QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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lambgius
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Ricorso accolto per militare di forza armata.

REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 100/18

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Primo Referendario dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio in materia di pensioni civili, iscritto al n. 20451 del Registro di Segreteria, promosso da

M. D. (Omissis), nato a Omissis (Omissis), il Omissis e ivi residente e V. D. L. (Omissis), nato il Omissis a Omissis (Omissis) e residente in Omissis, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Carlo Conti e Alberto Cassano con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Asti, Corso Dante n. 97

contro

l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (C.F. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., Prof. Tito Michele Boeri, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giorgio Ruta (c.f.: RTU GRG 55C09 H501X) e Patrizia Sanguineti (c.f.: SNG PRZ 69A66 D969D), giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a Ministero del Notaio Paolo Castellini rep 80974/21569 del 21.7.2015 e con loro elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all’udienza del 20 giugno 2018, l’avv. Carlo Conti in rappresentanza e difesa dei ricorrenti e l’avv. Simona Beccaria per l’INPS.

Rilevato in

FATTO

Con ricorso depositato presso la Sezione giurisdizionale in data 20 marzo 2018 e ritualmente notificato i signori M. D. e V. D. L. hanno adito questa Sezione per sentire “1) accertare e dichiarare il diritto…al riconoscimento dell’incremento della pensione ex art. 3, comma 7 del D.Lgs. 165/1997 ed al calcolo della pensione quanto al primo a decorrere dal 14.11.2016; quanto al secondo a decorrere dal 19.05.2017 oltre interessi (ex art. 1283 c.c.) e rivalutazione monetaria come per legge; 2) ordinare all’Inps…di dare esecuzione al calcolo del montante riconosciuto nella misura di 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio in favore degli odierni ricorrenti”.

I ricorrenti, già dipendenti con la qualifica rispettivamente di Maresciallo di 1^ Classe e Maresciallo in spe dell’Aeronautica Militare, sono titolari del trattamento pensionistico ordinario diretto di inabilità: quanto a M. D. iscrizione n. 17794657, con decorrenza dal 14 novembre 2016 e quanto a V. D. L. n. 17794762, con decorrenza dal 20 maggio 2017.

Nell’atto introduttivo del giudizio deducono che, il M. D., a seguito di visita medica presso la Commissione Medica di 2^ istanza di Roma, in data 14 novembre 2016, veniva giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato da collocare in congedo assoluto a far data dal giorno stesso; analogamente, la commissione medica interforze di 2^ istanza di Roma, in data 19 maggio 2017 valutava il V. D. L., con collocamento in congedo assoluto dallo stesso giorno.

Con missive inviate all’INPS in data 21/24 novembre 2017 e, successivamente, in data 12 febbraio 2018 e rimaste prive di riscontro, gli attuali ricorrenti richiedevano il riconoscimento del diritto all’incremento di cui all’art. 3, comma 7 d.lgs. n. 165/1997.

I signori M. D. e V. D. L. hanno quindi adito questo Giudice rilevando, in punto di diritto, che, pur non avendo raggiunto il limite di età per il transito in ausiliaria, dovrebbero comunque beneficiare dell’incremento normativamente previsto.

La posizione dei ricorrenti dovrebbe comunque ritenersi ricadere nell’ipotesi legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, perda il beneficio del periodo dell’ausiliaria, si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno potuto raggiungere tale limite.

Richiamano a tal fine il disposto dell’art. 1865 del codice dell’ordinamento militare, rubricato “trattamento di quiescenza del personale escluso dall’ausiliaria”, per cui “per il personale militare escluso dall’ausiliaria di cui all’art. 992, si applica l’art. 3 comma 7 del d.lgs. 20.04.1997 n. 165”.

Secondo tale prospettazione la predetta disposizione opererebbe come clausola di salvaguardia facendo sì che tutto il personale militare escluso dall’ausiliaria, indipendentemente dai motivi di tale esclusione, possa godere dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997. La modifica intervenuta alla disposizione con il d.lgs. n. 94/2017 in alcun modo inciderebbe sulla posizione dei ricorrenti che sarebbero stati posti in congedo anteriormente al 7 luglio 2017. A supporto della propria pretesa richiamano una serie di precedenti giurisprudenziali ritenuti pertinenti alla fattispecie, tra i quali la pronuncia di questa Sezione (n. 3/2018).

