QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Gianluigi1965
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QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Gianluigi1965 »

Salve a tutti volevo chiedere se qualcuno e a conoscenza di sentenze che riguardano l'oggetto. Ho saputo che ce ne sono un po ma fino ad oggi non sono riuscito a trovarne.
Mi potete aiutare in questa ricerca.
Grazie


gino59
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da gino59 »

Gianluigi1965 ha scritto:Salve a tutti volevo chiedere se qualcuno e a conoscenza di sentenze che riguardano l'oggetto. Ho saputo che ce ne sono un po ma fino ad oggi non sono riuscito a trovarne.
Mi potete aiutare in questa ricerca.
Grazie
===============Aiutatelo...!!!=================
Gianluigi1965
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Gianluigi1965 »

Grazie Gino59
lando63

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da lando63 »

http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/a ... 23847.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stiwer
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da stiwer »

Vedi anche il forum dell'Avv. Massimo Vitelli, concernente la materia d'interesse.
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mbetto
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da mbetto »

Gianluigi ce ne sono circa un decinaio più o meno... basta cercarle nel forum e nelle varie discussioni.
Spesse sono ripetute ossessivamente volte e più volte.
Mi pare impossibile che non riesci a trovarne manco una.
gino59
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da gino59 »

mbetto ha scritto:Gianluigi ce ne sono circa un decinaio più o meno... basta cercarle nel forum e nelle varie discussioni.
Spesse sono ripetute ossessivamente volte e più volte.
Mi pare impossibile che non riesci a trovarne manco una.
===============
Giusto "mbetto",..... Gianluigi ......un pizzico di iniziativa e buona volontà.-
Gianluigi1965
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da Gianluigi1965 »

Adesso grazie a voi oltre alle 2 Abruzzo, di aggiunge Sardegna e Molise.

Per la sentenza del Veneto citata prima qualcuno riesce a farmi avere qualche riferimento in più ?
Grazie
naturopata
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da naturopata »

Ricorso accolto.

Sentenza n.29/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44704/C presentato dal signor M.R., nato il ___ e residente a _____, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vitelli; uditi, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2017, con l’assistenza del Segretario d’udienza dottoressa Maria Cassadonte, l’avv. Massimo Vitelli per il ricorrente e l’avv. Riccardo
Salvo, in sostituzione dell’avv. Nilla Barusi, per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
MOTIVAZIONE
1. Con il ricorso in epigrafe, depositato presso questa Sezione il 27.03.2017 (e con successive integrazioni), il ricorrente chiede: a) l’accertamento dell’illegittimità
della determinazione pensionistica RE012016852781 del 19.08.2016, emessa
dall’Inps, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997, né riconosce l’aliquota di rendimento
pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo; b) per l’effetto, che venga dichiarata: b.1) la spettanza del diritto di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997; b.2) il riconoscimento dell’aliquota di
rendimento pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del
31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B); c) la condanna dell’Inps a versare le
somme spettanti con gli arretrati, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
d) la condanna alle spese di lite.
2. Si è costituito l’INPS con memoria depositata in data 09.10.2017,
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è da accogliere parzialmente.
3.1. Fondata è la prima domanda formulata dal ricorrente riguardante la spettanza del diritto del ricorrente all’aumento stabilito dall’art. 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 165 del 1997 (che rimane in vigore non essendo stata abrogata dall’art.2286 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare); la disposizione prevede, per la parte che qui interessa, che: “Per il personale di cui
all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.”.
Ora, il ricorrente, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 20 maggio 2016, per infermità certificata, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, certamente rientra nell’ipotesi
legislativa di favore che mira proprio a consentire che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (con certificazione della mancanza “dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”) perderebbe il beneficio del periodo di ausiliaria venendosi a
trovare in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi che hanno potuto raggiungere tale limite.
Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto, in modo espresso, solo per i
civili e non per i militari; sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al
conseguimento dei limiti di età; sicché, la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà.
3.2. Stante l’accoglimento della domanda sub punto 3.1., in conformità al
definito indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v. Sezioni Riunite, sentenza n.
6/2008/QM), sulle somme dovute in forza della presente pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.
3.3. Non fondata è la domanda del ricorrente di riconoscimento, ai sensi dell’art. 54 del T.U. n. 1092 del 1973, dell’aliquota di rendimento pari al 44% in ordine alla quota di pensione fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B).
Infatti, anche tale disposizione (art. 54: “La pensione spettante al militare che
abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.”) si configura come la precedente (art. 3, comma 7, l. n. 335/1995),
quale norma che riconosce un regime di favore ai militari che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile; tale situazione, in punto di fatto, non è ravvisabile nella specie, avendo il ricorrente maturato 39 anni 5 mesi e 11 giorni.
La norma, in quanto di favore, non può che formare oggetto di stretta interpretazione venendo a configurare una deroga sostanziale rispetto al regime pensionistico ordinario; ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, vulnerando i principi costituzionali della ragionevolezza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.).
4. In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti
motivi per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica:
A) accoglie, come da motivazione, la domanda sub 3.1.; sulle somme dovute in forza di tale pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo;
B) respinge, come da motivazione, la domanda sub 3.3.
C) Le spese legali sono compensate.
D) Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto
articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così provveduto in Bologna, nelle udienze 10.10 - 7.11.2017.
Il Giudice
f.to Cons. Marco Pieroni

