Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

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Zenmonk
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Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da Zenmonk »

L'umile monaco si inchina ai Tre Gioielli e segnala che oggi la stampa riporta la seguente notizia, che mi pare importante per tutti noi.
"dal 1° gennaio 2019 cadranno in prescrizione tutti i contributi ex Inpdap non accreditati sul fondo Inps. Ricordiamo, infatti, che il 1° gennaio 2012 l'Inpdap è stato soppresso e la gestione dei fondi previdenziali dei dipendenti pubblici è stata trasferita all'Inps. Tuttavia nel passaggio Inpdap-Inps ci potrebbero essere dei contributi previdenziali che sono andati persi"
E il monaco umilmente si chiede: Possibile che nessun esperti abbia finora messo a disposizione un modello di interruzione della prescrizione per poterlo inviare all'INPS onde non essere deprivati per l'ennesima volta dei nostri diritti?

http://www.today.it/economia/pensioni-i ... tizie.html" onclick="window.open(this.href);return false;


Raymond
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Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da Raymond »

Notizie in merito ? Anche qui dice la stessa cosa da fare entro il 31/12/2018

https://www.orizzontescuola.it/prescriz ... naio-2019/" onclick="window.open(this.href);return false;
Raymond
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Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da Raymond »

Ho parlato proprio adesso con il call center dell'INPS, visto che a me mancava l'anno 2003 e mi hanno detto di chiedere la variazione cosi:

ACCEDERE AL SITO INPS

Utilizzare le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o identità SPID), quindi “Area prestazioni e servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione assicurativa/Estratto conto”.

Qualora da tale estratto risultino contributi mancanti o retribuzioni errate, precedenti al 2012, l’interessato dovrà attivare la richiesta di VARIAZIONE e INTEGRAZIONE della posizione ASSICURATIVA, al fine di inserire i periodi mancanti ed evitare il rischio di perderli per sempre.

E’ necessario utilizzare la funzionalità “richieste di variazione alla posizione assicurativa – RVPA”.

Il dipendente in possesso del PIN può telefonare al n. 803164 (Contact center multicanale INPS).

SE MANCANO CONTRIBUTI

Possono essere recuperati (ma per questo è importante controllare prima del 31 dicembre 2018), con il versamento da parte dell’ente datore di lavoro.

Molti lavoratori, accedendo all’estratto previdenziale, hanno accertato che effettivamente mancano alcuni contributi.

NB. allegare il CUD relativo a quell'anno
panorama
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Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da panorama »

vedi e scarica allegato se d'interesse.
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panorama
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Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da panorama »

Nella GdF con lo stesso problema.

Allego risposta del Comandante Generale
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panorama
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Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da panorama »

dal sito INPS comunica
……………………..…………

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: chiarimenti
14 agosto 2018


In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS, si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.

Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto.

Il 31 dicembre 2018 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell’Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.

A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).

Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.
I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

L’unica eccezione è costituita dagli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti ( CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.


contributi, dipendenti pubblici, ex inpdap, pensioni, circolari


Pubblicato il 13 agosto 2018


Aggiornato il 14 agosto 2018
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Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da Zenmonk »

panorama ha scritto:dal sito INPS comunica
……………………..…………

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: chiarimenti
14 agosto 2018


In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS, si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.

Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto.

Il 31 dicembre 2018 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell’Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.

A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).

Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.
I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

L’unica eccezione è costituita dagli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti ( CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.


contributi, dipendenti pubblici, ex inpdap, pensioni, circolari


Pubblicato il 13 agosto 2018


Aggiornato il 14 agosto 2018
Tradotto dal burocratese, significa solo che l'INPS cerca di dissuadere dal mandargli le lettere interruttive della prescrizione. Motivo di piu' per farlo.
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Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da Hertz »

Infatti secondo me fare una lettera non costa nulla e mette al riparo da probabili future sorprese sgradite....Io ho fatto presente alla mia amministrazione in forma scritta tutti gli errori da estratto contributivo dopo aver segnalato ad inps il problema tramite rvpa e pec. Si fosse degnato qualcuno di rispondere...
La verita e' che c'era la volonta politica di livellare le nostre pensioni non credo alla favoletta dell ex inpdap creata ad arte per diminuire le nostre pensioni.
Non e' possibile che ci siano errori sistematici in tutte le forze armate, forze dell ordine, in tutti i colleghi e che sia tutto casuale.Sarebbe casuale un errore randomico, spero di sbagliarmi comunque fare una segnalzione alla propria amministrazione e' legittimo...
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Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da panorama »

Per chi è ancora in servizio fa bene a fare il "sordo", poiché di mezzo ci sono gli anni contributivi e da ciò dipende il futuro rateo mensile pensionistico, quindi, conviene fare domanda di reclamo.

