Promozione al grado superiore art. 1084

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lucky61
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Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da lucky61 »

Recentemente sono stato riformato per causa di servizio e tra i vari benefici vi sarebbe anche quello previsto dall'art. 1084 Dlgs 15/03/10 n. 66, ossia la promozione al grado superiore a seguito di cessazione dal servizio per lesioni o patologie contratte in servizio durante l'attività operativa e/o addestrativa. Leggendo i vari post ho visto che la maggior parte delle istanze in merito vengono rigettate perchè la commissione avanzamento da risalto solo all'evento traumatico e non anche a patologie insorte nel periodo dell'attività operativa svolta. Ora mi chiedo avendo svolto per lo più attività operativa ed essendo stato congedato già con il grado di MA, mi conviene presentare istanza in tal senso o è solo una perdita di tempo?


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Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da STANCHISSIMO »

Io ho fatto richiesta e lo ottenuta

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Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da STANCHISSIMO »

Preciso che sono esercito

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Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da STANCHISSIMO »

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lucky61
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Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da lucky61 »

Probabilmente avrai fatto qualche missione all'estero, comunque da noi sembra che siano stati in pochi ad ottenere questo tipo di promozione.
naturopata
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Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da naturopata »

lucky61 ha scritto:Probabilmente avrai fatto qualche missione all'estero, comunque da noi sembra che siano stati in pochi ad ottenere questo tipo di promozione.
L'istanza puoi comunque farla, ma dovrebbe essere irrimediabilmente rigettata, perché la norma è chiara.
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Zenmonk
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Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da Zenmonk »

se rigettata puoi fare ricorso al tar o al capo dello stato
falco7
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Iscritto il: mer mar 21, 2018 11:06 am

Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da falco7 »

buonasera a tutti

che ne dite di questo decreto

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95
Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087) (GU Serie Generale n.143 del 22-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 30)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017

Art. 45

Disposizioni finali e finanziarie
1-20 omissis

21. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al
presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione
dal servizio ha prestato servizio senza demerito e' attribuita la
promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal
giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al
raggiungimento del limite di eta', al collocamento a domanda in
ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente,
per infermita' o per decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero
in caso di rinuncia al transito per infermita' nell'impiego civile,
sempre che l'infermita' risulti dipendente da causa di servizio. La
promozione e' esclusa per il personale destinatario dell'applicazione
dell'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
nonche' per il personale che riveste il grado apicale del ruolo di
appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1,
e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non possono
produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico,
previdenziale e pensionistico del personale medesimo.
22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni
dal servizio del personale di cui al presente decreto transitato in
soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito di
inidoneita' al servizio, ai fini del conseguente incremento delle
facolta' assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a
legislazione vigente.
23. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole «di atleti o di
istruttori» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle bande
musicali».
24. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del
presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle
amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le
procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del
presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le
disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono
in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e
sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno
precedente.
25. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano salvi
gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al
medesimo decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a
quella di entrata in vigore dello stesso decreto. Le disposizioni
sugli avanzamenti o promozioni previste dal presente decreto,
ancorche' aventi effetti con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore dello stesso, si applicano esclusivamente al
personale in servizio alla stessa data, salvo quanto diversamente
previsto nel medesimo decreto. Fino al 1° ottobre 2017 compreso, al
personale richiamato in servizio, con o senza assegni, sono
attribuite le promozioni, ai soli fini giuridici, secondo le
modalita' disciplinate dal presente decreto.
26. Al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia
penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1084
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Al personale del Corpo
di polizia penitenziaria si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 881 del medesimo codice.
27. Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica
l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e,
anche in caso di disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi
dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite promozioni
annuali ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a
disposizione», esclusivamente secondo le modalita' ed entro i limiti
di cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari al
dieci per cento a decorrere dal 2022.
28. Al personale delle forze di polizia, che ha ricoperto o ricopre
incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i
quali e' prevista dalla legge o da altra fonte normativa la
ricostruzione della carriera all'atto del rientro nella medesima
forza di polizia, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla
legislazione vigente, e' conferita la promozione:
a) fino al grado di vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti, con decorrenza attribuita al primo dei funzionari e
ufficiali promossi che lo segue nei ruoli di provenienza;
b) alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore e
gradi corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti
previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo
personale ha rivestito nei predetti incarichi la qualifica di seconda
fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di
quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei ruoli di
provenienza.
Ai fini dell'iscrizione in ruolo, il personale e' collocato nella
posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
qualifica o grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nella qualifica o grado di
provenienza. Ogni altra disposizione relativa alla progressione di
carriera oltre la qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e
gradi corrispondenti in costanza di servizio presso altre pubbliche
amministrazioni non si applica agli ufficiali e ai funzionari delle
forze di polizia. Al rientro nella forza di polizia, il periodo di
servizio prestato con l'incarico di dirigente generale e gradi
corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce
elemento di valutazione ai fini dell'ulteriore progressione in
carriera.
29. In relazione al servizio prestato nel contingente speciale del
personale addetto al Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza
e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21
della legge 3 agosto 2007, n. 124, non si applicano le disposizioni
di cui al comma 28 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono apportate, avuto
riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera m), della medesima legge
n. 124 del 2007, modifiche al regolamento ivi previsto secondo le
procedure stabilite dall'articolo 43 della stessa legge.
30. In fase di prima applicazione del presente decreto e in
relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio
2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e
qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto
compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di
polizia, le seguenti disposizioni:
a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli
omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 301;
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;
d) articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.
31. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua
un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni
interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli
oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione
degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa
delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle
facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate.


