Quesito pensione privilegiata

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antoniomlg
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Re: Quesito pensione privilegiata

Messaggio da antoniomlg »

thomax65 ha scritto:Buongiorno a tutti, hai ragione antoniomlg, in effetti rileggendo quanto postato ho visto di aver fatto un bel pò di confusione, chiedo venia e ringrazio tutti comunque per le risposte. Se avrò modo di stebitarmi caffè pagato per tutti. A tal proposito cercherò di essere preciso:

- Sul sito INPS ho visto solo ed escusivamente la dicitura " fine lavorazione" delle pratiche da me citate, l'esito delle stesse quindi sia il respingimento dell'unatantum che l'emissione della delibera relativa alla PPO mi sono state riferite a voce dal personale del loro call center;

- Le cause di servizio nel loro complesso sono ascritte alla 6^ cat. tab. A, tra queste, vi sono due di 8^ cat. tab. A, riconosciute dal CdV ed indennizzate, per le quali la CMO all'atto della riforma si è espressa per la PPO a vita.

- Il mio quesito era questo: dai pochi dati a mia conoscenza e che ho illustrato è probabile ritenere che a fronte del respimgimento dell'unatantum e dell'emissione della delibera sia stata concessa la PPO?

Grazie ancora e buona giornata a tutti
sono propenso a dirti di SI.....

non ci sarebbero motivi per un diniego.....
potrebbe arrivarti la determina inps a giorni
ma i soldi deve prima restituire il 50% di eventuale equo indennizzo.
e poi vedrai i soldi mensilmente.

ciao


thomax65
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Re: Quesito pensione privilegiata

Messaggio da thomax65 »

antoniomlg ha scritto:
thomax65 ha scritto:Buongiorno a tutti, hai ragione antoniomlg, in effetti rileggendo quanto postato ho visto di aver fatto un bel pò di confusione, chiedo venia e ringrazio tutti comunque per le risposte. Se avrò modo di stebitarmi caffè pagato per tutti. A tal proposito cercherò di essere preciso:

- Sul sito INPS ho visto solo ed escusivamente la dicitura " fine lavorazione" delle pratiche da me citate, l'esito delle stesse quindi sia il respingimento dell'unatantum che l'emissione della delibera relativa alla PPO mi sono state riferite a voce dal personale del loro call center;

- Le cause di servizio nel loro complesso sono ascritte alla 6^ cat. tab. A, tra queste, vi sono due di 8^ cat. tab. A, riconosciute dal CdV ed indennizzate, per le quali la CMO all'atto della riforma si è espressa per la PPO a vita.

- Il mio quesito era questo: dai pochi dati a mia conoscenza e che ho illustrato è probabile ritenere che a fronte del respimgimento dell'unatantum e dell'emissione della delibera sia stata concessa la PPO?

Grazie ancora e buona giornata a tutti
sono propenso a dirti di SI.....

non ci sarebbero motivi per un diniego.....
potrebbe arrivarti la determina inps a giorni
ma i soldi deve prima restituire il 50% di eventuale equo indennizzo.
e poi vedrai i soldi mensilmente.

ciao
Si, sapevo della restituzione del 50% dell'equo indennizzo, l'inps mi ha detto che conpenseranno con gli arretrati che mi devono, visto che la domanda è stata presentata a giugno 2015.

grazie ancora...........Ciao
panorama
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Re: Quesito pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

Allego Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 63/2019 pubblicato in data 19/02/2019, relativo a:

Pensione Privilegiata Ordinaria Tabellare erogata ad un militare in congedo - art. 49, comma 2, del TUIR.

N.B.: contiene anche altre informazioni.
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Re: Quesito pensione privilegiata

Messaggio da gino59 »

thomax65 ha scritto: ven nov 25, 2016 10:00 pm
antoniomlg ha scritto:
thomax65 ha scritto:Buonasera a tutti gli utenti di questo splendido forum, un saluto particolare agli esperti Gino, Angry e tanti altri che sono spesso sono un faro su questa oscura e complicata burocrazia.
Il mio quesito riguarda la pensione privilegiata, previa visita presso la CMO a seguito di riforma mi vengono assegnate due 8 cat. tab A per PP a vita, gia indennizzate e riconosciute SI dip. anche dal CdV, qualche tempo fa parlando con il funzionario del INPS, mi riferisce che stava trattando due pratiche una relativa alla PP e l'altra per l'assegno unatantum (premetto che non ho fatto alcuna domanda e non ho nessuna tabella B riconosciuta ma solo un paio di mod. C mai definiti), il funzionario mi riferiva che era decisione dell'INPS se concedere l'unatantum o la privilegiata a vita
Oggi sul sito INPS vedo fine lavorazione di queste pratiche e apprendo dal loro Call center che l'assegno unatantum è stato respinto mentre è stata emessa una delibera per la PP, inoltre è presente anche un'altra pratica "Interessi Legali e rivalutazione" sulla quale non mi hanno saputo dire nulla.
Volevo chiedere in relazione a quanto sopra essendo stata respinto l'unatantum è probabile che mi abbiano assegnatoi la PP.
Grazie a chiunque risponderà, un cordiale buonasera a tutti
è tutto nella regola e secondo normative.

in quanto la indennità una tantum viene erogata per le invalidità ascritte alla tabella "A".

mentre tu riferisci di avere 2 cause di servizio ascritte ognuna alla 8^ categoria

quindi non spetta al una tantum bensi la PP di 7^ categoria per cumulo delle 2 ottave categorie.

ciao

Grazie gentilissimo, quindi il fatto che vi sia una delibera per la Ppo è positivo?
===================Dovresti accertare se questa 7^ ai fini P.P. è a vita=======================
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antoniomlg
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Re: Quesito pensione privilegiata

Messaggio da antoniomlg »

Lui nei messaggi precedenti afferma che trattasi di
2 cause di servizio ascritte entrambe alla 8^ a vita
per cui il cumulo diventa 7^ a vita.....

-----------------------------------------------sempre se quello che ha riferito è giusto------------------------
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Re: Quesito pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

L'INPS perde l'appello

1) - La CdC Campania ha accolto il ricorso di F. A. diretto a vedersi riconoscere il diritto all’IIS in misura intera e alla 13^ mensilità su due trattamenti pensionistici di reversibilità, oltre accessori come per legge.

La CdC d'Appello precisa:

2) - Ugualmente questo Collegio rileva come in base all'assetto normativo e giurisprudenziale sopra tratteggiato, sono nuovamente intervenute le SS.RR., le quali, con sentenza n. 29/QM/2017 del 13 settembre 2017, hanno affermato il principio di diritto secondo cui al percettore di pensione privilegiata tabellare spetta l’IIS misura intera, anche sul rateo di tredicesima mensilità, pur se lo stesso sia nel contempo titolare di altro trattamento di quiescenza INPS dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
------------------------------

Sezione PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2020 Numero 21 Pubblicazione 27/01/2020

21/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai Sigg.ri magistrati:
dott. Agostino CHIAPPINIELLO Presidente
dott.ssa Fernanda FRAIOLI Consigliere relatore
dott.ssa Fabio GALEFFI Consigliere
dott. Aurelio LAINO Consigliere
dott.ssa Donatella SCANDURRA Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio pensionistico d’appello iscritto al n. 54314 del Registro di Segreteria, proposto dall’INPS nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria PASSARELLI, Luigi CALIULO, Filippo MANGIAPANE e Antonella PATTERI, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29,

avverso
la sentenza n. XXXX/XXXX depositata il 8 novembre XXXX della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania

contro
F. A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe URSINI e Giovanna BUONANNO con i quali è elettivamente domiciliato in Roma a Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell’avv. Carlo Rienzi.

Visti gli atti introduttivi e tutti i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 9 gennaio 2020 la relatrice, Consigliere Fernanda FRAIOLI, l’avv.ssa Giuseppina GIANNICO, per l’INPS, su delega dell’avv.ssa Maria PASSARELLI, nonché l’avv. Gianluca D’ASCENZO, su delega scritta dell’avv. Giuseppe URSINI.

FATTO

Con sentenza n. XXXX dell’8 novembre XXXX, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania ha accolto il ricorso di F. A. diretto a vedersi riconoscere il diritto all’IIS in misura intera e alla 13^ mensilità su due trattamenti pensionistici di reversibilità, oltre accessori come per legge.

Ha appellato la sentenza l’INPS per farne dichiarare l’annullamento e, di conseguenza, non dovuta la corresponsione in favore di controparte di un’ulteriore IIS sulle pensioni di reversibilità in godimento, posto che già viene corrisposto in forma conglobata.

Come pure ritiene che null’altro spetti alla F. a titolo di 13^ mensilità avendo l’Istituto provveduto alla corresponsione della medesima su entrambi i trattamenti pensionistici di reversibilità, sia pure nei limiti dell’intervenuta prescrizione quinquennale.

Il tutto con conseguente declaratoria del diritto dell’Istituto di ripetere quanto versato nelle more del gravame in considerazione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

Ha depositato una memoria di costituzione e risposta la F. che chiede di dichiarare l’inammissibilità e/o l’infondatezza dell’appello e, comunque di rigettarlo in ogni caso, confermando interamente la sentenza che si grava.

All’odierna pubblica udienza, le parti si sono richiamate agli atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello odierno tende a far dichiarare non dovuta la corresponsione di un ulteriore IIS sulle pensioni di reversibilità in godimento, in fattispecie, atteso che la stessa si ritiene già corrisposta in forma conglobata, ai sensi dell’art. 15, co. 3 e 4 della legge n. 724/94 e dell’art. 1, co.41 della legge n. 335/95.

Con ciò, riformando la sentenza di prime cure che, invece, ha ritenuto spettante alla richiedente il diritto a percepire, in misura intera, l’IIS sulle pensioni – di cui una di natura tabellare – in suo godimento, quale vedova del de cuius in quanto tale diritto si era già cristallizzato in capo a questi per risalire, i due trattamenti pensionistici, ad una data antecedente al 1 gennaio 1993.

Come, pure è stata ritenuta fondata la richiesta del diritto a percepire la 13^ mensilità, in misura intera, sulle pensioni di reversibilità in godimento della ricorrente.

Il ricorso dell’INPS non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Come correttamente indicato dal giudice di prime cure nella sentenza che si grava nella presente sede, in fattispecie, sussistono i presupposti richiesti in materia e tanto consente l’applicabilità della previsione normativa anche alla luce degli arresti giurisprudenziali in merito.

Ugualmente questo Collegio rileva come in base all'assetto normativo e giurisprudenziale sopra tratteggiato, sono nuovamente intervenute le SS.RR., le quali, con sentenza n. 29/QM/2017 del 13 settembre 2017, hanno affermato il principio di diritto secondo cui al percettore di pensione privilegiata tabellare spetta l’IIS misura intera, anche sul rateo di tredicesima mensilità, pur se lo stesso sia nel contempo titolare di altro trattamento di quiescenza INPS dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

Pertanto, in piena adesione a quanto ivi indicato, si riporta il passo della sentenza di prime cure da cui non ha motivo alcuno per discostarsi, laddove ricorda che “Con tale decisione l'organo nomofilattico di questa Corte, in sede di risoluzione di questione di massima e in presenza del conflitto orizzontale manifestatosi tra le diverse Sezioni di appello, hanno ritenuto di dover superare l'orientamento di quella giurisprudenza contabile (compendiato nella sentenza della Sez. I/A n. XXX/XXXX), posta a fondamento della questione di massima sollevata dalla Prima Sezione centrale di appello (con sentenza/ordinanza n. XX/XXXX), secondo la quale, nel caso di duplice pensione (anche tabellare), l'indennità integrativa speciale spettasse anche sul secondo trattamento pensionistico, ma solo limitatamente al cosiddetto "minimo INPS". In tal modo si è deciso dl aderire all'arresto espresso dalle stesse Sezioni riunite con sentenza n. 54/2015/QM, riferito alle ipotesi in cui un soggetto sia percettore di altro trattamento di quiescenza INPS, gestione ex INPDAP, uno dei quali erogato dopo il 1° gennaio 1995.

Assume rilevanza, ai fini della decisione della causa, il seguente passaggio della sentenza 29/QM/2017: "Dalla ripercorsa evoluzione legislativa (che riguarda i diversi metodi di determinazione del trattamento pensionistico principale, comprensivo dell'IIS o di istituti similari volti a mantenere inalterato nel tempo il valore della pensione, n.d.r.) discende, con palese evidenza, che il problema di un possibile cumulo, ai fini perequativi, dell’indennità integrativa speciale e delle quote aggiunte possa verificarsi esclusivamente in presenza di soggetti che, titolari di pensione statale (o amministrati dalle gestioni speciale INPS) con la indennità Integrativa speciale separata, siano andati in quiescenza nell'arco temporale in cui il sistema introdotto dalla legge n. 160/1975 è rimasto in vigore. venendo meno per coloro i quali abbiano percepito la pensione a decorrere dal 1° gennaio 1984 (termine posto dalla legge n. 730/1983)”.

Tanto premesso, l’appello non merita accoglimento.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell’appellata come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
· rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado
· liquida le spese in favore dell’appellata nella misura di €. 1.500,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Fernanda FRAIOLI F.to Agostino CHIAPPINIELLO


Depositata in segreteria il 27 gennaio 2020


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Re: Quesito pensione privilegiata

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Re: Quesito pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

La CdC sezione 2^ d'Appello, Accoglie l'appello del ricorrente per malattia aggravata ed altro.

Consiglio di leggerla tutta.

1) - Il ricorrente, già titolare di indennità per una volta tanto in misura pari a quattro annualità della pensione di ottava categoria – OMISSIS - , ha impugnato la sentenza della Sezione che si è positivamente pronunciata sul suo ricorso diretto a far valere un più favorevole trattamento, deducendo che la decorrenza della pensione di ottava categoria, giudizialmente riconosciuta, non può essere ancorata alla data della visita collegiale di riferimento sottesa al provvedimento negativo impugnato, bensì alla data della domanda amministrativa ai sensi dell’art. 191 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in adesione all’orientamento di questa Sezione espresso nella sentenza 11 novembre 2016 n. 1131.

IN DIRITTO SI LEGGE:

2) - L’impugnazione mira all’accertamento del diritto a più favorevole trattamento privilegiato con riguardo ad una decorrenza anteriore a quella fissata dalla statuizione di accoglimento del ricorso in primo grado.

3) - A norma dell'articolo 14 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, nelle ipotesi di aggravamento di infermità o lesioni, ancorché in precedenza non valutabili ai fini della classificazione o non invalidanti, ma riconosciute dipendenti da fatti di servizio, l’interessato può far valere i suoi diritti o maggiori diritti senza limiti di tempo. Nondimeno, si considera sopravvenuto l'aggravamento dell'infermità anche nel caso in cui l'invalidità, quantunque non aggravata, sia da ascrivere a categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. In caso di aggravamento o rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (sotto l’impero della legislazione precedente, cfr. artt. 70, primo capoverso, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e 26 legge 18 marzo 1968, n. 313).
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Re: Quesito pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

art. 67
Misura della pensione privilegiata dei militari
.

Ricorso perso
-------------------

CdC Lazio n. 499/2020 pubblicata in data 14/10/2020

Sent. n. 499/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 76482 del registro di Segreteria.

TRA
XX , rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Scala.
RICORRENTE

CONTRO
INPS- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha contestato la Determinazione nr. RM0220…… del 01.09.2017 di liquidazione ordinaria militare di 2" categoria con decorrere dal 1 giugno 2014, che ha utilizzato contemporaneamente e congiuntamente in modo assolutamente irregolare, sia il metodo di calcolo di cui all'art. 67, comma 2, del DPR 1092/1973 concernente i cd <<percentualisti>> sia il metodo di calcolo del comma 4, del medesimo art. 67, riferito ai cd <<decimisti>>. Al riguardo ha rappresentato che “il metodo di calcolo normativamente corretto, da applicarsi - anche perché più favorevole - era quello di cui al 2 comma del citato art. 67 come chiarito anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella sentenza nr. 2/QM/2005 del 17.06.2005. Il ricorrente ha, poi, richiamato l’art. 1884 del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, C.O.M.) e l’art. 67 del D.p.r n. 1092/1973. Ha concluso chiedendo di riconoscere il diritto alla liquidazione della pensione privilegiata ordinaria di II categoria ai sensi del 2 comma del citato art. 67, ovvero mediante l'applicazione della percentuale del 90%, stabilita in corrispondenza della II categoria di ascrivibilità delle infermità o lesioni riscontrate, alla Base Pensionabile di cui all'art. 53 del D.P.R. nr.1092/73 e non alla cd Base Retributiva, oltre che a vedersi riconoscere la maggiorazione del 18% dei sei scatti anticipati, che vanno considerati quale unicum con lo stipendio in virtù anche delle direttive contenute nella Circolare INPDAP n. 22/2009, considerato che la determinazione della pensione privilegiata dei <<percentualisti>> non è effettuata in <<quote>> col sistema introdotto dal D.Lgs n. 503/1992, il tutto previo annullamento della Determinazione nr. RM0220..... del 01.09.2017 e con condanna dell’INPS all’emanazione di una nuova determinazione con pagamento degli arretrati maggiorati di rivalutazione e interessi legali con decorrenza dal 1/06/2014.

Con successiva memoria il ricorrente ha esposto il quadro normativo che regolamenta la pensione privilegiata ordinaria militare e, in particolare, la disciplina di cui al comma 2 dell’art. 67 del D.p.r. n. 1092/1973 (metodo percentualistico, calcolo effettuato applicando l’art. 53) e al comma 4 del medesimo articolo (metodo decimistico, calcolo effettuato in base all’art. 13 del D.lgs. n. 503/1992). Ha, poi, rappresentato la disciplina relativa ai sei aumenti periodici di stipendio in quanto incidenti sulla corretta quantificazione della P.P.O. Sul punto ha rilevato che “l’art.4 (“Maggiorazione della base pensionabile”) del D.Lgs n. 165 del 30.04.1997 ha stabilito che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio … sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata … .”

Con tale norma il legislatore ha inequivocabilmente chiarito che <<i sei scatti>> - di cui al citato art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 - denominati nella nuova formulazione <<i sei aumenti periodici di stipendio>>, sono divenuti parte integrante dello stipendio stesso, anche se da attribuire in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”. Ha, quindi, evidenziato la natura stipendiale degli scatti in questione, anche ai sensi dell’art. 1863 C.O.M., della circolare INPDAP n. 18/2009 e della giurisprudenza contabile ivi richiamata, tra cui la sentenza n. 114/2016 della Sezione di Appello per la Sicilia. Ha, poi, sottolineato che la non conformità della somma relativa alle voci retributive da maggiorare del 18%, che nel mod. PA04 trasmesso dall’Amministrazione della G.D.F. competente risulta pari a € 18.853,39 in luogo di € 22.655,72, risultante nel prospetto comparativo predisposto dal ricorrente, dipende dal fatto che nel mod. PA04 non è stato inserito l’importo relativo ai sei scatti pari a € 3.802,33, in quanto “l’incombenza di valutare la possibilità che tale importo fosse maggiorato del 18% è divenuta di esclusiva competenza dell’I.N.P.S., che, chiamato a concedere la pensione privilegiata, doveva e deve verificare se a competere sia la pensione privilegiata ordinaria ex art. 67, comma 2 - e quindi con l’obbligo di incrementare il valore dei sei scatti del 18% - ovvero ex art. 67, comma 4, e quindi senza dover incrementare il valore dei sei scatti, in ossequio anche ai chiarimenti forniti con la Circolare INPDAP n. 18 datata 18/09/2009, datosi che la pensione normale viene calcolata in quote ex D.Lgs. n.503/1992”. Ha, quindi, evidenziando che la pensione privilegiata ordinaria del ricorrente va determinata ai sensi del comma 2 dell’art. 67 con riferimento alla base pensionabile ex art. 53 costituita dall’ultimo stipendio pari a € 41.282,03, da incrementarsi del valore dei sei aumenti periodi di stipendio pari a € 3.802,33 e con la maggiorazione del 18% sugli scatti (€ 684,42). Ha, quindi, rilevato che il calcolo del trattamento pensionistico con il metodo di cui al comma 4 dell’art. 67 sarebbe meno favorevole e ha contestato le modalità di calcolo del resistente in quanto l’INPS ha utilizzato per la quantificazione della pensione sia il comma 2 che il comma 4 determinando un importo pari a € 40.007,15 in luogo di € 41.192,00. Ha, poi, evidenziato che fino al 31/05/2014 al ricorrente spettava la pensione privilegiata ordinaria di V-IV categoria e che l’INPS aveva determinato l’importo secondo le regole del comma 4 dell’art. 67 senza giustamente incrementare gli scatti della percentuale del 18%. Ha, poi, elencato alcuni prospetti di calcolo e ha osservato che, anche nell’ipotesi non condivisa avente ad oggetto la non debenza della maggiorazione del 18%, la pensione va calcolata ai sensi del comma 2 dell’art. 67 e ammonta a € 40.575,92.

Ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso, con il riconoscimento della pensione quantificata in € 41.192,00 a far data dal 1/06/2014, oltre arretrati, interessi e rivalutazione monetaria

Con memoria di costituzione in giudizio il resistente ha rilevato che “il d.lgs. 503/92, a decorrere dal 01/01/1993, ha recato sostanziali e profonde modificazioni nell'ambito del sistema pensionistico statale , introducendo, da un lato, all'art. 7 il concetto di media delle retribuzioni contributive percepite nel relativo periodo di riferimento in sostituzione di quello della base pensionabile come individuato dall'art. 53 del DPR 1092/73 ( ultimo stipendio ed altri assegni in attribuzione alla data del pensionamento) e, dall'altro, il diverso sistema di calcolo della pensione, il cui importo è definitivamente determinato sia dalla quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite fino al 31/12/1992, secondo la normativa vigente antecedentemente alla data anzidetta (art. 67 DPR 1092/73), sia dalla quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 01/01/1993, calcolato secondo le norme di cui al menzionato decreto 503/92”. Ha, poi, evidenziato che “la somma delle voci retributive da maggiorare del 18%, nel caso dell'interessato, risulta pari a € 18.853,30 - come tra l'altro certificato sul modello PA04 trasmesso dalla stessa amministrazione dell'interessato ( Reparto Tecnico Logistico G.D.F. di Roma ) - e non di € 22.655,72 come sostenuto dal Sig. XX. Ciò in quanto i benefici suddetti non sono maggiorabili del 18% nell'ambito del sistema di calcolo applicato nella fattispecie per la determinazione del trattamento pensionistico di privilegio dell'interessato in virtù delle più volte menzionate disposizioni normative”. Ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’esito dell’udienza del 25/09/2019, con l’ordinanza n. 327/2019 è stato chiesto al resistente di relazionare sulle modalità di calcolo della pensione privilegiata, soffermandosi, in particolare, sul criterio utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 67, comma 2, del D.p.r. n. 1092/1973 e specificando, anche tramite apposito prospetto, la convenienza del suddetto criterio rispetto alla liquidazione ai sensi dell’art. 67, comma 4, fissando l’udienza dell’8/04/2020 per la prosecuzione del giudizio, poi rinviata al 7/10/2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con successive note il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 7/10/2020, con l’assistenza del segretario Paola Venanzini, l’avv. Carlo Scala per il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’avv. Filippo Mangiapane per l’INPS per il rigetto; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto di riconoscere il diritto alla liquidazione della pensione privilegiata ordinaria di II categoria ai sensi del 2 comma del citato art. 67, ovvero mediante l'applicazione della percentuale del 90% alla Base Pensionabile di cui all'art.53 del D.P.R. nr. 1092/73 e non alla cd Base Retributiva e la maggiorazione del 18% sui sei scatti anticipati.

