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Quesito Tabella B

Inviato: sab dic 17, 2016 11:31 am
da nio974
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per le delucidazioni che vorrete darmi.
Mi è stata da poco riconosciuta dalla CMO la tabella B per la domanda di causa di servizio che ho fatto qualche tempo fà.
Mi dicono comunque che adesso deve essere Roma a decidere...e và bè.
Essendo totalmente profano di tale situazione...volevo sapere a cosa adesso vado incontro...nel senso,quali sono i benefici e quali i "malefici"...che ci guadagna in tutto ciò ecco...
Grazie a che vorrà farmi capire di più.

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Re: Quesito Tabella B

Inviato: sab dic 17, 2016 12:43 pm
da gino59
nio974 ha scritto:Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per le delucidazioni che vorrete darmi.
Mi è stata da poco riconosciuta dalla CMO la tabella B per la domanda di causa di servizio che ho fatto qualche tempo fà.
Mi dicono comunque che adesso deve essere Roma a decidere...e và bè.
Essendo totalmente profano di tale situazione...volevo sapere a cosa adesso vado incontro...nel senso,quali sono i benefici e quali i "malefici"...che ci guadagna in tutto ciò ecco...
Grazie a che vorrà farmi capire di più.

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Cenni storici


L’ Istituto giuridico della causa di servizio trae le sue origini da atti di riconoscenza del sovrano che, per dimostrare il suo apprezzamento per l’opera compiuta dal suddito, gli attribuiva, a sua discrezione, ricompense economiche ( terre, somme in denaro, ecc).

Con l’intensificarsi dei commerci e dell’industria si costituirono organizzazioni di mutuo soccorso, fondate sui contributi volontari degli associati, i quali provvedevano così al sostegno economico di chi era menomato, in tutto o in parte, della propria capacità lavorativa.

Le prime disposizioni concernenti il riconoscimento del diritto a pensione furono contenute nella legge dello Stato Sardo del 1850, dalla quale hanno tratto origine le norme del T.U. 21 febbraio 1895,n.70 e del regolamento d’esecuzione approvato con RD n.603/1895. Tali norme sancivano il diritto ad un trattamento privilegiato conseguente ad un evento di servizio, senza però alcuna distinzione tra servizio ordinario e servizio di guerra.

Fu solo in occasione della guerra italo-turca che fu istituita la pensione privilegiata di guerra, prevedendosi l’evento bellico come causa distinta dall’evento di servizio ordinario ( legge 23 giugno 1912,n.667).

Separate così le due materie, numerosa è stata la legislazione succedutasi nel tempo (tra le varie, il D.Luog. n.876/1917 ed il RD 1491/1923) che garantirono il diritto al trattamento “privilegiato” al dipendente statale che, per fatti di servizio, aveva subito minorazioni dell’integrità fisica personale. Più chiaramente l’art. 13 del RD 2480/1923 stabiliva che “ le pensioni privilegiate per inabilità o morte da causa di servizio spettavano solamente quando il servizio avesse costituito causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, della lesione o della morte”.

Oggi gli elementi tecnici della nozione di “ causa di servizio” e la normativa che regola il suo riconoscimento si traggono da:

- DPR 10 gennaio 1957, n.3 e successive modificazioni: Testo unico sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

- DPR 3 maggio 1957,n. 686 e successive modificazioni: Norme d’esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

- DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni: Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;

- Legge 20 novembre 1987, n. 472 e successive modificazioni: Attuazione dell’accordo contrattuale relativo al personale dei Corpi di polizia;

- Legge 8 agosto 1991,n. 274: Riordinamento delle procedure di liquidazione delle pensioni e degli ordinamenti delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza;

- DPR 29 ottobre 2001, n. 461: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, e per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: Codice dell’ordinamento militare



Elementi generali



In particolare l’art. 64 del DPR n. 1092/73 stabilisce: “Il dipendente statale che, per infermità dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili ad una delle categorie della tabella A, annessa alla legge n. 313/68, (in seguito sostituita nel tempo con i DD.PP.RR numeri 915/78 e 834/81 e la successiva legge 6 ottobre 1986, n. 656 per le pensioni di guerra) ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio”



Da tale enunciazione sono requisiti necessari per il riconoscimento della causa di servizio:



a) l’esistenza di un rapporto d’impiego o di servizio

b) la circostanza che il dipendente abbia atteso ad un servizio comandato (scritto, verbale, individuale o collettivo) oppure sia eseguito spontaneamente in forza di doveri collegati al proprio ufficio e vi sia un legame tra l’attività svolta e la menomazione sofferta;

c) l’assenza di dolo o colpa grave da parte dell’interessato intesa come errore derivato dalla inosservanza del minimo grado di perizia, di prudenza e di diligenza di leggi, regolamenti, ordini, ecc.



La tabella A annessa al DPR 834/81, come più volte modificata, elenca in oltre 200 voci, divise in 8 categorie, le menomazioni dell’integrità personale che danno diritto a pensione o ad assegno temporaneo. Le differenti ipotesi sono suddivise in modo decrescente in rapporto alla gravità delle infermità, mentre le menomazioni elencate all’interno d’ogni categoria si considerano tra loro equivalenti; le infermità non esplicitamente elencate sono indennizzabili solo nel caso in cui esse siano da ritenersi equivalenti, previe idonee valutazioni mediche, alle patologie contemplate nelle tabelle, anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta entro 5 (cinque) anni dalla cessazione del rapporto d’impiego, elevati a 10 (dieci) per invalidità derivanti da infermità scientificamente non definite o delle quali non è nota la causa.



Categorie e percentuali d’invalidità


La legge non ha mai direttamente precisato i valori in percentuale attribuiti alle singole otto categorie per le quali, da sempre, bisogna ancora far riferimento alla decisione della Corte dei Conti – Sez. II Pensioni di guerra – n. 53710 del 12 marzo 1960 che, sulla base dell’art.3 del DL 20 maggio 1917, n. 876, stabilì i seguenti indici d’invalidità, secondo una scala meramente orientativa:

1 categoria = 100 - 80%

2 categoria = 80 - 75%

3 categoria = 75 - 70%

4 categoria = 70 - 60%

5 categoria = 60 - 50%

6 categoria = 50 - 40%

7 categoria = 40 - 30%

8 categoria = 30 - 20%

Tabella B = 20 – 10%



Si tratta, evidentemente, di una suddivisione basata non sull’entità delle menomazioni oggetto di valutazione medico legale ma sull’entità della liquidazione pensionistica, tuttavia tale interpretazione ha rappresentato il criterio più attendibile per la valutazione percentuale della diminuzione della capacità lavorativa, oggetto poi, di un nuovo intervento solo con l’introduzione del DPR 1092/73.

Nella tabella B annessa al DPR sopra citato sono, invece, elencate una serie di lesioni (di minore gravità) che danno diritto ad un’indennità per una volta tanto che si considerano comprese in una riduzione della capacità lavorativa tra il 20 ed il 10%.





Indennità una tantum



Ai sensi degli artt. 69 ed 89 del DPR 1092/73, come modificati dall’art. 4 della legge 9/1980, il dipendente civile o militare che ha contratto infermità dipendenti da causa di servizio ascrivibili però alla tabella B (n.18 voci di infermità o lesioni con riduzione della capacità lavorativa generica tra l’11 ed il 20% ) annessa alla legge n. 313/68 ha diritto, a prescindere dal periodo maturato ai fini del trattamento di quiescenza, all’atto della cessazione dal servizio ad un’indennità per una sola volta in misura pari ad una o più annualità della pensione di 8 categoria per un massimo di 5 annualità, secondo la gravità dell’infermità, dove alle menomazioni di rilievo intermedio possono essere attribuite 3 annualità secondo criteri di proporzionalità tra i diversi quadri clinici.

L’ indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni; se questa manca ovvero non ne ha diritto, l’indennità è divisa in parti uguali tra gli orfani.



Complesso di infermità


Nel caso poi di due infermità, comprese tra la seconda e l’ottava categoria , all’invalido spetterà un trattamento della pensione complessiva pari a quello previsto nella tabella F/1 di cui alla legge n. 313/68.