Con memoria depositata in data 6 giugno 2018 si è costituito in giudizio l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa dell’Istituto, dopo aver fornito una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, afferma che il comma 7 dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/1997 dovrebbe ritenersi disciplinare esclusivamente la posizione dei soggetti che, benchè abbiano raggiunto il limite di età e quindi astrattamente abbiano diritto all’ausiliaria, tuttavia non possano usufruirne in concreto o in quanto ne sono esclusi dal campo di applicazione o in quanto, pur rientrando nel campo di applicazione, non abbiano i requisiti psicofisici per accedervi.

Proprio in ragione della concreta impossibilità per alcuni di usufruire dell’ausiliaria alla quale avrebbero astrattamente diritto, la norma introdurrebbe, quale compensazione, il beneficio in esame. La norma non servirebbe invece a conferire un beneficio, sempre e comunque, a chi sia inidoneo al servizio militare, anche quando nemmeno in astratto ha diritto all’ausiliaria.

L’unica opzione ermeneutica atta ad evitare tale disparità sarebbe quella di ritenere che il beneficio si applichi solo a chi abbia maturato i requisiti per l’ausiliaria (in termini di età) e non possa accedervi a causa della carenza dei requisiti psico-fisici indispensabili all’ausiliaria.

Viceversa, tale bonus non potrebbe ritenersi compatibile con chi abbia cessato prima di essere nelle condizioni per accedere all’ausiliaria, il quale godrà, eventualmente, dei bonus previsti dalla normativa, ossia quelli della legge 335/95, della pensione privilegiata, o, comunque, della pensione anticipata rispetto ai requisiti di legge o ordinamentali.

La difesa dell’Istituto richiama altresì l’ultimo periodo del comma 7, dell’art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 165 secondo il quale – in forza di tale lettura- il riconoscimento, al personale militare, del beneficio pensionistico dell’aumento del montante contribuivo in alternativa all’indennità di ausiliaria, consoliderebbe la regola generale secondo la quale l’uno o l’altro beneficio economico (retributivo o previdenziale) dovrebbe ritenersi dovuto solo al raggiungimento del “limite di età”.

All’udienza in data 20 giugno 2018 l’Avv. Carlo Conti, per i ricorrenti, ha richiamato i contenuti del ricorso e le conclusioni, insistendo per l’accoglimento. L’Avv. Simona Beccaria, in rappresentanza dell’INPS, ha richiamato la memoria costitutiva, chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuto in

DIRITTO

Il thema decidendum del presente giudizio è costituito dall’accertamento richiesto dai ricorrenti in ordine alla spettanza del diritto al beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 30 aprile 1997.

La disposizione stabilisce che “Per il personale di cui all’articolo 1 (Personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Con l’art. 10, comma 2 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94, nell’ambito dell’ultimo periodo dell’art.3, comma 7, dopo le parole “Forze di polizia ad ordinamento militare”, è stato inserito il seguente periodo: “e per il personale delle Forze armate”.

Va peraltro rilevato che quest’ultimo inciso, che pare qualificare il predetto incremento quale alternativa al collocamento in ausiliaria, è stato esteso al personale delle Forze armate con disposizione (d.lgs. n. 94/2017) entrata in vigore in epoca successiva all’avvenuto congedo dei ricorrenti.

In ordine all’ambito applicativo della disposizione la giurisprudenza contabile ha osservato che “il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Sardegna, 11 dicembre 2017, n. 156; Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 3/2018; id. n. 18/2018). Categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientrano i ricorrenti, dichiarati non idonei permanentemente al servizio d’Istituto.

E’ del resto pacifica l’attuale vigenza della predetta disposizione, anche successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che il d.lgs. n. 66/2010 espressamente prevede, all’art. 2268, c. 1, n. 930, l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’art. 3 d.lgs. n 165/1997 (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Molise, n. 53/2017).