Se ricordate, molti anni fa, nelle vecchie trasmissioni di "Mi manda Rai3" spesso di è parlato di situazioni pensionistiche circa il vuoto contributivo e che i lavoratori pensando di aver tutti i contributi versati e l'età anagrafica si sono visti rifiutare la domanda di pensione non risultando all'INPS contributi versati per diversi anni da parte dei datori di lavoro. Il risultato e la risposta data dall'INPS erano stati: o continui a lavorare ancora o prenderai una miseria di pensione mensile.

E' fatto grave, che ancora oggi specie nell'Amministrazione Pubblica si verificano fatti del genere ai danni dei propri dipendenti.

Ma i già pensionati, che garanzia hanno se la loro pensione è stata calcolata su tutti gli anni di servizio effettuati o se vi era qualche periodo per così dire, scoperto?

Non vorrei che l'INPS una volta erogata la pensione, cancella tutti i periodi lavorativi e contributivi dal loro sistema e, quindi, il pensionato non potrà più verificare nulla.
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Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da Zenmonk »

panorama ha scritto:Per chi è ancora in servizio fa bene a fare il "sordo", poiché di mezzo ci sono gli anni contributivi e da ciò dipende il futuro rateo mensile pensionistico, quindi, conviene fare domanda di reclamo.

Se ricordate, molti anni fa, nelle vecchie trasmissioni di "Mi manda Rai3" spesso di è parlato di situazioni pensionistiche circa il vuoto contributivo e che i lavoratori pensando di aver tutti i contributi versati e l'età anagrafica si sono visti rifiutare la domanda di pensione non risultando all'INPS contributi versati per diversi anni da parte dei datori di lavoro. Il risultato e la risposta data dall'INPS erano stati: o continui a lavorare ancora o prenderai una miseria di pensione mensile.

E' fatto grave, che ancora oggi specie nell'Amministrazione Pubblica si verificano fatti del genere ai danni dei propri dipendenti.

Ma i già pensionati, che garanzia hanno se la loro pensione è stata calcolata su tutti gli anni di servizio effettuati o se vi era qualche periodo per così dire, scoperto?

Non vorrei che l'INPS una volta erogata la pensione, cancella tutti i periodi lavorativi e contributivi dal loro sistema e, quindi, il pensionato non potrà più verificare nulla.
dato che le pensioni saranno tagliate con la scusa di un ricalcolo contributivo, quando si sa benissimo che lo stato non ha mai tenuto il conto ne' versato i contributi per noi, credo che l'ottimo Admin (o chi per lui) farebbe un ottimo servizio se chiedesse gentilmente agli avvocati amici del forum esperti di diritto contabile di postare un facsimile di lettera interruttiva dei termini di prescrizione e di messa in mora dell'inps per i periodi sottopagati e\o non risultanti nelle comunicazioni all'interessato, indicando tutte le relative norme in dettaglio, per nostra utilità presente e soprattutto futura.
Le lettere che ho visto finora sul forum erano infatti ad hoc e non utilizzabili da una platea generalizzata, tantomeno per le esigenze future di impugnativa del provvedimento di ricalcolo delle nostre pensioni, che arriverà prima di quanto pensino alcuni colleghi "fidelizzati".
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Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da panorama »

Ecco quello che si può fare con l'INPS
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l'interessato ha chiesto:

1) - rilascio di copia certificata della documentazione da cui risulta la propria situazione contributiva sino alla data di collocamento a riposo (30/09/2016), al fine di esperire gli opportuni controlli e valutare la proponibilità di un’azione giudiziaria per ottenere la pensione di vecchiaia con importo da determinarsi in considerazione degli ulteriori contributi versati.


vedi allegato
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roberto_67

Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da roberto_67 »

Chiuso un post se ne riapre un'altro... Pauraaaaaaa
panorama
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Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da panorama »

Ecco una sentenza da cui si evince che manca l'allineamento dei contributi tra l'Amministrazione e l'INPS, per cui, è sempre consigliabile per tutti provvedere ad "attivare contemporaneamente" l'Amministrazione e l'INPS, e chissà, se i già pensionati non si trovano con ammanchi contributivi.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
----------------------------------------

P.S.: per questa sentenza, E' stato proposto appello con il num. 2017/02666. Non è stato ancora pubblicato nessun provvedimento.

