QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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NavySeals
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da NavySeals »

Angelo98 ha scritto: mar set 01, 2020 9:22 pm Vero, ma è altrettanto vero che la fortuna premia gli audaci.
Non voglio affatto generalizzare, ma temo che ci siano troppi tirchi nella categoria, che si taglierebbero una mano prima di spendere qualche centesimo, oppure pretendono sempre gli avvocati “ottimi” ed oltre, ma poi poi alzano le barricate al momento del dunque.
Non mi sembra saggio fuggire da ogni rischio (magari anche minimo) e ritenere che solo i propri risultati siano insufficienti, mentre quelli degli altri si rivelano sempre eccessivi....
Opinione del tutto soggettiva ovviamente......
Ti do pienamente ragione: molti colleghi mi dissero "va avanti tu, poi se lo vinci, lo faccio anche io". Sappiamo come è finita. Altri "coraggiosi" invece sono stati sfortunati, specie al sud dove i tempi di attesa sono biblici.


Mareemare
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Mareemare »

[Buongiorno a tutti.
Non solo i tempi in Sicilia sono biblici, ma per l'articolo 3 ora in Sicilia condannano quei pochi che hanno avuto "l'ardire' di fare ricorso.
Un collega che aspettava da anni e anni i loro comodi l'hanno condannato da poco a pagare 1000 €.
Io avrei chiesto un colloquio con il Presidente della Corte dei Conti Siciliana solo per dirglielo di persona e anche per fare cessare tale "andazzo".
Togliere 1000 € alla famiglia del nostro collega è eccessivo.
Noi non prendiamo migliaia e migliaia di euro di pensione come lorsignori.
Se avessero fatto oltretutto il processo nei tempi utili questo non sarebbe dovuto accadere.
Bravi giudici in Sicilia.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

Ciao Mareemare,

Capisco il dolore dei colleghi ma non capisco perchè i colleghi vanno a sentenza, visto e considerato che, dal 2019 si sono espresse le SS.RR. in maniera NEGATIVA.

Non vorrei pensare che i colleghi NON si confrontano con altri colleghi o che NON abbiano un P.C. in casa o Internet, oppure che non fanno parte dei gruppi FB militari, ove abbondantemente si è parlato che gli Appelli sono da oltre un anno TUTTI PERSI per il personale.

Quindi, di chi è la colpa??? Dei giudici o dei colleghi che non si confrontano con altri??

Bastava inviare una richiesta alla CdC scrivendo che non si e più interessati al giudizio ma, se uno va a sentenza, la CONDANNA è certa.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 1^ d'Appello con sentenza n. 280/2020 depositata il 22/10/2020, accoglie l'appello proposto dall'INPS in Rif. alla CdC Molise n. 49/2018 depositata in data 12/07/2018.

N.B.: alla fine il Giudice conclude e scrive:

P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata. Liquida le spese, a carico della parte appellata ed in favore dell’Inps, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre Iva, Cap e rimborso spese forfetarie, se dovuti.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da NavySeals »

Mareemare ha scritto: sab ott 03, 2020 12:50 pm [Buongiorno a tutti.
Non solo i tempi in Sicilia sono biblici, ma per l'articolo 3 ora in Sicilia condannano quei pochi che hanno avuto "l'ardire' di fare ricorso.
Un collega che aspettava da anni e anni i loro comodi l'hanno condannato da poco a pagare 1000 €.
Io avrei chiesto un colloquio con il Presidente della Corte dei Conti Siciliana solo per dirglielo di persona e anche per fare cessare tale "andazzo".
Togliere 1000 € alla famiglia del nostro collega è eccessivo.
Noi non prendiamo migliaia e migliaia di euro di pensione come lorsignori.
Se avessero fatto oltretutto il processo nei tempi utili questo non sarebbe dovuto accadere.
Bravi giudici in Sicilia.
Mia adeguo a quanto detto da panorama. Io sono uno dei fortunati che lo ha avuto, semplicemente perchè ho ricorso nel 2017 e la sentenza del 2018 (una delle prime) non fu appellata. Poi sappiamo come si è evoluta ed oggi la condanna alle spese è certa, perchè si tratta di lite temeraria, ovvero palesemente infondata. Mi fa specie che i legali che seguono le cause non abbiano consigliato di ritirare il ricorso, come succede di solito.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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La CdC sez. 2^ d’Appello n. 313 in rif. alla CdC Lombardia n. 97/2018, in merito all’Appello dell’INPS inerente il c.d. “Moltiplicatore”, lo dichiara inammissibile per problemi notificazione errata.

