QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Sezione

EMILIA ROMAGNA


Esito

SENTENZA


Materia

PENSIONI



Anno

2018

Questa invece respinge, ma il GUP, mi sembra che sia stato "acquisito" e promosso per andare in Lombardia

Numero 20 Pubblicazione 18/01/2018

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale

per l'Emilia-Romagna

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere del Consigliere dott. Massimo Chirieleison ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44754 da OMISSIS, nato il OMISSIS, elettivamente domiciliato in 00144 - Roma, al Viale Africa, n. 120, presso lo studio dell’avv. Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U) che lo rappresenta e difende, contro INPS — Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Gestione Dipendenti Pubblici, con sede in 00144 Roma (RM) alla via Giro il Grande 21, rappresentato e difeso dall’avv. Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Gramsci n.6/8, presso l'Avvocatura provinciale dell'INPS.

Udito nella pubblica udienza del 6 dicembre 2017, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, l’avv. Michela Scafetta, per il ricorrente e, in sostituzione dell’avv. Oreste Manzi, l’avv. Mariateresa Nasso per l’INPS;

Visti gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO


Il ricorrente, con il presente ricorso, impugna la determinazione INPS. OMISSIS del 13/02/2017, attestante il diniego del riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, chiedendo l’accertamento del diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con la conseguente rideterminazione della pensione numero iscrizione OMISSIS in considerazione del maggioremontante contributivo.

Il ricorso non può essere accolto per i seguenti motivi.


Il ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'aumento deI montante contributivo maturato di importo pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'articolo 3, comma 7, deI decreto legislativo numero 165 del 1997.

Prima di passare al merito della causa, questo giudice delle pensioni, ritiene richiamare brevemente le fonti normative che disciplinano l'istituto della c.d. Ausiliaria.

L’art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), introduce rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità.

L'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 165/1997 prevede che nei confronti del personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".

L’ausiliaria, giova ricordare, è la posizione giuridica in cui viene collocato, al termine del servizio effettivo, il personale appartenente alle forze armate, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo delle Guardie di finanza, giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario.

Ai soggetti collocati in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento pensionistico, un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio. Al termine del periodo di ausiliaria, la cui durata è di 8 anni, viene liquidato un nuovo trattamento pensionistico, comprensivo anche del suddetto periodo, sulla base della retribuzione pensionabile al momento della cessazione dal servizio permanente, maggiorata degli aumenti maturati nel periodo di ausiliaria e dell’indennità di ausiliaria stessa.

Con il Dlgs 165/97, questo istituto ha subito una profonda modifica.

Innanzitutto, il collocamento in ausiliaria può avvenire soltanto a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (art. 3, comma 1). Viene, pertanto, eliminata in via definitiva la possibilità di accedere all’ausiliaria nel caso di pensionamento anticipato.

Per quanto concerne il periodo massimo di permanenza in ausiliaria, si è passati, pertanto, da 8 a 5 anni (art. 3, comma 2), mediante una graduale riduzione di un anno ogni tre (art. 7 comma 2).

In sintesi, la disposizione in esame prevede, nei casi di cessazione dal servizio ex art. 992, comma 1, del D. Lgs n. 66 del 2010, in un sistema di calcolo della pensione liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, un meccanismo di incremento della base pensionabile per Ie seguenti categorie di personale:

· " per il personale di cui all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria".

Tale inciso riguarda il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile non destinatario dell'ausiliaria;

ovvero,

· `'per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria "

nonché

· " per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) " in alternativa al collocamento in ausiliaria previa opzione dell'interessato.

Il collocamento in ausiliaria disciplinato dal Capo VII- Sezione III — articoli 886 e 992 e seguenti approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, avviene:

· Esclusivamente a seguito di cessazione per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza.

· A domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, come modificato dall'art. 2, comma 3 dell'art. 2229 C.O.M. . Tale collocamento in ausiliaria è " equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento del limite di età".

In tutti i casi sopra delineati, la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria avviene sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e cioè dei "requisiti psico-fisici", richiamati dall'art. 3, comma 7 della norma in esame "per accedere o permanere in ausiliaria" e non anche a coloro che sono esclusi dall'ausiliaria in quanto dispensati dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, come nel caso in esame.

Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiama alcune pronuncie della Corte dei Conti della Regione Abruzzo che, in un caso del tutto analogo a quello del ricorrente, ha riconosciuto anche “al ex militare cessato anticipatamente dal servizio per infermità, il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 165/1997”.

Questo giudice, tuttavia, ritiene di non condividere quanto affermato dall’isolata giurisprudenza richiamata dal ricorrente, ostando il chiaro e consolidato quadro normativo di riferimento relativo al collocamento in ausiliaria che può avvenire soltanto a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e cioè dei "requisiti psico-fisici", richiamati dall'art. 3, comma 7 della norma in esame "per accedere o permanere in ausiliaria".

Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza, non è destinatario del diritto all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 165/1997, dal momento che risulta essere stato dispensato dal servizio per fisica inabilità (collocato in congedo per infermità) dal 28/08/2015 e da tale data risulta essere titolare di pensione diretta di inabilità.

Per i motivi esposti il nominato in oggetto, appuntato scelto della Guardia di Finanza, non è destinatario del diritto all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997, in quanto collocato in congedo per infermità, nè risulta destinatario della facoltà di opzione per l'incremento di montante, in alternativa al collocamento in ausiliaria, dal momento che è escluso dal collocamento in tale situazione essendo cessato per dispensa.

In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso de quo deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente liquidazione delle spese legali come da dispositivo. Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando:

RESPINGE il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese legali, che si liquidano nel complessivo importo di € 300,00 (trecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.

Nulla per le spese di giustizia.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,

DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna il 6 dicembre 2017.

Il giudice

(Massimo Chirieleison)

f.to Massimo Chirieleison

Depositata in Segreteria il giorno 18/01/2018

Il Direttore di Segreteria

f.to dott.ssa Lucia Caldarelli


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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Si bisogna esser fortunati, ma in realtà non è così, perché i ricorsi vengono assegnati non a caso, ma dal presidente della sezione che sa bene gli orientamenti e conosce i giudici. Nella sentenza 132/2018 emilia romagna, i ricorrenti hanno fatto un ricorso collettivo ed ecco assegnato al GUP che già aveva respinto con la n.20/2018. Ecco perché dove gli orientamenti non sono univoci è meglio farlo singolo, così almeno qualcuno capiterà da chi ha detto si, meglio ancora se il ricorso si fa al TAR, o meglio si attende l'esito delle sezioni riunite.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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mi riferisco alla sentenza n. 20/2018 della CdC di Bologna postata dal collega naturopata, nella conclusione si legge:


"Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici."
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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CdC Toscana Accoglie il ricorso del ricorrente.

in servizio sino al 5 dicembre 2001, data in cui cessava dal rapporto di servizio per infermità permanente
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Sezione TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 198 Pubblicazione 20/07/2018

SENTENZA
N. 198/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 61021/PM del registro di Segreteria, proposto dal signor Nicola Bianco, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Scorpio pec luigi.scorpio@avvocatismcv.it presso cui è elettivamente domiciliato in Vairano Scalo (CE) alla via Napoli n. 28,
contro l’INPS rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ilario Maio pec avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it e Marco Fallaci pec avv.marco.fallaci@postacert.inps.gov.it per :
a) l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997; b) la condanna della parte convenuta a ricalcolare il trattamento pensionistico di ciascun ricorrente incrementando l’ammontare dello stesso della somma corrispondente al beneficio di cui all’art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 165/1997, con decorrenza dalla maturazione del diritto stesso, con ogni conseguenza di legge sul trattamento pensionistico privilegiato;
c) la condanna della parte convenuta alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, oltre vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Nella pubblica udienza del 17 luglio 2018 sono comparse l’avv. Clarissa Baragli, su delega dell’avv. Luigi Scorpio, per la parte ricorrente e l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS.

FATTO e DIRITTO

Con atto introduttivo del giudizio pervenuto alla segreteria di questa Sezione il ricorrente deduceva di essere stato dipendente presso il Ministero della Difesa sino al 5 dicembre 2001, data in cui cessava dal rapporto di servizio per infermità permanente cui conseguiva la titolarità del trattamento INPS iscrizione n. 06626407.

Seppure collocato in congedo per riforma con erogazione del trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto, al ricorrente non veniva applicato il beneficio di cui all’art. 3, comma VII, del D.Lgs. n. 165/1997 previsto dal legislatore per i militari riformati ai quali era stato precluso l’accesso al trattamento di ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età previsti in relazione al grado rivestito per il collocamento in quiescenza.

Deduceva la parte ricorrente - cui veniva opposto silenzio dall’Inps di Massa Carrara alla istanza presentata da parte ricorrente in sede amministrativa il 14 febbraio 2018- anche sulla scorta di alcune decisioni della giurisprudenza contabile che riconoscere il beneficio compensativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997 (alla luce degli articoli da 992 a 996 del Codice dell’Ordinamento Militare che disciplinano l’ausiliaria e dell’art.929 -riforma del servizio per infermità), oltre che conforme al tenore letterale della norma, che non prevede nella ipotesi di cui è causa (diversamente dagli appartenenti alla Polizia di Stato a ordinamento civile, Vigili del Fuoco) il requisito “dell’aver raggiunto il limite di età”, risultava essere l’unica soluzione compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Costituzione violati ove si escludesse l’applicabilità dell’istituto ai militari riformati il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto od in parte con il sistema contributivo .

In data 26 giugno 2018 si costituiva in giudizio l’INPS che eccepiva l’improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa di ricostituzione della pensione, essendosi la parte ricorrente limitata a proporre una diffida generica e non una domanda di ricostituzione della pensione, la decadenza dal diritto ai sensi degli artt. 204 lett.b) e 205 del D.P.R. n. 1092/1973 e, sulla scorta di alcuni orientamenti giurisprudenziali, il rigetto del ricorso.

Nella odierna udienza di discussione le parti illustravano le proprie tesi difensive depositando la parte ricorrente l’originale dell’atto introduttivo del giudizio, mentre l’Amministrazione resistente deposita giurisprudenza afferente al caso di specie, quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Si osserva che va, in via preliminare, disattesa la decadenza eccepita dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 204 lett. b) e 205 D.P.R. n. 1092/1973, non costituendo la fattispecie un mero errore di calcolo, ma il riconoscimento di una domanda aggiuntiva, sicché ai sensi dell’art. 207 del menzionato D.P.R. è possibile modificare il trattamento pensionistico.

