QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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MalcomX
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da MalcomX »

panorama ha scritto:NEGATIVO, ho provato adesso ed è come ieri. Nulla da fare.
Ciao A. ho provato proprio adesso con la ricrca delle sentenze sul moltiplicatore e da me funziona ....


panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

Sono le 17:33 ed ancora non riesco a visualizzare nessuna sentenza.

Forse la linea deve ancora arrivare al mio domicilio.

Sicuramente starà scendendo dalla Alpi fino a raggiungere il centro Sud
panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

neanche stamattina dal mio P.C. riesco a vedere sentenze ma vedo soltanto la pagina iniziale della CdC e se clicco su "Banca dati delle sentenze" mi da pagina bianca con scritta "translate".
naturopata
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto:neanche stamattina dal mio P.C. riesco a vedere sentenze ma vedo soltanto la pagina iniziale della CdC e se clicco su "Banca dati delle sentenze" mi da pagina bianca con scritta "translate".
Prova a riaccedere dalla home page.
panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

mi hanno inviato questa sentenza che riguarda però un appartenente alla Marina Militare.

Ricorso Accolto.
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Corte dei Conti Basilicata n. 39/2018 del 03/07/2018

Riguarda uno che è stato riformato in data 17/03/2016, ancor prima dell'estensione di tale beneficio.

Al contrario, la Corte dei Conti di Bari ad un altro appartenente alla M.M. con la sentenza n. 572/2018 per art. 3, lo ha rigettato, in quanto riformato in data 22/05/2017, citando proprio il D.Lgs. n. 94/2017 art. 10 comma 2.

------------------------------------------------------------

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94
Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
naturopata
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto:mi hanno inviato questa sentenza che riguarda però un appartenente alla Marina Militare.

Ricorso Accolto.
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Corte dei Conti Basilicata n. 39/2018 del 03/07/2018

Riguarda uno che è stato riformato in data 17/03/2016, ancor prima dell'estensione di tale beneficio.

Al contrario, la Corte dei Conti di Bari ad un altro appartenente alla M.M. con la sentenza n. 572/2018 per art. 3, lo ha rigettato, in quanto riformato in data 22/05/2017, citando proprio il D.Lgs. n. 94/2017 art. 10 comma 2.

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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94
Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017
Si ma la Corte dei Conti di Bari con quella e altre numerose sentenze è completamente negativa (sia che si appartenga alla marina che alle forze di polizia militari, difatti asserisce:

Per quanto fin qui esposto il beneficio dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 non può trovare applicazione al caso di specie in quanto il ricorrente è cessato dal servizio permanente per infermità senza aver raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento in ausiliaria.
Il ricorso va pertanto rigettato.


Nell'apposita sezione relativa alle sentenze per il moltiplicatore e art. 54 ho inserito svariate ultime sentenze. Di particolare interesse quelle sull'art.54, soprattutto quella della II^ Sez. centrale, ma anche della III^ Sez. che non lasciano dubbio alla spettanza del 2,2% per ogni anno sino al 1995 e quindi a prescindere dai 15 o 20 anni maturati nel periodo e quindi ai soli arruolamenti 81,82,83 e parte dell'84.
panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

Io ancora non entro nella CdC nonostante che abbia provato in diversi modi.

Se voi riuscite ad entrare potete pubblicare le sentenze.
panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

oggi presso la CdC di Bari (Puglia) si battaglia sull'art. 3, infatti, vengono discussi diversi ricorsi, di cui anche quello del collega GRANDOLFO Saverio.
MalcomX
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da MalcomX »

panorama ha scritto:Io ancora non entro nella CdC nonostante che abbia provato in diversi modi.

