QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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Parere del CdS. "positivo".

- Ricorso gerarchico avverso il diniego alla richiesta dell'interessato di fruire della licenza ordinaria non goduta nell'ultimo decennio.

particolare passaggio citato nel Parere è:

1)- Il mutato orientamento del Consiglio di Stato è stato espresso nelle decisioni della VI Sezione n. 1765 del 21 aprile 2008 e n. 3636 del 23 luglio 2008 (pronunziate, entrambe, sui distinti ricorsi proposti dal Ministero dell'interno, già soccombente avanti al T.A.R. Lazio, nel giudizio promosso da personale della Polizia di Stato, per ottenere il riconoscimento del diritto alla "monetizzazione" del congedo ordinario, con riferimento a periodi trascorsi in aspettativa per infermità). In particolare, è stato affermato che: "Nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo (arg. pure ex art. 36, Cost., ed art. 14, d.P.R. n. 395/1995). L'uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36, Cost); l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l'amministrazione (v. cit. art. 18, d.P.R. n. 254/1999)".


2)- Per la restante parte, il ricorso deve essere accolto, in quanto, per giurisprudenza ormai consolidata, anche della Cassazione civile, il credito relativo al compenso sostitutivo delle ferie non godute non ha natura retributiva, ma risarcitoria. Di conseguenza, la stessa è soggetta a prescrizione ordinaria decennale e non, come ha interpretato l'amministrazione, a quella quinquennale (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2663 e Sez. V, 22 ottobre 2007 n. 5531; Cass. civ., Sez. lav., 11 maggio 2011, n. 10341; Tar Campania Napoli, sez. IV, 27 ottobre 2008, n. 18253).

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Numero 02356/2012 e data 18/05/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 marzo 2012


NUMERO AFFARE 00395/2011
OGGETTO:
Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza OMISSIS, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. …./9 del 9 luglio 2009, con il quale il comandante del 4° battaglione carabinieri "Veneto" ha respinto il ricorso gerarchico proposto il 2 giugno 2009 avverso il diniego alla richiesta dell'interessato di fruire della licenza ordinaria non goduta nell'ultimo decennio.
Parere emesso in base all’art. 3, comma 4, della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

LA SEZIONE
Vista la relazione 30 ottobre 2010 prot. n. …/7-2009, vistata dal ministro il 26 novembre 20101, con la quale il ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto datato 20 agosto 2009, spedito alla presidenza della repubblica e lì pervenuto il 17 settembre 2009;
Esaminati gli atti ed udito il relatore consigliere Nicolò Pollari.

PREMESSO:
Il Maresciallo dei carabinieri OMISSIS, con istanza del 4 aprile 2009 e successivi atti stragiudiziali del 5 e del 25 aprile, nonché del 14 maggio 2009, ha chiesto di fruire dei giorni di licenza ordinaria non goduti negli ultimi dieci anni ''per fatti e atti connessi con il servizio nell'Arma" e precisamente:
- nel 1998, entro il primo semestre del 1999, perché assente per malattia dal settembre 1998 al 10 luglio 1999;
- nel 1999, entro il primo semestre del 2000, perché assente per malattia dal 7 dicembre 1999 al 10 luglio 2001;
- dal 2000 al 2005, per documentate esigenze di servizio, connesse all'incarico ricoperto;
- dal 2006 al 2008, perché assente per malattia.
Con provvedimento datato 29 aprile 2009 il Comando di Compagnia del 4° battaglione carabinieri "Veneto", ha rigettato l'istanza.

Il 2 giugno 2009, l'interessato ha proposto ricorso gerarchico avverso tale determinazione, che è stato respinto dal Comando del 4" Battaglione "Veneto", con il provvedimento n. …/9 del 9 luglio 2009.
L'odierno gravame mira all'annullamento tanto della pronuncia sul ricorso gerarchico, quanto del diniego opposto dal Comando della Compagnia alla citata domanda di fruizione della licenza ordinaria riferita all'ultimo decennio.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: violazione dell'art. 6 del D.M. n. 690/1996; violazione dell'art. 2 della L. n. 241/90; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; violazione dei termini di cui alla tabella allegata al D.M. n. 690/1996; violazione dell'art. 24 Cost.; violazione dell'art. 97 della Cost.; eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione degli art. 7 e 8 della legge n. 241/90; eccesso di potere per irragionevolezza quale rapporto tra elementi di fatto e motivazione del provvedimento; eccesso di potere per errore su presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sviamento; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.

