QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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salvatore522
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da salvatore522 »

anco2010 ha scritto: gio feb 27, 2020 12:04 am Chiarimenti
L'Istituto nella nota dirama anche alcuni chiarimenti circa le modalità di calcolo del predetto incremento. In primo luogo l'Istituto conferma che per il personale destinatario del sistema retributivo sino al 2011 (cioè coloro che vantano almeno 18 anni di contributi al 1995) e per il quale occorre, quindi, operare il doppio calcolo previsto dall'articolo 1, co. 707 della legge 190/2014 con l'aliquota di rendimento ad oltranza il montante aggiuntivo accreditato in base al citato Dlgs 165/1997 entra nell'operazione di raffronto tra i due sistemi di calcolo solo per la parte di pensione calcolata con il sistema misto. Pertanto i destinatari del sistema di calcolo retributivo sino al 2011 che ottengano l'applicazione del moltiplicatore potranno valorizzare in pensione solo quella parte dell'incremento tale da non superare la pensione che sarebbe spettata con il sistema interamente retributivo valutando tutta l'anzianità contributiva maturata alla cessazione. In altri termini l'incremento del montante non potrà concretamente operare (o comunque sarà fortemente limitato) nei confronti del personale che aveva la pensione calcolata con il sistema retributivo sino al 2011 e che questo profitti, in definitiva, dell'introduzione del sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 2012.

Voci pensionabili
Un altro chiarimento riguarda le voci pensionabili che entrano nel calcolo dell'incremento. L'Inps correggendo alcune precedenti istruzioni indica che essa quindi, non va intesa come "retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata", bensì quella mediata prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni' antecedenti la cessazione dal servizio. La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui all'art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 165/97 deve essere comprensiva della 13° mensilità, dei sei scatti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e delle competenze accessorie (effettivamente percepite nell'anno) per la parte eccedente il 18%; qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18% (ai sensi della legge 177/1976). L'indicazione comporta un'applicazione dell'incremento leggermente più favorevole per il personale perchè potranno essere prese in considerazione anche eventuali retribuzioni accessorie percepite nell'ultimo anno di pensionamento.
Ho un dubbio, la licenza non fruita e quindi liquidata, per la parte eccedente il 18%, fa parte delle competenze accessorie che rientrano nel moltiplicatore? Grazie per l'attenzione!


oreste.vignati
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da oreste.vignati »

Gianfranco64 ha scritto: mer feb 26, 2020 11:41 pm Rinnovo il quesito.
I colleghi che non hanno 35 anni effettivi di servizio a 60 anni, pertanto costretti a raggiungere i 62 anni per la pensione di vecchiaia, nel caso cessino a 60 anni senza aver maturato la pensione di vecchiaia, usufruisco ugualmente del moltiplicatore o per loro è tassativo raggiungere i 62 anni.
Non sono 35 effettivi ma 30 piu i 5 figurativi, tot 35 con 58 anni di età piu 12 mesi finestra mobile.
Una volta raggiunti questi requisiti a 60 anni si va in pensione con il moltiplicatore.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Gianfranco64 »

Grazie Oreste per la risposta.
Ho ricevuto i documenti del collega, purtroppo compie 30 anni effettivi i concomitanza dei 60 anni, sarà costretto a raggiungerete i 62.
antoniope
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da antoniope »

Gianfranco64 ha scritto: ven feb 28, 2020 8:53 pm Grazie Oreste per la risposta.
Ho ricevuto i documenti del collega, purtroppo compie 30 anni effettivi i concomitanza dei 60 anni, sarà costretto a raggiungerete i 62.
=========
30 anni effettivi +5=35. Se alla data del compimento del limite di età, sia stato maturato il requisito minimo contributivo previsto per le pensioni di anzianità (35) ma non il periodo di “finestra mobile”, prolungherà il servizio per un periodo pari a un anno o frazione di anno necessaria al completamento della “finestra mobile”.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Gianfranco64 »

Grazie antoniope.
Leggendo la circolare avevo considerato il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità a 61, ovvero anni 30 + mesi 7+5 di aspettativa di vita, poi lo scivolo di 12 mesi per rientrare nei parametri della pensione di vecchiaia.
Forse mi sono sbagliato ad aggiungere l' aspettativa di vita, aspetto il vostro parere.
panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Rif, sentenza n. 16/2018 del 31/01/2018 CdC Sardegna,