Attraverso la pratica applicazione della tabella si può osservare che essa prevede tutte le ipotesi relative al complesso di due infermità ( es. seconda + quinta = prima; terza + sesta = seconda; ecc).



Procedure – iniziativa a domanda – avvio d’ufficio


Dal 22 gennaio 2002, con decreto del Presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, richiamato da ultimo dall’art. 1878 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66,è entrato in vigore il nuovo “Regolamento sui procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”. Il testo reca un complessivo riordino ed una corposa semplificazione di tutta la materia concernente infermità ed invalidità del personale civile, militare e delle Forze di polizia dipendente dalle Pubbliche amministrazioni.

Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti d’infermità o lesioni preesistenti, o l’avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, deve presentare domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificatamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile e ,quindi, possibilmente anche una esauriente consulenza medico legale.

Fatto salvo il trattamento della pensione di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla normativa in oggetto, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento. Tali disposizioni si applicano anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d’impiego.

L’amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi, per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o d’altra menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale. L’Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e/o per fatto traumatico riportato.

Pacifico, quindi, è il concetto che il dipendente non può giovarsi dell’eventuale inerzia della Pubblica Amministrazione per non rispettare il termine semestrale posto a suo carico.

L’istanza di riconoscimento della causa di servizio deve, quindi, essere presentata nel termine di 6 mesi (perentorio per la concessione dell’equo indennizzo) dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui il dipendente ha avuto conoscenza della natura dell’infermità. In merito al concetto di “ piena conoscenza” la giurisprudenza ha precisato che non qualsiasi conoscenza dell’infermità è idonea a far decorrere il termine, ma solo la conoscenza qualificata dalla consapevolezza di cause ed effetti, in tanto possibile perché il processo morboso si sia conclamato nella sua entità anche se non necessariamente stabilizzato. In particolare, quando la Commissione medica o altro organo ad essa equiparato abbia già formulato un giudizio diagnostico ed adottato un provvedimento medico/legale, il termine semestrale decorre dalla data di notifica del provvedimento.

Come sopra evidenziato, il termine semestrale non è perentorio ai fini dell’efficacia della domanda medesima ma è pregiudizievole solo ai fini della concessione dell’equo indennizzo, degli assegni fissi in misura intera in caso d’aspettativa per infermità eccedente i dodici mesi consecutivi, del rimborso delle spese di cura ( protesi, ricoveri ospedalieri, soggiorni in luoghi di cura specializzati) eccedenti le quote a carico del Servizio sanitario nazionale.



Istruttoria


L’ufficio che riceve la domanda cura l’ invio, unitamente alla documentazione prodotta dall’interessato, all’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale. Quest' ultima, ove rilevi la manifesta inammissibilità o non ricevibilità, respinge la domanda, con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa al dipendente. Le competenze e gli adempimenti istruttori possono essere decentrati con atto organizzativo interno dell’Amministrazione.



Organismi di accertamento sanitario


La diagnosi dell’infermità o lesione, e del momento della conoscibilità della patologia e, delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, è eseguita dalla Commissione territorialmente competente in relazione all’ufficio d’ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell’avente diritto.

Per coloro che risiedono all’estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell’autorità stessa.



Adempimenti delle Commissioni mediche


Sulla base delle disposizioni contenute e richiamate da ultimo nell’ art. 198 del D. Lgs 15 marzo 2010 n. 66 la data d’effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a 10 giorni. In caso di mancata presenza, per giustificato motivo del medico designato dal dipendente allo visita, lo stesso è convocato per un nuovo accertamento sanitario da effettuarsi entro 30 giorni dal primo.

In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca lo stesso per un nuovo accertamento da effettuarsi entro 30 giorni dal primo. In caso d’ulteriore, ingiustificata assenza del dipendente, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all’Amministrazione nel termine di 15 giorni.

Dal verbale devono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei membri della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati ai fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria, il giudizio d’idoneità o meno al servizio od altre forme d’inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall’interessato, i motivi di disaccordo del membro eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.

Il verbale è trasmesso all’Amministrazione competente entro 15 giorni dalla visita. In caso d’accertamento conseguente a certificazione medica trasmessa direttamente dal dipendente tramite una delle Commissioni mediche operanti presso le Asl, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla commissione, che provvede ad avvisare l’interessato.

In caso d’accertamento diagnostico d’infezione da HIV o d’AIDS, il Presidente della Commissione interpella l’interessato per il consenso, da sottoscrivere a verbale, circa l’ulteriore prosecuzione del procedimento.

Sempre il Presidente, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l’esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

Nell’ipotesi in cui il dipendente ha abitazione, ma non residenza in altra provincia, la Commissione medica di verifica può incaricare della visita la CMO o analoga struttura dell’Asl, con sede nell’ambito provinciale.

Qualora il dipendente risulti deceduto, la comunicazione dell’inizio degli accertamenti sanitari è inviata all’avente diritto e l’amministrazione si pronuncia sulla base della documentazione esistente.

L’interessato può essere assistito durante la visita (art. 6,comma 5 DPR 461/2001) senza oneri per l’amministrazione , da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

Per le indagini cliniche, le Commissioni mediche possono avvalersi del Servizio sanitario nazionale, della Sanità militare o d’altre strutture sanitarie pubbliche. Qualora nel corso degli accertamenti si sia verificata un’inabilità temporanea o assoluta al servizio, la segreteria della Commissione medica né da comunicazione all’Amministrazione.



Giudizi delle Commissioni mediche e loro competenza territoriale



La Commissione compie la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri dal quale deve risultare il giudizio diagnostico. Tale termine deve considerarsi rinviabile quando si accerti la necessità di prevedere accertamenti sanitari ai fini della formulazione del giudizio definitivo.

Per gli accertamenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nel verbale deve risultare:

la data di conoscenza dell’infermità/lesione;
l’indicazione del collegamento tra l’infermità richiesta e quell’accertata;
il possibile collegamento d’interdipendenza dell’infermità richiesta con le altre lesioni già accertate;
l’idoneità o l’inabilità temporanea, oppure l’inabilità assoluta o relativa al servizio con riferimento all’inquadramento professionale dell’interessato;
l’ascrivibilità a tabella di ciascun’infermità da cui deriva una menomazione. In caso di morte, ai fini dell’equo indennizzo, è indicata la 1^ categoria;
l’indicazione della data di stabilizzazione d’ogni infermità ascritta per la prima volta;
la valutazione complessiva di tutte le menomazioni ascrivibili alla tabella A, B (una tantum) o F1 (Cumuli).
Nel caso che la menomazione complessiva sia ascrivibile alla tabella B occorre indicare un numero d’annualità con un massimo di 5 anni, in base alla gravità della menomazione. Per il personale militare (ed equiparato) , nel caso in cui il danno sia suscettibile di miglioramento nel tempo , occorre indicare il numero d’anni per i quali è concesso un assegno rinnovabile per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4

h) la valutazione ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di superinvalidità di cui alla tab. E annessa alla legge 656/86 o all’assegno per cumulo nel caso in cui con un’invalidità ascrivibile alla 1^ categoria coesistano altre infermità

i) il giudizio ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di cura per infermità di natura tubercolare ascritte dalla 2^ alla 8^ categoria

l) le eventuali dichiarazioni (e voto consultivo) del medico designato dall’interessato, i motivi di disaccordo dell’eventuale membro.

Non spetta invece alla Commissione medica il compito di pronunciarsi sull’esistenza del nesso causale (dipendenza) tra il fatto di servizio e l’infermità riscontrata , perché tale compito è assegnato, in via esclusiva, al Comitato di verifica delle cause di servizio.

Non richiedono, altresì, del riconoscimento del nesso di casualità da parte dello specifico Comitato, le pronunce delle CMO attestanti menomazioni derivanti da lesioni traumatiche (art. 19 DPR 461/2001).

Il verbale è, quindi, trasmesso all’Amministrazione competente. In caso d’accertamento diagnostico d’infezione da HIV o d’AIDS, il Presidente della Commissione interpella l’interessato per il consenso circa la prosecuzione del procedimento e/o per l’ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.