Il Giudice scrive:

Risulta pacifico in causa che la sentenza gravata, non notificata, è stata depositata in data 7 maggio 2018 e che la richiesta di notificazione dell’atto di gravame, presso l’attuale indirizzo di studio dell’avvocato domiciliatario (Viale dei Primati Sportivi n. 19), è intervenuta in data 19 giugno 2019, dopo un primo tentativo, non andato a buon fine, di notifica, in data 4 giugno 2019, presso il precedente indirizzo (Viale Africa n. 120), dal quale il medesimo legale risultava trasferito.

L’art. 178 c. 4 del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) dispone che, in difetto della notificazione della sentenza, l’appello deve essere notificato “a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza…”.

Nella fattispecie il primo tentativo di notificazione dell’atto di gravame da parte dell’INPS è stato effettuato entro l’anno e 30 giorni (di sospensione feriale) dal deposito della sentenza stessa, ma irritualmente, in quanto non in via telematica presso l’indirizzo pec del legale, indicato specificamente nel ricorso introduttivo del giudizio, ma attraverso la richiesta di notificazione mediante Ufficiali giudiziari presso l’indirizzo, non più attuale, del legale domiciliatario.

Va rilevato che, nel caso di specie, l’avv. Scafetta, che esercitava fuori dal circondario della Sezione territoriale lombarda della Corte, non aveva eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale si svolgeva il giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 82, c. 1 del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934, ma aveva indicato puntualmente, nel ricorso introduttivo del giudizio, l’indirizzo di posta elettronica certificata (scafetta@pec.it ) come recapito “ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni nel corso del procedimento”.

La notificazione dell’atto di appello, conseguentemente, avrebbe dovuto effettuarsi presso l’indirizzo pec indicato nell’atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell’art. 16 sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, applicabile al giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti in forza dell’art. 42 c.g.c., per cui “quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata…”.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del domicilio digitale degli avvocati, ai sensi del richiamato art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 e s.m.i., “non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorre altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario” (Cass., 8 giugno 2018, n. 14914).

Ancora, è stato rilevato che “l’indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l’obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica” (Cass, 1 giugno 2020, n. 10355).

Ciò in quanto “la domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Nelle restanti ipotesi, ovverosia quando l’indirizzo PEC è disponibile, è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dall’elezione o meno di un domicilio “fisico” nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa” (Cass., II, ord. 12 febbraio 2021, n. 3685).

Anche la giurisprudenza contabile, in adesione alla richiamata giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di ribadire che “in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'atto, nella specie di appello, va eseguita all'indirizzo pec del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo” (Corte dei conti, I n. 318/2021).

Nella fattispecie la notificazione dell’atto di gravame, lungi dall’essere stata disposta per via telematica presso l’indirizzo pec ritualmente indicato ai fini delle “comunicazioni e notificazioni”, è stata effettuata, per il tramite degli ufficiali giudiziari, nel termine annuale, presso un indirizzo di studio non più attuale dell’avv. Scafetta.

Alla luce del quadro normativo delineato il Collegio reputa che l’errore nella notifica dell’atto processuale al procuratore domiciliatario della controparte che si è trasferito in corso di giudizio è imputabile, nella fattispecie, al notificante, posto che il difensore (avv. Scafetta), pur svolgendo la sua attività al di fuori del circondario del tribunale a cui era professionalmente assegnato, in assenza di elezione di domicilio ex art. 82, c. 2 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, aveva indicato l’indirizzo pec per ogni comunicazione e notificazione in corso di procedimento, non sussistendo ragioni per ritenersi incombere, conseguentemente, sul medesimo, l’onere di comunicazione di cambiamento di indirizzo di studio.

Sul punto va rilevato che la Corte di cassazione, con orientamento giurisprudenziale consolidato, ha chiarito che, “in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica- arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione” (Cass. SS.UU., 18 febbraio 2009, n. 3818).

Infatti, all'onere di verificare, anteriormente alla notifica dell'impugnazione presso l'albo professionale, il domicilio del procuratore presso il quale notificare l'impugnazione, corrisponde l'assunzione da parte del notificante del rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo (Cass., SS.UU., 18 febbraio 2009, n. 3818).

Solo nel caso di notifica di atti processuali non andati a buon fine per ragioni non imputabili al notificante questi, appreso l’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, può riattivare il processo notificatorio con immediatezza, “entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. SS.UU., n. 14594/2016): presupposto da ritenersi insussistente nel caso di specie.

L’appello va, quindi, dichiarato inammissibile, per violazione del termine decadenziale di cui all’art. 178 c.g.c., con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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La CdC sez. 1^ d’Appello n. 404 in rif. alla CdC Piemonte n. 29/2019, in merito all’Appello dell’INPS inerente il c.d. “Moltiplicatore”, lo Accoglie, nonostante l’appellato, poi, abbia rilevato come l’interpretazione avallata dalle sezioni giurisdizionali centrali di appello possa evidenziare profili di legittimità costituzionale della norma dell’art. 3, c. 7 cit., con riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., evidenziando che la pronuncia delle Sezioni riunite n. 13/QM/2019 intervenuta sul punto non ha fornito un’interpretazione univoca della norma, avallando, invece, quella offerta dalle sentenze già emesse in secondo grado.

