Proroghe Rappresentanza Militare. Ricorso
Proroghe Rappresentanza Militare. Ricorso
Un collega mi ha mandato questa informazione e ve la partecipo.
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Con l’auspicio di farTi/farVi cosa gradita, ti/vi invio una autorevole iniziativa promossa dal Dott. Piero Antonio CAU, nonché, militare dell’Arma giurista di settore il quale unitamente ad un Avvocato + 2 autorevoli Professori Universitari di Diritto Amministrativo, hanno sollevato l’incostituzionalità della proroga alla Rappresentanza Militare che pone fine all’ingiustizia e alla illegittimità del provvedimento approvato.
Pertanto, il TAR Lazio e altri TAR a breve giro sono chiamati a decidere sulla cautelare del provvedimento impugnato. Vi terrò informati sugli sviluppi.
Con stima
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Tribunale Amministrativo regionale del Lazio - Roma
________________________________________
Dettaglio fascicolo
NRG 201704985
Sezione 1B
Data deposito 31/05/2017
Tipologia ORDINARIO
Oggetto ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD OTTENERE LA INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI RAPPRESENTANZA MILITARE, AI SENSI DELL'ART. 885 DEL D.P.R. N. 90 DEL 2010
Domanda cautelare monocratica
Domanda cautelare collegiale S
Elenco parti del fascicolo
Tipo Data costituzione Data rinuncia
Ricorrente 31/05/2017
Altro ricorrente 31/05/2017
Altro ricorrente 31/05/2017
Altro ricorrente 31/05/2017
Altro ricorrente 31/05/2017
Altro ricorrente 31/05/2017
Resistente
Resistente
Controinteressato
Atti depositati
Tipo atto Numero Parte Data deposito
ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA 2017007619 Ricorrente 31/05/2017
RICORSO 2017048052 Ricorrente 31/05/2017
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Con l’auspicio di farTi/farVi cosa gradita, ti/vi invio una autorevole iniziativa promossa dal Dott. Piero Antonio CAU, nonché, militare dell’Arma giurista di settore il quale unitamente ad un Avvocato + 2 autorevoli Professori Universitari di Diritto Amministrativo, hanno sollevato l’incostituzionalità della proroga alla Rappresentanza Militare che pone fine all’ingiustizia e alla illegittimità del provvedimento approvato.
Pertanto, il TAR Lazio e altri TAR a breve giro sono chiamati a decidere sulla cautelare del provvedimento impugnato. Vi terrò informati sugli sviluppi.
Con stima
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Tribunale Amministrativo regionale del Lazio - Roma
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Dettaglio fascicolo
NRG 201704985
Sezione 1B
Data deposito 31/05/2017
Tipologia ORDINARIO
Oggetto ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD OTTENERE LA INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI RAPPRESENTANZA MILITARE, AI SENSI DELL'ART. 885 DEL D.P.R. N. 90 DEL 2010
Domanda cautelare monocratica
Domanda cautelare collegiale S
Elenco parti del fascicolo
Tipo Data costituzione Data rinuncia
Ricorrente 31/05/2017
Altro ricorrente 31/05/2017
Altro ricorrente 31/05/2017
Altro ricorrente 31/05/2017
Altro ricorrente 31/05/2017
Altro ricorrente 31/05/2017
Resistente
Resistente
Controinteressato
Atti depositati
Tipo atto Numero Parte Data deposito
ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA 2017007619 Ricorrente 31/05/2017
RICORSO 2017048052 Ricorrente 31/05/2017
Re: Proroghe Rappresentanza Militare. Ricorso
oggi ci sono diversi colleghi che vorrebbero candidarsi alle elezioni della Rappresentanza ma se ogni anno gli viene concessa la proroga quando, si voterà nuovamente??
Ormai, chi senti senti, da parte di quasi tutti i Cobar si sente dire che non vi è unione ma vi sono spaccature e per questo non riescono ha presentare diverse mozioni poiché non si raggiungerebbe la maggioranza, quindi vi sarebbero voti contrati e voti sfavorevoli ancora prima di fare una mozione. Quindi, ritengo che andare subito alle elezioni sarebbe cosa giusta per rinnovare non solo la Rappresentanza ma gli stessi delegati visto che riferiscono loro stessi questi inconvenienti.
Poi, se fate caso, ci sono diversi colleghi al COCER che ormai sono da svariati anni nel suo interno, chissà perché.
Ormai, chi senti senti, da parte di quasi tutti i Cobar si sente dire che non vi è unione ma vi sono spaccature e per questo non riescono ha presentare diverse mozioni poiché non si raggiungerebbe la maggioranza, quindi vi sarebbero voti contrati e voti sfavorevoli ancora prima di fare una mozione. Quindi, ritengo che andare subito alle elezioni sarebbe cosa giusta per rinnovare non solo la Rappresentanza ma gli stessi delegati visto che riferiscono loro stessi questi inconvenienti.
