Procedure contrattuali e negoziali, triennio 2016/2018

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Procedure contrattuali e negoziali, triennio 2016/2018

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201710528, - Public 2017-10-20 -

Pubblicato il 20/10/2017


N. 10528/2017 REG. PROV. COLL.
N. 09253/2016 REG.RIC.
N. 13608/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9253 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso lo studio Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;

(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS - per questione di spazio), rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le delle Milizie, 9;

contro
Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro Per La Semplificazione e La Pubblica Amministrazione, Ministero Dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Ministero Dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Ministero Dell’Interno Polizia di Stato, Ministero Agricoltura, Ministero della Salute, Ministero Beni Culturali, Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Amm.ne Penitenziaria, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Comune Dell’Aquila, Comune di Iglesias, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Asp 7 Catanzaro, Comune di Catanzaro, Provincia di Perugia, Ministero Istruzione Università e Ricerca, Università degli Studi di Padova, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Ministero della Giustizia, Asp Siracusa, Assessorato Territorio e Ambiente – Comando Corpo Forestale Regione Sicilia, Agenzia delle Entrate, Comune di San Giorgio della Richinvelda, Ministero del Lavoro, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Caneva, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Comune di San Lazzaro di Savena, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza, Tar Sezione Autonoma di Bolzano, Università Bologna – Dipartimento Scienze Agrarie, Asp Catanzaro, U.L.S.S. 7 Regione Veneto, Asl 2 Olbia, Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma, Comune di Fregona, Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Asl Roma E, Provincia Roma, Comune Laterza, Azienda Regionale Per Lo Sviluppo Dell’Agricoltura Calabrese, Università degli Studi di Udine, Asl 4 Lanusei, Università degli Studi di Cagliari, Ministero Giustizia (Tribunale Minorenni Roma), Comune di Ladispoli, Istituto Oncologico Veneto, Arpacal, Asp N. 6 Palermo, Afor/Calabria Verde, Giunta Regionale della Campania, Regione Toscana, Ospedale San Bortolo di Vicenza (Ulss 6), Asl Napoli 1 Centro, Università Trieste, Comune di Soriano Calabro, Comune di Panettieri, Asl Rogliano, Asl N. 8 Cagliari, Università degli Studi di Palermo, Ministero Dell’Interno Polizia di Stato, Comune di Santu Lussurgiu, Comune di Licata, Comune di Todi, Ministero Dell’Interno- Prefettura Utg Catanzaro, Comune di Muravera, Asp Polo di Girifalco, Ministero Giustizia – Tribunale di Lamezia Terme, Usl Umbria 2, Aou Sassari, Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, E.O. Ospedali Galliera di Genova, Ministero della Salute, Comune di Assisi, Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini Catanzaro, Consiglio di Stato e Tar, Miur (Provincia Autonoma di Bolzano), Comune di Ginosa, Comune di Miglianico, Comune di Iglesias – Corpo di Polizia Locale, Ulss 6 Vicenza, Comune di Muravera (Ca), Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità- Novara, Asl Milano Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di San Gavino Monreale, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Perugia, Asl Vco Omegna, Università degli Studi di Bologna, Asp Caltanissetta, Asp Trapani, Asl 5 Spezzino, Asl Romagna, Asst Nord Milano, Asl 3 Genovese, Asp Rc, Ministero Dell’Interno Amministrazione Civile, Croce Rossa Italiana, Asl Bari, Asl Taranto, Azienda Ulss 3 Regione Veneto, Asl Friuli Venezia Giulia, Tribunale di Torino, Comune di Torino, Ministero Beni Culturali, Ministero Giustizia Ufficio Esecuzione Penale Nuoro, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Ist. Naz. Oceanografica Trieste, Comune di Scandicci, Comune Porto Torres, Comune di Ortona, Ministero Giustizia Dipartimento Amm.ne Penitenziaria, Ospedale Bassini, Comune di Perugia, Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Trieste, Ulss 18 Rovigo Osedale Anatomia Istologia Patologica, Asl Brindisi non costituiti in giudizio;

Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta, Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri, con domicilio eletto presso lo studio Avvocatura Centrale Ufficio Legale Inps Ex Inpdap in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

Comune di Pomezia, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampiero Proia, Mauro Petrassi, con domicilio eletto presso lo studio Giampiero Proia in Roma, via Pompeo Magno, 23/A;

Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avvocati Renate Von Guggenberg, Stephan Beikircher, Laura Fadanelli, Jutta Segna, Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Carlo Sportelli, Giovanna Albanese, domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A;

Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso lo studio Graziano Pungi in Roma, via Sabotino, 12;

Asl Na 3 Sud, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Anna Peluso, Giovanni Rajola Pescarini, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

nei confronti di

Cgil Fp- Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Cisl Fp- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Uil Pa- Unione Italiana del Lavoro, Confsal Unsa – Confed Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, Usb- Unione Sindacale di Base, Flp- Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche non costituiti in giudizio;

Provinciale Di Palermo Azienda Sanitaria, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Li Vigni, Fulvio Romeo, con domicilio eletto presso lo studio Fulvio Romeo in Roma, via Monte Santo, N.2;

Campania Regione, rappresentato e difeso per legge dall'Rosanna Panariello, domiciliata in Roma, via Poli, 29;

sul ricorso numero di registro generale 13608 del 2016, proposto da:

Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso lo studio Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;

(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS – per questione di spazio), rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, v.le delle Milizie, 9;

contro

Ministero dell'Interno - Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Aran-Agenzia per la Rappresentanza dell'Ambiente e Per i Servizi Tecnici, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza, 50/A;

Comune di Nocera Inferiore Sindaco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio eletto presso lo studio Carmine De Vita in Roma, via Gallia, 122;

Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Fava, Sergio Salvatore Manca, con domicilio eletto presso lo studio Ufficio Contenzioso Università La Sapienza in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5;

Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau, Mattia Pani, con domicilio eletto presso lo studio . Regione Autonoma Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - A.S.P. N.5 -, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Catalioto, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Ricci in Roma, via Sardegna, 50;

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Mio, Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri N. 5;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Rosanna Panariello, domiciliata in Roma, via Poli, 29;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renate Von Guggenberg, Stephan Beikircher, Laura Fadanelli, Jutta Segna, con domicilio eletto presso lo studio Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

nei confronti di

Umberto I Di Roma Azienda Policlinico, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Baglio, Alessia Alesii, con domicilio eletto presso lo studio Az. Policlinico Umberto I in Roma, viale del Policlinico, 155;

Puglia Regione, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso lo studio -- Regione Puglia in Roma, via Barberini N. 36;

Toscana Nord Ovest A.S.L., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Cei, con domicilio eletto presso lo studio Sezione 1. Tar Lazio in Roma, via Flaminia 189;

Azienda Usl Toscana Sud Est, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Mattioli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Grez & Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

Pomezia Comune Di, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampiero Proia, Mauro Petrassi, con domicilio eletto presso lo studio Giampiero Proia in Roma, via Pompeo Magno 23/A;

Assic. Infotuni Lavoro Inail- Ist.Naz.Per, rappresentato e difeso dagli avvocati Donatella Moraggi, Laura Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Uff.Leg. Inail in Roma, via Nomentana, 74;

Roma 2 Asl, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Dell'Orso, Massimo Micheli, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Micheli in Roma, via Filippo Meda 35;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 9253 del 2016:

accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sulla diffida presentata lo scorso 26.1.16 dal codacons e sulle diffide presentate dai sigg.ri ricorrenti, tutti in qualità di appartenenti al personale pubblico dipendente di cui all'art.2 del d.lgs 165/01, e la conseguente condanna delle stesse a provvedere a dare corso e concludere le procedure contrattuali e negoziali relative al nuovo triennio 2016 - 2018 - risarcimento danni -.

con motivi aggiunti partecipati il 6 marzo 2017:

annullamento della nota del 10 gennaio 2017 della Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, con la quale la p.a. ha negativamente riscontrato la istanza e la successiva diffida avanzata dai ricorrenti.

