QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Tfr, ferie non godute e mancato preavviso non si contano
------------------------------------------------------------------------------
Né l’indennità di mancato preavviso, né l’indennità di mancato godimento delle ferie rientrano nella base di computo del TFR.

Per quanto riguarda le ferie non godute può ben essere il Ccnl a prevederlo; quanto, invece, all’indennità di mancato preavviso quest’ultima non dipende più dal rapporto di lavoro oggetto del Tfr.

Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1].

Non passa dunque la tesi secondo cui tali emolumenti sono da considerare come aventi la loro causa (e non la mera occasione) nel rapporto di lavoro.

Secondo infatti la Suprema Corte, le indennità di mancato preavviso non rientrano nella base di computo del Tfr perché non dipendenti dal rapporto di lavoro, data la loro riferibilità a un periodo non lavorato, una volta ormai avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro stesso”.

Stessa sorte, anche se per motivi differenti, per il computo delle ferie non godute.

Ad avviso della Corte, infatti, “l’indennità di mancato godimento delle ferie deve essere esclusa dal calcolo del Tfr in quanto essa stessa è esclusa, non in modo indiretto, ma chiaro e univoco alla luce di una diversa e autonoma nozione di retribuzione contenuta nel Ccnl di riferimento (nel caso di specie si trattava del personale delle Ferrovie dello Stato).

[1] Cass. sent. n. 17248/2015.

-----------------------------------------------------------------------------

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 giugno – 27 agosto 2015, n. 17248 Presidente Macioce – Relatore Patti

Svolgimento del processo

Con sentenza 7 marzo 2009, la Corte d’appello di Brescia respingeva l’appello di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento in favore dei dipendenti A.G., M.A., G.L., Gi.Di. e S.A. al pagamento di differenze sul T.f.r., per omesso conteggio, nella sua liquidazione, dell’indennità sostitutiva del preavviso e per ferie non godute.

Preliminarmente disattesa l’eccezione datoriale di prescrizione per inammissibilità del relativo mezzo, non confutativo dell’analitica argomentazione della sentenza del Tribunale sugli atti interruttivi compiuti dai lavoratori e comunque per infondatezza in quanto neppure tempestivamente contestati, la Corte territoriale riteneva il corretto computo delle suddette indennità nella liquidazione del T.f.r., in quanto emolumenti aventi loro causa e non mera occasione nel rapporto di lavoro, pertanto rientranti nella previsione dell’art. 2120 c.c.: nell’inconferenza degli accordi collettivi richiamati, riguardanti i vari elementi della retribuzione.

Con atto notificato il 26 – 28 maggio 2009, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resistono G.L. e S.A. con controricorso; restano intimati A.G., M.A. e Gi.Di.; le parti costituite hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in riferimento agli artt. 117 CCNL 1998 e 2120 c.c. e degli accordi collettivi nazionali sul T.f.r. 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea inclusione nella base di computo del T.f.r. delle indennità di mancato preavviso e mancato godimento delle ferie, in quanto espressamente escluse dalla tassativa previsione delle voci da conteggiare, secondo la chiara volontà manifestata dalle parti sociali, in continuità con la precedente regolamentazione dell’indennità di buonuscita ai sensi della L. 829/1973 e degli artt. 76 CCNL 1987/89 e 96 CCNL 1990/92, in cui tali voci non sono state mai comprese.

In via preliminare, deve essere esclusa l’improcedibilità del ricorso, a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. come modificato dall’art. 7 d.lg. 40/2006, per la soddisfazione dell’onere del ricorrente di produzione degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fondi, sulla base del principio di strumentante delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma c.p.c.: ferma in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma n. 6 c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. s.u. 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. s.u. 7 novembre 2013, n. 25038).

A tali oneri, a fini di procedibilità e di ammissibilità del ricorso sotto il profilo di autosufficienza, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha, infatti, adempiuto con la produzione nel proprio fascicolo di primo grado e la specifica indicazione della sede di produzione, nonché debita trascrizione degli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996, di specifica disciplina del T.f.r. (e con rilevanza dell’art. 117 CCNL 1996/98 solo per loro richiamo), sui quali ha imperniato l’unico motivo in esame.

Premesso ancora il potere di interpretazione diretta delle norme contrattuali collettive dalla Corte di Cassazione per effetto del novellato art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. senza più il veicolo indiretto della violazione del canone interpretativo denunciato degli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335), il mezzo è fondato.

Quanto all’indennità di mancato preavviso, essa non rientra nella base di computo del T.f.r., siccome non dipendente dal rapporto di lavoro, per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del predetto rapporto (Cass. 29 novembre 2012, n. 21270; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21216): e ciò per effetto della natura obbligatoria del preavviso, comportante (al contrario di una non ravvisabile efficacia reale produttiva, in mancanza di accordo tra le parti sulla cessazione immediata del rapporto, del diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine) la risoluzione immediata del rapporto, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso (Cass. 4 novembre 2010, n. 22443; Cass. 11 giugno 2008, n. 15495; Cass. 21 maggio 2007, n. 11740).