Poi, se fate caso, ci sono diversi colleghi al COCER che ormai sono da svariati anni nel suo interno, chissà perché.
Re: Proroghe Rappresentanza Militare. Ricorso
come già promesso vi partecipo gli sviluppi della situazione.
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TAR LAZIO
ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201708479,
- Public 2017-07-14 -
Pubblicato il 14/07/2017
N. 08479/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04985/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2017, proposto da:
Piero Antonio Cau, Rocco De Concilis, Costantino Piga, Daniele Battaglini, Gian Luca Mergola, Daniele Benegiano, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Monaco, Federico Dinelli e Giuliano Gruner, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Filippo Ermini, 68;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Francesco Cavallo, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare, ai sensi dell'art. 885 del d.P.R. n. 90 del 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Lazio;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la complessità e novità della vicenda in esame, vertente sul rinnovo dei Consigli di Rappresentanza militare, inducono ad un approfondimento della questione nella più opportuna sede del merito;
Ravvisata, altresì, l’urgenza che la stessa sia trattata in tempo utile, prima della scadenza della seconda proroga disposta dall’art. 8, comma 5 bis, d.l. n. 244/2016, come convertito in l. n. 19/2017, e fissata per il 31 maggio 2018;
Ritenuto necessario, ai fini della delibazione dei profili di costituzionalità sollevati, acquisire altresì la relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione n. 19/2017, con particolare riferimento all’inserimento nell’art. 8, del comma 5 bis, tacciato di illegittimità costituzionale;
Assegnato all’Amministrazione un termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, per il deposito di quanto richiesto presso la segreteria della Sezione, con l’avvertenza che, in mancanza, si deciderà allo stato degli atti, potendo desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.;
Fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 29 novembre 2017;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), sospesa e riservata ogni decisione in rito, merito e sulle spese, dispone l’acquisizione della documentazione nei sensi e termini di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 29 novembre 2017.
Nulla spese.
Manda alla segreteria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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TAR LAZIO
ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201708479,
- Public 2017-07-14 -
Pubblicato il 14/07/2017
N. 08479/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04985/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2017, proposto da:
Piero Antonio Cau, Rocco De Concilis, Costantino Piga, Daniele Battaglini, Gian Luca Mergola, Daniele Benegiano, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Monaco, Federico Dinelli e Giuliano Gruner, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Filippo Ermini, 68;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Francesco Cavallo, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare, ai sensi dell'art. 885 del d.P.R. n. 90 del 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Lazio;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la complessità e novità della vicenda in esame, vertente sul rinnovo dei Consigli di Rappresentanza militare, inducono ad un approfondimento della questione nella più opportuna sede del merito;
Ravvisata, altresì, l’urgenza che la stessa sia trattata in tempo utile, prima della scadenza della seconda proroga disposta dall’art. 8, comma 5 bis, d.l. n. 244/2016, come convertito in l. n. 19/2017, e fissata per il 31 maggio 2018;
Ritenuto necessario, ai fini della delibazione dei profili di costituzionalità sollevati, acquisire altresì la relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione n. 19/2017, con particolare riferimento all’inserimento nell’art. 8, del comma 5 bis, tacciato di illegittimità costituzionale;
Assegnato all’Amministrazione un termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, per il deposito di quanto richiesto presso la segreteria della Sezione, con l’avvertenza che, in mancanza, si deciderà allo stato degli atti, potendo desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.;
Fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 29 novembre 2017;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), sospesa e riservata ogni decisione in rito, merito e sulle spese, dispone l’acquisizione della documentazione nei sensi e termini di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 29 novembre 2017.
Nulla spese.
Manda alla segreteria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
Re: Proroghe Rappresentanza Militare. Ricorso
TAR MARCHE
ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di ANCONA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700592,
- Public 2017-07-06 -
Pubblicato il 06/07/2017
N. 00592/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2017, proposto da:
Settimio Paris, Milco Cipullo e Carmine Alborino, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner, Fabio Monaco, Federico Dinelli, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Monaco in Roma, via Antonio Modini 14;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
Paolo Petracca non costituito in giudizio;
per l'accertamento
- del diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere la indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare, ai sensi dell'art. 885 del DPR n. 90 del 2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tar dedotta dall’Amministrazione intimata;
Rilevato che:
- la presente controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a ottenere l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di rappresentanza Militare, ai sensi dell’art. 885 del DPR n. 90 del 2010 e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere in tal senso, previa la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 5-bis, del DL. n. 244 del 2016, come modificato dalla legge di conversione n. 19 del 2017, che ha disposto la proroga di tali organi fino al 30 maggio 2018;
- i ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri e di servizio ad Ancona, richiedono lo svolgimento delle elezioni su tutto il territorio nazionale e hanno inviato istanze in tal senso ai vertici nazionali del Ministero della difesa.