Il ricorrente non si sofferma ad argomentare tali censure, ma procede di fatto a riproporre quanto già dedotto testualmente nel ricorso gerarchico, nell'ambito del quale sono riportate le diverse censure che possono essere compendiate come segue:
- eccesso di potere per difetto di istruttoria;
- violazione del combinato disposto degli articoli 14, undicesimo e quattordicesimo comma, e 47, decimo comma, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e degli articoli 18, primo comma, e 55, primo e secondo comma, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, che, collocandosi nell'ambito del corpus iuris afferente i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento, sia civile che militare, riconosce ai periodi di assenza per infermità, protrattisi anche per l'intero anno solare, capacità costitutiva del diritto a fruire, integralmente, delle ferie;
- violazione dell'art. 36 della Costituzione Italiana, che sancisce l'irrinunciabilità del diritto alle ferie annuali;
- violazione del d.P.R. 10.1.1957, n. 3, considerati sia i principi disciplinati dalla normativa legislativa vigente in materia di diritto alle ferie maturate e non fruite, sia dal consolidato e costante orientamento giurisprudenziale;
- alle norme sul procedimento amministrativo, contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, sui termini di conclusione (art. 2), comunicazione di avvio (artt. 7 e 8) e sul provvedimento (art. 3, comma 4).

Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia improcedibile.

In particolare, il Ministero evidenzia come "il fatto che il ricorrente non abbia fruito della licenza ordinaria in relazione alle annualità in rilievo, sia da imputare ad un duplice ordine di motivi. Da un lato, vi è stata inerzia da parte dell'interessato nel chiedere all'Amministrazione di godere del beneficio e non certo quell'insorgenza di impedimenti riconducibili a ragioni di servizio, denunziata nel corpo del gravame sotto forma di generica affermazione, priva di elementi di riscontro obiettivo (...). Dall'altro, il M.llo OMISSIS non è stato ammesso a godere delle ferie collegate a lunghi periodi trascorsi in aspettativa per infermità, in ragione dell'interpretazione della disciplina di settore a cui, a suo tempo, l'Amministrazione aveva aderito".
Il mutato orientamento del Consiglio di Stato è stato espresso nelle decisioni della VI Sezione n. 1765 del 21 aprile 2008 e n. 3636 del 23 luglio 2008 (pronunziate, entrambe, sui distinti ricorsi proposti dal Ministero dell'interno, già soccombente avanti al T.A.R. Lazio, nel giudizio promosso da personale della Polizia di Stato, per ottenere il riconoscimento del diritto alla "monetizzazione" del congedo ordinario, con riferimento a periodi trascorsi in aspettativa per infermità). In particolare, è stato affermato che: "Nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo (arg. pure ex art. 36, Cost., ed art. 14, d.P.R. n. 395/1995). L'uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36, Cost); l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l'amministrazione (v. cit. art. 18, d.P.R. n. 254/1999)".

Il Comando Generale dell'Arma ha proceduto, conseguentemente, ad aggiornare le disposizioni interne e, con riferimento alla posizione del ricorrente, ha invitato il Comando del 4° Battaglione "Veneto" ad ammettere il M.llo OMISSIS al beneficio, negatogli, sotto forma di pagamento sostitutivo, relativamente al periodo compreso tra il 2005 ed il 2009, nella considerazione che l'interessato, il 9 aprile 2010, è stato posto in congedo, perché riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio militare.

