Quesito su aspettativa e congedo straordinario

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Abraham

Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da Abraham »

mbetto ha scritto: ven set 18, 2020 9:10 am E' ovvio che la vicenda si prospetta di non facile soluzione.
Tuttavia, mi sento di insistere sul fatto che trattasi in ogni di due tipologie di assenza dal servizio e che quindi escluderei a priori la possibilità che esse possano coesistere temporalmente. Ma mi pare non sia questo l'oggetto della nostra curiosità.
Concordo con te sul fatto che è stata l'amministrazione a metterti in aspettativa e che non lo hai chiesto tu ed è proprio per questo che mi sento di dire che la posizione di aspettativa disposta di ufficio, vista la sua natura "coercitiva" non credo possa revocata se non subordinandola a cambiamento di status.
Questo voleva essere il senso della mia precedente affermazione di prevalenza dell'aspettativa d'ufficio sulle altre tipologie di assenza a richiesta dell'interessato.
Senza entrare nei dettagli che come dice Abraham non interessano per il quesito e neanche a noi; a questo punto se vogliamo ipotizzare una sottostante patologia medica che potrebbe aver portato l'amministrazione a collocare il nostro in aspettativa d'ufficio e che alla fine del periodo porterà inevitabilmente ad una riforma totale o parziale il suggerimento potrebbe essere quello di richiedere di accelerare l'iter nella speranza di essere in tempo per iniziare il dottorato (magari valutando anche la risoluzione spontanea del rapporto lavorativo).
Diversa è la situazione se alla fine dell'aspettativa potrebbe intravedersi l'idoneità al servizio.
Sperando di non aver scritto caxxate.
Sono infatti 2 istituti giuridici distinti e separati regolati da due leggi differenti.
Quello che poi dici non lo prevede assolutamente alcuna legge né regolamento di Polizia (come fonte di rango secondario) sulla prevalenza dell'aspettativa disposta dall'ufficio rispetto al congedo straordinario per dottorato di ricerca anzi mi sembra sia proprio il contrario poiché mi dovresti spiegare per iscritto i motivi del diniego (L.241/90 il provvedimento deve essere motivato) per il quale mi stai negando il mio diritto allo studio ad essere studente, costituzionalmente garantito, nonché legittimamente previsto dalla legge tenuto conto che io non sto (eventualmente) chiedendo nulla più o meno, di ciò che è previsto appunto dalla legge.
Ad ogni modo stiamo ancora ragionamento in ambito ipotetico tenuto conto che mi hai indicato ulteriori spunti di riflessione da non escludere del tutto aprioristicamente...
Buona giornata


mbetto
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Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da mbetto »

Il dottorato di ricerca che si andrebbe ad intraprendere sarebbe comunque retribuito? (chiedo nel dubbio).
Ovviamente questo non sarebbe un problema qualora il nostro sia svincolato dalla aspettativa.
Ma non basterebbe comunque lo stesso perché cozzerebbe contro il divieto generico della seconda attività per i dipendenti pubblici.
Quindi senza nessuna autorizzazione preventiva non se ne fa nulla.
Ed alla luce di ciò, siamo proprio sicuri che per frequentare un dottorato di ricerca sia sufficiente solo il congedo straordinario?
Non stiamo parlando di un semplice corso universitario.
Io sarei più dell'idea (visto la potenziale natura retributiva) che sia necessaria richiedere aspettativa per motivi personali.
La differenza mi pare sia evidente quanto meno ai fini contributivi e assistenziali.
Abraham

Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da Abraham »

VincentVega ha scritto: ven set 18, 2020 2:07 pm
Dove sta scritto che l'aspettativa per infermità prevale sul congedo straordinario per dottorato di ricerca?

Ma io non mi voglio in alcun modo sottrarre anzi...! Solo che ho speso tempo... salute... ed energia... per elaborare il mio progetto di ricerca e concorrere al bando pubblicato dall'Università Statale...

Ora poiché mi hai messo tu in aspettativa, per quale buona ragione mi negheresti ipoteticamente (usando il condizionale) anche la possibilità di poter essere uno studente e di poter frequentare il corso di dottorato di ricerca...?

