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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: lun lug 01, 2019 8:52 pm
da panorama
Altra sentenza a favore dell'INPS

La CdC Sez. 2^ d'Appello, con la sentenza n. 211/2019 del 17/06/2019 accoglie l'appello dell'INPS in riferimento alla sentenza della CdC Sardegna n. 106/2018, dell’8.5.2018, il cui ricorso era stato proposto da P.P.P., ex appartenente all’Aeronautica Militare.

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: mar lug 16, 2019 11:22 pm
da panorama
La CdC Abruzzo accoglie i ricorsi sull'art. 3 c.d. "moltiplicatore"

1) - pubblica udienza in data 4 dicembre 2018

2) - richiama le sentenze (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. 3 del 2019 e, nello stesso senso, n. 31 del 2019);

La CdC precisa:

3) - La categoria dei soggetti beneficiari del cosiddetto moltiplicatore – come sopra singolarmente determinata - è distinta e ben individuata dalla predetta disposizione; è il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria.

4) - Non sono dettate altre condizioni; non è previsto, come altrove affermato, alcun presupposto anagrafico né il raggiungimento del limite d’età per la cessazione dal servizio attivo.

5) - Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

6) - Inequivocabile e decisiva l’affermazione contenuta nella sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 20 del 2017: nel silenzio del legislatore la norma va interpretata nel significato letterale (ubi voluit dixit).

7) - Tale criterio ermeneutico, inoltre, impedisce all’interprete di ricavare un precetto dall’analisi di una disposizione che non lo contiene espressamente (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4650 del 2016).

La CdC fa riferimento altresì:

8) - Allo stato attuale, d’altra parte, la recentissima decisione dell’organo interno di nomofilachia in merito alla specifica materia si arresta al rito, dichiarando l’improcedibilità della relativa questione di massima (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 13/QM in data 6 maggio 2019).

9) - pubblicata il 14/05/2019

N.B.: rileggi il n. 1 e 9 ma poi anche in mezzo il n. 2 e 8.

P.S.: E mai possibile???

Leggete qui sotto il tutto.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE ABRUZZO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 37 Pubblicazione 14/05/2019

Sent. N. 37/2019

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

Il giudice unico
in L'Aquila, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 19848/M del registro di segreteria, proposto da I. B. OMISSIS, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso, ex procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Christian Turacchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso legale in Chieti, viale B. Croce, 164;

C O N T R O
l’I.N.P.S., istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanulela Capannolo, elettivamente domiciliato in L’Aquila, via dei Giardini, 2;

P E R
il riconoscimento del diritto al beneficio compensativo di cui al 7 comma dell’art. 3 del D.Lgs. 165/1997, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

uditi, alla pubblica udienza in data 4 dicembre 2018, l’avv. Christian Turacchio, per il ricorrente, e l’avv. Ilaria Di Cola, per la parte resistente;
con l’assistenza del segretario, sig.ra Giuliana Di Vincenzo;
esaminati gli atti ed i documenti della causa;
visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Rilevato in
F A T T O

Con ricorso presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 12 giugno 2018, I. B. – già appuntato scelto nell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio in data 18 settembre 2003, per riforma - invocava il riconoscimento di quanto in epigrafe.

Il ricorrente richiamava, a sostegno delle proprie ragioni, la sentenza n. 27/2017 della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo.

Con memoria depositata in data 23 novembre 2018, la parte resistente, con peculiare interpretazione dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 e sulla base di altro orientamento del giudice contabile, chiedeva, in via principale, il rigetto della pretesa ed eccepiva, in subordine, la prescrizione quinquennale.

La controversia, quindi, si radicava presso il giudice in intestazione.

In occasione della pubblica udienza in data 4 dicembre 2018, le parti non si discostavano dalle conclusioni antea rassegnate.

Considerato in
D I R I T T O

In primis e contrariamente a quanto affermato da isolata giurisprudenza, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, n. 7713 del 2002; Sezioni unite, n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979).

Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, comma 1, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 160 del 2004).

Tale assetto interpretativo è completato dall’art. 39, comma 2, lettera d), del citato codice di giustizia contabile: la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare.

Ciò premesso, si osserva che le doglianze del ricorrente appaiono oltremodo fondate e devono essere accolte.

