quesito sulla patente.

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tonino64
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quesito sulla patente.

Messaggio da tonino64 »

buona sera a tutti, vorrei sapere cosa succede adesso, mi spiego:
sono un ass.c. della polizia di stato, con 27 anni effettivi + 5, attualmente mi trovo in aspettetiva da quasi 300 giorni dati quasi tutti dalla c.m.o.
adesso mi hanno dato ulteriori 30 gg. e mi hanno proposto alla motorizzazione per la revisione della patente.
premetto che sono affetto da ansia reattiva da stress sul lavoro e umore depresso il tutto certificato da medici specialistici in materia. cosa può succedere? la patente mi viene tolta? vorrei avere delle delucidazioni in merito grazie a tutti


vedovonardecchia
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Re: quesito sulla patente.

Messaggio da vedovonardecchia »

“””La revisione della patente di guida consiste nel sottoporre il titolare di patente ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica onde verificare il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti alla guida.
Può essere disposta:
• dagli uffici provinciali della Motorizzazione
• dal Prefetto
Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici, il titolare della patente viene invitato a sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni. Nel caso di verifica dell`idoneità tecnica alla guida, l`interessato deve prenotare, presso il competente Ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l`esame di teoria e quello di pratica. I due esami dovranno essere effettuati nella stessa giornata.
Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E` ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Gli esami di revisione non possono essere sostenuti durante il periodo di sospensione della patente.
La domanda può essere presentata da terzi con delega in carta semplice dell`interessato e copia del documento di identità, purchè il delegato sia munito di valido documento di riconoscimento

La revoca della patente viene effettuata:
dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
• quando il titolare non sia in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici prescritti;
• quando il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell`art. 128, risulti non più idoneo;
• quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero
dal Prefetto
• ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
• a persone che sono attualmente o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
• a persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l`utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l`interessato può direttamente conseguire, (tramite esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità) una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall`art. 116 C.d.S. per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E.
Le limitazioni di cui all`art. 117 C.d.S. si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
Il provvedimento di revoca della patente disposto nell`ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all`interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all`interessato.

La sospensione della patente consiste nel privarla della sua validità per un certo periodo di tempo in seguito della violazione di norme di comportamento indicate dal Codice della Strada (disposta dal Prefetto che ne da immediata comunicazione agli uffici Provinciali della Motorizzazione) oppure a causa della perdita temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti dal codice stesso (imposta, assumendo lo status di definitivo atto, dai competenti uffici delle Direzione Generale per la Motorizzazione)

Sospensione a tempo indeterminato
Quando l`interessato risulti temporaneamente privo dei requisiti psico-fisici prescritti dall`art. 119:
• in sede di accertamento sanitario nell`ambito della procedura di conferma di validità;
• a seguito di un provvedimento di revisione.
Il provvedimento è emesso dai competenti uffici della Direzione Generale per la Motorizzazione, è un atto definitivo e dura fino a quando l`interessato non produce la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psico-fisici.

Sospensione a tempo determinato
Viene applicata come sanzione amministrativa accessoria quando il titolare sia incorso nella violazione di norme del Codice.
• Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni amministrative pecuniarie: L`agente che accerta la violazione provvede al ritiro della patente e al rilascio di un permesso provvisorio di guida che consenta di condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall`interessato. Entro 5 giorni dal ritiro, la patente deve essere inviata al prefetto territorialmente competente. Questi, nei successivi 15 giorni, emana l`ordinanza, in cui viene indicata la durata della sospensione, che va notificata all`interessato, comunicata ai competenti uffici della Direzione Generale per la Motorizzazione e iscritta sulla patente. Se il termine di 15 giorni non viene rispettato, l`interessato può ottenere la restituzione della patente. E` ammesso ricorso al prefetto competente territorialmente avverso la sanzione principale.
• Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali: per molte violazioni alle norme del Codice punite con sanzioni penali (arresto, ammenda) è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. L`agente o l`organo accertatore ritira immediatamente la patente e trasmette entro 10 giorni il verbale al Prefetto il quale provvede ad emanare il provvedimento fissandone la durata. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato alla Direzione Generale per la Motorizzazione. E` ammesso ricorso all`autorità giudiziaria del luogo dove è stata commessa la violazione
• Sospensione a seguito di incidente per violazione di una norma del codice della strada con danni alle persone (lesioni colpose, omicidio colposo): L`organo accertatore che ha provveduto al rilevamento del sinistro trasmette entro 10 giorni copia del rapporto e del verbale di contestazione al Prefetto territorialmente competente e al Ministero. Il Prefetto, sentito il parere dei competenti uffici della Direzione Generale per la Motorizzazione, dispone la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di 1 anno ordinando all`intestatario di consegnarla entro 5 giorni dalla comunicazione dell`ordinanza: il provvedimento viene iscritto sulla patente e comunicato al Ministero. E` ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. E` ammesso anche ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione.”””


