Quesito su licenza straordinaria per cure termali.

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LUPIAE76
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Quesito su licenza straordinaria per cure termali.

Messaggio da LUPIAE76 »

Buonasera,
ho una causa di servizio riconosciuta ma non iscritta a tabella per protrusioni discali alla zona lombo-sacrale. Avrei diritto ad usufruire della licenza per cure termali dietro prescrizione medica oppure è necessaria per forza una iscrizione a Tabella B? Grazie.


palmy66
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Re: Quesito su licenza straordinaria per cure termali.

Messaggio da palmy66 »

Cure termali – Licenza straordinaria (art. 37 del d.P.R. n. 3 del 1957, art. 13 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1983, n. 638, art. 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993).
La «licenza straordinaria per cure termali» può essere concessa nei confronti del solo personale mutilato o invalido di guerra o per servizio di cui all’articolo 37, comma 2, del citato d.P.R. n. 3 del 1957.
Detto personale è da individuare, ai sensi del parere n. 18/244 in data 19 maggio 1969, del Consiglio di Stato, in quello che ha subito una menomazione all’integrità fisica ascritta ad una delle categorie indicate nelle tabelle “A” e “B” annesse al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
LUPIAE76
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Re: Quesito su licenza straordinaria per cure termali.

Messaggio da LUPIAE76 »

Quindi, allo stato attuale, non posso usufruirne. Ti ringrazio! Buona giornata.
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domenico.c
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Re: Quesito su licenza straordinaria per cure termali.

Messaggio da domenico.c »

ciao, secondo me non serve la c,d,s.


E) CURE TERMALI
320 Quali sono le condizioni che consentono la fruizione delle cure termali al di fuori delle ferie
(in posizione di assenza per malattia)?
Le cure termali devono essere effettuate utilizzando i giorni di ferie.
Di contro – ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d. l. 12.9.1983, n. 463 (convertito dalla legge
n. 638/83) e dell’art.16, comma 5, della legge n. 412/1991 – le cure termali possono essere
effettuate al di fuori delle ferie, in posizione di assenza per malattia, esclusivamente per effettive
esigenze terapeutiche o riabilitative e su motivata prescrizione di un medico specialista A.S.L.
Pertanto, il dipendente che intenda assentarsi dal servizio per effettuare un ciclo di cure termali
nella posizione di assenza per malattia ha l’onere di:
 presentare al datore di lavoro un certificato redatto da un medico specialista A.S.L.
(non è sufficiente la certificazione del medico di base) provvisto di idonea
motivazione circa le effettive esigenze terapeutiche in ordine ad affezioni per la cura
delle quali sia giudicato risolutivo un tempestivo trattamento termale; di contro, è
opportuno sottolineare che non possono essere effettuate in posizione di malattia
cure termali ad efficacia meramente preventiva;
 iniziare la terapia entro 30 gg. dalla richiesta del medico specialista;
 effettuare il ciclo termale per un periodo non superiore a 15 giorni;
 rispettare tra il periodo di cure termali ed eventuali giorni di ferie, un intervallo di
almeno 15 giorni, salvo casi di necessità;
 presentare, al rientro in servizio, l’attestato di effettuazione di dette cure rilasciato
dalla struttura termale, con indicazione anche degli orari.



PERSOCIV – FAQ assenze per malattia
Aggiornamento maggio 2015
11
321 Secondo quali modalità il dipendente con infermità riconosciuta dipendente da causa di
servizio ha diritto ad effettuare le cure termali?
Le cure termali devono essere effettuate utilizzando i giorni di ferie, salvo che ricorrano le
suddette condizioni tassative (v. FAQ n. 320) che, di contro, consentono al dipendente di fruirne
in posizione di assenza per malattia.
Al riguardo, l’art. 13, comma 3, del d. l. 12.9.1983 n. 463 (convertito dalla legge n. 638/1983),
– nello stabilire le condizioni in base alle quali è consentito al dipendente di effettuare le cure
termali al di fuori delle ferie (in posizione di assenza per malattia) – non distingue tra patologie
comuni e patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio, richiedendo per la generalità dei
dipendenti (pubblici o privati, con o senza causa di servizio) la “motivata prescrizione di un
medico specialista dell'unità sanitaria locale”, con la sola eccezione dei lavoratori avviati alle
cure dall'INPS e dall'INAIL, per i quali è richiesta la motivata prescrizione dei medici dei
predetti istituti (art. 13, comma 3, d. l. cit.).
Pertanto, anche per il lavoratore con infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio non
può ritenersi sufficiente - per poter fruire delle cure termali in posizione di assenza per malattia -
la sola prescrizione del medico di base, ma occorre un certificato redatto dal medico specialista
della A.S.L provvisto di idonea motivazione circa le effettive esigenze terapeutiche in ordine ad
affezioni per la cura delle quali sia giudicato risolutivo un tempestivo trattamento termale.
mauri64
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Re: Quesito su licenza straordinaria per cure termali.

Messaggio da mauri64 »

Ciao LUPIAE76,
confermo quanto riportato da Domenico.
LUPIAE76
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Re: Quesito su licenza straordinaria per cure termali.

Messaggio da LUPIAE76 »

Grazie mauri64,
quindi anche se ho una causa di servizio riconosciuta ma NON iscritta a tabella dovrei presentare un certificato di un medico specialista ASL per poter fruire della licenza straordinaria (15 gg). Giusto?
Si potrebbe avere qualche riferimento in merito (Es. CIRCOLARE)? Ad esempio le Faq che ha riportato Domenico da quale fonte sono state tratte?
Grazie mille a tutti.
mauri64
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Re: Quesito su licenza straordinaria per cure termali.

Messaggio da mauri64 »

Ciao LUPIA E76,
in allegato la circolare di IGESAN del maggio 2023.
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