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201702596, - Public 2017-02-20 –

Pubblicato il 20/02/2017

N. 02596/2017 REG. PROV. COLL.
N. 06270/2012 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6270 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Davide C.., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Del Vecchio e Antonio De Medio Terra ed elettivamente domiciliato eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli, 76;

contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Massa e presso la medesima domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29;

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

l’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione ex Inpdap) non costituito in giudizio;

il Comando Aeronautica Militare di Roma non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- del rapporto di lavoro dipendente subordinato;

- del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- del diritto all’aggiornamento della posizione dell’iscritto, con la rideterminazione dei periodi di servizio della retribuzione effettiva figurativa-teorica dal 1 ottobre 1992 ad oggi, in ragione degli emolumenti lordi annuali percepiti, ampliati del 18% delle congiunte ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria, dei dati certificati nei modelli 101 e CUD;

- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS (ex gestione Inpdap) sulla istanza notificata dal ricorrente il 10 maggio 2010;

- del diritto al trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale dell’INPS Roma 2;

e sui motivi aggiunti depositati il 27.10.2016

per l’accertamento

- della posizione previdenziale relativa al periodo dal 15.6.2010 al 30.9.2016;

- del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;

- del diritto all’aggiornamento della posizione dell’iscritto, con la rideterminazione dei periodi di servizio della retribuzione effettiva figurativa-teorica dal 1 ottobre 1992 ad oggi, in ragione degli emolumenti lordi annuali percepiti, ampliati del 18% delle congiunte ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria, dei dati certificati nei modelli 101 e CUD;

- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS (ex gestione Inpdap) sulla istanza notificata dal ricorrente il 10 maggio 2010;

- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS sulla istanza ex art. 2 della legge 241/1990;

- del diritto al trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale dell’INPS Roma 2


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per il ricorrente l'Avv. M. Tuccimei, in sostituzione dell'Avv. A. De Medio Terra, l'Avv. M. Massa per l’INPS e l'Avvocato dello Stato O. Biagini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

C.. Davide, ufficiale in servizio permanente effettivo dell’aeronautica militare, ha presentato istanza alla sede INPDAP di Roma 2 chiedendo la rideterminazione della retribuzione effettiva figurativa-teorica dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 2009, in funzione degli emolumenti lordi annuali stipendiati percepiti e delle ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale per anziani obbligatoria e il trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale INPDAP di Roma 2.

Successivamente in data 18 aprile 2011 l’interessato ha notificato all’INPDAP di Roma 2 un atto di costituzione in mora.

Con il ricorso in esame l’istante ha, quindi, impugnato il silenzio inadempimento dell’INPDAP (ora INPS) chiedendo che vengano accertati i versamenti dei contributi all’INPS da parte del Ministero della Difesa per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 1993, dal 1 gennaio 2007 al 31 gennaio 2007, per il 31.1.2007 e dal 2 marzo 2007 al 30 marzo 2007 (gli ultimi periodi relativi al 2007 – diversi da quelli indicati in ricorso - sono stati precisati dal ricorrente nella memoria in data 8.9.2014).

Chiede, inoltre, che venga accertato il valore della retribuzione o reddito per i periodi contributivi utili alla pensione dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1999, dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, dal 31 marzo 2007 al 30 novembre 2007, dal 1 gennaio 2008 al 30 novembre 2008, dal 1 gennaio 2009 al 31 marzo 2009, dal 31 maggio 2009 al 31 agosto 2009 e dal 1 aprile 2010 al 25 giugno 2012.

Degli atti di causa si evince che l’INPS con nota del 9 maggio 2011 ha sollecitato il Ministero della Difesa a inviare la documentazione necessaria per l’accertamento della produzione previdenziale del ricorrente, al fine di poter dare seguito all’istanza dello stesso.

Tale richiesta è stata reiterata con nota del 29 aprile 2014, prot. 44.099.

In data 23.4.2014 l’Ufficio Amministrazione del Comando dell’Aeronautica Militare di Roma - servizio amministrativo, sezione trattamento economico ha depositato un rapporto informativo con il quale rappresenta di aver inviato alla sede territoriale INPDAP di Roma 2 (via U. Quintavalle, 32), in data 20 luglio 2011, un foglio di cui al protocollo n. M_D.ARM024.44188, alternativo al modello “PA04”, contenente un prospetto delle notizie retributive riferite al periodo 1993-2010, utili alla rideterminazione della retribuzione effettiva-teorica dell’interessato.

