QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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pietro17
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da pietro17 »

Ahahahah........faccio fatica si risponderti da quanto sto ridendo. Ogni tanto un po' di allegria.
Saluti.

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ctony

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da ctony »

Udin1962 ha scritto:Il tuo reparto ti ha risposto per iscritto? Se è affermativo ti consiglio di contattare un avvocato. Ovviamente che si occupi di pratiche delle Forze di Polizia. Se non conosci nessuno, mi invii un mp col tuo telefono e ti do qualche dritta. Ciao

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SI Udin, mi ha risposto con tanto di lettera protocollata a firma del Comandante del Reparto.
Comunque ti ho manato come da te richiesto un MP
ciao e grazie aspetto tue notizie
panorama
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Ottima sentenza in favore del collega.
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1) - rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente avverso il diniego di concessione di licenza ordinaria di giorni 17 e 25, riferiti rispettivamente agli anni 2006 e 2007;

2) - riconoscimento del diritto alla monetizzazione, oltre ad interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo

3) - Con istanze del 29.9.2008 e del 9.10.2008 il ricorrente ha chiesto di poter fruire di 21 giorni di licenza ordinaria per l’anno 2006, e di 41 giorni per l’anno 2007.

4) - Il Comando provinciale, con nota del 13.10.2008, ha rilevato che l’istante è stato posto in aspettativa per l’intero anno 2006 e sino al 2.9.2007, e ha quindi respinto le suddette istanze concedendo soltanto 12 giorni, proporzionati al servizio reso nel periodo dal 3.9.2007 al 31.12.2007.

5) - L’interessato ha rinnovato la domanda di licenza ordinaria.

6) - Il Capo Ufficio del Comando provinciale, con nota del 18.6.2009, ha respinto la predetta richiesta.

7) - Il deducente ha impugnato tale diniego con ricorso gerarchico.

8) - La Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento militare di Medicina Legale, con verbale del 29.9.2009, ha riconosciuto il ricorrente non idoneo, permanentemente e in modo assoluto, al smi e da collocare in congedo assoluto.

9) - Il Comandante provinciale dei Carabinieri, con provvedimento del 9.10.2009, ha respinto il predetto ricorso gerarchico (avverso il provvedimento di cui alla citata nota del Capo Ufficio del Comando provinciale di -OMISSIS- del 18.6.2009).

10) - Con la prima censura il ricorrente deduce che, in base all’art. 47 del d.p.r. n. 395/1995, i giorni maturati di licenza ordinaria non sono riducibili in caso di assenza per infermità.

IL TAR scrive che: Il rilievo è fondato.

Il resto x completezza dei fatti leggetelo qui sotto.
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18/03/2014 201400515 Sentenza 1


N. 00515/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Matarazzo e Silvia Di Gaddo, con domicilio eletto presso l’avvocato Marco Boscherini in -OMISSIS-, via Romana n. 94;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato per legge presso la stessa in -OMISSIS-, via degli Arazzieri n. 4;

per l'annullamento
-della determina n… -2008 di prot. SP del 9.10.2009, notificata il 13.11.2009, emessa dalla Legione Carabinieri Toscana, Comando Provinciale di -OMISSIS-, di rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente avverso il diniego di concessione di licenza ordinaria di giorni 17 e 25, riferiti rispettivamente agli anni 2006 e 2007;

-e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

e per il riconoscimento del diritto alla monetizzazione, oltre ad interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 16.9.2004 il ricorrente, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando di -OMISSIS-, è stato giudicato, dal Centro Medicina Legale di -OMISSIS-, permanentemente non idoneo al servizio militare nell’Arma dei Carabinieri e parzialmente idoneo ove l’infermità fosse stata valutata dipendente da causa di servizio.

Il Ministero della Difesa, con provvedimento del 30.4.2007, ha accolto la domanda di riconoscimento dell’infermità da causa di servizio.

Con determinazione datata 22.10.2004 l’esponente è stato collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, per il periodo dal 22.10.2003 al 15.9.2004; con altra determinazione, adottata lo stesso giorno, la parte istante è stata collocata in aspettativa dal 16.9.2004 al 2.9.2007.

Con istanze del 29.9.2008 e del 9.10.2008 il ricorrente ha chiesto di poter fruire di 21 giorni di licenza ordinaria per l’anno 2006, e di 41 giorni per l’anno 2007.

Il Comando provinciale di -OMISSIS-, con nota del 13.10.2008, ha rilevato che l’istante è stato posto in aspettativa per l’intero anno 2006 e sino al 2.9.2007, e ha quindi respinto le suddette istanze concedendo soltanto 12 giorni, proporzionati al servizio reso nel periodo dal 3.9.2007 al 31.12.2007.

L’interessato ha rinnovato la domanda di licenza ordinaria.

Il Capo Ufficio del Comando provinciale di -OMISSIS-, con nota del 18.6.2009, ha respinto la predetta richiesta.

Il deducente ha impugnato tale diniego con ricorso gerarchico.

La Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento militare di Medicina Legale di -OMISSIS-, con verbale del 29.9.2009, ha riconosciuto il ricorrente non idoneo, permanentemente e in modo assoluto, al smi e da collocare in congedo assoluto.

Egli è quindi cessato dal servizio per infermità (si veda la nota del Comando Legione carabinieri -OMISSIS- del 15.11.2010, depositata in giudizio in data 29.11.2010).

Il Comandante provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, con provvedimento del 9.10.2009, ha respinto il predetto ricorso gerarchico (avverso il provvedimento di cui alla citata nota del Capo Ufficio del Comando provinciale di -OMISSIS- del 18.6.2009).

Avverso tale decisione il ricorrente è insorto deducendo:

1) violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento agli artt. 14, titolo I, e 47, titolo II, del d.p.r. n. 395/1995;

2) violazione di legge, erronea applicazione ed eccesso di potere in riferimento agli artt. 18, titolo I, e 55, titolo II, del d.p.r. n. 254/1999.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.

All’udienza del 19 febbraio 2014 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con la prima censura il ricorrente deduce che, in base all’art. 47 del d.p.r. n. 395/1995, i giorni maturati di licenza ordinaria non sono riducibili in caso di assenza per infermità.

Il rilievo è fondato.

La tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, è smentita dalla giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 24.2.2009, n. 1084; idem, 21.4.2008, n. 1765; TAR Sardegna, I, 8.2.2011, n. 107; TAR Puglia, Lecce, III, 14.3.2011, n. 497), che ha invece evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001, al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale, a prescindere dalla effettività della prestazione, mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedere tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).

In tal senso si pone chiaramente l’art. 47, comma 10, del d.p.r. n. 395/1995, il quale prevede che il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se l’assenza si protragga per l’intero anno solare.

Con il secondo motivo l’istante osserva che gli artt. 18 e 55 del d.p.r. n. 254/1999 prevedono il pagamento sostitutivo dei periodi di licenza ordinaria la cui fruizione è stata preclusa dalla cessazione dal servizio per infermità.

La doglianza è condivisibile.

Al riguardo, l'art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

Successivamente l'art. 18 del d.p.r. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Pertanto, in virtù di tale norma, il compenso sostitutivo delle licenze non godute deve essere riconosciuto al ricorrente, cessato dal servizio per infermità (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05).

Del resto, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VI, 21.4.2008, n. 1765; idem, 23.7.2008, n. 3637; idem, 26.1.2009, n. 339) ha più volte evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.

Tale principio non si fonda solo sull’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale, e ciò comporta che il suddetto art. 18 sia ricognitivo di un principio già esistente.

Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la cessazione dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (pur se disposto a garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.

Il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata dall'art. 36 Cost. (Cons. Stato, VI, 24.2.2009, n. 1084).

In conclusione, il ricorso va accolto e deve quindi essere riconosciuto il diritto al compenso sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita.

A tale compenso vanno aggiunti interessi e rivalutazione, calcolati sull’importo nominale netto del credito, dal giorno in cui il compenso stesso doveva essere erogato, nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 e in conformità a quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con pronuncia n. 18 del 5.6.2012.

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.500 (millecinquecento) oltre ad accessori di legge, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2014
panorama
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

NEGATIVA
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Leggete bene quali sono stati i motivi del diniego e dei motivi che il Tar ha dato ragione all'Amministrazione circa il mancato pagamento.

