QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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raffaelesat
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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anche io ho lo stesso tuo problema ho dovuto fare ricorso al tar per la monetizzazione delle ferie


panorama
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Questa è un'altra sentenza NEGATIVA per il Ministero dell'Interno di oggi.


N. 08372/2010 REG.SEN.
N. 08760/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8760 del 2005, proposto dal Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
P. L. n.c;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 15331/2004, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMME PER CONGEDO ORDINARIO NON FRUITO (SENTENZA DEL TAR SU OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO)

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2010 il Consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato dello Stato (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. 1l Ministero dell’interno, con ricorso n. 2177 del 2004 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo n. 372 del 26.4.2004 emesso dal Presidente della Sezione I ter del medesimo T.a.r., con cui è stato intimato al Ministero dell’interno di pagare al ricorrente, sign. L.. P…., la somma di 3460,00 euro per compenso di 62 giorni di ferie non fruite.
2. Il T.a.r., con sentenza n. 15331 del 2004, ha rigettato l’opposizione. Ha compensato tra le parti le spese dei giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con l’annullamento o revoca del detto decreto ingiuntivo.
4. All’udienza del 26 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado si afferma: dagli atti di causa emerge che il sign. P…… al 13.6.2003, data di decorrenza del provvedimento di dispensa dal servizio per inabilità, doveva in effetti fruire di 62 giorni di congedo ordinario; è condivisibile la giurisprudenza per cui si ha titolo al pagamento sostitutivo del congedo ordinario anche nei casi di mancata fruizione per decesso, cessazione dal servizio per malattia o dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità; in ogni caso, richiamata anche l’irrinunciabilità del diritto alle ferie e la impossibilità oggettiva di goderne in periodo di malattia, il titolo al compenso sostitutivo discende direttamente dalla mancata fruizione delle ferie, purché non imputabile alla volontà dell’interessato; non è ipotizzabile che un appartenente alla Polizia di Stato, collocato in aspettativa per infermità contratta per causa di servizio, subisca un trattamento peggiore di chi, avendo contratto malattia non per motivi di servizio, ha riconosciuto il compenso sostitutivo soltanto perché non collocato in aspettativa ma in congedo straordinario.
2. Nell’appello si deduce che l’art. 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 (“Recepimento dell‘accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”), alla base della pretesa del ricorrente, prevede il diritto del dipendente alla retribuzione del congedo ordinario anche quando non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per infermità, o, come nella specie, per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, ma nulla prevede sulla monetizzazione del congedo ordinario non fruito durante il periodo di esonero del dipendente dal servizio per collocamento in aspettativa per infermità; in questo quadro è stato richiamato in giurisprudenza il necessario collegamento tra il riconoscimento del compenso per ferie non godute e le documentate esigenze di servizio che, su richiesta dell’Amministrazione, hanno comportato lo svolgimento della prestazione lavorativa e il mancato godimento delle ferie, con la conseguenza che, a voler riconoscere che nel periodo di congedo per infermità continui a maturare il congedo ordinario, il loro mancato godimento non comporta il riconoscimento del compenso sostitutivo.
Al ricorrente non spetta perciò alcuna somma ulteriore rispetto a quella già liquidata dall’Amministrazione e relativa alle ferie non godute maturate prima del periodo di aspettativa.
3. L’appello è infondato.
Questo Consiglio ha affermato, con giurisprudenza prevalente che si condivide, che sussiste il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non fruite durante il periodo di aspettativa per infermità.
In particolare è stato precisato, con esame della fattispecie che si ritiene opportuno riportare per esteso data la sua completezza e la piena applicabilità al caso in controversia, che “l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all'atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. La tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, è smentita dalla giurisprudenza, che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresi - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001-al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale -a prescindere dalla effettività della prestazione- mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001). Tale principio e stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05). Questo Collegio non ignora l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento in conformità a quanto sostenuto in una più recente decisione (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008). Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell' emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabìle pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Tale principio non si fonda sul (sopravvenuto rispetto ai fatti) art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma sia meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame (questa è comunque l‘unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi). Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell’assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
Il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata dall'art. 36.” (Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084; cfr. anche Sez. VI: 26 gennaio2009, n.339; 23 luglio 2008, n. 3636).
4. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve perciò essere respinto.
Nulla deve essere disposto sulle spese non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
respinge l’appello in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2010
panorama
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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02/12/2010 Definitivo 1

Numero 05279/2010 e data 02/12/2010

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Commissione Speciale del 4 ottobre 2010

NUMERO AFFARE 02188/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sovrintendente capo della Polizia di Stato, in quiescenza, signor E… A… avverso la mancata corresponsione del compenso sostitutivo del congedo maturato nel periodo di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per fisica inabilità. Richiesta di un parere risolutivo della questione di massima concernente la monetizzabilità o meno, in base alle norme vigenti, delle ferie maturate durante l’assenza dal servizio per malattia (immediatamente antecedente alla cessazione dal servizio) e idoneo a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto in materia tra l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e l’indirizzo assunto in sede consultiva.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. 333-……../1810/PP del 30 aprile 2010, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 79 del 4 agosto 2010, che deferisce ad una commissione speciale l'affare in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco D'Ottavi;

