Quesito destituzione
Quesito destituzione
Buongiorno vorrei porre un quesito:
Se un collega matura il diritto alla pensione di anzianità dopo 41 anni contributivi e per un procedimento disciplinare con sospensione cautelare risalente al 2015 a seguito di un p.p. lo porta alla destituzione dopo aver maturato il requisito dei 41 anni contributivi può chiedere di andare in pensione e percepirla?!
Grazie
Se un collega matura il diritto alla pensione di anzianità dopo 41 anni contributivi e per un procedimento disciplinare con sospensione cautelare risalente al 2015 a seguito di un p.p. lo porta alla destituzione dopo aver maturato il requisito dei 41 anni contributivi può chiedere di andare in pensione e percepirla?!
Grazie
Re: Quesito destituzione
Mi spiego meglio:
Oggi ho 32 anni di servizio
Domani mi sospendono in via cautelare per un p.p.
Tra 4 anni maturo 41 anni contributivi e il diritto alla pensione
Dopo vengo destituito
La pensione di anzianità la prendo?
Grazie
Oggi ho 32 anni di servizio
Domani mi sospendono in via cautelare per un p.p.
Tra 4 anni maturo 41 anni contributivi e il diritto alla pensione
Dopo vengo destituito
La pensione di anzianità la prendo?
Grazie
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Re: Quesito destituzione
Messaggio da naturopata »
Senza entrare nel merito di precedenti visioni opposte anche della giurisprudenza, No.
Nel caso in cui il datore di lavoro adotti un provvedimento di licenziamento disciplinare o di destituzione, può richiedere la restituzione dei contributi pagati per le somme erogate durante i periodi di sospensione cautelare, che si collocano dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro per effetto della retroattività del licenziamento.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Quesito destituzione
naturopata ha scritto: ↑mar nov 13, 2018 9:30 amSenza entrare nel merito di precedenti visioni opposte anche della giurisprudenza, No.
Nel caso in cui il datore di lavoro adotti un provvedimento di licenziamento disciplinare o di destituzione, può richiedere la restituzione dei contributi pagati per le somme erogate durante i periodi di sospensione cautelare, che si collocano dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro per effetto della retroattività del licenziamento.
Non e cosi se il collega adesso ha raggiunto il diritto alla pensione ordinaria- ed ha un procedimento penale in corso, ed ha avuto la sospensione cautelare- Al termine del procedimento penale, ed al successivo giudizio della commissione di disciplina viene erogata la destituzione- Il Ministero modifica il rapporto della cessazione dal servizio, alla data di inizio della sospensione cautelare-Per cui se ha tale data ha maturato i requisiti sia contributivi che anagrafici la pensione non viene toccata- Per converso se alla data della sospensione cautelare non ha maturato il requisito la pensione può essere revocata- E non avendo diritto alla pensione , eventuale indebito non può essere richiesto- allo stato attuale- Ma solo quando il dipendente avrà diritto alla pensione gestione separata inps- Logicamente tutto dovrà essere valutato sia per il contenzioso amministrativo avverso la destituizione, e sia quello contabile alla corte dei conti- Però se con la destituzione non ha maturato il requisito pensionisitico, ed ha una causa di servizio ascritta a tab.A. ha diritto previo domanda alla pensione privilegiata, e qui se vi e stato indebito,verrà trattenuto nella misura di 1/$
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Re: Quesito destituzione
Messaggio da fulmineacielsereno »
Ciao certo che che puoi fare domanda e percepire la pensione però attento perchè recentemente l'INPS, contrariamente a quanto disposto legislativamente, ha emanato la circolare esplicativa nr. 2161 del 29.05.2018 con la quale decreta quando sono validi o meno i contributi che ti stanno versando al 50%.ver21 ha scritto: ↑lun nov 12, 2018 11:16 pm Buongiorno vorrei porre un quesito:
Se un collega matura il diritto alla pensione di anzianità dopo 41 anni contributivi e per un procedimento disciplinare con sospensione cautelare risalente al 2015 a seguito di un p.p. lo porta alla destituzione dopo aver maturato il requisito dei 41 anni contributivi può chiedere di andare in pensione e percepirla?!