- ) - il 12 gennaio 2010 si sottoponeva a visita medica di idoneità al servizio presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Torino, che esprimeva il seguente giudizio diagnostico: “Non idoneo permanentemente al servizio nella Guardia di Finanza. Si idoneo nella riserva. Reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del M.E.E.F. (Legge 266/99).
Qualora la patologia venga riconosciuta sì dipendente da causa di servizio, sì impiegabile quale parzialmente inidoneo .... omissis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) - il … novembre 2008, uscendo dall’ufficio, egli subiva un infortunio riportando gravi lesioni …;

2) - il … luglio 2009 si sottoponeva ad un intervento chirurgico, che si rivelava non risolutivo;

3) - il 7 ottobre 2009 presentava domanda di collocamento in congedo con diritto a pensione a far data dal 1 aprile 2010;

IL TAR PIEMONTE scrive:

4) - Le due commissioni mediche che si sono pronunciate, in primo e in secondo grado, sull’idoneità al servizio del ricorrente, hanno entrambe riconosciuto la sussistenza di una idoneità permanente al servizio, ma solo “nella forma parziale”. Entrambe, inoltre, hanno precisato che, in caso di successivo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il ricorrente sarebbe stato “impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del D.P.R. 738/81 e della L. 266/99 in mansioni non comportanti sovraccarico funzionale …..”.

5) - i provvedimenti medico-legali non hanno disposto la “riforma” del ricorrente per inidoneità totale al servizio, nel qual caso l’amministrazione sarebbe stata vincolata a disporre la dispensa dal servizio per infermità;

6) - i provvedimenti medico-legali hanno accertato l’esistenza di una inidoneità solo parziale al servizio, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe potuto – se solo lo avesse voluto - attendere il giudizio dell’apposita commissione circa l’ascrivibilità a causa di servizio della propria infermità, per poi eventualmente, in caso di responso positivo, permanere in servizio con mansioni con comportanti sovraccarico funzionale;

7) - Pertanto, il congedo dal servizio non è stato imposto, con carattere di necessità, dall’infermità che ha colpito il ricorrente dopo l’infortunio del 2008, ma è dipeso da una scelta volontaria del dell’interessato, e come tale esso non rientra - neppure sotto il profilo sostanziale invocato dal ricorrente - nelle ipotesi succitate che ai sensi della normativa di settore danno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

Per completezza vi rimando alla lettura qui sotto per meglio comprendere la vicenda.
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04/04/2014 201400597 Sentenza 1


N. 00597/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2010, proposto da:
L. L., rappresentato e difeso dagli avv. A. F. e L. F., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Susa, 35;

contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. …../10 adottato dalla Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte - Ufficio Amministrazione - Sezione Trattamento Economico in data 1.7.2010, con cui l'Amministrazione procedente ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal sig. L. L. in data 4.6.2010;

- della nota n. …. in data 13.4.2010, notificata all'interessato in data 7.5.2010, con la quale il Capo Ufficio Amministrazione del R.T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza ha respinto la richiesta di pagamento della licenza ordinaria non fruita dal ricorrente prima del congedo;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento;

- nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la liquidazione della licenza ordinaria non fruita negli anni 2008, 2009 e 2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente, già brigadiere della Guardia di Finanza in congedo volontario dal 1 aprile 2010, impugna gli atti indicati in epigrafe con cui l’Amministrazione di appartenenza ha respinto la sua istanza di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita nel periodo antecedente al congedo, negli anni 2008, 2009 e 2010.

2. La domanda è stata respinta, sia in prima istanza che in sede di ricorso gerarchico, in espressa applicazione del combinato disposto degli arrt. 55 commi 1 e 2 D.P.R. n. 254/1999, 14 comma 14 D.P.R. n. 395/1995 e 29 comma 4 D.P.R. n. 170/2007, sul rilievo che il congedo “a domanda” non rientra nei casi tassativi contemplati dalle norme richiamate nei quali è attribuita al dipendente la monetizzazione delle ferie non godute.

3. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute, esponendo in punto di fatto quanto segue:

- il … novembre 2008, uscendo dall’ufficio, egli subiva un infortunio riportando gravi lesioni …;

- a causa dell’infortunio, egli non riusciva più a proseguire la propria normale attività lavorativa ed era costretto a sottoporsi costantemente a visite mediche e cure di vario tipo;

- il … luglio 2009 si sottoponeva ad un intervento chirurgico, che si rivelava non risolutivo;

- il 7 ottobre 2009 presentava domanda di collocamento in congedo con diritto a pensione a far data dal 1 aprile 2010;

- il 12 gennaio 2010 si sottoponeva a visita medica di idoneità al servizio presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Torino, che esprimeva il seguente giudizio diagnostico: “Non idoneo permanentemente al servizio nella Guardia di Finanza. Si idoneo nella riserva. Reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del M.E.E.F. (Legge 266/99). Qualora la patologia venga riconosciuta sì dipendente da causa di servizio, sì impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del DPR 738/81 e della Legge 266/99, allo stato attuale in mansioni non comportanti sovraccarico funzionale … […] Allo stato degli atti l’inabilità è determinata in misura prevalente da infermità/lesioni che ai fini del riconoscimento della DCS risultano in corso di accertamento”;

- il 12 gennaio 2010 egli proponeva ricorso gerarchico alla Commissione medica di II istanza di Milano, ritenendo “di non essere impiegabile nella riserva e nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile M.E.E.F. e tanto meno in modo parziale nell’ambito militare”;

- il 18 gennaio 2010 l’Amministrazione gli comunicava la revoca dell’assegnazione alla …... in quanto giudicato non idoneo permanentemente al servizio nella Guardia di Finanza, e il suo collocamento a disposizione dell’Amministrazione di appartenenza nella consistenza organica del reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza per gli aspetti di natura amministrativa-contabile;

- il 26 gennaio 2010, l’Amministrazione comunicava al ricorrente che la sua domanda di collocamento in congedo con decorrenza dal 1 aprile 2010 era accolta;

- il 24 febbraio 2010 la Commissione Medica di II istanza, pronunciandosi sul ricorso gerarchico, giudicava il ricorrente “non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella forma parziale”, aggiungendo che “qualora la patologia venga riconosciuta dipendente da causa di servizio, si impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del D.P.R. 738/81 e della L. 266/99 in mansioni non comportanti sovraccarico funzionale….”;

- il 1 aprile 2010, il ricorrente formulava istanza di monetizzazione delle ferie non godute negli anni 2008, 2009 e 2010;

- il 7 maggio 2010 l’Amministrazione respingeva l’istanza;
- il 4 giugno 2010 il ricorrente presentava ricorso gerarchico;
- il 1 luglio 2010 l’Amministrazione respingeva il ricorso gerarchico.

4. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente ha articolato le proprie censure attraverso due motivi di ricorso, con i quali ha lamentato:

- che erroneamente l’amministrazione avrebbe negato il suo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, ritenendo che la tipologia di congedo non rientrasse nelle fattispecie tipiche previste dalla normativa di settore; infatti il congedo, benché avvenuto “a domanda”, è chiaramente dipeso dall’infermità che ha colpito il ricorrente nel 2008 e che lo ha reso inidoneo al servizio; l’interpretazione dell’amministrazione è meramente formalistica e non tiene conto della sostanza di quanto accaduto;

- che i provvedimenti impugnati sarebbero motivati in modo carente.

5. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria.

6. La difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva insistendo nelle proprie deduzioni e richieste.

7. All’udienza pubblica del 20 marzo 2014, la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. La fattispecie in esame è disciplinata da due disposizioni diverse che danno vita ad un sistema coeso:
- la prima si rinviene nel D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 “Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)” che al comma 14 dell’art. 14 “Congedo ordinario” prevede “Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso “;

- la seconda è data dal D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”, dove all’art. 55 “Licenza ordinaria” si legge: “1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.”

2. In forza del combinato disposto delle due norme sopra citate, le ragioni che permettono il pagamento sostitutivo delle ferie non godute sono rappresentate dai casi, espressamente previsti, della mancata fruizione delle ferie:

- per esigenze di servizio;
- per decesso;
- per cessazione dal servizio per infermità.

3. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che il suo congedo dal servizio, benché disposto “a domanda”, sarebbe sostanzialmente equiparabile ad una dispensa dal servizio “per infermità”, dal momento che la domanda di congedo era stata formulata proprio a causa della grave infermità che lo aveva colpito dopo l’infortunio del 2008.

4. Ritiene il collegio che tali deduzioni non possano essere condivise.

4.1. Le due commissioni mediche che si sono pronunciate, in primo e in secondo grado, sull’idoneità al servizio del ricorrente, hanno entrambe riconosciuto la sussistenza di una idoneità permanente al servizio, ma solo “nella forma parziale”. Entrambe, inoltre, hanno precisato che, in caso di successivo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il ricorrente sarebbe stato “impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del D.P.R. 738/81 e della L. 266/99 in mansioni non comportanti sovraccarico funzionale …..”.