CONSIDERATO:
Questo Collegio prende atto dell'avvenuta definizione della posizione del ricorrente e della cessata materia del contendere, con riguardo al segmento di domanda afferente le ultime cinque annualità.
Per la restante parte, il ricorso deve essere accolto, in quanto, per giurisprudenza ormai consolidata, anche della Cassazione civile, il credito relativo al compenso sostitutivo delle ferie non godute non ha natura retributiva, ma risarcitoria. Di conseguenza, la stessa è soggetta a prescrizione ordinaria decennale e non, come ha interpretato l'amministrazione, a quella quinquennale (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2663 e Sez. V, 22 ottobre 2007 n. 5531; Cass. civ., Sez. lav., 11 maggio 2011, n. 10341; Tar Campania Napoli, sez. IV, 27 ottobre 2008, n. 18253).
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini


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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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a corredo delle altre sentenze con le precedenti norme, posto anche questa sentenza del TAR Campania che conclude con la seguente motivazione.

1) - In conclusione, nel caso di aspettativa per infermità il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo (cfr., in termini, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 1° febbraio 2012, n. 350; Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3636; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2620).

I motivi potete leggerli qui sotto.

Ricorso ACCOLTO.

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13/05/2013 201302476 Sentenza 7


N. 02476/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2011, proposto da:
P. S., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Mastroianni e Vincenzo Pascarella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via A. Doria n. 22/34;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento del provvedimento n.13926/2008 avente ad oggetto la liquidazione della licenza ordinaria anni 2007/2008 e non goduta per esigenze di servizio e/o malattia dipendente da causa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha prestato servizio come sottufficiale presso l’Esercito italiano.

In data 20 agosto 2008 è stato collocato in congedo a seguito di istanza presentata nel mese di gennaio dello stesso anno.

In data 19 agosto 2008 aveva nel frattempo presentato istanza di monetizzazione delle ferie non godute relative al 2007 e al 2008.

In particolare: a) per quelle relative al 2007 era stato autorizzato a fruirne entro il 31 dicembre 2008.

Tuttavia, essendo stato posto in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio dal 22 dicembre 2007 all’8 luglio 2008, sarebbe stato materialmente impossibile godere in tempo utile di tutte le ferie maturate per il 2007 (si precisa che, al rientro dall’aspettativa e fino al collocamento in congedo, il ricorrente ha da subito cominciato a godere delle ferie del 2007 nei mesi di luglio ed agosto 2008, residuandone tuttavia, alla data del 20 agosto 2008, ancora giorni 15); b) per le ferie 2008 (le quali potevano essere godute sino al 31 dicembre 2009) si trattava invece di quelle maturate durante il suddetto periodo di aspettativa e che per tale ragione non erano state fruite nello stesso periodo di riferimento.

L’amministrazione della Difesa rigettava tale richiesta di monetizzazione sulla base della seguente motivazione: “la richiesta presentata dalla SV, tendente ad ottenere la liquidazione della licenza ordinaria non goduta negli anni 2007 e 2008, non trova possibilità di accoglimento in quanto il caso di specie non rientra nelle ipotesi contemplate dall’art. 11, commi 1 e 2 del DPR 255/99”.

Tale determinazione veniva impugnata per violazione del DPR n. 395 del 1995 e del DPR n. 255 del 1999 nella parte in cui non avrebbe considerato che il mancato godimento delle ferie era da attribuire a cause di forza maggiore, in particolare al fatto che per un lungo periodo antecedente al collocamento in congedo l’interessato era stato posto in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale intimata per chiedere il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2013 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Al riguardo occorre preliminarmente osservare che il richiamato art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), in tema di “licenza ordinaria” prevede: al comma 1, che “la disciplina dell’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”; b) al comma 2, che “al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità”.

In sintesi, dunque: a) anche al personale militare si applica l’istituto della monetizzazione delle ferie non godute; b) il quadro normativo di riferimento è pur sempre costituito dal DPR n. 395 del 1995(Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile), per effetto del rinvio normativo sopra descritto.

Tanto premesso occorre distinguere, nel caso di specie, tra residuo ferie 2007 (pari a giorni 15) e ferie 2008.

