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scusate ma io non capisco cosa serviva l'articolo 1084 bis,antoniomlg ha scritto:Fossi in te farei domanda sia per il ruolo d'onore che per la promozione ad anzianità. Secondo me, non procedono d'ufficio ma solo se fai domanda.Zenmonk ha scritto:grazie per la risposta, sinceramente vorrei capire nel mio caso specifico cosa aspettarmi.thomax65 ha scritto:Ovviamente le patologie non riconosciute NON comportano oneri finanziari a carico dello Stato.
La legge di riordino prevede una sola promozione onorifica senza oneri finanziari a carico dello Stato il giorno dopo la riforma per causa di servizio (1084-bis).
Tale promozione e' ovviamente ulteriore a quella prevista nel ruolo d'onore dalla stessa legge di riordino, anch'essa meramente onorifica ossia senza oneri finanziari.
Tuttavia, essendo la legge di riordino scritta con i piedi, non mancherà chi sosterrà il contrario, ossia che la promozione sia unica, causando così contenzioso destinato ad impoverire l'amministrazione in quanto destinato a sicura sorte.
non ho capito che c'entra con il topic...panorama ha scritto:giusto per notizia (caso diverso)
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701847 - Public 2017-08-04 -
Numero 01847/2017 e data 04/08/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 26 luglio 2017
NUMERO AFFARE 04049/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto -OMISSIS-”.
LA SEZIONE
-OMISSIS-con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;
1. Il Ministero della difesa riferisce che-OMISSIS-, fu giudicato: “-OMISSIS- (d.P.R. n. 738/81 e L. n. 68/99), qualora l’infermità diagnosticata sia giudicata DCS. Controindicate attività che comportino gravoso impegno fisico. In caso di mancato riconoscimento della DCS, idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei ruoli civili del M.D. e altre amministrazioni”.
-OMISSIS- presentò domanda di reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa.
-OMISSIS-, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, -OMISSIS-
Le relative istanze erano state presentate dall’interessato -OMISSIS-.
-OMISSIS-.
-OMISSIS-, fu collocato in aspettativa in attesa dell’assunzione in servizio in qualità di dipendente civile, ai sensi dell’art. 2, c. 7, del D.I. 18 aprile 2002.
-OMISSIS- presentò formale atto di rinuncia al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, a seguito della quale la competente D.G. per il personale civile comunicò di non procedere all’istruttoria della relativa pratica.
Pertanto, -OMISSIS-.
Ritenendo di possedere i requisiti per l’avanzamento al grado superiore,-OMISSIS- propose il ricorso straordinario in argomento, chiedendo che venisse controllata la sua posizione di stato e gli venisse conferito, all’atto del collocamento in congedo, il grado superiore.
Il ricorso è improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.
-OMISSIS-, avendo appurato che, a seguito della rinuncia al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile, -OMISSIS- possedeva i requisiti previsti dall’art. 21 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, ora trasfuso nell’art. 1077 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
-OMISSIS-.
-OMISSIS-.
È stato pertanto rettificato, nella parte relativa al grado,-OMISSIS-.
-OMISSIS-.
In conclusione, alla luce di quanto suesposto, risultando essere state integralmente soddisfatte le pretese fatte valere dal ricorrente, si ritiene che il gravame de quo sia da considerarsi improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.
2. La Sezione condivide appieno quanto riferito dal Ministero della difesa: il ricorso può essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
se.zac ha scritto:La patologia per la quale è stato riformato non è dipendente da c.s. dunque non dà luogo a promozione o benefici contemplati per riforme dipendenti da cause di servizio.
Altra questione è la p.p.o. che percepisce chiunque abbia contratto un infermità riconosciuta dipendente da c.s a prescindere dal modo con cui è stato posto in pensione.