Per quanto attiene la competenza terrioriale delle Commissioni medico ospedaliere, è da ricordare il Decreto del Ministero della Difesa del 27 marzo 2013 che ha stabilito:



Sede Competenza sulle regioni



Milano: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia R. (Piacenza)

Padova Veneto, Friuli, Emilia R. (Ferrara, Ravenna, Bologna, Modena,Forlì, Rimini)

La Spezia Liguria, Emilia R.( Parma, Reggio E.) Toscana ( Firenze, Pistoia, Siena,Arezzo

Prato, Livorno, Lucca, Massa C. Pisa)

Roma Lazio, Umbria, Toscana (Grosseto), Campania ( Napoli, Caserta),

Abruzzo, Marche

Cagliari Sardegna

Bari Puglia, Campania ( Avellino, Benevento, Salerno), Molise, Basilicata

Taranto Puglia ( Taranto, Brindisi, Lecce)

Messina Calabria, Sicilia

Augusta Sicilia ( per il personale delle forze di polizia delle province di Siracusa,

Catania e Ragusa)



Personale della Marina Militare



La Spezia Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Liguria,

Emilia Romagna, Toscana

Roma Lazio, Umbria, Marche, Toscana ( Grosseto), Abruzzo, Campania, Molise

Cagliari Sardegna

Taranto Puglia, Basilicata, Campania ( Salerno), Calabria (Cosenza)

Massina Calabria, Sicilia

Augusta Sicilia ( Siracusa, Catania,Ragusa)




Compiti dell’Amministrazione


Entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione medica, l’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, e l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato.

Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale è indicata/ricordata la possibilità dell’interessato di presentare richiesta d’equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, e di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni. Nel caso d’impossibilità d’ulteriore corso del procedimento, l’ufficio emana il provvedimento d’accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all’interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di presentazione della domanda, qualora non sia decorso il termine di decadenza di sei mesi dalla data dell’evento dannoso




Presentazione diretta di certificazione medica



Al fine di accelerare il procedimento, l’art. 8 del DPR 461/2001, prevede che l’interessato o l’avente diritto, in caso di morte del dipendente, può presentare insieme alla domanda di riconoscimento di causa di servizio, o concessione d’equo indennizzo, certificazione medica concernente l’accertamento dell’infermità specificatamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte rilasciata da una delle Commissioni mediche operanti presso le Asl, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa.

Il competente ufficio dell’Amministrazione, ove non sussistono condizioni d’inammissibilità , trasmette la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione riassuntiva relativa al nesso causale tra infermità ed attività di servizio.

Al dipendente è data notizia della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale è indicata anche qui la possibilità dell’interessato di presentare richiesta d’equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione e di presentare opposizione nello stesso termine di 10 giorni.

L’effettuazione della visita è disposta, previa domanda del medico di base, dall’Asl territorialmente competente. Anche in questo caso il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l’Amministrazione

La presentazione diretta di certificazione medica non ha effetti d’interruzione o sospensione dei termini di prescrizione per la presentazione della domanda di riconoscimento di causa di servizio.



Incarico alternativo ad altro organismo medico


In alternativa all’invio alla Commissione medica, l’art. 9 del DPR 461/2001, prevede che l’Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa e con l’organizzazione territoriale della Sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall’interessato all’Asl locale, territorialmente competente per l’accertamento sanitario da parte della Commissione medica, ovvero alla Commissione periferica per le pensioni di guerra e l’invalidità civile del Ministero del tesoro e del bilancio.

La Commissione procede all’accertamento sanitario secondo le procedure in precedenza evidenziate. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, la Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata del corpo o amministrazione d’appartenenza.



Unicità degli accertamenti



Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta d’equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (art. 12 DPR 461/2001).



Ricorso presso le Commissioni mediche di 2^ istanza


Con l’art. 2 del Decreto 12 febbraio 2004, come modificato dal decreto del Ministero della Difesa 21 dicembre 2006, è stata disciplinata la competenza territoriale delle Commissioni mediche di 2^ istanza. La commissione è un organo collegiale della Sanità militare, operante sin dal 1926, ed ora competente a deliberare sui ricorsi proposti in via amministrativa da tutti i dipendenti pubblici avverso il giudizio medico legale formulato dalle diverse Commissioni di 1^ istanza.

Ai sensi dell’art, 19, comma 4 del DPR 461/2001, l’intervento della Commissione di 2^ istanza è limitato ai soli ricorsi avverso i giudizi d’inidoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è fissato in 10 giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.



L’infortunio “ in itinere”


Dalla dilatazione della nozione di “ servizio” ai fatti avvenuti al di fuori dell’orario e del luogo della prestazione lavorativa deriva che, generalmente, rientrano tra i fatti di servizio, ai fini giuridici, anche gli eventi verificatisi durante lo spostamento del dipendente da o per il luogo di lavoro (cosiddetto infortunio in itinere) allorquando il fatto invalidante sia avvenuto fuori dei locali d’ufficio durante un percorso esterno imposto da ragioni di servizio e purché al verificarsi dell’incidente non abbia concorso il dipendente con iniziative colpose, ingiustificate o con imprudenza grave ( Corte dei Conti – sez. III Pensioni civili n. 54301/83).

Sulla problematica si è più volte espresso il Comitato di verifica delle cause di servizio, ponendo l’accento, sulla base della sentenza n. 15068/2001 della Corte di Cassazione – sez. lavoro, sulla necessità che alla documentazione prodotta sia sempre allegato:

- verbale delle forze dell’ordine intervenute ( carabinieri, polizia stradale ecc)

- eventuali prove testimoniali o CID se compilato

- dettagliato rapporto predisposto dall’ufficio di appartenenza e sottoscritto dal dirigente sulle circostanze di tempo, modo e luogo in cui si è verificato l’evento, da cui risulti se: a) il tratto di strada in cui si è verificato l’infortunio rientra nel percorso abitazione/ufficio, b) la data e l’ora dell’infortunio sono corrispondenti con il servizio che l’interessato si apprestava a svolgere o aveva svolto, c) la strada percorsa presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione (es. strada di montagna), d) il lavoratore è costretto ad utilizzare un mezzo privato per l’assenza di trasporti pubblici tra dimora e luogo di lavoro, o perché imposto o autorizzato da datore di lavoro, e) le condizioni del servizio pubblico sono tali da creare rilevante disagio per il lavoratore.



Il suicidio ed il tentato suicidio



Per quanto attiene la possibilità che dalle due fattispecie derivi la dipendenza o meno da causa di servizio, questa è oggettivamente di difficile valutazione medico legale, basandosi sull’osservazione del singolo caso e tenendo conto della presenza di infermità, soprattutto relative alla sfera psichica, o infermità precedenti ed il loro collegamento con il servizio prestato.



Ulteriori fasi amministrative


Ultimate le precedenti fasi istruttorie, gli atti sono trasmessi al Consiglio d’amministrazione perché provveda. Se il risultato è negativo la delibera di rigetto della domanda è comunicata all’interessato; se è positivo il fascicolo è trasmesso al Ministero competente per l’emissione del decreto di riconoscimento della causa di servizio.



Il problema dei tempi di definizione del provvedimento



La legge 7 agosto 1990, n.241 detta i principi di conclusione dei vari procedimenti amministrativi, individuando in 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, i tempi di definizione delle pratiche di equo indennizzo e di pensione privilegiata.

Nella pratica, l'elevato numero di domande/casi, la complessità delle procedure, la necessità di acquisire numerosi, diversi pareri, hanno costantemente comportato tempi ben più lunghi di quelli indicati anche considerando che gli stessi hanno carattere di sollecitazione e non perentorio ( Consiglio di Stato - sez. IV - sent. n. 3911/2007)



Personale in congedo


Il personale militare cessato dal servizio che contrae infermità/lesioni per farne accertare la dipendenza/aggravamento da causa di servizio, deve presentare richiesta attraverso i competenti Distretti militari od uffici equivalenti.La domanda presentata entro due anni dalla data di congedo, deve essere corredata della documentazione sanitaria e matricolare e trasmessa all’Ente presso il quale l’interessato ha prestato l’ultimo servizio effettivo.