Appello vinto dall'INPS
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Sezione PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2020 Numero 13 Pubblicazione 15/01/2020

REPUBBLICA ITALIANA 13/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai Sigg.ri magistrati:
dott. Agostino CHIAPPINIELLO Presidente
dott.ssa Fernanda FRAIOLI Consigliere relatore
dott.ssa Fabio GALEFFI Consigliere
dott. Aurelio LAINO Consigliere
dott.ssa Donatella SCANDURRA Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio pensionistico d’appello iscritto al n. 54309 del Registro di Segreteria, proposto dall’INPS nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manuela MASSA, Clementina PULLI e Patrizia CIACCI, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29,

avverso
la sentenza n. XX/XXXX depositata il 31 gennaio XXXX della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna

contro
G. S. rappresentato e difeso dall’avv.ssa Elena PETTINAU con la quale è elettivamente domiciliato in Roma alla Via Baiamonti n. 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Lippi,

Visti gli atti introduttivi e tutti i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 9 gennaio 2020 la relatrice, Consigliere Fernanda FRAIOLI, l’avv.ssa Manuela MASSA, per l’INPS.
Non presente la parte appellata.

FATTO

Con sentenza n. XX del 31 gennaio 2018, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna ha accolto il ricorso di S. G. diretto a vedersi riconosciuto il diritto all’aumento del montante contributivo maturato, di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, con conseguente rideterminazione della pensione in godimento, in ragione del maggiore montante contributivo spettante.

Ha appellato la sentenza l’INPS che ne chiede la riforma per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 7 del D.L.vo n. 165/1997, citando a sostegno della propria tesi copiosa giurisprudenza di questa Corte.

Ha depositato una memoria di costituzione e risposta il S. con la quale si oppone a controparte con una differente interpretazione del dato normativo citando a supporto della propria tesi alcune pronunce favorevoli delle Sezioni Giurisdizionali di primo grado di questa Corte.

All’odierna pubblica udienza, le parti si sono richiamate agli atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello odierno tende alla riforma della sentenza di prime cure che ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, co.7 del D. L.vo 30 aprile 1997, n. 165.

L’appello proposto dall’INPS deve essere accolto sulla base della giurisprudenza, ormai pacifica in merito, da cui il Collegio non ha alcun motivo di discostarsi la cui conclusione di seguito si riporta.

"Risulta [...] complessivamente corretta la prospettazione dell'Istituto appellante, secondo cui:

a) gli appellati, cessati dal servizio per riforma, non hanno diritto al beneficio perché in mancanza del requisito della cessazione dal servizio permanente per limiti di età, non sorge neppure il diritto ad accedere o a permanere in ausiliaria, con la conseguenza che il beneficio de quo va interpretato restrittivamente e limitato al personale, escluso dall’ausiliaria, ma pur sempre collocabile in quiescenza per limiti di età, salva l'ipotesi della domanda da parte degli ufficiali per riduzione quadri;

b) il vigente ordinamento non annette alcuna rilevanza alle cause impeditive del raggiungimento dei limiti di età al fine di poter accedere all'ausiliaria".

Tale conclusione, all'epoca suffragata da richiami giurisprudenziali attinenti pronunce rese dalle sezioni territoriali e statuizioni poste "solo" in sede cautelare dalle sezioni giurisdizionali contabili di secondo grado, è risultata del tutto in linea con quella espressa in periodo coevo dalla Sezione II Centrale d'Appello, così delineandosi partecipe di uniforme giurisprudenza delle Sezioni d'Appello.

A ciò è seguita la sentenza n. 13/2019/QM/PRES delle SS.RR. di questa Corte dei conti, depositata il 6 maggio 2019, con cui è stata dichiarata improcedibile la questione di massima concernente l’interpretazione – ovvero, i corretti termini di applicazione – dell’art. 3, co. 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, in materia di accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione di inabilità in godimento, di cui alla nota del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige /Südtirol - sede di Trento, emersa nell’ambito di giudizio pensionistico ivi instaurato.

Operando, infatti, espresso riferimento alle sentenze di questa Sezione e della Sez. II Centrale d'Appello dianzi indicate, le SS.RR. hanno svolto le seguenti considerazioni.

