Buongiorno a tutti il forum.
Premetto che in data 17 settembre 2020, sono stato riformato e collocato in pensione, dopo aver percepito per tre mesi regolare stipendio dall'arma. Pochi giorni fa mi è stata notificata la promozione al grado superiore con decorrenza 01.01.2020. per tale motivo, poco fa ho chiamato il CNA per chiedere se devo presentare istanza per il ricalcolo del TFS, la cassa sottufficiali, la parte di ferie del 2020 non fruite ed ovviamente della pensione. Il collega mi ha risposto che mi verranno pagati solo gli arretrati del grado e null'altro mi spetta.
Qualcuno di voi ha avuto esperienze in merito?
Grazie a chi mi darà delucidazioni
Promozione dopo la riforma
Re: Promozione dopo la riforma
Salve Remox, hai postato lo stesso argomento in sezioni diverse, ti ho già risposto in merito, al seguente link:
richiesta-calcolo-pensionistico-ed-altr ... 45#p226835
Tieni presente che il CNA di Chieti una volta aggiornata la tua posizione, l'Inps emetterà una nuova determina mod. S.M. 5007 con la corresponsione degli arretrati sia della pensione che del TFS, in aggiunta ovviamente al rateo mensile per tutti gli anni a seguire.
Saluti
richiesta-calcolo-pensionistico-ed-altr ... 45#p226835
Tieni presente che il CNA di Chieti una volta aggiornata la tua posizione, l'Inps emetterà una nuova determina mod. S.M. 5007 con la corresponsione degli arretrati sia della pensione che del TFS, in aggiunta ovviamente al rateo mensile per tutti gli anni a seguire.
Saluti
Re: Promozione dopo la riforma
Messaggio da Remox »
Veramente li chiedevo anche i calcoli e solo oggi ho chiamato e mi hanno detto che non mi spetta nulla
Re: Promozione dopo la riforma
Successivamente al collocamento in quiescenza, avviene un miglioramento economico della propria posizione avuta in costanza di servizio, come può essere la promozione al grado superiore, si ha diritto a percepire l'aumento sulla pensione.
A meno che la predetta promozione sia solo a titolo onorifico, in quest'ultimo caso pertanto, non potrai avanzare alcuna richiesta di corresponsione dei benefici economici.
Saluti
A meno che la predetta promozione sia solo a titolo onorifico, in quest'ultimo caso pertanto, non potrai avanzare alcuna richiesta di corresponsione dei benefici economici.
Saluti
Re: Promozione dopo la riforma
Messaggio da Remox »
Sulla promozione a titolo onorifico siamo pienamente d'accordo.
Personalmente penso che il CNA mi debba rifare i calcoli per le ferie non fruite del 2020 e la cassa sottufficiali in quanto entrambi pagate con il grado di Mar. Capo.
Il collega del CNA, contatto telefonicamente, mi ha detto che nulla compete se non gli arretrati maturati.
Volevo sapere se qualche collega aveva avuto lo stesso problema e come si era comportato.
Grazie Mauri per la Tua prontezza per rispondere.
Saluti
Personalmente penso che il CNA mi debba rifare i calcoli per le ferie non fruite del 2020 e la cassa sottufficiali in quanto entrambi pagate con il grado di Mar. Capo.
Il collega del CNA, contatto telefonicamente, mi ha detto che nulla compete se non gli arretrati maturati.
Volevo sapere se qualche collega aveva avuto lo stesso problema e come si era comportato.
Grazie Mauri per la Tua prontezza per rispondere.
Saluti
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Re: Promozione dopo la riforma
Buongiorno io andato in pensione il 01 gennaio 2021 fatta domanda di pensionamento il 23 febbraio 2020 con il grado di Brig. Capo, e senza il mio consenso, "mai fatta richiesta", mi hanno posto in congedo con il grado onorifico di Brig.Capo Q.S., in data 10 gennaio c.a., mi hanno notificato la qualifica di Q.S. con decorrenza il 01 gennaio 2020, da altri colleghi nella mia stessa posizione mi dicono che dovranno rifarmi i conteggi liquidandomi la differenza sullo stipendio inviarli all'inps, redigere un nuovo mod. 5007, adeguarmi la pensione il tutto spero al piu presto
Re: Promozione dopo la riforma
Salve, ai fini economici non ti spetta alcun beneficio come riportato di seguito:
All'articolo 1084, comma 1, il periodo «Ai primi marescialli,
e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali.» e' sostituito dal seguente:
«Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei carabinieri.»;
l) dopo l'articolo 1084 e' inserito il seguente:
«Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito e' attribuita la promozione ad anzianita' al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di eta', al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermita' o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermita' nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermita' risulta dipendente da causa di servizio.
Le disposizioni di cui al presente comma non producono effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico nonche' sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.
2. La promozione di cui al comma 1 e' esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.
Saluti
All'articolo 1084, comma 1, il periodo «Ai primi marescialli,
e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali.» e' sostituito dal seguente:
«Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei carabinieri.»;
l) dopo l'articolo 1084 e' inserito il seguente:
«Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito e' attribuita la promozione ad anzianita' al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di eta', al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermita' o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermita' nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermita' risulta dipendente da causa di servizio.
Le disposizioni di cui al presente comma non producono effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico nonche' sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.
2. La promozione di cui al comma 1 e' esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.
Saluti
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