quanto al ricorso n. 13608 del 2016:

silenzio-inadempimento sulle diffide a provvedere al rinnovo dei contratti collettivi per il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'art. 2 co. 2 d.lgs. n.165/01 - risarcimento danni.

con motivi aggiunti partecipati il 6 marzo 2017:

annullamento della nota del 10 gennaio 2017 della Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, con la quale la p.a. ha negativamente riscontrato la istanza e la successiva diffida avanzata dai ricorrenti.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministro Per La Semplificazione e La Pubblica Amministrazione e di Inps e di Comune di Pomezia e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Ministero Dell’Economia e delle Finanze e di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Regione Calabria e di Asl Na 3 Sud e di Provinciale Di Palermo Azienda Sanitaria e di Campania Regione e di Ministero dell'Interno - Polizia di Stato e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Aran-Agenzia per la Rappresentanza dell'Ambiente e Per i Servizi Tecnici e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Comune di Napoli e di Umberto I Di Roma Azienda Policlinico e di Puglia Regione e di Toscana Nord Ovest A.S.L. e di Azienda Usl Toscana Sud Est e di Comune di Nocera Inferiore Sindaco e di Pomezia Comune Di e di Assic. Infotuni Lavoro Inail- Ist.Naz.Per e di Università degli Studi di Roma La Sapienza e di Regione Sardegna e di Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - A.S.P. N.5 - e di Regione Veneto e di Regione Campania e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Roma 2 Asl;


Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Tar adito con riferimento al ricorso avverso il prospettato silenzio serbato dalla p.a., nonché per l’annullamento del provvedimento amministrativo censurato con i due motivi aggiunti, mentre deve essere declinata, a favore del giudice ordinario, la questione afferente al richiesto equo indennizzo e contestuale risarcimento del danno che riguarda, in via esclusiva, le conseguenze pregiudizievoli connesse alla mancata definizione delle procedure contrattuali.

Ciò premesso, con i due ricorsi in questa sede riuniti, proposti cumulativamente e collettivamente e con i successivi motivi aggiunti, la parte ricorrente lamenta, in primo luogo la inerzia, delle riportate amministrazioni, alla istanza ed alla successiva diffida, per il mancato avvio delle procedure contrattuali collettive per il rinnovo del contratto per il pubblico impiego per il triennio 2016/2018; in secondo luogo ha chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato.

In buona sostanza, i predetti ricorrenti, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015, hanno attivato la procedura speciale per censurare l’inerzia, delle amministrazioni evocate, ad attivare la procedura per la stipulazione del contratto collettivo di lavoro.

Conseguentemente, il Codacons ed il signor Giuseppe Abrusca Salvatori ed altri, hanno chiesto, con motivi aggiunti al ricorso n. 9253/2016, l’annullamento della nota del 10 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, con la quale la p.a. ha negativamente riscontrato la riferita istanza e la successiva diffida avanzata dai ricorrenti.

Un medesimo reclamo, avverso l’annullamento dello stesso provvedimento, è stato formulato, sempre con motivi aggiunti al ricorso n. 13608/2016, dal Codacons e dalla signora Giacomina Addis ed altri.

In tale contesto la parte ricorrente ha, inoltre, ritenuto che le note, con le quali il Comune di Napoli, la città di Catanzaro, la Regione Umbria, la Provincia autonoma di Bolzano ed il comune di Monza, hanno riscontrato la richiesta per cui è causa, sono da considerare soprassessorie e, pertanto, da scrutinare nel contesto della peculiare procedura di cui all’art. 117 cpa.

Rileva il Collegio che, la presenza nel medesimo contesto processuale del procedimento speciale di cui all’art. 117 cpa e di quello ordinario relativo al chiesto annullamento del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comporta l’applicazione dell’art. 32 cpa, per cui le rappresentate azioni sono tutte soggette al rito ordinario.