Grazie
Se vieni destituito/perdita del grado non valgono nulla e se li hai utilizzati per maturare i 41 anni non ti pagano più la pensione, ti richiedono indietro i ratei pensionistici che ti hanno versato sino a quel momento e, non solo, l'amministrazione ti richiede anche i contributi che ti ha versato al 50%. Soluzione? Dovresti coprire dai 33 ai 36 quindi 4 anni di tasca tua chiedendo il riscatto (per il passato) per un massimo di 3 anni e facendo versamenti volontari per i periodi futuri e solo 6 mesi per il passato sempre che l'INPS autorizzi perchè ti dovrebbe concedere solo di pagare il 50% perchè il restante lo paga l'amministrazione. Affidati ad un buon patronato perchè ora tutto si fa on line e non spendere soldi con avvocati almeno per questo argomento. In bocca al lupo al collega
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Re: Quesito destituzione
Messaggio da naturopata »
Si prega di dare informazioni aggiornate:
4. Disciplina speciale del personale militare
L’Amministrazione di appartenenza del personale militare, anche prima dell’entrata in vigore
del d.lgs. n. 314/1997, era tenuta a versare i contributi ai fini pensionistici anche durante il
periodo di sospensione cautelare, in quanto l’articolo 8 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
riconosceva per i militari l’utilità del periodo di sospensione.
Per il personale militare tali disposizioni sono state confermate dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.
66, “Codice dell’Ordinamento militare” (cfr. in proposito gli artt. 916 e ss.). In particolare,
l’articolo 920 del richiamato decreto prevede che, durante la sospensione dall'impiego, al
personale militare compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti
della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
Anche ai fini dell’indennità di buonuscita il periodo trascorso durante la sospensione
dall’impiego è computato in ragione della metà, ai sensi dell’articolo 4 della legge n.
1407/1956, che dispone che “I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli
assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, vengono, agli effetti della
liquidazione dell'indennità di buonuscita, computati per metà”, e dell’articolo 1847, comma 2,
del già richiamato d.lgs. n. 66/2010.
In sintesi, per il personale in argomento, l’assegno corrisposto durante i periodi di sospensione
cautelare è imponibile sia ai fini pensionistici sia ai fini previdenziali per l’erogazione
dell’indennità di buonuscita.
Se alla sospensione precauzionale fa seguito la destituzione dall’impiego con effetto
retroattivo, il periodo di sospensione in argomento non è utile ai fini delle prestazioni di
quiescenza e previdenza e l’Amministrazione può recuperare i contributi versati.
Nei casi di destituzione con effetto non retroattivo, i periodi di sospensione cautelare
dall’impiego che si collocano prima della data da cui decorre la destituzione sono comunque
utili al cinquanta per cento.
Ove sia stata disposta la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” nei riguardi di
un soggetto già sospeso dall’impiego a titolo precauzionale, la stessa produce effetti ex tunc,
ossia dal momento in cui è stata adottata tale misura cautelare, indipendentemente dal
verificarsi degli eventi previsti nelle fattispecie di cui agli articoli 918 (revoca della
sospensione) e 919 (durata massima della sospensione precauzionale facoltativa) del d.lgs. n.
66/2010.
Il periodo in cui il soggetto viene riammesso in servizio deve essere computato relativamente
al trattamento di quiescenza e previdenza (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 31
gennaio 2005, n. 251; Sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5907; Sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3476).
4. Disciplina speciale del personale militare
L’Amministrazione di appartenenza del personale militare, anche prima dell’entrata in vigore
del d.lgs. n. 314/1997, era tenuta a versare i contributi ai fini pensionistici anche durante il
periodo di sospensione cautelare, in quanto l’articolo 8 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
riconosceva per i militari l’utilità del periodo di sospensione.
Per il personale militare tali disposizioni sono state confermate dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.
66, “Codice dell’Ordinamento militare” (cfr. in proposito gli artt. 916 e ss.). In particolare,
l’articolo 920 del richiamato decreto prevede che, durante la sospensione dall'impiego, al
personale militare compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti
della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
Anche ai fini dell’indennità di buonuscita il periodo trascorso durante la sospensione
dall’impiego è computato in ragione della metà, ai sensi dell’articolo 4 della legge n.
1407/1956, che dispone che “I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli
assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, vengono, agli effetti della
liquidazione dell'indennità di buonuscita, computati per metà”, e dell’articolo 1847, comma 2,
del già richiamato d.lgs. n. 66/2010.