Alla medesima nota sono stati allegate le schede individuali del contribuente riferite eredi degli anni dal 1998 al 2011 nonché i modelli CUD dal 1997 al 2011.

All’esito dell’udienza del 18 giugno 2014 il collegio ha disposto incombenti istruttori presso l’INPS volti a verificare:

1) se l’INPDAP (ora INPS) sede di Roma 2 abbia ricevuto la documentazione che l’aeronautica militare aveva attestato di aver trasmesso già in data 20 luglio 2011 e che è stata depositata in giudizio;

2) se tale documentazione fosse sufficiente a ricostruire la posizione previdenziale retributiva del ricorrente nei termini dallo stesso richiesti.

Al termine della istruttoria l’INPS ha comunicato che “la documentazione è stata spedita via fax solo in data 4.6.2014 e che la stessa, inviata in alternativa al modello PA04, consta di un semplice prospetto riepilogativo delle notizie retributive riferite al periodo 1993-2010, non sufficiente a ricostruire la posizione previdenziale retributiva del ricorrente. A tal fine è necessario il modello PA04 contenente tutte le informazioni richieste dalla scrivente Sede all'Aeronautica Militare con nota del 14.6.2010 e sollecitate con nota del 9.5.2011”.

Con ordinanza n. 942/2015 è stata disposta una verificazione, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 104/2010, a cura del dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), o suo delegato, volta a:

1) chiarire quali siano i periodi di servizio prestati dal ricorrente presso il Ministero della Difesa – Aereonautica Militare dal 1993 al 2010;

2) accertare la retribuzione percepita dall’interessato durante i suddetti periodi;

3) accertare le ragioni in ordine ad eventuali impedimenti concernenti la compilazione del modello “PA04” da parte del Ministero della Difesa intimato, richiesto dall’INPS;

4) acquisire copra integrale e conforme all’originale di servizio (foglio matricolare) del ricorrente;

5) accertare l’entità delle somme versate a titolo di contribuzione obbligatoria e previdenziale dall’Amministrazione della Difesa inizialmente all’INPDAP e poi all’INPS.

In data 14.5.2015 è stata depositata la relazione del verificatore.

Nella documentazione trasmessa dal Ministero della Difesa, in ottemperanza alla suddetta ordinanza, è stata allegata una nota del medesimo dicastero prot. 37973 del 5.5.2015 avente ad oggetto la trasmissione del Modello PA04 del 9 aprile 2015 alla competente sede dell’INPS.

L’INPS, quindi, in data 21.10.2015 ha comunicato di aver provveduto ad aggiornare la posizione assicurativa del nominato in oggetto fino al 14.6.2010 in conformità alla documentazione trasmessa dal Ministero della Difesa.

A seguito delle ulteriori deduzioni depositate in data 28.9.2015 dal ricorrente, con ordinanza n. 5750 del 16 maggio 2016 è stata disposta una integrazione della suddetta verificazione, estesa al periodo compreso tra il 1.1.1992 e il 31.12.1992, onerando in tal senso il dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o un suo delegato.

In particolare è stato chiesto di:

1) chiarire quali siano i periodi di servizio prestati dal ricorrente presso il Ministero della Difesa – Aereonautica Militare dal 1.1.1992 al 31.12.1992;

2) accertare la retribuzione percepita dall’interessato durante il suddetto periodo;

3) acquisire copia integrale e conforme all’originale del foglio matricolare del ricorrente relativo al periodo dal 1.1.1992 al 31.12.2010, nella parte riguardante il servizio prestato e il relativo trattamento economico.

Per quanto concerne, invece, le discordanze tra quanto riportato nel modello PA04 compilato dall'amministrazione della difesa e i minori importi presenti nell'estratto conto previdenziale, l’INPS evidenziate dal ricorrente è stato disposto che l’INPS fornisse elementi utili a comprenderne le ragioni.

In adempimento della suddetta richiesta di integrazione l’INPS in data 22.6.2016 ha depositato una memoria allegando un estratto conto informativo aggiornato relativo alla posizione del ricorrente e inerente lo stato di servizio, le retribuzioni e i periodi di servizio riconosciuti.