Tanto alla luce di quanto già enunciato (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 27 del 2017 e 28 del 2012) in casi analoghi: la questione all’esame riguarda prioritariamente la spettanza del diritto del ricorrente all’aumento stabilito dall’art. 3, comma 7, del ripetuto decreto legislativo n. 165 del 1997. La normativa si inserisce nel decreto legislativo intitolato “Attuazione delle deleghe conferite dall’art. 2 comma 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dall’art. 1, commi 97 lett. g) e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego” e stabilisce, per la parte che qui interessa, che, per il personale escluso dall’ausiliaria che cessi dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età (art. 1: personale civile) ovvero non in possesso dei requisiti per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, venga calcolato un aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione. Ora, il ricorrente, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 17 marzo 2006, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, certamente rientra nell’ipotesi legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà perda il beneficio del periodo di ausiliaria si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno potuto raggiungere tale limite. La norma, così formulata, che rimane in vigore non essendo stata abrogata dall’art. 2286 [2268] del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) che ha invece abrogato altri commi dell’art. 3, non permette altra soluzione ermeneutica, diversamente determinandosi un’ingiusta sperequazione rispetto al personale civile (ovviamente escluso dall’ausiliaria).

Ad esauriente conferma di tale orientamento, recente, articolata e condivisibile giurisprudenza afferma:

il legislatore ha riconosciuto l'incremento del montante contributivo sia al "personale di cui all'art. 1 escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età", che "al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria", categoria quest'ultima nella quale evidentemente rientra l'ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto ex art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d'Istituto e dunque ad accedere all'istituto dell'ausiliaria (cfr: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012). Ovviamente, considerate le ragioni dell'impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell'ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l'esercizio di un'opzione da parte dell'interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, n. 53 del 2017);

nella specie, l’interessato è cessato dal servizio senza poter transitare nella posizione di ausiliaria essendo stato posto in congedo per infermità e pertanto si trova nella condizione di usufruire del beneficio accordato dalla norma citata. La domanda di applicazione del beneficio di cui al citato art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, concernente appunto il personale militare e delle ff.aa. che, pur avendone la giuridica possibilità, non è in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, risulta dunque fondata e va accolta secondo l’orientamento sin qui seguito da questa Sezione (cfr. sentenze nn. 3, 18, 45, 55, 56, 63, 100 del 2018, cui, per brevità, si rinvia) (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. 3 del 2019 e, nello stesso senso, n. 31 del 2019);

il ricorrente rientra nell’ipotesi legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti d’età) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, perda il beneficio del periodo di ausiliaria, si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno potuto raggiungere tale limite. Sul punto, evidenziata l’attuale vigenza dell’art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/97 (non abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 930, del d.lgs n. 66/2010, il quale ha abrogato i soli commi da 1 a 5 del predetto art. 3), si appalesano senz’altro condivisibili le argomentazioni delle recenti sentenze della Corte Conti, Sez. giur. Emilia Romagna n. 29/18 e Sez. giur. Lazio n. 94/2018, alla cui stregua “Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto, in modo espresso, solo per i civili e non per i militari, sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al conseguimento dei limiti di età; sicché la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà…” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 152 del 2019);

come chiarito dalla giurisprudenza contabile prevalente, la disposizione ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al personale a ordinamento civile che cessi dal servizio per raggiunti limiti di età (per tale via escluso dall’ausiliaria), sia nei confronti del personale militare che, come il ricorrente, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, giacché dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare, di talché neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato (cfr., Sez. Calabria, n.53/2018; n.45/2018; id., Sez. Sardegna, n. 156/2017, n. 162/2017, n. 15/2018; n. 16/2018; n.153/2018; Sez. Abruzzo, n. 27/2017 e n. 28/2012; Sez. Molise, n. 53/2017; Sez. Emilia Romagna, n.115/2018, n.151/2018, alle quali si rinvia anche ai sensi dell’art. 39 c.g.c.) (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, n. 264 del 2018);

a fronte del descritto quadro normativo, il ricorrente, collocato in congedo assoluto dal 17.3.2016, per infermità certificata, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, deve comunque ritenersi rientrare nell’ipotesi legislativa di favore sopra richiamata posto che, come evidenziato anche nell’ambito dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa, la norma citata mira proprio a consentire l’estensione del beneficio al “… personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (con certificazione della mancanza “dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”) perderebbe il beneficio del periodo di ausiliaria venendosi a trovare in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi che hanno potuto raggiungere tale limite…” (in tal senso espressamente, Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia Romagna, n.29/2018) (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, n. 39 del 2018);