Parimenti priva di fondamento appare la eccezione della omessa domanda in sede amministrativa sollevata dall’Amministrazione, atteso che in ogni caso è agli atti una domanda di parte ricorrente relativa alla normativa di cui si controverte in merito.

Entrando nel merito la questione del presente giudizio, su cui questa Sezione si è già espressa e in ordine alla quale intende confermare le linee argomentative (cfr. questa Sezione n. 146/2018 in data 29 maggio 2018), attiene la spettanza a favore del ricorrente all’aumento stabilito dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo n.165 del 1997, in particolare la pretesa della applicazione dei benefici della cd. ausiliaria anche al personale collocato in quiescenza prima del raggiungimento del limite anagrafico di età, sulla base di una accertata inidoneità a qualunque servizio (nell’ordinamento militare la cd. riforma).

L’ausiliaria costituisce uno status del congedo che interessa il solo personale militare che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, previsto per il grado rivestito, manifesta la propria disponibilità ad essere chiamato nuovamente in servizio per lo svolgimento di attività in favore dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni statali e territoriali.

Lo status di ausiliaria è stata oggetto di modifiche da parte di interventi legislativi succedutisi dal 2012 ad oggi: allo stato essa è prevista e disciplinata dagli articoli da 992 a 996 e dagli articoli 1864,1870,1871 e 1876 del codice dell’ordinamento militare (D. Lgs. n. 66/2010).

Ai sensi del richiamato articolo 992 e ss. per essere collocati in ausiliaria occorre: a) appartenere al personale militare; b) essere cessati dal servizio per raggiungimento del limite di età; c) aver presentato domanda, all’atto della cessazione dal servizio e nei termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo; d) il possesso dell’idoneità psico – fisica che consenta al militare di svolgere l’attività di impiego presso le Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta.

L’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 165 stabilisce che “per il personale di cui all’articolo 1-personale civile- escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico – fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Nella specie il ricorrente, alla data di collocamento in quiescenza, non risultavano in possesso dei requisiti psico – fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, in quanto è stata loro attribuita la pensione ordinaria di inabilità, visto il provvedimento di concessione dell’INPS e ritenuta la invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

La richiamata normativa evidenzia come il militare collocato in congedo assoluto per infermità non possa essere collocato in ausiliaria, ritenuta la sua assoluta inidoneità al servizio e dunque l’impossibilità di assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.

Orbene i ricorrenti, cessati dal servizio senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, rientrano nella previsione legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà perda il beneficio del periodo di ausiliaria, si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno raggiunto tale limite.

Ritenuta la operatività della menzionata norma, considerato che il sopravvenuto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 165/1997, (Sezione giurisdizionale Regione Molise n. 53/2017 e Sezione giurisdizionale Regione Sardegna n. 162/2017), va considerato che le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria non consentono di poter ipotizzare l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio, anche considerando il fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto ai sensi della richiamata normativa in modo espresso solo per i civili e non per i militari, e sotto il profilo logico la ratio della detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nella ipotesi - oggetto di giudizio - in cui il militare sia cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà: in termini Sezione giurisdizionale Regione Emilia – Romagna n. 29/2018, Sezione giurisdizionale Regione Calabria n. 53/2018, Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 97/2018, Sezione giurisdizionale Regione Lazio n. 94/2018, Sezione giurisdizionale Regione Sardegna n. 16/2018, Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo n. 27/2017.

Le decisioni depositate dall’Amministrazione non appaiono idonee a modificare gli orientamenti assunti da questa Sezione e sono confermative al più dei diversi orientamenti assunti in materia, né una decisione dell’appello in sede cautelare – quindi in sede di sommaria cognitio – può fondare un revirement.

Il ricorso va pertanto accolto con accertamento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, del diritto attoreo alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165, con interessi legali sugli arretrati e rivalutazione, quest’ultima nella misura eventualmente eccedente quanto dovuto per gli interessi (cd. principio del cumulo parziale), calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.

Vista la novità delle questioni dedotte e la non univocità interpretativa della questione da parte di questa giurisdizione, possono essere compensate le spese di lite.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor Nicola Bianco, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2018 2018 successiva all’ udienza del 17 luglio 2018.
La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza odierna ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 174 del 26 agosto 2016 dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con deposito contestuale in segreteria.

Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax

Depositata in Segreteria il 20/07/2018

Il Direttore di Segreteria
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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CdC Toscana Accoglie il ricorso del ricorrente.

collocato in quiescenza in data 6 agosto 2013, per riforma,
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Sezione TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 200 Pubblicazione 24/07/2018


SENTENZA
N. 200/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 60999/PM del registro di Segreteria, proposto dal signor Francesco Quinci, rappresentato e difeso dall’avv. Elisa Fabiano pec elisafabiano@pec.ordineavvocatilivorno.it, ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Richa n. 56 presso lo studio dell’avv. Costanza Sanchini costanza.sanchini@firenze.pecavvocati.it,
contro l’INPS rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ilario Maio pec avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it e Marco Fallaci pec avv.marco.fallaci@postacert.inps.gov.it per:
a) l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997; b) la condanna della parte convenuta a ricalcolare il trattamento pensionistico di ciascun ricorrente incrementando l’ammontare dello stesso della somma corrispondente al beneficio di cui all’art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 165/1997, con decorrenza dalla maturazione del diritto stesso, con ogni conseguenza di legge sul trattamento pensionistico privilegiato;
c) la condanna della parte convenuta alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, oltre vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Nella pubblica udienza del 17 luglio 2018 sono comparse l’avv. Elisa Fabiano per la parte ricorrente e l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS.

FATTO e DIRITTO

Con atto introduttivo del giudizio pervenuto alla segreteria di questa Sezione il ricorrente deduceva di essere stato sottufficiale della Guardia di Finanza dal 10 ottobre 1988 e di essere stato collocato in quiescenza in data 6 agosto 2013, per riforma, all’esito dell’accertamento operato dalle competenti commissioni mediche che ne avevano acclarato l’inidoneità psico – fisica al servizio, ed in specie il Dipartimento di Medicina Legale di La Spezia, Commissione Medico Ospedaliera.

Seppure collocato in congedo per riforma con erogazione del trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto, al ricorrente non veniva applicato il beneficio di cui all’art. 3, comma VII, del D.Lgs. n. 165/1997 previsto dal legislatore per i militari riformati ai quali era stato precluso l’accesso al trattamento di ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età previsti in relazione al grado rivestito per il collocamento in quiescenza.

Deduceva la parte ricorrente - cui veniva opposto diniego dall’Inps di Livorno in data 2 febbraio 2018 alla istanza presentata in sede amministrativa il 21 luglio 2017- anche sulla scorta di alcune decisioni della giurisprudenza contabile che riconoscere il beneficio compensativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997 (alla luce degli articoli da 992 a 996 del Codice dell’Ordinamento Militare che disciplinano l’ausiliaria e dell’art. 929 -riforma del servizio per infermità), oltre che conforme al tenore letterale della norma, che non prevede nella ipotesi di cui è causa (diversamente dagli appartenenti alla Polizia di Stato a ordinamento civile, Vigili del Fuoco) il requisito “dell’aver raggiunto il limite di età”, risultava essere l’unica soluzione compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Costituzione violati ove si escludesse l’applicabilità dell’istituto ai militari riformati il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto od in parte con il sistema contributivo .

In data 16 maggio 2018 si costituiva in giudizio l’INPS che eccepiva la decadenza ex art. 204 lett. b) e 205 DPR n. 1092/1973 e, sulla scorta di alcuni orientamenti giurisprudenziali, chiedeva il rigetto del ricorso, mentre in pari data (16 maggio 2018) la parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso ribadendo la cronicità della patologia gravante sul sig. Francesco Quinci e con successiva memoria del 6 luglio 2018 controdeduceva sulla intervenuta decadenza sollevata dell’Amministrazione e, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, insisteva per l’accoglimento del ricorso.

Nella odierna udienza di discussione le parti illustravano le proprie tesi difensive, ed il legale difensore dell’INPS depositava ulteriori orientamenti giurisprudenziali assunti dalla giurisprudenza contabile; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Si osserva che va, in via preliminare, disattesa la decadenza eccepita dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 204 lett. b) e 205 D.P.R. n. 1092/1973, non costituendo la fattispecie un mero errore di calcolo, ma il riconoscimento di una domanda aggiuntiva, sicché ai sensi dell’art. 207 del menzionato D.P.R. è possibile modificare il trattamento pensionistico.

Entrando nel merito la questione del presente giudizio, su cui questa Sezione si è già espressa e in ordine alla quale intende confermare le linee argomentative (cfr. questa Sezione n. 146/2018 in data 29 maggio 2018), attiene la spettanza a favore del ricorrente all’aumento stabilito dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo n.165 del 1997, in particolare la pretesa della applicazione dei benefici della cd. ausiliaria anche al personale collocato in quiescenza prima del raggiungimento del limite anagrafico di età, sulla base di una accertata inidoneità a qualunque servizio (nell’ordinamento militare la cd. riforma).

L’ausiliaria costituisce uno status del congedo che interessa il solo personale militare che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, previsto per il grado rivestito, manifesta la propria disponibilità ad essere chiamato nuovamente in servizio per lo svolgimento di attività in favore dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni statali e territoriali.

Lo status di ausiliaria è stato oggetto di modifiche da parte di interventi legislativi succedutisi dal 2012 ad oggi: allo stato essa è prevista e disciplinata dagli articoli da 992 a 996 e dagli articoli 1864,1870,1871 e 1876 del codice dell’ordinamento militare (D. Lgs. n. 66/2010).

Ai sensi del richiamato articolo 992 e ss. per essere collocati in ausiliaria occorre: a) appartenere al personale militare; b) essere cessati dal servizio per raggiungimento del limite di età; c) aver presentato domanda, all’atto della cessazione dal servizio e nei termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo; d) il possesso dell’idoneità psico – fisica che consenta al militare di svolgere l’attività di impiego presso le Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta.

L’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 165 stabilisce che “per il personale di cui all’articolo 1-personale civile - escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico – fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Nella specie il ricorrente, alla data di collocamento in quiescenza, non risultavano in possesso dei requisiti psico – fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, in quanto è stata loro attribuita la pensione ordinaria di inabilità, visto il provvedimento di concessione dell’INPS e ritenuta la invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

La richiamata normativa evidenzia come il militare collocato in congedo assoluto per infermità non possa essere collocato in ausiliaria, ritenuta la sua assoluta inidoneità al servizio e dunque l’impossibilità di assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.