4.2. Da tale constatazione conseguono i seguenti corollari:
- i provvedimenti medico-legali non hanno disposto la “riforma” del ricorrente per inidoneità totale al servizio, nel qual caso l’amministrazione sarebbe stata vincolata a disporre la dispensa dal servizio per infermità;

- i provvedimenti medico-legali hanno accertato l’esistenza di una inidoneità solo parziale al servizio, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe potuto – se solo lo avesse voluto - attendere il giudizio dell’apposita commissione circa l’ascrivibilità a causa di servizio della propria infermità, per poi eventualmente, in caso di responso positivo, permanere in servizio con mansioni con comportanti sovraccarico funzionale;

- fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, egli avrebbe usufruito della speciale aspettativa retribuita di cui all’art. 39 comma 3 del D.P.R. n. 51/2009.

4.3. Pertanto, il congedo dal servizio non è stato imposto, con carattere di necessità, dall’infermità che ha colpito il ricorrente dopo l’infortunio del 2008, ma è dipeso da una scelta volontaria del dell’interessato, e come tale esso non rientra - neppure sotto il profilo sostanziale invocato dal ricorrente - nelle ipotesi succitate che ai sensi della normativa di settore danno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

4.4. Il provvedimento che si è pronunciato sul ricorso gerarchico del ricorrente si è diffusamente pronunciato su tutti i profili, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini del rigetto dell’istanza, sicchè la censura di difetto di motivazione è infondata e va disattesa.

5. In conclusione, alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.

6. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.
IL Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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NEGATIVA
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1) - monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito ma che tale istanza era stata respinta dal Questore, in ragione della circostanza che l’interessato non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.
-----------------------------------------------------------------------------
N.B.: a mio avviso tale giustificazione, si può controbattere, poiché nell'Amministrazione non è consentito fare la revoca di pensionamento proprio sotto la fine dell'aspettativa e giusto per il breve periodo di tempo, poiché altrimenti sarebbe un aggravio di lavoro burocratico per l'Amministrazione e per gli uffici senza sapere in tempo utile se, la domanda di revoca e quindi procrastinata verrebbe accettata.

Inoltre, se per esempio: io qualche giorno prima della prestabilita data di pensionamento faccio istanza in virtù di poter usufruire di tutti i giorni di congedo ordinario spettante e la risposta del Ministero arriva dopo 10-15 giorni, come vengo considerato in questo periodo di attesa di una risposta di accoglimento o meno dell'istanza di proroga di data di pensionamento? Vengo già considerato in licenza ordinaria?
E se la risposta del Ministero è negativa ossia che lo spostamento della data di pensionamento non viene accettata allora significa che pagheranno tutti i giorni che uno avanza, ma rimane sempre il dubbio di come vengo considerato in quest'arco di tempo".

Quindi speriamo che il Ministero anche da noi dia disposizioni in tal senso (ancor prima che tali casi si verificano anche all'interno del M. D.) e chiarisca come si deve comportare un dipendente che alla data del pensionamento si trova ancora in aspettativa/convalescenza e se è propenso ad accettare il proseguo del servizio attivo anche oltre tale data, poiché così dovrebbe essere considerato il personale che prolunga il servizio, per essere messo nelle giuste possibilità di fruire di tutta la licenza ordinaria.


PREVEDO NUMEROSE ISTANZA IN TAL SENSO IN AUTOTUTELA.

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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01/04/2014 201400137 Sentenza 1


N. 00137/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2012, proposto da:
E. D. G., rappresentato e difeso dall'avv. P. A., con domicilio eletto presso P. A. in Pescara, via Mazzarino, 8;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/ S. Domenico;

per ottenere
- l’annullamento del provvedimento 14 marzo 2012, n. …, con il quale il Questore di Pescara ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la monetizzazione del congedo ordinario; nonchè degli atti presupposti e connessi;
- l’accertamento del diritto del ricorrente al compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito;
- la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. P. A. per la parte ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’attuale ricorrente, …… della Polizia di Stato, cessato dal servizio a domanda a decorrere dal 1° dicembre 2011, riferisce di aver chiesto con istanza del 10 dicembre 2011 la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito, ma che tale istanza era stata respinta dal Questore di Pescara con provvedimento 14 marzo 2012, n. .., in ragione della circostanza che l’interessato non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.

Con il ricorso in esame ha impugnato tale atto, chiedendo, inoltre, l’accertamento del suo diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme.

Ha dedotto la violazione dell’art. 36 della Costituzione, dell’art. 2109 del codice civile e degli artt. 14 del D.P.R. n. 395/1995 e 18 del D.P.R. n. 254/1999 e l’inosservanza delle circolari, in quanto le norme in questione prevedono tale monetizzazione nel caso in cui il congedo non sia stato fruito “per documentate esigenze di servizio” (art. 14) o “per cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”. Ed ha al riguardo precisato di essersi trovato nell’assoluta impossibilità di godere del periodo delle ferie a causa di malattia, in quanto, pur avendo presentato domanda di usufruire del periodo di ferie, non aveva potuto usufruire del congedo ordinario dato che era rimasto ininterrottamente assente dal servizio per malattia dal 7 giugno 2001 alla data del collocamento a riposo, per temporanea inidoneità al servizio riconosciuta dalla C.M.O. di Chieti, dapprima fino al 24 ottobre 2011 e poi fino al 15 dicembre 2011.

Tali doglianze sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il 18 febbraio 2014 e con memoria di replica depositata il 27 febbraio 2014.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una analitica relazione dell’Amministrazione. Con memoria depositata il 24 gennaio 2014 ha, inoltre, diffusamente contestato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2014 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame - come sopra esposto - il ricorrente, ….. della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda a decorrere dal 1° dicembre 2011, rivendica il suo diritto ad ottenere la monetizzazione del congedo ordinario, di cui non aveva potuto usufruire.

Era, invero, accaduto che:

- nell’aprile e nel maggio 2011 aveva presentato due domande di congedo ordinario da usufruire nei successivi mesi di agosto e di settembre;

- nel giugno 2011 aveva visto accolta la sua domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° dicembre 2011;

- dal 7 giugno 2001 alla data del collocamento a riposo era stato ininterrottamente assente dal servizio per malattia per temporanea inidoneità al servizio riconosciuta dalla C.M.O. di Chieti, dapprima fino al 24 ottobre 2011 e poi fino al 15 dicembre 2011;

- il 10 dicembre 2011 aveva chiesto la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito;

- con l’impugnato provvedimento 14 marzo 2012, n. …, del Questore di Pescara è stata respinta tale richiesta, in ragione della circostanza che l’interessato non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.

Con il gravame rivendica il diritto a tale emolumento in quanto, a suo dire, si era trovato nell’assoluta impossibilità di godere del periodo delle ferie a causa della predetta malattia.

Il ricorso, va subito precisato, è privo di pregio.

Va, invero, al riguardo ricordato che il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia relativo al quadriennio normativo 1998-2001, nel disciplinare all’art. 18 il congedo ordinario, dispone testualmente che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

Tale art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento del precedente accordo sindacale del 20 luglio 1995, oltre a precisare che il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile (n. 7) e che il congedo ordinario può essere autorizzato “compatibilmente con le esigenze di servizio”, dispone a sua volta al n. 14, che “all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.

In estrema sintesi, tale normativa, della quale con il gravame è stata denunciata la violazione, dispone che possa procedersi alla monetizzazione in parola nei seguenti casi:

a) ove il congedo ordinario non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio (art. 14 del D.P.R. 395/1995);

b) ove il congedo non sia stato fruito “per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità” (art. 18 del D.P.R. n. 254/1999).

Va ulteriormente aggiunto che, in ordine all’interpretazione di tale normativa, il Ministero dell’Interno con circolare 17 gennaio 2011, n. 333-G/1/sett. II/mco/n. 12/10, recependo il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2010, n. 2188/2010, ha fornito l’indicazione che vada riconosciuto il diritto dei dipendenti alla monetizzabilità del congedo ordinario non goduto durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, alla quale sia seguita “senza soluzione di continuità” la dispensa dal servizio, “trattandosi di ipotesi qualitativamente del tutto assimilabili alle documentate esigenze di servizio”.

Ciò posto, va anche ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che al pubblico dipendente spetta un compenso sostitutivo delle ferie non godute nelle ipotesi di mancato godimento (indipendentemente da una normativa espressa che preveda un’indennità) allorché sia certo che detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore, bensì da esigenze di servizio;

ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere un compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente, non essendo logico far derivare da una violazione dell’art. 36 della Carta costituzionale imputabile alla Pubblica Amministrazione il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario di una prestazione.

La stessa giurisprudenza, pronunciandosi in ordine a vicende analoghe a quella ora all’esame, ha inoltre già chiarito (cfr., da ultimo, Cons. St, sez. VI, 9 maggio 2011, n. 2736, 18 novembre 2010, n. 8100, e 7 maggio 2010, n. 2663) che il dipendente ha diritto alla retribuzione del congedo ordinario - oltre che nei casi di cui all’art. 14 d.p.r. n. 395 del 1995 (da adeguatamente documentare, Cons. St., sez. III, 28 febbraio 2014, n. 941) - anche in caso di mancata fruizione di tale congedo per dispensa del dipendente dal servizio per motivi di salute disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, “ma non per il caso di congedo ordinario non fruito durante il periodo di collocamento in aspettativa per infermità”.

In tali sentenze si è, in definitiva, riconosciuta la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute solo ove tale aspettativa sia “culminata con la dispensa dal servizio per inabilità” (così, anche, Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084).

Da tale indirizzo il Collegio non rinviene motivi per discostarsi, per cui deve escludersi che nel caso di specie il diritto al congedo ordinario non sia monetizzabile, dato che la mancata sua fruizione non è stata determinata da cause non dipendenti dalla volontà del dipendente.

Il ricorrente, invero, non può nella specie vantare il diritto alla retribuzione per le ferie non godute mancandone i presupposti, dato che risulta dagli atti di causa che la richiesta di retribuzione di ferie non godute è stata avanzata dopo il suo collocamento a riposo, che era stato disposto “a domanda”, per cui legittimamente la sua richiesta è stata respinta con l’atto impugnato, in quanto l’interessato non aveva “chiesto ed ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero di giorni pari ai giorni di congedo ordinario maturati e non goduti”.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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Ricorso ACCOLTO.
------------------------------------------
1) - la Questura di Lecce ha respinto la sua istanza di monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito con riferimento agli anni 2011 e 2012.

2) - L’interessato chiede, altresì, che venga accertata in via giurisdizionale la sua inidoneità al servizio, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del D.p.r. 461/01, già certificata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013;

inoltre,

3) - rivolge istanza intesa alla declaratoria dell’obbligo per il Ministero dell’Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art.15, comma 3 D.p.r. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso procedimento alla luce degli accertamenti già effettuati sulla sua persona da parte della competente C.M.O.

4) - la domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dall’interessato con riferimento agli anni 2011 e 2012 è stata respinta in quanto:

a) si è ritenuto che la sua posizione giuridica dovesse considerarsi assimilabile a quella di “pensionato a domanda a far data dal 16 agosto 2012”;

OMISSIS

5) - Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che, secondo un insegnamento giurisprudenziale che ha ricevuto avallo anche presso il massimo organo di giustizia amministrativa, (si veda, Cons. di St. sez. VI 1 dicembre 2009 n.7515) "leggere direttamente in sentenza";

6) - Lo stesso Consiglio di Stato ha, peraltro statuito che “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione.”( vedi Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n.6012).

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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11/04/2014 201400947 Sentenza 2


N. 00947/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01587/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Manelli, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Garibaldi,43;

contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- del provvedimento prot. …. Cat. 1.1.12Pers./2013 datato 8 luglio 2013, successivamente notificato in data 25 luglio 2013, con il quale la Questura di Lecce ha rigettato l'istanza di monetizzazione di congedo ordinario, maturato e non fruito dal ricorrente;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto e, in particolare, ove occorra, della nota n. 333-D/018675 del Ministero dell'Interno del 12 giugno 2013; della nota prot. n. …./1 febbraio 2012 della Questura di Lecce del 13 giugno 2013; della nota n. …./1.2.10/Pers. della Questura di Lecce del 21 giugno 2013; della nota prot. n. 333-G/I/Sett.2/mco/OMISSIS del Ministero dell'Interno del 27 giugno 2013;

per l'accertamento e la declaratoria dell'inidoneità al servizio ex art. 15, co. 1, DPR 461/01, così come certificata dalla CMO di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013;

dell'obbligo in capo al Ministero dell'Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art. 15, co. 3, DPR n. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso alla luce degli accertamenti già effettuati da parte della CMO di Taranto;

e, conseguentemente, del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito;

oltre che per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire tutti gli emolumenti con condanna dell'Amm.ne al pagamento delle relative somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. G. Manelli per il ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sovrintendente Capo della P.S. OMISSIS chiede l’annullamento del provvedimento datato 18 luglio 2013, con il quale la Questura di Lecce ha respinto la sua istanza di monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito con riferimento agli anni 2011 e 2012.

L’interessato chiede, altresì, che venga accertata in via giurisdizionale la sua inidoneità al servizio, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del D.p.r. 461/01, già certificata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013; inoltre, rivolge istanza intesa alla declaratoria dell’obbligo per il Ministero dell’Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art.15, comma 3 D.p.r. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso procedimento alla luce degli accertamenti già effettuati sulla sua persona da parte della competente C.M.O.

A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti violazioni:

- violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 d.p.r. 461/01- violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per illogicità e perplessità dell’azione amministrativa – eccesso di potere per errore nei presupposti;

- violazione e falsa applicazione del parere del Consiglio di Stato Comm.Speciale del 4 ottobre 2010 - violazione dell’art.14 del dp.r. n.395/1993, dell’articolo 18 d.p.r. 254/99, dell’articolo 36 Cost- dell’articolo 1 della legge n.937/77.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso del quale ha chiesto che venga pronunciata l’inammissibilità, o la infondatezza nel merito.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014.

DIRITTO

Si può affermare che, nonostante la poca chiarezza delle note interlocutorie che hanno costituito oggetto di scambio di corrispondenza tra la Questura di Lecce e il Ministero dell’Interno circa la posizione del ricorrente, la domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dall’interessato con riferimento agli anni 2011 e 2012 è stata respinta in quanto:

a) si è ritenuto che la sua posizione giuridica dovesse considerarsi assimilabile a quella di “pensionato a domanda a far data dal 16 agosto 2012”;

b) si è conseguentemente ritenuta ininfluente, ai fini della esatta qualificazione e della decorrenza dello status giuridico del dipendente, la circostanza che il giudizio di inidoneità pronunciato nei suoi riguardi fosse intervenuto in epoca successiva al collocamento a riposo a domanda;

c) si è rappresentato di non poter far luogo al pagamento sostitutivo del congedo ordinario, non solo in seguito all’entrata in vigore dell’art.5, comma 8 del d.l.95/2012, ma anche per effetto di un parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, reso in data 4 ottobre 2010, secondo il quale la monetizzazione del congedo può avere luogo anche per il personale cessato a domanda che ne faccia richiesta, purchè il dipendente si sia venuto a trovare nella oggettiva impossibilità di fruire delle ferie maturate e non godute e che abbia chiesto e non ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero pari ai giorni di congedo ordinario non goduti ovvero sia stato giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta al servizio nella Polizia di Stato dalla competente CMO, con verbale emesso in data antecedente il collocamento a riposo, con conseguente impossibilità di recedere dalle dimissioni o posticiparne la decorrenza;

d) si è, infine, opinato di non poter far luogo al procedimento di dispensa dal servizio del ricorrente, atteso che il medesimo e’ “ già cessato volontariamente”.

In definitiva, la posizione assunta dalla Amministrazione resistente sarebbe quella di ritenere che il procedimento di dispensa non possa essere attivato in quanto non sarebbe possibile dispensare dal servizio un soggetto già collocato a riposo per dimissioni volontarie.

Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che, secondo un insegnamento giurisprudenziale che ha ricevuto avallo anche presso il massimo organo di giustizia amministrativa, (si veda, Cons. di St. sez. VI 1 dicembre 2009 n.7515) “Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute può essere concluso anche nei confronti del dipendente già collocato a riposo, quando l'accertamento dello stato di salute invalidante, che costituisce presupposto essenziale per la dispensa, sia intervenuto antecedentemente alla data di collocamento in quiescenza; tale orientamento è, infatti, fondato sul diritto del dipendente a vedere concluso il procedimento di dispensa e a non essere pregiudicato da eventuali ritardi dell'amministrazione, che, non concludendo la procedura prima del collocamento a riposo a domanda, potrebbe precludere in tal modo l'accesso ai benefici derivanti dal diverso titolo della cessazione del servizio (inidoneità anziché dimissioni volontarie)”.

Nel caso di specie, il Collegio reputa che sussistano i presupposti per accordare preferenza al procedimento di dispensa rispetto alla diversa causa di risoluzione del rapporto da identificare nella domanda di dimissioni volontarie prodotta dall’interessato.

Milita in questa direzione il verbale del 5 febbraio 2013, con il quale la competente Commissione Medica Ospedaliera di Taranto, dopo aver rappresentato che il OMISSIS ha usufruito di 336 giorni di congedo ordinario a motivo di una OMISSIS, lo ha giudicato permanentemente inidoneo al servizio nella Polizia di Stato, ed ha altresì precisato che “l’inidoneità al servizio decorre dal 15 agosto 2012 ultimo giorno di servizio effettivo”.

Si può, perciò, ritenere che alla data del 15 agosto 2012 il OMISSIS si trovasse già in una condizione di inidoneità permanente al servizio che legittimava, senza ulteriori indugi, la sua dispensa dal servizio medesimo con conseguente prevalenza della inidoneità all’impiego rispetto alla volontaria dimissione dell’interessato, quale causa di rescissione del rapporto di lavoro.

Si tratta di conclusione che appare del resto conforme alla particolare natura della patologia sofferta dal dipendente – OMISSIS trattata a livello farmacologico - la quale, pur essendosi protratta a lungo nel tempo, si atteggiava quale causa di inidoneità al servizio fin dalle prime battute della sua insorgenza sulla persona del ricorrente.

Né può sostenersi con ragionevolezza che la inidoneità assoluta al servizio si sia cristallizzata in un momento successivo al collocamento del OMISSIS in quiescenza a seguito di dimissioni volontarie, non essendovi elementi di carattere medico per poter affermare cosa del genere.

Deve, anzi, sottolinearsi la incerta condotta della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto la quale ha protratto a lungo gli accertamenti sanitari finalizzati a stimare la idoneità al servizio del OMISSIS fino a pervenire, come già detto, ad un giudizio di inidoneità permanente al servizio nella Polizia di Stato solo nel contesto del verbale del 5 febbraio 2013 - dunque quando apparentemente il OMISSIS era a riposo a domanda - ma con effetti senz’altro da considerare retroattivi e, cioè, decorrenti dal 15 agosto 2012, ultimo giorno di servizio effettivo del OMISSIS.

La domanda del ricorrente diretta a conseguire la conclusione del procedimento di dispensa dal servizio per ragioni di salute deve dunque trovare accoglimento, ai sensi dell’art.15 del D.p.r. 461/2001, essendo erroneo il presupposto di fatto in base al quale l’amministrazione resistente ha stimato di non poter completare l’iter inerente al procedimento di dispensa dal servizio, atteso che lo stato invalidante è stato diagnosticato e accertato con caratteristiche di permanenza in epoca anteriore al collocamento a riposo del dipendente per dimissioni volontarie.

Appare, invero, conforme al principio di buona amministrazione di cui all’art.97 cost. il doveroso completamento del procedimento amministrativo il cui presupposto essenziale sia maturato prima del collocamento a riposo conseguente a domanda del dipendente.

Tanto deve affermarsi specialmente se dalla conclusione del diverso procedimento di dispensa dal servizio consegue l’attribuzione di provvidenze economiche migliorative per l’interessato.

Come pure erroneo è il presupposto in base al quale è stata respinta l’istanza diretta alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto dal dipendente.

Sostenere, infatti, che “ la posizione giuridica del dipendente in oggetto indicato …è quella di pensionato a domanda con decorrenza 16 agosto 2012 e trarne l’assunto della non spettanza del trattamento sostitutivo del congedo significa, per un verso, ignorare che un giorno prima e, cioè, il giorno 15 agosto 2012, il ricorrente versava in condizione di inidoneità permanente al servizio in Polizia di Stato con conseguente diritto a veder concluso il procedimento di dispensa dal servizio; per altro verso, vuol dire fornire una interpretazione della normativa di settore che proprio il Consiglio di Stato ha inteso scongiurare quando ha affermato che i ritardi dell’amministrazione (nell’ambito del procedimento in questione) non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente.

Lo stesso Consiglio di Stato ha, peraltro statuito che “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione.”( vedi Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n.6012).

Ciò consente di superare a piè pari il parere formulato dalla Commissione speciale del massimo organo di giustizia amministrativa sulla questione.

Il provvedimento che forma oggetto di domanda di annullamento non resiste, dunque, alle censure puntualmente svolte dal ricorrente e merita, pertanto, di essere caducato.

La natura della controversia milita per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento per quanto espresso in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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- Riposo;
- Licenza trasferimento;
- Riposo compensativo ex Legge 937/1977
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1) - pagamento sostitutivo dei giorni di riposo, di licenza di trasferimento e di riposo compensativo ex L. 937/1977 maturati e non fruiti dal ricorrente.

2) - dichiarato inidoneo al servizio militare in modo incondizionato in data 20.7.2012.

3) - Non avendo potuto fruire della licenza ordinaria e di altre forme di riposo compensativo ne chiedeva il pagamento sostitutivo all’amministrazione che inizialmente respingeva in toto la richiesta, ritenendola in contrasto con la previsione di cui all’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012.

Accolto
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SENTENZA ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500005 - Public 2015-01-14 -


N. 00005/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2014, proposto da:
L. C., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Bordoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, viale XII Giugno, 2;

contro
Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Emilia Romagna Sm-Ufficio Affari Generali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni, 4;

per l'accertamento
del diritto ad ottenere il pagamento sostitutivo dei giorni di riposo, di licenza di trasferimento e di riposo compensativo ex L. 937/1977 maturati e non fruiti dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

C. L., sottufficiale dell’Esercito Italiano, all’esito di una licenza straordinaria di convalescenza, veniva dichiarato inidoneo al servizio militare in modo incondizionato in data 20.7.2012.

Non avendo potuto fruire della licenza ordinaria e di altre forme di riposo compensativo ne chiedeva il pagamento sostitutivo all’amministrazione che inizialmente respingeva in toto la richiesta, ritenendola in contrasto con la previsione di cui all’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012.

Adiva il giudice del lavoro al fine di vedersi riconoscere il diritto al pagamento di quanto dovuto e nelle more del giudizio, l’Amministrazione gli liquidava quanto dovuto a titolo di licenza ordinaria non fruita negli anni 2011 e 2012.

Il giudizio si concludeva con la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice del lavoro e il ricorrente riassumeva il giudizio davanti a questo giudice per veder condannata l’amministrazione a quanto ulteriormente spettantegli.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La norma richiamata dall’amministrazione per negare la corresponsione del pagamento sostitutivo così dispone: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”.

Il caso del ricorrente non rientra nell’ipotesi disciplinate dalla norma citata in quanto il dipendente è stato dichiarato non idoneo al servizio e quindi non ha avuto la possibilità di recuperare i riposi e le ferie non fruite prima della cessazione dal servizio.

La norma del 2012, infatti, vuole impedire che non vi sia una programmazione oculata dei riposi a qualunque titolo del dipendente pubblico che potrebbe finire per concludere il suo servizio senza aver fruito di tutte le assenze dal servizio di cui ha diritto; in un’ottica di risparmio della spesa pubblica, si vuole evitare che una disattenta gestione delle presenze in servizio possa generare un costo derivante dal pagamento sostitutivo.

Il ricorrente, poco dopo il suo rientro in Italia dalla missione Kfor, non è stato più in condizione di prestare servizio fino a quando non è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio.

Anche volendo, pertanto, non sarebbe stato possibile fargli recuperare i giorni di riposo a vario titolo che aveva maturato.

L’amministrazione, costituendosi in giudizio, non ha negato il diritto del ricorrente ai riposi come da lui indicati, ma si è limitata a giustificare il diniego con l’esistenza della norma soprarichiamata, non applicabile al Camedda.

Dovrà in conclusione l’amministrazione procedere al pagamento di quanto spettante al ricorrente per i riposi non fruiti con gli interessi dall’epoca della prima richiesta fino al momento del pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, condanna l’amministrazione a corrispondere al ricorrente le somme derivanti dai titoli indicati in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 14/01/2015
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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Prescrizione del dovuto, tassazione IRPEF ed altro.

Il CdS rigetta il ricorso dell'interessato.

1) - Parte appellante, per come è dato capire, invoca la non assoggettabilità ad IRPEF del compenso sostitutivo delle ferie non godute : trattasi di profilo di doglianza del tutto avulso dall’ambito del giudizio instaurato innanzi al giudice amministrativo, essendo la cognizione di un siffatto aspetto della vicenda contenziosa, come fatto valere dall’interessato, devoluta ad altro giudice ( quello tributario ).

Per comprendere il tutto, leggete l'intera questione qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201501667
- Public 2015-03-31 -


N. 01667/2015REG.PROV.COLL.
N. 07006/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7006 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. G. Z., con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Tafuro in Roma, Via Orazio, 3;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01780/2013, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di pagamento delle licenze non fruite.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per la parte appellante l'avvocato dello Stato Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’appellante, sig. OMISSIS, Maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare, dopo il suo collocamento in congedo adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa per malattia, presentava all’Amministrazione della Difesa una richiesta di pagamento del compenso sostitutivo delle licenze ordinarie non fruite nel corso della malattia.