come già affermato dalla Sezione Molise (sentenza n. 53/2017), la riportata disposizione normativa è da ritenersi tuttora vigente, “pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997. Orbene, la disposizione ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al personale a ordinamento civile che cessi dal servizio per raggiunti limiti di età (per tale via escluso dall’ausiliaria), sia nei confronti del personale militare che, come il ricorrente, non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, giacché dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare, di talché neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato (cfr: Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012, citata dalla difesa del ricorrente e sent. n. 53/2017). Alla luce del dato testuale della norma non può, pertanto, trovare accoglimento l’opposta tesi dell’INPS, in forza della quale l’incremento figurativo non spetterebbe al ricorrente, in quanto dispensato dal servizio per inabilità fisica, antecedentemente al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età ordinamentale (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 89 del 2018);

in ragione del tenore letterale della disposizione in esame … si ritiene infatti che ove il legislatore avesse voluto destinare i benefici di cui al comma 7 solo a coloro che pur avendo diritto all’ausiliaria ne fossero stati esclusi per inidoneità fisica, si sarebbe potuto limitare al primo periodo senza aggiungere l’ulteriore locuzione “e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 171 del 2018).

Il testo in disamina, d’altronde, contempla espressamente il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria (art. 3, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165) e tale proposizione è preceduta dalla congiunzione e, così definendo e delimitando una categoria ulteriore, specifica e diversa.

Si è al cospetto di disposizione con significato preciso e che non si presta a equivoci ossia di chiaro tenore letterale (Corte di cassazione, Sezione III, n. 711 del 2010); l’interpretazione letterale è sufficiente per individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva del testo (Corte di cassazione, Sezione III, n. 24165 del 2018).

Priva di fondamento risulta, quindi, l’oscura esegesi di parte resistente (memoria depositata in data 23 novembre 2018), interpretazione non aderente al nitido, preminente ed esclusivo elemento letterale.

Per di più, le due ordinanze (nn. 25/2018 e 36/2018, entrambe della Corte dei conti, II Sezione giurisdizionale centrale) citate dall’I.N.P.S. con la stessa memoria nulla offrono in ordine ad un diverso inquadramento ermeneutico della fattispecie, atteso che, nelle parti richiamate dallo stesso istituto:

la prima riguarda soltanto l’individuazione del thema decidendum;

la seconda contiene mero ed unico accenno ad elementi di fondatezza dell’appello.

I due provvedimenti suddetti, peraltro, devono ritenersi superati dalle successive decisioni nel merito.

Tanto precisato, si rileva in via ulteriore che nel processo relativo all’interpretazione della legge il ricorso a diverso criterio è consentito soltanto qualora permangono incertezze sul dato letterale della norma da interpretare (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 776 del 1993), incertezze che non si ravvisano nella formulazione in esame.

Nel caso concreto, non v’è necessità alcuna di ricorrere a soggettivi ed opinabili esercizi di logica né ad infinite escursioni nell’intero sistema giuridico.

La categoria dei soggetti beneficiari del cosiddetto moltiplicatore – come sopra singolarmente determinata - è distinta e ben individuata dalla predetta disposizione; è il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria.

Non sono dettate altre condizioni; non è previsto, come altrove affermato, alcun presupposto anagrafico né il raggiungimento del limite d’età per la cessazione dal servizio attivo.

Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Inequivocabile e decisiva l’affermazione contenuta nella sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 20 del 2017: nel silenzio del legislatore la norma va interpretata nel significato letterale (ubi voluit dixit).

Tale criterio ermeneutico, inoltre, impedisce all’interprete di ricavare un precetto dall’analisi di una disposizione che non lo contiene espressamente (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4650 del 2016).

Allo stato attuale, d’altra parte, la recentissima decisione dell’organo interno di nomofilachia in merito alla specifica materia si arresta al rito, dichiarando l’improcedibilità della relativa questione di massima (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 13/QM in data 6 maggio 2019).

Deve essere dichiarato, in definitiva, il diritto dell’interessato al beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

Sulle somme al medesimo dovute, con la decorrenza ex lege e salvi gli effetti della eccepita prescrizione quinquennale, occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo le misure ed i criteri individuati dalla Corte dei conti, Sezioni riunite, con sentenza n. 10/QM del 2002.