Più delicato è invece il discorso in relazione all’indennità di mancato godimento delle ferie.

Occorre innanzi tutto evidenziare come tutti i lavoratori siano stati collocati in quiescenza nel dicembre 1998 (A.G. A. e Gr.Li. dal 1 dicembre 1998, Gi.Di. e S.A. dal 31 dicembre 1998: così a pg. 2 del ricorso, senza avversaria contestazione), sicché essi hanno ricevuto, in quanto dipendenti delle Ferrovie dello Stato, fino a 31 dicembre 1995 l’indennità di buonuscita in base alla L. 829/1973 e dal 1 gennaio 1996 alla fine del rapporto il T.f.r. in base alla l. 297/1982, in virtù dell’art. 13 d.l. 98/1995 conv. in L. 204/1995 (Cass. 20 marzo 2013, n. 6977).

Ora, per il primo periodo la questione neppure si pone, nella vigenza dell’art. 14 L. 829/1973 e dell’art. 76 CCNL 1987 (trascritto a pg. 4 del ricorso), di rimando alle disposizioni della prima, individuanti il tassativo elenco delle voci incluse nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita erogata dall’O.p.a.f.s., tra le quali non è compresa l’indennità di mancato godimento delle ferie.

Ma essa nemmeno può essere inclusa nel T.f.r., ancorché dipendente dal rapporto di lavoro e tuttavia non indicata nell’elenco di voci della base di computo del T.f.r. dagli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996 sopra citati.

Il primo, dopo avere in particolare previsto l’applicabilità dal 1 gennaio 1996 al personale delle Ferrovie dello Stato del T.f.r. così come previsto dall’art. 2120 c.c., nel testo sostituito dall’art. 1 L. 297/1982, stabilisce al p.to 2): “A far tempo dal 1.1.1996 agli effetti del primo comma, secondo periodo e del secondo comma dell’art. 2120 c.c. si considera la retribuzione dovuta e corrisposta in ciascun anno in base all’ordinamento contabile della società.

Tale retribuzione, ai sensi del secondo comma dell’art. 2120 c.c. ed in base alle norme del CCNL 1990/1992 e del successivo CCNL, è composta dagli elementi retributivi riportati nell’allegato 1) scaturenti dagli accordi vigenti“.

E tale allegato, integralmente trascritto (a pgg. 7 e 8 del ricorso), non annovera, nel pur analitico elenco delle “Competenze per TFR“, l’indennità di mancato godimento delle ferie.

E parimenti il successivo accordo 24 settembre 1996 (come illustrato a pg. 9 del ricorso).

E la circostanza è apertamente ammessa dai controricorrenti (a pg. 3 del controricorso), anche se diversamente interpretata.

Come noto, l’art. 2120, secondo comma c.c. disciplina il T.f.r. secondo il principio di omnicomprensività della retribuzione, nel senso della computabilità in esso di ogni compenso di natura retributiva della prestazione di lavoro, salvo che avvenga a titolo occasionale o di rimborso spese.

La previsione è tuttavia derogabile, secondo l’incipit della disposizione: “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi“.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’intendere la possibilità di deroga in modo chiaro ed univoco e non indiretto (Cass. 15 marzo 2010, n. 6204; Cass. 6 febbraio 2008, n. 2781).

E tale requisito si esplicita ulteriormente nella doverosa formulazione della norma collettiva in termini appunto chiari ed univoci, tenuto conto che “anche le relazioni sindacali, come i rapporti negoziali, devono ispirarsi a buona fede”: sicché, atteso che la deroga al criterio dell’onnicomprensività rappresenta un condizionamento del diritto del lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro, “questa limitazione non può essere introdotta in modo indiretto e quasi surrettizio, ma richiede… che la deroga sia dichiarata espressamente o sia comunque desumibile in modo chiaro ed univoco” (così, in motivazione: Cass. 18 settembre 2007 n. 19350).

Ora, una tale deroga non deve necessariamente esprimersi in una specifica esclusione di alcuni emolumenti dal calcolo del T.f.r., ben potendo la contrattazione collettiva dettare in via più generale un’autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini (Cass. 15 marzo 2010, n. 6204).

Ed è appunto ciò che nel caso di specie le parti sociali hanno operato con l’accordo 1 febbraio 1996 sopra citato, secondo il quale “A far tempo dal 1.1.1996 agli effetti del primo comma, secondo periodo e del secondo comma dell’art. 2120 c.c. si considera la retribuzione dovuta e corrisposta in ciascun anno… composta dagli elementi retributivi riportati nell’allegato 1) scaturenti dagli accordi vigenti“: da cui ben ricavabile, in modo non indiretto ma chiaro ed univoco, l’esclusione dell’indennità di mancato godimento delle ferie in questione.

