Buongiorno a tutti, sono un CC. App1 in servizio, al momento in aspettativa per problemi di salute, la mia domanda è la seguente, in caso di riforma con quale patologia si rischia la revisione della Patente?
Grazie per quei colleghi che mi vorranno rispondere.
Quale patologia si rischia revisione Patente
Re: Quale patologia si rischia revisione Patente
revisione, a norma dell’art. 128 del codice della strada, sulla base della comunicazione proveniente da una struttura pubblica.
IL CONSIGLIO DI STATO su ricorso Straordinario al P.D.R. scrive:
1) - revisione della patente di guida, a seguito di segnalazione effettuata dalla azienda sanitaria di Savona n. 2 con la quale il Dipartimento di medicina interna, “pur non entrando nel merito della patologia del paziente” aveva segnalato all’ufficio della motorizzazione di “considerare l’opportunità di revisione straordinaria della patente di guida”.
2) - Tali provvedimenti di revisione in genere si fondano su comunicazioni degli organi di polizia, di strutture sanitarie o di autorità militari che segnalano la presenza di particolari patologie o fatti che possono avere riflessi sulla guida in condizioni di sicurezza.
Il resto leggetelo qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------
15/05/2014 201303749 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/12/2013
Numero 01545/2014 e data 15/05/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 dicembre 2013
NUMERO AFFARE 03749/2013
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor G. T., avverso il provvedimento di revisione della patente di guida;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. RU/27046 in data 04/11/2013 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, e la navigazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro;
Premesso:
Il sig. G. T., con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 24 aprile 2013, ha impugnato il provvedimento n. 501/DEC/ del 16 novembre 2012 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha respinto il ricorso gerarchico presentato dall’interessato contro il provvedimento n. RR 597/12 del 31 agosto 2012 dell’ufficio della motorizzazione civile di Savona, che aveva disposto, a norma dell’art. 128 del d.l.vo n. 285 del 30 aprile 1992, la revisione della patente di guida, a seguito di segnalazione effettuata dalla azienda sanitaria di Savona n. 2 con la quale il Dipartimento di medicina interna, “pur non entrando nel merito della patologia del paziente” aveva segnalato all’ufficio della motorizzazione di “considerare l’opportunità di revisione straordinaria della patente di guida”.
Il ricorrente contesta il contenuto della nota della Asl ritenendola infondata e immotivata, fa presente di avere recentemente superato una visita medica per la conferma di validità della patente e richiama un precedente ricorso straordinario, che è stato accolto.
L’Amministrazione sostiene che le censure sono infondate, in quanto l’ufficio della motorizzazione non poteva far altro che disporre la revisione, a norma dell’art. 128 del codice della strada, sulla base della comunicazione proveniente da una struttura pubblica, sulla necessità della verifica della persistenza, nel titolare della patente, dell’idoneità psicofisica per il possesso della stessa; né l’ufficio della motorizzazione avrebbe potuto in alcun modo ignorare detta segnalazione o assumere direttamente, a fronte della certificazione presentata dall’interessato, alcuna decisione in ordine al possesso o meno dei requisiti psico-fisici, senza una verifica, così come disposta da parte degli organi a ciò preposti per legge.
Considerato:
Il ricorso è da accogliere.
I provvedimenti, discrezionali e cautelari, di revisione della patente, finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida, sono adottati dall’ufficio della motorizzazione sulla base del potere-dovere ad esso conferito dall’art. 128 del codice della strada, finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione stradale e alla prevenzione degli incidenti.
Sulla base di tali considerazioni l’Amministrazione non può esimersi dal disporre la revisione della patente allorché sorgano perplessità relative a comportamenti trasgressivi o comunque anomali del titolare della patente che possano far dubitare della sua capacità di guida e delle sue condizioni psicofisiche, requisiti che devono sempre permanere nel titolare del titolo abilitativo per la conduzione di automezzi. Tali provvedimenti di revisione in genere si fondano su comunicazioni degli organi di polizia, di strutture sanitarie o di autorità militari che segnalano la presenza di particolari patologie o fatti che possono avere riflessi sulla guida in condizioni di sicurezza.
Peraltro la mancanza di specifiche professionalità in determinate materie, in particolare quelle sanitarie, che non permettono agli uffici della motorizzazione alcuna valutazione in merito a tali segnalazioni, non esclude la sindacabilità di alcune situazioni di assoluto difetto di motivazione delle richieste, con conseguente obbligo di acquisire, presso i competenti uffici o strutture sanitarie, ulteriori delucidazioni che permettano di sostenere, con adeguata motivazione “per relationem”, la richiesta di applicazione dell’articolo 128 del codice della strada.