Ciò detto, la prima questione che il Collegio deve affrontare riguarda la ammissibilità del ricorso cumulativo/collettivo, atteso che, attraverso l’unico atto di gravame, è stata impugnata l’inerzia delle amministrazioni evocate, in uno con la richiesta di annullamento di un provvedimento.

Sul punto il Tribunale condivide il pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale: “…il ricorso cumulativo è ammissibile allorquando fra gli atti impugnati sussiste una connessione procedimentale ovvero un rapporto di presupposizione giuridica o quantomeno di carattere logico oppure in quanto i diversi atti incidano sulla medesima vicenda ovvero sussista tra i provvedimenti uno stretto rapporto logico ( cfr Con Stato Sez.VI 17 settembre 2009 n.5546; idem 9 ottobre 2007 n. 5295; Sez. V 29 dicembre 2009 n.8914). In particolare, la cumulabilità delle impugnative impone che tra gli atti gravati deve potersi rintracciare una ragione comune per cui anche se appartengono a procedimenti diversi sono fra loro comunque collegati in un rapporto di presupposizione o di consequenzialità o comunque di connessione ( cfr, questa Sezione 6 maggio 2010 n.2626 )” ( Cons. St., Sez. IV, 3 maggio, 2011, n. 2615; n. 3255/2017).

Nel caso di specie ricorrono, in tesi, le suindicate previsioni.

Ancora in via preliminare è necessario valutare se gli atti di diniego espressamente manifestati dalle amministrazioni di Napoli, di Catanzaro, della Regione Umbria, della Provincia autonoma di Bolzano ed del comune di Monza, costituiscano, come sostenuto dalla parte ricorrente, atti meramente soprassessori, atteso che le indicate amministrazioni hanno rappresentato una carenza di competenza, ovvero l’assenza dell’obbligo di provvedere.

Sul punto il Collegio osserva.

La esposizione motivazionale dei dinieghi, così come partecipati ai ricorrenti e di cui la parte ha fornito gli estremi di protocollo, non possono essere definiti atti soprassessori, perché essi costituiscono veri e propri dinieghi in grado, come tali, di definire il procedimento attivato con l’istanza per cui è causa.

E’, infatti, opinione consolidata e pacifica quella che definisce soprassessorio l’atto con il quale la p.a. rinvia ad un accadimento futuro ed incerto, nell'an e nel quando, il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato.

Nel caso di specie, invece, la riportata evenienza costituisce, nella forma e nella sostanza, un vero e proprio diniego a provvedere e, come tale, conclusivo del procedimento attivato dal privato.

E’ appena il caso di rilevare che appartengono, alla categoria indicata dalla parte ricorrente, quegli atti che, di per sé, manifestano una natura esclusivamente dilatoria e defatigante del procedimento, tale da arrestare l’attivata procedura senza possibilità di reazione giudiziaria: "La lesività discende dal fatto che quel provvedimento ha paralizzato la situazione giuridica della società, rendendola di fatto inutilizzabile per un periodo di tempo non definito, per cui deve essere riconosciuta la necessità che l’atto, ancorché non definitivo, potesse essere immediatamente impugnato per consentire il controllo di legittimità da parte del giudice competente" (Corte di Cassazione - Sezione Unite, Sentenza 27 giugno 2005, n. 13707).

Si tratta, cioè, di atti endoprocedimentali i quali: “ pur privi di natura provvedimentale, sono tuttavia idonei ad interrompere, in fatto, l’iter procedimentale, debbano essere ritenuti autonomamente ed immediatamente impugnabili. Gli stessi, infatti, pur non costituendo esercizio di potere provvedimentale (stante la loro natura interlocutoria o soprassessoria), determinano comunque l’effetto di negare al titolare di interesse legittimo pretensivo la conclusione del procedimento amministrativo su sua istanza avviato, e quindi di ottenere un atto di esercizio di potere (positivo o negativo che sia)“ ( Cons. di St., Sez. IV, 16 dicembre 2012, n. 1829).

