Pura curiosità
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Pura curiosità
Messaggio da concetto61 »
Carissimi colleghi secondo voi avendo il riconoscimento della causa di servizio ascrivibile alla tabella b Max, mio figlio può essere riconosciuto come figlio di invalido per servizio per ottenere i benefici previsti di volta in volta nei pubblici concorsi ? Vi ringrazio
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- antoniomlg
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Re: Pura curiosità
Messaggio da antoniomlg »
mi risulta che solo con una prima 1^ categoria, i figliconcetto61 ha scritto:Carissimi colleghi secondo voi avendo il riconoscimento della causa di servizio ascrivibile alla tabella b Max, mio figlio può essere riconosciuto come figlio di invalido per servizio per ottenere i benefici previsti di volta in volta nei pubblici concorsi ? Vi ringrazio
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vengono equiparati ai "figli di orfano". e di conseguenza
iscritto negli elenchi dei figli di orfani
presso le prefetture di residenza...............
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Re: Pura curiosità
Messaggio da concetto61 »
Però da quello che ho letto nei bandi di concorso, oltre agli orfani (speriamo mai) dei dipendenti deceduti per ragioni di servizio, ci sono anche i figli degli invalidi per servizio. Non si richiede la categoria o tabella del genitore semplicemente il fatto di possederà una invalidità, e quindi, io ritengo che una tabella potrebbe andare. Voi che dite ?
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Re: Pura curiosità
Messaggio da concetto61 »
Credo che gli orfani hanno la riserva dei posti o la chiamata diretta, i figli degli invalidi hanno a parità di punteggio la preferenza. Correggetemi se sbaglio
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Re: Pura curiosità
Messaggio da alonso »
Con una tab. B non si ha diritto a nulla, bisogna avere almeno una 8°cat.
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Re: Pura curiosità
Messaggio da concetto61 »
Alonso, può indicare i riferimenti normativi? Da quello che leggo sembrerebbe così :
Titoli di preferenza
Le categorie di cittadini che, a parità di merito e di titoli, hanno preferenza nei concorsi/selezioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DPR 487/1994 e successive modifiche e integrazioni, sono quelle di seguito specificate.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato,
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra,
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato,
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerose,
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi e i mutilati civili;
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
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Titoli di preferenza
Le categorie di cittadini che, a parità di merito e di titoli, hanno preferenza nei concorsi/selezioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DPR 487/1994 e successive modifiche e integrazioni, sono quelle di seguito specificate.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato,
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra,
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato,
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerose,
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi e i mutilati civili;
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
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Re: Pura curiosità
Messaggio da concetto61 »
Il decreto parla di figli di invalidi di servizio e non richiede il grado di invalidità
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Re: Pura curiosità
Messaggio da alonso »
ssunzione diretta in Polizia per gli aventi diritto
A richiesta dell'interessato è possibile entrare in Polizia direttamente, senza concorso.
Norma di legge e requisiti
La persona deve essere in possesso dei requisiti previsti nel seguente articolo di legge:
Art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. - Possono essere nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano esplicita richiesta, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti politici;
essere muniti del diploma della scuola media dell'obbligo;
aver compiuto il diciottesimo anno di età (art. 1 del D.M. 6 aprile 1999, n. 115);
non aver superato il trentesimo anno di età per i ruoli ordinari mentre per i ruoli tecnici non vi sono limiti di età;
non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici;
essere in regola, per i candidati di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
non avere riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ed essere in possesso dei requisiti attinenti alla moralità e condotta di cui agli articoli 8 e 124 del regio decreto, n. 12 del 30 gennaio 1941, così come richiamati dall'art. 26 della legge n. 53 del 1° febbraio 1989.
Accertamento dei requisiti psico-fisici-attitudinali
La Polizia di Stato a seguito della richiesta dell'interessato, dopo aver verificato che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti, convoca la persona per sottoporla agli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali ( artt. 3 e 4 del decreto del ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198 e dalle allegate tabelle), nonchè dal DPR 17 dicembre 2015, n. 207 che prevede, tra l’altro: 1) sana e robusta costituzione fisica;2) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile, per mezzo di apposite commissioni (costituite con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 28 aprile 2005, n 129), .
Il richiedente, qualora giudicato idoneo dalle commissioni suddette è nominato allievo agente ovvero allievo operatore tecnico della Polizia di Stato ed è ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile, della durata minima di 4 mesi, in una delle Scuole di polizia presenti sul territorio italiano. In caso di superamento del corso inizia un periodo di 6 mesi da Agente ovvero Operatore in prova. Al termine è nominato Agente o Operatore effettivo e assegnato ad un Reparto o Ufficio nella regione di residenza.
A richiesta dell'interessato è possibile entrare in Polizia direttamente, senza concorso.
Norma di legge e requisiti
La persona deve essere in possesso dei requisiti previsti nel seguente articolo di legge:
Art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. - Possono essere nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano esplicita richiesta, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti politici;
essere muniti del diploma della scuola media dell'obbligo;
aver compiuto il diciottesimo anno di età (art. 1 del D.M. 6 aprile 1999, n. 115);
non aver superato il trentesimo anno di età per i ruoli ordinari mentre per i ruoli tecnici non vi sono limiti di età;
non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici;
essere in regola, per i candidati di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
non avere riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ed essere in possesso dei requisiti attinenti alla moralità e condotta di cui agli articoli 8 e 124 del regio decreto, n. 12 del 30 gennaio 1941, così come richiamati dall'art. 26 della legge n. 53 del 1° febbraio 1989.
Accertamento dei requisiti psico-fisici-attitudinali
La Polizia di Stato a seguito della richiesta dell'interessato, dopo aver verificato che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti, convoca la persona per sottoporla agli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali ( artt. 3 e 4 del decreto del ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198 e dalle allegate tabelle), nonchè dal DPR 17 dicembre 2015, n. 207 che prevede, tra l’altro: 1) sana e robusta costituzione fisica;2) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile, per mezzo di apposite commissioni (costituite con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 28 aprile 2005, n 129), .
Il richiedente, qualora giudicato idoneo dalle commissioni suddette è nominato allievo agente ovvero allievo operatore tecnico della Polizia di Stato ed è ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile, della durata minima di 4 mesi, in una delle Scuole di polizia presenti sul territorio italiano. In caso di superamento del corso inizia un periodo di 6 mesi da Agente ovvero Operatore in prova. Al termine è nominato Agente o Operatore effettivo e assegnato ad un Reparto o Ufficio nella regione di residenza.
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