Con riferimento alla prima questione, si rileva che l’ultimo stipendio non costituisce più l’unico criterio il calcolo del trattamento pensionistico in quanto il trattamento pensionistico, anche privilegiato, va calcolato tenendo conto anche delle previsioni di cui all’art. 7 e all’art. 13 del D.lgs n. 503/1992. Sotto tale profilo non assume rilievo quanto dedotto dal ricorrente che ha richiamato la pronuncia delle Sezioni riunite n. 2/2005 il cui principio di diritto è relativo alla problematica relativa alla costituzione della posizione assicurativa; la suddetta decisione ha, anzi, chiarito che “la p.p.o. ex art. 67 è ontologicamente la stessa, sia nel caso previsto dai commi 2 e 3 sia in quello di cui al successivo comma 4, non trovando essa stessa unico titolo nell’infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma essendo in tutti i casi calcolata, sia pure con diverse modalità, in rapporto alla base pensionabile”.

Pertanto la prima domanda non può essere accolta.

Con riferimento alla seconda questione, relativa alla maggiorazione del 18% sui sei scatti stipendiali, essa non può essere accolta in quanto la pensionabilità di un emolumento non comporta di per sé la maggiorazione del 18% in assenza di un’espressa previsione di legge che disponga in tal senso e nel caso di specie tale maggiorazione non risulta disciplinata da alcuna norma (in tal senso si è espressa la costante giurisprudenza contabile: Corte conti, Sezioni riunite, n. 9/2011).

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è rigettato (in termini analoghi Corte conti, Sez. giur. Puglia, n. 380/2018).

Le spese sono compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese legali;

- nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020.

IL GIUDICE
f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.10.2020 per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA
-------------------------------------

D.P.R. 1092/1973

art. 67.
Misura della pensione privilegiata dei militari.

comma 1) omissis;

comma 2) - La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.

comma 3) - Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

comma 4) - Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.

comma 5) – omissis

-----------------

Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, C.O.M.)

TRATTAMENTO PRIVILEGIATO ORDINARIO

Art. 1884
Pensione privilegiata

1. Il trattamento pensionistico privilegiato è corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.

Art. 1885
Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati

1. La pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati è disciplinata dall'articolo 67, commi 1-4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1886
Pensione privilegiata tabellare

1. La pensione privilegiata tabellare è determinata ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. All'importo della pensione, si aggiunge l'indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

3. La pensione privilegiata tabellare correlata a menomazioni verificatesi durante il servizio militare di leva è esente da imposta sul reddito.

4. Il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.
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Re: Quesito pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

2 colleghi CC. riformati, si sono rivolti ad un Avvocato visto il notevole lasso di tempo intercorso per la definizione della domanda della PPO, in pratica:

- un collega Lgt. riformato in data 04/03/2015 con Tab. A cat.3, in data 18/06/2015 presentava presso l’INPS di Frosinone la domanda ed è risultata priva di riscontro. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha richiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e condannare l'Inps al pagamento delle spese di lite, avendo l'Inps, con nota del 05/08/2020, provveduto come richiesto dal ricorrente alla liquidazione della pensione di privilegio dal 5-3-2015, con recupero del 50% di quanto corrisposto a titolo di equo indennizzo. Alla fine il Giudice ha condannato l’INPS alle spese di lite a favore del procuratore antistatario, che si quantificano in euro 500 (cinquecento).