Nel caso di specie, come detto, i provvedimenti gravati, hanno, in buona sostanza, respinto la richiesta dei ricorrenti, ossia hanno formalmente manifestato una volontà provvedimentale negativa, per cui, non solo non è possibile ravvisare, nell’azione pubblica, alcuna volontà dilatoria, ma, di contro, emerge, una legittima e compiuta determinazione, la quale andava pertanto impugnata nei consueti termini decadenziali.

Se al riguardo è, comunque, possibile, una conversione della attivata azione con quella di annullamento, nondimeno, nel caso di specie non risultano articolate le necessarie e puntuali censure, nei termini imposti dall’art. 40 cpa, per cui il ricorso è, sotto tale profilo, inammissibile, non recando, la riferita motivazione, la precisazione delle ragioni del vulnus patito quale conseguenza dell’illegittimità dell’azione pubblica.
Parimenti inammissibili sono i ricorsi gemelli per motivi aggiunti.

Infatti, la parte ricorrente, dopo aver disquisito sulla giurisdizione, sulla ammissibilità delle domande avanzate nel ricorso principale, sulla legittimazione ad agire del Codacons, limita la censura del provvedimento contestato al solo difetto di motivazione perché l’amministrazione: ”non si è minimamente preoccupata di indicare le ragioni sottostanti la propria conclusione negativa in ordine alle giuste istanze risarcitorie ed indennitarie…”.

Emerge, per tabulas, che la sintetica motivazione del ricorso, invero, non precisa, né argomenta in modo specifico, la censura avanzata, limitandosi ad una mera proposizione di stile.

Ciò emerge, in modo inconfutabile, proprio dall’articolata ed ampiamente motivata nota impugnata, in cui la p.a. ha, dettagliatamente e puntigliosamente, rappresentato le ragioni del diniego alla richiesta attivazione della contrattazione collettiva, partecipando, al contempo, lo stato delle procedure negoziali.

Passando, poi, allo scrutinio della asserita inerzia della p.a. alla istanza/diffida avanzata dai ricorrenti, è opportuno considerare quanto segue.

La presente vicenda processuale principia dalla richiesta dei ricorrenti acchè le diverse amministrazioni evocate procedessero alla attivazione delle procedure negoziali per i rinnovi dei contratti collettivi, ciò in ossequio alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015, che ha dichiarato incostituzionale il regime di sospensione della contrattazione collettiva disposto per legge.

Al riguardo risulta opportuna una sintetica esposizione del quadro normativo presupposto alla vicenda negoziale nel pubblico impiego.

L’art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell’art. 16, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, ha sospeso le procedure contrattuali e negoziali, relative al triennio 2010-2012, per il personale di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) congelando i trattamenti economici percepiti dai dipendenti pubblici con possibilità di proroga della indicata normativa anche per l’anno 2014.

La Corte Costituzionale, come detto, ha dichiarato incostituzionale il disposto “ blocco” stipendiale e contrattuale, riaprendo, così, la prevista procedura negoziale.

Ciò, evidentemente non significa, né poteva significare, una automatica ed immediata attivazione delle trattative negoziali ad opera di singole amministrazioni, ma solo che le previsioni normative per i rinnovi dei contratti pubblici dovevano, nei termini indicati dal d.lgs 165/2001, essere avviate.

La questione procedurale, prodromica all’avvio della riferita contrattazione collettiva, risente, necessariamente e preliminarmente, dello stanziamento delle conseguenti risorse economiche, così come previsto dall'art. 48 del d.lgs 165/2001, risorse, sino allora non stanziate per il previsto “blocco”.

Per cui, dopo la riferita Sentenza della Corte, l’art. 1, comma 466 della L. 208/2015, come modificato dal comma 369 della L. 232/2016, ha puntualmente individuato le somme disponibili per i rinnovi contrattuali relativamente al triennio 2016/2018.

Inoltre, l’art. 40 del citato d.lgs, come successivamente modificato dalla L. 150/2009 ha previsto un riordino dei comparti.

Solo in data 12 febbraio 2016 la Funzione pubblica ha adottato atti di indirizzo per la definizione dei comparti, così avviando le conseguenti trattative che si sono definite con la firma del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018).