A fronte del silenzio serbato l’interessato proponeva innanzi al Tar della Lombardia ricorso ex art. 117 c.p.a. e nelle more di detto giudizio il Ministero della Difesa depositava rapporto informativo con cui indicava i giorni di licenza di cui il Sig. OMISSIS non avrebbe usufruito negli anni dal 2006 al 2008, ritenendo prescritte le pretese relative all’anno 2005.

Con sentenza interlocutoria n. 2510/2012 l’adito TAR ordinava all’Amministrazione di pronunciarsi formalmente sulla richiesta del militare con l’individuazione dei periodi di licenza non fruiti e della relativa liquidazione.

Il Ministero dava esecuzione alla sentenza in questione con nota dell’Aeronautica Militare del 30/11/2012 nella quale si specificava che le ferie non godute ammontavano per l’anno 2006 a 4 giorni, per l’anno 2007 a 20 giorni e per l’anno 2008 a 14 giorni, con la liquidazione in favore dell’istante per il predetto titolo, della somma di euro 3.255,61.

Il sig. OMISSIS proponeva altro ricorso volto ad affermare la non intervenuta prescrizione dei periodi di congedo non fruiti per l’anno 2005 e a contestare i conteggi effettuatati dall’amministrazione per i periodi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, a suo dire, apodittici e non documentatati.

L’adito Tribunale amministrativo regionale con sentenza n. 1780/13 in parte respingeva e in altra parte accoglieva il ricorso.

In particolare il gravame veniva respinto per quanto riguarda la domanda di liquidazione di un indennizzo ad un numero di giorni superiore a quello indicato dall’Amministrazione con la suindicata nota del 30/11/2012 ( 38 giorni ); veniva invece accolto in relazione all’indennizzo per le licenze non godute nell’anno 2005 con detrazione però dal periodo complessivo di n.12 giorni di ferie godute.

L’interessato ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo censure di illegittimità formulate con i seguenti tre motivi:

violazione del principio del ne bis in idem, in quanto uno dei due ricorsi proposti in primo grado, quello contrassegnato dal n. 1454/112 era stato già definito con sentenza n. 2510;

eccesso di potere per erroneità, incongruenza e apoditticità dell’agire della P.A. : il computo dei giorni di ferie non fruite operato dall’amministrazione è errato, avendo dovuto l’Amministrazione onerarsi della prova dell’avvenuta concessione e fruizione delle ferie delle quali il ricorrente ha chiesto il pagamento, sicchè in mancanza di tale prova va riconosciuto il diritto al compenso sostitutivo delle ferie come richiesto dallo stesso maresciallo OMISSIS;

3) il giudice adito non si è pronunciato sulle censure denunciate avverso l’atto di pagamento in ordine alla erronea imputazione del compenso individuato a tassazione IRPEF.

Inoltre l’ appellante ha criticato la sentenza nella parte in cui in sede di condanna e liquidazione delle spese ha erroneamente tenuto conto della parziale soccombenza dell’Amministrazione.

Si è costituito in giudizio per resistere all’appello l’intimato Ministero della Difesa.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato, rivelandosi le censure ivi dedotte ( e non sempre esposte organicamente) inidonee a scalfire le osservazioni e prese conclusioni del primo giudice che meritano integrale conferma.

Priva di pregio è la censura di violazione del principio del ne bis idem di cui al primo mezzo di gravame.

E’ sufficiente al riguardo esaminare il contenuto sia della parte narrativa che dispositiva della sentenza n. 2510/2012 per rendersi conto come siffatto decisum ha una valenza interlocutoria vuoi sostanziale vuoi formale dal momento che si ordina all’Amministrazione procedente di assumere le relative determinazioni in ordine a quanto richiesto dal ricorrente.

Appare evidente che la frase “ definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe” inserita nel “pqm” della sentenza sia solo un mero errore materiale che non vale certo ad inficiare il contenuto di remand impresso dal giudice adito alla sua decisione.

Quanto alle doglianze dedotte col secondo motivo d’appello e che vanno ad interessare il punto nodale della controversia all’esame, le stesse si appalesano non meritevoli di positivo apprezzamento, in quanto sprovviste di giuridico fondamento.

Parte appellante imputa all’Amministrazione di non aver dato prova della esatta quantificazione dei giorni di licenza non fruiti negli anni 2006, 2007 e 2008 mettendo in dubbio il computo indicato dall’amministrazione con la nota dell’Aeronautica militare del 30/11/2012 , ma la pretesa fatta valere dal OMISSIS non può essere accolta e non può andare ad intaccare i dati forniti con l’atto suindicato.

Invero, questo Consesso ha avuto modo di affermare il principio per cui il prestatore di lavoro che non abbia goduto delle ferie ha diritto al compenso sostitutivo ( cfr Cons. Stato Sez. V 19/10/20120 n. 6415),

ma nondimeno ricade sul lavoratore che invoca il diritto de quo l’onere di dimostrare di non aver goduto delle ferie ( cfr Cons. Stato !4/12/2012 n.4878).

Dello stesso avviso è peraltro la Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di affermare come il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati (Cass. Civ. lavoro 22/1/2009 n.26985 ) .

Al riguardo il Collegio non ha motivo di discostarsi da siffatti orientamenti giurisprudenziali, di guisa che nella specie il fatto costitutivo di illegittimità dedotto dall’appellante e ravvisato dal medesimo nella mancata prova dell’Amministrazione dell’esatto numero dei giorni di licenza non fruita non sussiste ( dacchè la P.A. non è tenuta a tale onere probatorio ) e vanno perciò considerati come validi ed esatti, ai fini della spettanza e liquidazione del compenso sostitutivo, i giorni indicati dall’Amministrazione con la nota del 30/11/2012 .

Altrettanto dicasi per la decurtazione dei 12 giorni indicati dall’Amministrazione come ferie godute e correttamente defalcati dal TAR relativamente al riconosciuto diritto a percepire il compenso de quo per l’anno 2005: anche qui in mancanza di un prova a contrariis da parte dell’interessato, non v’è motivo per disattendere il dato numerico costituito dalle ferie godute per tale annualità, come fornito con la nota del Comando Squadra Aerea del 19/7/2012.

Il terzo motivo d’appello è inammissibile.

Parte appellante, per come è dato capire, invoca la non assoggettabilità ad IRPEF del compenso sostitutivo delle ferie non godute : trattasi di profilo di doglianza del tutto avulso dall’ambito del giudizio instaurato innanzi al giudice amministrativo, essendo la cognizione di un siffatto aspetto della vicenda contenziosa, come fatto valere dall’interessato, devoluta ad altro giudice ( quello tributario ).

Infine prive di pregio si rivelano le critiche appuntate sulla parte della sentenza relativa alle spese.
Com’è noto la delibazione delle spese è legata alla regola di carattere generale della soccombenza di lite , fatta salva la discrezionalità del giudice di compensarle in presenza di giustificati motivi quali la peculiarità della vicenda , l’esito del giudizio ed altri aspetti relativi alla complessità delle questioni affrontate.

Ed è proprio tenuto conto della suddetta regula iuris che appare del tutto congruo che il primo giudice, nel riconoscere al OMISSIS le spese del giudizio nella misura liquidata, abbia considerato come rilevante la parziale soccombenza dell’amministrazione, il tutto nell’ambito della discrezionalità decisoria rimessa sul punto al giudicante

In forza delle suestese considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda de qua, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 31/03/2015
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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1) - Il ricorrente, è stato dipendente della Polizia di Stato sino al primo febbraio 2009, data in cui è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Praticamente: -) - Premette in punto di fatto l’interessato che all’atto della cessazione dal servizio avrebbe dovuto ancora fruire delle ferie relative al 2007/2008 e 2009 ma a causa della malattia non è stato possibile.

IL TAR precisa:

2) - La mancata fruizione delle ferie, nel caso di specie, non è imputabile al ricorrente, ma è da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo nel corso del servizio.

Per completezza leggete il tutto direttamente qui sotto.
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SENTENZA ,sede di LATINA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500373, - Public 2015-04-23 -

N. 00373/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2010, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Papa, con domicilio eletto in Latina presso la Segreteria della Sezione, Via A. Doria 4;

contro
Questura di Frosinone e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della nota prot. n. /amm.vo/91975 del 12 aprile 2010, di rigetto richiesta di monetizzazione congedo ordinario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Frosinone e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, è stato dipendente della Polizia di Stato sino al primo febbraio 2009, data in cui è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Premette in punto di fatto l’interessato che all’atto della cessazione dal servizio avrebbe dovuto ancora fruire delle ferie relative:

- all’anno 2007, in quanto a causa di assenza per malattia (40 gg.) non avrebbe potuto usufruire del congedo ordinario;

- all’anno 2008, in quanto a causa di ulteriore periodo di malattia (45 gg.) non avrebbe potuto usufruire del congedo ordinario;

- all’anno 2009, in quanto a causa di ulteriore periodo di malattia (4 gg.) non avrebbe potuto usufruire del congedo ordinario;

Il ricorrente presentava richiesta in data 4.2.2009 alla Questura di Frosinone, chiedendo la monetizzazione delle ferie non godute relative ai predetti anni.