Ritenuto che:
- la norma di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a., che prevede la competenza del Tar dove il pubblico impiegato ha la sede di servizio, lungi dal veicolare un’eccezione all’ordinario meccanismo di riparto della competenza, viceversa esprima ed attui in parte qua il principio costituzionale della territorialità del Giudice amministrativo di prime cure (Cons. Stato, IV, ord.19.5.2017 n. 2361);
- nonostante tale disposizione, spetti comunque al Tar Lazio la competenza per gli atti che, oltre ad avere una portata nazionale, presentino un contenuto strutturalmente unitario, funzionalmente organico ed ab origine inscindibile (Cons Stato, IV 8.1.2013 n. 38; ord. 8.5. 2013 n. 2503);
- nel caso in esame i ricorrenti richiedano l’accertamento di un diritto di natura generale allo svolgimento delle elezioni nazionali delle rappresentanze militari, privo di qualsiasi connessione con la loro sede di servizio;
- debba quindi essere dichiarata la competenza del Tar del Lazio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, commi 2 e 4 bis, c,p.a., dovendosi applicare quindi il criterio inderogabile che individua la competenza del Tar Lazio per gli atti ad efficacia generale e non il criterio (sia pure anche esso inderogabile) della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, stante il carattere generale e inscindibile dell’oggetto del ricorso e l’assenza di connessione con la sede di servizio dei ricorrenti;
- le spese della presente fase possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), dichiara la propria incompetenza territoriale e dichiara competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma;
Compensa le spese processuali della presente fase.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Ruiu Maddalena Filippi
IL SEGRETARIO
ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di ANCONA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700592,
- Public 2017-07-06 -
Pubblicato il 06/07/2017
N. 00592/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2017, proposto da:
Settimio Paris, Milco Cipullo e Carmine Alborino, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner, Fabio Monaco, Federico Dinelli, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Monaco in Roma, via Antonio Modini 14;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
Paolo Petracca non costituito in giudizio;
per l'accertamento
- del diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere la indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare, ai sensi dell'art. 885 del DPR n. 90 del 2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tar dedotta dall’Amministrazione intimata;
Rilevato che:
- la presente controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a ottenere l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di rappresentanza Militare, ai sensi dell’art. 885 del DPR n. 90 del 2010 e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere in tal senso, previa la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 5-bis, del DL. n. 244 del 2016, come modificato dalla legge di conversione n. 19 del 2017, che ha disposto la proroga di tali organi fino al 30 maggio 2018;
- i ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri e di servizio ad Ancona, richiedono lo svolgimento delle elezioni su tutto il territorio nazionale e hanno inviato istanze in tal senso ai vertici nazionali del Ministero della difesa.
Ritenuto che:
- la norma di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a., che prevede la competenza del Tar dove il pubblico impiegato ha la sede di servizio, lungi dal veicolare un’eccezione all’ordinario meccanismo di riparto della competenza, viceversa esprima ed attui in parte qua il principio costituzionale della territorialità del Giudice amministrativo di prime cure (Cons. Stato, IV, ord.19.5.2017 n. 2361);
- nonostante tale disposizione, spetti comunque al Tar Lazio la competenza per gli atti che, oltre ad avere una portata nazionale, presentino un contenuto strutturalmente unitario, funzionalmente organico ed ab origine inscindibile (Cons Stato, IV 8.1.2013 n. 38; ord. 8.5. 2013 n. 2503);
- nel caso in esame i ricorrenti richiedano l’accertamento di un diritto di natura generale allo svolgimento delle elezioni nazionali delle rappresentanze militari, privo di qualsiasi connessione con la loro sede di servizio;
- debba quindi essere dichiarata la competenza del Tar del Lazio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, commi 2 e 4 bis, c,p.a., dovendosi applicare quindi il criterio inderogabile che individua la competenza del Tar Lazio per gli atti ad efficacia generale e non il criterio (sia pure anche esso inderogabile) della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, stante il carattere generale e inscindibile dell’oggetto del ricorso e l’assenza di connessione con la sede di servizio dei ricorrenti;
- le spese della presente fase possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), dichiara la propria incompetenza territoriale e dichiara competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma;
Compensa le spese processuali della presente fase.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Ruiu Maddalena Filippi
IL SEGRETARIO
Re: Proroghe Rappresentanza Militare. Ricorso
Anche altri colleghi CC. sollecitano le elezioni Militari.