- un collega APS riformato in data 21/09/2015 con Tabella A della categoria 5, presentava in data 02/11/2015 alla sede Inps di Frosinone domanda di PPO che restava priva di riscontro da parte dell’Ente. Con nota pervenuta in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha richiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e condannare l'Inps al pagamento delle spese di lite, avendo l'Inps, con nota del 05/08/2020, provveduto come richiesto dal ricorrente alla liquidazione della pensione di privilegio dal 22-9-2015, con recupero del 50% di quanto corrisposto a titolo di equo indennizzo. Alla fine il Giudice ha condannato l’INPS alle spese di lite a favore del procuratore antistatario, che si quantificano in euro 500 (cinquecento).

Entrambi i colleghi venivano difesi - separatamente - dallo stesso Avvocato.
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Re: Quesito pensione privilegiata

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Appello Accolto

CdC Sezione d’Appello per la Sicilia n. 56, depositata in data 04/11/2020.

Decorrenza della P.P.O. retrodatata, anche a seguito del Ricorso Straordinario al PdR per il riconoscimento della “causa di servizio” accolto e avvio d’Ufficio.

La CdC scrive:

1) - l’oggetto del contendere si riduce alla individuazione della data a decorrere dalla quale l’Istituto previdenziale deve versare i ratei di pensione privilegiata.

Ecco alcune precisazioni fatte dalla CdC:

2) - Ad avviso di questo Collegio, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia invalidante è fisiologicamente finalizzato (anche o solamente) alla richiesta di un beneficio economico; di conseguenza, l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata e la richiesta di concessione di un beneficio economico, sia esso l’equo indennizzo una tantum, ovvero il trattamento pensionistico privilegiato, devono considerarsi strettamente connesse, costituendo il primo (riconoscimento della dipendenza) presupposto del secondo (beneficio economico).

3) - Ancora, ai sensi del 3° comma dell’art.2 del d.P.R. 461/2001, applicabile anche alle istanze di pensione privilegiata per il richiamo operato dal 1°comma dell’art.17 della stessa normala presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio”, ad ulteriore riprova della stretta connessione tra i due procedimenti.

4) - L’impostazione accolta da questo Collegio appare, infine, pienamente aderente al dettato normativo di cui all’art. 167 del d.P.R. 1092/1973, in base al qualeil trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.

Per il resto leggete direttamente dall'allegato.
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Re: Quesito pensione privilegiata

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Dal sito dell'INPS

Pensione di privilegio

Cos'è

La pensione di privilegio è una prestazione pensionistica riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte per causa di servizio.

Non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva.

A chi è rivolto

Dal 6 dicembre 2011, con l’articolo 6, decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 (“riforma Monti-Fornero”), sono stati abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti pubblici, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Continua, quindi, ad avere diritto alla pensione di privilegio il personale appartenente a:

Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
Arma dei Carabinieri;
Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

In caso di decesso del titolare, la pensione di privilegio spetta ai superstiti.


Come funziona


Per il personale militare o per quello cui si applicano le disposizioni stabilite per i militari, il diritto alla pensione di privilegio si consegue secondo quanto previsto dall’articolo 67, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

Il trattamento pensionistico di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l’infermità/lesione sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio, e ciò in quanto il succitato articolo non prevede l’inidoneità al servizio.

Il militare che riporti lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i. a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto:

alla pensione, se le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento (articolo 67, d.p.r. 1092/1973);
a un assegno rinnovabile, nel caso in cui le lesioni o le infermità siano riconosciute suscettibili di miglioramento (articolo 68).
Se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili alla tabella B annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i., il militare ha diritto a un’indennità una tantum commisurata a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravita` dell’infermità riscontrata (articolo 69 del Testo Unico 1092/1973 e articolo 4, comma 2, legge 9/1980).

QUANTO SPETTA

L’articolo 67, comma 2, T.U. 1092/1973 prevede che la pensione privilegiata sia pari all’importo della base pensionabile (100%) se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, o al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermità sono ascritte rispettivamente alla 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ categoria.

Se il dipendente ha raggiunto l’anzianità prevista per il conseguimento della pensione ordinaria e indicata dall’articolo 52 del T.U. 1092/1973 (15 anni di servizio), la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata del 10% (articolo 67, comma 4), se più favorevole rispetto all’importo previsto dal secondo comma.

Se le infermità sono ascritte alla 7^ o all’8^ categoria, è previsto un aumento dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile, per ogni anno di servizio utile in favore di coloro che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale. La pensione privilegiata in questo caso non può superare il 44%.

L’assegno rinnovabile, di misura uguale alla pensione, viene concesso per periodi da due a quattro anni, al termine dei quali o viene commutato in pensione a vita dal giorno successivo alla scadenza, o viene concessa una indennità una tantum, se l’infermità risulta ascrivibile alla tabella B, o viene revocato, se la menomazione non viene più riscontrata o non risulta essere classificabile fra quelle previste dalle tabelle A e B, con contestuale ripristino della pensione ordinaria dal giorno successivo alla scadenza dell’assegno rinnovabile.