"Le richiamate sentenze del giudice d’appello hanno [...] tutte affrontato la questione concernente l’interpretazione e la definizione dell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 165/1997 concernente le condizioni per il riconoscimento del moltiplicatore in favore dei militari cessati anticipatamente dal servizio per inidoneità psicofisica.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento (l'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997; l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997 ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 930 C.O.M.; l’art. 10 del d.lgs. n. 94 del 29 maggio 2017; gli artt. 886, 992, 993, 995, 996, 1864 e 1865), hanno stabilito l’ambito soggettivo ed oggettivo d’applicazione dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997, anche con riferimento alle sopravvenienze normative del 2010, chiarendo la funzione del c.d. moltiplicatore in relazione all’istituto dell’ausiliaria ed ai rapporti con quest’ultimo (Sez. II, sent. 29 del 2019 pagg. 5 e ss; Sez. II, sent. 61 del 2019, pag. 4 e ss.; Sez. I n. 31 del 2019, pag. 10 e ss.).

A tale stregua le decisioni del giudice d’appello hanno concordemente riconosciuto che <deve ritenersi che il raggiungimento del limite d’età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l’accesso all’ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell’interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell’idoneità psicofisica all’impiego e 'ai servizi dell’ausiliaria' (v. art. 996 COM). Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d’età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso all’ausiliaria. Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall’art. 995 COM (non accettazione dell’impiego, 'motivi di salute', motivi professionali), il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. art. 992 COM).

Ebbene, il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può all’evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, rectius 'esclusiva' ex art. 992 COM, occorrente per l’accesso a tale posizione.

All’interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997. L’incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del 'personale militare' -categoria di rilievo in fattispecie- opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, 'in alternativa' al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come 'alternativo all’ausiliaria', occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età (quali previsti per il grado rivestito). L’avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure -in alternativa- avvalersi del beneficio contributivo previsto dall’art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM)> (cfr., per tutte, Sez. II, sent. n. 29 del 2019).

Tutte le richiamate decisioni sono sì state deliberate prima del deferimento, ma sono venute a giuridica esistenza -mediante deposito- soltanto successivamente, ed in particolare, il 07.02.2019 la sentenza n. 29; il 04.03.2019 la sentenza n. 61; il 18.02.2019 la sentenza n. 31, e quindi in data successiva al 24.01.2009.

Da quanto precede può rilevarsi che la giurisprudenza d’appello ha esaurito, risolvendoli, tutti i profili sollevati con la questione di massima deferita dal Presidente in data 24.01.2009.

In tal modo, i problemi interpretativi deferiti alle SSRR hanno perduto il ‘tono’ di ‘questione di massima’, e quindi la loro rilevanza per il giudizio a quo, per esser state prima della pronuncia delle SSRR già esaurite e risolte dagli 'organi intermedi di nomofilachia', ossia le Sezioni giurisdizionali d’appello (v. SSRR, n. 8/2010/QM), tutte le problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità, aventi rilevanza generale, in quanto suscettibili di diffusa applicazione, che erano state oggetto di deferimento".

Conclusivamente, l’appello va quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, si dichiara non spettante al signor G. S. il beneficio ex art. 3, comma 7, D.Lgs. 165/1997.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell’INPS come in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere, invece, sulle spese di giustizia, stante la loro gratuità, siccome statuito dal legislatore all’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ed esteso alla generalità dalla giurisprudenza contabile (ex multis, Sez. III, 9 gennaio 2018, n. 6; Sez. I, 1 marzo 2013, n. 165 e 6 marzo 2013, n. 187; id. 23 novembre 2009, n. 648; Sez. III, 1 ottobre 2007, n. 272).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
· accoglie l’appello e, per l’effetto, riforma la sentenza di primo grado

· liquida le spese in favore dell’INPS nella misura di €. 1.500,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Fernanda FRAIOLI F.to Agostino CHIAPPINIELLO


Depositata in segreteria il 15 gennaio 2020


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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Si sembra anche a me di averlo letto, ma ricordo che la persona riformata aveva già maturato il diritto a pensione per il collocamento in congedo a domanda
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Folgore77 »

sponda ha scritto: gio mar 05, 2020 5:29 pm Si sembra anche a me di averlo letto, ma ricordo che la persona riformata aveva già maturato il diritto a pensione per il collocamento in congedo a domanda
...a me era stato detto che gli appelli erano tutti negativi. In quel caso credo anche io che avesse già maturato il diritto.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Sezione PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 233 Pubblicazione 21/10/2019

REPUBBLICA ITALIANA 233/19
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
Composta dai seguenti Magistrati:
Agostino Chiappiniello Presidente
Enrico Torri Consigliere
Elena Tomassini Consigliere, rel.
Rossella Cassaneti Consigliere
Giuseppina Mignemi Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 53659 del Ruolo Generale, presentato dall'INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppina Giannico, Luigi Caliulo, Antonella Patteri e Sergio Preden in virtù di procura speciale in calce all'appello ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto,
contro T. O., rappresentato e difeso dall'Avv. OMISSIS,
per la riforma della sentenza n. XX del XXXX della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, depositata il 27 febbraio 2018 e notificata il 29 marzo 2018.

Visti gli atti e documenti tutti di causa;
Uditi, all’udienza pubblica del 30 settembre 2019, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Rita Maria Dina CERRONI, il consigliere relatore Elena TOMASSINI, l'Avv. Giuseppina GIANNICO per l'INPS e l'Avv. OMISSIS per l'appellato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’appello indicato in epigrafe l’INPS ha impugnato la decisione del Giudice di primo grado che riconosciuto il diritto del sig. T. O., già sottufficiale della Guardia di finanza, collocato in congedo assoluto dall’11.09.2014 per infermità, alla percezione dell’aumento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, del d. L.vo n. 66 del 2010 (recte n. 165 del 1997, n.d.r.), oltre ai compensi arretrati dalla data della presentazione della domanda amministrativa e agli oneri accessori.

L'appellante ha lamentato la violazione dell’art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 1997 poiché l'accesso al collocamento in ausiliaria sarebbe consentito solamente a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto per il grado rivestito, oppure, a domanda, da parte degli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri (art. 909, IV comma, del d. lgs n. 66 del 2010); l'appellato, cessato dal servizio per riforma, non avrebbe diritto al beneficio, in mancanza del requisito della cessazione dal servizio permanente per limiti di età.

Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla Sezione regionale, la norma di riferimento andava intesa secondo una stretta interpretazione, che ne limita il raggio di azione alle ipotesi in cui il personale militare è escluso dall'ausiliaria, ma sempre in quanto collocabile, in astratto, per limiti di età, salva l'ipotesi della domanda da parte degli ufficiali per riduzione quadri. Infatti, per l'Istituto appellante, il vigente ordinamento non annette alcuna rilevanza alle cause impeditive del raggiungimento dei limiti di età al fine di poter accedere all'ausiliaria, per cui il beneficio è attribuibile soltanto al personale che non può accedere o permanere nell'ausiliaria.

Si costituiva il sig. T., eccependo l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., degli artt. 170 e 190 c.g.c., per mancata specifica impugnazione di un capo autonomo della sentenza di primo grado, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Nel merito, richiamava la giurisprudenza contabile di primo grado che aveva risolto la questione in senso favorevole ai pensionati, accordando anche a coloro che fossero cessati dal servizio per ragioni di infermità o inidoneità al servizio, cause estranee alla loro volontà, il beneficio del transito in ausiliaria; infatti, questo era stato esteso, in compensazione, anche al personale civile in sostituzione dei benefici accordati ai militari in virtù dello status di ausiliaria. Quest'ultimo, poi, era previsto non solo in favore di coloro che avevano raggiunto il limite di età ma anche in presenza di altre precondizioni (a chi si trovava a meno di cinque anni dal limite di età – art- 2229, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010; a chi aveva compiuto quaranta anni di servizio effettivo (art. 2229, comma 6, d. lgs. n. 66 del 2010) ovvero a chi era transitato in aspettativa per riduzione dei quadri (art. 909 comma 5 d. lgs. n. 66 del 2010).

Concludeva pertanto per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, perché la decisione impugnata era già passata in giudicato e comunque di ritenerlo infondato, con correlata conferma della pronuncia di primo grado e vittoria delle spese.

Nelle more del giudizio il Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 114, comma 3, del d. lgs. n. 174 del 2016 ha deferito, con ordinanza n. XXX/SR/Pres., la risoluzione della questione di massima circa la spettanza del beneficio, attesi i perduranti contrasti in primo grado e non essendosi, all’epoca, pronunciate le Sezioni di appello; le Sezioni riunite pronunciavano all'esito dell’udienza del 10 aprile del 2019 la sentenza n. 13/2019/Q.M.

