personalmente e senza assistenza tecnica ammetteva le memorie del ricorrente ed assegnava alle parti un termine fino a 5 giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito di note difensive in merito alla nuova domanda proposta dal ricorrente, rinviando la causa all’udienza del 10-9-2018.
Il 30-8-2018 il ricorrente depositava documentazione.
Il 5-9-2018 la Prefettura di Cosenza depositava una memoria integrativa del Ministero dell’Interno nella quale, in ordine alla domanda di pensione privilegiata, si dubitava della esistenza dei requisiti, rappresentando come l’INPS in data 9-5-2018 avesse richiesto alla C.M.O. di Messina di disporre nuovi accertamenti sanitari al fine di accertare l’ascrivibilità delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e come già con d.m. del 27-11-2017, inviato il 27-11-2017 alla Questura di Cosenza fosse però già stata respinta l’istanza di aggravamento ai fini dell’equo indennizzo.
Il 6-9-2018 l’INPS ha depositato note integrative autorizzate chiedendo che la nuova domanda di pensione privilegiata venisse dichiarata inammissibile e comunque infondata ed, in subordine, che la decorrenza venisse fissata solo al primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda; nel merito insiste nelle proprie precedenti richieste di rigetto della domanda di riassegnazione della pensione.
Il 7-9-2019 il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria nella quale segnala di aver ricevuto in pari data una notifica di provvedimento inerente la sua domanda di aggravamento e/o pensione, insistendo comunque nelle proprie richieste per come proposte.
All’udienza di discussione del 10 settembre 2018, l’avv. Greco per l’INPS ed il dott. Mazzei per la Prefettura di Cosenza hanno insistito nella propria eccezione di inammissibilità della domanda di pensione privilegiata, sia per essere la stessa stata formulata solo con la memoria aggiuntiva anziché nel ricorso introduttivol sia perché il relativo procedimento sarebbe ancora in itinere, sia, infine, perché mancherebbe un provvedimento amministrativo espresso di diniego; nel merito insistono nelle rispettive difese ed eccezioni e chiedono che il ricorso sia reietto.
D I R I T T O
1. In via preliminare va esaminata l’eccezione inerente la domanda di concessione della pensione privilegiata, introdotta con la memoria del 10-7-2018, circostanza non contestata, né contestabile, stante il tenore del ricorso introduttivo. Sul punto comunque, ancor prima della verifica della ritualità della domanda introduttiva, vale quanto risulta dalla produzione documentale del Ministero e dal contenuto della memoria finale dell’INPS per le quali il relativo procedimento di concessione non si sarebbe ancora concluso, mancando, peraltro un provvedimento espresso; tale circostanza è stata ribadita verbalmente all’udienza di discussione dai difensori delle amministrazioni resistenti.
La circostanza rende inammissibile la richiesta avanzata sul punto dal ricorrente, stante la preclusione di cui all’art.153, lett. b) del C.G.C. per la quale non può proporsi una domanda sulla quale non si sia provveduto in sede amministrativa ovvero per la quale non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.
Nella fattispecie quindi, in disparte l’eccezione di novità della domanda, vi è che la stessa è, allo stato, inammissibile ancorché il deposito della memoria del 10-7-2018 varrà quale formale notifica della diffida all’INPS ed al Ministero dell’Interno ai sensi di cui alla norma, con la conseguenza che, decorsi i novanta giorni da quella data senza che sia intervenuto un provvedimento favorevole ovvero in presenza di un provvedimento di diniego espresso, l’odierno ricorrente rimane facultato alla presentazione di un nuovo ricorso giurisdizionale a questa Corte dei conti, finalizzato ad ottenere la pensione privilegiata.
Quanto poi agli esiti della domanda di aggravamento, dei cui esiti negativi il ricorrente avrebbe avuto notizia solo in data 7-9-2018, varrà la previsione di cui alla lettera c) del richiamato art.153 del C.G.C., secondo cui il ricorso è inammissibile se si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.
*
2. Nel merito il ricorso può decidersi sulla scorta della previsione dell’art.167, comma 4 del C.G.C. con il riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, decisa con sentenza n. 391/2017 della Sezione II^ d’Appello di questa Corte dei conti.
Risulta nel caso di specie che la data di avvio del procedimento disciplinare ai danni del ricorrente risalga al 2014 - come accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 6171/2017, prodotta agli atti di causa - mentre la contestazione dei fatti ascrittigli risale al 20-5-2015.
Ebbene a prescindere da ogni questione inerente la retrodatazione degli effetti del provvedimento disciplinare, vi è che “1) al momento del collocamento in pensione per inidoneità al servizio (nel 2006) il sig. D.G. era già sottoposto a un procedimento penale, il cui esito non ha, però, comportato la perdita del grado;
2) la sanzione della perdita del grado è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità;
3) non rileva il secondo procedimento penale, che ha comportato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto trattasi di procedimento iniziato dopo il collocamento a riposo per inidoneità.
In sostanza, diversamente da quanto dedotto dal Ministero …, la perdita del grado non può nella specie retroagire al momento del collocamento a riposo per inidoneità, essendo stata irrogata a seguito di un procedimento disciplinare che non era pendente alla data in cui l’appellante è cessato dal servizio ad altro titolo; né tale effetto retroattivo può essere ricollegato al secondo procedimento penale, trattandosi anche in questo caso di procedimento iniziato successivamente alla cessazione dal servizio”.
La fattispecie coincide con quella di cui all’odierno ricorso in quanto:
1) Al momento del collocamento in quiescenza il F. M. era già sottoposto a procedimento penale poi conclusosi con sentenza di prescrizione;
2) la sanzione della destituzione è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità.
A questo punto in applicazione del surriferito principio di diritto affermato nel richiamato precedente giurisprudenziale il ricorso va accolto, con conseguente statuizione del diritto del ricorrente a conservare il trattamento pensionistico già riconosciutogli. Non è luogo a provvedere sulle spese poiché il ricorrente non si è avvalso di patrocinio tecnico.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per come proposto e statuisce il diritto al ripristino del trattamento pensionistico già in godimento, con condanna dell’I.N.P.S. alla corresponsione dei ratei maturati e non corrisposti, maggiorati degli interessi legali su ciascuno di essi decorrenti dal di del dovuto e fino al soddisfo. Nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 10 settembre 2018.
Il giudice unico
f.to Quirino Lorelli
Depositata in segreteria il 17/10/2018
Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni