nio974 ha scritto:Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per le delucidazioni che vorrete darmi.
Mi è stata da poco riconosciuta dalla CMO la tabella B per la domanda di causa di servizio che ho fatto qualche tempo fà.
Mi dicono comunque che adesso deve essere Roma a decidere...e và bè.
Essendo totalmente profano di tale situazione...volevo sapere a cosa adesso vado incontro...nel senso,quali sono i benefici e quali i "malefici"...che ci guadagna in tutto ciò ecco...
Grazie a che vorrà farmi capire di più.
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Cenni storici
L’ Istituto giuridico della causa di servizio trae le sue origini da atti di riconoscenza del sovrano che, per dimostrare il suo apprezzamento per l’opera compiuta dal suddito, gli attribuiva, a sua discrezione, ricompense economiche ( terre, somme in denaro, ecc).
Con l’intensificarsi dei commerci e dell’industria si costituirono organizzazioni di mutuo soccorso, fondate sui contributi volontari degli associati, i quali provvedevano così al sostegno economico di chi era menomato, in tutto o in parte, della propria capacità lavorativa.
Le prime disposizioni concernenti il riconoscimento del diritto a pensione furono contenute nella legge dello Stato Sardo del 1850, dalla quale hanno tratto origine le norme del T.U. 21 febbraio 1895,n.70 e del regolamento d’esecuzione approvato con RD n.603/1895. Tali norme sancivano il diritto ad un trattamento privilegiato conseguente ad un evento di servizio, senza però alcuna distinzione tra servizio ordinario e servizio di guerra.
Fu solo in occasione della guerra italo-turca che fu istituita la pensione privilegiata di guerra, prevedendosi l’evento bellico come causa distinta dall’evento di servizio ordinario ( legge 23 giugno 1912,n.667).
Separate così le due materie, numerosa è stata la legislazione succedutasi nel tempo (tra le varie, il D.Luog. n.876/1917 ed il RD 1491/1923) che garantirono il diritto al trattamento “privilegiato” al dipendente statale che, per fatti di servizio, aveva subito minorazioni dell’integrità fisica personale. Più chiaramente l’art. 13 del RD 2480/1923 stabiliva che “ le pensioni privilegiate per inabilità o morte da causa di servizio spettavano solamente quando il servizio avesse costituito causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, della lesione o della morte”.
Oggi gli elementi tecnici della nozione di “ causa di servizio” e la normativa che regola il suo riconoscimento si traggono da:
- DPR 10 gennaio 1957, n.3 e successive modificazioni: Testo unico sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato;
- DPR 3 maggio 1957,n. 686 e successive modificazioni: Norme d’esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
- DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni: Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
- Legge 20 novembre 1987, n. 472 e successive modificazioni: Attuazione dell’accordo contrattuale relativo al personale dei Corpi di polizia;
- Legge 8 agosto 1991,n. 274: Riordinamento delle procedure di liquidazione delle pensioni e degli ordinamenti delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza;
- DPR 29 ottobre 2001, n. 461: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, e per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: Codice dell’ordinamento militare
Elementi generali
In particolare l’art. 64 del DPR n. 1092/73 stabilisce: “Il dipendente statale che, per infermità dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili ad una delle categorie della tabella A, annessa alla legge n. 313/68, (in seguito sostituita nel tempo con i DD.PP.RR numeri 915/78 e 834/81 e la successiva legge 6 ottobre 1986, n. 656 per le pensioni di guerra) ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio”
Da tale enunciazione sono requisiti necessari per il riconoscimento della causa di servizio:
a) l’esistenza di un rapporto d’impiego o di servizio
b) la circostanza che il dipendente abbia atteso ad un servizio comandato (scritto, verbale, individuale o collettivo) oppure sia eseguito spontaneamente in forza di doveri collegati al proprio ufficio e vi sia un legame tra l’attività svolta e la menomazione sofferta;
c) l’assenza di dolo o colpa grave da parte dell’interessato intesa come errore derivato dalla inosservanza del minimo grado di perizia, di prudenza e di diligenza di leggi, regolamenti, ordini, ecc.
La tabella A annessa al DPR 834/81, come più volte modificata, elenca in oltre 200 voci, divise in 8 categorie, le menomazioni dell’integrità personale che danno diritto a pensione o ad assegno temporaneo. Le differenti ipotesi sono suddivise in modo decrescente in rapporto alla gravità delle infermità, mentre le menomazioni elencate all’interno d’ogni categoria si considerano tra loro equivalenti; le infermità non esplicitamente elencate sono indennizzabili solo nel caso in cui esse siano da ritenersi equivalenti, previe idonee valutazioni mediche, alle patologie contemplate nelle tabelle, anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta entro 5 (cinque) anni dalla cessazione del rapporto d’impiego, elevati a 10 (dieci) per invalidità derivanti da infermità scientificamente non definite o delle quali non è nota la causa.