A fronte del descritto quadro normativo, i ricorrenti, collocati in congedo assoluto per infermità certificata, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, devono comunque ritenersi rientrare nell’ipotesi legislativa di favore sopra richiamata, posto che la norma citata, come evidenziato da parte della giurisprudenza, mira proprio a consentire l’estensione del beneficio al “personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (con certificazione della mancanza “dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”) perderebbe il beneficio del periodo di ausiliaria venendosi a trovare in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi che hanno potuto raggiungere tale limite” (in tal senso espressamente, Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia Romagna, n. 29/2018).

Contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa dell’INPS, la differenziazione rinvenibile nella previsione normativa tra le condizioni per l’accesso al beneficio per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento “civile” rispetto al personale militare si giustifica con il diverso campo di applicazione del regime di ausiliaria. La norma in esame, che mira all’armonizzazione delle discipline riguardanti il regime previdenziale del personale militare e delle Forze di polizia, pur non giungendo ad una vera e propria equiparazione, ha posto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, quale unica condizione per accedere al beneficio, quella della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età; condizione che, nel settore militare condurrebbe “de plano” al transito nello status di ausiliaria.

Diverso è il presupposto normativamente previsto per il personale militare per l’accesso al predetto incremento figurativo: si tratta della sola carenza dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria, essendo in tale ipotesi precluso l’accesso alla predetta condizione per mancato raggiungimento del limite di età, in esclusiva conseguenza del ricorrere di cause non dipendenti dalla volontà dei potenziali beneficiari.

In tal senso si è espressa ampia parte della contabile evidenziando che “detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che “il raggiungimento dei limiti di età” è previsto, in modo espresso, solo per i civili e non per i militari; sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al conseguimento dei limiti di età; sicchè, la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà” (Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia Romagna, n. 29/2918; Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 94/2018).

La domanda di applicazione del beneficio di cui al citato art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, risulta dunque fondata e va accolta.

Stante l’accoglimento della domanda, in conformità all’indirizzo di questa Corte (Sezioni Riunite n. 6/2008/QM; n. 10/2002/QM), sulle somme dovute in forza della presente pronuncia, va riconosciuto ai ricorrenti il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione, ex art. 429, c. 3 c.p.c., da computarsi a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura e complessità delle questioni interpretative dedotte.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti D. L. V. e D. M. alla rideterminazione del trattamento previdenziale, con applicazione del beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997 e corresponsione dei conseguenti arretrati, oltre interessi e rivalutazione, secondo quanto indicato in parte motiva.

Spese compensate.

Così deciso in Torino il 20 giugno 2018.

Il Giudice

F.to Ilaria Annamaria Chesta



Depositata in Segreteria il 2 Ottobre 2018



Il Direttore della Segreteria

F.to Antonio Cinque











Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 2 Ottobre 2018

Il Giudice Unico

F.to Ilaria Annamaria Chesta





In esecuzione del Provvedimento del Giudice ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.

Torino, 2 Ottobre 2018



Il Direttore della Segreteria

F.toAntonio Cinque
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Accolto

sentenza CdC LOMBARDIA n. 195/2018 del 28/09/2018
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Rinuncia al ricorso