Le prime potevano essere godute sino al 31 dicembre 2008, come si evince dal piano ferie allegato agli atti del presente giudizio. Tuttavia non è stato materialmente possibile chiederle e conseguentemente goderne in quanto dal mese di dicembre 2007 al mese di luglio 2008 il ricorrente era stato posto in aspettativa per infermità. Successivamente, nel mese di agosto 2008 è stato posto in congedo su richiesta del gennaio 2008. Di qui l’insussistenza di un arco di tempo sufficientemente capiente per poter godere di tutte le suddette ferie (come già precisato al rientro dall’aspettativa, in data 8 luglio 2008, il ricorrente ha da subito cominciato a fruire delle ferie 2007 senza tuttavia riuscire ad esaurirle, atteso che in data 20 agosto 2008 è stato collocato in congedo: di qui il residuo di giorni 15).

Ebbene la giurisprudenza, in materia di monetizzazione delle ferie non godute, ha avuto in sintesi modo di affermare che:

a) i casi in cui vi è il diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite espressamente, sono contemplate per il personale delle Forze Armate nell’art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 395 del 1995, a norma del quale “all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”;

b) la suddetta disposizione non ha tuttavia carattere costitutivo del diritto invocato ma piuttosto ricognitivo di singole fattispecie, non esaurendo di conseguenza con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità (Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 7295);

c) in particolare, il fondamento del diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute sta nel mancato godimento delle ferie stesse che non sia dipeso dalla volontà unilaterale del lavoratore (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2964);

d) in questa direzione, il pagamento di somme per ferie non godute è ammesso ogniqualvolta la mancata fruizione non sia imputabile al dipendente: a tal fine occorre dunque che l’impedimento a godere delle ferie consegua a cause di forza maggiore;

e) cause di forza maggiore non sono affatto ravvisabili nel normale collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età ove il dipendente, essendo a conoscenza del momento interruttivo, ben può programmare la fruizione delle ferie (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 18 ottobre 2010, n. 19818).

Tanto premesso si osserva che il ricorrente, nel caso di specie, è stato collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio (cfr. provvedimento in data 9 luglio 2008 versato in atti): dunque, lo stesso non ha potuto usufruire delle ferie per causa di forza maggiore e non per ragioni a lui imputabili. Né allo stesso può essere addebitata una scarsa capacità di programmazione delle ferie, atteso il lungo lasso di tempo trascorso in aspettativa fino alle soglie del collocamento in congedo, tanto da impedirgli di fatto di poterne utilmente usufruire.

Da quanto sopra detto deriva il diritto ad ottenere il compenso sostitutivo per le ferie 2007 non godute.

Quanto invece alle ferie maturate nel corso del 2008, osserva il collegio che trattasi di un periodo in cui l’interessato era stato posto in aspettativa, così risultando impossibilitato a goderne.

Al riguardo si ritiene possa trovare applicazione l’orientamento secondo cui il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’art. 36 Cost. e che risulta indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico, non soffre in linea di massima di alcun limite per la sospensione del rapporto per malattia o per infermità del lavoratore.

Anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, infatti, il mancato godimento delle ferie, ove non risulti imputabile all’interessato, non preclude di per sé l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo.

Si tratta infatti di un diritto che, per sua natura, prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato, non ricevendo quindi compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio.

Come già detto in precedenza, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite espressamente contemplate dall’art. 14 del D.P.R. n. 395 del 1995 non hanno carattere costitutivo del diritto invocato ma piuttosto ricognitivo di singole fattispecie: per tale motivo non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e fra queste la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità (infermità nella specie tra l’altro incontestabilmente contratta per causa di servizio).

In conclusione, nel caso di aspettativa per infermità il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo (cfr., in termini, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 1° febbraio 2012, n. 350; Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3636; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2620).

Da quanto appena detto deriva dunque il diritto del ricorrente a godere altresì del compenso sostitutivo relativo alle ferie non godute per il 2008.