Il ricorrente insorge, deducendo la violazione di legge (art. 18 del d.P.R. n. 254/99), violazione art. 36 Cost., chiedendo il riconoscimento del diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute.

All’udienza del 2.4.2015, la causa viene introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato.

La mancata fruizione delle ferie, nel caso di specie, non è imputabile al ricorrente, ma è da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo nel corso del servizio.

Pur sussistendo la regola generale della irrinunciabilità alla fruizione del congedo ordinario, tuttavia va riconosciuto al dipendente il diritto ad una indennità sostitutiva, in forza del principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, principio enucleato dall’art. 36 della Costituzione. Ciò anche in considerazione del carattere indisponibile del diritto al riposo, nonché del fatto della non imputabilità all’interessato del mancato godimento delle ferie.

L’indennità in parola ha, ovviamente, natura riparatoria, essendone configurabile la corresponsione non già quale retribuzione, bensì, quale extrema ratio, a titolo risarcitorio, nella eccezionale ipotesi che, per esigenze oggettive, il lavoratore debba rinunciare al normale godimento delle ferie. Stante la detta natura giuridica, alla fattispecie non è applicabile l’istituto della rivalutazione monetaria (cfr.: Cons. Stato IV, 29.8.2002, n. 4332; T.A.R. Puglia II, 26.4.2002, n. 2180; T.A.R. Liguria II, 2.5.2002 n. 496).

Come del resto precisato dalla stessa giurisprudenza amministrativa: “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende direttamente dal più generale diritto del lavoratore ad un periodo di riposo annuale ricorrente, previsto dall’art. 36 cost., irrinunciabile da parte del lavoratore medesimo e insopprimibile dal datore di lavoro; non è, pertanto, necessario che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie sia espressamente previsto dalla normativa, in quanto esso scaturisce dall’eventuale mancato godimento non determinato dalla volontà unilaterale del lavoratore; è necessario, e sufficiente, invece, che per fruirne, sussista la prova della non effettua” (C. Stato, sez. V, 31-01-1991, n. 94).

Il ricorso, in conclusione, può essere accolto, potendo restare assorbiti gli ulteriori profili di censura non espressamente esaminati.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in difetto di presentazione di nota spese, in complessivi € 1.000,00, oltre ad oneri di legge, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione intimata al pagamento del compenso sostitutivo per le ferie non godute dal ricorrente, nonché degli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Condanna l’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente le spese di lite quantificate nella complessiva somma di e. 1000,00 oltre accessori di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 23/04/2015
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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Ispettore Capo forestale, collocato a riposo su domanda a far data dal 1 febbraio 1997.

Il CdS accoglie l'appello dell'interessato.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201502404
- Public 2015-05-13 -


N. 02404/2015REG.PROV.COLL.
N. 05744/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5744 del 2013, proposto da:
P. L., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso lo stesso Maurizio Discepolo in Roma, Via Conca D'Oro, n. 184/190 Pal. D;

contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00371/2013, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva di trentuno giorni di ferie non godute;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e di Corpo Forestale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Perucca su delega di Discepolo e l’avvocato dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor P. L., già dipendente del Corpo Forestale dello Stato, con qualifica di Ispettore Capo forestale, collocato a riposo su domanda a far data dal 1 febbraio 1997, aveva agito presso il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche per l’accertamento del diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva di trentuno giorni di ferie asseritamente maturate per l’anno 1996 e non godute in quanto denegate dall’amministrazione intimata con provvedimento in data 14 novembre 1996. Con provvedimento prot. n° 8564 del 30 settembre 1997, il coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato ha successivamente denegato l’istanza di pagamento degli emolumenti sostitutivi delle ferie.

2. - Il TAR adito, con sentenza n. 371/2013, respingeva il ricorso, affermando che non può escludersi che antecedentemente alla data dell’istanza la fruizione del congedo ordinario fosse possibile. Secondo il TAR non può neppure ritenersi che, nel periodo intercorso tra il diniego del 14 novembre 1996 e il collocamento a riposo su domanda del dipendente, possa essere sopravvenuta l’assoluta impossibilità della fruizione delle ferie residue.

3. - Il signor P. L. ha impugnato la sentenza censurando in particolare la errata affermazione che non sarebbe stata dimostrata l’assoluta impossibilità del godimento delle ferie. Il TAR trascura di considerare che è incontestato il fatto che l’Amministrazione ha negato le ferie per improrogabili ed inderogabili esigenze di servizio. Inoltre l’appellante fa presente di aver riproposto nuova istanza in data 9.12.1996, anch’essa rigettata per mancanza di organico dell’ufficio, come risulta dagli atti depositati.

4. - Le Amministrazioni appellate si sono costituite senza articolare difese.


5. – La causa è stata discussa ed è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica dell’11 febbraio 2014.

6. – L’appello è fondato.

6.1. – La controversia non investe gli aspetti relativi al diritto irrinunciabile del lavoratore a ferie annuali sancito dall’art. 36 della Costituzione, né al diritto al compenso sostitutivo per le ferie non godute nel caso in cui il mancato godimento delle ferie sia dovuto a causa di servizio a norma dell’art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995; né sulla spettanza di tale diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

6.2. – La controversia concerne essenzialmente aspetti di fatto e, in particolare, se il dipendente in questione si sia trovato nell’assoluta impossibilità di fruire del congedo ordinario o comunque nelle condizioni richieste per aver diritto al compenso sostitutivo.

6.3. – Nel caso in esame, la parte ricorrente in primo grado e attuale appellante ha fatto presente depositando idonea documentazione in primo grado:

- di aver avanzato in data 13 novembre 1996, istanza per la fruizione di giorni 31 di congedo ordinario con decorrenza dal 15 novembre 1996;

- di aver diritto, per l’anno 1996, a giorni 41 di congedo ordinario, soltanto dieci dei quali fruiti fino alla data dell’istanza, essendo stata la richiesta di fruizione dei restanti 31 giorni avanzata per la prima volta in data in data 13 novembre 1996;

- che tale istanza non è stata accolta per ”improrogabili e inderogabili esigenze di servizio” dal competente dirigente del Corpo Forestale.

6.4. – Il Collegio ritiene che - anche non ammettendo la ulteriore circostanza relativa alla reiterazione della istanza di ferie in data 9 dicembre 1996 con lo stesso esito, circostanza affermata come documentata fin dal primo grado dall’appellante nell’atto di appello, ma che non risulta dagli atti allo stato disponibili - il ricorrente e appellante in primo grado ha offerto più di un principio di prova di avere avanzato tempestivamente la richiesta di ferie e che questa richiesta non è stata accolta con motivazioni relative ad esigenze di servizio.

6.5. - L’Amministrazione non si è costituita in appello, ma le sue argomentazioni sono deducibili dalla memoria depositata in primo grado corredata da una nota trasmessa dall’Amministrazione alla Avvocatura Distrettuale dello Stato, allegata agli atti. Secondo la difesa erariale, il presupposto per aver diritto al pagamento sostitutivo sarebbe stato solo il rifiuto totale dell’Amministrazione a concedere il congedo ordinario anche con riferimento ai giorni immediatamente precedenti alla cessazione del rapporto e non il non accoglimento di una istanza anteriore. Inoltre la stessa difesa aggiunge che il collocamento a riposo è avvenuto a domanda prima del decorso dei primi sei mesi del 1997, nei quali l’interessato avrebbe potuto avvalersi delle ferie.

6.6. – Le argomentazioni svolte dall’Amministrazione non sono condivise dal Collegio, il quale ritiene invece che, nelle circostanze di fatto date – che non sono contestate tra le parti -, per evitare di esporsi a successive e fondate richieste di pagamento sostitutivo sulla base della normativa di cui all’art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995, l’Amministrazione avrebbe dovuto formalmente richiedere all’interessato di usufruire delle ferie residue nel periodo immediatamente precedente alla data del suo collocamento a riposo, anche se avvenuto su domanda.