PREMESSO.
Il richiedente Ministero nella suindicata relazione, nell’ambito del ricorso straordinario proposto dal signor E…. A....., sovraintendente capo della Polizia di Stato, in quiescenza, avverso la mancata corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica, ha richiesto l’emanazione di un parere risolutivo sulla relativa questione di massima (monetizzabilità o meno, in base alle norme vigenti, delle ferie maturate nel periodo predetto), idoneo a dirimere il contrasto interpretativo formatosi tra l’orientamento espresso da questo Consiglio in sede consultiva e l’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in sede giurisdizionale.
Il Ministero, dopo aver osservato che la richiesta del dipendente si riferisce ad un periodo nel quale non ha prestato attività lavorativa perché posto in aspettativa per infermità, richiamando la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 347 del 30 marzo 1998, per cui “il carattere indispensabile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente, non essendo logico (…) il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario di una prestazione effettuata, sebbene in teoria non dovuta” (e, in tal senso, ex pluribus T.A.R. Abruzzo sentenza n. 957 del 2 settembre 2004), rileva che, nel caso di collocamento in aspettativa che preceda la cessazione dal servizio, il dipendente non effettua una prestazione lavorativa non dovuta, ma si trova semplicemente in una posizione giuridica di attesa che anticipa la dispensa dal servizio; per cui si ritiene legittimo monetizzare solo il congedo ordinario eventualmente maturato e non goduto prima del collocamento in aspettativa.
Al riguardo si richiamano le specifiche norme contrattuali (art. 14 del D.P.R. n. 395/1995 e art. 18 del D.P.R. n. 254/1999), le quali prevedono che possono essere esclusivamente monetizzate in favore dei dipendenti nella stessa posizione dell’odierno ricorrente: 1) le ferie maturate in costanza di servizio attivo e di cui sia stata negata la fruizione al richiedente per motivate esigenze di servizio; 2) le ferie maturate dal dipendente durante il servizio effettivamente reso (inteso come servizio effettivo e non virtuale o figurativo) prima del suo collocamento in aspettativa per malattia cui consegua, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio del medesimo per fisica inabilità.
Viceversa, relativamente alle ferie maturate – come nel caso in esame – durante l’aspettativa per malattia, l’amministrazione non ha mai negato o disconosciuto al dipendente il diritto a maturare i giorni di congedo ordinario; invero si è sempre ritenuto, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, che il congedo ordinario maturato durante l’aspettativa per malattia, per quanto non riducibile in ragione di detta assenza dal servizio per infermità, non possa comunque formare oggetto di monetizzazione nel caso in cui il periodo di aspettativa si concluda, senza soluzione di continuità, con la cessazione dal servizio del dipendente; difatti, in tale periodo (di continuità di assenza dal servizio e quindi di servizio non effettivo, ma solo virtuale e figurativo), non viene effettuata dal dipendente alcuna reale prestazione lavorativa.
Secondo il Ministero, in buona sostanza, si è in presenza di due distinti diritti con vita propria: il diritto a maturare il congedo ordinario durante il periodo ininterrotto di aspettativa per infermità e il diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo corrispondente ai giorni di ferie maturati nel periodo in cui il dipendente si trovava in tale posizione.
L’amministrazione non ritiene possa essere riconosciuto questo ultimo diritto, cioè relativo alla “monetizzazione”, mentre nulla obietta sull’esistenza del primo.
Rileva in particolare il Ministero che la “ratio” dell’istituto della monetizzazione delle ferie non fruite consiste nell’attribuzione di un corrispettivo per prestazioni lavorative eseguite in giornate che avrebbero dovuto essere dedicate al riposo; il compenso sostitutivo del congedo ordinario non goduto è, infatti, un emolumento commisurato al lavoro effettivamente svolto in giorni che avrebbero dovuto essere dedicati al godimento delle ferie, quale diritto indisponibile e irrinunciabile riconosciuto e garantito al lavoratore dall’art. 36 della Costituzione.
Tale orientamento è stato condiviso dal Consiglio di Stato che, in particolare, con parere della prima Sezione n. 2620/2002 del 16 ottobre 2002, analizzando il testo dell’art. 18 del D.P.R. n. 254/1999, ha rilevato che detta “disposizione, invero, nulla prevede in merito alla monetizzazione del congedo ordinario che non sia stato fruito durante il periodo di esonero del dipendente dal servizio per collocamento in aspettativa per infermità. Nel periodo di congedo ordinario non devono essere computati i giorni in cui il dipendente non ha prestato servizio perché collocato in aspettativa per infermità: pertanto, l’impiegato collocato in aspettativa non ha diritto a fruire dell’intero periodo di congedo ordinario, bensì a parte di esso, in proporzione alla durata dell’aspettativa stessa (Cons. Stato, VI, 20 maggio 1986, n. 802).” (cfr. inoltre pareri nn. 2217/2003 e 2968/2004 emessi dalla Sezione prima nelle adunanze del 9 luglio 2003 e 28 aprile 2004; per tutti, Cons. Stato, Sez. I, pareri nn. 2685/2005 del 6 luglio 2005; 3655/2007 del 21 novembre 2007; 1592/2008 dell’11 giugno 2008).
E sempre in tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con varie pronunce (cfr., ex pluribus: Sez. IV, n. 2779/2005 del 30 maggio 2005 e n. 2783/2005 del 30 maggio 2005; Sez. VI, n. 816/2007 del 19 febbraio 2007 e n. 1475/2007 del 29 marzo 2007).
In particolare, nella decisione n. 1475/2007 del 29 marzo 2007, si è argomentato che <<il compenso per le ferie non godute va corrisposto nella sola ipotesi in cui “documentate esigenze di servizio” hanno impedito che il dipendente godesse delle ferie maturate, mentre nei periodi di assenza per infermità, durante i quali non vi è stata alcuna prestazione di servizio, non vi è motivo perché debbano ritenersi maturati i giorni di congedo ordinario, il cui unico presupposto è appunto il carattere usurante dello svolgimento del servizio>>.
Peraltro, a fronte di tale orientamento, ormai a datare dal 2008 la giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si è andata stabilmente consolidando in senso contrario.
Tra le numerose decisioni d’appello, con le quali la Sezione sesta del Consiglio ha riconosciuto il compenso in questione in favore di appartenenti alla polizia di Stato, cfr.: nn. 3636/2008 del 23 luglio 2008; 3637/2008 del 23 luglio 2009; 1084/2009 del 24 febbraio 2009; 1545/2009 del 16 marzo 2009; 2031/2009 dell’1 aprile 2009; 4263/2009 dell’1 luglio 2009; 4264/2009 dell’1 luglio 2009; 4265/2009 dell’1 luglio 2009; 4266/2009 dell’1 luglio 2009; 4267/2009 dell’1 luglio 2009; 6610/2009 del 24 febbraio 2009; 7553/2009 del 3 dicembre 2009 e 1049/2010 del 23 febbraio 2010.
Tale ultimo convincimento è fondato, in particolare, sull’assorbente considerazione che “il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità…, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite” (così Cons. Stato, VI, n. 1084/2009).
Per le suesposte considerazioni il Ministero, pur ribadendo le ragioni sull’inaccoglibilità delle richieste di parte ricorrente, ritiene necessario acquisire un parere di massima che, prendendo le mosse dal caso in esame, affronti in generale la questione in relazione al rapporto di impiego del personale della Polizia di Stato, allo scopo di dirimere il riportato contrasto giurisprudenziale.