Categorie e percentuali d’invalidità
La legge non ha mai direttamente precisato i valori in percentuale attribuiti alle singole otto categorie per le quali, da sempre, bisogna ancora far riferimento alla decisione della Corte dei Conti – Sez. II Pensioni di guerra – n. 53710 del 12 marzo 1960 che, sulla base dell’art.3 del DL 20 maggio 1917, n. 876, stabilì i seguenti indici d’invalidità, secondo una scala meramente orientativa:
1 categoria = 100 - 80%
2 categoria = 80 - 75%
3 categoria = 75 - 70%
4 categoria = 70 - 60%
5 categoria = 60 - 50%
6 categoria = 50 - 40%
7 categoria = 40 - 30%
8 categoria = 30 - 20%
Tabella B = 20 – 10%
Si tratta, evidentemente, di una suddivisione basata non sull’entità delle menomazioni oggetto di valutazione medico legale ma sull’entità della liquidazione pensionistica, tuttavia tale interpretazione ha rappresentato il criterio più attendibile per la valutazione percentuale della diminuzione della capacità lavorativa, oggetto poi, di un nuovo intervento solo con l’introduzione del DPR 1092/73.
Nella tabella B annessa al DPR sopra citato sono, invece, elencate una serie di lesioni (di minore gravità) che danno diritto ad un’indennità per una volta tanto che si considerano comprese in una riduzione della capacità lavorativa tra il 20 ed il 10%.
Indennità una tantum
Ai sensi degli artt. 69 ed 89 del DPR 1092/73, come modificati dall’art. 4 della legge 9/1980, il dipendente civile o militare che ha contratto infermità dipendenti da causa di servizio ascrivibili però alla tabella B (n.18 voci di infermità o lesioni con riduzione della capacità lavorativa generica tra l’11 ed il 20% ) annessa alla legge n. 313/68 ha diritto, a prescindere dal periodo maturato ai fini del trattamento di quiescenza, all’atto della cessazione dal servizio ad un’indennità per una sola volta in misura pari ad una o più annualità della pensione di 8 categoria per un massimo di 5 annualità, secondo la gravità dell’infermità, dove alle menomazioni di rilievo intermedio possono essere attribuite 3 annualità secondo criteri di proporzionalità tra i diversi quadri clinici.
L’ indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni; se questa manca ovvero non ne ha diritto, l’indennità è divisa in parti uguali tra gli orfani.
Complesso di infermità
Nel caso poi di due infermità, comprese tra la seconda e l’ottava categoria , all’invalido spetterà un trattamento della pensione complessiva pari a quello previsto nella tabella F/1 di cui alla legge n. 313/68.
Attraverso la pratica applicazione della tabella si può osservare che essa prevede tutte le ipotesi relative al complesso di due infermità ( es. seconda + quinta = prima; terza + sesta = seconda; ecc).
Procedure – iniziativa a domanda – avvio d’ufficio
Dal 22 gennaio 2002, con decreto del Presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, richiamato da ultimo dall’art. 1878 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66,è entrato in vigore il nuovo “Regolamento sui procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”. Il testo reca un complessivo riordino ed una corposa semplificazione di tutta la materia concernente infermità ed invalidità del personale civile, militare e delle Forze di polizia dipendente dalle Pubbliche amministrazioni.
Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti d’infermità o lesioni preesistenti, o l’avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, deve presentare domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificatamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile e ,quindi, possibilmente anche una esauriente consulenza medico legale.
Fatto salvo il trattamento della pensione di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla normativa in oggetto, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento. Tali disposizioni si applicano anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d’impiego.
L’amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi, per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o d’altra menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale. L’Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e/o per fatto traumatico riportato.
Pacifico, quindi, è il concetto che il dipendente non può giovarsi dell’eventuale inerzia della Pubblica Amministrazione per non rispettare il termine semestrale posto a suo carico.
L’istanza di riconoscimento della causa di servizio deve, quindi, essere presentata nel termine di 6 mesi (perentorio per la concessione dell’equo indennizzo) dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui il dipendente ha avuto conoscenza della natura dell’infermità. In merito al concetto di “ piena conoscenza” la giurisprudenza ha precisato che non qualsiasi conoscenza dell’infermità è idonea a far decorrere il termine, ma solo la conoscenza qualificata dalla consapevolezza di cause ed effetti, in tanto possibile perché il processo morboso si sia conclamato nella sua entità anche se non necessariamente stabilizzato. In particolare, quando la Commissione medica o altro organo ad essa equiparato abbia già formulato un giudizio diagnostico ed adottato un provvedimento medico/legale, il termine semestrale decorre dalla data di notifica del provvedimento.
Come sopra evidenziato, il termine semestrale non è perentorio ai fini dell’efficacia della domanda medesima ma è pregiudizievole solo ai fini della concessione dell’equo indennizzo, degli assegni fissi in misura intera in caso d’aspettativa per infermità eccedente i dodici mesi consecutivi, del rimborso delle spese di cura ( protesi, ricoveri ospedalieri, soggiorni in luoghi di cura specializzati) eccedenti le quote a carico del Servizio sanitario nazionale.