Orbene i ricorrenti, cessati dal servizio senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, rientrano nella previsione legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà perda il beneficio del periodo di ausiliaria, si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno raggiunto tale limite.

Ritenuta la operatività della menzionata norma, considerato che il sopravvenuto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 165/1997, (Sezione giurisdizionale Regione Molise n. 53/2017 e Sezione giurisdizionale Regione Sardegna n. 162/2017), va considerato che le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria non consentono di poter ipotizzare l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio, anche considerando il fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto ai sensi della richiamata normativa in modo espresso solo per i civili e non per i militari, e sotto il profilo logico la ratio della detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nella ipotesi - oggetto di giudizio - in cui il militare sia cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà: in termini Sezione giurisdizionale Regione Emilia – Romagna n. 29/2018, Sezione giurisdizionale Regione Calabria n. 53/2018, Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 97/2018, Sezione giurisdizionale Regione Lazio n. 94/2018, Sezione giurisdizionale Regione Sardegna n. 16/2018, Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo n. 27/2017.

Le decisioni depositate dall’Amministrazione non appaiono idonee a modificare gli orientamenti assunti da questa Sezione e sono confermative al più dei diversi orientamenti assunti in materia, né una decisione dell’ appello in sede cautelare – quindi in sede di sommaria cognitio – può fondare un revirement.

Il ricorso va pertanto accolto con accertamento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, del diritto attoreo alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165, con interessi legali sugli arretrati e rivalutazione, quest’ultima nella misura eventualmente eccedente quanto dovuto per gli interessi (cd. principio del cumulo parziale), calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.

Vista la novità delle questioni dedotte e la non univocità interpretativa della questione da parte di questa giurisdizione, possono essere compensate le spese di lite.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor Francesco Quinci, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2018 2018 successiva all’udienza del 17 luglio 2018.
La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza odierna ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 174 del 26 agosto 2016 dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con deposito contestuale in segreteria.
Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax


Depositata in Segreteria il 24/07/2018


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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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CdC Toscana Accoglie il ricorso del ricorrente.

collocato in congedo per invalidità per causa di servizio (privilegiata) a decorrere dal 19.12.2012.
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Sezione TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 194 Pubblicazione 19/07/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Nicola Ruggiero, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 60988 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 9 marzo 2018 e proposto dal Sig. P.. Moreno, nato a ……… (AR) il …………. ed ivi residente, Via …….. (C.F.: ………..), assistito, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso, dall’Avv. Giancarlo Evaristi e domiciliato presso il suo studio, posto in Firenze, Via Ricasoli n.32;

contro
-INPS, Sede provinciale di Arezzo, Via Luca Signorelli n. 20,in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ilario Maio e Marco Fallaci, in forza di procura generale alle liti del Presidente pro-tempore dell’Istituto;

-Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma, Viale Romania n. 45;

per

il riconoscimento del diritto all’incremento figurativo di cui all’art.3, comma 7, del d.lgs n. 165/1997 sul proprio trattamento pensionistico, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;

Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 21 giugno 2018, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Lina Pellino, l’Avv. Giancarlo Evaristi per il ricorrente e l’Avv. Antonella Micheli per l’INPS, non comparsa l’altra Amministrazione resistente;

Ritenuto in
FATTO

1. Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente, premettendo di essere stato dipendente del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e di essere stato collocato in congedo per invalidità per causa di servizio (privilegiata) a decorrere dal 19.12.2012, ha dedotto l’illegittimità del rigetto della propria domanda di ricostituzione della pensione, avanzata alla sede INPS di Arezzo in data 14 luglio 2017.

In particolare, si è lamentato del mancato riconoscimento dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/97, nonostante l’espresso richiamo alla citata norma da parte dell’art. 1865 del d.lgs n. 66/2010, applicabile anche al personale dell’Arma dei Carabinieri.

Secondo il ricorrente, la predetta disposizione troverebbe spazio in ogni caso in cui il personale sia escluso dall’accesso all’ausiliaria e, dunque, anche nell’ipotesi - ricorrente nella fattispecie all’esame- di mancato raggiungimento, non dipendente dalla volontà dell’interessato, del limite d’età necessario per accedere all’ausiliaria.

Il personale militare cessato dal servizio per riforma andrebbe, dunque, equiparato al personale sprovvisto dei requisiti psico-fisici per accedere alla posizione dell’ausiliaria, con conseguente diritto ad ottenere gli invocati benefici, indipendentemente dal raggiungimento del limite d’età previsto, a seconda del grado rivestito, per accedere al trattamento di quiescenza.

A sostegno della propria posizione, ha richiamato talune pronunce della Corte dei Conti.

In conclusione, il ricorrente ha chiesto, previo annullamento del provvedimento di diniego dell’INPS, il riconoscimento del diritto all’incremento figurativo di cui all’art.3, comma 7, del d.lgs n. 165/1997 sul proprio trattamento pensionistico, con conseguente condanna dell’Istituto previdenziale e, per quanto di competenza, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al pagamento delle conseguenti somme, oltre accessori di legge.

2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 4 aprile 2018.

Con la predetta memoria, l’Istituto previdenziale ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, sul presupposto della tardività, ex artt. 204, lett. b) e 205 D.P.R. n. 1092/73, della domanda di ricostituzione della pensione.

Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo, alla luce delle pronunce giurisprudenziali all’uopo depositate, ostativo all’accoglimento della domanda attorea la chiara normativa in materia di collocamento in ausiliaria.

Quest’ultimo, infatti, potrebbe avvenire solo a seguito della cessazione dal servizio per raggiunti limiti d’età e semprechè il militare sia in possesso dei requisiti d’idoneità al servizio, ovvero dei requisiti previsti dall’art.3, comma 7, d.lgs n. 165/97 per accedere e permanere in ausiliaria.

3. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si è costituito in giudizio con memoria depositata il 2 maggio 2018.

Con memoria pervenuta in pari data, il citato Comando ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Alla pubblica udienza del 21 giugno 2018, l’Avv. Giancarlo Evaristi ha contestato la fondatezza dell’eccezione di decadenza e, nel merito, ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso.

L’Avv. Antonella Micheli, per l’INPS, ha insistito nell’eccezione di decadenza.

Nel merito, ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso, provvedendo al deposito, cui non si è opposto il difensore del ricorrente, della sentenza n. 36/2018 della Sez. Friuli Venezia-Giulia della Corte dei Conti.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in
DIRITTO

1. In via preliminare, va scrutinata l’eccezione di decadenza (alias, inammissibilità del ricorso) proposta dall’INPS e basata sull’asserita tardività della richiesta di ricostituzione della pensione, ai sensi degli artt. 204, lett. b) e 205 D.P.R. n. 1092/73.

La predetta eccezione risulta infondata e va, come tale, rigettata.

Nello specifico, in base all’art. 203 D.P.R. n. 1092/73, il provvedimento definitivo di pensione può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso nei casi tassativi previsti dal successivo art. 204.

Tra le ipotesi in questione rientra quella, richiamata dall’Istituto previdenziale, di cui alla lett. b (ossia quando “vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità”).

In ogni caso, in base all’art. 205, “La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato”.

Infine, sempre in base all’art. 205, la domanda dell’interessato, nell’ipotesi di cui alla richiamata lett. b), va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla comunicazione del provvedimento.

Nondimeno, la presente fattispecie non rientra, a ben vedere, in alcuna delle ipotesi tassative contemplate dalla lett. b) dell’art. 204.

La domanda di ricostituzione della pensione, presentata dal ricorrente in data 14.7.2017, non è, infatti, diretta ad ottenere la correzione di un errore (di fatto) nel calcolo della pensione, ma bensì ad ottenere una diversa valutazione della portata applicativa dell’art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/97.

Tutto ciò, peraltro, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte dei Conti.

Ne deriva, in base a tutto quanto sopra esposto, il rigetto della predetta eccezione di decadenza.

2. Nel merito, il presente ricorso va accolto nei termini sottoindicati.

Nello specifico, la questione all’esame riguarda la spettanza del diritto del ricorrente all’incremento figurativo stabilito dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.

A sua volta, tale ultima disposizione prevede che “Per il personale di cui all'articolo 1 -personale civile- escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato” (le parole “e per il personale delle Forze armate” sono state da ultimo introdotte dall’art. 10, comma 2, d.lgs n. 94 del 29.5.2017).

Orbene, il ricorrente risulta cessato dal servizio per invalidità a decorrere dal 19.12.2012 (con conferimento, con il sistema misto, della pensione ordinaria diretta di inabilità), senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età.

A tale ultimo riguardo, giova osservare che, ai sensi degli artt. 992 e ss del d.lgs n. 66/2010 (cd Codice dell’ordinamento militare) il collocamento in ausiliaria richiede, oltre all’appartenenza al personale militare e la presentazione di tempestiva istanza, la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d’età ed il possesso dell’idoneità psico-fisica necessaria allo svolgimento dell’attività d’impiego presso le Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

Il medesimo ricorrente rientra allora certamente nell’ipotesi legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti d’età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, perda il beneficio del periodo di ausiliaria, si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno potuto raggiungere tale limite.

Sul punto, evidenziata l’attuale vigenza dell’art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/97 (non abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 930, del d.lgs n. 66/2010, il quale ha abrogato i soli commi da 1 a 5 del predetto art. 3), si appalesano senz’altro condivisibili le argomentazioni delle recenti sentenze della Corte Conti, Sez. giur. Emilia Romagna n. 29/18 e Sez. giur. Lazio n. 94/2018, alla cui stregua “ Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto , in modo espresso, solo per i civili e non per i militari, sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al conseguimento dei limiti di età; sicchè la ratio de detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà…”.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso va accolto (in termini analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Toscana nn. 146 e 148 del 2018, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Conseguentemente, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere, dal momento della presentazione dell’istanza amministrativa, la riliquidazione del trattamento pensionistico, con l’applicazione del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/97.

Sulle somme dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.

Nondimeno, nella complessità della questione trattata e nella sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

-rigetta l’eccezione di decadenza proposta dall’INPS;

-accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21 giugno 2018.