Diversamente, pur riconoscendosi il carattere non sanzionatorio, ma cautelare della richiesta, verrebbero comunque in evidenza profili di automaticità della procedura di revisione della patente che, invece, deve comunque restare collegata a specifiche verifiche di fatto relative alla capacità tecnica di guida o allo stato di salute.
Nel caso di specie, la comunicazione della Asl, probabilmente per una ingiustificata tutela della “privacy”, afferma espressamente di “non entrare nel merito della patologia del paziente” chiedendo però, contestualmente, che venga effettuata la procedura di revisione della patente di guida; viene così sostanzialmente negata ogni possibilità dell’interessato di contestazione del merito del provvedimento.
Per tali aspetti il gravame deve ritenersi fondato per difetto di motivazione, con salvezza degli eventuali ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione sarà tenuta ad adottare una volta che sia stato eliminato il richiamato vizio di legittimità.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Adolfo Metro Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
IL CONSIGLIO DI STATO su ricorso Straordinario al P.D.R. scrive:
1) - revisione della patente di guida, a seguito di segnalazione effettuata dalla azienda sanitaria di Savona n. 2 con la quale il Dipartimento di medicina interna, “pur non entrando nel merito della patologia del paziente” aveva segnalato all’ufficio della motorizzazione di “considerare l’opportunità di revisione straordinaria della patente di guida”.
2) - Tali provvedimenti di revisione in genere si fondano su comunicazioni degli organi di polizia, di strutture sanitarie o di autorità militari che segnalano la presenza di particolari patologie o fatti che possono avere riflessi sulla guida in condizioni di sicurezza.
Il resto leggetelo qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------
15/05/2014 201303749 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/12/2013
Numero 01545/2014 e data 15/05/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 dicembre 2013
NUMERO AFFARE 03749/2013
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor G. T., avverso il provvedimento di revisione della patente di guida;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. RU/27046 in data 04/11/2013 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, e la navigazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro;
Premesso:
Il sig. G. T., con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 24 aprile 2013, ha impugnato il provvedimento n. 501/DEC/ del 16 novembre 2012 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha respinto il ricorso gerarchico presentato dall’interessato contro il provvedimento n. RR 597/12 del 31 agosto 2012 dell’ufficio della motorizzazione civile di Savona, che aveva disposto, a norma dell’art. 128 del d.l.vo n. 285 del 30 aprile 1992, la revisione della patente di guida, a seguito di segnalazione effettuata dalla azienda sanitaria di Savona n. 2 con la quale il Dipartimento di medicina interna, “pur non entrando nel merito della patologia del paziente” aveva segnalato all’ufficio della motorizzazione di “considerare l’opportunità di revisione straordinaria della patente di guida”.
Il ricorrente contesta il contenuto della nota della Asl ritenendola infondata e immotivata, fa presente di avere recentemente superato una visita medica per la conferma di validità della patente e richiama un precedente ricorso straordinario, che è stato accolto.
L’Amministrazione sostiene che le censure sono infondate, in quanto l’ufficio della motorizzazione non poteva far altro che disporre la revisione, a norma dell’art. 128 del codice della strada, sulla base della comunicazione proveniente da una struttura pubblica, sulla necessità della verifica della persistenza, nel titolare della patente, dell’idoneità psicofisica per il possesso della stessa; né l’ufficio della motorizzazione avrebbe potuto in alcun modo ignorare detta segnalazione o assumere direttamente, a fronte della certificazione presentata dall’interessato, alcuna decisione in ordine al possesso o meno dei requisiti psico-fisici, senza una verifica, così come disposta da parte degli organi a ciò preposti per legge.
Considerato:
Il ricorso è da accogliere.
I provvedimenti, discrezionali e cautelari, di revisione della patente, finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida, sono adottati dall’ufficio della motorizzazione sulla base del potere-dovere ad esso conferito dall’art. 128 del codice della strada, finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione stradale e alla prevenzione degli incidenti.