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2018
Il Direttore di Segreteria
f.to Dott.ssa Lucia Caldarelli
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24.029 del registro di Segreteria, proposto dal sig. G. S., nato il Omissis a Omissis, e residente in Omissis, Omissis (codice fiscale Omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato Michela SCAFETTA (CF: SCFMHL79E55A485U; pec: scafetta@pec.it), presso il cui studio, sito in Roma, Viale Africa, n. 120, ha eletto domicilio, contro l’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (CF: 80078750587).

Uditi, nella pubblica udienza del 24 gennaio, il difensore del ricorrente, Avvocato Roberta Chiara PILIA, per delega dell’Avvocato Michela SCAFETTA, e l’Avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato presso la Segreteria della Sezione in data 10 agosto 2017, il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e titolare di pensione, ha proposto ricorso contro l’INPS di Cagliari, chiedendo che, in applicazione dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, venga riconosciuto il proprio diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, con conseguente rideterminazione della pensione in godimento, in ragione del maggiore montante contributivo spettante.

Il ricorrente ha precisato di essere stato “riformato”, in quanto giudicato “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato” dalla competente Commissione Medica Ospedaliera. Dal 2 dicembre 2013, posto in quiescenza, è titolare della pensione in pagamento n. iscrizione 17140733 presso l’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (Ex INPDAP), sede territoriale di Cagliari.

In data 10.02.2017, ha presentato alla sede INPS di Cagliari domanda di accertamento del diritto azionato in questa sede. Peraltro, dopo l’assunzione a protocollo dell’istanza, accompagnata dalla assicurazione che “si riscontra la nota in oggetto, che sarà inoltrata al competente ufficio” (nota del 13 febbraio 2017), sarebbe seguito un incomprensibile rimbalzo di competenza che, di fatto e nonostante i solleciti, non avrebbe portato ad alcuna risposta.

Ad avviso della parte ricorrente, il diritto vantato troverebbe fondamento nella norma di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, la quale si applicherebbe a tutti i soggetti che, come nel suo caso, non siano transitati nella posizione di ausiliaria, in quanto non in possesso dei requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi.

A supporto della tesi è stata richiamata giurisprudenza conforme di questa Corte (Sezione giurisdizionale Abruzzo, sentenze n. 28/2012 e n. 27/2017), e sono state formulate le seguenti conclusioni:

“- Dichiarare l’illegittimità della mancata risposta di INPS all’istanza presentata in data 10.02.2017 atta al riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997;

- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente -in attuazione del dettato normativo nonché in ossequio alla consolidata giurisprudenza-, all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997;

- Accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione numero iscrizione 17140733 in considerazione del maggiore montante contributivo.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

L’INPS, si è costituito in giudizio con il ministero degli Avv.ti Maurizio Falqui CAO, Stefania SOTGIA e Mariantonietta Piras, depositando all’uopo memoria difensiva in data 10 gennaio 2018, con la quale è stato precisato che l'accertamento del diritto richiesto competerebbe esclusivamente all' amministrazione ex datrice di lavoro, la quale soltanto potrebbe contraddire in ordine alla sussistenza\ insussistenza delle condizioni in fatto e in diritto sottostanti la pretesa, mentre l'Istituto non potrebbe che prendere atto delle determinazioni adottate, provvedendo a mettere in pagamento le somme indicate, laddove spettanti.

La mancata evocazione in giudizio dell'amministrazione di appartenenza (Ministero dell'Economia) e l'assenza di qualsivoglia documentazione idonea a permettere la modifica della prestazione (Mod. PA04), renderebbero improcedibile la domanda e infondata, in ogni caso, la pretesa ivi portata.

È stato, pertanto, conclusivamente richiesto che, in via preliminare, sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’INPS o, comunque, che sia respinta ogni pretesa avanzata contro l’Istituto. Spese di lite rifuse.

Nell’udienza del 24 gennaio 2018, fissata per la discussione della causa, l’Avvocato PILIA, per il ricorrente, ha fatto integrale richiamo al ricorso introduttivo e alla documentazione allegata, chiedendo che la causa venga decisa.

