punteggio vittime del dovere
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: punteggio vittime del dovere
Dimenticavo di aggiungere, sopratutto per chi è in lotta, di non ascoltare ciò che a volte viene detto circa la possibilità o meno di essere riconosciuti. Al sottoscritto, utenti del forum ma anche un presidente di un'associazione VITTIME avevano detto che assolutamente non sarei MAI e ripeto MAI stato riconosciuto vdd ma, di non presentare domanda per non intasare gli uffici preposti.
solo, ripeto, chi è ancora in questa giungla conosce la realtà dei fatti e, in cuor suo conosce se ha diritto a ciò che gli spetta. Tutti noi altri possiamo solo consigliare, suggerire ma, nella condizione in cui uno di noi si trova, MAI DEMORALIZZARE.
SALUTO.
solo, ripeto, chi è ancora in questa giungla conosce la realtà dei fatti e, in cuor suo conosce se ha diritto a ciò che gli spetta. Tutti noi altri possiamo solo consigliare, suggerire ma, nella condizione in cui uno di noi si trova, MAI DEMORALIZZARE.
SALUTO.
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Re: R: punteggio vittime del dovere
Messaggio da christian71 »
Giustissimo… concordo in pieno… ;-)…pietro17 ha scritto:Dimenticavo di aggiungere, sopratutto per chi è in lotta, di non ascoltare ciò che a volte viene detto circa la possibilità o meno di essere riconosciuti. Al sottoscritto, utenti del forum ma anche un presidente di un'associazione VITTIME avevano detto che assolutamente non sarei MAI e ripeto MAI stato riconosciuto vdd ma, di non presentare domanda per non intasare gli uffici preposti.
solo, ripeto, chi è ancora in questa giungla conosce la realtà dei fatti e, in cuor suo conosce se ha diritto a ciò che gli spetta. Tutti noi altri possiamo solo consigliare, suggerire ma, nella condizione in cui uno di noi si trova, MAI DEMORALIZZARE.
SALUTO.
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Re: punteggio vittime del dovere
Intanto auguri per esito positivo.per quanto riguarda eventuali appello i termini decorrono dalla notifica della sentenza è non dalla pubblicazione.Il memico e
Semore dietro l'angolo
Semore dietro l'angolo
Re: punteggio vittime del dovere
Intanto grazie per gli auguri. Comunque sia, sentenza notificata 11/12/2015; termini per l'appello 11/01/2016; passaggio in giudicato 12/01/2016.
Saluti.
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Saluti.
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Re: punteggio vittime del dovere
Per avere certezza del passaggio in giudicato della sentenza domani vai alla cancelleria della corte di appello e fatti dire se è stato proposto appello
Perché la notifica dell'appello al difensore viene notificato molti giorni dopo del deposito dell"appello
Perché la notifica dell'appello al difensore viene notificato molti giorni dopo del deposito dell"appello
- antoniomlg
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Re: punteggio vittime del dovere
Messaggio da antoniomlg »
come da titolo della discussione, vorrei sapere se una volta che la faccendapietro17 ha scritto:Intanto grazie per gli auguri. Comunque sia, sentenza notificata 11/12/2015; termini per l'appello 11/01/2016; passaggio in giudicato 12/01/2016.
Saluti.
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approda al tribunale, "PAGA"?
nel senso percentuale di invalidità della cmo ed invalidità di eventuale ctu?
differenza?
grazie e congratulazioni
- antoniomlg
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Re: punteggio vittime del dovere
Messaggio da antoniomlg »
ma il certificato della corte di appello che non è stato proposto appellopietro17 ha scritto:Intanto grazie per gli auguri. Comunque sia, sentenza notificata 11/12/2015; termini per l'appello 11/01/2016; passaggio in giudicato 12/01/2016.
Saluti.
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lo hai?
in che data è stato emesso?
ciao
Re: punteggio vittime del dovere
Allora, dal 1° giugno 2014 è il vigore il PCT processo civile telematico. La deposizione dei documenti cartacei avviene solo ed esclusivamente nel momento di costituzione in giudizio. (Inizio della causa) dopo di ciò, tutte le comunicazioni (costituzione controparte; ulteriori memorie ecc.ecc., devono avvenire silo ed esclusivamente TELEMATICAMENTE. Pertanto, per quanto mi riguarda, l'avvocatura aveva tempo per presentare appello entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 11/01/2016 (i trenta giorni dalla notifica scadevano il precedente giorni 10 ma era domenica)
Dal successivo giorno 12 GENNAIO 2016, la sentenza è passata in giudicato. La cancelliera del tribunale, ha richiesto una pec di conferma alla corte d'appello circa la non presentazione di appello. Ricevuta tale conferma ha apposto il passato in giudicato alla mia sentenza.