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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201706436,
- Public 2017-11-30 -
Pubblicato il 30/11/2017
N. 06436/2017 REG.PROV.CAU.
N. 09076/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9076 del 2017, proposto da:
Settimio Paris, Milco Cipullo, Carmine Alborino, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Monaco, Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Filippo Ermini, 68;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Paolo Petracca, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare e condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere in tal senso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la questione proposta non presenta profili di pericolo grave e irreparabile nelle more della decisione del ricorso, tenuto altresì conto che la trattazione del merito è già fissata per la medesima fattispecie all’odierna udienza pubblica;
Compensate le spese per la novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Ugo De Carlo, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201706436,
- Public 2017-11-30 -
Pubblicato il 30/11/2017
N. 06436/2017 REG.PROV.CAU.
N. 09076/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9076 del 2017, proposto da:
Settimio Paris, Milco Cipullo, Carmine Alborino, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Monaco, Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Filippo Ermini, 68;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Paolo Petracca, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare e condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere in tal senso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la questione proposta non presenta profili di pericolo grave e irreparabile nelle more della decisione del ricorso, tenuto altresì conto che la trattazione del merito è già fissata per la medesima fattispecie all’odierna udienza pubblica;
Compensate le spese per la novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Ugo De Carlo, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
Re: Proroghe Rappresentanza Militare. Ricorso
DAL SITO FICIESSE.
Alla commissione Bilancio alla Camera, non sono stati posti in votazione e quindi non sono stati approvati gli emendamenti Vito (FI) che prevedeva l’ulteriore proroga del XI mandato della Rappresentanza Militare e quello proposto da numerosi parlamentari di quasi tutti i gruppi parlamentari che prevedeva il passaggio all’INAIL della gestione di malattie, infortuni e sicurezza sul lavoro del comparto.
Sarà la volta buona?
Alla commissione Bilancio alla Camera, non sono stati posti in votazione e quindi non sono stati approvati gli emendamenti Vito (FI) che prevedeva l’ulteriore proroga del XI mandato della Rappresentanza Militare e quello proposto da numerosi parlamentari di quasi tutti i gruppi parlamentari che prevedeva il passaggio all’INAIL della gestione di malattie, infortuni e sicurezza sul lavoro del comparto.
Sarà la volta buona?
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: Proroghe Rappresentanza Militare. Ricorso
E' ufficiale, bocciata la proroga ai COCER. Chissà perchè volevano rimanere ancora 1 anno, che diventavano 7 dei 4 previsti......forse non gli tornavano i conti.................ma visto il rumore che c'è stato......
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: Proroghe Rappresentanza Militare. Ricorso
Oggi è stata pubblicata la tanta attesa sentenza del Tar Lazio ma è stata negativa.
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Il Tar specifica per quali motivi:
1) - Il Collegio, ad un esame più approfondito della questione, ritiene di poter fare a meno della relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione n. 19/2017, richiesta in sede istruttoria e tuttavia non prodotta, non ravvisando ex actis la “non manifesta infondatezza” della questione per la rimessione al Giudice delle leggi.
2) - Tale impostazione non può però condividersi alla luce delle argomentazioni fornite dalla difesa erariale - che parte ricorrente non ha contestato –
- ) - le quali hanno chiarito le ragioni poste alla base della proroga in contestazione, ravvisandole nelle esigenze organizzative, legate, dapprima, al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia (in virtù della delega contenuta nella l. n. 124/2015),
- ) - poi, alla riforma del Corpo forestale e al suo assorbimento in parte nell’Arma dei Carabinieri (d.lgs. 177/2016),
- ) - da contemperarsi con la necessità di assicurare il funzionamento degli organi di rappresentanza militare senza soluzione di continuità,
- ) - durante il tempo necessario a che la nuova situazione organizzativa si stabilizzasse – tempo che il legislatore, nella propria discrezionalità, ha ritenuto congruo fissare in un ulteriore anno (fino appunto al 30 maggio 2018).
3) - È quindi in tale ottica che va letta la ratio sottesa all’8, comma 5 bis, d.l. n. 244/2016, come convertito in l. n. 19/2017, non consentendo, le particolari e contingenti esigenze organizzative prima viste, di ritenere la proroga illegittima, e prima ancora irragionevole.
N.B.: leggete tutte le motivazioni qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201801426, - Public 2018-02-05 -
Pubblicato il 05/02/2018
N. 01426/2018 REG. PROV. COLL.
N. 04985/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2017, proposto da:
Piero Antonio Cau, Rocco De Concilis, Costantino Piga, Daniele Battaglini, Gian Luca Mergola, Daniele Benegiano, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Monaco, Federico Dinelli, Giuliano Gruner, con domicilio eletto presso il loro studio, via Filippo Ermini, 68;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Francesco Cavallo, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
- del diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare, ai sensi dell'art. 885 del d.P.R. n. 90 del 2010;
per la condanna delle Amministrazioni ad indire le elezioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono tutti carabinieri in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Lazio.