A questo punto, si fa un po' come uno si sveglia e si sente la mattina...
Secondo me prevale l'aspettativa d'ufficio perche' presuppone una condizione che esula dalla volontà del dipendente.
Nel caso dell'aspettativa per mancanza dei requisiti (per malattia o altro) e' interesse dell'Amministrazione chiarire
nel piu' breve tempo possibile se sei ancora idoneo oppure no.
Prevale su tutte le altre aspettative a domanda proprio perche' l'aspettativa d'ufficio puo' essere interrotta (dall'ufficio) una volta concluso l'iter che ne ha determinato l'inizio.
Il fatto che tu sia in aspettativa per malattia (non so' se e' questo il tuo caso) non ti preclude la possibilità di studiare o partecipare a degli esami, saresti comunque "libero dal servizio".
Tutto cio' che e' "a domanda" del dipendente puo' essere accettato o rigettato, su questo non puoi fare nulla.
Potevi eventualmente ricorrere al provvedimento che ti collocava "d'ufficio" in aspettativa....nel caso in cui il ricorso veniva accolto, sarebbe stato annullata l'aspettativa d'ufficio e solo in quel momento avresti potuto richiedere l'aspettativa per lo studio.

E' proprio questo il punto per il quale sto cercando di recepire documentazione, caro VicentVega, che con i "secondo me, Mario Rossi, oppure secondo Giuseppe Bianchi amico di Mario Rossi" non si va proprio da nessuna parte altrimenti staremmo nell'anarchia se non peggio...
1)Se il Funzionario della Polizia Penitenziaria avesse chiesto lui l'aspettativa l'amministrazione avrebbe magari risposto che è stato il dipendente stesso che ha chiesto l'aspettativa per cui l'Amministrazione non poteva fare altro che prenderne atto;
2) Terzo ed ultimo caso oltre quello del Funzionario che ha impugnato il diniego dinanzi al T.A.R. Liguria, se il dipendente fosse stato posto in aspettativa dall'amministrazione, la stessa amministrazione avrebbe emanato un provvedimento di diniego motivandolo con il fatto (che non sta scritto da nessuna parte: legge/regolamento) che l'aspettativa per infermità esclude la possibilità che il dipendente venga posto in congedo straordinario per dottorato di ricerca anzi vengono meno proprio le presunte "esigenze di servizio"...
Insomma, a volte, ho come l'impressione che sia la stessa storia dell'ortolano...
E certo che posso sempre studiare (grazie per la tua gentile concessione Vincent Vega) e ci mancherebbe pure altro...
Anche il sindacalista può sempre fare sindacato, anche la madre può sempre fare la madre, anche l'amministratore comunale e ragionale qualora eletto può sempre esercitare il suo mandato...
Tuttavia non vedo per quale per quale giusta ragione all'appartenente della Polizia di Stato debba essere preclusa la possibilità di poter usufruire legittimamente di una legge dello Stato qualora risulti legittimamente vincitore di un bando di dottorato di ricerca pubblicato dall'Università.
Non inoltre assolutamente vero che non posso far nulla poiché nel caso in cui venisse violata la legge per causarmi un danno ingiusto, sarei costretto, mio malgrado e chiunque ne fosse a conoscenza poiché reato perseguibile d'ufficio, a presentare denuncia/querela in base all'art.323 c.p. "Abuso di ufficio" e/o a proporre innanzi ai Giudici Amministrativi ricorso amministrativo similare a quello del Funzionario della Polizia Penitenziaria.
Ad ogni modo lunarossa, mbetto e VincentVega grazie per il vostro aiuto.
Abraham

Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da Abraham »