I nuovi uffici e reparti di PREVIMIL



Sulla base del D.M. 16 gennaio 2013, la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva , è stata interessata da una nuova organizzazione, assumendo la denominazione di “ Direzione generale della Previdenza militare e della leva”. Dal giugno 2013, quindi, PREVIMIL ( situato presso la struttura in viale dell’Esercito n. 186 – 00143 ROMA) svolge i seguenti compiti:

- trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato dei dipendenti militari dello Stato congedati prima del 1.1.2010 e per tutti quelli cessati dal servizio e transitati in posizione di “ ausiliaria”

- procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo;

- residue attività in materia di leva, reclutamento, stato giuridico dei Corpi ausiliari

- concessione di benefici assistenziali per le vittime del servizio, terrorismo, criminalità organizzata, dovere ed equiparati, e per la speciale elargizione per infermità o decesso per causa di servizio derivante da particolari condizioni ambientali.

A sua volta la Direzione Generale ha assunto la seguente nuova organizzazione



I Reparto – Trattamento previdenziale e assistenziale personale FF.AA

1^ Divisione ( ex 2 e 4 Divisione)

Pensioni degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e dei Sottufficiali dell’Esercito

2^Divisione ( ex 3 Divisione)

Pensioni dei Sottufficiali della Marina e dell’Aeronautica

3^ Divisione ( ex 5 Divisione)

Pensioni degli ispettori, sovraintendenti, appuntati e carabinieri

4^ Divisione ( ex 6 Divisione)

Pensione dei graduati e militari di truppa e speciali benefici assistenziali a favore del personale militare e loro superstiti



II Reparto – Causa di servizio ed equo indennizzo

5 Divisione ( ex 7 Divisione)

Causa di servizio ed equo indennizzo ufficiali, cappellani militari, marescialli E.I. e personale del Corpo delle capitanerie di Porto

6 Divisione ( ex 8 Divisione)

Causa di servizio ed equo indennizzo marescialli della Marina, dell’Aeronautica e Ispettori

7 Divisione ( ex 9 Divisione)

Causa di servizio ed equo indennizzo sergenti, sovrintendenti e graduati e militari di truppa



Subentro dell’INPDAP nella gestione dei trattamenti pensionistici


L’art. 2, comma 1 della legge n. 335/95 istituì presso l’INPDAP, a decorrere dal 1.1.1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.

Nelle successive intese con le varie realtà (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri ecc) si convenne che, a partire dal 1 gennaio 2010, l’Istituto assumesse le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici, (riscatto, prosecuzione volontaria ecc) ivi compresi l’indennità una tantum e la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS nei confronti del personale che veniva collocato nella posizione di “ riserva” o congedo assoluto (a domanda, per infermità o perdita del grado).

Con circolare n. 19/2009 l’INPDAP impartì le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche.

La domanda dell’interessato era richiesta quale condizione necessaria per l’avvio del procedimento ma al fine di rendere più spedito l’iter istruttorio copia della stessa, insieme ai processi verbali e/o decreti di dipendenza dovevano essere trasmessi per conoscenza

Il cambiamento di competenze ebbe una prima ripercussione sotto i profili del controllo. Infatti con delibere di inzio 2011, la Corte dei Conti - sezione centrale per il controllo - stabilì la propria cessata competenza nei riguardi dei provvedimenti pensionsitici dei dipendenti dello Stato. Nella stessa circolare venne, quindi, evidenziato come le disposizioni non riguardavano tutte quelle competenze a carico dello Stato di naura risarcitoria ed indennitaria quali i provvedimenti concernenti il personale in ausiliaria, le pensioni privilegiate tabellari, gli assegni per le vittime del terrorismo, criminalità organizzata e del dovere.



Soppressione dell'INPDAP e attribuzioni delle funzioni all'INPS - Domande presentate per cessazioni dopo il 1.1.2010



Nella logica del processo di armonizzazione del sistema pensionistico, l'art. 21 della legge n.214/2011 ha previsto la soppresione di vari Enti , tra cui l'INPDAP con l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS.

Le domande di pensione, per i cessati dal 1 .1.2010 devono essere presentate alla sede provinciale dell' INPS ompetente in ragione del luogo di residenza dellinteressato e, in copia:

- per il personale dell'Esercito e dell'Aeronautica: all'ultimo Ente di servizio

- per il ersonale della Marina: all'Ufficio generale del p'ersonale IV Reparto - uff. 3^

- per il personale dell'Arma dei Carabinieri: alla Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma



L' Amministrazione competente alla gestione del trattamento pensionistico ( PREVIMIL e/o INPS) dispone poi gli accertamenti sanitari inviando la documentazione presso la CMO di competenza.


Lesioni traumatiche – modello C


La fattispecie prevista dalla legge n. 157/1952 e da ultimo richiamata dall’art. 1880 del D.Lgs 15 marzo 2010,n. 66 si ravvisa ogni qual volta, a seguito di lesioni traumatiche, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio per causa violenta, (traumi da energia fisica meccanica, elettrica, termica, pressoria, chimica ecc) si renda necessario il ricovero del soggetto in una struttura sanitaria militare.

Nella circostanza il Comando o l’ufficio dal quale l’interessato dipende, provvede a compilare, per la parte di competenza, il modello C ed a farlo pervenire, in duplice copia, alla Direzione sanitaria entro cinque giorni dal ricovero. La dichiarazione di lesione traumatica deve specificare le circostanze di modo, tempo, e luogo, i sintomi constatati, le cure prestate, le diagnosi e la prognosi, il parere sul rapporto di casualità tra gli eventi di servizio e la lesione accertata, nonché, ove possibile, le prove testimoniali

Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale iscrizione a categoria, è devoluto alle commissioni mediche.

Se l’interessato non accetta il giudizio della Direzione sanitaria, può presentare domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio sulla base della normale procedura.

Qualora durante il ricovero dovessero intervenire complicazioni della lesione traumatica, o il decesso del dipendente, il direttore dell’ospedale militare compilerà un secondo modello C ad integrazione del primo sulla scorta degli atti già acquisiti; in tal caso il giudizio sulla dipendenza dovrà essere comunicato agli aventi diritto.

In caso che il decesso avvenga prima del ricovero ospedaliero o in ospedale civile o durante il trasporto in quello militare, venendo meno il requisito di legge del ricovero in ospedale militare, il modello C non viene compilato e si procede d’ufficio al riconoscimento della causa di servizio seguendo le ordinarie procedure.



Aspettativa per infermità


Ai sensi dell’art. 14 del DPR 31 luglio 1995,n. 394, a partire dal 1 gennaio 1996, nei confronti del personale delle Forze armate, il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo d’aspettativa.

Fino a completa guarigione clinica i periodi d’assenza dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, non sono, analogamente computati agli stessi fini.



Interventi sanitari eccezionali a favore di personale con gravi infermità


In attuazione dell’art. 1, comma 902 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) il Ministero della Difesa – Direzione Gen. della Sanità Militare – Divisione. 7 - con circolari prot. 10654 del 1.6.2007, e 13127 del 21.7.2009 ha emanato le necessarie disposizioni applicative in tema di rimborso di spese di cura, in particolare:



- Beneficiari: 1)personale militare e civile dell’Amministrazione della Difesa in servizio o in quiescenza che, a seguito d’attività di servizio (eminentemente operative che comportano l’impiego di mezzi e attrezzature che, di massima, espongono il militare al rischio di menomazioni fisiche traumatiche) svolto in patria o nell’ambito di missioni internazionali, risulti affetto da uno stato morboso grave assimilabile a patologie inquadrabili dalla 1 alla 3 categoria di cui al DPR n. 834/81 e successive modificazioni, indipendentemente dal riconoscimento della causa di servizio e che necessiti d’interventi sanitari di carattere eccezionale o supporti terapeutici o prestazioni sanitari in centri di eccellenza. 2) i familiari di 1^ grado di coloro che perdano la vita per infermità letali

- Prestazioni erogabili: ove non già concessi ad altro titolo , o mediante il rimborso da parte dell’Amministrazione della Difesa o del SSN il personale militare o civile sopra indicato, potrà avere titolo ai rimborsi delle spese sostenute o da sostenere per: 1) spese sanitarie, comprese (fino ad un massimo di € 6.000) quelle relative all’assistenza ed al sostegno di natura psicologica 2) assistenza sanitaria a favore dei familiari di 1^ grado di coloro che perdano la vita per infermità letali e sostegno di natura psicologica per un limite massimo di € 6.000. Tali limiti saranno di volta in volta stabiliti secondo il carattere eccezionale degli interventi sanitari richiesti e previa valutazione della documentazione probatoria presentata. In ogni caso non sono rimborsabili i farmaci ed i tickets

- Procedure: i soggetti interessati devono presentare,entro i termini ordinari di prescrizione decorrenti dalla data dell’evento, apposita domanda all’Amministrazione di appartenenza. Le prestazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione della Sanità militare/ Comando Generale Arma dei Carabinieri, tranne che per i ricoveri ospedalieri di cui sia documentata l’urgenza.