Premettono, in fatto, di essere in attesa del rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare, ma che in forza del “decreto mille-proroghe” (d.l. n. 244/2016, conv. in l. n. 19/2017), la durata del mandato dei componenti precedentemente eletti, dopo una prima proroga già disposta sino al 30 maggio 2017 ad opera del precedente decreto del 2015, è stata nuovamente prorogata ex lege fino al 30 maggio 2018.
Ritenendo detta proroga illegittima e gravemente lesiva dei loro diritti, hanno pertanto adito questo Tar per ottenere la condanna delle Amministrazioni in epigrafe ad indire le elezioni, previa rimessione della questione di legittimità costituzionale al Giudice delle leggi, proponendo altresì istanza di misure cautelari.
Hanno quindi formulato un unico motivo di diritto per “incostituzionalità dell’art. 8, comma 5 bis, del d.l. n. 244/2016, come modificato dalla l. n. 19/2017, per contrasto con gli artt. 52, comma 3; 2 e 3 della Cost.”
Sostengono i ricorrenti che la richiamata disposizione del decreto mille-proroghe, che ha modificato l’art. 2257 del d.lgs. n. 66/2010, prevedendo che “1. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 30 maggio 2018.
1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2018”, ha comportato, per l’effetto, il superamento della durata massima del mandato, prevista dall’art. 883, DPR n. 90/2010, ponendosi in contrasto con il dettato della Costituzione.
In particolare, il suddetto art. 8, comma 5 bis violerebbe il precetto contenuto all’art. 52 Cost., secondo cui “l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”, impedendo ai militari stessi di esercitare il loro diritto di elettorato attivo e passivo concernente i loro rappresentanti, senza che emerga alcuna ragione, di ordine organizzativo o economico, ovvero di altra natura, a supporto della scelta legislativa.
Ne seguirebbe allora anche un contrasto col principio di ragionevolezza, desumibile dall’art. 3 Cost., nonché con l’art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili dell’uomo anche nel contesto delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Per resistere al gravame si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Legione Carabinieri Lazio, che, con memoria, hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva del MEF, da un lato, e la carenza di interesse dei ricorrenti, dall’altro, argomentando poi per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Con ordinanza n. 8479/2017, in considerazione della necessità di approfondire la questione nella più opportuna sede del merito, ne è stata fissata la trattazione prima della scadenza della proroga, disponendo inoltre acquisizione documentale.
Alla pubblica udienza del 29 novembre 2017, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, ad un esame più approfondito della questione, ritiene di poter fare a meno della relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione n. 19/2017, richiesta in sede istruttoria e tuttavia non prodotta, non ravvisando ex actis la “non manifesta infondatezza” della questione per la rimessione al Giudice delle leggi.
Può pertanto prescindersi dalla preliminare eccezione di carenza di interesse dei ricorrenti, formulata dall’Amministrazione in ragione dell’assenza di elementi utili a provare perché, e in quale modo, il contestato rinvio delle elezioni lederebbe la loro sfera giuridica.
Come visto in fatto, i ricorrenti lamentano che il legislatore, disponendo la proroga del mandato degli organi rappresentativi militari (già disposta col precedente decreto mille proroghe del 2015), avrebbe leso, irragionevolmente e senza ulteriori giustificazioni legate all’organizzazione o a vincoli di spesa, il loro diritto di elettorato, carattere essenziale dello spirito democratico che deve informare anche l’ordinamento militare.
Tale impostazione non può però condividersi alla luce delle argomentazioni fornite dalla difesa erariale - che parte ricorrente non ha contestato – le quali hanno chiarito le ragioni poste alla base della proroga in contestazione, ravvisandole nelle esigenze organizzative, legate, dapprima, al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia (in virtù della delega contenuta nella l. n. 124/2015), poi, alla riforma del Corpo forestale e al suo assorbimento in parte nell’Arma dei Carabinieri (d.lgs. 177/2016), da contemperarsi con la necessità di assicurare il funzionamento degli organi di rappresentanza militare senza soluzione di continuità, durante il tempo necessario a che la nuova situazione organizzativa si stabilizzasse – tempo che il legislatore, nella propria discrezionalità, ha ritenuto congruo fissare in un ulteriore anno (fino appunto al 30 maggio 2018).
La stessa Corte Costituzionale ha più volte messo in luce le esigenze funzionali e la peculiarità dell’ordinamento militare (ex multis, sent. nn. 449/1999; 113/1997; 197/1994), pur ribadendo che lo stesso non è avulso dal sistema generale delle garanzie costituzionali.