mbetto ha scritto: ven set 18, 2020 3:16 pm Il dottorato di ricerca che si andrebbe ad intraprendere sarebbe comunque retribuito? (chiedo nel dubbio).
Ovviamente questo non sarebbe un problema qualora il nostro sia svincolato dalla aspettativa.
Ma non basterebbe comunque lo stesso perché cozzerebbe contro il divieto generico della seconda attività per i dipendenti pubblici.
Quindi senza nessuna autorizzazione preventiva non se ne fa nulla.
Ed alla luce di ciò, siamo proprio sicuri che per frequentare un dottorato di ricerca sia sufficiente solo il congedo straordinario?
Non stiamo parlando di un semplice corso universitario.
Io sarei più dell'idea (visto la potenziale natura retributiva) che sia necessaria richiedere aspettativa per motivi personali.
La differenza mi pare sia evidente quanto meno ai fini contributivi e assistenziali.
No, no mbetto, esclusivamente nel caso in cui il dipendente rinunci alla borsa di studio dell'Università (che corrisponde più o meno ad uno stipendio) al dipendente può essere corrisposto lo stipendio (base) da parte della P.A. ma in nessun caso si può assolutamente percepire cumulativamente la borsa di studio e lo stipendio, la legge lo vieta espressamente.
Sto pensando di optare per la borsa di studio dell'Università in questo caso l'Amministrazione dovrebbe essere agevolata anche se non mi sembra che toglierei nulla a nessuno.
Per rispondere alla tua domanda:
Il congedo straordinario per dottorato di ricerca è disciplinato dall'art.2 della legge 13 agosto 1984 n.476 e consente al pubblico dipendente, laureato magistrale o vecchio ordinamento, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca di essere collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio.
Molto sinteticamente: il dottorato di ricerca è il più alto titolo di studio nel mondo, soprattutto nei paesi di cultura anglosassone, ed ha come principale finalità quella di formare alla ricerca accademica e all'insegnamento del Docente presso le Università, inoltre, per come è strutturato il dottorato di ricerca tra cui l'obbligo di frequenza e, poiché si svolge attività di ricerca, è necessaria la presenza fisica del dottorando in loco ovvero presso l'Università ecco dunque la "ratio normativa" posta alla base della legge 13 agosto 1984 n.476

Legge n. 476 del 13-8-1984
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1984, n. 229.
Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:
Articolo 1
[Nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980 n. 382 sono introdotte le seguenti
modificazioni:
All'articolo 71: nell'undicesimo comma, alle parole: «al secondo comma dell'articolo 70» sono
sostituite le seguenti: «all'articolo 70»; è soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: "un quarto", sono sostituite le
seguenti: «la metà»;
All'articolo 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'importo della borsa di
studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza
all'estero presso università o istituti di ricerca»]*.
Articolo 2
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizione richieste.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Articolo 3
I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, secondo comma del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più di
cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.
Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti
anche a sedi non consorziate.
Articolo 4
Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di
studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli
assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 30, e successive
modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della
materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché delle regioni a statuto
speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984.
PERTINI
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VincentVega
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Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da VincentVega »

Abraham ha scritto: ven set 18, 2020 3:27 pm
VincentVega ha scritto: ven set 18, 2020 2:07 pm
Dove sta scritto che l'aspettativa per infermità prevale sul congedo straordinario per dottorato di ricerca?
E' proprio questo il punto per il quale sto cercando di recepire documentazione, caro VicentVega, che con i "secondo me, Mario Rossi, oppure secondo Giuseppe Bianchi amico di Mario Rossi" non si va proprio da nessuna parte altrimenti staremmo nell'anarchia se non peggio...
1)Se il Funzionario della Polizia Penitenziaria avesse chiesto lui l'aspettativa l'amministrazione avrebbe magari risposto che è stato il dipendente stesso che ha chiesto l'aspettativa per cui l'Amministrazione non poteva fare altro che prenderne atto;
2) Terzo ed ultimo caso oltre quello del Funzionario che ha impugnato il diniego dinanzi al T.A.R. Liguria, se il dipendente fosse stato posto in aspettativa dall'amministrazione, la stessa amministrazione avrebbe emanato un provvedimento di diniego motivandolo con il fatto (che non sta scritto da nessuna
Scusami ma io non ho letto il caso della Penitenziaria e non posso parlarne.
Nel leggere delle sentenze devi analizzare bene se il caso e' uguale al tuo, perche' un conto e' un dipendente che e' in servizio, chiede l'aspettativa per studio e gli viene negata senza motivazione, ed altro caso e' il tuo, dove l'amministrazione ti ha, d'iniziativa, posto in aspettativa d'ufficio e ti ha precluso ogni istanza o beneficio che viene concesso a chi e' in servizio.
Riguardo l'aspetto penale ti sconsiglio di intraprendere questa strada per vari motivi, uno tra i piu' importanti e' che recentemente hanno modificato il reato di abuso d'ufficio....quindi... se gia' prima era difficile dimostrare l'abuso, figuriamoci adesso...
Il punto non e' se hai diritto o meno all'aspettativa per lo studio.
Il punto e' se l'amministrazione aveva un valido motivo per metterti in aspettativa d'ufficio.
Se c'e' un valido presupposto, che mi sembra di aver capito e' di natura medica, quindi accertamento dei requisiti psico-fisici, non puoi fare nulla, eccetto dimostrare con una relazione medico legale che sei idoneo ed opporti, con un ricorso, ad eventuali provvedimenti della CMO.
Le richieste per congedo straordinario per studio, o per altri motivi, possono essere richiesti e concessi se sei in servizio, se svolgi servizio, e mi riferisco al servizio effettivo.
Il fatto che tu sia gia' in aspettativa per malattia (disposta d'ufficio) significa che non stai svolgendo servizio effettivo, e quindi ti sono preclusi tutti quegli istituti a domanda che possono essere concessi.
Abraham

Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da Abraham »

VincentVega,

Torno a ripeterti che con i tuoi "secondo me" non si va da nessuna parte...e, francamente e con tutto il rispetto, non so bene quale possa essere l'esatta collocazione dei tuoi secondo me...
Stai facendo delle affermazioni che sono suffragate del nulla non una norma, non un regolamento nemmeno una circolare.
Adesso, poiché nella Repubblica Italiana vige lo Stato di diritto : non esiste alcuna legge né regolamento o, almeno, una circolare in base alla quale è statuito che il dipendente della Amministrazione della P.S. posto che usufruisca di un istituto giuridico (in questo caso aspettativa) non possa usufruire di nessun altro istituto giuridico qualora ne ricorrano in presupposti previsti (non da me né da te) ma dalla legge.
Qualora tu mi indicassi almeno una norma e/o una fonte secondaria del diritto e/o almeno un circolare allora il discorso cambierebbe... e ne prenderei sportivamente atto ma,in assenza di ciò (ecco il motivo per cui inizialmente ho posto il quesito...), un diritto legittimamente riconosciuto da una Legge di una fonte del diritto di rango primario non può essere disatteso in alcun modo dalla cd "discrezionalità amministrativa" in quanto il limite fissato dalla legge (no da un Giudice o addirittura da me o da te...) alla cd "discrezionalità amministrativa" è appunto la Legge stessa (una legge, un decreto legge, un decreto legislativo etc.) inoltre nell'ordinamento giuridico italiano vige il cd "sistema gerarchia delle fonti del diritto" per cui in caso di un eventuale contrasto tra una circolare che dica A (ad esempio) ed una Legge dello Stato, che dica invece B, per l'ordinamento giuridico italiano, prevale sempre la Legge figuriamoci in caso di contrasto tra una Legge e ciò che dice, con tutto il rispetto, VincentVega...
Io posso essere, allo stato attuale, non idoneo in modo parziale/assoluto nella Polizia di Stato inoltre, se può rincuorarti, sono anche io d'accordo con l'Amministrazione (tenuto conto della causa di servizio e di un eventuale transito o in alternativa pensione d'infermità da non escludere del tutto...) ma non può essere negata in maniera arbitraria al dipendente di poter usufruire di una Legge dello Stato qualora ciò gli sia legittimamente riconosciuto (e tutto ciò con o senza il tuo consenso).
Innanzitutto un eventuale provvedimento di diniego per il quale tu mi neghi un diritto riconosciuto dalla Legge (non da VincentVega o, con tutto il rispetto da chiunque altro) va motivato ma questo l'ho già scritto...(Legge 241/90).
Quindi andrebbe letto il contenuto del dispositivo di un eventuale provvedimento di diniego nel caso in cui ipoteticamente decidessi di presentare la domanda...
"Ti sconsiglio"... ma collega, tu pensi veramente che io abbia un 1 anno di servizio e\o abbia l'anello al naso...?
Collega, tu non sei e non fai il Giudice.
Collega... collega...allora andiamo a rileggere insieme cosa dice il reato di abuso di ufficio ma poi, con o senza il tuo permesso, è il P.M. che esercita l'azione penale, no tu (sempre, con o senza, il tuo permesso).
Articolo 323 del codice penale: Abuso di ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Allora collega, nel caso in cui venga violata la Legge 13 Agosto 1984 n.476 sul congedo straordinario per dottorato di ricerca provocandomi un nocumento ingiusto ed eventualmente, anche grave, sarò costretto, mio malgrado, poiché il reato è perseguibile d'ufficio in quanto agente\ufficiale di p.g. ad informare l'Autorità Giudiziaria tenuto conto del fatto che un domani potrebbe verosimilmente succedere (e spesso succede...) che chiunque potrebbe venirmi a dire: se c'è stato abuso ed il reato è perseguibile d'ufficio, perché non hai informato l'A.G.?