Se voi riuscite ad entrare potete pubblicare le sentenze.
Buongiorno A. appena entrato tutto funzionante quì in provincia di Bari strano però .....
MalcomX
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

Ok, forse la linea è stata fermata ad un posto di blocco
Massimo Vitelli

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Massimo Vitelli »

panorama ha scritto:oggi presso la CdC di Bari (Puglia) si battaglia sull'art. 3, infatti, vengono discussi diversi ricorsi, di cui anche quello del collega GRANDOLFO Saverio.
***********
Il Giudice DADDABBO, che oggi si pronuncerà a Bari, ha già da tempo chiaramente espresso il suo orientamento negativo sul "moltiplicatore". Per cui, ogni volta che sarà lo stesso a decidere, le sentenze saranno puntualmente sempre sfavorevoli ai pensionati, nè a questo punto potrebbe essere altrimenti !!! Spero solo che non continui a condannare i pensionati soccombenti pure alle spese legali in favore dell'INPS !!!
In Puglia bisognerà attendere le future statuizioni degli altri 4/5 Giudici assegnati, così da avere un quadro più ampio e preciso della situazione.
Comunque, per la cronaca si battagliava in data odierna anche nelle Marche, vi farò sapere.
MalcomX
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da MalcomX »

avv. Massimo Vitelli ha scritto:Il Giudice DADDABBO, che oggi si pronuncerà a Bari, ha già da tempo chiaramente espresso il suo orientamento negativo sul "moltiplicatore". Per cui, ogni volta che sarà lo stesso a decidere, le sentenze saranno puntualmente sempre sfavorevoli ai pensionati, nè a questo punto potrebbe essere altrimenti !!! Spero solo che non continui a condannare i pensionati soccombenti pure alle spese legali in favore dell'INPS !!!
Egr. Avv.to sentenza 573 CdC Puglia 17/07/2018 sempre Giudice D'Addabbo
Per quanto fin qui esposto il beneficio dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30
aprile 1997, n° 165 non può trovare applicazione al caso di specie in quanto il
ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio nella
Guardia di Finanza in modo assoluto senza aver raggiunto i limiti di età
previsti per il collocamento in ausiliaria.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non essendosi costituito in giudizio l’Istituto di previdenza convenuto non vi è
luogo a pronuncia sulle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n.
34141 proposto dal sig. C. C..
Nulla per le spese.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 10 luglio 2018

cè un precedente sulle spese.....
yerri63

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da yerri63 »

Cari colleghi,oggi sono stato presso la Corte dei conti puglia per discutere il mio ricorso art 3 comma 7, prima del mio ci sono stati altri 10 di altri colleghi Marina e altri,sono state spiegate da parte del legali avv.ghessa e avv.barbini per gli apparteneti alla Marina con la quale anno fatto capire al giudice che la sua sentenza del 10 .07.2018 non e motivata al punto tale a rigettare il ricorso,il giudice ascoltava e non aprova bocca,il mio ricorso dopo che il mio avvocato gli a spiegato i criteri dell'art 3 e gli ha elencato la.normativa che prevede l'ausiliaria elencando gli articoli che la compongono e gli a ravvisato una normativa della comunità europea,dopo di che il mio avv. Ha chiesta il rinvio per produrre altra documentaZione di memoria difensiva, si è aggiornato tutto al 16 .10.2018,per gli altri non si conosce l'esito in quanto si sono chiusiin camera di consiglio.
panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

Con Google non mi fa entrare, mentre, ho provato con Cron è mi fa entrare.

Infatti, ecco qui sotto questa sentenza negativa della CdC di Bari su appartenente alla GdiF

N.B.: però non si capisce perchè il giudice ad un appartenente alla Guardia di Finanza ha voluto precisare questo concetto nuovo applicabile solo alle FF.AA.:
"Oltre alle sopra riportate motivazioni della citata sentenza della Sezione Lombardia occorre anche evidenziare che la modifica apportata dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 all’art. 3, co. 7 del D. Lgs. n. 165/1997, non comporta alcuna conseguenza in ordine alla interpretazione di quest’ultima disposizione nei termini di cui si è detto."