Nell’allegato 1 della memoria l’INPS ha precisato che:

- dopo “un'attenta disamina del mod. PA04 del Ministero della Difesa, si è provveduto ad effettuare alcune correzioni migliorative sulle retribuzioni presenti in posizione assicurativa”;

- “il ricorrente non tiene conto che, all'interno degli anni contributivi (pagg. 6-7-8 dell'ordinanza) sono presenti varie applicazioni contrattuali:
per l'anno 1994: 3 variazioni,
per l'anno 1995: 3 variazioni,
per l'anno 1996: 2 variazioni,
per l'anno 1997: 3 variazioni,
per l'anno 1998: 4 variazioni,
per l'anno 1999: 5 variazioni,
per l'anno 2000: 2 variazioni,
per l'anno 2001: 3 variazioni,
per l'anno 2002: 2 variazioni,
per l'anno 2003: 2 variazioni,
per l'anno 2005: 3 variazioni,
per l'anno 2009: 3 variazioni e per l'anno 2010:
2 variazioni fino al 14/06/2010,
e tutte queste variazioni contrattuali portano all'elaborazione in media delle retribuzioni percepite nel "periodo di riferimento". Motivo per cui, non può essere preso a base, come riferimento, l'ultimo report di ogni annualità”.

- “per quanto riguarda invece l'anno 2010 la retribuzione di € 67.200,09 riportata sul mod. PA04 è annua e quindi va rapportata al periodo 1-1/14-6 e diventa € 32.156,65;

- “per quanto riguarda il periodo 01/10/1992 - 31/12/1992 è stato correttamente calcolato ai fini previdenziali ma, la retribuzione, oltre a non essere stata fornita dall'Ente, è ininfluente per un successivo calcolo pensionistico, in quanto i tetti retributivi, per il calcolo della pensione, sono stati introdotti a partire dal 1993 (L. 335/95)”.

Con motivi aggiunti depositati il 27.10.2016 il ricorrente ha chiesto l’accertamento della posizione previdenziale relativa al periodo dal 15.6.2010 al 30.9.2016, introducendo nuovi profili di censura con i quali deduce che il Ministero della Difesa avrebbe dovuto indicare le retribuzioni e le relative maggiorazioni dell’anzianità contributiva, sostiene inoltre che i periodi di lavoro non sarebbero stati maggiorati con il trattamento più favorevole di un anno ogni tre anni.

Chiede altresì che venga ricostruita la propria posizione previdenziale dall’1.10.1992 al 30.9.2016, con la rideterminazione dei periodi di servizio e della retribuzione effettiva figurativa teorica, in ragione degli emolumenti lordi annuali stipendiali percepiti, mediante la nomina di un CTU o il rinnovo della verificazione, senza introdurre tuttavia allegazioni o concreti elementi di prova utili a sostenere la propria richiesta e le censure dedotte.

Con ulteriore istanza depositata il 6.12.2016 il ricorrente ha ribadito le predette richieste e ha chiesto, inoltre, che venga ordinato all’INPS di depositare un estratto conto certificato della propria posizione previdenziale.

Il Comando Aeronautica Militare di Roma in data 2.12.2016 ha depositato copia del modello PA/04 integrato della retribuzione percepita nel 1992 e integrato per gli anni successivi.

Premesso quanto sopra si osserva che sia l’INPS, sia l’amministrazione della Difesa hanno ottemperato alle plurime richieste istruttorie evidenziando di aver aggiornato la posizione previdenziale del ricorrente secondo quanto richiesto da questo Tribunale.

Per tale ragione non si ravvisano i presupposti per disporre alcune ulteriore verifica anche mediante la nomina di CTU, posto che, come osservato, le ulteriori richieste del ricorrente non risultano sostenute da precise allegazioni documentali, ma si limitano ad una invero generica richiesta di riesame della propria posizione stipendiale e previdenziale, tutto ciò non senza tener conto che l’INPS in data 22.6.2016 ha già provveduto a depositare un estratto informativo aggiornato relativo alla posizione del ricorrente e che il Comando Aeronautica Militare di Roma in data 2.12.2016 ha depositato copia del modello PA/04 trasmesso all’INPS relativo ai periodi di servizio svolti dall’interessato.