E proprio in ragione dell’assoluta specialità della funzione delle Forze armate, non possono tralasciarsi le esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività che lo contraddistinguono rispetto alle altre strutture statali, e che pertanto giustificano quelle limitazioni che sono funzionali a garantire l’efficienza dello strumento militare.
È quindi in tale ottica che va letta la ratio sottesa all’8, comma 5 bis, d.l. n. 244/2016, come convertito in l. n. 19/2017, non consentendo, le particolari e contingenti esigenze organizzative prima viste, di ritenere la proroga illegittima, e prima ancora irragionevole.
Alla luce delle considerazioni fatte, il ricorso va quindi respinto.
In ragione della novità delle questioni, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Ugo De Carlo, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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Il Tar specifica per quali motivi:
1) - Il Collegio, ad un esame più approfondito della questione, ritiene di poter fare a meno della relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione n. 19/2017, richiesta in sede istruttoria e tuttavia non prodotta, non ravvisando ex actis la “non manifesta infondatezza” della questione per la rimessione al Giudice delle leggi.
2) - Tale impostazione non può però condividersi alla luce delle argomentazioni fornite dalla difesa erariale - che parte ricorrente non ha contestato –
- ) - le quali hanno chiarito le ragioni poste alla base della proroga in contestazione, ravvisandole nelle esigenze organizzative, legate, dapprima, al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia (in virtù della delega contenuta nella l. n. 124/2015),
- ) - poi, alla riforma del Corpo forestale e al suo assorbimento in parte nell’Arma dei Carabinieri (d.lgs. 177/2016),
- ) - da contemperarsi con la necessità di assicurare il funzionamento degli organi di rappresentanza militare senza soluzione di continuità,
- ) - durante il tempo necessario a che la nuova situazione organizzativa si stabilizzasse – tempo che il legislatore, nella propria discrezionalità, ha ritenuto congruo fissare in un ulteriore anno (fino appunto al 30 maggio 2018).
3) - È quindi in tale ottica che va letta la ratio sottesa all’8, comma 5 bis, d.l. n. 244/2016, come convertito in l. n. 19/2017, non consentendo, le particolari e contingenti esigenze organizzative prima viste, di ritenere la proroga illegittima, e prima ancora irragionevole.
N.B.: leggete tutte le motivazioni qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201801426, - Public 2018-02-05 -
Pubblicato il 05/02/2018
N. 01426/2018 REG. PROV. COLL.
N. 04985/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2017, proposto da:
Piero Antonio Cau, Rocco De Concilis, Costantino Piga, Daniele Battaglini, Gian Luca Mergola, Daniele Benegiano, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Monaco, Federico Dinelli, Giuliano Gruner, con domicilio eletto presso il loro studio, via Filippo Ermini, 68;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Francesco Cavallo, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
- del diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare, ai sensi dell'art. 885 del d.P.R. n. 90 del 2010;
per la condanna delle Amministrazioni ad indire le elezioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono tutti carabinieri in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Lazio.
Premettono, in fatto, di essere in attesa del rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare, ma che in forza del “decreto mille-proroghe” (d.l. n. 244/2016, conv. in l. n. 19/2017), la durata del mandato dei componenti precedentemente eletti, dopo una prima proroga già disposta sino al 30 maggio 2017 ad opera del precedente decreto del 2015, è stata nuovamente prorogata ex lege fino al 30 maggio 2018.
Ritenendo detta proroga illegittima e gravemente lesiva dei loro diritti, hanno pertanto adito questo Tar per ottenere la condanna delle Amministrazioni in epigrafe ad indire le elezioni, previa rimessione della questione di legittimità costituzionale al Giudice delle leggi, proponendo altresì istanza di misure cautelari.
Hanno quindi formulato un unico motivo di diritto per “incostituzionalità dell’art. 8, comma 5 bis, del d.l. n. 244/2016, come modificato dalla l. n. 19/2017, per contrasto con gli artt. 52, comma 3; 2 e 3 della Cost.”
Sostengono i ricorrenti che la richiamata disposizione del decreto mille-proroghe, che ha modificato l’art. 2257 del d.lgs. n. 66/2010, prevedendo che “1. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 30 maggio 2018.
1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2018”, ha comportato, per l’effetto, il superamento della durata massima del mandato, prevista dall’art. 883, DPR n. 90/2010, ponendosi in contrasto con il dettato della Costituzione.
In particolare, il suddetto art. 8, comma 5 bis violerebbe il precetto contenuto all’art. 52 Cost., secondo cui “l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”, impedendo ai militari stessi di esercitare il loro diritto di elettorato attivo e passivo concernente i loro rappresentanti, senza che emerga alcuna ragione, di ordine organizzativo o economico, ovvero di altra natura, a supporto della scelta legislativa.