Sulla base di tali considerazioni l’Amministrazione non può esimersi dal disporre la revisione della patente allorché sorgano perplessità relative a comportamenti trasgressivi o comunque anomali del titolare della patente che possano far dubitare della sua capacità di guida e delle sue condizioni psicofisiche, requisiti che devono sempre permanere nel titolare del titolo abilitativo per la conduzione di automezzi. Tali provvedimenti di revisione in genere si fondano su comunicazioni degli organi di polizia, di strutture sanitarie o di autorità militari che segnalano la presenza di particolari patologie o fatti che possono avere riflessi sulla guida in condizioni di sicurezza.
Peraltro la mancanza di specifiche professionalità in determinate materie, in particolare quelle sanitarie, che non permettono agli uffici della motorizzazione alcuna valutazione in merito a tali segnalazioni, non esclude la sindacabilità di alcune situazioni di assoluto difetto di motivazione delle richieste, con conseguente obbligo di acquisire, presso i competenti uffici o strutture sanitarie, ulteriori delucidazioni che permettano di sostenere, con adeguata motivazione “per relationem”, la richiesta di applicazione dell’articolo 128 del codice della strada.
Diversamente, pur riconoscendosi il carattere non sanzionatorio, ma cautelare della richiesta, verrebbero comunque in evidenza profili di automaticità della procedura di revisione della patente che, invece, deve comunque restare collegata a specifiche verifiche di fatto relative alla capacità tecnica di guida o allo stato di salute.
Nel caso di specie, la comunicazione della Asl, probabilmente per una ingiustificata tutela della “privacy”, afferma espressamente di “non entrare nel merito della patologia del paziente” chiedendo però, contestualmente, che venga effettuata la procedura di revisione della patente di guida; viene così sostanzialmente negata ogni possibilità dell’interessato di contestazione del merito del provvedimento.
Per tali aspetti il gravame deve ritenersi fondato per difetto di motivazione, con salvezza degli eventuali ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione sarà tenuta ad adottare una volta che sia stato eliminato il richiamato vizio di legittimità.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Adolfo Metro Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
Re: Quale patologia si rischia revisione Patente
....grazie Panorama, sono stato riformato in data 01.10.2013, per Ansia con crisi di panico, ancora nulla per revisione della patente, buna serata Jonny64
Re: Quale patologia si rischia revisione Patente
jonny64, ci sono novità su di te ???
-----------------------------------------------------
1) - in data 3.3.2009, la Commissione Medica ospedaliera dell’Aeronautica Militare di Bari, nell’ambito del procedimento relativo alla verifica in capo all’odierna ricorrente della sussistenza delle condizioni di cui alla Legge n. 335/1995, attestava la sussistenza a suo carico di una sindrome depressiva cronica endoreattiva medio-grave.
2) - In conseguenza di ciò, con provvedimento del 3.3.2009, detta Commissione dichiarava -OMISSIS- inabile permanentemente in maniera assoluta al servizio, nonché a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
3) - l’Ufficio della Motorizzazione di Bari disponeva la revisione della patente di guida cat. B della ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica.
IL TAR di Bari precisa:
4) - Poiché, pertanto, il decreto impugnato risulta in contrasto con l’art. 3 della Legge n. 241/1990, il quale prevede che la motivazione del provvedimento espliciti congruamente le ragioni di fatto e di diritto sottese all’adozione di una specifica decisione amministrativa, occorre procedere al suo annullamento a fini di integrale riesame.
5) - In particolare il complesso delle disposizioni del codice della strada (art. 119) e del regolamento di esecuzione n. 495/1992 (artt. 319 e 320 e Appendice II al Titolo IV) in combinato disposto con la previsione generale di cui al menzionato art. 3 della Legge n. 214/1990 depongono nel senso dell’affermazione di un dovere, gravante sulla P.A., di indicazione nel provvedimento delle eventuali circostanze che rendono in concreto la malattia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza.
6) - Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa che in sede di riesercizio del potere dovrà conformarsi ai principi di diritto in precedenza esposti.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------
05/11/2014 201401306 Sentenza 1
N. 01306/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. A. C., con domicilio eletto presso G. S., in Bari, Piazza Luigi di Savoia, 37;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa concessione di misura cautelare
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.5.2010, n. 1465, a firma del Sottosegretario di Stato B. G., con cui veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente a seguito di dichiarazione di inidoneità alla guida in via definitiva;
del provvedimento n. ../ INC dell’11.6.2009, con il quale l’Ufficio della Motorizzazione di Bari disponeva la revisione della patente di guida cat. B della ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica;
del certificato della Commissione Medica Locale di Bari, rilasciato in data 28.9.2009, con cui si attestava la non idoneità della ricorrente alla patente di guida;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte ricorrente il difensore avv. A. C.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 25 agosto 2010, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, instando per l’annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari, dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva che, in data 3.3.2009, la Commissione Medica ospedaliera dell’Aeronautica Militare di Bari, nell’ambito del procedimento relativo alla verifica in capo all’odierna ricorrente della sussistenza delle condizioni di cui alla Legge n. 335/1995, attestava la sussistenza a suo carico di una sindrome depressiva cronica endoreattiva medio-grave.