Saluti
pino60

Re: quesito sulla patente.

Messaggio da pino60 »

Caro Tonino64, io sono stato riformato a Giugno di quest'anno per la tua stessa patologia dopo 9 mesi di aspettativa, nel mese di aprile ho fatto la visita presso la Comm. Medica Locale della Provincia di residenza, su segnalazione della CMO, portando l'ultimo certificato dello psichiatra. La stessa Commissione mi ha convalidata la patente di guida per anni 2, con scadenza aprile 2014. Alla scadenza devo ritornare alla stessa Commissione, con un nuovo certificato dello psichiatra, se sono guarito me la convalideranno per più anni, se invece mi trovo nelle stesse condizioni di aprile 2012 me la convalidano per anni 2. Non ti preoccupare perché la patente non te la tolgono, al limite ti vengono ridotti gli anni di convalida. ciao......
Marco64
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Re: quesito sulla patente.

Messaggio da Marco64 »

Per tonino64 e pino 60, se non sono discreto posso chiedervi a quale CMO dipendete?????? appare alquanto anomalo ovvero un abuso dalla CMO a richiedere tale accertamento, in quanto i disturbi psicologici sono esclusivamente rivolti sulla sfera lavorativa e non personale...
panorama
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Re: quesito sulla patente.

Messaggio da panorama »

PolStato, ma non viene indicata la patologia relativa alla causa di servizio richiesta.

1) - la signora ha impugnato il provvedimento con cui il servizio della motorizzazione della provincia di OMISSIS ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B della ricorrente, finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida di autoveicoli ai sensi dell’art.128 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2) - Il provvedimento trae origine da una comunicazione pervenuta alla provincia di OMISSIS dalla OMISSIS della Polizia di Stato, la quale aveva segnalato che, nel corso di visita medica a cui la ricorrente era stata sottoposta a domanda, erano emersi elementi di dubbio sulla sua idoneità psicofisica alla conduzione di veicoli a motore.

3) - La ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, dopo aver esternato la sua amarezza per la segnalazione originata dal collegio medico-legale che l’aveva sottoposto a visita per il riconoscimento della dipendenza di malattia da causa di servizio ...........

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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23/10/2013 201004148 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 25/09/2013


Numero 04347/2013 e data 23/10/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 25 settembre 2013

NUMERO AFFARE 04148/2010

OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora M. L., nata a …………, ivi residente, per l’annullamento del provvedimento della provincia di ……. - servizio di motorizzazione - 19 febbraio 2010 n. 7054/400, notificatole il 3 marzo 2010, con il quale è stata disposta la revisione della sua patente di guida.

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 17 settembre 2010 prot. n. 74952, con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti terrestri - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, pervenuto alla provincia di OMISSIS il 9 aprile 2010;
viste le controdeduzioni della provincia di OMISSIS;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;

Premesso.
Con il ricorso straordinario in esame la signora M. L. ha impugnato il provvedimento con cui il servizio della motorizzazione della provincia di OMISSIS ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B della ricorrente, finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida di autoveicoli ai sensi dell’art.128 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il provvedimento trae origine da una comunicazione pervenuta alla provincia di OMISSIS dalla OMISSIS della Polizia di Stato, la quale aveva segnalato che, nel corso di visita medica a cui la ricorrente era stata sottoposta a domanda, erano emersi elementi di dubbio sulla sua idoneità psicofisica alla conduzione di veicoli a motore.

La ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, dopo aver esternato la sua amarezza per la segnalazione originata dal collegio medico-legale che l’aveva sottoposto a visita per il riconoscimento della dipendenza di malattia da causa di servizio e prospettato l’irregolare composizione dell’organo sanitario, lamenta che:

a) la segnalazione trasmessa dalla …….. di polizia .. è stata firmata da un dirigente amministrativo e non da un medico del Corpo;

b) l’atto di revisione è privo di diagnosi medica, pur rilevando che contiene dati sensibili;

c) è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento;

d) non sono stati rispettati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

e) il provvedimento è carente nella motivazione e ulteriormente viziato per illogicità manifesta, per sviamento della causa tipica, per sviamento dell’interesse pubblico, per violazione delle norme legislative e regolamentari sull’accesso, per ingiustizia manifesta.