Nel caso, ti terrò aggiornato ma lasciamo che ognuno faccia il suo lavoro, tutto ciò ben inteso, sempre con o senza il tuo consenso.

Buona serata
VincentVega
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Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da VincentVega »

Il riferimento normativo da cui puoi partire e' il DPR 3/1957 art 66 e seguenti.
E' scritto chiaramente che una volta disposta l'aspettativa per malattia l'unico modo per interromperla e' il venir meno dei motivi per i quali era stata disposta, perche' sei un dipendente e per rimanere nell'amministrazione devi avere dei requisiti che devono permanere nel tempo.
Umanamente ti posso capire, ma a livello giuridico la tua interpretazione e' molto distante dalla mia e non posso dirti che hai ragione solo per farti piacere.
Per esercitare un diritto devi essere nella condizione di poterne usufruire, perche' se questa condizione non c'e'....non c'e'....
Non e' che qualcuno stia commettendo un reato e' semplicemente che te non sei nella condizione di poterlo richiedere, perche' l'amministrazione con l'accertamento dei requisiti ti ha bloccato ogni possibilità.
Abraham

Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da Abraham »

Innanzitutto buongiorno e buona Domenica VincentVega,
Se ci fosse stata una norma giuridica, un regolamento e/o almeno una circolare e/o una giurisprudenza in materia avrei preso atto con onestà ma in assenza di ciò, non si può negare al dipendente di poter legittimamente usufruire di una legge dello Stato qualora ne abbia diritto.
Tenuto inoltre conto che, nell’ordinamento giuridico italiano, vige il sistema della gerarchia delle fonti per cui in caso di eventuale contrasto, ad esempio, tra una fonte del diritto di rango primaria (legge, decreto legge etc.) ed una di rango secondaria (regolamento etc.) si dichiara l’invalidità della fonte di rango secondario dopo accertamento giudiziario immaginiamo dunque cosa succederebbe in caso di contrasto tra una norma giuridica di rango primario (legge) ed il nulla.
Altrimenti non saremmo in uno Stato di diritto ma in uno Stato di polizia o peggio, nell’anarchia.
La questione è se l’aspettativa va di fatto a precludere al dipendente ogni altro istituto giuridico che può essere ad esempio l’aspettativa per mandato parlamentare o per mandato amministrativo o sindacale o la tutela per le lavoratrici madri o il congedo straordinario per assistere familiari portatori di handicap.
Sappiamo, inoltre, che l’aspettativa per infermità può essere fruita anche alternativamente al congedo straordinario per malattia a scelta del dipendente.
In realtà non esiste alcuna norma giuridica, regolamento e/o circolare che impedisca al dipendente posto in aspettativa per infermità (sia esso a domanda o d’ufficio non cambia assolutamente nulla perché la materia è regolamentata allo stesso ed identico modo) di poter legittimamente usufruire di un altro istituto giuridico.
Allora, siccome io sono abituato ad andare a spulciare le norme poiché talvolta può capitare che il collega interpellato ne sappia ancora meno o in maniera errata, andiamo a vedere cosa dicono gli artt.66 ed il 68 del Testo Unico degli Impiegati Civili dello Stato (sono i due articoli di legge che disciplinano l’aspettativa per infermità:
Articolo 66. Cause dell'aspettativa.
L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.
Articolo 68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio
L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi. L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario. Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
Ciò che hai detto dunque non è scritto né nell’art.66 né nell’art.68 sulla aspettativa e non è suffragato da alcuna norma giuridica, regolamento e/o circolare: è dunque il tuo punto di vista personale ed, in quanto tale, del tutto opinabile ed a mio parere del tutto confutabile.
L’azione amministrativa è assoggettata per legge al principio di legalità “tale principio esprime l’esigenza che l'amministrazione sia assoggettata alla legge, anche se esso, nella sua accezione più lata, è applicabile non solo all’amministrazione bensì a qualsivoglia potere pubblico.” (Casetta).
Ora, poiché dunque la pensiamo diversamente, come giustamente detto anche da un altro collega, non resta dunque che eventualmente fare la domanda, vedere cosa l’Amministrazione risponde, leggere le motivazioni contenute nel dispositivo di un eventuale provvedimento di diniego tenuto conto che la motivazione del provvedimento amministrativo è un aspetto di fondamentale importanza in quanto rappresenta lo strumento attraverso il quale la P.A. “esterna i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche” che hanno portato all’emanazione di un dato provvedimento. (art.3 L.241/1990).
I “presupposti di fatto” sono gli elementi fattuali acquisiti durante l’istruttoria e che sono stati oggetto di valutazione da parte della P.A. invece le “ragioni giuridiche” (che devono essere obbligatoriamente indicate) comprendono le argomentazioni condotte sul piano del diritto cioè le norme che sono state considerate applicabili nella fattispecie concreta all’esame dell’amministrazione procedente.
Non è questa dunque questa la sede per fare i processi alle intenzioni né tanto meno i processi veri e propri.
Non resta dunque che presentare eventuale domanda e in caso di un ipotetico provvedimento di diniego, leggere il contenuto del dispositivo e nel caso in cui fosse violata la legge (in questo caso la legge 13 agosto 1984 n.476) con danno ingiusto ed eventualmente grave proporre tenuto conto che sarei costretto in quanto reato perseguibile d’ufficio ad informare l’Autorità Giudiziaria (con o senza il tuo consenso ed anche se tu la pensi in maniera differente) e proporre contestualmente ricorso innanzi al T.A.R. competente per territorio.
Collega, per troncare il discorso e per non essere ripetitivi ed appesantire troppo la discussione (poiché le nostre assonanze in materia sono già palesi e le abbiamo già esternate più volte entrambi) umanamente parlando io posso anche darti ragione e dirti che tu sei l’Imperatore della Regno del Kazakistan o il Giudice Supremo della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, tuttavia, che io sappia, tu non sei Giudice ed, almeno questo, è un dato assodato.
Abraham

Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da Abraham »

Comunque, ad ogni modo ed a scanso di equivoci, stiamo facendo una dissertazione sul piano puramente ipotetico e teorico poiché, al momento, non sono affatto sicuro che presenterò la domanda ex L.13 agosto 1984 n.476 ed io personalmente ritengo che sia logico ragionare solo sulla base di elementi concreti e fattuali.
Per il resto io sono al servizio dell’amministrazione della p.s. e per quanto concerne il fatto di essere stato posto in aspettativa per infermità concordo pienamente con l’amministrazione anche per quanto concerne la diagnosi tanto è vero che stavo per presentarla io stesso la domanda di aspettativa per la quale sto raccogliendo i documenti utili tenuto conto della normativa per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ex D.P.R. 461 del 2001.
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Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da VincentVega »

Puoi presentare la domanda di congedo per dottorato (ti do' il mio consenso :lol: ) e l'amministrazione puo' attendere l'esito dell'accertamento dei requisiti psico fisici, quindi ne' rigettare e ne' accogliere, semplicemente attendere.
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Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da Massi66 »

Buon giorno a tutti , volevo gentilmente chiedervi se siete a conoscenza di normative riferite all obbligo di avvisare il proprio comando per andare all estero , in aspettativa per stati d ansia con visita psichiatrica e giorni dati dal medico dell istituto. Ho l obbligo di avvisare la segreteria per recarmi in vacanze all estero avendo una certificazione. Del psichiatra e 4o giorni dal medico competentemente dell istituto???
Polizia penitenziaria.
Grazie mille Massi
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Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da mauri64 »

Salve Massi66,
per delucidazioni in merito ai tuo quesito dovrai attendere la competenza degli esperti.

Saluti
Massi66
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Re: Quesito su aspettativa e congedo straordinario

Messaggio da Massi66 »

Mille grazie 🙏
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