Le asserzioni di parte ricorrente in quanto generiche non possono costituire un valido principio di prova,
neppure ai fini dell’esperimento di C.T.U. (o di una ulteriore verificazione) sul punto che, come noto,
secondo il costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal collegio,
non può risolversi in un’indagine meramente esplorativa, con assolvimento dell’onus probandi ricadente sulla parte (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 8 aprile 2011, n. 2000 secondo cui
“La consulenza tecnica d'ufficio, in quanto mezzo di indagine finalizzato ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati”;
in senso analogo T.A.R. Lombardia Milano sez. II, 05/03/2013, n. 592
“la richiesta di Ctu non può in alcun modo supplire alle lacune probatorie delle parti, non essendo ammissibile una consulenza c.d. esplorativa, volta cioè ad acquisire al processo elementi di prova che devono invece essere introdotti dalle parti, in applicazione della regola dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed all'art. 64, d.lg. n. 104 del 2010, "codice del processo amministrativo”).

In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Attesa la peculiarità della controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 14 dicembre 2016 e 25 gennaio 2017, con l'intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda Gabriella De Michele





IL SEGRETARIO
panorama
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Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da panorama »

questa Ordinanza del TAR Lazio è antecedente alla sentenza di cui e come potete vedere i conti economici sono stati fatti male. Bene ha fatto l'Ufficiale a verificare in tutte le angolazioni, scoprendo tutto ciò che potete leggere anche in questa Ordinanza per meglio lumeggiare sulla situazione. Mi congratulo con questa persona che ha preso in mano la propria situazione di oltre un decennio lavorativo.

N.B.: i nostri PA04 non sono da sottovalutare visto che alcuni che stanno in ufficio fanno le cose con leggerezza.
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N. 05750/2016 REG. PROV. COLL.
N. 06270/2012 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6270 del 2012, proposto da:


Davide C.., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Del Vecchio e Antonio De Medio Terra, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Parioli, 76;


contro
L’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Massa, con domicilio eletto presso l’avvocatura dell’Inps in Roma, Via Cesare Beccaria, 29;

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

l’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione ex Inpdap) e il Comando dell’Aeronautica Militare di Roma;
per l’accertamento

- del rapporto di lavoro dipendente subordinato;
- del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- del diritto all’aggiornamento della posizione dell’iscritto, con la rideterminazione dei periodi di servizio della retribuzione effettiva figurativa-teorica dal 1 ottobre 1992 ad oggi, in ragione degli emolumenti lordi annuali percepiti, ampliati del 18% delle congiunte ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria, dei dati certificati nei modelli 101 e CUD;
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS (ex gestione Inpdap) sulla istanza notificata dal ricorrente il 10 maggio 2010;
- del diritto al trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale dell’INPS Roma 2;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero della Difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


C.. Davide, ufficiale in servizio permanente effettivo dell’aeronautica militare, ha presentato istanza alla sede Inpdap di Roma 2 chiedendo la rideterminazione della retribuzione effettiva figurativa-teorica dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 2009, in funzione degli emolumenti lordi annuali stipendiati percepiti e delle ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale per anziani obbligatoria e il trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale INPDAP di Roma 2.

Successivamente in data 18 aprile 2011 l’interessato ha notificato all’INPDAP di Roma 2 un atto di costituzione in mora.

Con il ricorso in esame l’istante ha, quindi, impugnato il silenzio inadempimento dell’INPDAP (ora INPS) chiedendo che vengano accertati i versamenti dei contributi all’INPS da parte del Ministero della Difesa per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 1993, dal 1 gennaio 2007 al 31 gennaio 2007, per il 31.1.2007 e dal 2 marzo 2007 al 30 marzo 2007 (gli ultimi periodi relativi al 2007 – diversi da quelli indicati in ricorso - sono stati precisati dal ricorrente nella memoria in data 8.9.2014).

Chiede, inoltre, che venga accertato il valore della retribuzione o reddito per i periodi contributivi utili alla pensione dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1999, dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, dal 31 marzo 2007 al 30 novembre 2007, dal 1 gennaio 2008 al 30 novembre 2008, dal 1 gennaio 2009 al 31 marzo 2009, dal 31 maggio 2009 al 31 agosto 2009 e dal 1 aprile 2010 al 25 giugno 2012.

Degli atti di causa si evince che l’INPS con nota del 9 maggio 2011 ha sollecitato il Ministero della Difesa a inviare la documentazione necessaria per l’accertamento della produzione previdenziale del ricorrente, al fine di poter dare seguito all’istanza dello stesso.

Tale richiesta è stata reiterata con nota del 29 aprile 2014, prot. 44.099.