IL GIUDICE
F.to dott. Nicola RUGGIERO


Depositato in Segreteria 19/07/2018


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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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CdC Abruzzo nel nome del Giudice Gerardo de Marco, rigetta il ricorso dell'ex Brigadiere Capo appartenente alla Guardia di Finanza.

Perso.
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Sezione ABRUZZO Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 107 Pubblicazione 04/09/2018

Sent. 107/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
in esito all’udienza pubblica del 15 maggio 2018

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 30.03.2018 al n. 19830 del Registro di Segreteria,

sul ricorso
proposto dal signor M. M. (Omissis), difeso dagli Avv.ti Maurizio Di Nardo (DNR MRZ 78B18 G141Y) e Maurizio Mililli (MLL MRZ 72B18 G141X) del Foro di Chieti

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) quale successore ex lege dell'INPDAP ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Aquilone (QLN PLA 64T06 A462U), Carmine Barone (BRN CMN 67H29 G141M) e Armando Gambino (GMB RND 67B03 G482U) della propria Avvocatura.

FATTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, per quanto qui precipuamente interessa, il ricorrente riferisce di essere ex Brigadiere capo appartenente alla Guardia di Finanza, collocato in congedo assoluto per riforma in data 24/06/2014 ed attualmente titolare di pensione erogata dall’INPS.

Egli chiede di poter beneficiare del “diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell'applicazione dell'art. 3, comma 7, D. Lgs. 165/1997, indipendentemente dall'avere raggiunto i limiti di età”, secondo il principio di diritto riconosciuto in alcuni precedenti giurisprudenziali (Sez. Abruzzo, sent. 27 del 7 marzo 2017; Sez. Molise, sent. 53 del 6 ottobre 2017 ed altri).

Rassegna, pertanto, le conclusioni seguenti:

“l) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiorazione della pensione in ragione dell'applicazione dell'art. 3 comma 7 del D. LGS 165/1997;

2) accertare e dichiarare altresì il diritto alla rideterminazione / ricalcolo della pensione n. 17179514 a far data dal 24/06/20l4, con applicazione del beneficio compensativo di cui al comma 7 dell'art. 3 del D. Lgs .165/1997 nonché il recupero di tutte le somme non corrisposte oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, fino all' effettivo soddisfo;

3) condannare l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

2. Si è costituito l’INPS con memoria del 4 maggio 2018, eccependo che:

- la disposizione invocata dal ricorrente, espressamente richiamata dall'art. 1865 C.O.M. ed applicabile al personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'art. 992 C.O.M., deve trovare coordinamento con le altre disposizioni del medesimo codice, tra cui appunto quella dell'attribuzione della pensione di privilegio;

- orbene, l'accesso all'istituto dell'ausiliaria (che comporta non solo l'applicazione della relativa indennità per il periodo, ma anche il ricalcolo, al termine del periodo medesimo, del trattamento pensionistico tenendo conto, appunto, della suddetta indennità) avviene unicamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti d'età o a domanda nei casi di cui all'art. 909/4 C.O.M.;

- dunque la disposizione di cui si invoca l'applicazione, laddove fa riferimento al personale che per carenza dei requisiti psico-fisici non può accedere all'istituto dell'ausiliaria, non può che far riferimento al personale che al raggiungimento dei limiti d'età non sia in possesso di tali requisiti, tant'è che essa si applica non solo ai fini dell'accesso, ma anche della permanenza in ausiliaria”;

- il ricorrente già percepisce la pensione privilegiata in ragione del proprio collocamento a riposo per infermità sicché concedere anche il beneficio per cui è causa significherebbe cumulare o duplicare impropriamente i due privilegi;

- sotto altro profilo, l’interpretazione dell’amministrazione rende coerente il trattamento previsto per le forze di polizia ad ordinamento civile e militare, richiedendo per entrambe (e non solo per le prime) il raggiungimento del limite di età;

- ciò è confermato anche dalle recenti modifiche all’art. 1865 del codice dell’ordinamento militare, apportate con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (art. 10, comma 1, lett. AA), come chiarito nella prassi ministeriale (nota M-D-GMIL-REG2017-0587280 del 27.10.2017; nota M-D-GPREV-0038348 del 11.03.2014);

- in via subordinata, ai fini del computo del beneficio va tenuto conto del regime “misto” o “contributivo” di liquidazione della pensione e dovrebbe comunque dichiararsi il divieto di cumulo ex art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412.

L’INPS ha quindi rassegnato le consequenziali conclusioni, anche ai fini delle statuizioni sulle spese.

3. All’udienza pubblica del 15 maggio 2018 sono intervenuti come da verbale l’Avv. Vania Tella (su delega dell’Avv. Maurizio Di Nardo) per il ricorrente e l’Avv. Ilaria Di Cola (su delega dell’Avv. Armando Gambino) per l’INPS. L’Avv. Tella ha depositato copia di ulteriore giurisprudenza a favorevole al ricorrente, mentre l’Avv. Di Cola ha richiamato la sentenza della Sez. Lombardia n. 99/2018, favorevole all’amministrazione.

In esito all’udienza, la causa è stata decisa dando lettura del solo dispositivo, con riserva di deposito delle motivazioni nei successivi sessanta giorni ex art. 167 del codice della giustizia contabile.

DIRITTO

I. Il ricorso non può essere accolto, in quanto infondato.

La pretesa del ricorrente si basa, infatti, su un equivoco interpretativo nella lettura del citato articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

II. Invero, la disposizione in parola ha stabilito che “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.

E’ appena il caso di ricordare che il personale di cui all’articolo 1 è il “personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché” il “personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Ai fini della corretta interpretazione della norma, non può prescindersi dalla considerazione del contesto in cui essa è collocata, cioè a dire quello dell’armonizzazione del trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In quest’ottica di armonizzazione dei trattamenti, il comma 7, in esame, ha previsto sostanzialmente tre interventi:

I) l’introduzione di una misura compensativa per il personale “escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria”, cioè per il personale per il quale l’ausiliaria non è affatto prevista (vedasi le forze di polizia ad ordinamento civile per le quali, a differenza di quelle ad ordinamento militare, non è appunto contemplata l’ausiliaria);

II) l’estensione della stessa misura compensativa per quel personale che, pur potendo in teoria essere collocato in ausiliaria, di fatto non poteva accedere o permanere in quello status per inidoneità psico-fisica;

III) l’introduzione dell’opzione alternativa per il personale militare che, a domanda, preferisse beneficiare della stessa misura compensativa prevista per il personale escluso dall’ausiliaria, anziché essere collocato nell’ausiliaria stessa.

Tenendo a mente la natura perequativa dell’intervento, si noti che sia per il personale escluso dall’ausiliaria (ad es. Polizia di Stato e Vigili del Fuoco), sia per quello che dell’ausiliaria potrebbe fruire (ad es. Guardia di Finanza e Carabinieri), il beneficio compensativo sopra indicato sub I) e sub III) è stato previsto solo in favore di coloro i quali abbiano raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità previsti dai rispettivi ordinamenti.

Semplificando, ad esempio: la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, giunti ai limiti di età previsti dal proprio ordinamento, non hanno la possibilità di essere collocati in ausiliaria e quindi ricevono un incremento contributivo a compensazione dell’assenza di questa possibilità, prevista invece per i militari; i militari, per i quali l’ausiliaria è invece prevista, una volta raggiunto il requisito per l’accesso all’ausiliaria stessa hanno la possibilità di optare, in alternativa ad essa, per lo stesso incremento contributivo, al pari di quanto previsto per il personale ad ordinamento “civile”.

Ciò che rileva è che, tanto per gli uni (in via principale), quanto per gli altri (in via opzionale), è comunque richiesto il raggiungimento dei requisiti di anzianità previsti per la cessazione dal servizio: o l’ausiliaria o, in luogo di essa, l’incremento contributivo.

In quest’ottica di coerenza deve essere correttamente inquadrato anche il beneficio dinanzi indicato sub II), cioè la concessione della stessa misura compensativa anche in favore di coloro i quali, pur avendo già raggiunto la soglia dell’ausiliaria (o che già vi si trovano), non hanno concretamente la possibilità di accedervi (o di permanervi ulteriormente) per mancanza dell’idoneità psico-fisica.

Significativo appare, in tal senso, il riferimento testuale al possesso dei requisiti “per accedere” all’ausiliaria: non può ignorarsi, in proposito, che proprio all’atto dell’accesso all’ausiliaria il militare viene sottoposto ad una apposita visita medica di idoneità e che detto stato di idoneità deve permanere per tutta la durata dell’ausiliaria stessa.

In quest’ottica, la misura legislativa in discussione completa il quadro di armonizzazione e perequazione di trattamenti delle diverse forze di polizia, prevedendo in estrema sintesi che, tanto per gli uni, quanto per gli altri, una volta raggiunti i limiti per il collocamento a riposo, chi ne ha la possibilità ha diritto di optare per lo svolgimento dell’ausiliaria oppure per un incremento contributivo grosso modo equipollente oppure, per chi non ha (di fatto o di diritto) questa possibilità di opzione (perché non idoneo all’accesso o alla permanenza in ausiliaria o perché inquadrato in una forza di polizia ad ordinamento civile per la quale non è prevista l’ausiliaria), è possibile comunque beneficiare dell’incremento contributivo.

E’ così introdotta la possibilità di “monetizzare” il periodo di ausiliaria in favore di quanti siano giunti ai limiti di età a tal fine previsti e in sostituzione dell’ausiliaria stessa (in tema, cfr. C. Cost., ord. 387/02).

Tirando le fila del ragionamento: a) ragioni di armonizzazione tra personale ad ordinamento civile (senza ausiliaria) e militare (con ausiliaria) hanno reso necessario prevedere anche in favore dei primi, una volta raggiunti i limiti di età, un incremento contributivo compensativo dell’impossibilità di essere collocati in ausiliaria; b) a questo punto, posto che i primi potevano beneficiare dell’incremento contributivo compensativo pur senza svolgere l’ausiliaria, solo al raggiungimento dei limiti di età, si è reso necessario concedere lo stesso beneficio anche in favore dei militari i quali, pur raggiungendo il limite di età, non potessero però di fatto svolgere (o completare) il periodo di ausiliaria perché giudicati inidonei alla visita medica di accesso (o successivamente); c) le stesse ragioni di armonizzazione, una volta previsto che le forze di polizia ad ordinamento civile e i militari non idonei potessero beneficiare dell’incremento contributivo solo per effetto del raggiungimento dei limiti di età, hanno imposto logicamente di prevedere anche per i militari idonei all’ausiliaria la possibilità di optare per l’incremento contributivo in luogo dell’ausiliaria stessa, come avverrebbe se fossero ad ordinamento civile o giudicati non idonei.