Art. 1084
Personale militare che cessa dal servizio per infermita'

1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti,
sergenti, volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali
ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e
categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o
divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o
malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante
l'impiego in attivita' operative o addestrative, e' attribuita la
promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal
servizio, previo parere favorevole della competente commissione
d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si e'
verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado
massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi
corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di
sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se
la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico
inferiore a quello in godimento, all'interessato e' attribuito un
assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il
trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo
grado.
falco7
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Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da falco7 »

falco7 ha scritto:buonasera a tutti

che ne dite di questo decreto

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95
Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087) (GU Serie Generale n.143 del 22-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 30)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017

Art. 45

Disposizioni finali e finanziarie
1-20 omissis

21. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al
presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione
dal servizio ha prestato servizio senza demerito e' attribuita la
promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal
giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al
raggiungimento del limite di eta', al collocamento a domanda in
ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente,
per infermita' o per decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero
in caso di rinuncia al transito per infermita' nell'impiego civile,
sempre che l'infermita' risulti dipendente da causa di servizio. La
promozione e' esclusa per il personale destinatario dell'applicazione
dell'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
nonche' per il personale che riveste il grado apicale del ruolo di
appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1,
e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non possono
produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico,
previdenziale e pensionistico del personale medesimo.
22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni
dal servizio del personale di cui al presente decreto transitato in
soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito di
inidoneita' al servizio, ai fini del conseguente incremento delle
facolta' assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a
legislazione vigente.
23. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole «di atleti o di
istruttori» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle bande
musicali».
24. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del
presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle
amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le
procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del
presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le
disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono
in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e
sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno
precedente.
25. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano salvi
gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al
medesimo decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a
quella di entrata in vigore dello stesso decreto. Le disposizioni
sugli avanzamenti o promozioni previste dal presente decreto,
ancorche' aventi effetti con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore dello stesso, si applicano esclusivamente al
personale in servizio alla stessa data, salvo quanto diversamente
previsto nel medesimo decreto. Fino al 1° ottobre 2017 compreso, al
personale richiamato in servizio, con o senza assegni, sono
attribuite le promozioni, ai soli fini giuridici, secondo le
modalita' disciplinate dal presente decreto.
26. Al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia
penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1084
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Al personale del Corpo
di polizia penitenziaria si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 881 del medesimo codice.
27. Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica
l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e,
anche in caso di disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi
dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite promozioni
annuali ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a
disposizione», esclusivamente secondo le modalita' ed entro i limiti
di cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari al
dieci per cento a decorrere dal 2022.
28. Al personale delle forze di polizia, che ha ricoperto o ricopre
incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i
quali e' prevista dalla legge o da altra fonte normativa la
ricostruzione della carriera all'atto del rientro nella medesima
forza di polizia, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla
legislazione vigente, e' conferita la promozione:
a) fino al grado di vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti, con decorrenza attribuita al primo dei funzionari e
ufficiali promossi che lo segue nei ruoli di provenienza;
b) alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore e
gradi corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti
previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo
personale ha rivestito nei predetti incarichi la qualifica di seconda
fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di
quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei ruoli di
provenienza.
Ai fini dell'iscrizione in ruolo, il personale e' collocato nella
posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
qualifica o grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nella qualifica o grado di
provenienza. Ogni altra disposizione relativa alla progressione di
carriera oltre la qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e
gradi corrispondenti in costanza di servizio presso altre pubbliche
amministrazioni non si applica agli ufficiali e ai funzionari delle
forze di polizia. Al rientro nella forza di polizia, il periodo di
servizio prestato con l'incarico di dirigente generale e gradi
corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce
elemento di valutazione ai fini dell'ulteriore progressione in
carriera.
29. In relazione al servizio prestato nel contingente speciale del
personale addetto al Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza
e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21
della legge 3 agosto 2007, n. 124, non si applicano le disposizioni
di cui al comma 28 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono apportate, avuto
riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera m), della medesima legge
n. 124 del 2007, modifiche al regolamento ivi previsto secondo le
procedure stabilite dall'articolo 43 della stessa legge.
30. In fase di prima applicazione del presente decreto e in
relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio
2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e
qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto
compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di
polizia, le seguenti disposizioni:
a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli
omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 2004, n. 301;
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;
d) articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.
31. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua
un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni
interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli
oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione
degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa
delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle
facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate.