La notifica al difensore dell'appello presentato, è immediata in quanto chi presenta appello, telematicamente deve, contestualmente inviarla anche a lui.
Saluti.
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Dal successivo giorno 12 GENNAIO 2016, la sentenza è passata in giudicato. La cancelliera del tribunale, ha richiesto una pec di conferma alla corte d'appello circa la non presentazione di appello. Ricevuta tale conferma ha apposto il passato in giudicato alla mia sentenza.
La notifica al difensore dell'appello presentato, è immediata in quanto chi presenta appello, telematicamente deve, contestualmente inviarla anche a lui.
Saluti.
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- antoniomlg
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Re: punteggio vittime del dovere
Messaggio da antoniomlg »
ottimo allora.
ah però ti sei fatto una cultura in merito a processo telematico
ciao
ps
non sparire con i soldi a Tenerife qui abbiamo bisogno di te.
ah però ti sei fatto una cultura in merito a processo telematico
ciao
ps
non sparire con i soldi a Tenerife qui abbiamo bisogno di te.
Re: punteggio vittime del dovere
Telematico.....non era Telemaco??? Ahahahahahah
(Ora rido)
Non vado a Tenerife. Tranquillo. Ora devo solo metabolizzare un attimo l'avvenimento.
Non sparisco neanche come ho fatto in quest'ultimo mese. Tranquillo.
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(Ora rido)
Non vado a Tenerife. Tranquillo. Ora devo solo metabolizzare un attimo l'avvenimento.
Non sparisco neanche come ho fatto in quest'ultimo mese. Tranquillo.
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Re: punteggio vittime del dovere
Messaggio da alessandrobacci »
complimenti pietro, quando si giunge ad un lieto fine ci si alleggerisce e si può pensare ad altro
Re: punteggio vittime del dovere
Grazie Alessandro. Sicuramente è così, penso però tra qualche giorno. Quando realizzo bene cosa è successo.
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Re: punteggio vittime del dovere
Visto che si parla di notifiche a mezzo pec, sarebbe il caso che io vi aggiorni secondo l'orientamento delle sezioni unite della cassazione sulla notifica delle sentenze a mezzo pec, che anche molti avvocati ignorano e poi perdono le cause per inammissibilità-
IN PARTICOLARE L'ULTIMO PEZZO DELLA PAGINA-
La Suprema Corte quindi pur ammettendo, nel caso di specie, la presenza di una antinomia tra l’art. 133 c.p.c. e le numerose norme speciali che a quel regime ordinario avevano apportato deroga facendo coincidere, per evidenti finalità di accelerazione del processo, la decorrenza del termine breve non all'atto di impulso della controparte ma dalla comunicazione ad opera della cancelleria, risolve la stessa applicando il principio per il quale comunque “lex generalis posterior non derogat legi speciali anteriori”.
Le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte sono sicuramente condivisibili; dalle stesse però emerge l’assoluta importanza e rilevanza delle modifiche apportate dalla legge 114/2014 all’art. 45 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 il quale, modificando l’art. 133 c.p.c., disponeva che la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto la sentenza, non era più limitata al solo dispositivo ma alla versione integrale della sentenza stessa.
A seguito di tale modifica una parte della dottrina si chiedeva (al fine di segnalarne la sostenibilità in diritto e quindi le pericolose conseguenze ad essa connesse), se la citata comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC) contenente la versione integrale della sentenza, fosse idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della medesima anche in considerazione del fatto che l’art. 16 bis del DL 179/12 consentiva di effettuare non solo comunicazioni ma anche notificazioni; tale tesi sembrava altresì trovare conforto nella Circolare 27 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, secondo cui “l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, fa decorrere i termini per l’impugnazione” e poiché, com’è noto, il decorso del termine lungo prescindeva dalla comunicazione di Cancelleria, la predetta circolare, così come giustamente rilevato dal collega Juri Rudi, non poteva che far riferimento al termine breve.