6.7. – Nel contesto sopra delineato, non risulta pertinente alla domanda e neppure comprensibile in rapporto alle predette circostanze, la motivazione del provvedimento con il quale, in data 30 settembre 1997, il coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato ha denegato l’istanza di pagamento degli emolumenti sostitutivi delle ferie non godute, facendo presente che “la superiore Direzione Generale ha evidenziato che l’individuazione delle mansioni dell’interessato non può ritenersi giustificativa per la monetizzazione del congedo ordinario non fruito”. Il presupposto per il compenso sostitutivo è infatti solo la mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, che, per le ragioni dette nei punti precedenti, risulta nel caso in esame sufficientemente provata con elementi non validamente contestati dall’Amministrazione.

7. – In base alle considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto e la sentenza del TAR conseguentemente riformata, accogliendo il ricorso in primo grado sia con riferimento all’accertamento del diritto al pagamento sostitutivo per 31 giorni di ferie non dovute, sia con riferimento alla conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute integrate dagli oneri accessori stabiliti dalla legge. In particolare deve al riguardo farsi applicazione del principio, affermato da questo Consiglio di Stato con l’Adunanza Plenaria n. 3 del 15 giugno 1998, e ribadito con la recente Adunanza Plenaria n. 18 del 13 ottobre 2011, secondo cui, per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici, gli interessi legali e la rivalutazione debbono essere calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione, sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi. La rivalutazione può essere accordata (con le modalità di cui sopra) solo se non risulti già assorbita dagli interessi legali, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

8. – Le spese per entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in primo grado.

Condanna le Amministrazioni appellate in solido tra di loro al pagamento delle somme dovute con interessi e rivalutazione monetaria nei termini specificati in motivazione.

Condanna altresì le stesse Amministrazioni il solido tra di loro al pagamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio a favore dell’appellante liquidate in euro 1000,00, oltre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2015
panorama
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC.
----------------------------------------------
Nuova circolare del CGA CC. n. 32/100-2-2003 datata 5 giugno 2015


vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
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sirio60
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da sirio60 »

buona sera a tutti!!
avete delle novità in merito alla tassazione sulla monetizzazione della licenza ordinaria non fruita?
Qualche settimana fa ne ho chiesto il pagamento, pur essendomi stato riconosciuto il diritto, dal Comando ho avuto conferma che sull'emolumento che riceverò verrà applicata la tassazione.
Accetto Vostri suggerimenti!!
PROMETHEUS
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da PROMETHEUS »

La circolare 93350/2013 del Ministero Difesa sull'applicazione del divieto di monetizzazione in vigore dal 7 luglio 2012 esclude i casi di malattia che abbiano comportato la successiva cessazione del rapporto di servizio. Si deve intendere, quindi, che la dispensa dal servizio per superamento dei 730 giorni di aspettativa per infermità nel quinquennio, anche se a derivante da "malattia" concessa dal medico curante e non solo della "convalescenza" concessa dal medico militare, segni il sorgere del diritto alla corresponsione della retribuzione delle ferie non godute, perché la mancata fruizione non è dovuta alla volontà del dipendente, né alla carente programmazione delle ferie da parte dell'Ente.

Qualcuno può confermare con esperienza diretta ?

Un saluto a Udin1962
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da Udin1962 »

Ciao Prometheus, grazie dei saluti. Ti confermo per esperienza quanto postato sopra.
panorama
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO parzlalmete
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1) - Il ricorrente è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica, con decorrenza 4 febbraio 2009.

2) - A seguito della cessazione dal servizio ha chiesto la monetizzazione di n. 86 giorni di congedo ordinario e n. 9 giorni di ex festività ex 933 del 1977 maturati e non fruiti nel periodo compreso tra il 2007 e la data di dispensa dal servizio.

3) - L’Amministrazione gli ha riconosciuto la monetizzazione di n 51, anziché 86, giorni di congedo ordinario, negandogli la trasformazione in equivalente monetario di n. 35 giorni di congedo ordinario (perché maturati nel periodo in cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa speciale in attesa che il Ministero si pronunciasse sul riconoscimento della dipendenza da casa di servizio della patologia per cui è stato dispensato) e dei giorni di ex festività ex 933 del 1977.

IL TAR LECCE precisa:

4) - Il ricorso merita solo parziale accoglimento.

5) - Va respinta la domanda con cui l’istante chiede la monetizzazione delle giornate di ex festività posto che, ex art. 1 e 2 L. 937/1977, le stesse devono essere obbligatoriamente fruite entro l’anno: la loro monetizzazione può avvenire solo con riferimento ai giorni non goduti “per esigenze di servizio ( e non per altra causa).

6) - La domanda con cui il ricorrente chiede la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto nel periodo in cui si è protratto il procedimento di dispensa dal servizio merita, invece, accoglimento.

7) - Il Collegio non intende discostarsi dai precedenti con cui la Sezione, nel decidere controversie simili a quella odierna, ha precisato che l’art. 18 del DPR 254 del 1999 – laddove prevede che al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14 del DPR n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità" - deve essere interpretato nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito deve coprire l'intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Tar Lecce n. 2986/2013) e che i ritardi dell’amministrazione nella conclusione del procedimento di dispensa dal servizio non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente (cfr. Tar Lecce n. 947/2014 che richiama, altresì, Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n. 6012 secondo cui “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione”).

N.B.: rileggi sopra il punto n. 6 e 7.

Il resto leggetelo qui sotto.
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502249, - Public 2015-07-08 -


N. 02249/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00765/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. R. R., con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale T. Tasso n. 45;

contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- del decreto del Questore di Lecce OMISSIS del 20 marzo 2013, notificato il 26 marzo 2013, nella parte in cui non ha monetizzato:

- il congedo ordinario maturato e non fruito nel periodo di aspettativa disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 18.06.2002 n. 164 a far data dal "6.10.2007 al 24.7.2008" per

complessivi giorni 35;
- i riposi ex L. 937/77 maturati e non fruiti nel periodo dall'1.1.2007 al 3.2.2009, per un totale di giorni 9;

- e, comunque di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o consequenziale anche non noto al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi nei preliminari i difensori avv. R. R. per il ricorrente e avv. dello Stato A. Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica, con decorrenza 4 febbraio 2009.

A seguito della cessazione dal servizio ha chiesto la monetizzazione di n. 86 giorni di congedo ordinario e n. 9 giorni di ex festività ex 933 del 1977 maturati e non fruiti nel periodo compreso tra il 2007 e la data di dispensa dal servizio.

L’Amministrazione gli ha riconosciuto la monetizzazione di n 51, anziché 86, giorni di congedo ordinario, negandogli la trasformazione in equivalente monetario di n. 35 giorni di congedo ordinario (perché maturati nel periodo in cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa speciale in attesa che il Ministero si pronunciasse sul riconoscimento della dipendenza da casa di servizio della patologia per cui è stato dispensato) e dei giorni di ex festività ex 933 del 1977.

Nel presente giudizio impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, insistendo nelle originarie richieste e chiedendo il pagamento degli accessori.

Il ricorso merita solo parziale accoglimento.

Va respinta la domanda con cui l’istante chiede la monetizzazione delle giornate di ex festività posto che, ex art. 1 e 2 L. 937/1977, le stesse devono essere obbligatoriamente fruite entro l’anno: la loro monetizzazione può avvenire solo con riferimento ai giorni non goduti “per esigenze di servizio ( e non per altra causa).

La domanda con cui il ricorrente chiede la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto nel periodo in cui si è protratto il procedimento di dispensa dal servizio merita, invece, accoglimento.

Il Collegio non intende discostarsi dai precedenti con cui la Sezione, nel decidere controversie simili a quella odierna, ha precisato che l’art. 18 del DPR 254 del 1999 – laddove prevede che al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14 del DPR n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità" - deve essere interpretato nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito deve coprire l'intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Tar Lecce n. 2986/2013) e che i ritardi dell’amministrazione nella conclusione del procedimento di dispensa dal servizio non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente (cfr. Tar Lecce n. 947/2014 che richiama, altresì, Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n. 6012 secondo cui “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione”).

Per quanto riguarda la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria, va rammentato che l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 attribuisce, per i crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1994, unicamente il diritto ad ottenere la “maggior somma” fra interessi e rivalutazione monetaria, impedendo il "cumulo" degli accessori (A.P Cons. Stato. 15 giugno 1993, n. 3).

Alla luce del suddetto divieto di cumulo, applicabile al caso di specie riguardando la controversia in esame periodi successivi al 1994 e precisamente gli anni 2007, 2008 e 2009, l’Amministrazione dovrà riconoscere al ricorrente, oltre alla sorte capitale (monetizzazione dei giorni di congedo maturati e non fruiti), la spettanza degli interessi nella misura legale, mentre la rivalutazione monetaria sarà dovuta solo per l’eventuale eccedenza.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2015
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