Poteva risparmiarsela, senza allungare il brodo.
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Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 573 Pubblicazione 17/07/2018

Sent. 573/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 34141 del registro di segreteria, proposto dal sig. C. C., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, (Codice Fiscale XXX), ivi residente alla Omissis, elettivamente domiciliato in Omissis alla via Noci n. 73 presso lo studio dell'avv. Tatiana Mastrangelo che lo rappresenta e difende insieme all’avv. Daniela De Prezzo

contro
I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici (ex I.N.P.D.A.P.), sede Territoriale di Bari,
per il riconoscimento sul trattamento di quiescenza, del beneficio dell’incremento figurativo (c.d. “moltiplicatore”) previsto dall’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997.

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2018, l’avv. Daniela De Prezzo e l’avv. Tatiana Mastrangelo per il ricorrente; non comparso per l’INPS.

FATTO

Con ricorso depositato in data 13.3.2018 e notificato il 19.4.2018 il sig. XXX, ex appuntato scelto della Guardia di Finanza, collocato in congedo assoluto per infermità in data 26 marzo 2014 senza transitare in ausiliaria, si duole del fatto che l’INPS in sede di liquidazione della pensione ordinaria di inabilità non ha concesso il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. 30.04.1997, n. 165. Ha impugnato tale provvedimento e la nota (pec del 24.10.2017) con cui l’INPS ha respinto la richiesta di ricalcolo della pensione avanzata in data 03.10.2017.

A fondamento del ricorso deduce l’erronea applicazione dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997, la cui persistente vigenza è stata confermata dall'art. 1865 del D.Lgs. n. 66/2010. Ha richiamato le argomentazioni di alcune pronunce che hanno statuito in fattispecie analoghe il diritto al beneficio ex art. 3, comma 7, Dlgs. n.165/97 (cfr.: Corte dei Conti Sez. giurisd. Sardegna n. 156/2017; Sez. giurisd. Abruzzo, Sentenze n. 28 del 26.01.2012 e n. 27 del 7.03.2017 e Corte dei Conti Sez. giurisd. Molise, Sent. n. 53 del 13 settembre 2017) ed ha concluso chiedendo di dichiarare il diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio previsto dall’art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 165/97 e di dichiarare il diritto alla conseguente rideterminazione della pensione.

All’udienza del 10 luglio 2018 gli avv.ti Mastrangelo e De Prezzo per il ricorrente hanno insistito per le argomentazioni e conclusioni del ricorso. Il giudizio, non comparso l’INPS, è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

DIRITTO

La questione giuridica sottoposta al vaglio del presente giudizio riguarda l’interpretazione dell’art. 3, co. 7, del D. Lgs. n. 165/1997. In ordine a tale tematica si stanno delineando due orientamenti opposti in seno alla Sezioni territoriali di questa Corte.

Per la coerenza con le finalità di tale disposizione normativa si ritiene di dover condividere l’interpretazione restrittiva espressa da alcuni precedenti della Sezione Lombardia (in particolare sent. n. 99 del 4.4.2018), la cui motivazione per esaustività e completezza si ritiene di dover trascrivere di seguito.

«Ai fini di un corretto inquadramento normativo della questione posta qui all’esame, giova premettere che la previsione di cui si invoca l’applicazione si inserisce nel decreto legislativo intitolato “Attuazione delle deleghe conferite dall’art. 2 comma 23 della legge 8° agosto 1995 n. 335 e dall’art. 1, commi 97 lett. g) e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego” il cui articolo 1 prevede: “1.Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

All’articolo 3, comma 7, come modificato dall’art. 10, comma 2, D.lgs. n. 94/2017, il medesimo testo normativo stabilisce che: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (e per il personale delle Forze armate) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”.

Ora, mentre non vi è alcun dubbio che con il primo periodo il legislatore abbia inteso compensare il personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria (Forze di polizia ad ordinamento “civile”) accordando ad esso il beneficio in questione al raggiungimento dei limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti, non altrettanto piana è la lettura del secondo periodo con il quale, nella pretesa del ricorrente, il legislatore avrebbe attribuito il beneficio del montante contributivo altresì a tutto il personale militare che, indipendentemente dal raggiungimento dei limiti di età, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria ed il cui trattamento di pensione sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla L. n.335/95.