In conseguenza di ciò, con provvedimento del 3.3.2009, detta Commissione dichiarava -OMISSIS- inabile permanentemente in maniera assoluta al servizio, nonché a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Successivamente, in data 11.6.2009, -OMISSIS- riceveva una nota dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale veniva disposto un ulteriore esame di idoneità psicofisica per la revisione della patente di guida.
In data 21.9.2009 la ricorrente veniva convocata dalla Commissione Medica Locale di Bari presso la ASL BA al fine di essere sottoposta a visita medica per la detta revisione.
In tale sede, le veniva richiesto un certificato di visita specialistica psichiatrica rilasciato da struttura pubblica che si esprimesse sulla compatibilità fra le patologie rilevate e idoneità alla guida.
In data 24.9.2009, -OMISSIS- si sottoponeva a visita specialistica presso il presidio ospedaliero OMISSIS , ove il Dott. OMISSIS, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale, diagnosticava una sindrome depressiva cronica in fase di compenso clinico, attestando che tale patologia risultava compatibile con la guida.
In data 28.9.2009, la -OMISSIS- si ripresentava alla Commissione Medica Locale di Bari presso la ASL BA e quest’ultima la dichiarava non idonea alla guida.
L’interessata inoltrava in data 14.10.2009 ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale disponeva che venisse effettuata una nuova visita medica presso l’Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari.
In data 15.3.2010, -OMISSIS- si sottoponeva ad ulteriore visita medica presso la detta Unità Sanitaria Territoriale, la quale ribadiva la non idoneità della predetta ad alcuna patente di guida in via definitiva.
Con il decreto impugnato, meglio indicato in oggetto, il ricorso gerarchico presentato dalla interessata veniva respinto.
Avverso tale risultato provvedimentale insorgeva la ricorrente proponendo plurimi motivi di gravame.
Evidenziava, in primo luogo, la violazione dell’art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada, nonché dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, con eccesso di potere sotto plurimi profili, non avendo chiarito l’Amministrazione resistente in base a quali specifiche considerazioni si fosse formato il dubbio sulla persistenza, in favore della ricorrente, dei requisiti psichici e fisici prescritti per l’idoneità alla guida.
Rimarcava, altresì, la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, sotto altro profilo, con eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, in uno con la violazione degli artt. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada e 320 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dell’appendice II lett. E e F del Titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per non aver chiarito i presupposti di diritto alla base del giudizio di non idoneità.
Con duplice atto di costituzione di stile pervenuto in Segreteria in data 1 settembre 2010, si costituiva in giudizio l’Avvocatura Erariale sia per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che per l’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero.
Con successivo deposito del 2 settembre 2010, venivano presentate in giudizio note ministeriali a controdeduzione.
All’udienza in camera di consiglio del 22 settembre 2010, l’istanza cautelare veniva accolta ai fini del riesame con ordinanza n. 669 in data 23 settembre 2010.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2014 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
In base all’art. 128, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada “Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.”.
Dal tenore letterale del disposto normativo emerge come l’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici, i quali, in via eventuale e successiva, emanano i provvedimenti di sospensione o revoca della patente, ove in capo al titolare di quest’ultima non sussistano più i requisiti fisici e psichici prescritti.
Nel caso di specie, a fronte di una situazione medica quanto meno non univoca - tenuto conto delle risultanze medico psichiatriche emerse a seguito della visita della ricorrente -OMISSIS- ad opera del Dott. OMISSIS, come meglio evidenziato supra - l’Amministrazione era gravata da uno specifico e più intenso onere motivazionale ed argomentativo, volto a giustificare come si fosse giunti ad una valutazione di non sussistenza pro futuro dei requisiti per l’idoneità alla patente di guida nell’articolato configurarsi del caso di specie (cfr. per un caso simile T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 6 maggio 2014, n. 1143).
L’onere motivazionale, nel provvedimento impugnato, è stato assolto, invece, con un mero riferimento de relato alle risultanze degli accertamenti medici dell’Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari.
