QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

L'udienza del Col. per il riesame della sentenza d'Appello prevista per Giugno è stata spostata al 21 Luglio 2020.


KURO OBI
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da KURO OBI »

Grazie
panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

strano e anomalo caso.

CdC Sez. 3^ d’Appello n. 95 in rif. CdC Piemonte n. 63/2018 - arruolato in data 1° ottobre 1980 –

N.B.: la Sezione Piemonte adita ha accolto la domanda sull’art. 3 “Moltiplicatore”, mentre, ha respinto la riliquidazione del trattamento ai sensi dell'articolo 54.

P.S.: in questo appello si parla soltanto dell’art. 3 “moltiplicatore” ed il Giudice accoglie l’appello dell’INPS, mentre, dell’art. 54 non si discute affatto.

- A mio avviso e da quanto si legge, si capisce che il ricorrente con la sentenza Piemonte ha perso totalmente l’art. 54 e con la sentenza d’appello ha perso pure il “moltiplicatore” non avendo appellato l’art. 54. Il risultato penso che sia stato tutto a perdere e nulla a guadagnare, soltanto spese.
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panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

La CdC sezione 1^ d'Appello accoglie 3 appelli proposti dall'INPS per il c.d. "Moltiplicatore".

1) – CdC sez. 1^ d’Appello n. 193/2020, in rif. alla CdC Sardegna n. 342/2018.

2) - CdC sez. 1^ d’Appello n. 194/2020, in rif. alla CdC Sardegna n. 297/2018, ricorso collettivo.

3) - CdC sez. 1^ d’Appello n. 196/2020, in rif. alla CdC Sardegna n. 124/2018.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da naturopata »

Inammissibile la revoca per chi era stato riformato prima della variazione normativa del 2017.
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NavySeals
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da NavySeals »

Io sono uno dei pochi fortunati che lo ha percepito, leggevo da qualche parte che siamo una trentina in tutta Italia. Sentenza del 2018, non appellata, probabilmente perchè ancora i casi erano limitati. L'incremento nella pensione è stato di 224 euro netti mensili.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da naturopata »

NavySeals ha scritto: mar set 01, 2020 9:18 am Io sono uno dei pochi fortunati che lo ha percepito, leggevo da qualche parte che siamo una trentina in tutta Italia. Sentenza del 2018, non appellata, probabilmente perchè ancora i casi erano limitati. L'incremento nella pensione è stato di 224 euro netti mensili.

Probabile, ma forse hanno ritenuto la cosa talmente evidente e formalmente ineccepibile (che il diritto spettasse a tutti i riformati per qualsiasi causa), che era meglio, all'inizio non avere già pronunce d'appello che, probabilmente sarebbero state favorevoli. Dopo che ci sono stati i primi dinieghi in I° e quindi era il ricorrente a dover appellare, si è dovuti andare per forza in appello, ma con già pronunce negative.
firefox
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da firefox »

Come diceva qualcuno, la legge è uguale per tutti ma per qualcuno è PIU' uguale....
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da JESSICA1995 »

Complimenti ai colleghi che percepiscono il moltiplicatore. Purtroppo anche con la giustizia contabile entra in campo la fortuna.
Angelo98
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Angelo98 »

Vero, ma è altrettanto vero che la fortuna premia gli audaci.
Non voglio affatto generalizzare, ma temo che ci siano troppi tirchi nella categoria, che si taglierebbero una mano prima di spendere qualche centesimo, oppure pretendono sempre gli avvocati “ottimi” ed oltre, ma poi poi alzano le barricate al momento del dunque.
Non mi sembra saggio fuggire da ogni rischio (magari anche minimo) e ritenere che solo i propri risultati siano insufficienti, mentre quelli degli altri si rivelano sempre eccessivi....
Opinione del tutto soggettiva ovviamente......
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da JESSICA1995 »

Concordo con gli audaci, m se come nel.mio caso sono passati oltre due anni e la corte dei conti competente non mi ha fissato l'udienza per discutere i due ricorsi ovvero art. 3 e art.54, l'audacia può fare ben poco. Opinione personale.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da domenico69 »

Angelo98 ha scritto: mar set 01, 2020 9:22 pm Vero, ma è altrettanto vero che la fortuna premia gli audaci....
Ti posso assicurare che la fortuna non premia gli audaci, bensì chi ha santi in paradiso o ce l'ha "grosso".
Nel mio caso, "l'onorevole" giudice, piuttosto di non accordarmi la spettanza è arrivato a sentenziare che essendo stato riformato avrei dovuto accettare i ruoli civili per raggiungere il limite di età e poi averne diritto.
Peccato che il beneficio spetti soltanto ai militari ed alle Forze di Polizia, e non anche ai dipendenti civili del Ministero Difesa.
Ma forse questo il giudice non lo sa!
O a pensar male, lo sa benissimo ma doveva pur trovare qualche scusa pur di non accettare il ricorso.
Unica nota positiva, niente spese legali in quanto ricorso redatto personalmente e Inps non costituitasi.
Che l'INPS vada a "braccetto" con certi giudici!? 🙄
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

CdC sez. 1^ d'Appello n. 248/2020 depositata in data 25/09/2020, INPS vince

Ecco cosa succede a coloro che ancora oggi sperano:

1) - La questione per cui è causa è stata oggetto di approfondita disamina da parte delle Sezioni Centrali d’Appello della Corte, pervenendosi alla unanime conclusione che il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/97, non spetti nell’ipotesi che ne occupa (ex plurimis et amplius, Sez. I, n. xx/xxxx e la giurisprudenza ivi richiamata).

P.Q.M.

2) - la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 54443 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie il gravame nei sensi di cui in motivazione e condanna parte appellata al pagamento delle spese di difesa in favore dell’INPS, liquidandole in € 1.500,00, onnicomprensive. Nulla per le spese di giudizio.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

CdC sez. 1^ d'Appello n. 247/2020 pubblicata il 25/09/2020 su Moltiplicatore.

nella sentenza si legge quanto segue, avendo l'interessato nel mese di Agosto rinunciato al ricorso inviando regolare richiesta.:

1) - Nelle more della discussione del processo l’appellante ha presentato rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 110 c.g.c., concludendo per l’estinzione di quest’ultimo.

N.B.: ottima mossa.
-------------------------------

247/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE
CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Agostino Chiappiniello Presidente
Fernanda Fraioli Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi Consigliere
Aurelio Laino Consigliere rel.
Rossella Cassaneti Consigliere

ha adottato la seguente
SENTENZA

sull’appello in materia pensionistica iscritto al n. 55003 del ruolo generale, proposto da
L. A., nato a x. xxxxxxx di x. xxxxxxxx (xx) il xx.x.xxxx (c.f.: xxxxxxxxxxxxxxxx), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza (rutaeassociati@pec.it), ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Caliulo (avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

e nei confronti del
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante generale p.t., non costituito;

avverso e per la riforma
della sentenza n. xxx/xxxx resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data xx.x.xxxx.

Visto l’atto d’appello;
esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 17.9.2020, il relatore, nonchè i difensori delle parti come da verbale di causa.

FATTO

Con la gravata sentenza si è rigettato il ricorso dell’appellante, ex sottufficiale dell’Arma, titolare di trattamento pensionistico di inabilità, denegandogli il diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/97.

Avverso la decisione propone appello il pensionato, censurando la violazione e falsa applicazione della cennata norma, concludendo per la riforma della sentenza.

Resiste il solo ente previdenziale, che chiede il rigetto del gravame, siccome infondato.

Nelle more della discussione del processo l’appellante ha presentato rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 110 c.g.c., concludendo per l’estinzione di quest’ultimo.

All’udienza di discussione della causa il patrono dell’INPS ha accettato la rinuncia, aderendo alle conclusioni ivi espresse.

DIRITTO

Va, in rito, dichiarata la contumacia del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in quanto non costituitosi nonostante la rituale evocazione in questo grado di giudizio.

Sempre in via pregiudiziale, va dichiarata l’estinzione degli giudizio per rinuncia allo stesso da parte dell’appellante, debitamente accettata dall’appellato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 110 c.g.c.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 55003 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.9.2020.
L’estensore Il Presidente
(F.to Aurelio Laino) (F.to Agostino Chiappiniello)

Depositato in Segreteria il 25 settembre 2020 Il Dirigente

F.to Sebastiano Alvise Rota
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Ti piacciono o no, l'argomento da te postato e datato 2017, almeno per quello che si vede aprendo il link
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