Sulla base di tale richiesta la prima Sezione, nell’adunanza del 7 luglio 2010 riteneva di dover rimettere la questione al Presidente del Consiglio di Stato per il deferimento ad una commissione speciale ai sensi dell’art. 22 del r.d. n. 1054/1924.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con decreto del 4 agosto 2010, ha deferito l’esame dell’affare ad apposita commissione speciale, contestualmente composta.
Nell’imminenza della riunione della commissione, il Ministero in data 29 settembre 2010 ha inviato un’ulteriore nota in cui, nel ribadire l’orientamento seguito dall’amministrazione, puntualizza come nel caso di specie, oltre a non sussistere i presupposti logico-giuridici per il riconoscimento della ‘monetizzazione’, il personale che si trovi nelle menzionate condizioni è ampiamente tutelato sotto il profilo economico-giuridico da varie specifiche disposizioni sostanzialmente incompatibili con il riconoscimento di un ulteriore beneficio.
CONSIDERATO
Come riportato nelle premesse viene sottoposto alla commissione speciale all’uopo costituita l’esame del ricorso in epigrafe indicato con cui l’istante, dipendente della polizia di Stato in quiescenza, ha impugnato il provvedimento del dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale per le risorse umane, del Ministero dell’interno 23 settembre 2009, n. 333-G……./m.c.o./A……, riguardante la mancata corresponsione del ‘compenso sostitutivo’ del congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica; in tale ambito viene richiesta l’emanazione di un parere di massima che risolva il menzionato contrasto giurisprudenziale, formatosi nell’ambito del rapporto di impiego del personale dipendente della Polizia di Stato, fra l’orientamento espresso da questo Consiglio in sede consultiva e le più recenti, ma ormai costanti, decisioni emanate in sede giurisdizionale.
La problematica in esame va così riassunta.
Sulla base della normativa di riferimento (e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 395/1995 e all’art. 18 del D.P.R. n. 254/1999) è prevista la così detta ‘monetizzazione’ delle ferie maturate dal dipendente in costanza del rapporto di servizio ma non potute fruire per motivate esigenze di servizio (e cause equiparate), e delle ferie maturate durante l’assenza dal servizio per malattia, e quindi in aspettativa cui segua senza soluzione di continuità la dispensa dal servizio per inabilità fisica; in ordine a questo secondo aspetto sorge la problematica specifica sottoposta all’esame di questa commissione, quella cioè relativa alla monetizzabilità delle suindicate ferie maturate durante l’aspettativa per malattia cui segua la cessazione dal servizio. Come in sintesi in precedenza pure considerato, la tesi dell’amministrazione, avallata dall’orientamento del Consiglio di Stato in sede consultiva (e un tempo anche dalla giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato), è sempre stata quella di negare la monetizzabilità di quel periodo, nel presupposto che in tale contesto temporale il dipendente non si trovi in un rapporto di servizio effettivo, ma in un rapporto meramente figurativo che, se dà luogo al riconoscimento di maturazione del congedo, non può dar seguito alla sua monetizzabilità, proprio per difetto assoluto del suo presupposto logico-giuridico; viceversa, la più recente pur menzionata giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ritiene la monetizzabilità per così dire ‘immanente’ al diritto al congedo, e quindi sempre riconoscibile al dipendente che non abbia potuto fruire delle ferie anche nell’ipotesi che il diritto sia maturato durante l’aspettativa conclusasi con la dispensa dal servizio.
Ciò premesso, la commissione, dopo analitica disamina delle richiamate fonti normative applicabili (in cui in particolare va rammentata l’evoluzione rappresentata dalla disposizione di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 254/1999 che alle ‘documentate esigenze di servizio’ ha significatamente aggiunto l’ipotesi di “decesso” e della “cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”), rileva che ambedue gli indirizzi interpretativi delineatisi hanno posizioni di astratta condivisibilità; invero il primo, quello propugnato dall’amministrazione e seguito anche dalla prima Sezione di questo Consiglio, può vantare una riconducibilità formale alle fonti normative e anche alla considerazione, sottolineata dal richiedente Ministero, che nella ipotesi in questione il dipendente è tutelato - sotto il profilo economico - con specifiche disposizioni; viceversa il secondo orientamento, oltre a riferirsi all’evoluzione della menzionata normativa, sposta la sua percezione sotto il profilo sostanziale a cui riconduce l’elemento sinallagmatico della prestazione dovuta dal datore di lavoro, prestazione in cui debbono sempre computarsi le ferie e la loro monetizzabilità.
In tale ambito di diverse prospettive, garanzie e valori finalistici la commissione ritiene che l’indicata problematica non possa essere rapportata solo al mero dato testuale delle fonti normative, ma che vada inserita e risolta alla luce e nel contesto evolutivo della nozione di trattamento economico spettante al dipendente quale controprestazione generale dell’attività lavorativa svolta; invero tale nozione si è nel tempo accresciuta di elementi garantistici a favore del lavoratore-dipendente, elementi che prescindono dalla mera equazione prestazionale (per cui, nella specie, la monetizzabilità andrebbe esclusa a priori), intesa in senso puramente sinallagmatico-quantitativo, giungendo a configurare un diritto del dipendente-lavoratore per tutte quelle prestazioni di carattere economico (anche, come nella specie, sostitutive di quelle originarie ed effettive) riconosciutegli dall’ordinamento e relative a situazioni maturatesi senza colpa da parte del dipendente-lavoratore. In particolare, in tale contesto va richiamata la condivisa interpretazione che (anche da parte della Corte Costituzionale con le sentenze n. 616/1987 e n. 158/2001, e delle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14020/2001) è stata esplicitata sulla natura e sull’assoluta inderogabilità del diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie annuali e, nell’ipotesi della loro oggettiva impossibilità, dei possibili diversi diritti sostitutivi quale quello della relativa monetizzazione. In tale attuale condivisa accezione ed evoluzione dei diritti spettanti al dipendente, la commissione ritiene di seguire la più recente riportata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e quindi di riconoscere il diritto del dipendente lavoratore in questione alla monetizzabilità anche del congedo non goduto durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, a cui è seguita senza soluzione di continuità la dispensa dal servizio; ciò in quanto va condivisa la riflessione di fondo sostenuta nella menzionata recente giurisprudenza per cui, se la non imputabilità al dipendente del mancato svolgimento dell’attività di servizio è alla base del riconoscimento del diritto alle ferie (non effettivamente godute), la monetizzabilità di tale periodo deve essere sempre riconosciuta in ipotesi, quale quella di specie, non riconducibili alla volontà delle parti (dipendente e datore di lavoro), ma oggettivamente connesse al rapporto di servizio, trattandosi tra l’altro di ipotesi qualitativamente del tutto assimilabili alle documentate esigenze di servizio.
Sulla base delle pregresse considerazioni il ricorso in epigrafe va accolto, data la fondatezza della pretesa azionata, e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, facendo salva l’ulteriore attività dell’amministrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Carmine Volpe




IL SEGRETARIO
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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Questa non è una sentenza del Consiglio di Stato e un parere della Commissione Speciale sempre del Consiglio di Stato risolutivo della problematica ed ha più valore delle normali sentenze, infatti con questo ricorso è stato chiesto una volta per tutti di fare chiarezza, infatti così si legge nel corpo iniziale per chi non l'abbia ancora capito:
""Richiesta di un parere risolutivo della questione di massima concernente la monetizzabilità o meno, in base alle norme vigenti, delle ferie maturate durante l’assenza dal servizio per malattia (immediatamente antecedente alla cessazione dal servizio) e idoneo a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto in materia tra l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e l’indirizzo assunto in sede consultiva.""
Saluti
raffaelesat
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da raffaelesat »

Riduzione di imposta prevista art.4 comma3 del dec. leg. 29/12/2008
Vorrei sapere se questa riduzione di imposta riguarda anche per l'anno 2009
panorama
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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N. 35961/2010 REG.SEN.
N. 10498/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10498 del 2005, proposto da:
OMISSIS , ora OMISSIS , in qualità di eredi, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Gallinaro ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, situato in Roma, viale delle Provincie n. 2;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
la Questura di Latina, in persona del Questore p.t.;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente al pagamento del compenso sostitutivo per congedo ordinario maturato e non fruito relativamente al periodo anni 2002/2004, per un totale di n. 85 giorni, con la conseguente corresponsione della rivalutazione monetaria ed interessi legali;
per l’annullamento
- occorrendo, della nota della Questura di Latina prot. Omissis del 12 agosto 2005, comunicata successivamente, avente ad oggetto: “disciplina del compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito Sovr. Capo Omissis in quiescenza”, con la quale si comunica che l’istanza prodotta dallo stesso dipendente in data 11 giugno 2005 non poteva essere accolta in quanto, in base alla circolare n. 333/GZ4 n. 13/02 del 3 maggio 2002, non è consentita la “c.d. monetizzazione per i giorni di congedo maturati durante i periodi di aspettativa per infermità, non risultando in tale periodo effettuata dal dipendente alcuna reale prestazione lavorativa”;
- occorrendo, della circolare del Ministero dell’Interno n. 333/GZ4 n. 13/02 del 3 maggio 2002 – nella parte in cui prevede che non sussiste alcuna possibilità di procedere alla c.d. monetizzazione per i giorni di congedo maturati durante i periodi di aspettativa per infermità, non risultando in tale periodo effettuata dal dipendente alcuna reale prestazione lavorativa;
- di ogni altro atto o provvedimento comunque inerente o connesso, preparatorio o consequenziale, anche se non comunicato, in quanto lesivo della posizione giuridica del ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno e della Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 novembre 2005 e depositato il successivo 23 novembre 2005, il ricorrente chiede la declaratoria del proprio diritto “al pagamento del compenso sostitutivo per congedo ordinario maturato e non fruito relativamente al periodo anni 2002/04 per un totale di n. 85 giorni con la conseguente corresponsione della rivalutazione monetaria ed interessi legali”.
In particolare, il ricorrente - Sovrintendente capo già in servizio presso il Commissariato della Polizia di Stato di Omissis , collocato in pensione dal 17 febbraio 2004 per “fisica inabilità - espone quanto segue:
- a causa di un periodo di aspettativa “per malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio”, non poteva usufruire del congedo ordinario per gli anni 2002/2004;
- in data 3 febbraio 2004, pertanto, presentava istanza per la “corresponsione degli emolumenti relativi” al periodo di congedo ordinario per i su detti anni, poi reiterata – in difetto di risposta – in data 11 giugno 2005 ;
- con nota del 12 agosto 2005, prot. n. Omissis , la Questura di Latina respingeva tale domanda in quanto, in base alla circolare n. 333/GZ4 N. 13/02 del 3 maggio 2002, non è consentita la “c.d. monetizzazione per i giorni di congedo maturati durante i periodi di aspettativa per infermità, non risultando in tale periodo effettuata dal dipendente alcuna reale prestazione lavorativa”.
Ritenendo tale rifiuto ingiusto, il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:
- avverso la nota n. ……../05:
1) VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA QUARTO, DELLA LEGGE 241/90. OMESSA INDICAZIONE DELLA CLAUSOLA DEL REGIME CONTENZIOSO, atteso che la nota di cui sopra non indica la possibilità di proporre ricorso.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/90. OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DEL D.P.R. N. 254/99, il quale stabilisce che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
4) MOTIVAZIONE ILLOGICA, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA: OMESSA CONSIDERAZIONE DI ELEMENTI FONDAMENTALI.
- per la declaratoria del diritto al compenso sostitutivo:
5) VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 36, ULTIMO COMMA, DEL T.U. 3/57, DELL’ART. 14, COMMI 11 E 14, DEL D.P.R. 395/95 CON RIFERIMENTO ALL’ART. 36 DELLA COSTITUZIONE. Le ferie retribuite costituiscono un diritto irrinunciabile. Tale principio ha avuto, tuttavia, alcuni temperamenti con riferimento alla possibilità di un compenso sostitutivo per le ferie non godute “non determinate dalla volontà del dipendente”. In particolare, il citato D.P.R. prevede il diritto alla corresponsione di tale compenso anche in caso di assenza per infermità. Atteso che il ricorrente non ha potuto godere del congedo ordinario perché in aspettativa per malattie contratte in servizio e, dunque, per causa a lui non imputabile, il predetto ha diritto al compenso sostitutivo.
6) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E STRARIPAMENTO.
Con atto depositato in data 8 aprile 2006 si sono costituiti la Questura di Latina ed il Ministero dell’Interno.
In data 12 febbraio 2009 i sigg. OMISSIS , rispettivamente moglie e figli del ricorrente, hanno depositato “atto di intervento”, da qualificare più correttamente come “atto di riassunzione”, debitamente notificato alla controparte, o anche di semplice “costituzione”, atteso che trova origine nell’avvenuto decesso del ricorrente.
In data 5 maggio 2009 il Ministero dell’Interno ha depositato una relazione, corredata di documenti, con la quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
Con memoria prodotta in data 27 ottobre 2010 gli eredi del ricorrente hanno insistito per l’accoglimento della pretesa avanzata.
All’udienza pubblica del l’11 novembre 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio ritiene di evidenziare che la questione prospettata investe il riconoscimento della sussistenza o meno di un diritto soggettivo di natura patrimoniale.
Da tale constatazione consegue:
- la doverosità di una mera attività di accertamento, da effettuare tenendo esclusivamente conto delle prescrizioni normative che disciplinano la materia, posto che alle circolari emanate dall’Amministrazione non può che essere attribuito carattere interpretativo, inidoneo ad incidere sull’effettiva sussistenza del diritto di cui trattasi;
- in qualità di mero corollario di quanto precisato al precedente alinea, l’annullamento della nota del 12 agosto 2005, meglio indicata in epigrafe, non “occorre”, con conseguente irrilevanza di tutte le censure formulate che risultino strettamente attinenti all’esercizio del pubblico potere (in particolare, le censure 1, 2, 3 e 4).
2. Ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1. Come già trae da quanto sopra riportato, la questione prospettata verte – in sostanza – sul corretto significato da attribuire alle disposizioni in tema di congedo ordinario di cui all’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ed all’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
Secondo l’Amministrazione resistente, infatti, dall’esame di queste disposizioni si perviene alla conclusione che il compenso sostitutivo per congedo ordinario maturato e non fruito non spetti al dipendente in relazione ai “periodi di aspettativa per infermità”, giacché il diritto al compenso sostitutivo postula che il fatto causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da imputare all’Amministrazione stessa, il che – appunto - non avviene nel caso della malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.
Orbene, il Collegio ritiene – in linea con l’orientamento giurisprudenziale ormai dominante - che tale interpretazione non possa essere condivisa, atteso che:
- il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, solennemente affermato all’art. 36 della Costituzione, non soffre - in via di massima – limiti per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (cfr. Cass., SS.UU., 12 novembre 2001, n. 14020);
- anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non può precludere - di suo - l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo, atteso che si tratta di un diritto che, per sua natura, prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non si presta, dunque, a ricevere compressioni in presenza di cause esonerative dall’effettività del servizio (qual è l’aspettativa per malattia);
- con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene il ricorrente, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite – espressamente contemplate agli artt. 14 del D.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del D.P.R. n. 254 del 1999 – non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma meramente ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità”;
- in conclusione, “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una medesima situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire in secondo” (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360 e 7361; C.d.S., Sez. VI, n. 1765 del 2008).
Rilevato – in sintesi - che l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia (in ipotesi derivante anche da cause di servizio) non determina una deminutio dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto – in particolare – alla maturazione del diritto al riposo per ferie e che il diritto alle ferie – maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità - automaticamente include il diritto al compenso sostitutivo nel caso in cui le ferie non vengano fruite (cfr., C.d.S., Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2663), va riconosciuto il diritto del ricorrente – ed ora dei di lui eredi – al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per malattia, con consequenziale condanna dell’Amministrazione a corrispondere la relativa somma, maggiorata degli accessori del credito (interessi legali e rivalutazione monetaria) dal dì del dovuto al soddisfo, secondo i criteri e principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa.
3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto.
Tenuto conto che, nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza è stata caratterizzata da un orientamento non univoco in ordine alla questione di cui sopra, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie il ricorso n. 10498/2005 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere agli eredi del sig. Omissis il compenso sostitutivo per congedo ordinario maturato e non fruito relativamente al periodo anni 2002/2004, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini indicati in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2010
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da antoniolongo »