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “Né l’indennità di mancato preavviso, né l’indennità di mancato godimento delle ferie rientrano nella base di computo del T.f.r. del personale delle Ferrovie dello Stato, ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

Non la prima, siccome non dipendente dal rapporto di lavoro, per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del predetto rapporto, per la natura obbligatoria del preavviso, comportante la risoluzione immediata del rapporto.

Non la seconda, in quanto esclusa dal calcolo del T.f.r. in modo non indiretto ma chiaro ed univoco, non già per espressa menzione e tuttavia ben ricavabile dalla disciplina, in via più generale, di un’autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini, contenuta negli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996“.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Tar Catanzaro accoglie il ricorso del collega CC.

1) - con più provvedimenti è stato ininterrottamente inabile al servizio dal 24.2.2012 al 31.1.2016;

2) - In data 16.2.2015 presentava istanza di collocamento in congedo con decorrenza dall’1.2.2016 ma che veniva Accolta con decreto del 28.12.2015;

3) - in data 1.2.2016, è stato collocato in congedo nella categoria della riserva.

4) - In data 4.2.2016 presentava istanza per un totale di giorni 211.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Fa seguito al post del 12/04/2014 che trovate alla pagina 8, ove trovate la sentenza del Tar di Lecce

Il Ministero dell’Interno perde l’appello.

Il ricorrente della PolStato è stato collocato a riposo per dimissioni volontarie a far data dal 16 agosto 2012 ma era già in congedo per motivi di salute.

Il CdS riporta questo paragrafo:

1) - Sulla base di tale risultanza, correttamente il T.A.R. ha ritenuto “che alla data del 15 agosto 2012 il T.. si trovasse già in una condizione di inidoneità permanente al servizio che legittimava, senza ulteriori indugi, la sua dispensa dal servizio medesimo con conseguente prevalenza della inidoneità all’impiego rispetto alla volontaria dimissione dell’interessato, quale causa di rescissione del rapporto di lavoro. (….) Né può sostenersi con ragionevolezza che la inidoneità assoluta al servizio si sia cristallizzata in un momento successivo al collocamento del T.. in quiescenza a seguito di dimissioni volontarie, non essendovi elementi di carattere medico per poter affermare cosa del genere”.

Il CdS precisa:

2) - La sentenza del primo giudice del resto appare conforme all’indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato secondo cuiIl procedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute può essere concluso anche nei confronti del dipendente già collocato a riposo, quando l'accertamento dello stato di salute invalidante, che costituisce presupposto essenziale per la dispensa, sia intervenuto antecedentemente alla data di collocamento in quiescenza; tale orientamento è, infatti, fondato sul diritto del dipendente a vedere concluso il procedimento di dispensa e a non essere pregiudicato da eventuali ritardi dell'amministrazione, che, non concludendo la procedura prima del collocamento a riposo a domanda, potrebbe precludere in tal modo l'accesso ai benefici derivanti dal diverso titolo della cessazione del servizio (inidoneità anziché dimissioni volontarie)” (sez. VI, sentenza 1° dicembre 2009, n. 7515).

3) - Conseguentemente, la riconosciuta cessazione del rapporto per dispensa dal servizio implica che “nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione” (Consiglio di Stato, sez. III, 16 dicembre 2013, n. 6012).
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Il TAR Lombardia accoglie il ricorso del collega della GdF collocato in congedo per inidoneità fisica.

- transitato nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e della Finanze

- licenza ordinaria maturata prima del transito, che quantificava in 7 giorni per il 2007, e 37 per ogni annualità successiva sino al 2015, “monetizzazione dei giorni di riposo di cui alla legge 23/12/1977 n. 937, non fruiti per assenza dal servizio dovuta ad infermità” sostanzialmente assimilati alle “giornate al congedo ordinario”....

- Scarico di competenze tra Guardia di Finanza e Amministrazione di destinazione (MEF)

1) - Tirato in ballo il disposto dell’art. 5 comma 8 d.l. 95/2012, conv. dalla l. 135/12, preclusivo del pagamento, ed il parere 8.10.2012 n. 40033 della Presidenza del Consiglio che ne aveva individuato i casi in deroga.

- Rif. (Circolare 120000/105 Edizione 2014 del Comando Generale – I reparto – Ufficio personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e finanzieri, paragrafo 6, sub s (4) (b));

- Rif. Consiglio di Stato nel parere n. 1482 del 16.09.2020.

Il TAR precisa:

2) - Tanto chiarito, nel catalogo (pretorio) delle eccezioni alla regola, rientra, per quanto qui di interesse, la prolungata assenza per malattia nel periodo immediatamente precedente la cessazione dal servizio e sfociata nell’ interruzione definitiva del rapporto di lavoro, trattandosi di situazione oggettivamente impeditiva della fruizione delle ferie ed indipendente dalla volontà del lavoratore ……..