Transito dei militari inidonei nei ruoli civili



Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,n.738 prevede che il personale delle Forze di polizia (escluso quello dei Ruoli tecnici) che riporta un’invalidità non implicante l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza d’eventi connessi all’espletamento dei propri compiti, sia utilizzato in servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa ed in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.

A seguito del giudizio formulato dalle commissioni mediche, l’autorità competente, con proprio decreto, determina i servizi cui il dipendente invalido va destinato (anche presso altra sede purché la località soddisfi le esigenze d’assistenza e di cura).

L’interessato, inoltre, ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro 6 mesi dal riconoscimento dell’invalidità, ad un’indennità speciale una tantum, proporzionata al grado d’invalidità accertato, non cumulabile con altre provvidenze, d’importo pari a quello dell’equo indennizzo maggiorato del 20%.

L’art.4, comma 5 della legge 68/99 ha esteso tali benefici anche al personale militare e della protezione civile. Sul problema è da ricordare il decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002 applicativo dell’art. 14 comma 5 della legge 266/1999 relativo al transito delle personale delle FF.AA , giudicato non idoneo al servizio, nelle aree del personale civile del Ministero della Difesa.

Nell’attesa delle determinazioni dell’Amministrazione sull’accoglimento della domanda, il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato,invece, permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione d’aspettativa fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio ( art. 19, comma 3 DPR461/2001).

A seguito di alcune problematiche emerse, poi, in applicazione del successivo art. 930 del Decreto Leg.to 66/2010, il Ministero della Difesa - Direzione generale del personale civile - con circolare n. 43267 del 21.6.2011 ha fornito un quadro sistematico ed aggiornato della materia che in sintesi si può così riassumere:

- requisiti soggettivi: il transito è consentito esclusivamente al personale delle FF.AA. in servizio permanente e dell'accertamento tecnico/discrezionale della Commissione medica chiamata a valutare l'idoneità dell'interessato

- domanda: deve essere presentata compilando gli appositi modelli , entro 30 giorni dalla notifica all'interessato del giudizio completo e definitivo di inidoneità al servizio per lesioni ( dipendenti o meno dallo stesso) e di contestuale idoneità al transito nei ruoli civili. L'istanza corredata di processo verbale della CMO deve essere inviata, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che lo dovrà poi inviare alla Direzione generale per il personale civile e alla competente Direzione generale per il personale militare

- individuiazione del nuovo profilo professionale e sede di servizio: si baserà sulle indicazioni fornite dalle CMO, dalle informazioni fornite dall'interessato e dal Comando di appartenenza, mentre un ulteriore accertamento medico dell'idoneità fisica/professionale sarà richiesto dall'Amministrazione solo in presenza di particolari profili e/o specifiche mansioni. I profili professionali da attribuire e le relative sedi di servizio sono individuati nell'ambito di apposite riunioni con i rappresentanti degli Stati maggiori/Comandi generali tenendo presente, per quanto possibile,sia le esigenze del richiedente sia il superiore interesse della Pubblica amministrazione. Il personale così individuato rimane in forza, ove non in contrasto con le esigenze dell'Amministrazione, come dipendente civile nella Regione in cui era in servizio quale militare.

- il contratto: il militare transitato nei ruoli civili ha l'obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno 1 anno dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia ed il rapporto di lavoro si intenderà non costituito.

Cessazione dal servizio per infermità e riassunzione



La problematica della possibilità per il dipendente di presentare istanza di riammissione in servizio ha formato oggetto di esame dal parte della Corte Costituzionale che nel rilevare, secondo consolidati principi, il potere dell’amministrazione di procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi, nonché l’ ampio potere discrezionale nella valutazione dell’esistenza dell’interesse pubblico all’adozione del provvedimento, con sentenza n. 3/1994 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 132, comma 1 del DPR n.3/1957 (T.U delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato) nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione, la dispensa dal servizio per motivi di salute.



Inidoneità al servizio – transito in altri ruoli – riammissione per guarigione


Anche questo aspetto ha formato oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale, chiamata a stabilire se un arruolato nel Corpo della Polizia penitenziaria con diagnosi di leucemia non linfoide, dichiarato non idoneo al servizio di istituto e trasferito, a domanda, al ruolo civile amministrativo dell’Amministrazione penitenziaria, ottenuta la completa guarigione dalla suddetta patologia poteva essere reintegrato nel Corpo penitenziario.

Nella fattispecie la Consulta nell’osservare che il divieto generale alla riammissione nel posto di ruolo precedentemente occupato non può considerarsi in assoluto irreversibile, tanto più alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica, con sentenza n. 294/2009 ha dichiarato l’illegittimità delle norme dell’ordinamento del personale del Corpo della polizia giudiziaria nella parte in cui non consente, in presenza di guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza, da parte del dipendente transitato in altri ruoli dell’Amministrazione.

Nella circostanza la Corte ha sottolineato che, in ogni caso, l’Amministrazione nel decidere sull’istanza di riammissione dovrà pur sempre procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi e restando la stessa titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione dell’esistenza dell’interesse pubblico all’adozione del provvedimento, in considerazione delle esigenze d’organico esistenti al momento della presentazione della domanda.



Personale civile dello Stato: causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata dopo la Legge n. 214/2011



Con l’entrata in vigore della riforma previdenziale di cui alla legge n. 214/2011, l’art. 6 ha abrogato gli istituti della causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata nei riguardi del personale civile dello Stato, nei confronti del quale si applicherà, per gli infortuni e le malattie di natura professionale, la tutela INAIL con la stessa disciplina prevista nel settore privato. La normativa continua, invece, ad applicarsi nei confronti :

- del personale delle Forze Armate ( Esercito, Marina e Aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia a ordinamento civile ( Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria) e militare ( Guardia di finanza) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico;

- dei procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011;

- dei casi in cui non siano scaduti i termini per la presentazione della domanda di pensione privilegiata ( 5 anni dalla cessazione dal servizio)

- delle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio che si riferiscono a eventi anteriori al 6 dicembre 2011.

Nel merito il Ministero della Difesa – Persociv – con nota del 3 aprile 2012, ha altresì evidenziato/ricordato:

1. istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DPR 461/2001 la domanda deve essere presentata dal dipendente ( o dal suo dante causa, in caso di morte) entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità della lesione o dell’aggravamento. Di conseguenza saranno accettate tutte le istanze presentate nel rispetto del succitato termine semestrale, ove l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è il 5 giugno 2012 nel caso in cui l’evento dannoso o la data di conoscenza sia il 5 dicembre 2011. Ne deriva che, cominciando dal 6 giugno, gli Enti non potranno più accettare domande di riconoscimento della causa di servizio.

2. istanze di concessione dell’equo indennizzo: nel rispetto della tempistica disposta dal DPR 461/2001, la domanda può essere contemporanea a quella di dipendenza o successiva. Quindi al dipendente resta la facoltà di presentare la richiesta di equo indennizzo purchè entro, e non oltre, i 6 mesi dal provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

3. aggravamento dell’equo indennizzo: ai sensi dell’art. 14 del DPR 461/2001, entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può, per una sola volta, presentare richiesta di revisione. Pertanto, tali istanze, nel rispetto del termine quinquennale, saranno prese in considerazione anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 6

4. istanze di solo aggravamento: la semplice domanda, non finalizzata alla revisione dell’equo indennizzo ma rivolta a ottenere altri benefici ( es. esenzione ticket, cure termali) andrà istruita e avviata alla competente Commissione medica purchè adeguatamente motivata.

Re: Quesito Tabella B

Inviato: sab dic 17, 2016 12:51 pm
da nio974
Gino59 io ti ringrazio,avevo già letto in giro,sostanzialmente mi interessava saperlo a livello come dire...pane al pane vino al vino...nel senso...ti spetta questo e quello no...puoi fare questo e quello no...
Per dire...ho capito che dovrei ricevere un indennizzo...pari a quanto?Per una volta sola?Per più volte?Chi lo decide?
Nel prossimo futuro una CDS riconosciuta può essere utile oppure no?
Non mi andrebbe per esempio di essere riconosciuto come un peso e non poter fare determinate cose...non sò se sono stato chiaro...

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Re: Quesito Tabella B

Inviato: sab dic 17, 2016 2:01 pm
da gino59
nio974 ha scritto:Gino59 io ti ringrazio,avevo già letto in giro,sostanzialmente mi interessava saperlo a livello come dire...pane al pane vino al vino...nel senso...ti spetta questo e quello no...puoi fare questo e quello no...
Per dire...ho capito che dovrei ricevere un indennizzo...pari a quanto?Per una volta sola?Per più volte?Chi lo decide?
Nel prossimo futuro una CDS riconosciuta può essere utile oppure no?
Non mi andrebbe per esempio di essere riconosciuto come un peso e non poter fare determinate cose...non sò se sono stato chiaro...

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==============Io devo leggere e studiare per te====Tu ti limiti a mala pena a dargli un occhiata...!!!

Indennità una tantum



Ai sensi degli artt. 69 ed 89 del DPR 1092/73, come modificati dall’art. 4 della legge 9/1980, il dipendente civile o militare che ha contratto infermità dipendenti da causa di servizio ascrivibili però alla tabella B (n.18 voci di infermità o lesioni con riduzione della capacità lavorativa generica tra l’11 ed il 20% ) annessa alla legge n. 313/68 ha diritto, a prescindere dal periodo maturato ai fini del trattamento di quiescenza, all’atto della cessazione dal servizio ad un’indennità per una sola volta in misura pari ad una o più annualità della pensione di 8 categoria per un massimo di 5 annualità, secondo la gravità dell’infermità, dove alle menomazioni di rilievo intermedio possono essere attribuite 3 annualità secondo criteri di proporzionalità tra i diversi quadri clinici.

3. aggravamento dell’equo indennizzo: ai sensi dell’art. 14 del DPR 461/2001, entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può, per una sola volta, presentare richiesta di revisione. Pertanto, tali istanze, nel rispetto del termine quinquennale, saranno prese in considerazione anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 6

4. istanze di solo aggravamento: la semplice domanda, non finalizzata alla revisione dell’equo indennizzo ma rivolta a ottenere altri benefici ( es. esenzione ticket, cure termali) andrà istruita e avviata alla competente Commissione medica purchè adeguatamente motivata.



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La pensione privilegiata è liquidata quando, in costanza di rapporto di lavoro, l’interessato è colpito, per causa di servizio, da un’inabilità che ne comprometta l’attitudine totale alla continuazione del rapporto. In tal caso il dipendente civile o militare dello Stato è collocato a riposo con un trattamento che dicesi “ privilegiato” in quanto non rapportato, come nella pensione normale, alla durata del servizio prestato ma definito secondo altri parametri.

In applicazione dell’evidenziata normativa, devono, quindi, sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: a) la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio, b) il requisito dell’inabilità al servizio

In merito al trattamento pensionistico di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l’INPDAP, su parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con note operative n. 46/2006, 67/2006 e 27/2007 ha evidenziato che per detto personale si deve operare secondo quanto previsto dall’art. 67 del DPR 1092/73. Il trattamento di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l’infermità sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio del medesimo e ciò, in quanto il citato art. 67 non prevede tra i propri presupposti quello dell’inidoneità al servizio.



L’interessato, quindi, potrà conseguire il diritto alla pensione di privilegio nell’ipotesi in cui dal verbale dell’accertamento sanitario risulti che le infermità non siano suscettibili di miglioramento, mentre, al contrario, avrà diritto alla corresponsione di un assegno rinnovabile di durata temporanea.





Procedure



La domanda per la concessione del beneficio è presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio. Nella domanda devono essere indicate le infermità ed i fatti per i quali si chiede il trattamento; il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che ritenga utile.

L’interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di prestazione della nuova domanda. (art.174 DPR 1092/73)

La domanda non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere 5 anni dalla cessazione del servizio, senza chiedere l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il termine di decadenza di cui sopra è elevato a 10 anni per le invalidità derivate da parkinsonismo e da tutte quelle infermità ad eziopatogenesi non definita e/o a lungo decorso sub clinico ( malattie degenerative, autoimmunitarie, talune neoplasie ecc).

In proposito è da ricordare l’innovazione contenuta nella sentenza n. 323 del 30 luglio 2008 nella quale la Corte Costituzionale, evidenziando come le attuali conoscenze mediche hanno messo in luce l’esistenza di malattie (es. esposizione all’amianto) in cui tra la causa della patologia e la sua manifestazione intercorra un lungo periodo di latenza, spesso senza sintomi, la cui situazione deve essere opportunamente tutelata, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169 del DPR n. 1092/73 nella parte in cui “ non prevede che, allorché la malattia a lunga latenza insorga dopo i 5 anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità ai fini della pensione privilegiata, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”.

Di norma la pensione è erogata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o l’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti previsti (art. 191 DPR 1092/73) rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.





L’intervento del Comitato di verifica per le cause di servizio



Sulla dipendenza delle infermità contratte, ai fini della liquidazione della pensione privilegiata o dell’equo indennizzo, esprime il proprio parere il Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato pensioni privilegiate) di cui all’art.10 del DPR n.461/2001.

Il Comitato con sede in Roma – via Casilina n.3 - opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed è formato da un numero di membri non superiore a 40 e non inferiore a 25 (DPR 282/06), scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, e tra ufficiali medici superiori della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. I componenti ,nominati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa nulla osta del relativo organo d’autogoverno. Il Presidente del Comitato è nominato tra i magistrati della Corte dei Conti.

Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di una riunione generale, funziona diviso in più sezioni composte dal Presidente o dal Vicepresidente che le presiedono, e da quattro membri effettivi. Il Comitato accerta il nesso tra l’attività lavorativa delle cause produttive d’infermità in relazione a fatti di servizio.

Il Comitato può richiedere lo svolgimento d’ulteriori accertamenti sanitari alle varie Commissioni mediche competenti per territorio in modo da assicurare la diversità dell’organismo rispetto a quello che ha formulato la prima diagnosi; il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio, con parere motivato, da comunicare entro 15 giorni all’amministrazione.

Presso il Comitato è possibile presentare domanda di trattazione anticipata alla presenza di una delle seguenti condizioni:

a) trattamento di reversibilità

b) infermità ascritte alle prime 3 categorie di invalidità

c) soggetto ultra settantenne

d) soggetto senza redditi e/o disoccupato iscritto nelle liste di collocamento.



I pareri di tale organo sono obbligatori nell’ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio e sono fondamentalmente vincolanti per l’Amministrazione d’appartenenza del dipendente che li richiede; quest’ultima ha la facoltà, qualora non ne condivida il giudizio, di richiedere, entro 20 giorni, allo stesso Comitato un nuovo parere al quale si dovrà, in ogni caso, attenere.

Al riguardo, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 febbraio 2005 ,n.15 in caso di parere di non dipendenza da causa di servizio, il dipendente, su esplicita comunicazione della propria amministrazione, ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti che apportino elementi innovativi rispetto a quanto già esaminato dal Comitato stesso.