Sezione: VENETO
Esito: SENTENZA
Numero: 158
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 16/10/2018
REPUBBLICA ITALIANA N°158/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO
in composizione monocratica nella persona della d.ssa Daniela Alberghini, in
funzione di Giudice unico delle pensioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30605 del registro di Segreteria, promosso da:
B. R., nato a OMISSIS, residente in OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato
e difeso dall’avv. Massimo Vitelli presso il cui studio in Teramo, alla Via Fonte
Regina n.23 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in
Roma, via Ciro il Grande 24 (C.F.80078750587), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Aprile
dell’Avvocatura dell’Istituto, con il quale è elettivamente domiciliato presso
l’Ufficio Legale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d;
RESISTENTE
Avente a oggetto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del
trattamento pensionistico con applicazione dei benefici di cui all’art.3, comma
7, del D.Lgs.165/1997;
SENTITI i procuratori delle parti alla pubblica udienza del 26 settembre 2018
come da verbale d’udienza nelle persone dell’Avv. Vitelli per il ricorrente e
dell’Avv. Filippo Doni giusta delega orale dell’Avv. Aprile,
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2018, ritualmente e il ricorrente,
premesso di essere stato luogotenente dell’Aeronautica in congedo assoluto
dal 25.7.2017 per riforma dal servizio per infermità e di godere di trattamento
pensionistico ordinario, ha rappresentato che nella liquidazione del predetto
trattamento non era stato applicato l’art. 3, comma7, del D.lgs. 165/1997, che
prevede, per il personale militare che, all’atto del congedo, non sia in
possesso dei requisiti psico-fisici per accedere alla posizione dell’ausiliaria,
l’applicazione dell’incremento del montante contributivo pari a 5 volte la base
imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo
della pensione.
Il ricorrente, escluso forzatamente dall’ausiliaria per le condizioni di infermità,
ritenendo che la disposizione dovesse trovare applicazione alla propria
posizione, richiamata la più recente giurisprudenza di questa Corte in materia,
ha formulato istanza in via amministrativa alla competente sede INPS di
Verona, che con nota del 15/12/2017 ha formulato risposta negativa.
Per tali motivi egli ha proposto ricorso giurisdizionale, chiedendo che,
dichiarata l’illegittimità della nota INPS di rigetto dell’istanza formulata in via
amministrativa, fosse accertato e dichiarato il diritto del pensionato al
riconoscimento del beneficio di cui all’art. 3, co. 7 del D.lgs 165/1997 e,
conseguentemente, fosse condannata l’INPS alla rideterminazione del
trattamento pensionistico, con versamento delle somme spettanti e
pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con memoria in atti dal 5 settembre 2018 si è costituita in giudizio l’INPS
chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda, non potendo
la normativa invocata trovare applicazione al caso de quo.
Il ricorrente ha, poi, depositato in data 7.9.2018 una memoria con la quale ha
richiamato ulteriori pronunce intervenute nelle more della fissazione
dell’udienza di discussione.
All’udienza del 26 settembre 2018 il procuratore del ricorrente, munito dei
relativi poteri, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e il procuratore
della resistente INPS ha dichiarato di accettare la rinuncia a spese
compensate.
Ai sensi dell’articolo 110 del C.G.C., la rinuncia agli atti del giudizio e la
relativa accettazione, se regolari, comportano l’estinzione del processo che
non dà luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 30605 del registro di
segreteria promosso da B. R. nei confronti di INPS
Visto l’art. 110 del c.g.c.,
dichiara l’estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio all’esito della pubblica
udienza del 26 settembre 2018.
IL GIUDICE
F.to D.ssa Daniela Alberghini
Depositato in Segreteria il 16/10/2018
Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di
detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, dei danti causa
e degli aventi causa.
Il Giudice
F.to D.ssa Daniela Alberghini
In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le
generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante
causa e degli aventi causa.
Venezia, 16/10/2018
Il Funzionario preposto
F.to Nadia Tonolo
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Forse perché si legge questo:

"il ricorrente, premesso di essere stato luogotenente dell’Aeronautica in congedo assoluto dal 25.7.2017".
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Sul fatto di cui sopra impossibile, perché il beneficio è stato esteso alle FF.AA. a decorre dal 07/07/2018.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Presso la CdC Veneto è dura - ( Il Giudice Dott.ssa Daniela Alberghini )


La CdC precisa:

1) - Dunque la disposizione di cui si invoca l’applicazione, laddove fa riferimento al personale che per carenza dei requisiti psico-fisici non può accedere all’istituto dell’ausiliaria, non può che far riferimento al personale che al raggiungimento dei limiti d’età non sia in possesso di tali requisiti, tant’è che essa si applica non solo ai fini dell’accesso, ma anche della permanenza in ausiliaria.

2) - Come condivisibilmente osservato dal Ministero della Difesa, ...….

3) - Se, inoltre, è ben vero che coloro i quali siano dispensati dal servizio per inabilità assoluta sono di per sé esclusi dall’ausiliaria, è altrettanto vero che il trattamento pensionistico loro riservato (appunto, quello di privilegio e/o di inabilità) attribuisce di per sé a tale categoria di soggetti un vantaggio economico (e/o temporale ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare, appunto, lo svantaggio derivante dall’impossibilità di prestare ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d’età e conseguire il diritto alla pensione.
-----------------------------------

Sezione VENETO Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 161 Pubblicazione 18/10/2018