Henry6.3 ha scritto:Buona sera, allora è stata emanata a maggio 2010 una circolare a doc per la fruizione o pagamento sostitutivo nei casi dovuti, della licenza, al personale in aspettativa per infermità, con gli estremi si trova facilmente utilizzando un qualsiasi motore di ricerca Internet.
Ministero della Difesa -Direzione per il personale militare- Prot .n. M D GMIL II 6 1 0266842 del 25.05.2010.
Indirizzata al Com.Gen.Arma Carabinieri che dovrebbe chiarire dubbi interpretativi, ai vari Comandi e Uffici.
Quindi cosa dice in efftti questa Circ. Pagano le ferie non godute o bisogna intraprendere azione Legale.
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Questo parere espresso del Consiglio di Stato a seguito di un ricorso straordinario, ha dato ragione ad un Poliziotto che avendo fatto richiesta di congedo in previsione del fatto che doveva andare in pensione di fatto a seguito di un incidente stradale non ha potuto fruire quanto richiesto, in quanto rimaneva vittima di un sinistro stradale, subendo lesioni che venivano giudicate guaribili in 96 giorni e che gli impedivano di far rientro in servizio prima del suo collocamento in quiescenza.
Pertanto, lo stesso non poteva usufruire in costanza di servizio dei 64 giorni di congedo ordinario già concessigli e chiedeva, quindi, la monetizzazione dei predetti giorni di congedo ordinario non goduti. La Prefettura negava al richiedente la corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie non godute, non rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi contemplate dalle norme vigenti in materia.