L’intervento dell’Amministrazione – notifica decreto


L’amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento d’infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso d’intempestività della domanda d’equo indennizzo.; non può, invece, chiedere pareri ulteriori rispetto a quelli previsti dal DPR 461/2001 ne prevedere accertamenti o acquisire atti salvo comprovate necessità sorte nel corso dell’istruttoria.

Il provvedimento finale è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato.

Il decreto di concessione della pensione privilegiata è trasmesso, quindi, alla Ragioneria centrale presso il Ministero d’appartenenza che inoltra il ruolo provvisorio di pagamento alla Ragioneria territoriale dello Stato ( per le pensioni tabellari) o alla sede provinciale dell'INPS ex INPDAP per gli altri trattamenti pensionistici.

In seguito, ai sensi dell’art. 193 del DPR 1092/73, come sostituito dall’art. 33 della legge 177/1977 e modificato dall’art. 5 del DPR 138/1986 la notifica del provvedimento è effettuata con posta ordinaria (e non più tramite il comune di residenza dell’interessato) dall Direzione provinciale del tesoro o dell'INPS che avrà in carico la relativa partita di pensione.

Copia del decreto potrà essere consegnata anche direttamente al titolare del trattamento pensionistico, verso contestuale firma per ricevuta.




L’assegno rinnovabile per i militari



Ai sensi dell’art. 68 del DPR 1092/73, come modificato dall’art. 5 della legge 26 gennaio 1980, n.9 quando non sia possibile compiere velocemente il procedimento o le infermità sono suscettibili di miglioramento, al militare è concesso un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione privilegiata, determinata riguardo alla categoria d’ascrivibilità delle infermità e di durata da 2 a 4 anni in rapporto al tempo necessario per il miglioramento.

Sei mesi prima della scadenza dell’assegno, il titolare è sottoposto a nuova visita medica: se le infermità sono ancora da ascrivere ad una delle categorie di pensione e non sono più suscettibili di miglioramento, spetta la pensione dal giorno successivo alla scadenza dell’assegno; se sono da ascrivere alla tabella B della legge 313/68 spetterà l’indennità una tantum; se non sono più ascrivibili ad alcuna tabella, per avvenuta guarigione della menomazione, non spetta altro assegno o pensione e le somme già erogate sono abbuonate. Nella circostanza il militare che compie la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile.



Ai sensi dell’art. 6 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 qualora alla scadenza del periodo non sia stato compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell’invalidità, il pagamento dell’assegno è prorogato dalla direzione dell'INPS competente per terriorio per un periodo massimo di 3 anni ( prorogabile).



Se durante il periodo di proroga del pagamento dell’assegno rinnovabile interviene il decesso del titolare, i familiari hanno diritto alla pensione di reversibilità secondo le norme applicate per i congiunti del pensionato.



Qualora l’assegno rinnovabile sia stato concesso per lesioni o infermità previste dalla tabella E) annessa al DPR 915/1978 e successive modificazioni, e alla scadenza l’infermità sia riconosciuta migliorata in misura tale da dare luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello in precedenza attribuito, cui non spetta l’assegno di superinvalidità, l’interessato conserva immutato il trattamento economico precedente per un biennio, mentre la pensione, nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo.





Aggravamento



Ai sensi dell’art. 70 del DPR 1092/73 nei casi d’aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali è stato già attribuito il trattamento privilegiato, l’interessato può chiedere, senza limiti di tempo, l’accertamento di tale circostanza con domanda, suffragata da idonea certificazione medica, all’Amministrazione centrale d’appartenenza.

Se compiuti i dovuti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, la stessa può essere rinnovata per altre due volte. Nel caso che siano state respinte, per la medesima infermità o lesione, due domande consecutive per non riscontrato aggravamento, l’interessato potrà proporre una nuova istanza solo dopo 10 anni dalla data di presentazione dell’ultima di esse ( art. 5 legge 361/1975); a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965.

L’interessato che, senza giustificato motivo, non si presenta entro tre mesi dalla convocazione alla visita medica, si vedrà respingere l’istanza di revisione. In tal caso il dipendente dovrà presentare nuova domanda e, l’eventuale trattamento spettante, decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della seguente istanza.

In base al generale principo posto dal 3^ comma dell'art.70 del DPR n. 1092/73, la pensione o l'assegno rinnovabile, spettanti in caso di aggravamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda da parte dell'interessato ( Corte dei Conti - Sez. IV Pens. militari . sentenza n. 75757 del 21.1.1991)

Nel caso di decesso prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione è liquidata a decorrere dal giorno della presentazione della domanda di aggravamento.




Calcolo della pensione privilegiata



a) Ufficiali e Sottufficiali: ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/73, è pari all’ultima retribuzione pensionabile se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2^,3^,4^,5^,6^,7^, e 8^ categoria. Le pensioni annoverate di 7 e 8 categoria sono aumentate poi dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio nei confronti del militare che, senza aver maturato la pensione minima, abbia compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo. In questi casi l’importo della pensione privilegiata non può essere superiore all’ammontare della pensione normale (44%) di cui all’art. 54, primo comma, del DPR 1092/73.

b) Allievi delle accademie: è determinata in base al grado che essi rivestivano all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado qualora fossero rimasti nello stato di sottufficiale.




Attribuzione del decimo



Quando è stata raggiunta un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4^ comma del DPR 1092/73).

In proposito il Ministero del tesoro – Direzione servizi periferici - con circolare n.678/96, ha disposto il pagamento del decimo anche sulle pensioni provvisorie del personale militare che ha concluso il periodo d’ausiliaria, ovvero collocato direttamente nella riserva.

Circa la possibilità di ricondurre l’aumento del decimo fra gli assegni accessori non soggetti ad imposizione fiscale di cui all’art.34 del DPR n.601/73, il Ministero delle Finanze, con risoluzione n.143/96, ha affermato come tale aumento è da considerarsi parte integrante della pensione base e, quindi, di natura reddituale, privo delle caratteristiche che invece furono riconosciute all’assegno di cura (risoluzione Ministeriale n.8/167 del 6.8.76) e gli assegni di superinvalidità, accompagnamento e cumulo d’infermità (risoluzione Ministeriale n.11/800 del 17.10.1984)

Al titolare di pensione privilegiata spetta, inoltre, l’indennità integrativa speciale, e, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza (artt.29 e 32 legge n.599/54)





Le pensioni privilegiate “ Tabellari”



Si definiscono pensioni “ privilegiate tabellari” quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina dell’Aeronautica ed assimilati nel caso in cui il militare ha contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67 DPR 1092/73). Le stesse vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita ma, senza riferimento alla paga percepita, in quanto durante il servizio obbligatorio (art. 52, 2°comma della Costituzione) non è stata effettuata alcuna ritenuta per contributi previdenziali.

In considerazione della loro particolare natura tali pensioni sono esenti da imposizione fiscale (Corte costituzionale sentenza n. 387/89), ma possono essere sottoposte a ritenute per:

- recupero di somme indebitamente riscosse

- alimenti a favore del coniuge separato o divorziato o per il mantenimento dei figli

- pignoramenti

- deleghe a favore di associazioni o organizzazioni sindacali



All’importo della pensione si aggiunge, poi, l’indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell’art. 2 della legge 27 maggio 1959,n. 324 ( art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66).

La pensione è reversibile a favore del coniuge e/o dei figli minorenni o inabili, la domanda va presentata alla Ragioneria territoriale dello Stato che aveva in carico la partita di pensione del de cuius.



Ai sensi, infine, del 4 comma dell’art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.