N°161/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Nella pubblica udienza del 26 settembre 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 30589 del registro di segreteria, proposto con ricorso da C. M., c.f. OMISSIS, nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Pino del Foro di Roma nel cui studio n Roma, Via Filippo Corridoni n. 15 ha eletto domicilio

Contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Doni, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Col. Com. Vincenzo Barbieri;

Per il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997, con conseguente condanna alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici percepiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell’I.N.P.S e del Ministero della Difesa, Centro Unico Stipendiale;

Sentiti all’odierna udienza i difensori delle parti come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28 marzo 2018 ed iscritto al n. 30589 del registro di segreteria, il ricorrente, premesso di essere militare cessato dal servizio permanente per infermità e di essere stato collocato in congedo assoluto dal 6.10.2016, lamenta che, all’atto della determinazione del trattamento pensionistico loro spettante, non è stato applicato l’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/1997 –che, con riferimento al calcolo della pensione con sistema c.d. “misto”, prevede per i militari in congedo che sono esclusi dall’ausiliaria l’incremento del montante contributivo relativo alla c.d. quota C) pari a 5 volte quello dell’ultimo anno di servizio-. nonostante l’espresso richiamo alla citata norma da parte dell’art. 1865 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

Richiamato il precedente giurisprudenziale della Sez. Abruzzo n. 27/2017, il ricorrente ha ritenuto che nel proprio caso ricorrano le condizioni richieste dalla normativa di riferimento per l’applicazione in proprio favore dei benefici previsti dl citato art. 3 comma 7.

Con memoria depositata il 14 settembre 2018 si è costituita in giudizio l’INPS, eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione passiva in quanto competente alla liquidazione della pensione sulla base degli elementi forniti dall’Ente datore di lavoro.

In via tuzioristica la resistente ha comunque osservato, che, ferma restando la carenza di legittimazione passiva dell’INPS, l’incremento figurativo invocato non trova applicazione, difettando il requisito del raggiungimento dei limiti di età previsti per l’ordinamento di appartenenza, dovendosi dare alla norma una interpretazione restrittiva, così come chiarito da altra giurisprudenza della Corte dei Conti ed in particolare, questa Sezione (n. 46 e 62 del 2018).

In data 17 settembre 2018 il Ministero della Difesa ha depositato una memoria difensiva con la quale, richiamati gli artt. 992 e 1865 del C.O.M. in materia di collocamento in ausiliaria, ha rappresentato che emerge chiaramente la volontà del legislatore di circoscrivere l’applicazione dell’invocato beneficio alle sole ipotesi di cessazione dal servizio di personale che, pur avendo maturato il diritto all’ausiliaria ne sia rimasto successivamente escluso per sopravvenuta perdita dell’idoneità fisica “e non anche, in senso generalizzato, al personale che sia stato dispensato dal servizio anzitempo per la perdita dell’idoneità al servizio militare incondizionato (riformato), senza che abbia preventivamente acquisito i requisiti per accedere o permanere in ausiliaria”. La corretta lettura della disposizione che prevede il beneficio ne esclude l’applicazione al coso in esame.

All’udienza del 26 settembre 2018 le parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito il ricorso è infondato e come tale va respinto.

Quanto alla ritenuta applicabilità al caso di cui si tratta dell’aumento figurativo del montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/97 va rappresentato che la disposizione, espressamente richiamata dall’art. 1865 C.O.M. ed applicabile al personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992 C.O.M., deve trovare coordinamento con le altre disposizioni del medesimo codice.

Orbene, l’accesso all’istituto dell’ausiliaria (che comporta non solo l’applicazione della relativa indennità per il periodo, ma anche il ricalcolo, al termine del periodo medesimo, del trattamento pensionistico tenendo conto, appunto, della suddetta indennità) avviene unicamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti d’età o a domanda nei casi di cui all’art. 909/4 C.O.M..

Dunque la disposizione di cui si invoca l’applicazione, laddove fa riferimento al personale che per carenza dei requisiti psico-fisici non può accedere all’istituto dell’ausiliaria, non può che far riferimento al personale che al raggiungimento dei limiti d’età non sia in possesso di tali requisiti, tant’è che essa si applica non solo ai fini dell’accesso, ma anche della permanenza in ausiliaria.