In data 23.4.2014 l’Ufficio Amministrazione del Comando dell’Aeronautica Militare di Roma - servizio amministrativo, sezione trattamento economico ha depositato un rapporto informativo con il quale rappresenta di aver inviato alla sede territoriale INPDAP di Roma 2 (via U. Quintavalle, 32), in data 20 luglio 2011, un foglio di cui al protocollo n. M_D.ARM024.44188, alternativo al modello “PA04”, contenente un prospetto delle notizie retributive riferite al periodo 1993-2010, utili alla rideterminazione della retribuzione effettiva-teorica dell’interessato.

Alla medesima nota sono stati allegate le schede individuali del contribuente riferite eredi degli anni dal 1998 al 2011 nonché i modelli CUD dal 1997 al 2011.

All’esito dell’udienza del 18 giugno 2014 il collegio ha disposto incombenti istruttori presso l’INPS volti a verificare:

1) se l’INPDAP (ora INPS) sede di Roma 2 abbia ricevuto la documentazione che l’aeronautica militare aveva attestato di aver trasmesso già in data 20 luglio 2011 e che è stata depositata in giudizio;

2) se tale documentazione fosse sufficiente a ricostruire la posizione previdenziale retributiva del ricorrente nei termini dallo stesso richiesti.

In esito alla disposta istruttoria l’INPS ha comunicato che “la documentazione è stata spedita via fax solo in data 4.6.2014 e che la stessa, inviata in alternativa al modello PA04, consta di un semplice prospetto riepilogativo delle notizie retributive riferite al periodo 1993-2010, non sufficiente a ricostruire la posizione previdenziale retributiva del ricorrente. A tal fine è necessario il modello PA04 contenente tutte le informazioni richieste dalla scrivente Sede all'Aeronautica Militare con nota del 14.6.2010 e sollecitate con nota del 9.5.2011”.

Con ordinanza n. 942/2015 è stata disposta una verificazione, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 104/2010,a cura del dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), o suo delegato, volta a:

1) chiarire quali siano i periodi di servizio prestati dal ricorrente presso il Ministero della Difesa – Aereonautica Militare dal 1993 al 2010;

2) accertare la retribuzione percepita dall’interessato durante i suddetti periodi;

3) accertare le ragioni in ordine ad eventuali impedimenti concernenti la compilazione del modello “PA04” da parte del Ministero della Difesa intimato, richiesto dall’INPS;

4) acquisire copra integrale e conforme all’originale di servizio (foglio matricolare) del ricorrente;

5) accertare l’entità delle somme versate a titolo di contribuzione obbligatoria e previdenziale dall’Amministrazione della Difesa inizialmente all’INPDAP e poi all’INPS.

Nella medesima ordinanza è stato precisato che la suddetta attività si sarebbe dovuta svolgere alla presenza delle parti da avvisare, almeno cinque giorni prima.

In data 14.5.2015 è stata depositata la relazione del verificatore.

Il ricorrente, tuttavia, con memoria depositata il 28.9.2015 ha dedotto che la suddetta relazione sarebbe stata redatta in violazione del principio del contraddittorio, in quanto il verificatore non avrebbe ottemperato all’ordine di svolgere la verificazione alla presenza delle parti.

L’INPS, viceversa, con memoria depositata il 25.3.2015, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il Ministero della Difesa con nota del 5.5.2015 ha inviato il modello PA04: ciò avrebbe consentito alla competente sede INPS di aggiornare la posizione assicurativa del ricorrente fino al 14.6.2010 in conformità alla suddetta documentazione.

L’istante si è opposto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere con memoria depositata l’11 aprile 2016, in cui contesta le retribuzioni indicate nella colonna “Retribuzioni ai fini pensionistici” dell'estratto conto previdenziale dell'Inps e chiede, altresì, che la verificazione venga estesa al periodo dal 1.10.1992 al 31.12.1992 (in cui ha prestato servizio quale allievo sottufficiale), che non sarebbe stato ancora computato ai fini previdenziali.