Una diversa lettura, pur accolta in alcune pronunce giurisprudenziali che danno una lettura estensiva della lettera della disposizione, finirebbe per creare una irragionevole disparità di trattamento tra il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (per le quali il beneficio compensativo sarebbe previsto, testualmente, solo al raggiungimento dei limiti di età) e il personale militare (per il quale il beneficio compensativo sarebbe invece previsto, immotivatamente, anche in caso di prematura cessazione dal servizio per riforma per motivi di salute).

L’interpretazione dell’amministrazione, qui accolta, ha trovato conferma anche nelle recenti modifiche all’art. 1865 codice dell’ordinamento militare, apportate con l’art. 10, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, contribuendo ad eliminare nel codice un’imprecisione legislativa e con essa la fonte testuale dell’equivoco. Ed infatti, nella rubrica dell’art. 1865 le parole «escluso dall'ausiliaria» sono state sostituite con «alternativo all'istituto dell'ausiliaria» mentre nel corpo dell’articolo sono state soppresse le parole «escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992,».

Sicché è oggi reso palese che la norma non riguarda il personale “escluso dall’ausiliaria” (che non è quello militare), bensì il “trattamento di quiescenza (…) alternativo all’istituto dell’ausiliaria” (cioè il trattamento di coloro che, giunti all’ausiliaria, optino per il beneficio contributivo alternativo, oppure siano giudicati inidonei in esito alla visita medica di “accesso”; lo stesso è a dirsi per coloro i quali abbiano già fatto accesso all’ausiliaria ma non abbiano potuto permanervi per sopravvenuta inidoneità).

In termini analoghi, merita richiamare alcune recentissime sentenze della Corte dei conti (cfr. Lombardia, sent. 99 dell’11 maggio 2018; Emilia-Romagna, sent. 132 del 9 luglio 2018; Puglia, sent. 573 del 17 luglio 2018), alle cui motivazioni può farsi rinvio, in quanto pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice, anche in punto di richiamo degli articoli 992, 995 e 996 del codice dell’ordinamento militare.

III. La novità della questione, tuttora risolta in maniera non univoca dalla giurisprudenza, induce a disporre la compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva
RESPINGE

il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, va disposta, per il caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ravvisando questo Giudice l’opportunità di tutelare d’ufficio la relativa riservatezza, in relazione ai contenuti della controversia e alla presenza, nel testo del provvedimento, di dati idonei a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in L'Aquila, il 15 maggio 2018.
Il Giudice
(f.to Gerardo de Marco)

Depositata in Segreteria il 04/09/2018

Il Direttore della Segreteria
(f.to Dott.ssa Antonella Lanzi)
* * *
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
L'Aquila, 04/09/2018
Il Direttore della Segreteria
(f.to Dott.s
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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CdC Molise Accoglie il ricorso del Luogotenente CC. in congedo assoluto per infermità dal 10/2/2016.

1) - In proposito, questa Corte, pur nella opinabilità interpretativa della questione sub iudice, ritiene preferibile, sul piano ermeneutico e stante anche la non riscontrabilità di pronunzie di appello,
- ) - mantenere l'orientamento inaugurato dalla Sezione Abruzzo con la sentenza n. 28/2012 (e già fatto proprio da questa Sezione giurisdizionale), per le ragioni di seguito compendiate.
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Sezione MOLISE Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 49 Pubblicazione 12/07/2018

Sent. n. 49/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 3738 del registro di segreteria, promosso dal sig. A. G. R.
C.F. Omissis, nato a Omissis (Omissis) il Omissis, già residente in Omissis, e attualmente residente a Omissis, alla via Omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. G. R. (C.F. RTUGPP65C278519R) e Roberto lammatteo (C.F.MMTRRT80M3185191), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Campobasso, Corso V. Emanuele Il n.23 (pec: rutaeassociati@pec.it;fax. 0874/438564),
CONTRO
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale Amministrativo, in persona del legale rappresentante p.t.,
NONCHÈ CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, Gestione Dipendenti Pubblici - ex INPDAP, per l'accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 3, comma 7, D.Lvo 30.04.1997, n. 165, siccome collocato in congedo, per infermità, a decorrere dal 10.02.2017, e conseguentemente per l'accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione n. 17155925 a far data dal 11/02/2017, e alla corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con condanna ala pagamento immediato di quanto dovuto.

FATTO

Il ricorrente, luogotenente dell'Arma dei carabinieri collocato in congedo assoluto per infermità dal 10/2/2016 in quanto non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto (art. 929 del d. lgs. n. 66/2010), è titolare del trattamento pensionistico n. 17155925, liquidato come da prospetto allegato all'atto n. CB012017869729, trasmesso dall'INPS - Direzione Provinciale di Campobasso con nota INPS n. 18/04/2017.0039865.

Con istanza datata 10 ottobre 2017, l'odierno ricorrente ha avanzato richiesta al Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, D.Lvo 30.04.1997, n. 165.

Tuttavia, il Comando generale dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, con foglio prot. n. 942641CM/1-1 PND del 20 novembre 2017, trasmesso a mezzo pec il 6 dicembre 2017, ha comunicato all'interessato di non aver riconosciuto l'incremento di cui all'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997 in quanto <<la S.V. non è destinataria né della verifica dei requisiti psico-fisici "'per accedere o permanere in ausiliaria" né della facoltà di opzione "in alternativa al collocamento in ausiliaria"', dal momento che è escluso dal collocamento in tale posizione giuridica essendo cessato per infermità>>.

Parte attrice ha quindi presentato ricorso giurisdizionale, lamentando la violazione del disposto del menzionato art. 3, comma 7, norma che testualmente dispone: "per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individua/e dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione".

Parte attrice ha altresì evidenziato che l'istituto dell'ausiliaria, regolamentato dagli articoli 992 e 993 del Codice dell'Ordinamento Militare, prevede la possibilità, per il personale militare In posizione di congedo a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, di essere richiamato In servizio per un massimo di cinque anni, percependo un'indennità annua che si aggiunge al trattamento pensionistico e che è pari all'80 per cento della differenza tra Il trattamento pensionistico e la retribuzione relativa al grado e all'anzianità posseduti al momento del collocamento in ausiliaria.

Parte attrice ha altresì evidenziato come l'istituto dell'ausiliaria è stato introdotto, nell'interesse del personale militare, al fine di poter comunque disporre di personale specializzato (spesso ancora in età idonea per essere impiegato), garantendo, al tempo stesso, un trattamento economico favorevole per categorie particolarmente penalizzate nel corso del servizio prestato {caratterizzato da disagi personali e familiari, connaturati alla vita militare).

Secondo parte attrice, ovviamente non potrebbe usufruire dell'istituto dell'ausiliaria il personale inidoneo dal punto di vista psico-fisico, con il che si spiegherebbero le ragioni per le quali il menzionato art. 3, comma 7, prevede il riconoscimento del beneficio anche a favore del "personale militare che non sia In possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria".

Il ricorrente ha altresì richiamato giurisprudenza costituzionale (C. Cost. ord. n. 387/2002 e n. 122/2007) che ha ritenuto manifestamente infondate le proposte questioni di costituzionalità in raffronto alla mancata previsione dell'istituto relativamente al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile nonchè precedenti della giurisprudenza contabile (sez. Abruzzo, sent. n. 27 e 28; Sez. Molise, sent. n. 53/2017; sez. Sardegna sent. n. sent. n. 156 e 162) secondo cui la norma in questione costituisce "ipotesi legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare .... che, per motivi indipendenti dalla propria volontà perda il beneficio del periodo di ausiliaria si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno potuto raggiungere tale limite" (Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, sent. n. 28 del 26.01.2012).

Con memoria in atti al 21 giugno 2018, si è costituito l'Inps, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ugo Nucciarone (PEC avv.ugo.nucciarone@postacert.inps.gov.it - FAX 0874/480312) e Antonella Testa (PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it – FAX 0874/480312),
che ha innanzitutto eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'istituto, rimasto estraneo al provvedimento di diniego del beneficio, e che si è limitato a fare applicazione del provvedimento adottato dall'Arma dei Carabinieri.

Nel merito, l'Inps ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, in ragione della insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di legge.

In particolare, secondo l'Inps, l'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n.165/97 troverebbe applicazione per tre categorie di personale:

- la prima comprende il personale escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto dall'Ordinamento di appartenenza (Forze di polizia ad ordinamento civile per le quali non è previsto l'istituto dell'ausiliaria, ad es. Polizia di Stato);

- la seconda comprende il personale militare (Forze armate e Forze di polizia) che - pure essendo cessato dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età - non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo;

- la terza comprende il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) che, previa opzione, può accedere al beneficio in alternativa al collocamento in ausiliaria.

Il beneficio in questione sarebbe dunque indubitabilmente e necessariamente correlato all'istituto dell'ausiliaria (cessazione al servizio per il raggiungimento del limite di età) e pertanto, qualora, come nella specie, il militare sia cessato dal servizio per inidoneità fisica prima del raggiungimento del limite di età, non potrebbe accedere al beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997, da considerarsi alternativo all'ausiliaria.

In senso adesivo, l'Inps ha anche menzionato recente giurisprudenza contabile (sez. Calabria, sent. n. 54/2018; sez. Veneto n. 46/2018, sez. Emilia n. 20/18 e sez. Liguria n. 128/2018), che ha sottolineato (in particolare, l'ultima sentenza menzionata) come, diversamente opinando, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il personale militare congedato prima del raggiungimento del limite di età, che finirebbe per poter usufruire del beneficio pur in assenza del requisito anagrafico, ed il personale ad es. della Forze di Polizia ad ordinamento civile, che giammai potrebbe accedere al beneficio in caso di cessazione prima del raggiungimento del limite di età.

Alla pubblica udienza odierna, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Petrollino Donatella, si è svolta la discussione per come documentato nel relativo verbale.

La causa, ritenuta matura, è trattenuta e decisa come da dispositivo letto pubblicamente, ex art. 5, della legge n. 205/2000, consegnato al termine e riportato in calce alla sentenza.