L’Avvocato PIRAS, nell’interesse dell’INPS, ha a sua volta fatto richiamo alla memoria in atti.

Considerato in

DIRITTO

Questioni analoghe a quella posta dal ricorrente, nonché l’eccezione formulata dall’INPS, hanno già formato oggetto di pronunce di questa Sezione, in particolare, sentenze n. 156, dell’11/12/2017 e n. 162, del 19/12/2017, dalle cui argomentazioni, da condividersi integralmente, questo giudice non ravvisa motivo alcuno di discostarsi.

Ciò avuto riferimento sia al difetto di legittimazione passiva, eccepita dall’INPS, che al merito della vicenda.

In ordine al primo aspetto, questa Sezione ha già rilevato che non vi sono ragioni che ostino alla immediata riliquidazione delle pensioni, affermazione che va condivisa alla luce delle seguenti considerazioni: a) il ruolo dell’INPS non può essere considerato marginale, in quanto spetta all’Istituto liquidare la pensione del ricorrente; b) nei casi, come quello del G. S., l’INPS medesimo disponeva di tutti gli elementi necessari per riconoscere il beneficio invocato in questa sede, poiché era a conoscenza del fatto che il ricorrente era cessato dal servizio per inabilità senza transitare nell’ausiliaria; c) era in possesso, dal prospetto dei dati trasmesso dall’amministrazione di provenienza, dell’ammontare della base di calcolo su cui applicare l’incremento stabilito dalla legge.

Conseguentemente l’Istituto previdenziale è stato correttamente evocato in giudizio, essendo il legittimo contraddittore, posto che non sussiste alcun obbligo, in capo all’Amministrazione datoriale, di adottare espressa certificazione al riguardo, tanto che, con la sentenza n. 162/2017, previamente citata, questa Sezione ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di detta Amministrazione, nel caso chiamata in giudizio.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Va, difatti, premesso che l’interessato è cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stato posto in congedo assoluto per inabilità.

Egli si trovava pertanto nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata, la quale prevede quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Come già affermato dalla Sezione Molise (sentenza n. 53/2017), la riportata disposizione normativa è da ritenersi tuttora vigente, “pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997.

Orbene, la disposizione ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al personale che cessi dal servizio per raggiunti limiti di età (per tale via escluso dall’ausiliaria), sia nei confronti del personale militare che, come il ricorrente, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, giacché dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare, di talché neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato (cfr: Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012, citata dalla difesa del ricorrente e sent. n. 53/2017).

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso merita accoglimento.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

La condanna alle spese segue la soccombenza. La liquidazione è operata sulla base della tabella 11 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e le stesse, in assenza di apposita notula e considerata la complessità della causa e l’attività svolta, in applicazione dei criteri dettati dal DM 10 marzo 2014, n. 55, si liquidano equitativamente in euro millecinquecento, incluso il rimborso spese forfettarie (ex art. 2, comma 2 DM citato), al netto di IVA e oneri di legge, in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di G. S. e, per l’effetto, dichiara il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento, ai sensi dell’art. 167 CGC.

Condanna l’INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro millecinquecento, al netto di IVA e oneri di legge.

Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 24 gennaio 2018.

Il Giudice unico

f.to Maria Elisabetta LOCCI



Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2018.

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Ricorso accolto.

SENT. N. 18/18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale

per la regione Piemonte

in composizione monocratica nella persona del Cons. Walter BERRUTI, quale Giudice unico ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20407 del registro di Segreteria, proposto da PELLEREJ Maurizio Adriano, nato a Ivrea (TO) il 18 febbraio 1961, residente in Torino, c.f. PLLMZD61B18E379B, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Vitelli del Foro di Teramo come da procura speciale in calce al ricorso;

contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgio RUTA (RTU GRG 55C09 H501X) e Patrizia SANGUINETI (SNG PRZ 69A66 D969D) dell’Ufficio legale dell’Istituto, come da procura generale ad lites conferita con atto del notaio Paolo Castellini rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015, con loro elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9;

avverso

la determinazione INPS n. TO012016858753 di conferimento al ricorrente della pensione ordinaria di inabilità n. 17744384 nella parte in cui non attribuisce l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997 e non riconosce l’aliquota di rendimento del 44% in ordine alla quota fino alla data del 31 dicembre 1995, regolata dal sistema retributivo;

e per l’accertamento

del diritto al beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, nonché all’attribuzione del coefficiente complessivo di rendimento del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973;

e la conseguente condanna

dell’Amministrazione a rideterminare il trattamento pensionistico e a corrispondere le somme spettanti e gli arretrati oltre rivalutazione e interessi legali.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione.