Considerati l’esito, la natura, la complessità e lo svolgimento della controversia, sussistono le ragioni di cui alla norma ricavabile dall’art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

Nec plus ultra.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso descritto in motivazione;

dispone l’invio degli atti alla parte resistente, per l’immediata ed esatta esecuzione;

manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Spese interamente compensate.

Così deciso in L’Aquila, in data 4 dicembre 2018.
Il giudice unico
f.to dott. Federico Pepe


Depositata in segreteria il 14/05/2019


Il direttore della segreteria
f.to dott.ssa Antonella LANZI

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: mer lug 17, 2019 8:29 am
da naturopata
panorama ha scritto: mar lug 16, 2019 11:22 pm La CdC Abruzzo accoglie i ricorsi sull'art. 3 c.d. "moltiplicatore"

P.S.: E mai possibile???


Certo che è possibile, anzi devo dire che questo giudice ha fatto una ricostruzione ermeneutica quasi perfetta. E' chiaro che l'unica lettura meramente asettica può solo portare al riconoscimento del moltiplicatore ai riformati e non il contrario. Quasi perfetta però, perché poi la norma va/può essere interpretata per intercettare il vero senso della norma, ma anche la sua portata, ovvero spetta a tutti i riformati? o a qualche categoria? Mi sembra chiaro che come non possa non spettare a tutti, lo stesso valga per il contrario, ovvero spetti a tutti. Anche qui un passo avanti verso un'interpretazione più equilibrata di quello che è un beneficio che incide in modo significativo sulla pensione e che può essere oggetto di calcoli per ottenerlo con riforme diciamo forzate.

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: mer lug 17, 2019 9:04 am
da GiulioTR
Secondo voi vale la pena che tenti tramite il mio legale il riconoscimento del beneficio del moltiplicatore essendo stato riformato bel 2017?

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: mer lug 17, 2019 9:35 am
da GiulioTR
Dimenticavo di precisare che sono ex polizia

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: mer lug 17, 2019 1:12 pm
da naturopata
GiulioTR ha scritto: mer lug 17, 2019 9:35 am Dimenticavo di precisare che sono ex polizia
Assolutamente no.

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: mer lug 17, 2019 2:07 pm
da GiulioTR
Ok, grazie quindi sono soldi buttati.

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: mer lug 24, 2019 10:40 am
da panorama
per tutti,
rappresento che la Banca Dati della CdC per le sentenze non funziona più dalle ore 20,15 circa di Lunedì 22/07 u.s. e fino a questo momento.
Proprio in questo momento ho finito la conversazione con l'URP per chiedere notizie e neanche loro sanno perchè, forse stanno facendo manutenzione.
Speriamo che non passano molti giorni o settimane.

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: gio lug 25, 2019 12:09 am
da panorama
Seguito.
La banca dati della CdC è nuovamente consultabile.

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: lun ott 21, 2019 8:29 pm
da panorama
La CdC Sez. 1^ d'Appello con la sentenza n. 210/2019 accoglie un altro Appello proposto dall'INPS avverso una sentenza della CdC Toscana.

- gli interessati sono appartenenti rispettivamente all'Arma dei Carabinieri e all'Aeronautica Militare.

1) - Il legale aveva precisato:
"Soltanto con le modifiche introdotte con il d. lgs. n. 94/2017, ad avviso degli appellati, il legislatore ha esteso l'applicabilità dell'istituto dell'incremento figurativo a tutto il personale delle forze armate, in via alternativa rispetto all'ausiliaria e con diritto di opzione; di conseguenza tale incremento figurativo può trovare applicazione -per i militari riformati a prescindere dal dato anagrafico- limitatamente per il periodo 9/10/2010-6/7/2017 e cioè tra l'entrata in vigore del c.o.m. e quella del d. lgs. n. 94/2017."

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: mar ott 22, 2019 1:05 pm
da GRlosa
Buongiorno a tutti. Vi segnalo che con la recentissima sentenza n.263 (pubblicata lo scorso 11 Ottobre) la Corte dei Conti LOMBARDIA (in persona dell'autorevole Giudice Prof. TENORE) ha accolto il ricorso che ho presentato per un CC riformato RICONOSCENDO IL MOLTIPLICATORE (oltre all'art.54), con tanto di condanna dell'INPS alle spese legali.