DIRITTO

[1] In via preliminare, deve riconoscersi la legittimazione passiva dell'Inps, tenuto conto che il provvedimento di concessione della pensione, in relazione al quale parte attrice ha proposto ricorso, risulta adottato dall'Ente previdenziale, seppure sulla base di informazioni trasmesse dall'Arma dei Carabinieri.

[2] Nel merito, in relazione alla situazione amministrativa e previdenziale del ricorrente, pare opportuno premettere che, a norma dell'art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, "1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità', in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli".

Orbene, nella specie, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, a seguito di verbale mod.BL/B n.36/32-I2/2016 del 10 febbraio 2017, che ha valutato il militare "permanentemente non idoneo in modo assoluto", ha disposto la cessazione dal servizio per infermità e ha collocato l'ufficiale superiore in "congedo assoluto" ai sensi del menzionato art. 929 del codice dell'ordinamento militare.

I militari in congedo assoluto (a differenza di quello collocato in ausiliaria) vengono espunti dai ruoli (art. 790 del codice dell'ordinamento militare), e "non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale" (art. 790 del c.o.m.).

[2] Quanto ai militari inquadrati nei ruoli in ausiliaria, la categoria comprende, ai sensi dell'art. 886 c.o.m., "il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione".

Il personale collocato in ausiliaria ex art. 992 c.o.m., è soggetto a possibili richiami in servizio ex art. 993 c.o.m. ed è soggetto agli obblighi di cui all'art. 994 c.o.m..

L'esame della suddetta disciplina, evidenzia dunque come il militare assolutamente inidoneo dal punto di vista psico-fisico per un verso non possa permanere in servizio e non possa altresì esser collocato in ausiliaria, considerata l'impossibilità di assolvere agli obblighi di servizio, anche limitatamente a quelli previsti in regime di ausiliaria.

[3] Tanto premesso con riferimento agli istituti del congedo assoluto e dell'ausiliaria, occorre ricostruire, in aderenza alla domanda giudiziale e alle argomentazioni rese ex adverso dai convenuti, l'ambito applicativo dell'istituto previsto dall'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997, a norma del quale "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".

Venendo dunque all'ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l'incremento del montante contributivo sia al "personale di cui all'art. 1 escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età", che "al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria".

Secondo l'Inps, che richiama recente giurisprudenza contabile, il mancato raggiungimento del limite massimo di età, in quanto condizione di norma necessaria (ulteriore rispetto all'idoneità fisica) per il riconoscimento dell'ausiliaria, osterebbe al riconoscimento del beneficio in questione, anche ove il previo collocamento a riposto sia riconducibile al venir meno dell'idoneità fisica.

La giurisprudenza richiamata individua altresì a sostegno di detta tesi restrittiva l'esigenza di non ingenerare disparità di trattamento rispetto al personale delle forze di polizia civili, per il quale la norma espressamente prevede il suddetto limite di età.

In proposito, questa Corte, pur nella opinabilità interpretativa della questione sub iudice, ritiene preferibile, sul piano ermeneutico e stante anche la non riscontrabilità di pronunzie di appello, mantenere l'orientamento inaugurato dalla Sezione Abruzzo con la sentenza n. 28/2012 (e già fatto proprio da questa Sezione giurisdizionale), per le ragioni di seguito compendiate.

Innanzitutto, sul terreno logico, si osserva come l'inidoneità psico-fisica in corso di servizio costituisca oggettivamente e normativamente impedimento che rende giuridicamente impossibile il raggiungimento del limite massimo di età, che la contraria interpretazione individua quale presupposto indefettibile per il riconoscimento del beneficio.

Invero, l'art. 3, comma 7, riconosce il beneficio in questione non soltanto al militare che non sia più in possesso dei requisiti psico-fisici per "permanere" in ausiliaria (ove in sostanza venga meno l'idoneità psico-fisica in corso di ausiliaria), ma anche al militare che per le medesime ragioni non possa accedervi ("per accedere").

Tuttavia, il militare non idoneo psico-fisicamente giammai potrebbe maturare l'anzianità massima prevista dalla legge (anche se dovesse divenire inidoneo il giorno prima della maturazione dell'età massima), a meno che questa si realizzi per così dire istantaneamente nel momento stesso del raggiungimento del limite massimo di età (da cui decorre il trattamento di ausiliaria, ove riconosciuto), eventualità del tutto residuale, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 929 c.o.m., il provvedimento di collocazione in congedo conseguente ad infermità "decorre ..... dalla data dell'accertamento sanitario definitivo".

In sostanza, la tesi perorata dall'Inps con riguardo al requisito per l'accesso all'ausiliaria rischierebbe di tradursi in una interpretazione sostanzialmente abrogante della disciplina di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165/1997, ove si fa riferimento alla mancanza dei requisiti psico-fisici necessari ai fini (non soltanto del mantenimento, ma anche) dell'accesso all'ausiliaria.

D'altra parte, sotto il profilo della ratio dell'istituto, è stato ragionevolmente osservato che, "trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al conseguimento dei limiti di età; sicchè, la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (rectius: a beneficio analogo all'ausiliaria) anche nell’ipotesi in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà” (Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia Romagna, n. 29/2018; Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 94/2018).

Quanto poi alla ravvisata disparità di trattamento che si ingenererebbe rispetto alle forze di polizia civili (comunque soggette ad un regime giuridico ben diverso, sotto plurimi profili, rispetto a quelle militari, che può astrattamente giustificare diversità di disciplina previdenziale), può esser replicato che la disposizione in esame, nella misura in cui riconosce a queste ultime un nuovo beneficio di legge (sostanzialmente compensativo del mancato accesso all'ausiliaria), compie comunque un passo rilevante verso l'omogeneizzazione della normativa, circostanza che consente di ritenere non costituzionalmente interdetta, nel momento in cui si beneficiano le forze di Polizia civili, una più favorevole calibrazione del nuovo istituto compensativo a favore del personale militare impossibilitato ad accedere, per motivi di salute, all'istituto dell'ausiliaria.

In questo quadro ricostruttivo della ratio legis, si evidenzia altresì, come, in sede di lavori preparatori e più precisamente di procedimento per la resa del parere (Commissione permanete lavoro) delle Camere sullo schema di decreto legislativo in questione, il Ministro pro tempore del lavoro, durante l’illustrazione del testo, sia in Senato (seduta del 29 aprile 1997) che alla Camera (seduta del 28 aprile 1997), abbia evidenziato come, a fronte della richiesta delle forze di Polizia civili di poter usufruire di un beneficio previdenziale compensativo rispetto all’ausiliaria dei militari, fosse stata avanzata, da parte dei Carabinieri, la richiesta di mantenere comunque elementi di differenziazione connessi allo status di militare dell’Arma e alle condizioni di gravosità e ai particolari limiti che determinano una non perfetta sovrapponibilità di regime giuridico tra le diverse forze di Polizia.

[4] Quanto alle spese processuali, se ne dispone la compensazione, avuto riguardo ai descritti diversi orientamenti giurisprudenziali e stante la non riscontrabilità di pronunzie di appello.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, 1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997, secondo la decorrenza di legge;

2) Condanna altresì le parti convenute, ciascuno secondo le proprie competenze, alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;

3) compensa le spese processuali.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 4 luglio 2018.
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Natale Longo


Depositato il 12 luglio 2018


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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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ricorso Accolto per art. 3 e art. 54.

1) - sottufficiale della Guardia di Finanza arruolato in data 09.11.1981 e cessato dal servizio con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 15 novembre 2013

2) - alla data del 31.12.1995 ha maturato un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 10 mesi e 21 giorni)

N.B.: La CdC sull’applicabilità dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, non condivide la tesi dell'INPS, infatti scrive: " Le motivazioni contenute nella sentenza della Sezione Veneto, n. 46 del 2018, richiamata dalla difesa dell’INPS, che si è espressa in senso favorevole alla tesi dell’Amministrazione non appaiono tali da indurre a modificare l’orientamento ripetutamente espresso da questa Sezione in precedenti pronunce."
Ok
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Sezione SARDEGNA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 159 Pubblicazione 27/06/2018

Sent. n. 159/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d’Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24202 del registro di Segreteria, proposto dal signor D. C., nato a Omissis il Omissis (C.F. Omissis) e residente in Omissis Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mariani (PEC: alessandromariani@legalmail.it - C.F. n. MRNLSN61L07B354U - Fax 070.301173) presso il cui studio in Cagliari, via G. Zurita n. 7, è elettivamente domiciliato,

contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) – sede provinciale di Cagliari, in persona del Dirigente in carica e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA (C.F. DOALSN69T12F979A), Mariantonietta PIRAS (C.F. PRSMNT69M67D947L) e Laura FURCAS (C.F. FRCLRA67H43B354W),

Uditi, nella pubblica udienza del 21 giugno 2018, per il ricorrente l’avv. Alessandro Mariani, che ha richiamato la giurisprudenza della Sezione Sardegna e confermato le richieste formulate nel ricorso introduttivo e l’avv. Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha richiamato la recente giurisprudenza di altre Sezioni e le conclusioni della memoria di costituzione.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in
FATTO

Con ricorso depositato in data 20 marzo 2018 il signor D. C. ha chiesto l’accertamento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, nonché del diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dal comma 7 dell’art. 3, del Decreto Legislativo n. 165 del 1997.

Il ricorrente premette di essere sottufficiale della Guardia di Finanza arruolato in data 09.11.1981 e cessato dal servizio con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 15 novembre 2013 e, in quanto tale, titolare di trattamento pensionistico (Iscrizione n. 17140720) erogato dall’Inps (già Inpdap). Non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.

Poiché alla data del 31.12.1995 ha maturato un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 10 mesi e 21 giorni), dovrebbe essere destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, ai sensi quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.

Il ricorrente lamenta che il trattamento pensionistico è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R., ai sensi del quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento” e che la propria istanza del 23 febbraio 2018, indirizzata all’INPS e alla Guardia di Finanza, affinché provvedessero al riconoscimento integrale di tutto quanto a lui spettante ai sensi del citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione, non ha ricevuto riscontro positivo e/o satisfattivo.

Il ricorrente rappresenta, inoltre, di essere cessato dal servizio in quanto dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e da collocare in congedo assoluto” (verbale mod. BL/S-N ACMO-ID132787 reso in data 14.11.2013 dalla competente Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari) e che in quanto collocato in congedo assoluto per il suddetto motivo - senza transitare nella posizione di ausiliaria – sarebbe destinatario del disposto di cui al comma 7 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 165 del 1997 che testualmente prevede che il “personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” ove non “in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 355, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione”.