Il giudizio, quindi, che era stato rinviato per attendere la pronuncia delle Sezioni riunite, è stato discusso all'odierna udienza, nella quale l'Avv. GIANNICO Per l'INPS ha ribadito la fondatezza del gravame, anche alla luce della giurisprudenza di appello, nel frattempo consolidatasi, e della sentenza delle Sezioni riunite n. 13/2019/Q.M. L'Avv. OMISSIS oltre a richiamare la memoria difensiva, ha eccepito ulteriormente l'inammissibilità del gravame per mancata prova del perfezionamento della notifica dell'atto di appello, non essendo agli atti la cartolina di ricevimento dell'atto spedito a mezzo raccomandata. In tale stato la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa la prima eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'appellato T., poiché, contrariamente a quanto affermato nella memoria difensiva, l'appello dell'INPS non è affetto da genericità né ha omesso di indicare il capo impugnato.

La giurisprudenza di queste sezioni Centrali di appello (per tutte Sez. II, sentenza n. 259/2019 e giurisprudenza in essa richiamata) e quella della Suprema Corte di Cassazione, pur ribadendo la necessità dell'individuazione delle questioni e dei punti contestanti della sentenza impugnata, hanno escluso che l'atto di appello debba sostanziarsi in formule sacramentali ovvero contenere la redazione di un “progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass., SS.UU. n. 27199/2017 di capi e punti della decisione da sottoporre a critica da parte dell'appellante, hanno però escluso radicalmente che l'appello si sostanzi in formule sacramentali .

2. E', tuttavia, fondata la questione posta dall'Avvocato dell'appellante nell'udienza del 30 settembre, sia pure in limine litis, perché è rilevabile ex officio dal giudice. L'art. 180 c.g.c. stabilisce, infatti, che l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. L'appellante ha anche facoltà di depositare l'atto anche al momento in cui si perfeziona la notifica nei suoi confronti, ovvero con la spedizione dell'atto di impugnazione, ma deve comunque depositare successivamentela documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatarioa pena di inammissibilità dell'impugnazione.

Ora, nella specie, l'INPS ha sì depositato la prova della spedizione dell'atto di appello al domicilio eletto dall'appellato mediante attestazione della consegna a mezzo del servizio postale, ma non ha poi provveduto al deposito, né in via cartacea né telematica, della cartolina di ricevimento. Di conseguenza deve dichiararsi l'inammissibilità del gravame, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, l'INPS dovrà rifondere a parte appellata le spese di costituzione e difesa quantificate in via forfettaria in € 1.000,00 (mille/00).

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara l'inammissibilità dell'appello. Condanna l'INPS a rifondere a parte appellata le spese di costituzione e difesa € 1.000,00 (mille/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 30 settembre 2019.
IL CONSIGLIERE REL.-EST.
(F.to Elena TOMASSINI) IL PRESIDENTE
(F.to Agostino CHIAPPINIELLO)


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 ottobre 2019


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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

CdC Sardegna n. 49/2019 pubblicata il 31/01/2019 (Moltiplicatore)

Il ricorrente ha premesso di essere titolare di pensione di inabilità ordinaria calcolata con il sistema misto decorrente dal 22/04/2005.

APPELLATA DA INPS

CdC Sez. 1^ d’Appello n. 80/2020 pubblicata 18/06/2020

Appello Inps Accolto
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da istillnotaffound »

panorama ha scritto: gio feb 27, 2020 4:38 pm Leggendo sul sito dello studio legale CHESSA, si può leggere che tutte e 3 le Sezioni d'Appello si sono collegate alla nuova norma di cui al Decreto Lgs. 94/2017 entrato in vigore in data 07 Luglio 2017, senza tener conto del precedente contesto. Praticamente le Sezioni d'Appello nel discutere i ricorsi, non dovevano prendere in esame il personale riformato prima del 07/07/2017 ma giudicarli con la vecchia normativa sul Moltiplicatore. Bisognava distinguere le 2 regole, personale riformato prima di tale data con quelli dopo l'entrata in vigore delle notifiche nuove.

Non ci resta che attendere l'esito della discussione prevista del 23/06/2020.
ciao @panorama si ha qualche notizia se si è tenuta e quale esito ha avuto udienza di revocazione del 23 giugno 2020?
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