Se vogliamo fare le pulci, la relatrice è la stessa della sentenza 175/2019 sull'art.54 e anche quella di febbraio pubblicata a settembre. Abbiamo fomentato ancora contenzioso. Si sarà immolata per la patria……...
QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da naturopata »
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
A mio avviso, gli Avvocati dovrebbero mollare le armi prima che si vada a Sentenza e se loro non ci pensano, dovrebbero dirlo i ricorrenti interessati, onde evitare altri accolli di spese a lor carico.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da Monki65 »
Una domanda che può sembrare assurda....ma al raggiungimento del 60^ anno di età, considerando che quest anno mi hanno respinto alla CdC regionale l art.3, riaffiorerebbe una speranza ?
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da elciad1963 »
NO perché a 60 anni ti manca il requisito più importante per transitare in ausiliaria, ossia IL SERVIZIO PERMANENTE, essendo in pensione da tempo.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
La CdC Sez. 2^ d'Appello con la sentenza n. 368/2019 accoglie l'appello dell'INPS in relazione alla sentenza della CdC Sardegna n. 146/2018 depositata in data 22 giugno 2018.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da naturopata »
Dallo studio dell'Avv. Chessa, proposto ricorso per revocazione di 2 sentenze della II^ sezione centrale per i riformati ante 2017:
https://www.studiolegalechessa.com/2019 ... i-dice-no/
https://www.studiolegalechessa.com/2019 ... i-dice-no/
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Vorrei sapere per cortesia se il moltiplicatore si applica solo alle pensioni di vecchiaia cioè’ 60 anni o anche al compimento dei 40 anni effettivi di servizio. Grazie a chi mi vuole dare una mano.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da naturopata »
La discrimine è l'accesso all'ausiliaria, ovvero se con 40 effettivi anche se hai meno di 60 anni d'età puoi accedere all'istituto dell'ausiliaria, allora potrai in alternativa, ovvero in sostituzione, ovvero optare per il moltiplicatore.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
La CdC Sez. 2^ d'Appello con la sentenza n. 398/2019 del 18/11/2019 (ma pubblicata in BB.DD. solo oggi), accoglie l'appello proposto da INPS e Ministero Difesa, in riferimento alla sentenza della CdC Calabria n. 327/2018 in merito al ricorso proposto da un ex sottufficiale della Marina militare.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
La CdC Sez. 2^ d'Appello con la sentenza n. 436/2019 del 03/12/2019 (ma pubblicata in BB.DD. solo oggi), accoglie l'appello proposto da Ministero Difesa e INPS, in riferimento alla sentenza della CdC Basilicata n. 39/2018 in merito al ricorso proposto da un ex Capo di Prima Classe TSC/MA della Marina Militare.
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Sezione SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 436 Pubblicazione 03/12/2019
SENT. 436/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Roberto RIZZI Consigliere
Maria Cristina RAZZANO Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere
Erika GUERRI Primo referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull’appello iscritto al n. 54018 del registro generale, proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza militare e della Leva, 1^ Reparto, 2^ Divisione, 4^ Sezione - in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dal Capo della 2^ Divisione del 1^ Reparto dott. Maurizio Rinaldi;
- sull’appello incidentale iscritto al n. 54034 del registro generale, proposto da INPS in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri e Sergio Preden dell’Avvocatura centrale INPS,
contro
E. T., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Denicolai del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla Via della Giuliana n. 104, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata n. 39/2018, depositata il 3.7.2018.
Esaminati gli atti e i documenti di causa. Uditi nella pubblica udienza dell’8 ottobre 2019 il relatore, primo referendario Erika Guerri, la dott.ssa Maria Talamo per il Ministero della Difesa e l’avv. Stefano Preden per l’INPS. La parte appellata non è comparsa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’epigrafata sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da E. T., ex Capo di Prima Classe TSC/MA della Marina Militare, in congedo assoluto per infermità dal 17 marzo 2016, avverso il diniego del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 (c.d. moltiplicatore), riconoscendogli il diritto alla rideterminazione della pensione con inclusione del suddetto beneficio, oltre accessori di legge sui ratei arretrati, compensando le spese processuali.
OMISSIS per brevità dell’argomento.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa riunione dei giudizi, così provvede:
- accoglie gli appelli in epigrafe e, per l’effetto, annulla l'impugnata sentenza;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2019.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Erika Guerri) (Luciano CALAMARO)
F.to Erika Guerri F.to Luciano CALAMARO
Depositata in Segreteria il 3 DIC. 2019
Il Dirigente
(Dott.ssa Sabina Rago)
F.to Sabina Rago
OMISSIS
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Sezione SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 436 Pubblicazione 03/12/2019
SENT. 436/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Roberto RIZZI Consigliere
Maria Cristina RAZZANO Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere
Erika GUERRI Primo referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull’appello iscritto al n. 54018 del registro generale, proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza militare e della Leva, 1^ Reparto, 2^ Divisione, 4^ Sezione - in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dal Capo della 2^ Divisione del 1^ Reparto dott. Maurizio Rinaldi;
- sull’appello incidentale iscritto al n. 54034 del registro generale, proposto da INPS in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri e Sergio Preden dell’Avvocatura centrale INPS,
contro
E. T., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Denicolai del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla Via della Giuliana n. 104, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata n. 39/2018, depositata il 3.7.2018.