Richiamo in servizio



Al militare che, titolare di trattamento di pensione privilegiata ordinaria sia chiamato nuovamente in servizio, compete, al termine del nuovo servizio, il diritto ad un’ulteriore liquidazione della pensione privilegiata che tiene conto anche del secondo servizio, fermo restando l’obbligo della restituzione delle rate di pensione godute durante il periodo di richiamo (Corte Conti – sez.IV n.73815 del 15.6.89)





Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo



Ai sensi dell’art. 59 del DPR 1092/73 come sostituito dall’art. 19 della legge n.78/1983 ed integrato dall’art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell’Aeronautica, ruolo naviganti e specialisti che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale o l’indennità una tantum sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei 9/10 delle indennità medesime, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di 20/28, per i primi 20 anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

Tale pensione è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota dell’1,30% delle indennità di aeronavigazione fino ad un massimo dell’80% delle indennità stesse, per ogni anno di servizio successivo ai venti.

Ai sensi dell’art 74 dello stesso Decreto agli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, d’osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito la relativa indennità, la pensione privilegiata di 1 categoria è aumentata di un’aliquota minima di 18/28.

Per i militari di truppa non in servizio continuativo, l’aumento è stabilito nella misura d’euro 82,63 se piloti e di euro 41,32 se specialisti (comma 2, art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66)

L’aumento della pensione per le categorie inferiori alla prima è determinato con l’applicazione delle riduzioni previste per la pensione privilegiata. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l’ultimo stipendio percepito, aumentato dell’ indennità d’aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno.

Re: Quesito Tabella B

Inviato: sab dic 17, 2016 2:34 pm
da nio974
Ti ringrazio nuovamente...avevo comunque già letto tutto...evidentemente devo rileggere meglio...-;)


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Re: Quesito Tabella B

Inviato: sab dic 17, 2016 11:44 pm
da gino59
nio974 ha scritto:Ti ringrazio nuovamente...avevo comunque già letto tutto...evidentemente devo rileggere meglio...-;)


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===============
A quando vedo e capito...ti tocca leggere tante volte fin quanto non ti è chiaro.....!!!!

Coraggio che sono di facile lettura.-Notte

Re: Quesito Tabella B

Inviato: dom dic 18, 2016 7:52 am
da christian71
nio974 ha scritto:Gino59 io ti ringrazio,avevo già letto in giro,sostanzialmente mi interessava saperlo a livello come dire...pane al pane vino al vino...nel senso...ti spetta questo e quello no...puoi fare questo e quello no...
Per dire...ho capito che dovrei ricevere un indennizzo...pari a quanto?Per una volta sola?Per più volte?Chi lo decide?
Nel prossimo futuro una CDS riconosciuta può essere utile oppure no?
Non mi andrebbe per esempio di essere riconosciuto come un peso e non poter fare determinate cose...non sò se sono stato chiaro...

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Salve nio974, diciamo che se una patologia è ascritta alla "Tabella B" vuol dire che non è molto invalidnte e quindi non rischierai in nessun modo di doverti sentire un peso, ne ti verrà limitata la possibilità di espletare determinati tipi di servizio... Ovviamente tutto cambierebbe se si dovesse parlare di patologia psichiatrica...
L'equo indennizzo ti spetterà se lo avevi chiesto espressamente all'atto della domanda o entro sei mesi dalla notifica del decreto di riconoscimento della causa di servizio e dovrebbe ammontare ad una cifra che potrebbe aggirarsi, a occhio, penso intorno ai 1000€, ma dipende da diversi fattori... età anagrafica, stipendio percepito, ecc... Poi se entro 5 anni dalla notifica del decreto di questa "Tabella B" dovessi chiedere, documentandolo bene, un aggravamento "ai fini dell'equo indennizzo" e questo dovesse esserti riconosciuto dalla CMO portando quella Tab.B ad almeno una "8^ Cat. della Tab.A" per esempio, allora ti spetterebbe una ulteriore quota di equo indennizzo che, come prima, l'ammontare dipende da diversi fattori... Posso solo dirti che io per l'8^ Cat. (nel 2001 se ricordo bene), avevo preso 1244€, per una 7^ Cat. nel 2013 altri 3001€. Per quella stessa patologia la revisione dell'equo indennizzo potrà esserti riconosciuta per una sola volta.
Se non chiederai o non ti verrà riconosciuto mai nessun aggravamento, quando andrai in pensione, a domanda, ti spetterà la Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO) Una Tantum, solo per 4 anni ed è pari al 10% della Pensione Annua Lorda (PAL), se invece, a segiuto di aggravamento, dovessi avere almeno l'8^ Cat., la PPO potrebbe spettarti "a vita"... Quindi ti converrà, entro 5 anni, chiedere "documentandolo bene" un aggravamento...

Quello che non ricordo mai è se con la Tab.B spettano anche l'esenzione ticket e le cure termali... La mia prima causa di servizio venne ascritta direttamsnte in 8^ Cat. e spettavano...

Saluti, buona giornata e in bocca al lupo...
Christian

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Re: Quesito Tabella B

Inviato: dom dic 18, 2016 11:38 pm
da nio974
Grazie Cristian...sostanzialmente era proprio quello che volevo più o meno sapere in poche parole.....
La patologia non è grave,per fortuna aggiungerei,poi nel futuro vedremo il da farsi a stò punto...sempre "documentando bene" ovvio.Se non ricordo male però alla presentazione della domanda è stato chiesto una tantum...?O mi stò confondendo io...
Comunque ancora aspetto la decisione di Roma...
Grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato.


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Re: Quesito Tabella B

Inviato: sab feb 12, 2022 10:02 am
da diabolik1967
Buongiorno ai frequentatori del forum, gradirei una risposta al seguente specifico quesito: con riconoscimento causa di servizio Tabella B spetta l'esenzione ticket? grazie

Re: Quesito Tabella B

Inviato: sab feb 12, 2022 11:18 am
da nonno Alberto
diabolik1967 ha scritto: sab feb 12, 2022 10:02 am Buongiorno ai frequentatori del forum, gradirei una risposta al seguente specifico quesito: con riconoscimento causa di servizio Tabella B spetta l'esenzione ticket? grazie
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No]

Re: Quesito Tabella B

Inviato: sab feb 12, 2022 11:46 am
da mauri64
Salve diabolik,
altrimenti tutte le patologie riconosciute C.d.S. sarebbero esenti dal ticket.

Saluti

Re: Quesito Tabella B

Inviato: sab feb 12, 2022 1:27 pm
da diabolik1967
grazie per la cortese elere risposta!

Re: Quesito Tabella B

Inviato: dom feb 13, 2022 1:45 pm
da domenico.c
Complesso di infermità


Nel caso poi di due infermità, comprese tra la seconda e l’ottava categoria , all’invalido spetterà un trattamento della pensione complessiva pari a quello previsto nella tabella F/1 di cui alla legge n. 313/68.

Attraverso la pratica applicazione della tabella si può osservare che essa prevede tutte le ipotesi relative al complesso di due infermità ( es. seconda + quinta = prima; terza + sesta = seconda; ecc).

DOMNDA ; più cds tab. B possono trasformarsi in una tab, A?

Re: Quesito Tabella B

Inviato: dom feb 13, 2022 2:07 pm
da mauri64
Salve Domenico,
in merito al tuo quesito dovrai attendere la disponibilità degli esperti.

Saluti

Re: Quesito Tabella B

Inviato: dom feb 13, 2022 3:43 pm
da nonno Alberto
domenico.c ha scritto: dom feb 13, 2022 1:45 pm Complesso di infermità


Nel caso poi di due infermità, comprese tra la seconda e l’ottava categoria , all’invalido spetterà un trattamento della pensione complessiva pari a quello previsto nella tabella F/1 di cui alla legge n. 313/68.

Attraverso la pratica applicazione della tabella si può osservare che essa prevede tutte le ipotesi relative al complesso di due infermità ( es. seconda + quinta = prima; terza + sesta = seconda; ecc).

DOMNDA ; più cds tab. B possono trasformarsi in una tab, A?
Ciao,


Per le menomazioni plurime da ascriversi ciascuna alla tabella B, la valutazione complessiva, ai fini di equo indennizzo, rimane di tabella B salvo per quelle menomazioni che, concorrenti tra di loro, possono essere ascritte alla tabella A”.

Ad esempio :

qualora la patologia riguardi non un singolo, ma più distretti della colonna vertebrale, non va ascritta a tabella "B" ma bensì a tabella "A".

Alberto