In particolare deduce che da un confronto degli importi indicati nell’estratto conto previdenziale dell’INPS con quello quanto indicato dal Ministero della difesa nel modello PA04, emergerebbero le seguenti discordanze:

- periodo dal 1.1.1994 al 31.12.1994, nel modello PA04 compilato dall'amministrazione della difesa è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 20.815,30, mentre nell'estratto conto previdenziale dell'Inps è riportato il minor importo di € 20.769,65;

- periodo dal 1.1.1995 al 31.12.1995, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di €25.192,78, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 22.531,12;

- periodo dal 1.1.1996 a1 31.12.1996, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 27.349,43, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 26.295,03;

- periodo dal 1.1.1997 al 31.12.1997, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 28.853,86, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 27.977,59 (€ 11.086,04 + € 16.891,55 = € 27.977,59);

- periodo dal 1.1.1998 al 31.12.1998, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 29.457,72, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 29.121,71;

- periodo dal 1.1.1999 al 31.12.1999: nel modello PA04 compilato dall'amministrazione della difesa è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 33.069,51, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 30.389,41;

- periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2000, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 33.608,68, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 33.339,08;

- periodo di lavoro dal 1.1.2001 al 31.12.2001, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 37.189,49, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 36.708,44;

- periodo dal 1.1.2002 al 31.12.2002, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 38.817,05, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 38.491,33;

- periodo dal 1.1.2003 al 31.12.2003: nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 40.550,68, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 39.613,58;

- periodo dal 1.1.2005 al 31.12.2005, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 57.456,71, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 53.876,27;

- periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2009, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 66.421,57, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato minor importo di € 64.093,09 (€ 15.897,05 + € 48.196,04 = € 64.093,09);

- periodo di lavoro dal 1.1.2010 al 14.6.2010, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 67.200,09, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 30.555,08.

Premesso quanto sopra, rilevato che le amministrazioni intimate non hanno fornito elementi di chiarimento in relazione alle sopra indicate deduzioni di parte ricorrente, ritiene il collegio di dover integrare la verificazione estendendola al periodo compreso tra il 1.1.1992 e il 31.12.1992, onerando in tal senso il dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o un suo delegato.

Il verificatore, pertanto, dovrà:

1) chiarire quali siano i periodi di servizio prestati dal ricorrente presso il Ministero della Difesa – Aereonautica Militare dal 1.1.1992 al 31.12.1992;

2) accertare la retribuzione percepita dall’interessato durante il suddetto periodo;

3) acquisire copia integrale e conforme all’originale del foglio matricolare del ricorrente relativo al periodo dal 1.1.1992 al 31.12.2010, nella parte riguardante il servizio prestato e il relativo trattamento economico.

La suddetta attività dovrà essere svolta alla presenza delle parti che dovranno essere avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell’ora in cui si eseguirà la verificazione.

La relazione, che dovrà fornire puntuali chiarimenti su ciascuno dei quesiti suindicati, dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione di riscontro ed essere depositata anche in formato digitale.

Va, pertanto, ordinato al dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), o suo delegato, di eseguire gli incombenti suddetti e di produrre la documentazione richiesta.

Per quanto concerne, invece, le sopra evidenziate discordanze tra quanto riportato nel modello PA04 compilato dall'amministrazione della difesa e i minori importi presenti nell'estratto conto previdenziale, l’INPS dovrà fornire elementi utili a comprenderne le ragioni.

A tanto l’Amministrazione della difesa e l’INPS provvederanno entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente decisione a cura della Segreteria.

La trattazione del procedimento va, pertanto, rinviata in prosieguo all’udienza del 14 dicembre 2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 14 dicembre 2016.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2016

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allego anche suddetta Ordinanza
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Folgore77
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Iscritto il: lun apr 08, 2019 3:38 pm

Re: Prossima prescrizione dei contributi ex INPDAP

Messaggio da Folgore77 »

panorama ha scritto: mar dic 25, 2018 3:35 pm Ecco quello che si può fare con l'INPS
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l'interessato ha chiesto:

1) - rilascio di copia certificata della documentazione da cui risulta la propria situazione contributiva sino alla data di collocamento a riposo (30/09/2016), al fine di esperire gli opportuni controlli e valutare la proponibilità di un’azione giudiziaria per ottenere la pensione di vecchiaia con importo da determinarsi in considerazione degli ulteriori contributi versati.


vedi allegato
Buonasera Panorama!
ho riesumato questo post molto interessante perché, al momento, le mie richieste di variazione della posizione assicurativa (RVPA), e successivi solleciti, non stanno avendo alcun seguito. Tali richieste, poi, si ricollegano ad una istanza di ricongiunzione L. 29/79 che risulta, da tempo, in definizione. Adesso stanno andando di pari passo e sono arrivato, a forza di solleciti, al 3' sollecito INPS alla mia Amministrazione, in quanto l'Inps dice di avere ricevuto il mod PA04 ma che mancano le retribuzioni per poter procedere alla definizione delle 2 pratiche collegate tra loro.
Io al momento vado avanti a solleciti...
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