Siffatta interpretazione, pure sostenuta da alcune pronunce di questa Corte richiamate da parte ricorrente, non è, tuttavia, condivisibile alla luce di una lettura sistematica della norma in questione, all’interno della disciplina dell’ausiliaria quale, ora, dettata dal Codice dell’ordinamento militare, d.lgs. n. 66/2010.

Prevede, infatti, l’art. 992 (Collocamento in ausiliaria), al comma 1, che “Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.”

L’art. 995 (Cessazione dell'ausiliaria) prevede che, al termine del periodo di cinque anni, il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità. La cessazione, tuttavia, può essere anche anticipata, per il personale che non accetta l'impiego o revoca l'accettazione degli impieghi assegnati per due volte (comma 1) ovvero per motivi di salute, come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso art. 995 che così dispone: “4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.”

Inoltre l’art. 996 (Transito in ausiliaria dalla riserva) prevede: ”1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.”

Le norme appena citate, dunque, consentono di fornire una lettura logica e coerente della concessione del beneficio in parola, all’interno dell’istituto dell’ausiliaria, in armonia con la ratio dell’istituto e con i motivi di un trattamento economico particolare.

Prevede, infatti l’art. 1864 (Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria): ”1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.”

Ed il successivo art. 1865 (Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria) così dispone: ”1.Per il personale militare si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.”

In conclusione, il collocamento in ausiliaria consente a chi ha raggiunto i limiti di età per il servizio attivo di essere iscritto negli appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale, dando modo alle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, di avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.

Ed a fronte di tale disponibilità manifestata con apposita dichiarazione scritta, il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla corresponsione dell'apposita indennità.

Ove non è possibile corrispondere tale indennità o perché trattasi di dipendenti per i quali l’ordinamento non prevede l’ausiliaria, o perché, pur essendo prevista, il dipendente non abbia i requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi, il legislatore ha previsto, a compensazione, il beneficio del montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/97.

Ma, come prima esposto, tale compensazione, per il personale militare, non può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall’istituto dell’ausiliaria, per non avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur avendovi - sotto tale profilo - diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi disciplinata all’art. 996 (“Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria….”) o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato art. 995, comma 4 (“Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.”).

Esclusivamente a tali categorie, dunque, nell’ambito del personale ad ordinamento militare, il legislatore ha inteso rivolgersi con l’attribuzione del beneficio in parola.

Un’applicazione oltremodo estensiva come quella voluta dal ricorrente, sarebbe oltre che sperequativa rispetto al personale delle forze dell’ordine ad ordinamento civile che, invece può godere di tale beneficio solo al raggiungimento dei limiti di età, altresì irrazionale, perché andrebbe a cumulare detto beneficio con i particolari trattamenti pensionistici già previsti a favore di coloro che cessano anticipatamente dal servizio per inidoneità dipendente o meno da causa di servizio.

In una parola, il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, non è stato voluto dal legislatore per indennizzare coloro che, nell’ambito del personale militare, non hanno potuto fruire dell’ausiliaria perché cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, bensì coloro che pur avendone diritto, non hanno potuto, per motivi di salute, rientravi e percepire la corrispondente indennità.

E che l’intento del legislatore fosse quello di armonizzare, almeno sotto questo profilo, il regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici delle forze di polizia ad ordinamento civile con quelle ad ordinamento militare è espressamente chiarito dalla Corte costituzionale nell’ord. 23/07/2002, n. 387 ove, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. , dell' art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata dal T.A.R. Sicilia in un giudizio promosso da un ispettore superiore della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento col quale il Ministro dell'Interno aveva respinto la sua richiesta di collocamento in ausiliaria, ha precisato “che l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria; che, ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento tra le varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad ordinamento militare il menzionato incremento del montante contributivo «opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato; che, pertanto, la presunta violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il personale che da quest'ultima è escluso; che, una volta esclusa ogni lesione dell'art. 3 Cost. vengono meno anche le censure prospettate in riferimento all'art. 97 Cost., perché le regole del buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età.”(Ord. Corte Cost. n.387/02)».