Istruttoria
L’ufficio che riceve la domanda cura l’ invio, unitamente alla documentazione prodotta dall’interessato, all’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale. Quest' ultima, ove rilevi la manifesta inammissibilità o non ricevibilità, respinge la domanda, con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa al dipendente. Le competenze e gli adempimenti istruttori possono essere decentrati con atto organizzativo interno dell’Amministrazione.
Organismi di accertamento sanitario
La diagnosi dell’infermità o lesione, e del momento della conoscibilità della patologia e, delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, è eseguita dalla Commissione territorialmente competente in relazione all’ufficio d’ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell’avente diritto.
Per coloro che risiedono all’estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell’autorità stessa.
Adempimenti delle Commissioni mediche
Sulla base delle disposizioni contenute e richiamate da ultimo nell’ art. 198 del D. Lgs 15 marzo 2010 n. 66 la data d’effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a 10 giorni. In caso di mancata presenza, per giustificato motivo del medico designato dal dipendente allo visita, lo stesso è convocato per un nuovo accertamento sanitario da effettuarsi entro 30 giorni dal primo.
In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca lo stesso per un nuovo accertamento da effettuarsi entro 30 giorni dal primo. In caso d’ulteriore, ingiustificata assenza del dipendente, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all’Amministrazione nel termine di 15 giorni.
Dal verbale devono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei membri della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati ai fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria, il giudizio d’idoneità o meno al servizio od altre forme d’inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall’interessato, i motivi di disaccordo del membro eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.
Il verbale è trasmesso all’Amministrazione competente entro 15 giorni dalla visita. In caso d’accertamento conseguente a certificazione medica trasmessa direttamente dal dipendente tramite una delle Commissioni mediche operanti presso le Asl, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla commissione, che provvede ad avvisare l’interessato.
In caso d’accertamento diagnostico d’infezione da HIV o d’AIDS, il Presidente della Commissione interpella l’interessato per il consenso, da sottoscrivere a verbale, circa l’ulteriore prosecuzione del procedimento.
Sempre il Presidente, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l’esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
Nell’ipotesi in cui il dipendente ha abitazione, ma non residenza in altra provincia, la Commissione medica di verifica può incaricare della visita la CMO o analoga struttura dell’Asl, con sede nell’ambito provinciale.
Qualora il dipendente risulti deceduto, la comunicazione dell’inizio degli accertamenti sanitari è inviata all’avente diritto e l’amministrazione si pronuncia sulla base della documentazione esistente.
L’interessato può essere assistito durante la visita (art. 6,comma 5 DPR 461/2001) senza oneri per l’amministrazione , da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
Per le indagini cliniche, le Commissioni mediche possono avvalersi del Servizio sanitario nazionale, della Sanità militare o d’altre strutture sanitarie pubbliche. Qualora nel corso degli accertamenti si sia verificata un’inabilità temporanea o assoluta al servizio, la segreteria della Commissione medica né da comunicazione all’Amministrazione.
Giudizi delle Commissioni mediche e loro competenza territoriale
La Commissione compie la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri dal quale deve risultare il giudizio diagnostico. Tale termine deve considerarsi rinviabile quando si accerti la necessità di prevedere accertamenti sanitari ai fini della formulazione del giudizio definitivo.
Per gli accertamenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nel verbale deve risultare:
la data di conoscenza dell’infermità/lesione;
l’indicazione del collegamento tra l’infermità richiesta e quell’accertata;
il possibile collegamento d’interdipendenza dell’infermità richiesta con le altre lesioni già accertate;
l’idoneità o l’inabilità temporanea, oppure l’inabilità assoluta o relativa al servizio con riferimento all’inquadramento professionale dell’interessato;
l’ascrivibilità a tabella di ciascun’infermità da cui deriva una menomazione. In caso di morte, ai fini dell’equo indennizzo, è indicata la 1^ categoria;
l’indicazione della data di stabilizzazione d’ogni infermità ascritta per la prima volta;
la valutazione complessiva di tutte le menomazioni ascrivibili alla tabella A, B (una tantum) o F1 (Cumuli).
Nel caso che la menomazione complessiva sia ascrivibile alla tabella B occorre indicare un numero d’annualità con un massimo di 5 anni, in base alla gravità della menomazione. Per il personale militare (ed equiparato) , nel caso in cui il danno sia suscettibile di miglioramento nel tempo , occorre indicare il numero d’anni per i quali è concesso un assegno rinnovabile per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4
h) la valutazione ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di superinvalidità di cui alla tab. E annessa alla legge 656/86 o all’assegno per cumulo nel caso in cui con un’invalidità ascrivibile alla 1^ categoria coesistano altre infermità
i) il giudizio ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di cura per infermità di natura tubercolare ascritte dalla 2^ alla 8^ categoria
l) le eventuali dichiarazioni (e voto consultivo) del medico designato dall’interessato, i motivi di disaccordo dell’eventuale membro.
Non spetta invece alla Commissione medica il compito di pronunciarsi sull’esistenza del nesso causale (dipendenza) tra il fatto di servizio e l’infermità riscontrata , perché tale compito è assegnato, in via esclusiva, al Comitato di verifica delle cause di servizio.