16/02/2011 200905085 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 26/01/2011
Numero 00740/2011 e data 16/02/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 26 gennaio 2011

NUMERO AFFARE 05085/2009
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’ispettore capo della Polizia di Stato, in quiescenza, sig. V. R. avverso il provvedimento della Prefettura di Parma 15 dicembre 2008, n. OMISSIS, di diniego di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. OMISSIS del 5 novembre 2009, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco D’Ottavi;

PREMESSO.
Il richiedente Ministero, nella suindicata relazione, rileva anzitutto l’inammissibilità del ricorso in quanto espressamente proposto “per il riconoscimento del diritto ad ottenere la monetizzazione del congedo ordinario”.
Nel merito rileva che in data 5 dicembre 2007 l’ispettore capo della Polizia di Stato V. R. chiedeva di essere collocato a riposo con decorrenza 1° ottobre 2008, avendo maturato n. 36 anni di effettivo servizio.
Con ulteriore istanza in data 10 dicembre 2007, chiedeva di poter fruire di n. 39 giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2007, che non gli venivano, peraltro, concessi per esigenze di servizio.
Con successive istanze in data 13 marzo 2008 e 29 aprile 2008, l’interessato chiedeva la concessione di n. 5 giorni di congedo ordinario, relativi all’anno 2007, e di n. 3 giorni di permesso ex lege n. 937/1997, relativi all’anno 2008, che gli venivano regolarmente accordati e di cui usufruiva a decorrere, rispettivamente, dal 3 aprile 2008 e dal 7 maggio 2008.
Con distinte istanze, presentate entrambe in data 24 giugno 2008, il R….. chiedeva, infine, la concessione dei residui 64 giorni di congedo ordinario di sua spettanza (di cui 34 giorni relativi all’anno 2007 e 30 giorni relativi all’anno 2008), che gli venivano interamente accordati e di cui avrebbe dovuto fruire a decorrere dal 2 luglio 2008.
Tuttavia, in data 28 giugno 2008, il R….. rimaneva vittima di un sinistro stradale, subendo lesioni che venivano giudicate guaribili in 96 giorni e che gli impedivano di far rientro in servizio prima del suo collocamento in quiescenza.
Pertanto, lo stesso non poteva usufruire in costanza di servizio dei 64 giorni di congedo ordinario già concessigli.
Con istanza in data 7 ottobre 2008 il R…… chiedeva, quindi, la monetizzazione dei predetti 64 giorni di congedo ordinario non goduti.
Con provvedimento del 15 dicembre 2008, la Prefettura di Parma negava al richiedente la corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie non godute, non rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi contemplate dalle norme vigenti in materia.
Avverso il predetto provvedimento ministeriale, l’ispettore capo, in quiescenza, V. R. ha proposto il presente ricorso straordinario in cui ritiene di aver titolo al riconoscimento del diritto alla remunerazione del congedo ordinario non fruito per sopravvenuta infermità, in quanto secondo una costante giurisprudenza sarebbe sancito che la monetizzazione del congedo ordinario non goduto costituirebbe un risarcimento dovuto in tutti i casi di mancata fruizione delle ferie per cause indipendenti dalla volontà del dipendente (ancorché non imputabili al datore di lavoro); inoltre, lamenta il fatto che “l’Amministrazione da cui dipende”, essendosi “fatta risarcire dalla compagnia assicuratrice della parte avversa per il danno patrimoniale subito a cagione dell’assenza del lavoratore” e non avendo pagato al deducente il compenso sostitutivo delle ferie dallo stesso maturate (e non godute) durante il periodo di assenza dal servizio per il sinistro dallo stesso subito, avrebbe lucrato “un duplice, ingiusto vantaggio”, traendo da tutto ciò una sorta di arricchimento senza causa.
CONSIDERATO
Va in primo luogo respinta l’eccezione sollevata dall’amministrazione, dato il chiaro contenuto impugnatorio del ricorso in esame.
Le doglianze prospettate con il ricorso riguardano l’illegittimità dell’impugnato diniego della così detta “monetizzazione” delle ferie maturate e non fruite.
Sulla questione e sul contrasto giurisprudenziale formatosi in materia tra l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (favorevole all’accoglimento) e quello assunto in sede consultiva (sfavorevole), si è recentemente espressa un’apposita Commissione speciale che, con parere reso il 4 ottobre 2010 (n. 02188/2010), dopo analitica disamina delle varie posizioni, ha condiviso le tesi proposte nel presente ricorso.
Infatti, la Commissione ha ritenuto che la relativa problematica non possa essere rapportata solo al mero dato testuale delle fonti normative, ma che vada inserita e risolta alla luce e nel contesto evolutivo della nozione di trattamento economico spettante al dipendente quale controprestazione generale dell’attività lavorativa svolta; invero tale nozione si è nel tempo accresciuta di elementi garantistici a favore del lavoratore-dipendente, elementi che prescindono dalla mera equazione prestazionale (per cui, nella specie, la monetizzabilità andrebbe esclusa a priori), intesa in senso puramente sinallagmatico-quantitativo, giungendo a configurare un vero e proprio diritto del dipendente-lavoratore per tutte quelle prestazioni di carattere economico (anche, come nella specie, sostitutive di quelle originarie ed effettive) riconosciutegli dall’ordinamento e relative a situazioni maturatesi senza colpa da parte del dipendente-lavoratore.
In particolare, in tale contesto va richiamata la condivisa interpretazione che (anche da parte della Corte Costituzionale con le sentenze n. 616/1987 e n. 158/2001, e delle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14020/2001) è stata esplicitata sulla natura e sull’assoluta inderogabilità del diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie annuali e, nell’ipotesi della loro oggettiva impossibilità, dei possibili diversi diritti sostitutivi quale quello della relativa monetizzazione. In tale attuale condivisa accezione ed evoluzione dei diritti spettanti al dipendente predetto, la Commissione speciale ha ritenuto di seguire la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e quindi di riconoscere il diritto del dipendente lavoratore in questione alla monetizzabilità anche del congedo non goduto durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, a cui è seguita senza soluzione di continuità la dispensa dal servizio; ciò in quanto va condivisa la riflessione di fondo sostenuta nella menzionata recente giurisprudenza per cui, se la non imputabilità al dipendente del mancato svolgimento dell’attività di servizio è alla base del riconoscimento del diritto alle ferie (non effettivamente godute), la monetizzabilità di tale periodo deve essere sempre riconosciuta in ipotesi, quale quella di specie, non riconducibili alla volontà delle parti (dipendente e datore di lavoro), ma oggettivamente connesse al rapporto di servizio, trattandosi tra l’altro di ipotesi qualitativamente del tutto assimilabili alle documentate esigenze di servizio.
Sulla base di tali condivise considerazioni il ricorso in epigrafe va accolto, data la fondatezza della pretesa azionata, e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, facendo salva l’ulteriore attività dell’amministrazione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Carmine Volpe




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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da lino »

Panorama, scusami,sai qualcosa per l'eventuale licenza eventualmente maturata in aspettativa speciale al transito, al personale che per vari motivi non transita, se la stessa viene maturata e se la monetizzano?
Perche' in passato mi sembra che avevi postato una sentenza al riguardo.
Ciao e grazie a prescindere dalla risposta.
Per Aspera ad Astra!!!!
lino
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da lino »

Scusate gli errori, volevo aggiungere che il mio non e' un particolare attaccamento ai soldi, ma visto che bisogna ricorrere al Tar e per 15 gg. non vale la pena/spesa,invece per 60 gg. forse si, giusto per aggiungere vittorie contro chi non ti considera e non ti paga mai!!!!!!!!!!
ciao a tutti.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Sentenza POSITIVA del Tar Sardegna in favore di un militare per ferie e riposi non potuti fruire a seguito di convalesenza e aspettativa, seguita dal congedo perchè inabile al servizio.