Oltre alle sopra riportate motivazioni della citata sentenza della Sezione Lombardia occorre anche evidenziare che la modifica apportata dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 all’art. 3, co. 7 del D. Lgs. n. 165/1997, non comporta alcuna conseguenza in ordine alla interpretazione di quest’ultima disposizione nei termini di cui si è detto.

Invero con la modifica del 2017 il legislatore si è limitato ad inserire all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», l’inciso «e per il personale delle Forze armate».

Tale innovazione comporta che a partire dall’entrata in vigore della modifica stessa anche il personale delle Forze armate può optare per il beneficio del moltiplicatore di cui al periodo precedente anche se idoneo a transitare in posizione di ausiliaria: ciò però a condizione, come si è detto, che tale personale abbia raggiunto i limiti di età per la cessazione dal servizio. In sostanza si estende anche personale militare la possibilità di opzione in precedenza riservata soltanto agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Per quanto fin qui esposto il beneficio dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 non può trovare applicazione al caso di specie in quanto il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio nella Guardia di Finanza in modo assoluto senza aver raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento in ausiliaria.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non essendosi costituito in giudizio l’Istituto di previdenza convenuto non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n. 34141 proposto dal sig. C. C..

Nulla per le spese.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 10 luglio 2018.

IL GIUDICE
F.to (Pasquale Daddabbo)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
IL GIUDICE
F.to (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 17/07/2018

Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)


In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 17/07/2018
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
salvatoreficara
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da salvatoreficara »

panorama ha scritto:Con Google non mi fa entrare, mentre, ho provato con Cron è mi fa entrare.

Infatti, ecco qui sotto questa sentenza negativa della CdC di Bari su appartenente alla GdiF

N.B.: però non si capisce perchè il giudice ad un appartenente alla Guardia di Finanza ha voluto precisare questo concetto nuovo applicabile solo alle FF.AA.:
"Oltre alle sopra riportate motivazioni della citata sentenza della Sezione Lombardia occorre anche evidenziare che la modifica apportata dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 all’art. 3, co. 7 del D. Lgs. n. 165/1997, non comporta alcuna conseguenza in ordine alla interpretazione di quest’ultima disposizione nei termini di cui si è detto."

Poteva risparmiarsela, senza allungare il brodo.
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Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 573 Pubblicazione 17/07/2018

Sent. 573/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 34141 del registro di segreteria, proposto dal sig. C. C., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, (Codice Fiscale XXX), ivi residente alla Omissis, elettivamente domiciliato in Omissis alla via Noci n. 73 presso lo studio dell'avv. Tatiana Mastrangelo che lo rappresenta e difende insieme all’avv. Daniela De Prezzo

contro
I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici (ex I.N.P.D.A.P.), sede Territoriale di Bari,
per il riconoscimento sul trattamento di quiescenza, del beneficio dell’incremento figurativo (c.d. “moltiplicatore”) previsto dall’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997.

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2018, l’avv. Daniela De Prezzo e l’avv. Tatiana Mastrangelo per il ricorrente; non comparso per l’INPS.

FATTO

Con ricorso depositato in data 13.3.2018 e notificato il 19.4.2018 il sig. XXX, ex appuntato scelto della Guardia di Finanza, collocato in congedo assoluto per infermità in data 26 marzo 2014 senza transitare in ausiliaria, si duole del fatto che l’INPS in sede di liquidazione della pensione ordinaria di inabilità non ha concesso il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. 30.04.1997, n. 165. Ha impugnato tale provvedimento e la nota (pec del 24.10.2017) con cui l’INPS ha respinto la richiesta di ricalcolo della pensione avanzata in data 03.10.2017.