Ne seguirebbe allora anche un contrasto col principio di ragionevolezza, desumibile dall’art. 3 Cost., nonché con l’art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili dell’uomo anche nel contesto delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Per resistere al gravame si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Legione Carabinieri Lazio, che, con memoria, hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva del MEF, da un lato, e la carenza di interesse dei ricorrenti, dall’altro, argomentando poi per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Con ordinanza n. 8479/2017, in considerazione della necessità di approfondire la questione nella più opportuna sede del merito, ne è stata fissata la trattazione prima della scadenza della proroga, disponendo inoltre acquisizione documentale.
Alla pubblica udienza del 29 novembre 2017, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, ad un esame più approfondito della questione, ritiene di poter fare a meno della relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione n. 19/2017, richiesta in sede istruttoria e tuttavia non prodotta, non ravvisando ex actis la “non manifesta infondatezza” della questione per la rimessione al Giudice delle leggi.
Può pertanto prescindersi dalla preliminare eccezione di carenza di interesse dei ricorrenti, formulata dall’Amministrazione in ragione dell’assenza di elementi utili a provare perché, e in quale modo, il contestato rinvio delle elezioni lederebbe la loro sfera giuridica.
Come visto in fatto, i ricorrenti lamentano che il legislatore, disponendo la proroga del mandato degli organi rappresentativi militari (già disposta col precedente decreto mille proroghe del 2015), avrebbe leso, irragionevolmente e senza ulteriori giustificazioni legate all’organizzazione o a vincoli di spesa, il loro diritto di elettorato, carattere essenziale dello spirito democratico che deve informare anche l’ordinamento militare.
Tale impostazione non può però condividersi alla luce delle argomentazioni fornite dalla difesa erariale - che parte ricorrente non ha contestato – le quali hanno chiarito le ragioni poste alla base della proroga in contestazione, ravvisandole nelle esigenze organizzative, legate, dapprima, al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia (in virtù della delega contenuta nella l. n. 124/2015), poi, alla riforma del Corpo forestale e al suo assorbimento in parte nell’Arma dei Carabinieri (d.lgs. 177/2016), da contemperarsi con la necessità di assicurare il funzionamento degli organi di rappresentanza militare senza soluzione di continuità, durante il tempo necessario a che la nuova situazione organizzativa si stabilizzasse – tempo che il legislatore, nella propria discrezionalità, ha ritenuto congruo fissare in un ulteriore anno (fino appunto al 30 maggio 2018).
La stessa Corte Costituzionale ha più volte messo in luce le esigenze funzionali e la peculiarità dell’ordinamento militare (ex multis, sent. nn. 449/1999; 113/1997; 197/1994), pur ribadendo che lo stesso non è avulso dal sistema generale delle garanzie costituzionali.
E proprio in ragione dell’assoluta specialità della funzione delle Forze armate, non possono tralasciarsi le esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività che lo contraddistinguono rispetto alle altre strutture statali, e che pertanto giustificano quelle limitazioni che sono funzionali a garantire l’efficienza dello strumento militare.
È quindi in tale ottica che va letta la ratio sottesa all’8, comma 5 bis, d.l. n. 244/2016, come convertito in l. n. 19/2017, non consentendo, le particolari e contingenti esigenze organizzative prima viste, di ritenere la proroga illegittima, e prima ancora irragionevole.
Alla luce delle considerazioni fatte, il ricorso va quindi respinto.
In ragione della novità delle questioni, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Ugo De Carlo, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
Re: Proroghe Rappresentanza Militare. Ricorso
Molti colleghi della Rappresentanza Militare in genere, dei CC. si sono dichiarati già qualche anno fa, che non vedevano l'ora di finire il loro mandato perché stanchi di essere chiamati quasi tutti i giorni dai colleghi per problematiche varie, compresi i servizi di caserma e del Sottufficiale di Giornata ormai "latitante" a livello di comando Compagnia. Riferivano che si erano rotti i c......ni e di essere disturbati.
Molti colleghi della Rappresentanza "incapaci" o che si affiancano agli Ufficiali, nonostante quanto sopra detto, hanno avuto il coraggio, da qualche mese a questa parte, di chiedere i voti ai colleghi del proprio ruolo in quanto volevano essere rieletti con queste votazioni in atto del 7 e 8 maggio 2018. Ditemi voi ora se questa è: coerenza/correttezza o IPOCRISIA.
Spero tanto che i colleghi non li votano più e di cambiare faccia, perché se hanno votato costoro: "incapaci di fare delibere" o affiancati agli ufficiali per la bella faccia, hanno commesso un grosso errore, perché se non hanno fatto nulla di buono a favore dei colleghi nel risolvere problemi, cosa potranno fare o risolvere un domani?