Afferma che il trattamento pensionistico in godimento gli è stato invece calcolato senza applicare quanto previsto dal suddetto comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 165/1997 e che la richiesta avanzata in data 2 ottobre 2017 non ha ricevuto riscontro positivo e/o satisfattivo.

Conclude, pertanto, con la richiesta di accogliere il ricorso e di:

- dichiarare il diritto di parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale;

- il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3, del Decreto Legislativo n. 165 del 1997 - all’aumento del montante contributivo maturato e, quindi, al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante ai sensi del citato comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 165/1997 con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione ed a procedere pertanto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del relativo trattamento pensionistico con corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

L’INPS si è costituito in giudizio in data 8 giugno 2018, a ministero degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS.

Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, la difesa dell’Istituto contesta che, nel caso de quo, ricorrano i requisiti utili all’applicazione della normativa di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto il ricorrente non è cessato dal servizio con una anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 e i 20 anni.

Afferma che la disposizione ha la ratio di regolare le situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore ed è stata introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, proprio per ragioni di equità. Si tratta in sostanza di una norma speciale che non tollera interpretazioni estensive.

Per gli stessi motivi afferma che la base di calcolo pari al 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva, mentre nel caso di specie si tratta di pensione erogata in regime misto per cui non è prevista la liquidazione con base di calcolo al 44% sia pure limitatamente alla quota “A” e “B”. Il riparto della aliquota di rendimento tra i periodi maturati al 31.12.1992 (per i quali si applica alla base pensionabile pari all’ultima retribuzione), e quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995 (per i quali si applica alla base pensionabile pari alla media degli ultimi dieci anni) non è disciplinato da alcuna disposizione.

Richiama la recente giurisprudenza che ha negato il beneficio in oggetto a ricorrenti cessati dal servizio con una anzianità di servizio utile superiore ai 20 anni (in particolare Corte Conti Veneto, Sentenza n. 46/2018).

Con riguardo alla richiesta del riconoscimento del diritto all’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, la difesa dell’INPS sottolinea che gli incrementi pensionistici figurativi necessitano di previa certificazione da parte dell’Amministrazione -datore di lavoro, certificazione che nel caso di specie difetta essendo stato il ricorrente collocato a riposo per infermità senza poter quindi beneficiare dell’ausiliaria. Mancherebbe, pertanto, il presupposto necessario alla delibazione della domanda.

Afferma che l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione -datore di lavoro appare coerente al dettato della norma e alle disposizioni applicative.

La disposizione in esame prevede, nei casi di cessazione dal servizio ex art. 992, comma 1, del D.lgs.vo 66/2010, in ipotesi di pensione liquidata con sistema contributivo o misto, un meccanismo di incremento della base pensionabile, per categorie di personale tassativamente indicate.

Ad avviso dell’INPS la condizione del ricorrente non rientrerebbe tra quelle contemplate dalla norma; in particolare non rientrerebbe in quelle che prevedono il potenziale collocamento in ausiliaria poiché questo sarebbe riservato a chi, al raggiungimento dei limiti di età, non si trova più in possesso dei requisiti per accedere o permanere in ausiliaria, e sarebbe subordinato al fatto che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio ossia dei requisiti “psicofisici” richiamati dall’art. 3 comma 7 per “accedere e permanere” in ausiliaria. La norma non sarebbe pertanto applicabile a coloro che sono esclusi dall’ausiliaria perché dispensati per assoluta e permanente inidoneità incondizionata al servizio.

Richiama la pronuncia della Sezione Veneto n. 46/2018 secondo cui “Se, infatti, è ben vero che coloro i quali siano dispensati dal servizio per inabilità assoluta sono di per sé esclusi dall’ausiliaria, è altrettanto vero che il trattamento pensionistico loro riservato (appunto, quello di privilegio e/o di inabilità) attribuisce di per sé a tale categoria di soggetti un vantaggio economico (e/o temporale ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare, appunto, lo svantaggio derivante dall’impossibilità di prestare ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d’età e conseguire il diritto alla pensione” (cfr. Corte dei Conti Lombardia 99/2018 e 97/2018; Corte dei Conti Friuli 36/2018; Corte dei Conti Liguria 128/18).

Eccepisce, infine, la decadenza e/o prescrizione dei ratei in considerazione della liquidazione occorsa nel 2013.

Formula, pertanto, la conclusione di rigettare il ricorso; con vittoria di spese e competenze come per legge.
Considerato in

DIRITTO

1. L’eccezione di prescrizione dei ratei formulata dall’INPS non può trovare accoglimento essendo decorsi meno di 5 anni dalla cessazione dal servizio (avvenuta in data 15 novembre 2013).

2. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 10 mesi e 21 giorni), sia destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto” e sia stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.

Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 in casi similari, ha recentemente adottato decisioni divergenti (v. sentenza n. 87 del 2017, di rigetto del ricorso, e sentenze n. 2, n. 14, n. 93, n. 95 del 2018 di accoglimento del ricorso). Le pronunce di altre Sezioni sono in parte di segno conforme all’orientamento più recente di questa Sezione (Sezione giurisdizionale Calabria, n. 12 del 30 gennaio 2018 e n. 44 del 27 marzo 2018) e in parte di segno contrario (Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 95 del 27 giugno 2017; Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 18 del 13 marzo 2018; Sezione giurisdizionale Veneto, n. 46 del 30 marzo 2018).

La Sezione ritiene di confermare il proprio orientamento favorevole, espresso sin dalla sentenza n. 2/2018.

La pensione dell’odierno ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto, poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995).

Il trattamento di quiescenza del ricorrente è stato, pertanto, liquidato secondo il sistema delle quote di cui al comma 12 dell’art. 1 citato, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Il problema di quale sia l’aliquota di rendimento applicabile si pone naturalmente esclusivamente per la quota di cui alla lettera a) della disposizione citata, ovvero quella calcolata con il sistema retributivo.

La norma citata prevede, in via transitoria, la sopravvivenza, con riguardo alla prima delle suddette quote, della normativa vigente precedentemente all’entrata in vigore della legge di riforma del sistema pensionistico.

Considerato il disposto della norma, al fine di determinare l’aliquota di rendimento applicabile va fatto riferimento alla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso di personale militare l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Secondo la tesi dell’INPS, la disposizione si applicherebbe esclusivamente al personale cessato dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e non riguarderebbe, pertanto, la posizione del ricorrente, che possedeva, al momento del collocamento a riposo, un’anzianità superiore a 20 anni.

In realtà la lettera del primo comma dell’art. 54 citato non può che intendersi nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, chiarisce che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio. Viceversa, qualora si accedesse alla tesi dell’INPS, la disposizione di cui al comma 2 sarebbe priva di senso.

Come recentemente affermato da questa Sezione (cfr. sentenze n. 61/2018 e n. 93/2018) “Le difficoltà di applicazione della norma evidenziate nella citata sentenza della Sezione Veneto (non essendo disciplinato il modo in cui l’aliquota del 44% vada distribuita tra le due diverse basi pensionabili individuate con riguardo ai periodi ante e post 1992) non sembrano insormontabili, ben potendo le stesse trovare soluzione mediante una distribuzione proporzionale dell’aliquota tra i due periodi in relazione all’anzianità contributiva propria di ciascuno di essi, operazione in taluni casi già effettuata dall’Istituto previdenziale”.

Il ricorso va pertanto accolto.

3 Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997 a personale che all’atto del collocamento in quiescenza per inidoneità al servizio, non abbia maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Sulla questione di diritto in esame la Sezione condivide la giurisprudenza prevalente di questa Corte (v. Sezione giurisdizionale Sardegna, n. 90/2018, n. 156/2017 e n. 162/2017; Sezione giurisdizionale Abruzzo, n. 27/2017 e n. 28/2012; Sezione giurisdizionale Molise, n. 53/2017; Sezione giurisdizionale Calabria, n. 350/2017).

Il ricorrente è cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stato posto in congedo assoluto per inabilità.

Egli si trova pertanto nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata, che prevede quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Come affermato dalla Sezione Molise (sentenza n. 53/2017), “occorre innanzitutto rilevare l’attuale vigenza della disposizione normativa, pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 165/1997.

Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria” … (cfr.: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012). Ovviamente, considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio”.

Le motivazioni contenute nella sentenza della Sezione Veneto, n. 46 del 2018, richiamata dalla difesa dell’INPS, che si è espressa in senso favorevole alla tesi dell’Amministrazione non appaiono tali da indurre a modificare l’orientamento ripetutamente espresso da questa Sezione in precedenti pronunce.

Questa Sezione (cfr. sentenza n. 90/2018) ha, peraltro, recentemente affermato che “l’espresso riferimento della norma ai requisiti psico-fisici per accedere alla posizione dell’ausiliaria non può essere riferita a coloro i quali cessano dal servizio per raggiunti limiti di età, ma va necessariamente ricollegata a chi, proprio a cagione della propria condizione, non potrà mai optare per l’ausiliaria né potrà restare in servizio, perdendo sia la possibilità di percepire l’indennità nel periodo predetto, sia di vedersi ricalcolare la pensione.

Né può sostenersi che il trattamento di privilegio e/o di inabilità in qualche modo attribuisca un vantaggio economico (e/o temporale ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare, appunto, lo svantaggio derivante dall’impossibilità di prestare ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d’età e conseguire il diritto alla pensione. Diversa è, infatti, la ratio della concessione della pensione privilegiata e del beneficio invocato, diversa la situazione di fatto che ne origina l’attribuzione, diverso, infine, il calcolo dei medesimi.

Il trattamento di privilegio viene concesso solo se il militare abbia subito, a cagione dell’attività lavorativa svolta, una lesione della propria condizione fisica … il trattamento pensionistico per tale via concesso, compensa la perdita della capacità lavorativa, ma non una cessazione anticipata dal servizio … con un divario che la pensione privilegiata (ad eccezione dei casi più gravi) non potrà colmare.”

Il ricorso va pertanto accolto.

4 Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

In ragione della novità delle questioni e dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene sussistano i motivi per disporre la compensazione delle spese ex art. 31 comma 3, D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del signor D. C. e, per l’effetto, dichiara

- il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973;

- il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento, ai sensi dell’art. 167 C.G.C.

Spese compensate.

Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, il 21 giugno 2018.

IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio


Depositata in Segreteria il 27/06/2018

IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano

DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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art. 3 perso, mentre, l'art. 54 è stato Accolto.

1) - arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 1 ottobre 1983 e, dopo circa 35 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto dal 6 dicembre 2011, a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

2) - è indubbio che all’atto del pensionamento il ricorrente avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

3) - è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi,

4) - Il riconoscimento del diritto deve, però, essere contemperato con l’intervenuta prescrizione quinquennale fondatamente eccepita dall’Istituto previdenziale, posto che, infatti, il provvedimento concessivo della pensione col quale il ricorrente ha potuto conoscere la lesione dei propri diritti pensionistici è del 16 febbraio 2012, mentre il primo atto teso a reclamare il proprio diritto è dell’11 marzo 2018, quindi ben oltre il quinquennio di cui all’art. 2 del r.d. n. 295/1939 e s.m.i.

5) - La conseguenza è, dunque, quella dell’intervenuta prescrizione a carico dei ratei maturati e non riscossi fino all’11 marzo 2013.
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 157 Pubblicazione 10/07/2018


R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 157 /2018

Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21668 del registro di Segreteria, proposto da
- R. T., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,

contro
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

avverso
la determinazione INPS n. CT012012620998 del 16 febbraio 2012.

Uditi all’udienza del 9 luglio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO

Con l’interposto gravame, il sig. R. T. agisce avverso la determinazione riportata in epigrafe, con la quale l'INPS sede di Catania - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscritto al n. 17735659.

A tal fine rappresenta di essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 1 ottobre 1983 e, dopo circa 35 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto dal 6 dicembre 2011, a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per inidoneità assoluta, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria depositata il 22 giugno 2018, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta, con salvezza della intervenuta prescrizione per i ratei pensionistici maturati e non riscossi anteriormente all’11 marzo 2013.

In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

Considerato

D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.

Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.

Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.

I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il ricorrente avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.

In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio.

Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.

In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5).

Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art. 44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

Il riconoscimento del diritto deve, però, essere contemperato con l’intervenuta prescrizione quinquennale fondatamente eccepita dall’Istituto previdenziale, posto che, infatti, il provvedimento concessivo della pensione col quale il ricorrente ha potuto conoscere la lesione dei propri diritti pensionistici è del 16 febbraio 2012, mentre il primo atto teso a reclamare il proprio diritto è dell’11 marzo 2018, quindi ben oltre il quinquennio di cui all’art. 2 del r.d. n. 295/1939 e s.m.i.

La conseguenza è, dunque, quella dell’intervenuta prescrizione a carico dei ratei maturati e non riscossi fino all’11 marzo 2013.

II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorso deve essere invece respinto.

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.

Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a

disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo, ferma restando la prescrizione per i ratei maturati anteriormente all’11 marzo 2013.

Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RESPINGE

Il ricorso per i restanti capi di domanda.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro il 9 luglio 2018.

IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi


Depositata in Segreteria il 09/07/2018


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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Ieri il giudice Daddabbo della CdC di Bari, ha anticipato a voce il rigettato di un ricorso discusso dall'Avv. RUTA.

Inoltre, lo stesso giudice in aula pare che, "abbia" fatto intendere che Lui fin quando non ci saranno sentenze d'Appello POSITIVE lui non cambierà indirizzo di pensamento e, poi, ha fatto presente che nel mese di Gennaio 2019 saranno discussi alcuni Appelli nelle opportune sedi d'Appello.

Quanto sopra, riferito da alcuni colleghi presenti in aula.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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La CdC Marche con la sentenza n. 159 Pubblicazione 18/09/2018 rigetta l'art. 3.

Nella stessa viene precisato quanto segue:

Va rilevato che, nella specifica materia, è rinvenibile un contrasto giurisprudenziale tra le pronunce sinora rese dai giudici contabili territoriali, non ancora definito in sede di appello,
da cui emerge un orientamento che accoglie il beneficio in questione (Abruzzo 28/2012 e 27/2017; Basilicata 39/2018; Calabria 350/2017, 81/2018 e 171/2018; Emilia Romagna 29/2018, 115/2018 e 151/2018; Lazio 94/2018; Lombardia 97/2018; Molise 53/2017 e 49/2018; Piemonte 3/2018 e 55/2018; Sardegna 156/2017, 162/2017, 15/2018, 16/2018, 146/2018 e 221/18; Toscana 146/2018, 198/2018 e 200/2018),
mentre altro orientamento lo respinge (Emilia Romagna 88/2018; Friuli Venezia Giulia 36/2018, 54/2018, 55/2018, 56/2018, 57/2018 e 58/2018; Liguria 111/2018, 128/2018 e 209/2018; Lombardia 99/2018 e 187/2018; Puglia 572/2018 e 573/2018; Veneto 46/2018 e 62/2018).
In grado di appello risulta peraltro l’ordinanza n. 30/2018 della Seconda sezione centrale, che accoglie la richiesta di sospensione degli effetti proposta dalle amministrazioni soccombenti avverso la predetta sentenza della Sezione Calabria n. 350/2017.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

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Ricorso Accolto anche se, il ricorrente è stato riformato ancor prima della decorrenza (2017) che estende il beneficio alle FF.AA..-
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1) - Il ricorrente ...…......…., con la qualifica di Maresciallo dell’Aereonautica; di essere stato dispensato dal servizio a decorrere dal 7.9.2016 in quanto giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato; di aver chiesto, con lettera del 15.12.2017 il riconoscimento dei benefici figurativi di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs 165/1997; di aver ricevuto una comunicazione di rigetto dell’istanza.

2) - Il legislatore, pertanto, ha previsto un incremento del montante individuale dei contributi per due categorie di pensionati:
- ) - per il personale che, pur cessato dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età sia stato escluso dall’applicazione dell’ausiliaria;
e per il personale militare
- ) - che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria.

3) - A parere di questo giudicante, il ricorrente rientra in questa seconda categoria.

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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 235 Pubblicazione 27/09/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Cons. Ida Contino

Ha emesso la seguente
SENTENZA N. 235/2018

Nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21703 del registro di segreteria , proposto da G. B. ( Omissis) , nato a Omissis il Omissis , rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Veltri congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Luigi Veltri , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Omissis alla Omissis Omissis, avverso Inps ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale — Gestione ex INPDAP )- in persona del legale rappresentante p.t.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig. B. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto all’aumento figurativo del montante contributivo di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs n. 165/1997, con conseguente riliquidazione della propria pensione n. 17740496.

2) Il ricorrente premette di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Difesa AER, con la qualifica di Maresciallo dell’Aereonautica; di essere stato dispensato dal servizio a decorrere dal 7.9.2016 in quanto giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato; di aver chiesto, con lettera del 15.12.2017 il riconoscimento dei benefici figurativi di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs 165/1997; di aver ricevuto una comunicazione di rigetto dell’istanza.

3) A sostegno della propria istanza assume che la preclusione dall’istituto dell’ausiliaria avrebbe dovuto essere "compensata" dalla liquidazione dell'incremento figurativo in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997. Richiama al riguardo pronunce giurisprudenziali anche di questa Sezione giurisdizionale.

4) Con memoria del 4.5.2018, si è costituito l’Inps ex gestione Inpdap opponendo un’interpretazione della norma che esclude i benefici ai militari che non abbiano raggiunto i limiti d’età. L’ente previdenziale conclude chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.

5) Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In proposito si richiamano le condivise argomentazioni esposte nelle sentenze n. 350/2017, n.53/2018, n. 46/2018 di questa Sezione giurisdizionale, ma anche quelle formulate nelle sentenze n. 156/2017, 162/2017, 15/2018, 16/2018 della Regione Sardegna; n. 27/2017 della Sezione Abruzzo; n. 53/2017 e 28/2018 della Sezione Molise; n. 94/2018 della Sezione Lazio ecc.

In primo luogo si evidenzia che il ricorrente è cessato dal servizio per sopravvenuta inidoneità psico-fisica, prima del raggiungimento del limite d’età.

Proprio per tale ragione non ha potuto accedere all’istituto dell’ausiliaria.

L’art. 992 del c.o.m. ( d.lgs 66/2010), infatti, stabilisce che “Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’ articolo 909, comma 4”.

Ebbene, l’art. 3, comma 7 stabilisce altresì che “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato “.

Il legislatore, pertanto, ha previsto un incremento del montante individuale dei contributi per due categorie di pensionati: per il personale che, pur cessato dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età sia stato escluso dall’applicazione dell’ausiliaria; e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria.

A parere di questo giudicante, il ricorrente rientra in questa seconda categoria.

Invero, non si disconosce l’orientamento opposto che esclude l’applicazione dei benefici ai militari cessati dal servizio per inidoneità psico-fisica senza aver raggiunto il limite d’età.

Al riguardo viene ribadito che il comma 7 non può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall’istituto dell’ausiliaria, per non avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur avendovi - sotto tale profilo - diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi disciplinata all’art. 996 (“Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria….”) o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato art.995, comma 4 (“Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.”).

Ebbene detta interpretazione non è condivisa proprio in ragione del tenore letterale della disposizione in esame.

Si ritiene infatti che ove il legislatore avesse voluto destinare i benefici di cui al comma 7 solo a coloro che pur avendo diritto all’ausiliaria ne fossero stati esclusi per inidoneità fisica, si sarebbe potuto limitare al primo periodo senza aggiungere l’ulteriore locuzione “e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria”.

6) Tanto premesso deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi attribuire i benefici di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs 195/1997 a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza. In proposito si rileva che i benefici invocati discendono direttamente dalla legge.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi a favore del ricorrente.

Attesa la complessità della controversia, nonché il contrasto giurisprudenziale che caratterizza la materia, si compensano le spese del giudizio

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.9.2018

Il Giudice
f.to Ida Contino


Depositato in Segreteria il 26/09/2018


Il Responsabile delle Segreterie Pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)

Messaggio da lambgius »

Ricorso Accolto anche se, il ricorrente è stato riformato ancor prima della decorrenza (2017) che estende il beneficio alle FF.AA..-

Ti riferisci alla circolare di Persomil M_D GPREV REG2018 0053698 26-04-2018 e alla circolare Inps de 14/12/2017?

Quindi per i riformati dal 2018 in poi non ci sarebbe bisogno di fare ricorso al CdS ?
Sarebbe applicato il moltiplicatore a prescindere?
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