Purtroppo non riesco ad allegare la sentenza, ma chi è interessato mi scriva a studioCHIOCCIOLAavvocatofatta.it che gliela mando.

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: mar ott 22, 2019 5:55 pm
da Mareemare
A che serve vincere in Lombardia o altrove se poi in appello il "moltiplicatore" viene regolarmente cassato? Una inutile perdita di tempo? Temo di sì.

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: mar ott 22, 2019 10:51 pm
da panorama
La CdC Sez. 1^ d'Appello con la sentenza n. 212/2019 ha Accolto l'appello dell'INPS a seguito della sentenza della CdC Toscana.

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: mar ott 29, 2019 12:13 pm
da naturopata
La terza sezione centrale ha messo fine, oramai definitivamente al moltiplicatore, con sentenza n.199/2019

Sent. 199/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati
dr. Angelo Canale, Presidente
dr.ssa Giuseppa Maneggio, Consigliere
dr.ssa Giuseppina Maio, Consigliere
dr.ssa Cristiana Rondoni, Consigliere relatore
dr.ssa Patrizia Ferrari, Consigliere
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 53459 del Registro di Segreteria, proposto dall’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587) con sede in Roma via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Emanuela Capannolo, Manuela Massa, Clementina Pulli, Nicola Valente e Luigi Caliulo.
CONTRO
XX XX residente in XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Pesce (PSCSVT69P27F839L) e Michela Scafetta (SCFMHL79E55A485U), presso il cui studio in Roma, al Viale Africa, n. 120 elegge domicilio.
AVVERSO
2
la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna n. 29/2018, pubblicata il 25 gennaio 2018, notificata in data 9 febbraio 2018, con la quale la Corte ha riconosciuto al ricorrente il diritto all’aumento ex articolo 3 comma 7, del d.lvo 165 del 1997.
Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 6 marzo 2019 il relatore, consigliere Cristiana Rondoni, l’avvocato Carcavallo per l’appellante; e l’avvocato Daniela Carbone, per delega orale, per XX.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il XX, ex militare della GdF, collocato in congedo assoluto per infermità, in data 20.05.2016 veniva “riformato”, ovvero giudicato “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato” dai competenti organi sanitari militari e veniva posto in quiescenza, senza avere maturato i requisiti per transitare nell’ausiliaria e senza il riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 3 comma 7 del d.lgvo 30 aprile 1997, n. 165.
Il XX chiedeva all’INPS l’applicazione dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 ed impugnava il diniego davanti a questa Corte ottenendo quanto richiesto.
La Corte adita, con sentenza n. 29/2018, pubblicata il 25.01.2018, accoglieva la richiesta del ricorrente atta alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997.
Avverso tale sentenza, presentava appello INPS, oggetto dell’odierno gravame, chiedendone la riforma nella parte in cui veniva riconosciuto il
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diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione del già menzionato beneficio, in quanto militare è cessato prima di raggiungere i limiti di età per motivi indipendenti dalla propria volontà.
L’INPS impugna detta sentenza per i seguenti motivi:
1 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 comma 7 del Decreto lvo 165/1997.
All’interessato viene riconosciuto il beneficio dell’incremento del montante individuale dei contributi con l’incremento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.
Il primo giudice ha ritenuto di dovere accogliere la domanda in quanto diversamente il ricorrente si troverebbe in posizione di svantaggio rispetto ai colleghi in quanto collocato a riposo per motivi indipendenti dalla sua volontà.
L’INPS osserva che si tratta di un incremento alternativo all’ausiliaria, previa opzione dell’interessato, che non spetta allo stesso in quanto cessato per inidoneità e senza avere maturato il requisito per potere accedere all’ausiliaria e conclude per la riforma della sentenza con condanna alle spese.
Con memoria depositata in data 13 febbraio 2019 si è costituito in giudizio l’appellato sostenendo che Il primo Giudice ha correttamente ritenuto di dover accogliere la domanda per il fatto che il Sig. XX è cessato dal servizio per inidoneità psico fisica, senza aver raggiunto i requisiti anagrafici per l’accesso in ausiliaria.
Secondo parte appellata il Giudice inquadra correttamente il rapporto
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esistente tra l’istituto dell’ausiliaria e il beneficio previsto dall’art.3 comma 7 del D.L. 165/97.