In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con ogni conseguenza in ordine all’annullamento dell’atto in questa sede impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso n. 525/2011, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto in epigrafe indicato.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 1.500 (millecinquecento), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2013
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da Albyyy3 »

@ panorama o chi ne sà di più.. io non ho goduto delle ferie dell'anno 2012 in quanto in malattia da marzo 2012 sino al 28 febbraio 2013.. il mio C.do Compagnia mi dice che loro fanno i conteggi delle ferie in 12°.. in pratica dividono i giorni spettanti x 12.. Mi/Vi chiedo esiste una circolare/direttiva in questo senso ?? Perchè intendo chiedere la monetizzazione di ben 45 gg.. relativi al 2012. Grazie dell'attenzione.
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Se sei stato posto in congedo x riforma, il 2012 devono calcolartelo intero oltre alla Licenza Speciale, mentre il 2013 in base al mese di riforma nei modi che ti hanno detto in compagnia.
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da Albyyy3 »

panorama ha scritto:Se sei stato posto in congedo x riforma, il 2012 devono calcolartelo intero oltre alla Licenza Speciale, mentre il 2013 in base al mese di riforma nei modi che ti hanno detto in compagnia.
Grazie della pronta risposta ma.. cè qualche direttiva in questo senso ?? Perchè è come sbattere contro un muro.. secondo loro fanno il calcolo (senza Lic. Speciale) nel 2012 se ho lavorato 2 mesi "loro" fanno i conteggi 45 : 12 = 3,75.. quindi mi spettano (sempre secondo "loro") gg. 7,50 per i 2 mesi che ho lavorato e basta.. Specifico che sono in Legione Veneto..

ps. Ti confermo che dall'inizio di marzo 2012 (inizio malattia) sino al 28.03.2013 (data della riforma) sono stato quindi riformato .. non sò più che pesci prendere..
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Il ricorrente appartiene al Corpo Forestale dello Stato.

1) - ricorre al TAR per l'annullamento parziale e/o la riforma
- del decreto n. 227/10/utea del 22.12.2010

- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione anche del congedo ordinario maturato e non fruito in costanza di aspettativa per malattia ed alla monetizzazione delle giornate aggiuntive ex legge 937/1977 e, conseguentemente:

- per la condanna al pagamento sostitutivo del congedo ordinario complessivamente maturato e non fruito, nonché alla monetizzazione delle giornate di riposo ex legge 937/1977, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2) - IL RICORRENTE invoca l’applicazione del più recente orientamento giurisprudenziale invalso presso il Consiglio di Stato volto alla monetizzabilità del diritto alle ferie non godute in tutti i casi, come quello di specie, non riconducibili alla volontà delle parti.

3) - Si è costituito il Ministero, rappresentando l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio) in considerazione del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, e chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

4) - Ma il ricorrente non ci sta poiché non ha ottenuto ciò che gli spettava di diritto.

5) - Pertanto, la difesa del ricorrente si è opposta alla suddetta istanza della difesa erariale relativamente alla pretesa alla monetizzazione anche delle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite;

IL TAR PRECISA per quanto riguarda le sole Festività Soppresse non pagate:

6) - Non può viceversa ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione della causa anche con riferimento alla richiesta monetizzazione delle n. 5 giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite, poiché il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio, tace completamente al riguardo, senza alcun riesame del decreto impugnato.

7) - Per la rimanente parte il ricorso è fondato deve essere accolto.

8) - Ritiene infatti il Collegio che ragioni di equità sostanziale e di imparzialità dell’azione amministrativa impongono, nel caso di specie, di ritenere per “eadem ratio” pienamente dovuta l’estensione della richiesta monetizzazione per il periodo di aspettativa anche alle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite dall’istante.

Il resto leggetelo qui sotto.
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02/01/2014 201400011 Sentenza 1


N. 00011/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2011, proposto da:
M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Gubbini, con domicilio eletto presso Laura Modena, in Perugia, via Alessi, 32;

contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale dello Stato - Isp. Generale - Servizio III - Div. 11^ Ufficio Trattamento Economico Accessorio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento parziale e/o la riforma
- del decreto n. 227/10/utea del 22.12.2010 del Capo del Corpo Forestale dello Stato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ancorché non conosciuto.

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione anche del congedo ordinario maturato e non fruito in costanza di aspettativa per malattia ed alla monetizzazione delle giornate aggiuntive ex legge 937/1977 e, conseguentemente:

per la condanna al pagamento sostitutivo del congedo ordinario complessivamente maturato e non fruito, nonché alla monetizzazione delle giornate di riposo ex legge 937/1977, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’odierno istante impugna il decreto n. 227/10/utea del 22 dicembre 2010 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con cui gli è stato riconosciuto il pagamento sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito nonché delle giornate aggiuntive ex legge 937/1977 limitatamente al periodo non trascorso in costanza di aspettativa per malattia.

Chiede, pertanto, oltre all’annullamento parziale del suesposto decreto per la parte lesiva, l’accertamento del diritto alla monetizzazione anche per il suesposto periodo in aspettativa e relativa condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento delle somme dovute.

A sostegno del ricorso deduce articolate censure di violazione di legge (art. 18 D.P.R. 254/1999, art. 14 D.P.R. 395/1995, art. 36 Cost.) ed eccesso di potere sotto diverso profilo, invocando l’applicazione del più recente orientamento giurisprudenziale invalso presso il Consiglio di Stato volto alla monetizzabilità del diritto alle ferie non godute in tutti i casi, come quello di specie, non riconducibili alla volontà delle parti.

Si è costituito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentando l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio) in considerazione del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, e chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

All’udienza pubblica del 20 novembre 2013, la difesa del ricorrente si è opposta alla suddetta istanza della difesa erariale relativamente alla pretesa alla monetizzazione anche delle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite; indi la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Alla luce del sopravvenuto decreto di annullamento parziale in autotutela, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa azionata nel presente giudizio concernente la monetizzazione per il periodo di aspettativa delle giornate spettanti e non fruite di congedo ordinario, determinandosi sullo specifico punto controverso la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (ex multis Consiglio di Stato sez V, 12 dicembre 2009, n.7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n.1280) ai sensi del vigente art 34 c. 5 cod. proc. amm.

Non può viceversa ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione della causa anche con riferimento alla richiesta monetizzazione delle n. 5 giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite, poiché il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio, tace completamente al riguardo, senza alcun riesame del decreto impugnato.

3. Per la rimanente parte il ricorso è fondato deve essere accolto.

Ritiene infatti il Collegio che ragioni di equità sostanziale e di imparzialità dell’azione amministrativa impongono, nel caso di specie, di ritenere per “eadem ratio” pienamente dovuta l’estensione della richiesta monetizzazione per il periodo di aspettativa anche alle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite dall’istante.

Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente a questo segmento della pretesa azionata, con annullamento in parte qua del decreto impugnato ed accertamento del diritto del ricorrente al pagamento sostitutivo delle suddette giornate di riposo (legge 937/1977) con condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

4. Per i suesposti motivi, ai sensi dell’art. 34, comma 5 del vigente Codice del processo amministrativo, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e l’accoglimento del ricorso per la parte rimanente.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

- dichiara in parte la cessazione della materia del contendere;

- accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla parzialmente il provvedimento impugnato e condanna il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al pagamento delle somme dovute, come da motivazione;

Condanna il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura di complessivi 1.500,00 euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2014
antoniope
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da antoniope »

Ho già inserito questa circolare del Ministero della Difesa in altro post, che allego nuovamente in formato pdf.
In poche parole, in questa circolare, si evidenzia che NON può essere più richiesto la monetizzazione della licenza non fruita a partire dal mese di Luglio 2012. Le sentenze dei vari Tar che escono in questi giorni o nei mesi addietro con esito favorevoli per i ricorrenti, che alcuni colleghi le postano sul sito, sono per i ricorsi che i colleghi hanno presentato prima dell'uscita di questa Legge.
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

x AntonioPE
Dopo il tuo pensiero, ti appoggio questa, sperando di renderti indottrinato su questa tematica.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

x AntonioPE

In quale Amm.ne lavori visto che affermi che non viene più pagato il relativo compenso?

Se non l'hai ancora capito, qui si parla di persone che sono state riformate/congedati per altra causa e non per essere andati in pensione "regolarmente", o che saranno riformate.
ciao
antoniope
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da antoniope »

Panorama, potevi usare parole più consone nel rispondere tipo “guarda la circolare non dice proprio così” e non “ti indrottino”. Cosa vuoi dimostrare che capisci tutto tu e gli altri sono tutti ignoranti, visto che (come il prezzemolo), rispondi in tutti i siti (esercito, aeronautica, polizia, G.d.F. addirittura anche in quello -impiego civile, vigili del fuoco, donne militari, capitaneria di porto- Insomma oltre ad essere un veterano, sei anche un cervellone del forum, capisci tutto e solo tu. Potresti aprire un ufficio di consulenza.