Tanto premesso, la questione che il Collegio deve, con riferimento alla denunciata inerzia, scrutinare riguarda, in primo luogo, l’accertamento dell’obbligo, per le amministrazioni intimate, a riscontrare l’istanza dei ricorrenti e, se questi, erano titolati alla conseguente azione.

In buona sostanza è necessario preliminarmente verificare se la richiesta per l’attivazione della procedura della contrattazione collettiva poteva, in tesi, imputarsi in capo ai ricorrenti che hanno agito, sia quale associazione a tutela dei consumatori, che quali privati cittadini, in uno con l’obbligo, per le indicate p.a., di riscontrare la richiesta.

Ritiene il Collegio, proprio alla luce della procedura, così come disegnata dal d.lgs 165/01, che tale riportata evenienza sia estranea alla posizione soggettiva dei ricorrenti risultando, piuttosto quale mero atto sollecitatorio, senza alcun obbligo conseguente per le singole amministrazioni.

Milita a favore della prospettata tesi il pacifico, costante ed uniforme insegnamento del Consiglio di Stato che ha statuito come l’attivazione della speciale procedura del silenzio, deve, per essere legittima, soddisfare due precise esigenze: attenere ad una specifica potestà della p.a. a provvedere; deve aver inciso negativamente sulla posizione giuridica qualificata dell’interesse legittimo del richiedente ( Cfr., per tutti: Cons. St., Sez.VI, 17 marzo 2014, n. 1317).

Quindi, il silenzio-rifiuto disciplinato dall’ordinamento è quello e solo quello, riconducibile a un’inadempienza dell’Amministrazione in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 10 marzo 1978, n. 10).

Un tale obbligo può discendere dalla legge, da un regolamento o eventualmente da un atto di autolimitazione dell’Amministrazione stessa, e in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento.

Nessuna delle suindicate condizioni si rinvengono nel caso di specie.

La legittima esigenza del rinnovo della contrattazione collettiva, invero, è dalla legge demandata ad una apposita procedura che vede protagonisti, non già i singoli cittadini o associazioni, bensì le sole organizzazioni sindacali di categoria, preventivamente determinate e l’ARAN, nei termini precisati dal contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale ( 2016/2018) del 13 luglio 2016.

Quindi, alla luce delle suesposte considerazioni, le amministrazioni evocate non erano obbligate a riscontrare l’istanza dei ricorrenti, né i richiedenti erano titolati di una differenziata posizione soggettiva, di talché sul punto non può essere intervenuta alcuna omissione, né alcun silenzio delle dette amministrazioni.

Pertanto i ricorsi di cui in epigrafe, così come riuniti, ed i motivi aggiunti collegati, devono essere, con riferimento al richiesto annullamento di provvedimenti, dichiarati inammissibili, per il resto i ricorsi devono essere respinti, mentre va declinata la giurisdizione del giudice adito a favore di quello ordinario con riferimento al chiesto risarcimento del danno e dell’indennizzo quale conseguenza della vacanza contrattuale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, così come riuniti ed i motivi aggiunti collegati, li dichiara, in parte inammissibili, per il resto li respinge, mentre declina la giurisdizione del giudice adito a favore di quello ordinario con riferimento al chiesto risarcimento del danno e dell’indennizzo quale conseguenza della vacanza contrattuale.

Condanna la parte ricorrente, in solido, al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, quantifica, applicata la riduzione del 50% di cui all’art. 4, in euro 2.935,00 (duemilanovecentotrentacinque), oltre IVA, CPA e spese generali da corrispondere a ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO


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Chissà se farà ricorso al C.d.S.
naturopata
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Re: Procedure contrattuali e negoziali, triennio 2016/2018

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto:Chissà se farà ricorso al C.d.S.
Direi che Carlo Rienzi farà appello. La sentenza è politica, lo si vede anche dal fatto che è stata assegnata alla Sezione 1B, quella che notoriamente si occupa dell'apparato militare, abituata a certi tipi di sentenze. In base alle competenze questo ricorso andava in II^ sezione, certamente non in I^Bis.