L’indennità una tantum è pari alla pensione privilegiata di 8^ categoria, per una o più annualità fino a un massimo di cinque. Qualora il giudizio della commissione medico-ospedaliera preveda un numero di annualità superiore, si dovrà operare in via amministrativa la limitazione alle cinque annualità.

Qualora al militare spetti la pensione ordinaria, l’indennità una tantum e` pari al valore differenziale tra l’importo della pensione privilegiata di 8^ categoria e l’importo della pensione ordinaria.

Domanda

REQUISITI

Per ottenere la pensione di privilegio sono necessari due accertamenti:

- l’accertamento clinico, a opera della CMO;
- l’accertamento del nesso di causalità di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.

Dall’accertamento clinico CMO (verbale) devono risultare:

- il giudizio diagnostico;
- la data di conoscibilità della infermità/lesione;
- l'indicazione della categoria;
- il giudizio di idoneità al servizio;
- il numero delle annualità (massimo cinque) per le patologie ascritte a tabella B;
- il numero degli anni (minimo due, massimo quattro) di riconoscimento dell’assegno rinnovabile nel caso in cui la patologia sia suscettibile di miglioramento;
- se la eventuale inabilità accertata è determinata, esclusivamente o in misura prevalente, da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.

Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità/lesione. L’accertamento del nesso di causalità da parte del comitato di verifica costituisce accertamento definitivo.

Cumulo di più infermità
In presenza di più infermità individuate come ascrivibili a una determinata categoria, per effetto del cumulo, da parte della commissione medica, ai fini dell’attribuzione della pensione di privilegio andranno considerate esclusivamente quelle riconosciute come dipendenti da causa di servizio da parte del comitato di verifica per le cause di servizio.

Ai fini dell’individuazione della categoria di ascrizione delle infermità, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, legge 9/1980.

Aggravamento delle infermità
Nei casi di aggravamento delle infermità o lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato nelle sue diverse forme, il militare può produrre domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo. La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

COME FARE DOMANDA

La domanda di pensione di privilegio può essere presentata all'INPS attraverso il servizio online dedicato.
In alternativa può essere inviata tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
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nonno Alberto
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Re: Quesito pensione privilegiata

Messaggio da nonno Alberto »

triderg ha scritto: ven nov 25, 2016 10:54 pm salve a tutti, premetto che sono prossimo alla pensione e siccome ho 10 cause di servizio riconosciute ma solo una di queste è ascrivibile a tabella B minima, mentre le altre non sono ascrivibili, chiedo cortesemente a chi mi può aiutare, se è possibile fare domanda per cumulare le cause di servizio riconosciute ed ottenere possibilmente una ascrivibilità tabellare. Purtroppo ho provato a fare domanda di aggravamento ma mi hanno risposto che erano trascorsi oltre 5 anni dal momento del riconoscimento e pertanto non potevo inoltrare tale domanda (mi sembra un pò un controsenso in quanto è più probabile che la malattia peggiori col passare del tempo....). Fatemi sapere cortesemente come posso orientarmi in questa giungla di norme. Grazie e buone feste a tutti

Ciao, leggo ora occasionalmente il tuo messaggio, avendo scritto che hai una Tab B già riconosciuta ma non hai indicato se è stata indennizzata, spero che nel frattempo tu abbia fatto almeno la domanda di ppo presso un patronato e proceduto già a fare domanda di ascrizione a tabella e categoria è contestuale equo indennizzo per riscontrato aggravamento delle patologie.

Ricorda che la certificazione medica utilizzata per chiedere l'equo indennizzo non deve avere più di 6 mesi dal rilascio.

triderg
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Re: Quesito pensione privilegiata

Messaggio da triderg »

ti ringrazio nonno Alberto per il consiglio che ho seguito solo in parte ovvero avevo all'epoca (2018) presentato domanda di ppo e ieri 12 luglio 2023 sono andato a visita al CMO di Milano che per la tabella B già riconosciuta causa di servizio indennizzabile ( ma che poi avevo presentato richiesta di indennizzo e mi avevano risposto con una marea di riferimenti normativi per poi alla fine dirmi che non avevo diritto all'equo indennizzo). Ma veniamo al verbale rilasciatomi ieri dove c'è scritto che mi danno la ppo per due anni. Pertanto ti volevo chiedere: devo informare io l'INPS oppure è il CMO che invierà detto verbale all'INPS?
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Re: Quesito pensione privilegiata

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
solo per notizia l'interessato ha aperto un nuovo argomento al seguente link, dove tratta il quesito in modo accurato.

cosa-fare-quando-il-cmo-emette-verbale- ... 75#p286575
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