L’INPS, nel proprio atto di appello, cade in errore laddove equipara i requisiti di accesso all’ausiliaria a quelli che garantiscono, invece, il beneficio dell’art. 3 comma 7 del D.L. 165/97: l’ausiliaria, infatti, spetta indubbiamente se e solo se si raggiungono i requisiti anagrafici previsti (limiti di età e/o 40 anni di servizio effettivo), ma il beneficio dell’art. 3 comma 7 del D.L. 165/97, invece, compete -quale parziale compensazione- a chi viene posto in congedo anticipato per motivi di salute e si ritrova, pertanto, escluso dall’ausiliaria per non aver raggiunto i requisiti anagrafici summenzionati. Parimenti, anche per coloro che, una volta avuto accesso all’ausiliaria grazie agli idonei requisiti anagrafici, perdono i requisiti psico fisici per permanervi.
5.- All’udienza del 6 marzo 2019, udita la relazione del Cons. Rondoni, l’avv. Carcavallo per l’INPS ha confermato le argomentazioni svolte a sostegno dell’atto d’appello e ne ha chiesto l’accoglimento; mentre l’avvocato Carbone si riporta all’atto scritto ed insiste per il rigetto; la causa è, quindi, passata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
La questione dell’applicabilità dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (c.d. moltiplicatore) in favore dei militari cessati anticipatamente dal servizio per inidoneità psicofsica è stata recentemente esaminata in sede di appello, dove si è stabilizzata una uniforme soluzione interpretativa negativa (II Sez. sentt. n. 29 del
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7/2/2019 e n. 61 del 4/3/2019; I Sez. sent. n. 31 del 18/2/2019). In particolare, è stato espresso l’avviso secondo cui «deve ritenersi che il raggiungimento del limite d’età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità psicofsica all'impiego e "ai servizi dell'ausiliaria" (v. art. 996 COM). Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d’età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria. Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall'art. 995 COM (non accettazione dell'impiego, "motivi di salute", motivi professionali), ii soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. art. 992 COM). Ebbene, il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può all'evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, rectius "esclusiva" ex art. 992 COM, occorrente per l'accesso a tale posizione. All'interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all' art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997. L'incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del "personale militare" - categoria di rilievo in fattispecie - opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il
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transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, “in alternativa” al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come "alternativo all'ausiliaria", occorre imprescindibilmente che l'interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età (quali previsti per il grado rivestito). L'avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure -in alternativa- avvalersi del beneficio contributivo previsto dall'art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM)» (in tal senso Sez. II, sent. n. 29 del 2019). Peraltro, le SS.RR. di questa Corte, alle quali la medesima questione era stata deferita, ai sensi dell’art. 114, comma 3 c.g.c., , in ragione dei difformi indirizzi interpretativi in primo grado, con la sentenza n. 13/2019/QM/PRES, hanno dichiarato improcedibile la questione di massima, in ragione della constatata inesistenza di un confitto orizzontale in sede di appello. Il Collegio, non ravvisando ragioni per discostarsi dall’orientamento reiteratamente manifestato nelle indicate pronunce, accoglie l’appello, modulando la motivazione della decisione su quella recata dai precedenti conformi, a termini degli artt. 39, comma 2, lett. d), c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del medesimo c.g.c..
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All’accoglimento del gravame segue la riforma dell’impugnata sentenza, con l’affermazione che non spetta all’appellato il diritto alla riliquidazione della pensione in suo godimento mediante l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. 165/1997. Il contrasto giurisprudenziale esistente in primo grado e la novità della questione, giustifica la compensazione delle spese di giudizio, ex art. 31, comma 3, c.g.c..
P.Q.M.
la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 29/2018, dichiara che non spetta all’appellato il diritto alla riliquidazione della pensione in suo godimento con l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. 165/1997.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2019
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Cons. Cristiana Rondoni F.to Pres. Angelo Canale
Depositato in Segreteria il 24-10-2019
Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella

Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Inviato: mar ott 29, 2019 12:40 pm
da panorama
La Sent. 199/2019 d'appello l'hanno pubblicata stamattina ( dopo 7 mesi e mezzo ) e la pubblica udienza è stata in data 6 marzo 2019.