Quali sono i criteri per la selezione delle madri surrogate?

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mbetto
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Re: Quali sono i criteri per la selezione delle madri surrogate?

Messaggio da mbetto »

L'argomento è intrigante ed interessantissimo.
Come mai nessuno nel forum si è mai posto il problema?


panorama
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Re: Quali sono i criteri per la selezione delle madri surrogate?

Messaggio da panorama »

Diventare un genitore è il sogno di molte persone. Purtroppo per alcuni, per esempio, le coppie gay o quelle con problemi di fertilità che impediscono loro di avere un figlio da soli, questo sogno è difficile da realizzare. La maternità surrogata si presenta come una delle soluzioni per permettere a queste coppie di avere un bambino biologico.

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Consulta sentenza n. 33/2021.

Maternità surrogata: necessaria una legge a tutela del bambino

La Consulta invita il Parlamento a dare riconoscimento giuridico al legame tra il minore e la coppia che se ne prende cura (sentenza n. 33/2021)

Con la sentenza n. 33 del 09/03/2021 (testo in calce) la Corte Costituzionale afferma che l’interesse superiore del minore a veder riconosciuto il legame di filiazione anche con il genitore non biologico, deve essere bilanciato con lo scopo legittimo dell’ordinamento a disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, penalmente sanzionata.
Escludendo quindi la possibilità di trascrivere le sentenze straniere di riconoscimento della filiazione, la Consulta chiede che sia il legislatore a porre mano ad una speciale procedura di adozione per consentire la tutela del diritto del minore.

Il caso

Una coppia omosessuale di nazionalità italiana, unita in matrimonio in Canada, ha deciso di praticare, in quel Paese, la maternità surrogata. L’embrione, formato dai gameti di una donatrice anonima e di uno dei due uomini, è stato impiantato nell’utero di una donna, dalla quale è nato poi il bambino, consegnato ai due uomini che avevano condiviso insieme il progetto genitoriale.

Nell’atto di nascita canadese è stato indicato solo il padre biologico del minore, mentre non sono stati menzionati né la madre surrogata, né il compagno del padre e neppure la donatrice dell’ovocita. Il padre biologico e il padre d’intenzione hanno quindi proposto ricorso, accolto dalla Corte Suprema della British Columbia, la quale ha dichiarato i due uomini quali genitori del bambino. Ritornati in Italia, gli stessi hanno chiesto il riconoscimento del provvedimento canadese in Italia. La Corte d’Appello di Venezia ha accolto il ricorso, ma l’avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per cassazione.

La questione di legittimità costituzionale

La prima sezione della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 comma 6 L. 40/2004 (norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell’ art. 64 comma 1 lett. g delle norme di diritto internazionale privato e dell’art. comma 12 del regolamento sullo stato civile (L. 127/95) perchè il combinato disposto delle predette norme non consente il riconoscimento e l’esecutività del provvedimento straniero di inserimento del genitore d’intenzione nell’atto di stato civile di un minore procreato con maternità surrogata.

La questione sottoposta all’esame della Corte è quella dello stato civile dei bambini nati con la pratica della maternità surrogata, vietata dall’ordinamento italiano.

In particolare è discusso il riconoscimento giuridico del legame del bambino con il genitore non biologico o “genitore d’intenzione”, che condivide il progetto genitoriale senza aver dato il proprio apporto genetico.

La questione di costituzionalità si è resa necessaria, perchè sul punto si erano già pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 12193/2019), escludendo il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero con cui sia stato dichiarato il rapporto di filiazione tra il bambino nato con maternità surrogata e il genitore d’intenzione. Secondo le Sezioni Unite, il riconoscimento sarebbe infatti contrario a ragioni di ordine pubblico, posto che l’ordinamento italiano punisce penalmente la pratica della surrogazione di maternità.

La prima sezione della Corte, investita del ricorso, riteneva tuttavia che la posizione delle Sezioni Unite del 2019 sarebbe stata in contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione, dando luogo a diritto vivente (cui le sezioni semplici devono conformarsi) contrario a principi fondamentali dell’ordinamento italiano ed europeo.

La posizione della Corte Costituzionale in tema di maternità surrogata

Nella sentenza n. 33 del 2021, attraverso un lungo iter argomentativo, la Corte Costituzionale, pur confermando la posizione delle Sezioni Unite sulla contrarietà all’ordine pubblico della maternità surrogata, pone un principio importante di tutela del minore.