N. 00107/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2003, proposto da OMISSI , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mariani, con domicilio eletto presso lo studio legale del medesimo in Cagliari, via Scano n. 27;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
ACCERTAMENTO DIRITTO CORRESPONSIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DEI PERIODI DI FERIE E DI RIPOSO MATURATI E NON FRUITI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Giorgio Manca e uditi gli avv. Claudia Ghironi, su delega dell'avv. A. Mariani, per il ricorrente e G. T., avvocato dello Stato, per l'amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, espone di aver prestato servizio presso il Centro Militare di Medicina Legale a Cagliari, sino all’8 febbraio 1996, data in cui veniva posto in “licenza straordinaria” per convalescenza e successivamente in aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio. A decorrere dal 7 febbraio 1997 veniva collocato in congedo in quanto giudicato permanentemente inabile al servizio. Nel momento in cui lasciava il servizio, il ricorrente aveva maturato dei periodi di licenza e di riposi, di cui non aveva potuto usufruire, così riassunti:
n. 47 giorni di licenza ordinaria;
n. 4 giorni di licenza per festività soppresse;
n. 15 giorni di riposo per esposizione radiazioni ionizzanti.
Con istanza del 2 marzo 1998 chiedeva il pagamento del compenso sostitutivo. L’amministrazione rispondeva con la nota del 23 maggio 1998, prot. n. OMISSIS , negando che il compenso sostitutivo sia dovuto, in quanto non previsto dalle norme contrattuali riguardanti il personale militare delle Forze Armate.
Con nota del 14 settembre 2001 reiterava la richiesta.
Con il ricorso notificato il 3 giugno 2003 e de2. - positato il successivo 13 giugno, chiede, conseguentemente, l’accertamento del diritto al compenso sostitutivo per i periodi di licenza e di riposo non fruiti, risultanti all’atto del collocamento in congedo, e la condanna dell’amministrazione al pagamento, deducendo la violazione dell’art. 36 della Costituzione che, considerando irrinunciabili le ferie dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso che se la mancata fruizione delle ferie sia dovuta a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla corresponsione di un compenso sostitutivo.
3. - Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. - All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Collegio ritiene, infatti, di poter aderire al recente indirizzo che fa discendere dalla indisponibilità ed irrinunciabilità del congedo ordinario, nonché dalla relativa maturazione anche nei periodi di malattia, il diritto al compenso sostitutivo, ogni qual volta la fruibilità del congedo stesso sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore ( Cons. St., sez. VI, 21.4.2008, n. 1765, 23.7.2008, n. 3636 e 23.7.2006, n. 3637; Cons. St., sez. IV, 29.8.2002, n. 4332 e 10.12.2003, n. 8118).
In siffatta materia, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina contrattuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, impone che l'omessa fruizione delle ferie sia fonte di compenso sostitutivo, non solo quando tale circostanza sia stata imposta da maggiori esigenze di prestazioni lavorative dell'Amministrazione, ma anche quando emerga al riguardo una impossibilità che, in presenza di malattie contratte a causa del servizio reso. In entrambi i casi, infatti, viene sacrificato un diritto irrinunciabile dell'individuo, tutelato dall'art. 32 della Costituzione, per ragioni addebitabili al datore di lavoro: nel primo caso, per avere quest'ultimo richiesto un impegno lavorativo maggiore di quello pattuito; nel secondo, per avere il medesimo, con le prestazioni richieste, determinato una inabilità fisica impeditiva dell'ordinaria fruizione del congedo, con successiva impossibilità di relativa fruizione differita. L'assimilazione delle due situazioni sopra indicate, appare dunque, in conclusione, frutto di una lettura del sistema ispirata ai principi degli articoli 32 e 36 della costituzione. Tale lettura non è ostacolata dal testo del dettato normativo, unitariamente inteso come ricognitivo di un diritto del lavoratore al ripristino di una posizione, la cui compressione, contrasta con i segnalati principi costituzionali.
In conclusione , il ricorso è fondato, posto che la mancata fruizione dei congedi e dei riposi non fruiti, nel caso di specie, non è imputabile al ricorrente, ma è da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo a causa del servizio.
6. - Sul compenso sostitutivo delle ferie non godute, da commisurarsi in riferimento all'ordinaria retribuzione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 giugno 2010, n. 15293), debbono essere riconosciuti interessi e rivalutazione, calcolati separatamente sull'importo nominale del credito, dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo.
7. - La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1) dichiara il diritto del ricorrente di percepire il compenso, oltre interessi e rivalutazione, sostitutivo dei periodi di congedo ordinario e di riposo maturati e non goduti per un totale di 66 giorni;
2) condanna il Ministero della Difesa a pagare, in favore del ricorrenti, le relative somme da determinarsi nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2011
gino59
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da gino59 »

...MA...... QUESTA BENEDETTA LICENZA NON FRUITA.!.LA QUOTA GIORNALIERA IN EFFETTI A QUANDO AMMONTA..???.- DATO CHE', SENTO DIRE DA CERTI CHE SAREBBE: € 30, DA ALTRI € 50 E PER ULTIMO € 57....???.

...SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE PER UNA RISPOSTA CONCRETA.-
lino
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da lino »

Gino, la verita' sta sempre in mezzo......., lordi, circa. :lol: :lol:
Per Aspera ad Astra!!!!
lino
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da lino »

Ti ringrazio Panorama per le sentenze che posti.
Mi sembra di ricordare un po' di tempo fa che ne avevi una sul pagamento delle ferie maturate anche in aspettativa speciale, posso sbagliare......
SE vuoi provare nella ricerca ti ringrazio e ti paghero' un aperitivo appena ne avremo l'occasione. :D :D
Ciao e grazie.
Per Aspera ad Astra!!!!
challanpa

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da challanpa »

Ciao a tutti. Se avrete la pazienza di aspettare e controllare ogni tanto questo post, credo che fra pochissimo tempo saprò rispondervi esaustivamente sull'importo giornaliero della monetizzazione ferie. Infatti a giorni dovrei percepire il compenso per 58 giorni di co nn usufruito + 3 rfs; credo che la monetizzazione sarà rapportata al grado di appartenenza (nel mio caso Ass. C.), comunque vi comunicherò tutto appena percepita la somma. Questo riguarda x ora l'amministrazione della P.S., che ha ricevuto la circolare di pagare tutto il congedo ordinario nn usufruito causa aspettativa x malattia anche a chi è stato riformato, in base all'ultima sentenza del Consiglio di Stato; per quanto riguarda le altre amministrazioni dovete informarvi presso i vostri Uffici Amministrativi Contabili se hanno ricevuto analoga circolare. Saluti a tutti Paolo.
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