Non richiedono, altresì, del riconoscimento del nesso di casualità da parte dello specifico Comitato, le pronunce delle CMO attestanti menomazioni derivanti da lesioni traumatiche (art. 19 DPR 461/2001).
Il verbale è, quindi, trasmesso all’Amministrazione competente. In caso d’accertamento diagnostico d’infezione da HIV o d’AIDS, il Presidente della Commissione interpella l’interessato per il consenso circa la prosecuzione del procedimento e/o per l’ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.
Per quanto attiene la competenza terrioriale delle Commissioni medico ospedaliere, è da ricordare il Decreto del Ministero della Difesa del 27 marzo 2013 che ha stabilito:
Sede Competenza sulle regioni
Milano: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia R. (Piacenza)
Padova Veneto, Friuli, Emilia R. (Ferrara, Ravenna, Bologna, Modena,Forlì, Rimini)
La Spezia Liguria, Emilia R.( Parma, Reggio E.) Toscana ( Firenze, Pistoia, Siena,Arezzo
Prato, Livorno, Lucca, Massa C. Pisa)
Roma Lazio, Umbria, Toscana (Grosseto), Campania ( Napoli, Caserta),
Abruzzo, Marche
Cagliari Sardegna
Bari Puglia, Campania ( Avellino, Benevento, Salerno), Molise, Basilicata
Taranto Puglia ( Taranto, Brindisi, Lecce)
Messina Calabria, Sicilia
Augusta Sicilia ( per il personale delle forze di polizia delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa)
Personale della Marina Militare
La Spezia Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Liguria,
Emilia Romagna, Toscana
Roma Lazio, Umbria, Marche, Toscana ( Grosseto), Abruzzo, Campania, Molise
Cagliari Sardegna
Taranto Puglia, Basilicata, Campania ( Salerno), Calabria (Cosenza)
Massina Calabria, Sicilia
Augusta Sicilia ( Siracusa, Catania,Ragusa)
Compiti dell’Amministrazione
Entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione medica, l’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, e l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato.
Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale è indicata/ricordata la possibilità dell’interessato di presentare richiesta d’equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, e di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni. Nel caso d’impossibilità d’ulteriore corso del procedimento, l’ufficio emana il provvedimento d’accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all’interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di presentazione della domanda, qualora non sia decorso il termine di decadenza di sei mesi dalla data dell’evento dannoso
Presentazione diretta di certificazione medica
Al fine di accelerare il procedimento, l’art. 8 del DPR 461/2001, prevede che l’interessato o l’avente diritto, in caso di morte del dipendente, può presentare insieme alla domanda di riconoscimento di causa di servizio, o concessione d’equo indennizzo, certificazione medica concernente l’accertamento dell’infermità specificatamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte rilasciata da una delle Commissioni mediche operanti presso le Asl, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa.
Il competente ufficio dell’Amministrazione, ove non sussistono condizioni d’inammissibilità , trasmette la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione riassuntiva relativa al nesso causale tra infermità ed attività di servizio.
Al dipendente è data notizia della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale è indicata anche qui la possibilità dell’interessato di presentare richiesta d’equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione e di presentare opposizione nello stesso termine di 10 giorni.
L’effettuazione della visita è disposta, previa domanda del medico di base, dall’Asl territorialmente competente. Anche in questo caso il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l’Amministrazione
La presentazione diretta di certificazione medica non ha effetti d’interruzione o sospensione dei termini di prescrizione per la presentazione della domanda di riconoscimento di causa di servizio.
Incarico alternativo ad altro organismo medico
In alternativa all’invio alla Commissione medica, l’art. 9 del DPR 461/2001, prevede che l’Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa e con l’organizzazione territoriale della Sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall’interessato all’Asl locale, territorialmente competente per l’accertamento sanitario da parte della Commissione medica, ovvero alla Commissione periferica per le pensioni di guerra e l’invalidità civile del Ministero del tesoro e del bilancio.
La Commissione procede all’accertamento sanitario secondo le procedure in precedenza evidenziate. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, la Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata del corpo o amministrazione d’appartenenza.
Unicità degli accertamenti
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta d’equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (art. 12 DPR 461/2001).
Ricorso presso le Commissioni mediche di 2^ istanza
Con l’art. 2 del Decreto 12 febbraio 2004, come modificato dal decreto del Ministero della Difesa 21 dicembre 2006, è stata disciplinata la competenza territoriale delle Commissioni mediche di 2^ istanza. La commissione è un organo collegiale della Sanità militare, operante sin dal 1926, ed ora competente a deliberare sui ricorsi proposti in via amministrativa da tutti i dipendenti pubblici avverso il giudizio medico legale formulato dalle diverse Commissioni di 1^ istanza.
