IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24.029 del registro di Segreteria, proposto dal sig. G. S., nato il Omissis a Omissis, e residente in Omissis, Omissis (codice fiscale Omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato Michela SCAFETTA (CF: SCFMHL79E55A485U; pec:
scafetta@pec.it), presso il cui studio, sito in Roma, Viale Africa, n. 120, ha eletto domicilio, contro l’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (CF: 80078750587).
Uditi, nella pubblica udienza del 24 gennaio, il difensore del ricorrente, Avvocato Roberta Chiara PILIA, per delega dell’Avvocato Michela SCAFETTA, e l’Avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato presso la Segreteria della Sezione in data 10 agosto 2017, il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e titolare di pensione, ha proposto ricorso contro l’INPS di Cagliari, chiedendo che, in applicazione dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, venga riconosciuto il proprio diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, con conseguente rideterminazione della pensione in godimento, in ragione del maggiore montante contributivo spettante.
Il ricorrente ha precisato di essere stato “riformato”, in quanto giudicato “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato” dalla competente Commissione Medica Ospedaliera. Dal 2 dicembre 2013, posto in quiescenza, è titolare della pensione in pagamento n. iscrizione 17140733 presso l’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (Ex INPDAP), sede territoriale di Cagliari.
In data 10.02.2017, ha presentato alla sede INPS di Cagliari domanda di accertamento del diritto azionato in questa sede. Peraltro, dopo l’assunzione a protocollo dell’istanza, accompagnata dalla assicurazione che “si riscontra la nota in oggetto, che sarà inoltrata al competente ufficio” (nota del 13 febbraio 2017), sarebbe seguito un incomprensibile rimbalzo di competenza che, di fatto e nonostante i solleciti, non avrebbe portato ad alcuna risposta.
Ad avviso della parte ricorrente, il diritto vantato troverebbe fondamento nella norma di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, la quale si applicherebbe a tutti i soggetti che, come nel suo caso, non siano transitati nella posizione di ausiliaria, in quanto non in possesso dei requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi.
A supporto della tesi è stata richiamata giurisprudenza conforme di questa Corte (Sezione giurisdizionale Abruzzo, sentenze n. 28/2012 e n. 27/2017), e sono state formulate le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare l’illegittimità della mancata risposta di INPS all’istanza presentata in data 10.02.2017 atta al riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente -in attuazione del dettato normativo nonché in ossequio alla consolidata giurisprudenza-, all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997;
- Accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione numero iscrizione 17140733 in considerazione del maggiore montante contributivo.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
L’INPS, si è costituito in giudizio con il ministero degli Avv.ti Maurizio Falqui CAO, Stefania SOTGIA e Mariantonietta Piras, depositando all’uopo memoria difensiva in data 10 gennaio 2018, con la quale è stato precisato che l'accertamento del diritto richiesto competerebbe esclusivamente all' amministrazione ex datrice di lavoro, la quale soltanto potrebbe contraddire in ordine alla sussistenza\ insussistenza delle condizioni in fatto e in diritto sottostanti la pretesa, mentre l'Istituto non potrebbe che prendere atto delle determinazioni adottate, provvedendo a mettere in pagamento le somme indicate, laddove spettanti.
La mancata evocazione in giudizio dell'amministrazione di appartenenza (Ministero dell'Economia) e l'assenza di qualsivoglia documentazione idonea a permettere la modifica della prestazione (Mod. PA04), renderebbero improcedibile la domanda e infondata, in ogni caso, la pretesa ivi portata.
È stato, pertanto, conclusivamente richiesto che, in via preliminare, sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’INPS o, comunque, che sia respinta ogni pretesa avanzata contro l’Istituto. Spese di lite rifuse.
Nell’udienza del 24 gennaio 2018, fissata per la discussione della causa, l’Avvocato PILIA, per il ricorrente, ha fatto integrale richiamo al ricorso introduttivo e alla documentazione allegata, chiedendo che la causa venga decisa.
L’Avvocato PIRAS, nell’interesse dell’INPS, ha a sua volta fatto richiamo alla memoria in atti.
Considerato in
DIRITTO
Questioni analoghe a quella posta dal ricorrente, nonché l’eccezione formulata dall’INPS, hanno già formato oggetto di pronunce di questa Sezione, in particolare, sentenze n. 156, dell’11/12/2017 e n. 162, del 19/12/2017, dalle cui argomentazioni, da condividersi integralmente, questo giudice non ravvisa motivo alcuno di discostarsi.
Ciò avuto riferimento sia al difetto di legittimazione passiva, eccepita dall’INPS, che al merito della vicenda.
In ordine al primo aspetto, questa Sezione ha già rilevato che non vi sono ragioni che ostino alla immediata riliquidazione delle pensioni, affermazione che va condivisa alla luce delle seguenti considerazioni: a) il ruolo dell’INPS non può essere considerato marginale, in quanto spetta all’Istituto liquidare la pensione del ricorrente; b) nei casi, come quello del G. S., l’INPS medesimo disponeva di tutti gli elementi necessari per riconoscere il beneficio invocato in questa sede, poiché era a conoscenza del fatto che il ricorrente era cessato dal servizio per inabilità senza transitare nell’ausiliaria; c) era in possesso, dal prospetto dei dati trasmesso dall’amministrazione di provenienza, dell’ammontare della base di calcolo su cui applicare l’incremento stabilito dalla legge.
Conseguentemente l’Istituto previdenziale è stato correttamente evocato in giudizio, essendo il legittimo contraddittore, posto che non sussiste alcun obbligo, in capo all’Amministrazione datoriale, di adottare espressa certificazione al riguardo, tanto che, con la sentenza n. 162/2017, previamente citata, questa Sezione ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di detta Amministrazione, nel caso chiamata in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Va, difatti, premesso che l’interessato è cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stato posto in congedo assoluto per inabilità.
Egli si trovava pertanto nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata, la quale prevede quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.
Come già affermato dalla Sezione Molise (sentenza n. 53/2017), la riportata disposizione normativa è da ritenersi tuttora vigente, “pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997.
Orbene, la disposizione ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al personale che cessi dal servizio per raggiunti limiti di età (per tale via escluso dall’ausiliaria), sia nei confronti del personale militare che, come il ricorrente, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, giacché dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare, di talché neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato (cfr: Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012, citata dalla difesa del ricorrente e sent. n. 53/2017).
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso merita accoglimento.
Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.
La condanna alle spese segue la soccombenza. La liquidazione è operata sulla base della tabella 11 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e le stesse, in assenza di apposita notula e considerata la complessità della causa e l’attività svolta, in applicazione dei criteri dettati dal DM 10 marzo 2014, n. 55, si liquidano equitativamente in euro millecinquecento, incluso il rimborso spese forfettarie (ex art. 2, comma 2 DM citato), al netto di IVA e oneri di legge, in favore di parte ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di G. S. e, per l’effetto, dichiara il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento, ai sensi dell’art. 167 CGC.
Condanna l’INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro millecinquecento, al netto di IVA e oneri di legge.
Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 24 gennaio 2018.
Il Giudice unico
f.to Maria Elisabetta LOCCI
Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2018.
Il Dirigente
f.to Giuseppe Mullano