Infatti il Giudice d'Appello precisa:

- Né sussistono i presupposti per l’accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale per i motivi già esposti nelle recentissime pronunce della Sezione II Giurisdizionale Centrale ......... che il Collegio ritiene di condividere.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Promemoria,

Il 04/05/2018 postavo quanto qui sotto che si trova a pag. 4 di questo oggetto, chi vuole scaricare gli allegati deve andare indietro.

Dal sito del Ministero della Difesa
--------------------------------------------

Circolari


​​​​​​​​​​Dati aggiornati al 3/05/2018


Prot. M_D GPREV REG2018 0053698 26/04/2018
Innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
- esercizio dell’opzione dell’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria;
- modalità di calcolo del trattamento di pensione del personale militare destinatario del sistema contributivo del pro-rata.
Pos. 21.12.01.1000/94/2017.

Circolare M_D GPREV REG2018 0053698 26/04/2018. (file .pdf 442 Kb)


Allegato "A". (file .pdf 401 Kb)

Nota dell'INPS n. del 10/04/2018. (file .pdf 434 Kb)
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Ricorso in Appello per Revocazione della sentenza n. 229/2020 della CdC Sez. 3^ d’Appello, pubblicata il 14 Dicembre 2020 e proveniente dalla CdC Toscana n. 49/2019 che aveva accolto..

IN FATTO si legge (in REVOCAZIONE) :

1) - Ha rappresentato di essere un ex ufficiale dell’arma dei Carabinieri cessato dal servizio per inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato permanente a decorrere dal giorno 24 febbraio 2017 e di impugnare il diniego dell’INPS del 17 gennaio 2018 in relazione alla spettanza delle agevolazioni richieste.

IN DIRITTO tra tanti passi si legge questo versetto:

Il ricorrente, invece, ha ritenuto sussistere un errore revocatorio per avere il Collegio di appello ignorato la circostanza data dal fatto che il sig. xxx, sin dal 2015, avrebbe potuto essere collocato, a domanda, in aspettativa per riduzione dei quadri, ai sensi dell’art. 909 c.o.m., con conseguente facoltà di transitare in ausiliaria; a detta del ricorrente, la sussistenza del diritto, sebbene non esercitato, a transitare in ausiliaria sin dal 2015, avrebbe fatto acquisire al ricorrente il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza con l’inclusione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Cmq. il Giudice concludendo scrive

P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione .......

N.B.: Vi invito a leggere l'intera vicenda circa i motivi del ricorso per Revocazione.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Ricorso per Moltiplicatore e dell’aliquota di cui all’art. 54,

N.B.: in questa sentenza viene richiamata la n. 415 del 12 maggio 2021 sempre della stessa CdC di Bari.

- già Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, cessato dal servizio il 30 dicembre 2019, in pensione a decorrere dal 31 dicembre 2019, quindi, dopo l’innovazione introdotta D. Lgs. 94/2017 che ha inserito, nell’ultimo periodo dell'art. 3, comma 7, D. Lgs. 165/1997, l’inciso “e per il personale delle Forze armate”.

1) - la disciplina dell’istituto dell’ausiliaria.

Ai sensi dell’art. 992, comma 1, D. Lgs. 66/2010:

“1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4”.

Inoltre, in base all’art. 995, commi 1, 3 e 4, D. Lgs n. 66/2010:

1. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l'impiego, ovvero revoca l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte. [...] 3. Al termine del periodo indicato il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità. 4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari [...]”.

Peraltro, l’art. 2229 D. Lgs n. 66/2010 (rubricato “Regime transitorio del collocamento in ausiliaria”) contempla ulteriori ipotesi di collocazione in ausiliaria, laddove afferma che: “1. Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età. 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande é inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente. 3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. […] 6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni”.

Per quanto attiene al trattamento di quiescenza, l’art. 1864 D. Lgs. 66/2010 prevede che:

1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria”.

L’art. 1865 D. Lgs. 66/2010 (rubricato “Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria”) afferma inoltre che:

1. Per il personale militare si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.”

Ecco ulteriori brani che si leggono per quanto riguarda il c.d.: Moltiplicatore:

Considerato, infatti, che il militare avrebbe maturato al 30 dicembre 2019 un servizio effettivo inferiore a 40 anni - e pari a soli 38 anni, 2 mesi e 20 giorni, come risulta dalla scheda riepilogativa trasmessa dal Ministero della Difesa - egli non avrebbe potuto avvalersi dell’ulteriore e distinta facoltà di presentazione della domanda di ammissione all’ausiliaria contemplata dall’art. 2229, comma 6, D. Lgs. 66/2010.