Art. 1084
Personale militare che cessa dal servizio per infermita'

1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti,
sergenti, volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali
ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e
categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o
divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o
malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante
l'impiego in attivita' operative o addestrative, e' attribuita la
promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal
servizio, previo parere favorevole della competente commissione
d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si e'
verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado
massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi
corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di
sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se
la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico
inferiore a quello in godimento, all'interessato e' attribuito un
assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il
trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo
grado.

buonasera a tutti se avete novità fatevi sentire

saluti

Falco7
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Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da loris64 »

Avt8, Stanchissimo o altro utente che ne ha fatto esperienza cortesemente visto che mi è stata accolta la domanda in merito all'art.1084, il quale ho ricevuto il Decreto dal Ministero della Difesa, come procede adesso l'iter per ottenere eventuale ricalcolo pensione; arretrati e/o altri benefici che mi competono. Ho contattato i vari Comandi Staz. Comp. Prov., ma senza ottenere certezze. Anticipatamente Vi ringrazio e colgo l'occasione per porgere i piu cordiali saluti a tutti.

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Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da STANCHISSIMO »

Ho chiesto all'INPS tramite patronato, ma risposte niente devo sollecitare, altro non so.

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antoniomlg
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Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da antoniomlg »

loris64 ha scritto:Avt8, Stanchissimo o altro utente che ne ha fatto esperienza cortesemente visto che mi è stata accolta la domanda in merito all'art.1084, il quale ho ricevuto il Decreto dal Ministero della Difesa, come procede adesso l'iter per ottenere eventuale ricalcolo pensione; arretrati e/o altri benefici che mi competono. Ho contattato i vari Comandi Staz. Comp. Prov., ma senza ottenere certezze. Anticipatamente Vi ringrazio e colgo l'occasione per porgere i piu cordiali saluti a tutti.

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ma tu hai avuto la promozione ai sensi dell'articolo 1084?
oppure
in base all'articolo 1084 bis?
---------------------
se hai avuto la promozione in base all'articolo 1084,la decorrenza è il giorno prima di
essere riformato,
quindi se c'è un miglioramento economico con il nuovo grado (non è sempre migliorativo lo stipendio)
devi fare istanza alla tua amministrazione per avere il nuovo inquadramento stipendiale e di
conseguenza devono emettere un nuovo PA04 per la ri-liquidazione della pensione.
-------------------
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Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da loris64 »

Si ho ricevuto il Decreto dal M.D. che stabilisce l'avanzamento al grado il giorno prima del congedo in merito all'art.1084. La prossima settimana mi reco personalmente al Comando Legione per chiedere cosa devo fare poiché i comandi che ho precedentemente indicato non mi sono stati di aiuto. Ti ringrazio tanto antoniomlg per il Tuo intervento, chiederò al Comando Legione quello che mi hai riferito.
Spero solo che non facciano trascorrere ancora altri anni per ottenere ciò che mi spetta.
Cordiali Saluti

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Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da STANCHISSIMO »

Tienici aggiornati, grazie.

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loris64
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Re: Promozione al grado superiore art. 1084

Messaggio da loris64 »

Stanchissimo a marzo hai detto di aver ottenuto anche tu l'avanzamento al grado. Puoi cortesemente precisare quando hai ricevuto il decreto, e se hai ricevuto benefici economici o altro che può interessare a me e ad altri utenti del Forum.
Grazie e Cordiali Saluti.

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