In sintesi, per il personale in argomento, l’assegno corrisposto durante i periodi di sospensione
cautelare è imponibile sia ai fini pensionistici sia ai fini previdenziali per l’erogazione
dell’indennità di buonuscita.
Se alla sospensione precauzionale fa seguito la destituzione dall’impiego con effetto
retroattivo, il periodo di sospensione in argomento non è utile ai fini delle prestazioni di
quiescenza e previdenza e l’Amministrazione può recuperare i contributi versati.
Nei casi di destituzione con effetto non retroattivo, i periodi di sospensione cautelare
dall’impiego che si collocano prima della data da cui decorre la destituzione sono comunque
utili al cinquanta per cento.
Ove sia stata disposta la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” nei riguardi di
un soggetto già sospeso dall’impiego a titolo precauzionale, la stessa produce effetti ex tunc,
ossia dal momento in cui è stata adottata tale misura cautelare, indipendentemente dal
verificarsi degli eventi previsti nelle fattispecie di cui agli articoli 918 (revoca della
sospensione) e 919 (durata massima della sospensione precauzionale facoltativa) del d.lgs. n.
66/2010.
Il periodo in cui il soggetto viene riammesso in servizio deve essere computato relativamente
al trattamento di quiescenza e previdenza (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 31
gennaio 2005, n. 251; Sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5907; Sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3476).
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Re: Quesito destituzione
Messaggio da fulmineacielsereno »
Buon pomeriggio infatti la circolare esplicativa nr. 2161 del 29.05.2018 che avevo citato.naturopata ha scritto: ↑mar nov 13, 2018 3:13 pm Si prega di dare informazioni aggiornate:
4. Disciplina speciale del personale militare
L’Amministrazione di appartenenza del personale militare, anche prima dell’entrata in vigore
del d.lgs. n. 314/1997, era tenuta a versare i contributi ai fini pensionistici anche durante il
periodo di sospensione cautelare, in quanto l’articolo 8 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
riconosceva per i militari l’utilità del periodo di sospensione.
Per il personale militare tali disposizioni sono state confermate dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.
66, “Codice dell’Ordinamento militare” (cfr. in proposito gli artt. 916 e ss.). In particolare,
l’articolo 920 del richiamato decreto prevede che, durante la sospensione dall'impiego, al
personale militare compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti
della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
Anche ai fini dell’indennità di buonuscita il periodo trascorso durante la sospensione
dall’impiego è computato in ragione della metà, ai sensi dell’articolo 4 della legge n.
1407/1956, che dispone che “I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli
assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, vengono, agli effetti della
liquidazione dell'indennità di buonuscita, computati per metà”, e dell’articolo 1847, comma 2,
del già richiamato d.lgs. n. 66/2010.
In sintesi, per il personale in argomento, l’assegno corrisposto durante i periodi di sospensione
cautelare è imponibile sia ai fini pensionistici sia ai fini previdenziali per l’erogazione
dell’indennità di buonuscita.
Se alla sospensione precauzionale fa seguito la destituzione dall’impiego con effetto
retroattivo, il periodo di sospensione in argomento non è utile ai fini delle prestazioni di
quiescenza e previdenza e l’Amministrazione può recuperare i contributi versati.
Nei casi di destituzione con effetto non retroattivo, i periodi di sospensione cautelare
dall’impiego che si collocano prima della data da cui decorre la destituzione sono comunque
utili al cinquanta per cento.
Ove sia stata disposta la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” nei riguardi di
un soggetto già sospeso dall’impiego a titolo precauzionale, la stessa produce effetti ex tunc,
ossia dal momento in cui è stata adottata tale misura cautelare, indipendentemente dal
verificarsi degli eventi previsti nelle fattispecie di cui agli articoli 918 (revoca della
sospensione) e 919 (durata massima della sospensione precauzionale facoltativa) del d.lgs. n.
66/2010.
Il periodo in cui il soggetto viene riammesso in servizio deve essere computato relativamente
al trattamento di quiescenza e previdenza (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 31
gennaio 2005, n. 251; Sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5907; Sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3476).
Re: Quesito destituzione
fulmineacielsereno ha scritto: ↑mar nov 13, 2018 5:15 pmBuon pomeriggio infatti la circolare esplicativa nr. 2161 del 29.05.2018 che avevo citato.naturopata ha scritto: ↑mar nov 13, 2018 3:13 pm Si prega di dare informazioni aggiornate:
4. Disciplina speciale del personale militare
L’Amministrazione di appartenenza del personale militare, anche prima dell’entrata in vigore
del d.lgs. n. 314/1997, era tenuta a versare i contributi ai fini pensionistici anche durante il
periodo di sospensione cautelare, in quanto l’articolo 8 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
riconosceva per i militari l’utilità del periodo di sospensione.