Udito, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2018, l’avv. Giorgio Ruta per l’INPS, nessun difensore comparendo per parte ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già maresciallo aiutante della Guardia di finanza, espone di essere stato collocato in congedo assoluto dal 15 luglio 2017 per infermità e di godere da tale data di pensione ordinaria di inabilità calcolata con il c.d. sistema misto retributivo-contributivo.

Egli con richiesta-diffida inviata all’INPS il 12 giugno 2017 ha lamentato la mancata concessione dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, nonché il fatto che l’aliquota di rendimento relativa alla quota retributiva della pensione (sino al 31 dicembre 1995) era stata applicata nella misura del 35,30 % e non del 44%, come invece disposto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

In mancanza di risposta ha depositato il ricorso in esame in data 11 dicembre 2017 con le conclusioni in epigrafe.

L’INPS si è costituito in data 16 febbraio 2018 chiedendo il rigetto del ricorso. L’INPS ha evidenziato che il testo dell’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997 non consente l’interpretazione propugnata dal ricorrente e che, diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale civile delle forze di polizia.

All’udienza del 27 febbraio 2018 il difensore del ricorrente non è comparso senza addure alcun impedimento; è comparso invece il ricorrente personalmente e ha chiesto di poter produrre dei precedenti giurisprudenziali che, in quanto tali, sono stati acquisiti. Il legale dell’INPS ha richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso invoca innanzitutto l’applicazione dell’art. 3, comma 7 del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 165 (recante “Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”), che dispone: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”

Tale beneficio non risulta in effetti riconosciuto nel provvedimento di liquidazione, che infatti menziona a tal fine solo l’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997.

Nella specie l’interessato è cessato dal servizio senza poter transitare nella posizione di ausiliaria essendo stato posto in congedo assoluto per infermità e pertanto si trova nella condizione di usufruire del beneficio accordato dalla norma citata (cfr. questa Sezione n. 3/2018, nonché, per tutti Sez. Sardegna n. 156/2017).

La domanda di applicazione del beneficio di cui al citato art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, concernente appunto il personale militare e delle ff.aa. che, pur avendone la giuridica possibilità, non è in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, risulta dunque fondata e va accolta.

2. Il ricorso invoca poi l’applicazione, in ordine alla quota di pensione al 31 dicembre 1995 da determinarsi con il sistema retributivo, dell’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), rubricato “Misura del trattamento normale”, che dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo”. Il ricorrente ritiene di aver diritto all’applicazione di tale disposizione avendo maturato al 31 dicembre 1995 (data alla quale cessa la liquidazione della pensione con il sistema retributivo) anni 15 e mesi 2 di servizio utile, ma che nel calcolo della propria pensione sarebbe stato applicato un coefficiente inferiore, pari al 35,30 per cento. Egli sostiene che l’Ente, invece di utilizzare il coefficiente previsto dall’art. 54 cit., avrebbe utilizzato quello previsto dall’art. 44 dello stesso D.P.R. n. 1092 per i dipendenti statali civili nella misura del 35 per cento della base pensionabile. A suo dire non rileverebbe in contrario il fatto che ai fini del calcolo della pensione il servizio svolto sino al 31 dicembre 1995 debba essere suddiviso, ai sensi del sopravvenuto D.lgs. n. 503/1992 (art. 13), in due periodi rispetto all’entrata in vigore di tale novella, fissata al 1° gennaio 1993. Tale suddivisione avrebbe effetto solo sulla determinazione delle basi pensionabili (cioè ultima retribuzione per il primo periodo e media retributiva per il secondo), ma non sul coefficiente di calcolo applicabile, che resterebbe quello previsto per i militari con anzianità tra quindici anni e venti di servizio dal ridetto art. 54, la cui perdurante vigenza sarebbe dimostrata anche dall’espresso richiamo contenuto nel nuovo Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, art. 1867).

L’INPS sul punto non ha svolto difese.

Va innanzitutto precisato che secondo le regole dell’onere probatorio del processo civile spetta a parte attrice dimostrare quale sia stato il procedimento di calcolo della pensione seguito dall’INPS e dove questo presenti l’errore denunciato deviando dal modello normativo di riferimento.

Nella specie il provvedimento di liquidazione menziona il D.P.R. n. 1092/1973, ma non l’articolo in concreto applicato. Parte attrice era dunque onerata di provare (eventualmente producendo il prospetto di calcolo ritenuto corretto) l’errore in cui sarebbe incorso l’Ente applicando una disposizione invece che un’altra. Invece, si è limitata, per sostenere la propria ipotesi che sarebbe stato applicato l’articolo relativo al personale civile (art. 44) invece che quello relativo al personale militare (art. 54), a produrre (doc. 5) una tabella numerica con appunti a penna intitolata “statali aliquote di rendimento espresse in anni e mesi” di cui è restata ignota la provenienza. Infine, il difensore non ha neppure ritenuto di dovere discutere la causa, nemmeno presenziando all’udienza.