Ai sensi dell’art, 19, comma 4 del DPR 461/2001, l’intervento della Commissione di 2^ istanza è limitato ai soli ricorsi avverso i giudizi d’inidoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è fissato in 10 giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
L’infortunio “ in itinere”
Dalla dilatazione della nozione di “ servizio” ai fatti avvenuti al di fuori dell’orario e del luogo della prestazione lavorativa deriva che, generalmente, rientrano tra i fatti di servizio, ai fini giuridici, anche gli eventi verificatisi durante lo spostamento del dipendente da o per il luogo di lavoro (cosiddetto infortunio in itinere) allorquando il fatto invalidante sia avvenuto fuori dei locali d’ufficio durante un percorso esterno imposto da ragioni di servizio e purché al verificarsi dell’incidente non abbia concorso il dipendente con iniziative colpose, ingiustificate o con imprudenza grave ( Corte dei Conti – sez. III Pensioni civili n. 54301/83).
Sulla problematica si è più volte espresso il Comitato di verifica delle cause di servizio, ponendo l’accento, sulla base della sentenza n. 15068/2001 della Corte di Cassazione – sez. lavoro, sulla necessità che alla documentazione prodotta sia sempre allegato:
- verbale delle forze dell’ordine intervenute ( carabinieri, polizia stradale ecc)
- eventuali prove testimoniali o CID se compilato
- dettagliato rapporto predisposto dall’ufficio di appartenenza e sottoscritto dal dirigente sulle circostanze di tempo, modo e luogo in cui si è verificato l’evento, da cui risulti se: a) il tratto di strada in cui si è verificato l’infortunio rientra nel percorso abitazione/ufficio, b) la data e l’ora dell’infortunio sono corrispondenti con il servizio che l’interessato si apprestava a svolgere o aveva svolto, c) la strada percorsa presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione (es. strada di montagna), d) il lavoratore è costretto ad utilizzare un mezzo privato per l’assenza di trasporti pubblici tra dimora e luogo di lavoro, o perché imposto o autorizzato da datore di lavoro, e) le condizioni del servizio pubblico sono tali da creare rilevante disagio per il lavoratore.
Il suicidio ed il tentato suicidio
Per quanto attiene la possibilità che dalle due fattispecie derivi la dipendenza o meno da causa di servizio, questa è oggettivamente di difficile valutazione medico legale, basandosi sull’osservazione del singolo caso e tenendo conto della presenza di infermità, soprattutto relative alla sfera psichica, o infermità precedenti ed il loro collegamento con il servizio prestato.
Ulteriori fasi amministrative
Ultimate le precedenti fasi istruttorie, gli atti sono trasmessi al Consiglio d’amministrazione perché provveda. Se il risultato è negativo la delibera di rigetto della domanda è comunicata all’interessato; se è positivo il fascicolo è trasmesso al Ministero competente per l’emissione del decreto di riconoscimento della causa di servizio.
Il problema dei tempi di definizione del provvedimento
La legge 7 agosto 1990, n.241 detta i principi di conclusione dei vari procedimenti amministrativi, individuando in 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, i tempi di definizione delle pratiche di equo indennizzo e di pensione privilegiata.
Nella pratica, l'elevato numero di domande/casi, la complessità delle procedure, la necessità di acquisire numerosi, diversi pareri, hanno costantemente comportato tempi ben più lunghi di quelli indicati anche considerando che gli stessi hanno carattere di sollecitazione e non perentorio ( Consiglio di Stato - sez. IV - sent. n. 3911/2007)
Personale in congedo
Il personale militare cessato dal servizio che contrae infermità/lesioni per farne accertare la dipendenza/aggravamento da causa di servizio, deve presentare richiesta attraverso i competenti Distretti militari od uffici equivalenti.La domanda presentata entro due anni dalla data di congedo, deve essere corredata della documentazione sanitaria e matricolare e trasmessa all’Ente presso il quale l’interessato ha prestato l’ultimo servizio effettivo.
I nuovi uffici e reparti di PREVIMIL
Sulla base del D.M. 16 gennaio 2013, la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva , è stata interessata da una nuova organizzazione, assumendo la denominazione di “ Direzione generale della Previdenza militare e della leva”. Dal giugno 2013, quindi, PREVIMIL ( situato presso la struttura in viale dell’Esercito n. 186 – 00143 ROMA) svolge i seguenti compiti:
- trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato dei dipendenti militari dello Stato congedati prima del 1.1.2010 e per tutti quelli cessati dal servizio e transitati in posizione di “ ausiliaria”
- procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo;
- residue attività in materia di leva, reclutamento, stato giuridico dei Corpi ausiliari
- concessione di benefici assistenziali per le vittime del servizio, terrorismo, criminalità organizzata, dovere ed equiparati, e per la speciale elargizione per infermità o decesso per causa di servizio derivante da particolari condizioni ambientali.
A sua volta la Direzione Generale ha assunto la seguente nuova organizzazione
I Reparto – Trattamento previdenziale e assistenziale personale FF.AA
1^ Divisione ( ex 2 e 4 Divisione)
Pensioni degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e dei Sottufficiali dell’Esercito
2^Divisione ( ex 3 Divisione)
Pensioni dei Sottufficiali della Marina e dell’Aeronautica
3^ Divisione ( ex 5 Divisione)
Pensioni degli ispettori, sovraintendenti, appuntati e carabinieri
4^ Divisione ( ex 6 Divisione)
Pensione dei graduati e militari di truppa e speciali benefici assistenziali a favore del personale militare e loro superstiti
II Reparto – Causa di servizio ed equo indennizzo
5 Divisione ( ex 7 Divisione)
Causa di servizio ed equo indennizzo ufficiali, cappellani militari, marescialli E.I. e personale del Corpo delle capitanerie di Porto
6 Divisione ( ex 8 Divisione)
Causa di servizio ed equo indennizzo marescialli della Marina, dell’Aeronautica e Ispettori
7 Divisione ( ex 9 Divisione)
Causa di servizio ed equo indennizzo sergenti, sovrintendenti e graduati e militari di truppa
Subentro dell’INPDAP nella gestione dei trattamenti pensionistici
L’art. 2, comma 1 della legge n. 335/95 istituì presso l’INPDAP, a decorrere dal 1.1.1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.
Nelle successive intese con le varie realtà (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri ecc) si convenne che, a partire dal 1 gennaio 2010, l’Istituto assumesse le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici, (riscatto, prosecuzione volontaria ecc) ivi compresi l’indennità una tantum e la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS nei confronti del personale che veniva collocato nella posizione di “ riserva” o congedo assoluto (a domanda, per infermità o perdita del grado).
Con circolare n. 19/2009 l’INPDAP impartì le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche.
La domanda dell’interessato era richiesta quale condizione necessaria per l’avvio del procedimento ma al fine di rendere più spedito l’iter istruttorio copia della stessa, insieme ai processi verbali e/o decreti di dipendenza dovevano essere trasmessi per conoscenza
Il cambiamento di competenze ebbe una prima ripercussione sotto i profili del controllo. Infatti con delibere di inzio 2011, la Corte dei Conti - sezione centrale per il controllo - stabilì la propria cessata competenza nei riguardi dei provvedimenti pensionsitici dei dipendenti dello Stato. Nella stessa circolare venne, quindi, evidenziato come le disposizioni non riguardavano tutte quelle competenze a carico dello Stato di naura risarcitoria ed indennitaria quali i provvedimenti concernenti il personale in ausiliaria, le pensioni privilegiate tabellari, gli assegni per le vittime del terrorismo, criminalità organizzata e del dovere.
Soppressione dell'INPDAP e attribuzioni delle funzioni all'INPS - Domande presentate per cessazioni dopo il 1.1.2010
Nella logica del processo di armonizzazione del sistema pensionistico, l'art. 21 della legge n.214/2011 ha previsto la soppresione di vari Enti , tra cui l'INPDAP con l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS.
Le domande di pensione, per i cessati dal 1 .1.2010 devono essere presentate alla sede provinciale dell' INPS ompetente in ragione del luogo di residenza dellinteressato e, in copia:
- per il personale dell'Esercito e dell'Aeronautica: all'ultimo Ente di servizio
- per il ersonale della Marina: all'Ufficio generale del p'ersonale IV Reparto - uff. 3^
- per il personale dell'Arma dei Carabinieri: alla Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma
L' Amministrazione competente alla gestione del trattamento pensionistico ( PREVIMIL e/o INPS) dispone poi gli accertamenti sanitari inviando la documentazione presso la CMO di competenza.
Lesioni traumatiche – modello C
La fattispecie prevista dalla legge n. 157/1952 e da ultimo richiamata dall’art. 1880 del D.Lgs 15 marzo 2010,n. 66 si ravvisa ogni qual volta, a seguito di lesioni traumatiche, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio per causa violenta, (traumi da energia fisica meccanica, elettrica, termica, pressoria, chimica ecc) si renda necessario il ricovero del soggetto in una struttura sanitaria militare.
Nella circostanza il Comando o l’ufficio dal quale l’interessato dipende, provvede a compilare, per la parte di competenza, il modello C ed a farlo pervenire, in duplice copia, alla Direzione sanitaria entro cinque giorni dal ricovero. La dichiarazione di lesione traumatica deve specificare le circostanze di modo, tempo, e luogo, i sintomi constatati, le cure prestate, le diagnosi e la prognosi, il parere sul rapporto di casualità tra gli eventi di servizio e la lesione accertata, nonché, ove possibile, le prove testimoniali
Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale iscrizione a categoria, è devoluto alle commissioni mediche.
Se l’interessato non accetta il giudizio della Direzione sanitaria, può presentare domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio sulla base della normale procedura.
Qualora durante il ricovero dovessero intervenire complicazioni della lesione traumatica, o il decesso del dipendente, il direttore dell’ospedale militare compilerà un secondo modello C ad integrazione del primo sulla scorta degli atti già acquisiti; in tal caso il giudizio sulla dipendenza dovrà essere comunicato agli aventi diritto.
In caso che il decesso avvenga prima del ricovero ospedaliero o in ospedale civile o durante il trasporto in quello militare, venendo meno il requisito di legge del ricovero in ospedale militare, il modello C non viene compilato e si procede d’ufficio al riconoscimento della causa di servizio seguendo le ordinarie procedure.
Aspettativa per infermità
Ai sensi dell’art. 14 del DPR 31 luglio 1995,n. 394, a partire dal 1 gennaio 1996, nei confronti del personale delle Forze armate, il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo d’aspettativa.
Fino a completa guarigione clinica i periodi d’assenza dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, non sono, analogamente computati agli stessi fini.
Interventi sanitari eccezionali a favore di personale con gravi infermità
In attuazione dell’art. 1, comma 902 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) il Ministero della Difesa – Direzione Gen. della Sanità Militare – Divisione. 7 - con circolari prot. 10654 del 1.6.2007, e 13127 del 21.7.2009 ha emanato le necessarie disposizioni applicative in tema di rimborso di spese di cura, in particolare:
- Beneficiari: 1)personale militare e civile dell’Amministrazione della Difesa in servizio o in quiescenza che, a seguito d’attività di servizio (eminentemente operative che comportano l’impiego di mezzi e attrezzature che, di massima, espongono il militare al rischio di menomazioni fisiche traumatiche) svolto in patria o nell’ambito di missioni internazionali, risulti affetto da uno stato morboso grave assimilabile a patologie inquadrabili dalla 1 alla 3 categoria di cui al DPR n. 834/81 e successive modificazioni, indipendentemente dal riconoscimento della causa di servizio e che necessiti d’interventi sanitari di carattere eccezionale o supporti terapeutici o prestazioni sanitari in centri di eccellenza. 2) i familiari di 1^ grado di coloro che perdano la vita per infermità letali
- Prestazioni erogabili: ove non già concessi ad altro titolo , o mediante il rimborso da parte dell’Amministrazione della Difesa o del SSN il personale militare o civile sopra indicato, potrà avere titolo ai rimborsi delle spese sostenute o da sostenere per: 1) spese sanitarie, comprese (fino ad un massimo di € 6.000) quelle relative all’assistenza ed al sostegno di natura psicologica 2) assistenza sanitaria a favore dei familiari di 1^ grado di coloro che perdano la vita per infermità letali e sostegno di natura psicologica per un limite massimo di € 6.000. Tali limiti saranno di volta in volta stabiliti secondo il carattere eccezionale degli interventi sanitari richiesti e previa valutazione della documentazione probatoria presentata. In ogni caso non sono rimborsabili i farmaci ed i tickets
- Procedure: i soggetti interessati devono presentare,entro i termini ordinari di prescrizione decorrenti dalla data dell’evento, apposita domanda all’Amministrazione di appartenenza. Le prestazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione della Sanità militare/ Comando Generale Arma dei Carabinieri, tranne che per i ricoveri ospedalieri di cui sia documentata l’urgenza.
Transito dei militari inidonei nei ruoli civili
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,n.738 prevede che il personale delle Forze di polizia (escluso quello dei Ruoli tecnici) che riporta un’invalidità non implicante l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza d’eventi connessi all’espletamento dei propri compiti, sia utilizzato in servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa ed in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.
A seguito del giudizio formulato dalle commissioni mediche, l’autorità competente, con proprio decreto, determina i servizi cui il dipendente invalido va destinato (anche presso altra sede purché la località soddisfi le esigenze d’assistenza e di cura).
L’interessato, inoltre, ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro 6 mesi dal riconoscimento dell’invalidità, ad un’indennità speciale una tantum, proporzionata al grado d’invalidità accertato, non cumulabile con altre provvidenze, d’importo pari a quello dell’equo indennizzo maggiorato del 20%.
L’art.4, comma 5 della legge 68/99 ha esteso tali benefici anche al personale militare e della protezione civile. Sul problema è da ricordare il decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002 applicativo dell’art. 14 comma 5 della legge 266/1999 relativo al transito delle personale delle FF.AA , giudicato non idoneo al servizio, nelle aree del personale civile del Ministero della Difesa.
Nell’attesa delle determinazioni dell’Amministrazione sull’accoglimento della domanda, il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.
Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato,invece, permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione d’aspettativa fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio ( art. 19, comma 3 DPR461/2001).
A seguito di alcune problematiche emerse, poi, in applicazione del successivo art. 930 del Decreto Leg.to 66/2010, il Ministero della Difesa - Direzione generale del personale civile - con circolare n. 43267 del 21.6.2011 ha fornito un quadro sistematico ed aggiornato della materia che in sintesi si può così riassumere:
- requisiti soggettivi: il transito è consentito esclusivamente al personale delle FF.AA. in servizio permanente e dell'accertamento tecnico/discrezionale della Commissione medica chiamata a valutare l'idoneità dell'interessato
- domanda: deve essere presentata compilando gli appositi modelli , entro 30 giorni dalla notifica all'interessato del giudizio completo e definitivo di inidoneità al servizio per lesioni ( dipendenti o meno dallo stesso) e di contestuale idoneità al transito nei ruoli civili. L'istanza corredata di processo verbale della CMO deve essere inviata, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che lo dovrà poi inviare alla Direzione generale per il personale civile e alla competente Direzione generale per il personale militare
- individuiazione del nuovo profilo professionale e sede di servizio: si baserà sulle indicazioni fornite dalle CMO, dalle informazioni fornite dall'interessato e dal Comando di appartenenza, mentre un ulteriore accertamento medico dell'idoneità fisica/professionale sarà richiesto dall'Amministrazione solo in presenza di particolari profili e/o specifiche mansioni. I profili professionali da attribuire e le relative sedi di servizio sono individuati nell'ambito di apposite riunioni con i rappresentanti degli Stati maggiori/Comandi generali tenendo presente, per quanto possibile,sia le esigenze del richiedente sia il superiore interesse della Pubblica amministrazione. Il personale così individuato rimane in forza, ove non in contrasto con le esigenze dell'Amministrazione, come dipendente civile nella Regione in cui era in servizio quale militare.