Saluti
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da pietro17 »

Onestamente io, lo ringrazierei per la mole di "lavoro" che fa per noi. Con la sua consulenza noi evitiamo di sbatterci a destra e manca per cercare ciò che ci serve. Non ho mai visto nei suoi post un intervento offensivo nei confronti di chiunque.
Pertanto........ti spiego che se ritieni lesivo della tua persona ciò che ha scritto, mi spiace ma penso, ma non averne a male, che non è un problema suo. Giustamente dici che scrive in tutte le sezioni del forum e io gli dico ancora grazie. C'è ne fossero di prezzemolini così. Scusa lo sfogo.
Saluti e buon anno.


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antoniomlg
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da antoniomlg »

AntonioPE

pare che siamo nervosi.....


grazie panorama per la costanza e la dedizione che ci metti.
ciao
franruggi
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da franruggi »

W panorama!


Saluti
Francesco
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Innanzitutto con il mio scritto non pensavo che ti saresti offeso.
Se ho scritto è perchè tu stai facendo andare fuori binario centinaia e centinaia di persone a cui spetta di DIRITTO tale monetizzazione, visto che tu affermi che dal 2012 non spetta più nulla.
Pensa ai danni economici che avresti creato a tanti colleghi di tutti i comparti elencati in questo sito, facendoli magari andare in prescrizione ogni diritto.
Preciso pure che non sono un Professore universitario ma un semplice App.to Scelto CC.
Il fatto che mi prendo MOLTO IMPEGNO per gli altri tanto da mettere le info/sentenze anche negli altri comparti FF.AA.- FF.PP. civili-militari- impiego civile, ecc,ecc, lo faccio per un BENE altrui, quando una determinata sentenza riguarda un determinato appartenente a tale Corpo/Ente ove altrettanti colleghi avanzano IPOTESI se spetta/non spetta un determinato beneficio di qualsiasi genere, andando anche ad aggiornare analoghi discussioni in altri comparti. Facendo ciò facilito la ricerca o l'informazione a quei appartenenti che sono sempre "affamati" di diritti ed altro che si aggiungono a questo Sito Internet ogni giorno, basta guardare gli iscritti che sono centinaia e centinaia, come ne fai parte anche tu. Se ti sei iscritto a questo forum penso che stai cercando un qualcosa che non sai o che non hai trovato altrove o che la tua Amministrazione di nasconde, ecco qui sei il benvenuto ma se dici che semino prezzemolo di qua' e di la' questo sta ha significare che in te c'è una certa curiosità di leggere notizie attuali e, perchè no, sicuramente li trovi utili anche tu.
Poi se io semino prezzemolo ovunque, almeno, non faccio come te che semini incertezze il che non è tollerabile qui.
Il fatto che mi interesso anche per persone femminile e perchè da oltre 8 anni le DONNE fanno parte delle FF.AA. e FF.PP. anche se nella PolStato già ci stanno da 30 anni. Inoltre, le DONNE avendo una famiglia ed essendo anche Madri ed alcune nostre moglie, hanno determinati diritti che all'interno dei vari comparti civili-militari vengono NEGATE e con sentenze alla mano possono proporre ricorsi essendoci dei precedenti che riconosce benefici già negati dall'Amm.ne in vista di una norma/legge dello Stato.
Cmq. preciso e ribadisco che il precedente mio scritto in riferimento al tuo nominativo non è stato fatto per offendere nessuno, poichè tali comportamenti non rientrano nella mia personalità.
Ho fatto il tutto senza alcuna cattiveria.
ciao


NON era mia intenzione offendere una persona
panorama
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Aggiungo che non mi piace ritornare sull'argomento e riempire questo post di commenti non attinenti.
Pertanto il caso è chiuso.
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