La parte della Sentenza che pone forti dubbi è questa:
La Corte Costituzionale, come detto, ha dichiarato incostituzionale il disposto “ blocco” stipendiale e contrattuale, riaprendo, così, la prevista procedura negoziale.

Ciò, evidentemente non significa, né poteva significare, una automatica ed immediata attivazione delle trattative negoziali ad opera di singole amministrazioni, ma solo che le previsioni normative per i rinnovi dei contratti pubblici dovevano, nei termini indicati dal d.lgs 165/2001, essere avviate.

La questione procedurale, prodromica all’avvio della riferita contrattazione collettiva, risente, necessariamente e preliminarmente, dello stanziamento delle conseguenti risorse economiche, così come previsto dall'art. 48 del d.lgs 165/2001, risorse, sino allora non stanziate per il previsto “blocco”.

I giudici, praticamente dicono che la parte pubblica può prendersi tutto il tempo che vuole per mettersi al tavolo di concertazione e ovviamente non è così. L'appello andrà alla IV Sez del CDS e la partita credo sarà tutta da giocare, lì, per quanto pro amministrazione, non si è in I^ bis (quella delle forze armate e carabinieri).

Comunque si vedrà.
naturopata
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Re: Procedure contrattuali e negoziali, triennio 2016/2018

Messaggio da naturopata »

naturopata ha scritto:
panorama ha scritto:Chissà se farà ricorso al C.d.S.
Direi che Carlo Rienzi farà appello. La sentenza è politica, lo si vede anche dal fatto che è stata assegnata alla Sezione 1B, quella che notoriamente si occupa dell'apparato militare, abituata a certi tipi di sentenze. In base alle competenze questo ricorso andava in II^ sezione, certamente non in I^Bis.

La parte della Sentenza che pone forti dubbi è questa:
La Corte Costituzionale, come detto, ha dichiarato incostituzionale il disposto “ blocco” stipendiale e contrattuale, riaprendo, così, la prevista procedura negoziale.

Ciò, evidentemente non significa, né poteva significare, una automatica ed immediata attivazione delle trattative negoziali ad opera di singole amministrazioni, ma solo che le previsioni normative per i rinnovi dei contratti pubblici dovevano, nei termini indicati dal d.lgs 165/2001, essere avviate.

La questione procedurale, prodromica all’avvio della riferita contrattazione collettiva, risente, necessariamente e preliminarmente, dello stanziamento delle conseguenti risorse economiche, così come previsto dall'art. 48 del d.lgs 165/2001, risorse, sino allora non stanziate per il previsto “blocco”.

I giudici, praticamente dicono che la parte pubblica può prendersi tutto il tempo che vuole per mettersi al tavolo di concertazione e ovviamente non è così. L'appello andrà alla IV Sez del CDS e la partita credo sarà tutta da giocare, lì, per quanto pro amministrazione, non si è in I^ bis (quella delle forze armate e carabinieri).

Comunque si vedrà.
E' notizia confermata che il codacons proporrà appello al Consiglio di Stato.
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Re: Procedure contrattuali e negoziali, triennio 2016/2018

Messaggio da panorama »

Chissà cosa accadrà,
oggi ai TG hanno detto che a fine Dicembre verranno sciolte le Camere e che si va alle Elezioni nel mese di Marzo 2018, ciò è stato anche ridetto questa sera al TG5.


P.S.: oggi pomeriggio mi è stato detto che, stasera nella puntata di Porta a porta si parla degli scandali del Consiglio di Stato.
- Se potete registratelo.
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Re: Procedure contrattuali e negoziali, triennio 2016/2018

Messaggio da panorama »

in questi giorni ci saranno raffiche di scioperi, perchè sono in molti ad aspettare un nuovo contratto di lavoro bello sostanzioso ma, il Governo non ne vuole sentire, tanto che si vocifera già di una continuazione di Vacanza contrattuale.

Si sono fregate pure le mamme e non hanno soldi.
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