La Consulta ribadisce prioritariamente la posizione già assunta in precedenti pronunce (sent. 272/2017) per la quale il divieto penalmente sanzionato di surrogazione di maternità è un principio di ordine pubblico posto a tutela di valori fondamentali. La maternità surrogata, si legge nella motivazione, “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Inoltre, gli accordi con la donna prestatrice di utero comporterebbero il rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne economicamente bisognose o in condizioni sociali disagiate, le quali verrebbero indotte ad accettare la gravidanza solo per motivi di bisogno, dovendo poi consegnare il bambino a terzi.

La Corte ricorda che anche il Parlamento Europeo con la risoluzione del 13 dicembre 2016 ha ribadito la condanna di “qualsiasi forma di maternità surrogata ai fini commerciali”.

La tutela del bambino nato all’estero da maternità surrogata: interesse al riconoscimento del legame giuridico anche con il genitore non biologico

Fatta questa debita premessa, la Corte Costituzionale affronta il problema della tutela del minore, nato per il progetto di una coppia che ha comunque portato a compimento la pratica vietata in uno Stato in cui la maternità surrogata è consentita.

Il criterio di riferimento è costituito dal principio di salvaguardia dell’interesse superiore del minore, tutelato dalla Dichiarazione di New York sui diritti del Fanciullo, ma anche dagli artt. 30 e 31 della Costituzione secondo l’interpretazione di plurime pronunce della Corte (sent. 11/81, 272/2017, 76/2017, 17/2017 e 239/2014). In base a tale principio, ogni decisione deve “ricercare la soluzione ottimale in concreto per l’interesse del minore”.

Non vi è dubbio, secondo la Corte, che l’interesse del bambino sia quello di veder riconosciuto giuridicamente il legame con entrambi i componenti della coppia. E’ in gioco infatti la tutela dell’identità del bambino che fin dalla nascita è stato accudito nell’ambito di una determinata famiglia o comunque di una comunità di affetti che ha le caratteristiche della formazione sociale (tutelata dall’art. 2 Cost.). In ogni caso (si legge nella sentenza) non si tratta di riconoscere la pretesa ad un presunto “diritto alla genitorialità”, ma semmai di affermare il dovere della coppia all’esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti del bambino.

Per garantire il riconoscimento giuridico del rapporto tra il minore e il genitore non biologico è sufficiente il procedimento di adozione

Dopo aver proclamato il principio dell’ interesse del minore al riconoscimento del rapporto giuridico con il genitore d’intenzione, la Corte esclude che l’unica strada per soddisfare questo interesse sia costituita dal riconoscimento della sentenza straniera di filiazione.

Con articolata motivazione, la Consulta si pone alla ricerca di un equilibrio tra i rilevanti interessi in gioco, per salvaguardare lo scopo legittimo dell’ordinamento italiano di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità, non consentendo la trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero.

Si legge nella motivazione che, anche l’interesse superiore del minore, come “tutti i diritti fondamenti tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri…se così non fosse si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei contorni delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute…”

Bilanciando dunque gli interessi in gioco, alla luce del criterio di proporzionalità, la Consulta afferma che la tutela del bambino possa essere realizzata anche attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere. Sul punto, anche la Corte EDU ha stabilito che, nella discrezionalità dei legislatori nazionali, costituisce tutela sufficiente per l’interesse del minore quella in grado di stabilire un legame di vera e propria filiazione, con modalità che garantiscano l’effettività e la celerità della sua messa in opera.

Inadeguatezza del procedimento di adozione speciale e necessità dell’intervento del legislatore

La Consulta quindi esamina la questione se la procedura di adozione in casi particolari, prevista dall’ordinamento italiano (art. 44 comma 1 lett. d della Legge 184/83) costituisca quella “tutela sufficiente”, richiesta dai parametri sopra delineati e stabiliti anche dalla Corte EDU.

La Corte Costituzione esclude che la predetta procedura adeguata a realizzare l’interesse del minore ai fini che ci occupano, in quanto essa non attribuisce la genitorialità all’adottante, ed appare dubbio che sia in grado di costituire vincoli di parentela con nonni zii, fratelli e sorelle. Altro limite del menzionato procedimento di adozione, sarebbe costituito dalla necessità dell’assenso del genitore “biologico”, col rischio che il consenso non venga prestato in caso di sopravvenuta crisi della coppia.

La Corte, dichiarando quindi inammissibile la questione di legittimità costituzionale, invita il legislatore, nella propria discrezionalità, a disciplinare un procedimento di adozione idoneo a realizzare l’interesse del minore nato all’estero, da maternità surrogata, al legame di filiazione con il genitore non biologico.

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Maternità surrogata e genitorialità: il no della Consulta. Ora il Parlamento legiferi per tutelare i minori
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