Esaminati gli atti e i documenti di causa. Uditi nella pubblica udienza dell’8 ottobre 2019 il relatore, primo referendario Erika Guerri, la dott.ssa Maria Talamo per il Ministero della Difesa e l’avv. Stefano Preden per l’INPS. La parte appellata non è comparsa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’epigrafata sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da E. T., ex Capo di Prima Classe TSC/MA della Marina Militare, in congedo assoluto per infermità dal 17 marzo 2016, avverso il diniego del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 (c.d. moltiplicatore), riconoscendogli il diritto alla rideterminazione della pensione con inclusione del suddetto beneficio, oltre accessori di legge sui ratei arretrati, compensando le spese processuali.
OMISSIS per brevità dell’argomento.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa riunione dei giudizi, così provvede:
- accoglie gli appelli in epigrafe e, per l’effetto, annulla l'impugnata sentenza;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2019.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Erika Guerri) (Luciano CALAMARO)
F.to Erika Guerri F.to Luciano CALAMARO
Depositata in Segreteria il 3 DIC. 2019
Il Dirigente
(Dott.ssa Sabina Rago)
F.to Sabina Rago
OMISSIS
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
M_D GPREV REG2017 0144368 16-11-2017
per non andare indietro con le pagine
decorrenza dal 7 luglio 2017
Ne consegue che i requisiti necessari per usufruire del diritto di opzione sono gli stessi richiesti per il collocamento nella posizione dell’ausiliaria. Pertanto, l’opzione potrà essere esercitata nelle seguenti ipotesi di cessazione dal servizio attivo:
• per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;
• a domanda per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità;
• a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 di servizio militare effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/1997, come modificato dall’art. 2, comma 3-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (aggiunto dalla relativa legge di conversione), e 2229, comma 6 del C.O.M.;
• a domanda, qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (cd. scivolo disciplinato dall’art. 2229, comma 1 del C.O.M.);
Si rammenta che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2229 C.O.M., tale collocamento in ausiliaria è “equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento del limite di età”;
• a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice di cui all’art. 1094 del C.O.M., come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 7, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, in fase di conversione, ipotesi di cessazione anch’essa equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiungimento dei limiti di età.
Nulla è innovato circa il personale militare che al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria al quale continuerà ad applicarsi l’istituto dell’incremento figurativo di cui al citato art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 165/1997.
per non andare indietro con le pagine
decorrenza dal 7 luglio 2017
Ne consegue che i requisiti necessari per usufruire del diritto di opzione sono gli stessi richiesti per il collocamento nella posizione dell’ausiliaria. Pertanto, l’opzione potrà essere esercitata nelle seguenti ipotesi di cessazione dal servizio attivo:
• per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;
• a domanda per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità;
• a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 di servizio militare effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/1997, come modificato dall’art. 2, comma 3-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (aggiunto dalla relativa legge di conversione), e 2229, comma 6 del C.O.M.;
• a domanda, qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (cd. scivolo disciplinato dall’art. 2229, comma 1 del C.O.M.);
Si rammenta che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2229 C.O.M., tale collocamento in ausiliaria è “equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento del limite di età”;
• a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice di cui all’art. 1094 del C.O.M., come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 7, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, in fase di conversione, ipotesi di cessazione anch’essa equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiungimento dei limiti di età.
Nulla è innovato circa il personale militare che al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria al quale continuerà ad applicarsi l’istituto dell’incremento figurativo di cui al citato art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 165/1997.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
per abbreviare la ricerca,
2 sentenze significative e messe assieme
2 sentenze significative e messe assieme
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Che strani questi giudici. Ognuno decide come meglio crede. Quelli di 1a istanza emettono sentenze positive, quelli di 2a istanza emettono sentenze tutte negative. Intanto i soldi circolano.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da Gianfranco64 »
Un quesito per gli esperti.
Un collega a 57 anni matura anni 30+5. È stato avvisato che a 60 anni avrebbe anni 33+5, quindi che non avendo il minimo dei 35 anni effettivi di servizio deve prolungare fino a 62 per avere la pensione di vecchiaia.
Il moltiplicatore nel suo caso, se dovesse chiedere la pensione anticipata scatterebbe a 60 anni o a 62. Il collega sia pur con penalizzazioni non vorrebbe arrivare a 62, vorrebbe fermarsi al massimo a 60.
Un collega a 57 anni matura anni 30+5. È stato avvisato che a 60 anni avrebbe anni 33+5, quindi che non avendo il minimo dei 35 anni effettivi di servizio deve prolungare fino a 62 per avere la pensione di vecchiaia.
Il moltiplicatore nel suo caso, se dovesse chiedere la pensione anticipata scatterebbe a 60 anni o a 62. Il collega sia pur con penalizzazioni non vorrebbe arrivare a 62, vorrebbe fermarsi al massimo a 60.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Per quanto riguarda il Moltiplicatore, se andate sul sito dello studio legale dell'Avv. CHESSA, potete leggere che lo stesso ha chiesto la REVOCAZIONE della sentenza d'Appello n. 29/2019 (perso) ed è stata già fissata l'udienza al 23/06/2020.
Vi invito a leggere i motivi direttamente sul sito dell'avv. Chessa.
Vi invito a leggere i motivi direttamente sul sito dell'avv. Chessa.
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