Si rendeva quindi necessario che i dubbi interpretativi venissero definitivamente fugati in sede di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, nel senso di escludere chiaramente che la predetta comunicazione/notificazione di Cancelleria fosse idonea a far decorrere il termine breve ai fini dell’impugnazione; in tal senso si esprimevano il Consiglio Nazionale Forense, la F.I.I.F. - Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense, la Commissione Giustizia della Camera, l’AIGA, gli Osservatori della Giustizia Civile e il CSM.
La legge n. 114/14 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ha espressamente previsto che la comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve ad impugnare; la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza citata, non poteva quindi non confermare che la comunicazione di cancelleria ex art. 133 c.p.c. non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325.
Segnalo da ultimo che è iniziata, dal 12 novembre 2014, la sperimentazione dell’invio telematico delle comunicazioni di cancelleria attraverso la Posta Elettronica Certificata nel settore civile della Corte Suprema di Cassazione anche se, in questa fase iniziale di sperimentazione, la comunicazione effettuata tramite PEC è priva di efficacia giuridica e la cancelleria effettuerà parallelamente la comunicazione secondo le normali procedure.
IN PARTICOLARE L'ULTIMO PEZZO DELLA PAGINA-
La Suprema Corte quindi pur ammettendo, nel caso di specie, la presenza di una antinomia tra l’art. 133 c.p.c. e le numerose norme speciali che a quel regime ordinario avevano apportato deroga facendo coincidere, per evidenti finalità di accelerazione del processo, la decorrenza del termine breve non all'atto di impulso della controparte ma dalla comunicazione ad opera della cancelleria, risolve la stessa applicando il principio per il quale comunque “lex generalis posterior non derogat legi speciali anteriori”.
Le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte sono sicuramente condivisibili; dalle stesse però emerge l’assoluta importanza e rilevanza delle modifiche apportate dalla legge 114/2014 all’art. 45 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 il quale, modificando l’art. 133 c.p.c., disponeva che la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto la sentenza, non era più limitata al solo dispositivo ma alla versione integrale della sentenza stessa.
A seguito di tale modifica una parte della dottrina si chiedeva (al fine di segnalarne la sostenibilità in diritto e quindi le pericolose conseguenze ad essa connesse), se la citata comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC) contenente la versione integrale della sentenza, fosse idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della medesima anche in considerazione del fatto che l’art. 16 bis del DL 179/12 consentiva di effettuare non solo comunicazioni ma anche notificazioni; tale tesi sembrava altresì trovare conforto nella Circolare 27 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, secondo cui “l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, fa decorrere i termini per l’impugnazione” e poiché, com’è noto, il decorso del termine lungo prescindeva dalla comunicazione di Cancelleria, la predetta circolare, così come giustamente rilevato dal collega Juri Rudi, non poteva che far riferimento al termine breve.
Si rendeva quindi necessario che i dubbi interpretativi venissero definitivamente fugati in sede di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, nel senso di escludere chiaramente che la predetta comunicazione/notificazione di Cancelleria fosse idonea a far decorrere il termine breve ai fini dell’impugnazione; in tal senso si esprimevano il Consiglio Nazionale Forense, la F.I.I.F. - Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense, la Commissione Giustizia della Camera, l’AIGA, gli Osservatori della Giustizia Civile e il CSM.
La legge n. 114/14 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ha espressamente previsto che la comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve ad impugnare; la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza citata, non poteva quindi non confermare che la comunicazione di cancelleria ex art. 133 c.p.c. non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325.
Segnalo da ultimo che è iniziata, dal 12 novembre 2014, la sperimentazione dell’invio telematico delle comunicazioni di cancelleria attraverso la Posta Elettronica Certificata nel settore civile della Corte Suprema di Cassazione anche se, in questa fase iniziale di sperimentazione, la comunicazione effettuata tramite PEC è priva di efficacia giuridica e la cancelleria effettuerà parallelamente la comunicazione secondo le normali procedure.
Re: punteggio vittime del dovere
Quindi io avendo più tempo dei legali ho messo a disposizione del forum l'orientamento della cassazione sulle notificazioni a mezzo pec circa la sua validita' delle notifiche fatte telematicamente.Non so se riguardano la tua fattispecie che può solo ragguagliarti il tuo legale in quando io non ho titolo giuridico a darti una risposta sul tuo"e quindi " ?
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