Quesito, rientro x 91gg. e dopo ???

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milos64

Quesito, rientro x 91gg. e dopo ???

Messaggio da milos64 »

Ciao a tutti, il mio quesito è questo: sto arrivando al compimento dell'anno di aspettativa.Se io rientro per almeno 91 gg. (come prescrive la legge ) i successivi periodi come verranno conteggiati ?
Mi spiego meglio: 365 al 100% poi 91 gg. di rientro, poi quanto tempo posso restare in asp. al 100% prima delle decurtazioni.
p.s ho guardato sul forum ma non ci sono risposte chiare.
Grazie a tutti .....!


milos64

Re: Quesito, rientro x 91gg. e dopo ???

Messaggio da milos64 »

Scusate colleghi, ma non c'è nessuno che possa darmi indicazioni o riferimenti normativi
sulla mia domanda...grazie in anticipo per le rispote che potrete darmi...!
rocco61
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Re: Quesito, rientro x 91gg. e dopo ???

Messaggio da rocco61 »

365 giorni.
panorama
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Re: Quesito, rientro x 91gg. e dopo ???

Messaggio da panorama »

Personale PolPen
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1) - diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il periodo di "servizio attivo" di 96 giorni continuativamente prestato nell'arco temporale dal 6.10.2011 al 8.1.2012 ai fini dell'interruzione del periodo di aspettativa ex art. 70 del D.P.R. n.3/1957 e , comunque, a vedersi quantificare i giorni di aspettativa per infermità ex artt. 68 e 70 D.P.R. n. 3/1957;

2) - parere del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del capo del dipartimento Ufficio studi e ricerche dell'8.5.2013, prot. n. 539 P.U.;

3) - circolari dipartimentali menzionate nel decreto n. 03/13.

4) - Egli, rientrato in servizio in data 6.1.2011 dall’ultimo periodo di aspettativa, ha svolto 96 giorni continuativi di servizio (dal 6.10.2011 all’8.1.2012), durante i quali ha usufruito di 6 giorni di permesso per assistere il figlio di 10 anni, in applicazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

IL TAR precisa:

5) - L’art. 70 del d.p.r. n. 3/1957 prevede che i periodi di aspettativa per ragioni di salute si sommano tra loro, ai fini della determinazione del limite massimo di 18 mesi, quando tra essi non intercorrano più di tre mesi di servizio attivo.

6) - Il calcolo dei periodi di aspettativa, ex art. 70, comma 1, del d.p.r. n. 3/1957, riguarda tutti giorni di aspettativa del quinquennio non interrotti da almeno tre mesi e un giorno di servizio attivo;

- ) - diversamente opinando si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra il dipendente che sia ricorso a due periodi di aspettativa e chi invece abbia frazionato lo stesso tempo di aspettativa in vari distinti periodi ravvicinati tra loro.

Ricorso PERSO.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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03/09/2014 201401418 Sentenza 1


N. 01418/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01736/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Montini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli, n. 2;

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;

per l'accertamento
del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il periodo di "servizio attivo" di 96 giorni continuativamente prestato nell'arco temporale dal 6.10.2011 al 8.1.2012 ai fini dell'interruzione del periodo di aspettativa ex art. 70 del D.P.R. n.3/1957 e , comunque, a vedersi quantificare i giorni di aspettativa per infermità ex artt. 68 e 70 D.P.R. n. 3/1957; e conseguentemente, del diritto a vedersi corrispondere la retribuzione spettante nel periodo dal 23.8.2013 al 23.10.2013 (pari ad euro 3.600);

per la condanna
a ricalcolare il periodo di aspettativa spettante al ricorrente e, conseguentemente, a corrispondergli la retribuzione non erogatagli nel periodo dal 23.8.2013 al 23.10.2013, pari ad euro 3600 (o quella, anche diversa, che risulterà di giustizia); previa, ove occorrendo
la disapplicazione e/o annullamento
- del decreto del 14.9.2013, prot. n. 03/13;
- della nota del 26.8.2013, prot. n. 7818/UD;
- della nota del 2.9.2013 prot. n. 35925/II;
- del parere del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del capo del dipartimento Ufficio studi e ricerche dell'8.5.2013, prot. n. 539 P.U.;
- delle lettere circolari dipartimentali menzionate nel decreto n. 03/13.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor -OMISSIS-, dipendente del Ministero della Giustizia con qualifica di assistente capo, presta servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione di -OMISSIS-.

A decorrere dal 2006 il ricorrente, a causa di -OMISSIS-, ha dovuto avvalersi di periodi di aspettativa per infermità.

Egli, rientrato in servizio in data 6.1.2011 dall’ultimo periodo di aspettativa, ha svolto 96 giorni continuativi di servizio (dal 6.10.2011 all’8.1.2012), durante i quali ha usufruito di 6 giorni di permesso per assistere il figlio di 10 anni, in applicazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

In data 1.3.2012 la Direzione O.P.G. di -OMISSIS- ha comunicato al deducente l’impossibilità di considerare come servizio attivo l’utilizzo dei permessi previsti dal citato art. 33, e che quindi gli stessi non determinavano l’interruzione dell’aspettativa prevista dall’art. 70, comma 1, del d.p.r. n. 3/1957.

Per effetto di tale linea interpretativa, alla data del 1.3.2012 residuavano al ricorrente pochi giorni di aspettativa per infermità retribuita ex art. 68, comma 3, del d.p.r. n. 3/1957 e la possibilità di richiedere, in forza dell’art. 70, comma 3, del d.p.r. n. 3/1957, la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

A decorrere dal 22.8.2013 l’interessato, avendo esaurito secondo l’Amministrazione i 18 mesi di aspettativa retribuita, è stato collocato in aspettativa senza assegni, come disposto con decreto del Direttore della Direzione O.P.G. di -OMISSIS- datato 14.9.2013, il quale ha accolto la richiesta di concessione di 62 giorni (dal 23.8.2013 al 23.10.2013) di aspettativa non retribuita (documento n. 10 allegato al gravame), ad esito del giudizio di temporanea inidoneità al servizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS-(documento n. 8).

Sottoposto nuovamente a visita il signor -OMISSIS-, in data 23.10.2013, è stato riconosciuto idoneo al servizio, cosicchè da tale giorno egli ha ripreso servizio (documento n. 11).

Avverso il predetto decreto, ai fini dell’accertamento del diritto a vedersi riconoscere il periodo di servizio attivo di 96 giorni, il ricorrente è insorto deducendo:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 della legge n. 104/1992; violazione del d.lgs. n. 216/2003; eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta;

2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 68 e 70 del d.p.r. n. 3/1957.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

Con ordinanza n. -OMISSIS- questo TAR ha respinto l’istanza cautelare.

Tale pronuncia è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-.

All’udienza dell’11 luglio 2014 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente deduce che i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 si collocano nell’ambito di una sostanziale continuità della prestazione lavorativa; a conferma di ciò, l’istante richiama il parere del Ministero del lavoro del 5.5.2004, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’8.3.2005 e il decreto n. 6/2012 del Direttore del Dipartimento di -OMISSIS- (secondo i quali l’utilizzo dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 non determina decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità), il parere del Consiglio di Stato n. 3889 del 9.11.2005 (che, interpellato in merito agli effetti sulle ferie dei permessi ex art. 33, ha chiarito che essi sono assenze brevi che si collocano nell’ambito di una sostanziale continuità e sono riconducibili ad un quadro di tutela di valori presidiati da norme costituzionali), l’art. 71, comma 5, del d.l. n. 112/2008 (secondo cui l’assenza per i permessi ex art. 33, al pari delle assenze per maternità, sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa), la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, datata 8.5.2013 (secondo cui sono considerati servizio attivo anche i periodi fruiti a titolo di congedo ordinario, di riposo ex legge n. 937/1977, di congedo per maternità e di interdizione anticipata riconosciuta dall’Ispettorato del Lavoro nei casi di gravidanza a rischio).

La censura è infondata.

L’art. 70 del d.p.r. n. 3/1957 prevede che i periodi di aspettativa per ragioni di salute si sommano tra loro, ai fini della determinazione del limite massimo di 18 mesi, quando tra essi non intercorrano più di tre mesi di servizio attivo.

Orbene, la locuzione “servizio attivo” utilizzata dal legislatore, che non si rinviene in altre disposizioni normative (nemmeno quelle relative ai giorni di permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992), deve essere intesa in senso lessicale come attività di servizio effettivamente prestata mediante reale esplicazione delle mansioni; invero, il significato letterale della parola “attivo” sottintende la chiara volontà del legislatore di attribuire rilevanza, ai fini dell’interruzione dell’aspettativa, solo a “vere e proprie prestazioni lavorative effettivamente svolte” (Corte dei Conti, sez. contr., 24.3.1993, n. 42).

Non depone in senso contrario la circostanza che l’assenza per permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992 non determini decurtazioni di ferie, tredicesima o importi da distribuire in applicazione della contrattazione decentrata.

Invero da un lato manca, in relazione a detti permessi (previsti in aggiunta al congedo straordinario riservato, dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, al genitore, coniuge o parente o affine entro il terzo grado convivente che assiste il soggetto disabile), una disposizione che li qualifichi come servizio attivo, dall’altro occorre considerare che anche il congedo straordinario, sebbene sia definito, dall’art. 40, ultimo comma, del d.p.r. n. 3/1957, utile a tutti gli effetti diversi da quelli relativi a indennità per funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario, è stato reiteratamente ritenuto, da una considerevole parte della giurisprudenza amministrativa, non qualificabile come servizio attivo (TAR Liguria, I, 3.9.1991, n. 530; TAR Toscana, III, 13.12.1990, n. 149; Cons. Stato, IV, 5.6.1979, n. 427), sia perché si tratta comunque di “sospensione della prestazione dell’attività lavorativa” (Cons. Stato, parere, 17.11.1986, n. 233) “privando l’impiegato dell’esercizio giuridico e materiale dell’attività professionale oggetto del rapporto”, sia perché il citato art. 40 non equipara il congedo straordinario al servizio attivo (Corte Conti, sez. contr., 24.3.1993, n. 42).

Tale conclusione non contraddice il sistema di tutela, costituzionalmente rilevante, destinato ai genitori di soggetti disabili, i quali comunque beneficiano di un ausilio incisivo e differenziato per effetto delle disposizioni di favore contenute nella legge n. 104/1992, nell’art. 3, comma 38, della legge n. 537/1993 (in forza del quale i permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite massimo di giorni di congedo straordinario) e nell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 (che aggiunge ai permessi mensili il congedo straordinario per il genitore che assiste la persona con handicap grave).

Del resto anche il precetto di cui all’art. 70, comma 1, del d.p.r. n. 3/1957, come letto dal Ministero resistente, risponde ad un principio costituzionalmente rilevante, quale quello di economicità della Pubblica Amministrazione, valorizzato dall’art. 97 della Costituzione.

L’accoglimento dell’interpretazione propugnata dal deducente, inoltre, svuoterebbe di contenuto l’espressione “servizio attivo”, il cui senso letterale e logico non può che essere quello di alludere ad una prestazione di lavoro reale ed effettiva, costituente corrispettivo della retribuzione erogata dall’Amministrazione.

Con la seconda censura l’istante sostiene che la valutazione del raggiungimento del limite di 18 mesi non può basarsi sulla sommatoria di tutti i periodi di aspettativa fruiti nell’ultimo quinquennio, in quanto l’art. 70, comma 1, del d.p.r. n. 3/1957 riferisce il suddetto limite alla somma di due periodi di aspettativa.

Il rilievo è infondato.

Il calcolo dei periodi di aspettativa, ex art. 70, comma 1, del d.p.r. n. 3/1957, riguarda tutti giorni di aspettativa del quinquennio non interrotti da almeno tre mesi e un giorno di servizio attivo; diversamente opinando si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra il dipendente che sia ricorso a due periodi di aspettativa e chi invece abbia frazionato lo stesso tempo di aspettativa in vari distinti periodi ravvicinati tra loro.

In base al precetto normativo la causa di interruzione costituita dal minimo previsto di servizio attivo riguarda l’arco temporale intercorrente tra un periodo di aspettativa e l’altro, senza che per questo la norma sia circoscritta alle aspettative distribuite complessivamente su due periodi: al limite dei 18 mesi concorrono le assenze distribuite anche su plurimi archi temporali, considerati continui qualora non siano separati tra loro da un lasso di tempo di servizio attivo superiore a tre mesi.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, stante la particolarità delle questioni dedotte.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
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Re: Quesito, rientro x 91gg. e dopo ???

Messaggio da Diabolikus »

milos64 ha scritto:Ciao a tutti, il mio quesito è questo: sto arrivando al compimento dell'anno di aspettativa.Se io rientro per almeno 91 gg. (come prescrive la legge ) i successivi periodi come verranno conteggiati ?
Mi spiego meglio: 365 al 100% poi 91 gg. di rientro, poi quanto tempo posso restare in asp. al 100% prima delle decurtazioni.
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Diabolikus.
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