Come condivisibilmente osservato dal Ministero della Difesa, la norma invocata introduce un beneficio alternativo, di natura compensativa, al solo personale che, avendo maturato il diritto ad accedere o permanere in ausiliaria (istituto che, come sopra ricordato, incide sul trattamento pensionistico definitivo), abbia perduto o non abbia potuto godere, per difetto dei requisiti psico-fisici, dei vantaggi, appunto in termini di trattamento pensionistico, derivanti dall’accesso all’istituto, consentendo a tale personale di godere di un trattamento equipollente a quello che avrebbero percepito se avessero potuto proseguire la carriera in ausiliaria.

Se, inoltre, è ben vero che coloro i quali siano dispensati dal servizio per inabilità assoluta sono di per sé esclusi dall’ausiliaria, è altrettanto vero che il trattamento pensionistico loro riservato (appunto, quello di privilegio e/o di inabilità) attribuisce di per sé a tale categoria di soggetti un vantaggio economico (e/o temporale ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare, appunto, lo svantaggio derivante dall’impossibilità di prestare ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d’età e conseguire il diritto alla pensione.

Seguendo l’opzione ermeneutica proposta dal ricorrente porterebbe a riconoscere, quindi, la cumulabilità di tale beneficio con quello di cui al citato art. 3, comma 7, D. lgs 165/97 sulla base del medesimo presupposto di fatto e, quindi, con una non consentita interpretazione estensiva della disposizione –che, va sottolineato, è norma speciale di favore-, possibile unicamente con espressa previsione di legge (come è dimostrato dalla recente novella del medesimo art. 3, comma 7, di cui al D.L. 94 del 2017).

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

La domanda pertanto non può trovare accoglimento.

La regolamentazione delle spese e degli onorari di difesa tecnica segue la soccombenza ex art. 31, comma 1, D.Lgs 174/2016 e, pertanto, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese legali in favore dell’INPS nella misura di euro 1000,00 omnicomprensivi.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da C. M. iscritto al numero 30589 del registro di segreteria, ogni diversa domanda od eccezione respinta,

-respinge il ricorso;

-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore dell’INPS che liquida in euro 1.000,00 omnicomprensivi.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio all’esito della pubblica udienza del 26 settembre 2018.
Il Giudice Unico delle Pensioni
F.to Dott.ssa Daniela Alberghini


Il G.U.P., ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs 196/03, dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al co 3 del medesimo art. 52 nei riguardi del ricorrente.
Il G.U.P.
F.to Dott.ssa Daniela Alberghini


Depositata in Segreteria il 18/10/2018


Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Venezia, 18/10/2018
Il Funzionario preposto
F.to Nadia Tonolo
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

N.B.: la suindicata sentenza è stata pubblica in data 18/10/2018
naturopata
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da naturopata »

Per chi è in Veneto ricorso al TAR e non alla CdC. Inoltre, in base all'illusionaria motivazione del Giudice del Veneto, chi non ha la p.p.o. avrebbe diritto al beneficio che, però, a conti fatti, molto probabilmente è molto più redditizio dell'incremento del +10% sulla pensione e quindi va determinato il trattamento più favorevole, proprio al limite.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

A mio parere il giudice del Veneto ha preso qualche abbaglio, poiché non c'è connessione quando scrive: "trattamento pensionistico loro riservato (appunto, quello di privilegio e/o di inabilità)", sarebbe opportuno, però, che quel Giudice specificasse meglio e dettagliatamente quali benefici si ottengono con la PPO e con l'inabilità. Qui gli Avvocati dovrebbero chiederlo nel ricorso o nei motivi eventualmente aggiunti, chiedendo appunto di motivare per bene quel testo e da dove l'ha letto.

Infatti, la norma sul moltiplicatore non cita affatto la PPO che è incompatibile con l'art. 3, quindi, non si capisce cosa centrano i 2 benefici che ben sono separati dal sistema pensionistico.

Per transitare nell'Ausiliaria - mi sembra di aver letto che - non bisogna avere malattie né infermità riconosciute o no come cause di servizio ma, Qui si potrebbe mettere in discussione anche il fatto che, un militare in genere arrivando alla soglia dei 60anni, ben sapendo di avere diverse malattie onde evitare il diniego di transitare in Ausiliaria devide che è meglio chiedere l'applicazione del moltiplicare e di andare in pensione senza dover correre il rischio del diniego per l'Ausiliaria.