Per il personale militare tali disposizioni sono state confermate dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.
66, “Codice dell’Ordinamento militare” (cfr. in proposito gli artt. 916 e ss.). In particolare,
l’articolo 920 del richiamato decreto prevede che, durante la sospensione dall'impiego, al
personale militare compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti
della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
Anche ai fini dell’indennità di buonuscita il periodo trascorso durante la sospensione
dall’impiego è computato in ragione della metà, ai sensi dell’articolo 4 della legge n.
1407/1956, che dispone che “I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli
assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, vengono, agli effetti della
liquidazione dell'indennità di buonuscita, computati per metà”, e dell’articolo 1847, comma 2,
del già richiamato d.lgs. n. 66/2010.
In sintesi, per il personale in argomento, l’assegno corrisposto durante i periodi di sospensione
cautelare è imponibile sia ai fini pensionistici sia ai fini previdenziali per l’erogazione
dell’indennità di buonuscita.
Se alla sospensione precauzionale fa seguito la destituzione dall’impiego con effetto
retroattivo, il periodo di sospensione in argomento non è utile ai fini delle prestazioni di
quiescenza e previdenza e l’Amministrazione può recuperare i contributi versati.
Nei casi di destituzione con effetto non retroattivo, i periodi di sospensione cautelare
dall’impiego che si collocano prima della data da cui decorre la destituzione sono comunque
utili al cinquanta per cento.
Ove sia stata disposta la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” nei riguardi di
un soggetto già sospeso dall’impiego a titolo precauzionale, la stessa produce effetti ex tunc,
ossia dal momento in cui è stata adottata tale misura cautelare, indipendentemente dal
verificarsi degli eventi previsti nelle fattispecie di cui agli articoli 918 (revoca della
sospensione) e 919 (durata massima della sospensione precauzionale facoltativa) del d.lgs. n.
66/2010.
Il periodo in cui il soggetto viene riammesso in servizio deve essere computato relativamente
al trattamento di quiescenza e previdenza (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 31
gennaio 2005, n. 251; Sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5907; Sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3476).
La parte più importante l'avete dimenticata-
5.2 Licenziamento o destituzione
Nel caso in cui il datore di lavoro adotti un provvedimento disciplinare di licenziamento o di destituzione, può richiedere la restituzione dei contributi pagati per le somme erogate durante i periodi di sospensione cautelare che si collocano dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro per effetto della retroattività del licenziamento.
Eventuali periodi di servizio resi dal dipendente a seguito della riammissione in servizio, per revoca del provvedimento di sospensione cautelare, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza anche se, per effetto della retroattività del licenziamento o destituzione, si collocano dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro. Ciò in quanto si tratta di servizi effettivamente resi dal dipendente.
In questo caso, tali periodi sono valutati ai fini pensionistici e previdenziali in quanto connessi ad un’attività lavorativa svolta temporaneamente e sotto condizione risolutiva, che si configura come un “autonomo servizio” non ricollegabile al precedente rapporto di pubblico impiego (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 27 agosto 2014, n. 4350).
Tale fattispecie rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 2126 c.c., che riconosce al lavoratore il diritto al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione.
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Re: Quesito destituzione
Messaggio da quintostar »
Salve , io sono stato sospeso per 5 anni nella Polizia di stato, in attesa di terminare il processo e di avere
la disciplinare.Nei 5 anni di sospensione ho percepito l'assegno alimentare , ma i contributi non mi sono stati versati assolutamente ,pertanto ,posto in pensione per inabilita' fisica ,non mi e' stato riconosciuto niente del periodo di sospensione ai fini di buonuscita.
la disciplinare.Nei 5 anni di sospensione ho percepito l'assegno alimentare , ma i contributi non mi sono stati versati assolutamente ,pertanto ,posto in pensione per inabilita' fisica ,non mi e' stato riconosciuto niente del periodo di sospensione ai fini di buonuscita.