L’Amministrazione provinciale, nelle controdeduzioni, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto duplice profilo: difetto di notificazione alla Polizia di Stato che ha originato l’atto presupposto del provvedimento impugnato e indeterminatezza della domanda, posto che la ricorrente ha chiesto anche l’annullamento di “un eventuale assenso” da lei prestato alla trattazione dei dati personali.

Nel merito, ha quindi respinto le censure, ribadendo la legittimità del provvedimento di revisione adottato nell’esercizio delle attribuzioni conferitele a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

Il ministero riferente ritiene che il ricorso sia infondato.

Considerato.
Si può prescindere dalle eccezioni d’inammissibilità stante l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Va, altresì, osservata l’inconferenza delle doglianze espresse dalla ricorrente riguardo al procedimento di riconoscimento di malattia per causa di servizio, che avrebbero dovuto formare oggetto di distinta impugnazione.

Per il rimanente, la giurisprudenza amministrativa si è costantemente espressa nel senso che per il disposto dell’art. 128 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) l’ordine di revisione della patente di guida è legittimamente adottato quando sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica; l’ordine, peraltro, non costituisce una sanzione amministrativa, ma un provvedimento funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (tra le tante pronunce, Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1669).

Nel caso di specie sussistono i presupposti perché l’interessata sia sottoposta ad accertamento per verificare la persistenza dei requisiti di idoneità alla guida, stante la comunicazione pervenuta della …… di polizia ……., che a sua volta richiama i “dubbi” emersi in sede di visita medico-legale. Sul punto sono da condividere le argomentazioni dell’Amministrazione resistente, la quale ha evidenziato che l’art. 128 del codice della strada fa obbligo agli organi della motorizzazione civile di disporre la revisione della patente anche in talune fattispecie che prescindono del tutto dagli incidenti, da infrazioni del codice della strada o da comportamenti di guida comunque irregolari, come nel caso di comunicazioni provenienti dagli organi di polizia, da strutture sanitarie o da autorità militari, che segnalano la presenza di particolari patologie che possono aver riflessi sulla guida in condizioni di sicurezza.

Vanno, poi, respinte le doglianze che attengono all’incompetenza dell’organo che ha effettuato la segnalazione. Correttamente, infatti, il responsabile dell’unità organizzativa presso cui è effettiva l’assistente capo OMISSIS ha inviato la comunicazione alla provincia di OMISSIS, limitandosi a richiedere che la signora OMISSIS fosse sottoposta a nuovi accertamenti sanitari per verificarne l’idoneità psicofisica alla guida senza tuttavia indicare alcuna patologia a carico dell’interessata, sicché è da escludere l’illegittima diffusione di dati medici sensibili da parte di organi non sanitari.

Non possono neppure essere condivise le censure di violazione della legge n. 241 del 1990. In particolare:

- per quanto concerne l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, viene in evidenza che l’Amministrazione nell’ordine di revisione ha esplicitato le comprensibili esigenze di celerità del procedimento e che, comunque, l’invito a revisione è prodromico all’eventuale provvedimento di sospensione o revoca della patente, ossia costituisce esso stesso un avviso del procedimento di revisione che s’instaura;

- circa il difetto di motivazione dell’atto impugnato, le esigenze motivazionali sono state soddisfatte dal richiamo alla comunicazione pervenuta dalla …… di polizia ……, né si vede che altro vi fosse da motivare una volta detto che i medici avevano segnalato l’opportunità di un controllo della permanenza dei requisiti per la guida;

- le censure concernenti il diritto d’accesso sono inammissibili, perché il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un ricorso amministrativo per l’annullamento di provvedimenti amministrativi, e non per accertamento di diritti, mentre per l’accertamento del diritto d’accesso ai documenti è previsto un particolare procedimento giurisdizionale (ora art. 116 del codice del processo amministrativo emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104);

- relativamente, infine, alla dedotta violazione dei termini del procedimento, la doglianza non è sostenuta da argomentazioni che ne comprovino la fondatezza.

In conclusione, per le considerazioni espresse il ricorso dev’essere respinto, restando assorbito l’esame della domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
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