Ciò posto, sull’ambito di applicazione dell’art. 54 primo comma del D.P.R. si fronteggiano due tesi. La prima, più restrittiva e aderente al testo letterale, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore. L’altra, più estensiva e sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

Questo Giudice ritiene di prestare adesione al primo orientamento interpretativo (cfr. questa Sez. n. 3/2018 cit. e, prima, Sez. Sardegna n. 87/2017), maggiormente aderente al dato letterale e, in quanto più restrittivo, consono alla natura speciale della norma de qua.

Nella specie il ricorrente, come si legge nel provvedimento di pensione, è stato collocato in congedo con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni.

Pertanto, la sua situazione non rientra nella fattispecie normativa contemplata dal ridetto primo comma dell’art. 54 cit., il cui ambito di applicazione riguarda i militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio.

Le domande contenute sul punto nel ricorso, laddove basate su diversa interpretazione della norma sopra richiamata, non possono quindi essere accolte.

3. L’accoglimento della prima domanda comporta il diritto del ricorrente alla rideterminazione con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. lgs. n. 165/1997.

4. Consegue il diritto agli arretrati.

5. Su tali arretrati vanno applicati gli interessi corrispettivi al saggio legale, calcolati dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.

6. Compete la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3 c.g.c., da calcolarsi, secondo quanto specificato dalle SS.RR. (n. 10/2002/QM), quale parziale possibile integrazione degli interessi al saggio legale, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

7. Ogni altra domanda va respinta.

8. Le spese possono essere compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. lgs. n. 165/1997;

dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dei conseguenti arretrati oltre interessi e rivalutazione secondo quanto precisato in motivazione;

respinge ogni altra domanda;

compensa le spese.

Così deciso in Torino, il 27 febbraio 2018.

IL GIUDICE

(F.to Dott. Walter BERRUTI)



Depositata in Segreteria il 13 marzo 2018



Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio CINQUE)
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Ricorso accolto

Sentenza n.94/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio

Il giudice unico delle pensioni, dott. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 74976 del registro di segreteria proposto dal sig. T. O. nato (omissis) ivi residente (omissis), rappresentato e difeso dall’ Avv.to Massimo Vitelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, via Fonte Regina n. 23,

contro l’INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore

per la rideterminazione del trattamento pensionistico con beneficio ex art. 3 comma 7 d. lgs. 165/1997

Uditi alla udienza del 21.2.2018,con l’assistenza del Segretario Federica Sperapani, l’Avv. Massimo Vitelli per il ricorrente, e l’avv. Manuela Massa per l’INPS; è presente anche il ricorrente;

F A T T O

Con ricorso, depositato il 30 settembre 2016, il ricorrente, già sottufficiale della Guardia di Finanza, collocato in congedo assoluto dall’11.9.2014, per infermità , con trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema “misto” giusta determinazione RM022015819069 del 23..6.2015, lamentava il mancato riconoscimento dell’aumento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 del d. lvo n. 165 del 1997, pur se a causa del suo stato di salute, per il quale era stato riformato dal servizio, non si trovava nelle condizioni psico-fisiche per poter transitare nella posizione di ausiliaria.

Dopo aver inutilmente chiesto il riesame del provvedimento in via amministrativa, il sig. T. O. adiva la via giudiziaria deducendo la violazione della citata normativa, la quale riconosceva espressamente l’incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Tale vantaggio doveva essere riconosciuto a tutto il personale militare (come il ricorrente) che, cessato dal servizio per mancanza dei requisiti psico-fisici, non aveva avuto la possibilità di accedere ovvero di permanere nella posizione di ausiliaria; con ciò differenziandosi nettamente la posizione del personale militare dal personale civile, per il quale occorreva, invece, la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età (cfr. Corte conti sez. Abruzzo n. 28/12).

L’INPS nella memoria di costituzione depositata il 9.2.2018 deduceva l’infondatezza del ricorso sul presupposto che per il personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, come è nel caso di specie, il beneficio de quo si applica in alternativa al transito in ausiliaria, previa opzione del soggetto interessato, con riferimento al personale che è cessato dal servizio per il raggiungimento dei limiti d’età previsti dall’ordinamento di appartenenza. Nel caso di specie, essendo il ricorrente cessato dal servizio presso il corpo della Guardia di Finanza per inidoneità permanente e privo del requisito espressamente richiesto del raggiungimento del limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza per accedere all’ausiliaria, non può esercitare il diritto di opzione; di conseguenza è da escludersi l’accesso a tale beneficio potendo l’interessato godere di altri benefici di cui alla legge 335/95 relativi alla pensione privilegiata o al trattamento anticipato.