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Re: Quesito destituzione
Messaggio da naturopata »
Ma infatti fra il dire e il fare c'è una bella differenza. Poi, in tutta onestà, versare dei contributi (tra l'altro figurativi senza svolgere alcuna attività) per poi chiederli indietro mi pare una cosa assurda. L'assegno alimentare non può dare contributi (tranne riassunzione in servizio), altrimenti, ora che non c'è neanche più il limite dei 5 anni di sospensione, si tirano per le lunghe i processi e ogni anno con assegno alimentare senza lavorate si guadagnano 6 mesi di contributi e gira di qua e gira di la, per chi è al limite, può raggiungere il limite pensionabile, ma se la destituzione è retroattiva è retroattiva per tutto, anche per i contributi. Il caso di riammissione in servizio è altra cosa.quintostar ha scritto: ↑mer nov 14, 2018 11:45 am Salve , io sono stato sospeso per 5 anni nella Polizia di stato, in attesa di terminare il processo e di avere
la disciplinare.Nei 5 anni di sospensione ho percepito l'assegno alimentare , ma i contributi non mi sono stati versati assolutamente ,pertanto ,posto in pensione per inabilita' fisica ,non mi e' stato riconosciuto niente del periodo di sospensione ai fini di buonuscita.
Re: Quesito destituzione
Bisogna vedere questa norma della circolare 2161/2018.- Quale sia la decorrenza per l'applicazione anche nel pregresso, in quanto ci saranno migliaia di ricorsi-quintostar ha scritto: ↑mer nov 14, 2018 11:45 am Salve , io sono stato sospeso per 5 anni nella Polizia di stato, in attesa di terminare il processo e di avere
la disciplinare.Nei 5 anni di sospensione ho percepito l'assegno alimentare , ma i contributi non mi sono stati versati assolutamente ,pertanto ,posto in pensione per inabilita' fisica ,non mi e' stato riconosciuto niente del periodo di sospensione ai fini di buonuscita.
Re: Quesito destituzione
Scusami ma come hai fatto a prendere la pensione per riforma non è retroattiva la destituzione e poi non ti tolgono la pensione anche di fisica inabilità?quintostar ha scritto: ↑mer nov 14, 2018 11:45 am Salve , io sono stato sospeso per 5 anni nella Polizia di stato, in attesa di terminare il processo e di avere
la disciplinare.Nei 5 anni di sospensione ho percepito l'assegno alimentare , ma i contributi non mi sono stati versati assolutamente ,pertanto ,posto in pensione per inabilita' fisica ,non mi e' stato riconosciuto niente del periodo di sospensione ai fini di buonuscita.
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Re: Quesito destituzione
Messaggio da naturopata »
Perfetto, proprio così, si fa girare l'economia per avvocati e compagnia, si foraggiano i tribunali e compagnia, le amministrazioni autoalimentano le loro strutture burocratiche e qualche centinaio di malcapitati o no devono sborsare a torto o a ragione.avt8 ha scritto: ↑mer nov 14, 2018 1:05 pmBisogna vedere questa norma della circolare 2161/2018.- Quale sia la decorrenza per l'applicazione anche nel pregresso, in quanto ci saranno migliaia di ricorsi-quintostar ha scritto: ↑mer nov 14, 2018 11:45 am Salve , io sono stato sospeso per 5 anni nella Polizia di stato, in attesa di terminare il processo e di avere
la disciplinare.Nei 5 anni di sospensione ho percepito l'assegno alimentare , ma i contributi non mi sono stati versati assolutamente ,pertanto ,posto in pensione per inabilita' fisica ,non mi e' stato riconosciuto niente del periodo di sospensione ai fini di buonuscita.
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Re: Quesito destituzione
Messaggio da naturopata »
Credo che non abbia ancora concluso (anzi iniziato) il procedimento disciplinare.ver21 ha scritto: ↑mer nov 14, 2018 1:17 pmScusami ma come hai fatto a prendere la pensione per riforma non è retroattiva la destituzione e poi non ti tolgono la pensione anche di fisica inabilità?quintostar ha scritto: ↑mer nov 14, 2018 11:45 am Salve , io sono stato sospeso per 5 anni nella Polizia di stato, in attesa di terminare il processo e di avere
la disciplinare.Nei 5 anni di sospensione ho percepito l'assegno alimentare , ma i contributi non mi sono stati versati assolutamente ,pertanto ,posto in pensione per inabilita' fisica ,non mi e' stato riconosciuto niente del periodo di sospensione ai fini di buonuscita.
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