- il contratto: il militare transitato nei ruoli civili ha l'obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno 1 anno dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia ed il rapporto di lavoro si intenderà non costituito.
Cessazione dal servizio per infermità e riassunzione
La problematica della possibilità per il dipendente di presentare istanza di riammissione in servizio ha formato oggetto di esame dal parte della Corte Costituzionale che nel rilevare, secondo consolidati principi, il potere dell’amministrazione di procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi, nonché l’ ampio potere discrezionale nella valutazione dell’esistenza dell’interesse pubblico all’adozione del provvedimento, con sentenza n. 3/1994 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 132, comma 1 del DPR n.3/1957 (T.U delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato) nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione, la dispensa dal servizio per motivi di salute.
Inidoneità al servizio – transito in altri ruoli – riammissione per guarigione
Anche questo aspetto ha formato oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale, chiamata a stabilire se un arruolato nel Corpo della Polizia penitenziaria con diagnosi di leucemia non linfoide, dichiarato non idoneo al servizio di istituto e trasferito, a domanda, al ruolo civile amministrativo dell’Amministrazione penitenziaria, ottenuta la completa guarigione dalla suddetta patologia poteva essere reintegrato nel Corpo penitenziario.
Nella fattispecie la Consulta nell’osservare che il divieto generale alla riammissione nel posto di ruolo precedentemente occupato non può considerarsi in assoluto irreversibile, tanto più alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica, con sentenza n. 294/2009 ha dichiarato l’illegittimità delle norme dell’ordinamento del personale del Corpo della polizia giudiziaria nella parte in cui non consente, in presenza di guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza, da parte del dipendente transitato in altri ruoli dell’Amministrazione.
Nella circostanza la Corte ha sottolineato che, in ogni caso, l’Amministrazione nel decidere sull’istanza di riammissione dovrà pur sempre procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi e restando la stessa titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione dell’esistenza dell’interesse pubblico all’adozione del provvedimento, in considerazione delle esigenze d’organico esistenti al momento della presentazione della domanda.
Personale civile dello Stato: causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata dopo la Legge n. 214/2011
Con l’entrata in vigore della riforma previdenziale di cui alla legge n. 214/2011, l’art. 6 ha abrogato gli istituti della causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata nei riguardi del personale civile dello Stato, nei confronti del quale si applicherà, per gli infortuni e le malattie di natura professionale, la tutela INAIL con la stessa disciplina prevista nel settore privato. La normativa continua, invece, ad applicarsi nei confronti :
- del personale delle Forze Armate ( Esercito, Marina e Aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia a ordinamento civile ( Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria) e militare ( Guardia di finanza) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico;
- dei procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011;
- dei casi in cui non siano scaduti i termini per la presentazione della domanda di pensione privilegiata ( 5 anni dalla cessazione dal servizio)
- delle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio che si riferiscono a eventi anteriori al 6 dicembre 2011.
Nel merito il Ministero della Difesa – Persociv – con nota del 3 aprile 2012, ha altresì evidenziato/ricordato:
1. istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DPR 461/2001 la domanda deve essere presentata dal dipendente ( o dal suo dante causa, in caso di morte) entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità della lesione o dell’aggravamento. Di conseguenza saranno accettate tutte le istanze presentate nel rispetto del succitato termine semestrale, ove l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è il 5 giugno 2012 nel caso in cui l’evento dannoso o la data di conoscenza sia il 5 dicembre 2011. Ne deriva che, cominciando dal 6 giugno, gli Enti non potranno più accettare domande di riconoscimento della causa di servizio.
2. istanze di concessione dell’equo indennizzo: nel rispetto della tempistica disposta dal DPR 461/2001, la domanda può essere contemporanea a quella di dipendenza o successiva. Quindi al dipendente resta la facoltà di presentare la richiesta di equo indennizzo purchè entro, e non oltre, i 6 mesi dal provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
3. aggravamento dell’equo indennizzo: ai sensi dell’art. 14 del DPR 461/2001, entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può, per una sola volta, presentare richiesta di revisione. Pertanto, tali istanze, nel rispetto del termine quinquennale, saranno prese in considerazione anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 6
4. istanze di solo aggravamento: la semplice domanda, non finalizzata alla revisione dell’equo indennizzo ma rivolta a ottenere altri benefici ( es. esenzione ticket, cure termali) andrà istruita e avviata alla competente Commissione medica purchè adeguatamente motivata.