In prossimità dell’udienza odierna la difesa del ricorrente ha prodotto ulteriore memoria nella quale ha ribadito le proprie ragioni sostenute da ampia e recente giurisprudenza contabile in materia su fattispecie analoghe (cfr. Corte Conti Sez. Abruzzo n.27/17; Corte conti Molise n.53717; Sez. Sardegna n.16/717;Sez. Calabria n.350/17; Sez. Piemonte 3/18; Sez. Emilia Romagna n.29/18).

Alla udienza odierna l’avv. Vitielli si è riportato alle memorie depositate in atti insistendo per l’accoglimento del ricorso; l’INPS ha evidenziato l’assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco in materia (Calabria 12/2018).

DIRITTO

La questione all’esame riguarda la spettanza del diritto del ricorrente all’aumento stabilito dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.

La normativa si inserisce nel decreto legislativo intitolato “Attuazione delle deleghe conferite dall’art. 2 comma 23 della legge 8° agosto 1995 n. 335 e dall’art. 1, commi 97 lett. g) e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego” e stabilisce, per la parte che qui interessa, che, per il personale escluso dall’ausiliaria che cessi dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età (art. 1: personale civile) ovvero non in possesso dei requisiti per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, venga calcolato un aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione.

Ora, il ricorrente, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 11.9.2014, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, certamente rientra nell’ipotesi legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà perda il beneficio del periodo di ausiliaria si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno potuto raggiungere tale limite.

Al riguardo appaiono condivisibili le argomentazioni della recente sentenza della Corte conti sez. Emilia Romagna n. 29/ 18 secondo cui “ Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto , in modo espresso, solo per i civili e non per i militari, sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al conseguimento dei limiti idi età; sicchè la ratio de detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà…”.

La norma, così formulata, che rimane in vigore non essendo stata abrogata dall’art.2286 del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) che ha invece abrogato altri commi dell’art. 3, non permette altra soluzione ermeneutica, diversamente determinandosi un’ingiusta sperequazione rispetto al personale civile (ovviamente escluso dall’ausiliaria).

Il ricorso risulta dunque meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell'Amministrazione al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione del beneficio in questione, nonché alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti.

Sulle somme arretrate dovute spettano, in adesione ai criteri posti dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.10/2002/QM, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso però di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità delle questioni dedotte e della non univocità interpretativa della materia da parte della giurisprudenza di questa Corte dei conti.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando,

1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 66/2010, calcolato per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;

2) Condanna altresì la parte convenuta, secondo le proprie competenze, alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.

3)Spese compensate.



Così deciso in Roma, all’udienza pubblica del 21.2.2018



Il GUP

F.to Anna Bombino



Depositata in Segreteria27/02/2018

Per il Dirigente

F.to dott. A. Vinicola
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Preannuncio che la Corte dei Conti per la Lombardia, in un ricorso seguito da me ha respinto la concessione del moltiplicatore. La casistica era diversa dal solito, qui si trattava di causa di servizio, ma la motivazione sarebbe la laconica e impossibile coincidenza dell'accesso all'ausiliaria e la contestuale riforma. Appena sarà pubblicata la metterò in rete.
tossal
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Ricorso respinto, in Liguria non se ne vince uno.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA
Il Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Gianluca Braghò,
nella pubblica udienza del giorno ..................,
ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al...............
esaminati gli atti e documenti di causa;
sentiti i difensori delle parti costituite,
ritenuto in
FATTO
con atto introduttivo ritualmente notificato, il signor .......... ricorre avverso il silenzio
illegittimamente serbato all'istanza diffida, datata ............, presentata nei confronti
dell'Inps, volta alfottenimento del beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislat.ivo n. 165 dci 1997, decorrenza................., con corresponsione dei relat.ivi
arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente evidenzia che sino alla data ........ ha rivestito la qualifica di............., inquadrato nell'ordinamento militare.
Fa presente che a seguito di infermità accertata mediante verbale ..........., è stato dichiarato non idoneo al servizio militare incondizionato e
posto in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 929 del decreto legislativo n.66 del 2010.
A seguito del collocamento in congedo, su propria istanza, è stato collocato in pensione,
divenendo titolare di un trattamento pensionistico diretto, liquidato con il sistema di calcolo
misto a decorrere dal giorno ...........
Ritenendo di far parte del personale militare non in possesso dci requisiti psicofisici per
accedere alla posizione di ausiliaria, in data ......, mediante la predetta istanza diffida,
il ricorrente ha chiesto allegale rappresentante pro tempore della sede Iups, gestione ex
Inpdap sede di Imperia, il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, invocando il
beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 165/1997.
Si duole il ricorrente che deua istanza diffida sia rimasta inevasa, con conseguente percezione
della pensione, senza l'incremento del montante individuale dei contributi previsti dalla citata
norma.
Il ricorrente conclude per il riconoscimento delPinvocato beneficio pensionistico, con
conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico. Vittoria di spese del giudizio.
Si costituisce rINPS chiedendo il rigetto del,ricorso per infondatezza nel merito, ritenendo che
la norma attribuisca il diritto al beneficio pensionistico solo per coloro che hanno raggiunto il
collocamento a riposo per limiti di età, senza poter accedere al regime dell'ausiliaria. Vittoria
di spese del giudizio.
All'udienza pubblica di trattazione del ......................, il giudice ha disposto con ordinanza
l'acquisizione del verbale della commissione medica ospedaliera di La Spezia, citato da parte
ricorrente
In data 22 febbraio 2018 la difesa del ricorrente depositava via posta elettronica certificata il
citato verbale.
Alla pubblica udienza di trattazione del giorno ......., il difensore di parte ricorrente ha
altresÌ depositato copia della dichiarazione di rinuncia al transito nelle aree funzionali del
personale civile dci Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della legge 28 lnglio
1999, n.266. Le parti hanno conclnso riportandosi ai propri scritti difensivi. All'esito della
discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
il ricorrente invoca l'applicazione dell'articolo 3, comma 7, dci decreto legislativo 30 aprile
1997, n.165, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, a tenore del qnale si
prevede che ')per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto
dell'ausiliaria che cessa dal sen;izio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento
di appartenenza e per il personale militare che non sia 'in possesso dci requisiti psico-jisici per
accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui tro,(tamento di pensione è liquidato in tutto ,
o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale
dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile
dell'ultimo anno di serlJizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento militare (e per il personale delle Forze armate) il predetto
incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
Dal prospetto riepilogat.ivo della liquidazione del trattamento pensionistico In godimento
(pensione ordinaria diretta di inabilit:à)~ si evince che nel calcolo della prestazione~ computata
con il sistema misto, pari a ........... euro (al lordo) non è ricompreso l'incremento del
montante individuale dei contributi pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di
servizio moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, posto che il provvedimento di
liquidazione non richiama l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165 del 1997.
Il ricorrente risultava assente dal servizio a far data dal ................, il
ricorrente si sottoponeva a visita ambulatoriale di controllo presso la Commissione medica
ospedaliera. A seguito di giudizio diagnostico .................................., non
dipendente da causa di servizio, la Commissione lo ha ritenuto permanentemente non idoneo
al servizio militare indeterminato, in modo assoluto, da collocare in congedo assoluto, ma
reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali dci personale civile dell'Amministrazione
della Difesa, da adibire a mansioni con scarso impegno psicofisico, ai sensi della legge 28 luglio
1999 n.266.
Il ricorrente ha prodotto la dichiarazione di rinuncia al transito nelle aree funzionali
del personale civile, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della citata legge. Il ricorrente dunque
ha chiesto il collocamento a riposo in data immediatamente successiva al............
Sotto il profilo fattuale dunque, il ricorrente ha esercitato un'opzione prevista dalla legge,
preferendo la cessazione anticipata dal rapporto di lavoro di puhblico impiego, rispetto alla
prosecuzione della carriera nei ruoli funzionari dell'amminist.razione civile del Ministero della
Difesa.
Ne consegue, sempre sul pIano fattuale, che il ricorrente, vuoi per circostanze oggettive
derivanti dall'accertament.o della sua inidoneit.à al servizio militare indeterminato, vuoi
all'esito dell'esercizio del diritto potestativo di essere collocato anticipatamente a riposo con
godimento di pensione ordinaria diretta di inabilità, non è stato ammesso, pur in presenza di
sua specifica e successiva istanza, al beneficio migliorativo previsto dall'art. 3, comma 7, del
decreto legislativo n.165/1997, in quanto non al termine naturale del servizio al momento
dell'esercizio dell'opzione.
Sulla questione, al giudicante non sfugge la sussistenza di precedenti pronunce di primo grado
di segno favorevole alla posizione del ricorrente (cfr. su tutte, Corte conti sez. giuro Abruzzo
nn.27 e 28/2012; Sezione giuro Molise, senl" n.53/2017; Sez. giuro Calabria, n.35072017, in
relazione ad inidoneità assoluta e permanente al servizio senza possibilità di transito nei ruoli
civili del Ministero della Difesa), le quali riconoscono l'estensione del beneficio contributivo al
personale militare a cui è stata precluso l'accesso all'opzione di collocamento in ausiliaria, in
ragione del congedo assoluto per inidoneità al servizio militare indeterminato.
Tuttavia, questo giudice è dell' avviso chc tali scntenze fondano il proprio convincimento su
una non condivisibile interpretazione lettcrale e sistematica della norma, poiché tali
pronuncia menti, pur con diverse sfumature motivazionali, non tengono conto dei presupposti
di fatto necessari per la fruizione dell~invocato beneficio contributivo. Presupposti fattuali che
sono ricompresi nella dizione letterale dell'invocata disposizione e che sono peraltro ricavabili
dall'interpretazione sistematica delle normc in materia di ausiliaria.
Al riguardo, innanzitutto occorre valorizzare la determinazione volitiva del ricorrente che ha
(legittimamente) optato per il conseguimento di un immediato trattamento pensionistico di
inabilità, anziché proseguire il rapporto di pubblico Impiego nel ruoli civili
dell' Amministrazione della Difesa.
La circostanza non è irrilevante sotto il profilo giuridico, poiché la prosecuzione del rapporto
di lavoro subordinato avrebbe consentito ililaturaic prosieguo del rapporto di dipendenza con
l'amministrazione pubblica, potenzialmcnte' sino al collocamento a riposo per raggiunti limiti
di età, senza dunque accedere al trattamento pensionistico anticipato.
5
In secondo luogo, alla stregua di una diversa opzionc crmcncutica della norma invocata per
fondare il ricorso, il riferiment.o al personale milit.are che non è in posscsso dci requisit.i psicofisici
per accedere o permanere in posizione ausiliaria è da intcndersi diretto a coloro che
all'atto del collocamento a riposo per raggiunt.i limiti di età o durante il quinquennio in
posizione ausiliaria non possono beneficiare deIristituto~ ma non anche a coloro che sono
cessati anticipatamente dal servizio.
Si tratta di una previsione affatto discriminat.oria o irragionevole, poiché la disposizione si
limita a prevedere il trattamento in posizione ausiliaria o~ in alt.ernativa, il beneficio
compensativo a favore di coloro che hanno prestat.o il servizio sino al raggiungi mento dell'età
pensionabile, siano essi appartenenti al personale militai che alle categorie di personale civile
previste dalla legge.
In altri termini, si riconosce un beneficio contributivo opzionale a favore dei dipendenti
pubblici che hanno svolto interament.e il proprio percorso lavorativo, restando al di fuori del
campo di applicazione della norma, forme di tutela a carattere assistenziale o solidaristico,
quale conseguenza di accertate inidoneità all'impiego non dipendenti da causa di servizio, per
le quali rordinamento appresta il trattamento pensionistico ordinario di inabilità.
Non a caso, la medesima disposizione invocata dal ricorrente, contiene nel suo incipit un
testuale riferimento al personale di cui all' articolo l (ad ordinamento civile) escluso
dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti
di età previsto dall'ordinamento di appartenenza.
Il richiamo all'art. l del cit.ato decreto legislativo consent.e al legislatore di armonizzare
trattamenti pensionistici del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Ed infatti~ quale norma di chiusura del sistema armonizzato, l'art. 992 del decreto legislativo
15 marzo 2010 n.66 prevede, per il personale militare, che il collocamento In ausiliaria
quinquennale avvenga esclusivamente a seguito del raggiungi mento del limite di età per il
collocamento a riposo.
Alla luce delle superiori argomentazioni, sia per il personale civile al quale è preclusa ab imis
l'opzione per il collocamento in posizione ausiliaria, sia per il personale militare, il montante
contributivo luaggiorat.o di un importo pari a 5 volte la ha se imponibile dell'ultimo anno di
servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione, è applicabile esclusivamente in
presenza di un presupposto indefettibile: l'aver svolto il servizio sino alla data di collocamento
a riposo per raggiunti limiti di età.
Per tali motivi il ricorso non può trovare accoglimento.
La condizione personale del ricorrente, la difficoltà interpretativa della materia e la sussistenza
di pronunce difformi, costituiscono giustificati ed eccezionali motivi per compensare
integralmente fra le parti le spese del giudizio.
PQM
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivament.e
pronunciando, rigetta il ricorso. Compensa le spese. Fissa in 60 giorni il termine per il deposito
della motivazione.
Così deciso in Genova 8 marzo 2018.
Il GIUDICE Gianluca BRAGO'
Depositata in Segreteria il 21/03/2018.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da naturopata »

Vediamo il bicchiere mezzo pieno di chi è in Liguria. In base a quanto interpretato dalla Corte ligure, a chi è stata concessa l'inabilità assoluta e quindi senza possibilità di transito, ovvero è transitato e poi dichiarato inabile assoluto, ovvero è transitato ed ha raggiunto i limiti d'età, dovrà beneficiare del moltiplicatore.
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