Peraltro, dette risultanze motivano il giudizio negativo facendo esclusivo riferimento alla non idoneità della ricorrente, senza altra specificazione.
Poiché, pertanto, il decreto impugnato risulta in contrasto con l’art. 3 della Legge n. 241/1990, il quale prevede che la motivazione del provvedimento espliciti congruamente le ragioni di fatto e di diritto sottese all’adozione di una specifica decisione amministrativa, occorre procedere al suo annullamento a fini di integrale riesame.
In particolare il complesso delle disposizioni del codice della strada (art. 119) e del regolamento di esecuzione n. 495/1992 (artt. 319 e 320 e Appendice II al Titolo IV) in combinato disposto con la previsione generale di cui al menzionato art. 3 della Legge n. 214/1990 depongono nel senso dell’affermazione di un dovere, gravante sulla P.A., di indicazione nel provvedimento delle eventuali circostanze che rendono in concreto la malattia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa che in sede di riesercizio del potere dovrà conformarsi ai principi di diritto in precedenza esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per spese e compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
-----------------------------------------------------
1) - in data 3.3.2009, la Commissione Medica ospedaliera dell’Aeronautica Militare di Bari, nell’ambito del procedimento relativo alla verifica in capo all’odierna ricorrente della sussistenza delle condizioni di cui alla Legge n. 335/1995, attestava la sussistenza a suo carico di una sindrome depressiva cronica endoreattiva medio-grave.
2) - In conseguenza di ciò, con provvedimento del 3.3.2009, detta Commissione dichiarava -OMISSIS- inabile permanentemente in maniera assoluta al servizio, nonché a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
3) - l’Ufficio della Motorizzazione di Bari disponeva la revisione della patente di guida cat. B della ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica.
IL TAR di Bari precisa:
4) - Poiché, pertanto, il decreto impugnato risulta in contrasto con l’art. 3 della Legge n. 241/1990, il quale prevede che la motivazione del provvedimento espliciti congruamente le ragioni di fatto e di diritto sottese all’adozione di una specifica decisione amministrativa, occorre procedere al suo annullamento a fini di integrale riesame.
5) - In particolare il complesso delle disposizioni del codice della strada (art. 119) e del regolamento di esecuzione n. 495/1992 (artt. 319 e 320 e Appendice II al Titolo IV) in combinato disposto con la previsione generale di cui al menzionato art. 3 della Legge n. 214/1990 depongono nel senso dell’affermazione di un dovere, gravante sulla P.A., di indicazione nel provvedimento delle eventuali circostanze che rendono in concreto la malattia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza.
6) - Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa che in sede di riesercizio del potere dovrà conformarsi ai principi di diritto in precedenza esposti.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------
05/11/2014 201401306 Sentenza 1
N. 01306/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. A. C., con domicilio eletto presso G. S., in Bari, Piazza Luigi di Savoia, 37;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa concessione di misura cautelare
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.5.2010, n. 1465, a firma del Sottosegretario di Stato B. G., con cui veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente a seguito di dichiarazione di inidoneità alla guida in via definitiva;
del provvedimento n. ../ INC dell’11.6.2009, con il quale l’Ufficio della Motorizzazione di Bari disponeva la revisione della patente di guida cat. B della ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica;
del certificato della Commissione Medica Locale di Bari, rilasciato in data 28.9.2009, con cui si attestava la non idoneità della ricorrente alla patente di guida;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte ricorrente il difensore avv. A. C.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 25 agosto 2010, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, instando per l’annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari, dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva che, in data 3.3.2009, la Commissione Medica ospedaliera dell’Aeronautica Militare di Bari, nell’ambito del procedimento relativo alla verifica in capo all’odierna ricorrente della sussistenza delle condizioni di cui alla Legge n. 335/1995, attestava la sussistenza a suo carico di una sindrome depressiva cronica endoreattiva medio-grave.
In conseguenza di ciò, con provvedimento del 3.3.2009, detta Commissione dichiarava -OMISSIS- inabile permanentemente in maniera assoluta al servizio, nonché a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Successivamente, in data 11.6.2009, -OMISSIS- riceveva una nota dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale veniva disposto un ulteriore esame di idoneità psicofisica per la revisione della patente di guida.
In data 21.9.2009 la ricorrente veniva convocata dalla Commissione Medica Locale di Bari presso la ASL BA al fine di essere sottoposta a visita medica per la detta revisione.