Le statistiche parlano chiaro, o meglio, gli spazi dedicati alla pubblicazione delle delibere nel portale Leonardo. I fatti non mentono e il loro lavoro precedente di questi 7 anni passati, lo dimostrano che non hanno fatto un buon lavoro né delibere d'interesse, nonostante che siano stati rappresentati problematiche per migliorare i servizi in genere.
Soli pochi Cobar e Coir sono stati capaci di mettere nero su bianco, deliberando con dati di fatto, le questioni rappresentati dai colleghi, almeno hanno lasciato traccia per dare atto di quanto fatto e le risposte ottenute dal Comandante di Corpo. Mi complimento con questi.
Al contrario, abbiamo avuto colleghi che, a voce o per telefono, riferivano di prendersi l'impegno ma solo per il gusto di prenderti per il c....o, tranquillizzandoti in quel momento, ma anche in periodi successivi tramite contatti telefonici per sollecitare la delibera era sempre la stessa cosa. A chiarimenti della mancata delibera, rispondevano sempre con le stesse parole:
- alla riunione non c'era il numero previsto per la maggioranza;
- non abbiamo fatto la delibera perché il Presidente era contrario a portarla in argomento:
- siamo solo la minoranza e, quindi, non possiamo presentarla;
- sono solo io a volerla ma, gli altri, già hanno detto che se la presento me la bocciano;
- questo è un problema che riguarda gli App.ti e C.ri e già i Sottufficiali, avanti alla mia prospettiva circa la problematica mi hanno detto che voteranno contro;
- ecc, ecc.
Ogni scusa è buona, per trincerarsi dietro a tante parole e scuse per non fare una delibera, quindi questi colleghi vogliono essere rieletti per non fare nulla, così come è stato fatto in precedenza.
E' proprio vero che si guardano i fatti loro:
- fogli di viaggio;
- straordinari;
- assenze dal servizio per non rendersi utili al reparto;
- ecc. ecc.
- ecc. ecc.
IPOCRISIA (per fortuna non son tutti così);
IPOCRISIA (per fortuna non son tutti così).
ipocrisia
Molti colleghi della Rappresentanza "incapaci" o che si affiancano agli Ufficiali, nonostante quanto sopra detto, hanno avuto il coraggio, da qualche mese a questa parte, di chiedere i voti ai colleghi del proprio ruolo in quanto volevano essere rieletti con queste votazioni in atto del 7 e 8 maggio 2018. Ditemi voi ora se questa è: coerenza/correttezza o IPOCRISIA.
Spero tanto che i colleghi non li votano più e di cambiare faccia, perché se hanno votato costoro: "incapaci di fare delibere" o affiancati agli ufficiali per la bella faccia, hanno commesso un grosso errore, perché se non hanno fatto nulla di buono a favore dei colleghi nel risolvere problemi, cosa potranno fare o risolvere un domani?
Le statistiche parlano chiaro, o meglio, gli spazi dedicati alla pubblicazione delle delibere nel portale Leonardo. I fatti non mentono e il loro lavoro precedente di questi 7 anni passati, lo dimostrano che non hanno fatto un buon lavoro né delibere d'interesse, nonostante che siano stati rappresentati problematiche per migliorare i servizi in genere.
Soli pochi Cobar e Coir sono stati capaci di mettere nero su bianco, deliberando con dati di fatto, le questioni rappresentati dai colleghi, almeno hanno lasciato traccia per dare atto di quanto fatto e le risposte ottenute dal Comandante di Corpo. Mi complimento con questi.
Al contrario, abbiamo avuto colleghi che, a voce o per telefono, riferivano di prendersi l'impegno ma solo per il gusto di prenderti per il c....o, tranquillizzandoti in quel momento, ma anche in periodi successivi tramite contatti telefonici per sollecitare la delibera era sempre la stessa cosa. A chiarimenti della mancata delibera, rispondevano sempre con le stesse parole:
- alla riunione non c'era il numero previsto per la maggioranza;
- non abbiamo fatto la delibera perché il Presidente era contrario a portarla in argomento:
- siamo solo la minoranza e, quindi, non possiamo presentarla;
- sono solo io a volerla ma, gli altri, già hanno detto che se la presento me la bocciano;
- questo è un problema che riguarda gli App.ti e C.ri e già i Sottufficiali, avanti alla mia prospettiva circa la problematica mi hanno detto che voteranno contro;
- ecc, ecc.
Ogni scusa è buona, per trincerarsi dietro a tante parole e scuse per non fare una delibera, quindi questi colleghi vogliono essere rieletti per non fare nulla, così come è stato fatto in precedenza.
E' proprio vero che si guardano i fatti loro:
- fogli di viaggio;
- straordinari;
- assenze dal servizio per non rendersi utili al reparto;
- ecc. ecc.
- ecc. ecc.
IPOCRISIA (per fortuna non son tutti così);
IPOCRISIA (per fortuna non son tutti così).
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