Quindi, ho riformato prima dei 60anni o avere malattie/infermità temendo il rischio di non poter essere ammesso nell'Ausiliaria, secondo me, si è nella stessa linea paralella ma, avendo un diverso trattamento di favore.

Sbaglio??
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

La CdC Puglia rigetta il ricorso proposto dal collega CC. A.L. difeso dall’avv. Giuseppe Ruta

N.B.: sentenza n. 638 pubblicata in data 29/09/2018

vedi
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da elciad1963 »

buonasera domanda della domenica sera.
cosa è più redditizio il c.d. moltiplicatore oppure il c.d. ricalcolo 81/83, visto che stando alle numerose sentenze avrei e, ripeto, avrei diritto ad entrambi i benefici essendo arruolato nell'anno 1981 e riformato nel 2018?
Per quale "tifare" in caso di scelta tra i due?
sai, come diceva l'amato Totò, è solo una semplice domanda!!!
un buon weekend a tutti
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

CdC Puglia di Bari rigetta il ricorso del collega S.G. difeso da studio degli avv.ti Emilio e Silvia Solimando

1) - Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, con memoria depositata in data 21.3.2018, deducendo che il legislatore con la norma di cui si invoca l’applicazione ha inteso riconoscere un beneficio alternativo di natura compensativa al solo personale che pur avendo maturato il diritto a accedere o permanere in ausiliaria abbia perduto o non abbia potuto acquisire i benefici pensionistici discendenti dal predetto istituto,
- ) - ha sostenuto, richiamando una nota PEC dell’INPS del 3.8.2017,
- ) - che la disposizione si applica soltanto a coloro che possono accedere in ausiliaria in via ordinaria per raggiungimento del limite di età o in via derogatoria a domanda in ipotesi tassativamente indicate dalla legge ed in possesso dei requisiti di idoneità al servizio (riduzione quadri, ufficiali in aspettativa con 40 anni di servizio militare effettivo, non più di cinque anni dal limite di età con maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, termine del mandato triennale per le autorità di vertice)
- ) - ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

2) - L’INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 31.08.2018, dopo aver eccepito la carenza di legittimazione passiva invocando la competenza del Ministero di appartenenza e l’inammissibilità del ricorso per abuso del diritto avendo il ricorrente proposto un diverso giudizio per rivendicare altri benefici pensionistici, ha dedotto che ..............


N.B.: Bari sempre negativo.

vedi allegato
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da panorama »

L'istituto del "moltiplicatore" è applicabile in alternativa al collocamento in ausiliaria.
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Tale opzione potrà essere esercitata nelle seguenti ipotesi di cessazione dal servizio attivo:

1) - per raggiun9imento del lìmìte di età previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;

2) - a domanda per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.) e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità;

3) - a domanda, a condizione di aver prestato Non meno di 40 di servizio militare effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/1997, come modificato dall'art. 2, comma 3-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (aggiunto dalla relativa legge di conversione), e 2229, comma 6 del C.O.M.;

4) - a domanda, qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (cd. scivolo disciplinato dall'art. 2229, comma 1 del C.O.M.);
tale collocamento in ausiliaria è "equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento del limite di età" (art. 2229 C.O.M., comma 3);

5) - a domanda, al termine del mandato triennale per te Autorità di Vertice di cui all'art. 1094 del C.O.M., come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 7, del d. l. 16 ottobre 2017, n. 148, conve1tito con modìficazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172; ipotesi di cessazione anch'essa equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiungimento dei limiti di età.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da naturopata »

Allego più di una sentenza della Corte dei Conti Puglia di diniego sul moltiplicatore. La cosa "incredibile" è che sembra che per questo beneficio sia competente un unico giudice e guarda caso che si esprime in senso negativo. Ma non ci sono latri giudici? I casi dubbi, non dovrebbero essere assegnati a diversi giudici? Non sarebbe meglio un'assegnazione casuale a sorteggio informatico, onde evitare anche il minimo dubbio su assegnazioni pilotate?

Ma gli avvocati perché non fanno qualche esposto al presidente della Corte su queste strane casualità?
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