Alla luce dei rilievi che precedono, e tenuto altresì conto di quanto stabilito dall’art. 1865 D. Lgs. 66/2010 innanzi richiamato, l’odierno ricorrente aveva il diritto di esercitare - com’è in effetti avvenuto - l’opzione prevista dal secondo periodo dell’art. 3, comma 7, D. Lgs. 165/1997 onde conseguire l’incremento del montante individuale dei contributi previsto da tale norma.

P.S.: per il resto è inteso il 2,44% essendo un “MISTO”

Per comprendere il tutto vi rimando alla lettura dell’allegata sentenza.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Gianfranco64 »

Il buon Panorama si impegna in modo lodevole ad informarci sulle sentenze.
Chiedo a qualcuno più esperto, chi ha sbagliato le procedure dell’ultima sentenza postata?

Leggo nella sentenza che il collega risulta posto in quiescenza per limiti di età.
Poi leggo che ha presentato istanza di ausiliaria nel 2019.
Leggo che il Ministero della Difesa lo ha escluso d all’ausiliaria in quanto ha cessato con anni 38 e non aveva i 40 effettivi.
Poi leggo che L’Aeronautica ha inviato nel 2021 la segnalazione per il ricoscimento del moltiplicatore.
Leggo anche che il collega rientrava nell’elenco del personale a cui era stata riconosciuta l’ausiliaria.
Scusate sono andato in confusione.
L’ausiliaria viene riconosciuta automaticamente a chi va per limite di età o bisogna rientrare nell’elenco?
L’ausiliaria prima del limite di età può essere concessa con 40 anni effettivi o anche con meno anni, ovvero se basta ancora essere nei cinque anni entro il limite di età?
Come mai il Ministero escludeva l’ausiliaria mentre L’Aeronatica lo ha inserito negli aventi diritto.
Poiché la norma prevede il moltiplicatore in alternativa all’ausiliaria, se uno fa 4 anni e sei mesi in ausiliaria, può ancora chiedere in alternativa il moltiplicatore. Se si come verrà calcolata la Pal. con entrambi gli istituti o solo con uno.
Sarò molto grato a chi fornirà utili risposte
panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

Mi era sfuggita e mi ero sempre dimenticato,

La CdC Campania Accoglie il ricorso del collega della GdF

- Il ricorrente, veniva posto in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio in data 02.02.2016, divenendo titolare di trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema misto.

- Veniva escluso, ai sensi dell’art. 992 d.lgs. n. 66/2010, dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria in quanto non più in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici.

- in data 20.03.2018 adiva la CdC per ottenere quanto ritenuto di spettanza.

Ecco alcuni brani In sentenza:

1) - Alla stregua di un diverso e più restrittivo orientamento giurisprudenziale, invece, il requisito anagrafico per l’accesso alla posizione di ausiliaria -conseguibile dai militari che si trovino a non più di 5 anni dal limite di età dei 40 anni di servizio effettivo (art. 2229 commi 1 e 6 c.o.m.)- è condicio sine qua non per fruire dell’incremento di cui all’art. 3, co. 7, d.lgs. n. 165/1997 laddove il militare sia affetto da infermità assoluta (ex multis, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 46/2018 e n. 62/2018; Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 20/2018; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 12/2018 e n. 44/2018; Sez. Giur. Liguria, sent. n. 128/2018).

2) - A dirimere il contrasto giurisprudenziale sono poi intervenute le Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 13/2019) che, nel dichiarare l’improcedibilità del giudizio, hanno evidenziato, tuttavia, come le Sezioni giurisdizionali d'Appello, quali “organi intermedi di nomofilachia", abbiano esaurito, risolvendole, “tutte le problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità, aventi rilevanza generale, in quanto suscettibili di diffusa applicazione, che erano state oggetto di deferimento, per tutti i profili sollevati con la questione di massima”, facendo così venire meno la rilevanza dei problemi interpretativi deferiti.

3) - Delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si rileva nel caso di specie come il sig. OMISSIS, militare della Guardia di Finanza in congedo, soddisfi tutte le condizioni previste per l’applicazione del beneficio ex art. 3, comma 7, d.lgs. n.165/1997 e segnatamente:

a) il requisito psico-fisico dell’inidoneità al servizio con collocamento in quiescenza ed esclusione dalla posizione di ausiliaria;

b) il requisito dell’età pensionabile, avendo maturato un’anzianità complessiva di 39 anni e 10 mesi e trovandosi, per l’effetto, a non più di 5 anni dal limite di età dei 40 anni di servizio effettivo.

Come sempre, leggete il tutto dall'allegato.
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