A fondamento del ricorso deduce l’erronea applicazione dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997, la cui persistente vigenza è stata confermata dall'art. 1865 del D.Lgs. n. 66/2010. Ha richiamato le argomentazioni di alcune pronunce che hanno statuito in fattispecie analoghe il diritto al beneficio ex art. 3, comma 7, Dlgs. n.165/97 (cfr.: Corte dei Conti Sez. giurisd. Sardegna n. 156/2017; Sez. giurisd. Abruzzo, Sentenze n. 28 del 26.01.2012 e n. 27 del 7.03.2017 e Corte dei Conti Sez. giurisd. Molise, Sent. n. 53 del 13 settembre 2017) ed ha concluso chiedendo di dichiarare il diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio previsto dall’art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 165/97 e di dichiarare il diritto alla conseguente rideterminazione della pensione.

All’udienza del 10 luglio 2018 gli avv.ti Mastrangelo e De Prezzo per il ricorrente hanno insistito per le argomentazioni e conclusioni del ricorso. Il giudizio, non comparso l’INPS, è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

DIRITTO

La questione giuridica sottoposta al vaglio del presente giudizio riguarda l’interpretazione dell’art. 3, co. 7, del D. Lgs. n. 165/1997. In ordine a tale tematica si stanno delineando due orientamenti opposti in seno alla Sezioni territoriali di questa Corte.

Per la coerenza con le finalità di tale disposizione normativa si ritiene di dover condividere l’interpretazione restrittiva espressa da alcuni precedenti della Sezione Lombardia (in particolare sent. n. 99 del 4.4.2018), la cui motivazione per esaustività e completezza si ritiene di dover trascrivere di seguito.

«Ai fini di un corretto inquadramento normativo della questione posta qui all’esame, giova premettere che la previsione di cui si invoca l’applicazione si inserisce nel decreto legislativo intitolato “Attuazione delle deleghe conferite dall’art. 2 comma 23 della legge 8° agosto 1995 n. 335 e dall’art. 1, commi 97 lett. g) e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego” il cui articolo 1 prevede: “1.Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

All’articolo 3, comma 7, come modificato dall’art. 10, comma 2, D.lgs. n. 94/2017, il medesimo testo normativo stabilisce che: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (e per il personale delle Forze armate) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”.

Ora, mentre non vi è alcun dubbio che con il primo periodo il legislatore abbia inteso compensare il personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria (Forze di polizia ad ordinamento “civile”) accordando ad esso il beneficio in questione al raggiungimento dei limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti, non altrettanto piana è la lettura del secondo periodo con il quale, nella pretesa del ricorrente, il legislatore avrebbe attribuito il beneficio del montante contributivo altresì a tutto il personale militare che, indipendentemente dal raggiungimento dei limiti di età, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria ed il cui trattamento di pensione sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla L. n.335/95.

Siffatta interpretazione, pure sostenuta da alcune pronunce di questa Corte richiamate da parte ricorrente, non è, tuttavia, condivisibile alla luce di una lettura sistematica della norma in questione, all’interno della disciplina dell’ausiliaria quale, ora, dettata dal Codice dell’ordinamento militare, d.lgs. n. 66/2010.

Prevede, infatti, l’art. 992 (Collocamento in ausiliaria), al comma 1, che “Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.”

L’art. 995 (Cessazione dell'ausiliaria) prevede che, al termine del periodo di cinque anni, il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità. La cessazione, tuttavia, può essere anche anticipata, per il personale che non accetta l'impiego o revoca l'accettazione degli impieghi assegnati per due volte (comma 1) ovvero per motivi di salute, come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso art. 995 che così dispone: “4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.”

Inoltre l’art. 996 (Transito in ausiliaria dalla riserva) prevede: ”1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.”

Le norme appena citate, dunque, consentono di fornire una lettura logica e coerente della concessione del beneficio in parola, all’interno dell’istituto dell’ausiliaria, in armonia con la ratio dell’istituto e con i motivi di un trattamento economico particolare.

Prevede, infatti l’art. 1864 (Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria): ”1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.”

Ed il successivo art. 1865 (Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria) così dispone: ”1.Per il personale militare si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.”

In conclusione, il collocamento in ausiliaria consente a chi ha raggiunto i limiti di età per il servizio attivo di essere iscritto negli appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale, dando modo alle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, di avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.

Ed a fronte di tale disponibilità manifestata con apposita dichiarazione scritta, il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla corresponsione dell'apposita indennità.

Ove non è possibile corrispondere tale indennità o perché trattasi di dipendenti per i quali l’ordinamento non prevede l’ausiliaria, o perché, pur essendo prevista, il dipendente non abbia i requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi, il legislatore ha previsto, a compensazione, il beneficio del montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/97.

Ma, come prima esposto, tale compensazione, per il personale militare, non può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall’istituto dell’ausiliaria, per non avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur avendovi - sotto tale profilo - diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi disciplinata all’art. 996 (“Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria….”) o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato art. 995, comma 4 (“Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.”).

Esclusivamente a tali categorie, dunque, nell’ambito del personale ad ordinamento militare, il legislatore ha inteso rivolgersi con l’attribuzione del beneficio in parola.

Un’applicazione oltremodo estensiva come quella voluta dal ricorrente, sarebbe oltre che sperequativa rispetto al personale delle forze dell’ordine ad ordinamento civile che, invece può godere di tale beneficio solo al raggiungimento dei limiti di età, altresì irrazionale, perché andrebbe a cumulare detto beneficio con i particolari trattamenti pensionistici già previsti a favore di coloro che cessano anticipatamente dal servizio per inidoneità dipendente o meno da causa di servizio.

In una parola, il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, non è stato voluto dal legislatore per indennizzare coloro che, nell’ambito del personale militare, non hanno potuto fruire dell’ausiliaria perché cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, bensì coloro che pur avendone diritto, non hanno potuto, per motivi di salute, rientravi e percepire la corrispondente indennità.

E che l’intento del legislatore fosse quello di armonizzare, almeno sotto questo profilo, il regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici delle forze di polizia ad ordinamento civile con quelle ad ordinamento militare è espressamente chiarito dalla Corte costituzionale nell’ord. 23/07/2002, n. 387 ove, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. , dell' art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata dal T.A.R. Sicilia in un giudizio promosso da un ispettore superiore della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento col quale il Ministro dell'Interno aveva respinto la sua richiesta di collocamento in ausiliaria, ha precisato “che l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria; che, ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento tra le varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad ordinamento militare il menzionato incremento del montante contributivo «opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato; che, pertanto, la presunta violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il personale che da quest'ultima è escluso; che, una volta esclusa ogni lesione dell'art. 3 Cost. vengono meno anche le censure prospettate in riferimento all'art. 97 Cost., perché le regole del buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età.”(Ord. Corte Cost. n.387/02)».

Oltre alle sopra riportate motivazioni della citata sentenza della Sezione Lombardia occorre anche evidenziare che la modifica apportata dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 all’art. 3, co. 7 del D. Lgs. n. 165/1997, non comporta alcuna conseguenza in ordine alla interpretazione di quest’ultima disposizione nei termini di cui si è detto.

Invero con la modifica del 2017 il legislatore si è limitato ad inserire all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», l’inciso «e per il personale delle Forze armate».

Tale innovazione comporta che a partire dall’entrata in vigore della modifica stessa anche il personale delle Forze armate può optare per il beneficio del moltiplicatore di cui al periodo precedente anche se idoneo a transitare in posizione di ausiliaria: ciò però a condizione, come si è detto, che tale personale abbia raggiunto i limiti di età per la cessazione dal servizio. In sostanza si estende anche personale militare la possibilità di opzione in precedenza riservata soltanto agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Per quanto fin qui esposto il beneficio dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 non può trovare applicazione al caso di specie in quanto il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio nella Guardia di Finanza in modo assoluto senza aver raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento in ausiliaria.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non essendosi costituito in giudizio l’Istituto di previdenza convenuto non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n. 34141 proposto dal sig. C. C..

Nulla per le spese.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 10 luglio 2018.

IL GIUDICE
F.to (Pasquale Daddabbo)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
IL GIUDICE
F.to (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 17/07/2018

Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)


In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 17/07/2018
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
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