In tale sede, le veniva richiesto un certificato di visita specialistica psichiatrica rilasciato da struttura pubblica che si esprimesse sulla compatibilità fra le patologie rilevate e idoneità alla guida.
In data 24.9.2009, -OMISSIS- si sottoponeva a visita specialistica presso il presidio ospedaliero OMISSIS , ove il Dott. OMISSIS, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale, diagnosticava una sindrome depressiva cronica in fase di compenso clinico, attestando che tale patologia risultava compatibile con la guida.
In data 28.9.2009, la -OMISSIS- si ripresentava alla Commissione Medica Locale di Bari presso la ASL BA e quest’ultima la dichiarava non idonea alla guida.
L’interessata inoltrava in data 14.10.2009 ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale disponeva che venisse effettuata una nuova visita medica presso l’Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari.
In data 15.3.2010, -OMISSIS- si sottoponeva ad ulteriore visita medica presso la detta Unità Sanitaria Territoriale, la quale ribadiva la non idoneità della predetta ad alcuna patente di guida in via definitiva.
Con il decreto impugnato, meglio indicato in oggetto, il ricorso gerarchico presentato dalla interessata veniva respinto.
Avverso tale risultato provvedimentale insorgeva la ricorrente proponendo plurimi motivi di gravame.
Evidenziava, in primo luogo, la violazione dell’art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada, nonché dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, con eccesso di potere sotto plurimi profili, non avendo chiarito l’Amministrazione resistente in base a quali specifiche considerazioni si fosse formato il dubbio sulla persistenza, in favore della ricorrente, dei requisiti psichici e fisici prescritti per l’idoneità alla guida.
Rimarcava, altresì, la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, sotto altro profilo, con eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, in uno con la violazione degli artt. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada e 320 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dell’appendice II lett. E e F del Titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per non aver chiarito i presupposti di diritto alla base del giudizio di non idoneità.
Con duplice atto di costituzione di stile pervenuto in Segreteria in data 1 settembre 2010, si costituiva in giudizio l’Avvocatura Erariale sia per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che per l’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero.
Con successivo deposito del 2 settembre 2010, venivano presentate in giudizio note ministeriali a controdeduzione.
All’udienza in camera di consiglio del 22 settembre 2010, l’istanza cautelare veniva accolta ai fini del riesame con ordinanza n. 669 in data 23 settembre 2010.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2014 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
In base all’art. 128, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada “Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.”.
Dal tenore letterale del disposto normativo emerge come l’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici, i quali, in via eventuale e successiva, emanano i provvedimenti di sospensione o revoca della patente, ove in capo al titolare di quest’ultima non sussistano più i requisiti fisici e psichici prescritti.
Nel caso di specie, a fronte di una situazione medica quanto meno non univoca - tenuto conto delle risultanze medico psichiatriche emerse a seguito della visita della ricorrente -OMISSIS- ad opera del Dott. OMISSIS, come meglio evidenziato supra - l’Amministrazione era gravata da uno specifico e più intenso onere motivazionale ed argomentativo, volto a giustificare come si fosse giunti ad una valutazione di non sussistenza pro futuro dei requisiti per l’idoneità alla patente di guida nell’articolato configurarsi del caso di specie (cfr. per un caso simile T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 6 maggio 2014, n. 1143).
L’onere motivazionale, nel provvedimento impugnato, è stato assolto, invece, con un mero riferimento de relato alle risultanze degli accertamenti medici dell’Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari.
Peraltro, dette risultanze motivano il giudizio negativo facendo esclusivo riferimento alla non idoneità della ricorrente, senza altra specificazione.
Poiché, pertanto, il decreto impugnato risulta in contrasto con l’art. 3 della Legge n. 241/1990, il quale prevede che la motivazione del provvedimento espliciti congruamente le ragioni di fatto e di diritto sottese all’adozione di una specifica decisione amministrativa, occorre procedere al suo annullamento a fini di integrale riesame.
In particolare il complesso delle disposizioni del codice della strada (art. 119) e del regolamento di esecuzione n. 495/1992 (artt. 319 e 320 e Appendice II al Titolo IV) in combinato disposto con la previsione generale di cui al menzionato art. 3 della Legge n. 214/1990 depongono nel senso dell’affermazione di un dovere, gravante sulla P.A., di indicazione nel provvedimento delle eventuali circostanze che rendono in concreto la malattia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa che in sede di riesercizio del potere dovrà conformarsi ai principi di diritto in precedenza esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per spese e compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE