QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Marco64
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Marco64 »

Marco64 ha scritto:Domani vado all'INPS per vedere se riesco ad acquisire copia della nota in questione.
Vi terrò informati.
Marco
Per i colleghi interessati vi informo che l'unica strada per ottenere il diritto al ricalcolo della pensione e ricorrere alla CDC. La Direzione Centrale di Roma, nel 2017 ha emesso la nota con la quale non riconosce il diritto al ricalcolo.
PS non riesco ad allegarla.


panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

Ciao Marco64,
allora per poterla allegare, inviala a un utente di questo Forum che sicuramente saprà come fare.
Marco64
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Marco64 »

Marco64 ha scritto:
Marco64 ha scritto:Domani vado all'INPS per vedere se riesco ad acquisire copia della nota in questione.
Vi terrò informati.
Marco
Per i colleghi interessati vi informo che l'unica strada per ottenere il diritto al ricalcolo della pensione e ricorrere alla CDC. La Direzione Centrale di Roma, nel 2017 ha emesso la nota con la quale non riconosce il diritto al ricalcolo.
PS non riesco ad allegarla.
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Marco64
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Marco64 »

Marco64 ha scritto:
Marco64 ha scritto:
Marco64 ha scritto:Domani vado all'INPS per vedere se riesco ad acquisire copia della nota in questione.
Vi terrò informati.
Marco
Per i colleghi interessati vi informo che l'unica strada per ottenere il diritto al ricalcolo della pensione e ricorrere alla CDC. La Direzione Centrale di Roma, nel 2017 ha emesso la nota con la quale non riconosce il diritto al ricalcolo.
PS non riesco ad allegarla.
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STANCHISSIMO
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Grazie Marco

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panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Ricorso perso e firmato dal Giudice Domenico Guzzi.

ma non so, come fanno questi calcoli, perché dal 30 maggio 1984 al 30 maggio 2012 sono giusti 28 anni di servizio e non circa 36.
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1) - arruolato nell’Esercito Italiano in data 30 maggio 1984 e, dopo circa 36 anni di servizio (nel grado di tenente colonnello), di essere stato posto in congedo assoluto dal 30 maggio 2012,
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 54 Pubblicazione 02/05/2018
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R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 54/2018

Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21620 del registro di Segreteria, proposto da
- G. T., nato a omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,

contro
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

Uditi all’udienza del 27 aprile 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO

Con l’interposto gravame, il sig. G. T. agisce avverso la determinazione atto n. RC012015814520 del 13 febbraio 2015 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscritto al n. 17398972

A tal fine rappresenta di essersi arruolato nell’Esercito Italiano in data 30 maggio 1984 e, dopo circa 36 anni di servizio (nel grado di tenente colonnello), di essere stato posto in congedo assoluto dal 30 maggio 2012, a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica che asserisce essere dovuta a causa di servizio.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per inidoneità assoluta, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria in atti, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.

In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

Considerato

D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, nonostante la generica, e non supportata da alcun profilo di gravame, richiesta (esclusivamente riportata nelle conclusioni) di riliquidazione della “pensione in quota contributiva”, il ricorso mira a conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso non meriti accoglimento.

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario, stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, a nulla rilevando a tali fini che l’inidoneità fosse dipesa da causa di servizio, essendo tale eventualità prevista dal sistema pensionistico con adeguate garanzie a tutela della sfera giuridico- patrimoniale del militare, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.

Il ricorso va in conclusione respinto, con spese a carico del soccombente come di seguito statuito.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,

RESPINGE

Il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Istituto previdenziale convenuto, che liquida in euro 1.000,00.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro il 27 aprile 2018

IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi


Depositata in Segreteria il 27/04/2018



CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISIDIZIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n.1 Foglio.

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.22 “copie informatiche di documenti analogici”, che la presente copia digitale è tratta dall’originale cartaceo conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale ed è conforme all’originale in tutte le sue componenti.

Catanzaro,02/05/2018

La Responsabile della segreteria giudizi pensionistici
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Perso per l'art. 3 e accolto per l'art. 54

anche questa firmata dal giudice Guzzi.

Anche qui, non so come fanno a fare i conti, perché, se arruolato in data 21 settembre 1994 e deceduto in data 11 giugno 2017, tra la data di arruolamento e l'avvenuto decesso sono quasi 23 anni di servizio e non circa 27 anni.
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Ricorso portato avanti dalla vedova.

1) - il coniuge si è arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 21 settembre 1994 e, dopo circa 27 anni di servizio (nel grado di maresciallo capo), a seguito di sopravvenuta malattia, in data 11 giugno 2017 è deceduto.

2) - Con memoria in atti, l’INPS si è ritualmente costituito per eccepire, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale di questa Sezione, atteso che all’atto della proposizione del ricorso la ricorrente era residente in Messina, e nel merito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto.

3) - In via preliminare va delibata l’eccezione di competenza territoriale che controparte pubblica ha formulato sul presupposto che all’atto del ricorso, la sig.ra omissis fosse residente in Messina, ovvero in un Comune ubicato al di fuori del territorio sul quale questa Sezione vanta giurisdizione.

4) - L’eccezione deve essere considerata come non proposta e, per l’effetto, va accolta la controdeduzione difensiva di parte ricorrente.

5) - A norma dell’art. 151, comma 2, del c.g.c., l’eccezione per difetto di competenza per territorio si deve intendere ritualmente proposta se la parte che la solleva indica il giudice che invece viene ritenuto competente; in caso contrario, l’”eccezione si ha per non proposta”.

6) - Per il caso in questione, in effetti si ha che l’INPS non ha provveduto alla indicazione del giudice territorialmente competente, sicché la questione così come sollevata non può avere alcun effetto sulla procedibilità del ricorso.

7) - Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. omissis avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 56 Pubblicazione 02/05/2018
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R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 56/2018

Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21641 del registro di Segreteria, proposto da
- A. M. G., nata a omissis il Omissis, nella qualità di coniuge superstite del sig. omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,

contro
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

Uditi all’udienza del 27 aprile 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO e DIRITTO

Con l’interposto gravame, la sig.ra A. M. G. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017876268 del 27.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscritto al n. 17492105 e spettante al sig. omissis, coniuge deceduto e, dunque, dante causa dell’odierna ricorrente

A tal fine rappresenta che il coniuge si è arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 21 settembre 1994 e, dopo circa 27 anni di servizio (nel grado di maresciallo capo), a seguito di sopravvenuta malattia, in data 11 giugno 2017 è deceduto.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per inidoneità assoluta, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria in atti, l’INPS si è ritualmente costituito per eccepire, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale di questa Sezione, atteso che all’atto della proposizione del ricorso la ricorrente era residente in Messina, e nel merito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto.

In udienza, il legale di parte ricorrente si è opposto alla declaratoria di incompetenza territoriale, in quanto non ritualmente eccepita da controparte.

Nel merito, ha insistito per l’integrale accoglimento del ricorso.

Il legale dell’Istituto previdenziale, invece, ha ribadito l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Considerato in

D I R I T T O

In via preliminare va delibata l’eccezione di competenza territoriale che controparte pubblica ha formulato sul presupposto che all’atto del ricorso, la sig.ra omissis fosse residente in Messina, ovvero in un Comune ubicato al di fuori del territorio sul quale questa Sezione vanta giurisdizione.

L’eccezione deve essere considerata come non proposta e, per l’effetto, va accolta la controdeduzione difensiva di parte ricorrente.

A norma dell’art. 151, comma 2, del c.g.c., l’eccezione per difetto di competenza per territorio si deve intendere ritualmente proposta se la parte che la solleva indica il giudice che invece viene ritenuto competente; in caso contrario, l’”eccezione si ha per non proposta”.

Per il caso in questione, in effetti si ha che l’INPS non ha provveduto alla indicazione del giudice territorialmente competente, sicché la questione così come sollevata non può avere alcun effetto sulla procedibilità del ricorso.

Passando al merito, con il primo, la ricorrente chiede che il trattamento pensionistico di sua spettanza venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.

Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.

I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. omissis avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.

In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio.

Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.

In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5).

Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.

Il ricorrente è deceduto in attività di servizio e tuttavia la ricorrente ritiene che avrebbe comunque diritto ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dalla ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è cessato dal servizio per decesso e dunque viene a mancare il requisito oggettivo sopra indicato per la concessione del beneficio. Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a
disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RESPINGE

Il ricorso per i restanti capi di domanda.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro il 27 marzo 2018

IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi


Depositata in Segreteria il 27/04/2018


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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Perso per l'art. 3 e accolto per l'art. 54.

anche questa, firmata dal giudice Guzzi.

- ricorso iscritto al n. 21628
- ricorso iscritto al n. 21629
N.B.: la Corte li tratta con un unica sentenza.
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1) - il sig. A. T. agisce avverso la nota provvedimento 2500.26/01/2018.0028454, emessa dall’Istituto previdenziale per la reiezione dell’istanza che il ricorrente aveva presentato il 19 gennaio 2018 al fine di ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento.

2) - arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 1 ottobre 1982 e, dopo circa 32 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto dal 14 dicembre 2011, a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 57 Pubblicazione 02/05/2018
----------------------------------------------------------------------

R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 57/2018

Sui ricorsi in materia di pensioni militari n. 21628 e n. 21629 del registro di Segreteria, proposti da
- A. T., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Greco, ed elettivamente domiciliato in Omissis, in Omissis, presso lo studio dell’avv. Massimo Nunnari,

contro
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Cosenza, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

Uditi all’udienza del 27 aprile 2018 l’avv. Cesare Greco per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO

Con il ricorso iscritto al n. 21628 del ruolo, il sig. A. T. agisce avverso la nota provvedimento 2500.26/01/2018.0028454, emessa dall’Istituto previdenziale per la reiezione dell’istanza che il ricorrente aveva presentato il 19 gennaio 2018 al fine di ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento.

A tal proposito rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 1 ottobre 1982 e, dopo circa 32 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto dal 14 dicembre 2011, a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.

Con il ricorso iscritto al n. 21629 del ruolo, il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per inidoneità assoluta, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria depositata in atti, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.

In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

Considerato

D I R I T T O

In via preliminare va disposta la riunione dei due giudizi per evidenti ragioni di connessione sia soggettiva che oggettiva.

Come evidenziato in narrativa, i ricorsi in atti comprendono due differenti capi di domanda.

Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.

Il secondo fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.

I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. A. T. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.

In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.

In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5).

Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto e senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario, stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.

Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria, riuniti i ricorsi in epigrafe, riuniti i giudizi in epigrafe,

ACCOGLIE

La domanda di cui al ricorso n. 21628 e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RESPINGE

La domanda di cui al ricorso n. 21629.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro il 27 aprile 2018.

IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi


Depositata in Segreteria il 27/04/2018


p. Il Responsabile di cancelleria
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Sono venuto a sapere che, l'Amministrazione e l'INPS, hanno fatto Appello allo scadere alla sotto indicata sentenza che riguarda il Colonnello dei CC.



MOLISE SENTENZA 53 06/10/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
MOLISE SENTENZA 53 2017 PENSIONI 06/10/2017
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sent. 53/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Dal sito del Ministero della Difesa
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Circolari


​​​​​​​​​​Dati aggiornati al 3/05/2018


Prot. M_D GPREV REG2018 0053698 26/04/2018
Innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
- esercizio dell’opzione dell’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria;
- modalità di calcolo del trattamento di pensione del personale militare destinatario del sistema contributivo del pro-rata.
Pos. 21.12.01.1000/94/2017.

Circolare M_D GPREV REG2018 0053698 26/04/2018. (file .pdf 442 Kb)


Allegato "A". (file .pdf 401 Kb)

Nota dell'INPS n. del 10/04/2018. (file .pdf 434 Kb)
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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vedi anche allegato "A" avente Elenco Indirizzi di diramazione
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domenico69
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da domenico69 »

panorama ha scritto:Sono venuto a sapere che, l'Amministrazione e l'INPS, hanno fatto Appello allo scadere alla sotto indicata sentenza che riguarda il Colonnello dei CC.



MOLISE SENTENZA 53 06/10/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
MOLISE SENTENZA 53 2017 PENSIONI 06/10/2017
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sent. 53/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
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Scusa, hai notizie più precise in merito all'appello in questione?
Nel senso, c'è già stata l'udienza, o quando ci sarà, o altre notizie utili?
Grazie.
Domenico.
panorama
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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domenico,

non ho notizie in merito, anche perché è ancora presto e, poi, chissà quando verrà pubblicata la sentenza dell'Appello.
elciad1963
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da elciad1963 »

quindi questa sarà la prima sentenza di appello?
Ne sono state emesse altre?
Gianluigi1965
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Gianluigi1965 »

Per i rifornati dal 7 luglio 2017 il moltiplicatore non spetta piu
aledeo1971 ha scritto:DOMANDA PER ESPERTI
In convalescenza dall'ottobre 2017, vorrei protrarre l'aspettativa per malattia non dipendente da causa di servizio fino ad ottobre 2018, per poi essere riformato ed ottenere la pensione per inabilita assoluta ex art 2 comma 12 legge 335 95. Se ottenessi il predetto beneficio e la questione dell'art. 3 comma 7 legge 165 97 fosse stabilmente riconosciuta, avrei la possibilita di ottenere anche il cd. moltiplicatore???
Grazie
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