3) - Orbene, ritiene il Collegio, aderendo all’impostazione da ultimo espressa dal Consiglio di Stato nel parere n. 1482 del 16.09.2020, reso in fattispecie analoga, che i principi ora esposti vadano applicati anche al caso di specie, dovendosi equiparare, ai fini dell’indennità di cui è causa, la cessazione dal servizio al transito verso altra Amministrazione dello Stato ex artt. 14, comma 5 l. 28 luglio 1999, n. 26 e 2142 d.lgs. 66 del 2010.

4) - In proposito va peraltro rigettata, infine, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, in quanto non v’è dubbio che il termine di decorrenza per l’esercizio del diritto rivendicato vada individuato nel 20.7.2015, giorno in cui, con il transito verso il MEF, si è verificato il presupposto della cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente tempestività, ai fini dell’art. 2935 c.c. (“la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”) dell’azione proposta in questa sede (29.05.2017).
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito n. M_D E0012000 REG2021 0031001 11-02-2021, diramata a seguito di quanto già comunicato dal Ministero Difesa in data 23/12/2020
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Caso diverso dagli altri per un Ufficiale del Corpo di Amministrazione (oggi “Corpo di Commissariato”) dell’Esercito Italiano

Ricorso Accolto

- l'Amministrazione ha richiesto al ricorrente la restituzione delle somme percepite come pagamento sostitutivo di licenza ordinaria non goduta negli anni 2009-2010;

Nel ricorso parte ricorrente, in punto di fatto, espone che:

- nell’anno 2010 egli era comandato in un contingente “fuori area” dal 12.1.2010 all’11.8.2'010 in missione in Kosovo;

- al rientro dalla missione all’estero beneficiava di licenza fino al 30.9.2010, necessitando poi il Comando della sua presenza in servizio per il restante periodo fino al 14.11.2010 (data del collocamento in ausiliaria);

- non avendo potuto fruire delle ferie spettanti, il Comandante di Corpo del ricorrente, con proprio provvedimento del 20.11.2010, certificava il diritto del medesimo di vedersi corrispondere il pagamento sostitutivo del periodo di complessivi gg. 63 di licenza ordinaria (corrispondente alle ferie in ambito militare) non fruiti per ragioni di servizio;

- l’Amministrazione provvedeva, a tale titolo, al pagamento del complessivo ammontare lordo di Euro 14.689,27 corrispondenti ad euro 7.752,32 netti;

- dopo tre anni dalla cessazione dal servizio attivo e dall’esecuzione del pagamento sostitutivo, ....... la stessa Amministrazione, in esito ad una verifica amministrativo-contabile disposta dall’Ufficio centrale per le Ispezioni Amministrative della Difesa, ha ritenuto indebita l’erogazione e preteso dal ricorrente la restituzione dell’intera somma predetta, per non avere rinvenuto agli atti “…alcuna richiesta di licenza avanzata dall’interessato all’autorità gerarchica superiore né un diniego scritto alla fruizione del diritto per comprovati motivi di servizio”; entrambi gli adempimenti, viceversa, erano resi doverosi dalla circolare n. 79/50 del 7.6.2000, punto 3 (anche la circolare è impugnata dal ricorrente);

N.B.: nella sentenza del TAR LAZIO si legge:

1) - Successivamente, poi, l’Amministrazione, e per essa l’INPS, ha proceduto al recupero forzoso delle somme indicate ai danni del ricorrente, fino a concorrenza della complessiva somma di € 13.785,66, come si evince dai cedolini dei ratei pensionistici allegati dal ricorrente, da cui risultano le trattenute

2) - Poiché l’atto di accertamento suddetto proviene dalla stessa Amministrazione e, segnatamente dall’Organo (il Comandante del Corpo interessato) che la stessa circolare n. 79/50 del 2000 indica come quello competente ad accertare l’impossibilità di fruire dell’ordinaria da parte dell’ufficiale subordinato e poiché, inoltre, la suddetta dichiarazione non viene in alcun modo contestata dalla parte resistente nei suoi contenuti, il Collegio non può che ritenere la stessa veritiera e provate le circostanze ivi asserite, con conseguente illegittimità dell’azione di recupero delle somme in controversia, in presenza dei presupposti di cui all’art. 14, comma 14, D.P.R. n. 395/1995 secondo cui ove il congedo ordinario non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso.

3) - Va anche detto che la disposizione citata, con riguardo ai colonelli e ai generali, ha fonte “rinforzata” a livello legislativo atteso che l’art. 4, comma 2, Legge 30 novembre 2000, n. 356, prevede che “2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, [..omissis…] si applicano con le stesse decorrenze ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.”
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi