Salve, siccome vi sono varie idee di procedure, vorrei chiedere, nelle circostante, servizio perlustrativo es. notturno, pattuglia automontata da due PG, è possibile effettuare la sopra indicata perquisizione ai sensi del 309/90 come si evince nell'allegato A.. O bisogna chiamare un uff di PG.
A mio avviso, si può effettuare comunque, per necessità ed urgenza.
Grazie in anticipo, se avete la norma in dettaglio allegatela, grazie ancora!
Procedura art. 103 - 309/90 per droga
- Marco Metello
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Re: Procedura art. 103 - 309/90 per droga
Messaggio da Marco Metello »
Confermo In caso d'urgenza anche l'Agente di P .G. può procedere alla perquisizione.pacomasi85 ha scritto:Salve, siccome vi sono varie idee di procedure, vorrei chiedere, nelle circostante, servizio perlustrativo es. notturno, pattuglia automontata da due PG, è possibile effettuare la sopra indicata perquisizione ai sensi del 309/90 come si evince nell'allegato A.. O bisogna chiamare un uff di PG.
A mio avviso, si può effettuare comunque, per necessità ed urgenza.
Grazie in anticipo, se avete la norma in dettaglio allegatela, grazie ancora!
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Re: Procedura art. 103 - 309/90 per droga
Marco carissimo, sono a contraddirti. La perquisizione ex art. 103, può essere eseguita solo da ufficiali di pg. In caso di urgenza, nel contesto di operazioni di polizia volte al contrasto dello spaccio e traffico di stupefacenti, gli Ufficiali e (non o) Agenti di PG possono procedere a perquisizioni personali senza avvisare, preventivamente l'AG. l'ho appena letto ma non riesco ad allegare il link.
Un salutone.
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Re: Procedura art. 103 - 309/90 per droga
Messaggio da Marco Metello »
Hai ragione Pietro,
però gli agenti di P.G. hanno comunque un'escamotage (art. 113 del Reg. Att. del c.p.p.)
L'art.103 del D.P.R. 309/90, al co.2, stabilisce che gli Ufficiali e gli agenti di P.G. possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il successivo comma 3 stabilisce invece che gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni
L'interpretazione letterale dei due commi sopra citati, palesa la volontà del legislatore secondo la quale:
a) Sia gli Ufficiali che egli Agenti possono procedere al controllo ed alle ispezioni dei soli mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali.
b) Solo gli Ufficiali di p.g., e comunque in caso di necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione dell'A.G., possono procedere a perquisizioni (senza che sia specificato se personali e/o locali ma che, sulla scorta della ratio della norma, si intendono in riferimento alle cose indicate al comma precedente e cioè mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali - quindi, escluso il domicilio).
L'art.113 del Reg. Att. del c.p.p. stabilisce inoltre che
"Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria .
La norma in esame fornisce una "eccezione" alla regola, secondo la quale, sempre e soltanto nei citati casi di necessità ed urgenza, gli Agenti di P.G. possono compiere gli atti disciplinati solo e soltanto dagli artt.352 (perquisizione di iniziativa) e 354 commi 2 e 3 (accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose con sequestri ed accertamenti sulle persone divbersi dalla ispezione personale).
Il 113 reg. att., fa riferimento solo ed esclusivamente alle citate norme del c.p.p. e non anche all'art.103 del D.P.R. 309/90.
Ne consegue, pertanto, che nel caso prospettato dal collega Crimor (Perquisizione domicliare a seguito di perquisizione personale), un Agente di p.g., sia per effettuare una perquisizione personale e sia per una domicliare/locale, possa procedere solo ai sensi e per gli effetti dell'art.352 del c.p.p. in relazione al citato art.113 reg. att. e solo in caso di necessità ed urgenza.
Ovviamente, in tali casi, l'agente di P.G. farebbe bene far valutare la necessità e l'urgenza al P.M. di turno, al quale sarebbe cosa buona e giusta fare uno squillo prima di inziare tale perquisizione.
Nel caso in cui l'esimio DOTTORE autorizzi, si darà atto, sul relativo verbale, di aver ricevuto autorizzazione telefonica dal Sost. Proc. di turno, avvisato alle ore XX del giorno XX sula propria utenza cellulare e/o fissa.
E' infatti noto che alcuni difensori abbiano eccepito la presenza di turni di reperibilità per gli ufficiali di p.g. presso i Comandi delle FF.PP. e che pertanto, gli agenti di p.g. avrebbero potuto richiedere l'intervento dell'U.P.G. di turno, invece di procedere ad una perquisizione che è stata successivamente qualificata come priva del carattere di necessità ed urgenza e, pertanto, illegittima.
In conclusione:
ribadisco che la prassi e la consuetudine cin "insegnano diversamente" e che molto spesso operiamo in situazioni contingenti, ove c'è poco tempo per decidere e spesso chiamare l'Ufficiale di P.G. che sia in sede e che sia reperibile, diventa "difficoltoso".
La prassi, però, chje non sia supportata dalla norma rimane soltanto tale e la prassi non legittima l'operato anche nel caso in cui la stessa sia sempre stata tollerata.
però gli agenti di P.G. hanno comunque un'escamotage (art. 113 del Reg. Att. del c.p.p.)
L'art.103 del D.P.R. 309/90, al co.2, stabilisce che gli Ufficiali e gli agenti di P.G. possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il successivo comma 3 stabilisce invece che gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni
L'interpretazione letterale dei due commi sopra citati, palesa la volontà del legislatore secondo la quale:
a) Sia gli Ufficiali che egli Agenti possono procedere al controllo ed alle ispezioni dei soli mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali.
b) Solo gli Ufficiali di p.g., e comunque in caso di necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione dell'A.G., possono procedere a perquisizioni (senza che sia specificato se personali e/o locali ma che, sulla scorta della ratio della norma, si intendono in riferimento alle cose indicate al comma precedente e cioè mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali - quindi, escluso il domicilio).
L'art.113 del Reg. Att. del c.p.p. stabilisce inoltre che
"Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria .
La norma in esame fornisce una "eccezione" alla regola, secondo la quale, sempre e soltanto nei citati casi di necessità ed urgenza, gli Agenti di P.G. possono compiere gli atti disciplinati solo e soltanto dagli artt.352 (perquisizione di iniziativa) e 354 commi 2 e 3 (accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose con sequestri ed accertamenti sulle persone divbersi dalla ispezione personale).
Il 113 reg. att., fa riferimento solo ed esclusivamente alle citate norme del c.p.p. e non anche all'art.103 del D.P.R. 309/90.
Ne consegue, pertanto, che nel caso prospettato dal collega Crimor (Perquisizione domicliare a seguito di perquisizione personale), un Agente di p.g., sia per effettuare una perquisizione personale e sia per una domicliare/locale, possa procedere solo ai sensi e per gli effetti dell'art.352 del c.p.p. in relazione al citato art.113 reg. att. e solo in caso di necessità ed urgenza.
Ovviamente, in tali casi, l'agente di P.G. farebbe bene far valutare la necessità e l'urgenza al P.M. di turno, al quale sarebbe cosa buona e giusta fare uno squillo prima di inziare tale perquisizione.
Nel caso in cui l'esimio DOTTORE autorizzi, si darà atto, sul relativo verbale, di aver ricevuto autorizzazione telefonica dal Sost. Proc. di turno, avvisato alle ore XX del giorno XX sula propria utenza cellulare e/o fissa.
E' infatti noto che alcuni difensori abbiano eccepito la presenza di turni di reperibilità per gli ufficiali di p.g. presso i Comandi delle FF.PP. e che pertanto, gli agenti di p.g. avrebbero potuto richiedere l'intervento dell'U.P.G. di turno, invece di procedere ad una perquisizione che è stata successivamente qualificata come priva del carattere di necessità ed urgenza e, pertanto, illegittima.
In conclusione:
ribadisco che la prassi e la consuetudine cin "insegnano diversamente" e che molto spesso operiamo in situazioni contingenti, ove c'è poco tempo per decidere e spesso chiamare l'Ufficiale di P.G. che sia in sede e che sia reperibile, diventa "difficoltoso".
La prassi, però, chje non sia supportata dalla norma rimane soltanto tale e la prassi non legittima l'operato anche nel caso in cui la stessa sia sempre stata tollerata.
Re: Procedura art. 103 - 309/90 per droga
Perquisizione nei reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psocotrope
(art. 103 d.p.r. 390/90).
Autorità legittimata ad eseguirla.
Ufficiali di polizia giudiziaria
Cose su cui può essere eseguita.
Mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali.
Presupposti per eseguirla.
L’art. 103 D.P.R. 309/90 stabilisce che gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione di mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) deve essere in corso un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) deve ricorrere fondato motivo per ritenere che dalla perquisizione possono rinvenirsi tali sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) devono ricorrere motivi di particolare necessità ed urgenza che non consen-tono di ottenere preventivamente l’autorizzazione del P.M., neppure per via telefonica.
Modalità e formalità di esecuzione della perquisizione:
per quanto possibile si devono rispettare le modalità e le formalità previste per la perquisizione locale di polizia giudiziaria.
Verbale di perquisizione.
Di tutte le operazioni compiute deve essere redatto un apposito verbale, che de-ve contenere:
a) il nominativo del pubblico ufficiale che lo redige;
b) il nominativo delle altre persone presenti sul posto;
c) i presupposti che legittimano la perquisizione;
d) la descrizione delle cose rinvenute; il luogo in cui tali cose sono state rinvenute;
e) la persona che le ha trovate;
f) la sottoscrizione del verbalizzante, richiesta a pena di nullità ex art. 142 c.p.p.;
g) la sottoscrizione degli altri agenti e/o ufficiali di P.G. che hanno ese-guito la perquisizione;
h) la sottoscrizione di chi è stato interessato dalla perquisizione; se que-sti rifiuta di firmare si procede valla sua identificazione e se ne dà at-to nel verbale
Le cose rinvenute all’esito della perquisizione dovranno essere sottoposte a se-questro con lo stesso verbale di perquisizione ovvero con separato verbale.
Il verbale di perquisizione deve essere trasmesso al P.M. del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore.
Il Pubblico Ministero, se ritiene che ricorrano le condizioni previste per la per-quisizione, la convalida con proprio decreto.
Una copia del verbale di perquisizione deve essere consegnato alla persona inte-ressata subito dopo la perquisizione.
Ho letto anche quello che hai indicato tu, l'unico dubbio che mi rimane è sempre relativo a 'sto ca..... di legislatore che dal 90 non ha ancora chiarito, una volta per tutte questo benedetto articolo 103. Come hai visto anche tu, al comma 2 il legislatore indica in "operazioni di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito......"
Quindi a mio parere, il semplice servizio di pattuglia (112/113 ecc) non rientra specificatamente in questo comma.
Aggiungo che, all'interno del forum ho visto altri interventi in materia. Ma col cellulare faccio fatica a allegarli.
Saluti a tutti.
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(art. 103 d.p.r. 390/90).
Autorità legittimata ad eseguirla.
Ufficiali di polizia giudiziaria
Cose su cui può essere eseguita.
Mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali.
Presupposti per eseguirla.
L’art. 103 D.P.R. 309/90 stabilisce che gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione di mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) deve essere in corso un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) deve ricorrere fondato motivo per ritenere che dalla perquisizione possono rinvenirsi tali sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) devono ricorrere motivi di particolare necessità ed urgenza che non consen-tono di ottenere preventivamente l’autorizzazione del P.M., neppure per via telefonica.
Modalità e formalità di esecuzione della perquisizione:
per quanto possibile si devono rispettare le modalità e le formalità previste per la perquisizione locale di polizia giudiziaria.
Verbale di perquisizione.
Di tutte le operazioni compiute deve essere redatto un apposito verbale, che de-ve contenere:
a) il nominativo del pubblico ufficiale che lo redige;
b) il nominativo delle altre persone presenti sul posto;
c) i presupposti che legittimano la perquisizione;
d) la descrizione delle cose rinvenute; il luogo in cui tali cose sono state rinvenute;
e) la persona che le ha trovate;
f) la sottoscrizione del verbalizzante, richiesta a pena di nullità ex art. 142 c.p.p.;
g) la sottoscrizione degli altri agenti e/o ufficiali di P.G. che hanno ese-guito la perquisizione;
h) la sottoscrizione di chi è stato interessato dalla perquisizione; se que-sti rifiuta di firmare si procede valla sua identificazione e se ne dà at-to nel verbale
Le cose rinvenute all’esito della perquisizione dovranno essere sottoposte a se-questro con lo stesso verbale di perquisizione ovvero con separato verbale.
Il verbale di perquisizione deve essere trasmesso al P.M. del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore.
Il Pubblico Ministero, se ritiene che ricorrano le condizioni previste per la per-quisizione, la convalida con proprio decreto.
Una copia del verbale di perquisizione deve essere consegnato alla persona inte-ressata subito dopo la perquisizione.
Ho letto anche quello che hai indicato tu, l'unico dubbio che mi rimane è sempre relativo a 'sto ca..... di legislatore che dal 90 non ha ancora chiarito, una volta per tutte questo benedetto articolo 103. Come hai visto anche tu, al comma 2 il legislatore indica in "operazioni di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito......"
Quindi a mio parere, il semplice servizio di pattuglia (112/113 ecc) non rientra specificatamente in questo comma.
Aggiungo che, all'interno del forum ho visto altri interventi in materia. Ma col cellulare faccio fatica a allegarli.
Saluti a tutti.
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- Iscritto il: ven nov 09, 2012 4:54 pm
Re: Procedura art. 103 - 309/90 per droga
Messaggio da paoletto62 »
caro collega credo, a mio modesto parere che nessun PM ti invaliderà l'atto.
Re: Procedura art. 103 - 309/90 per droga
Messaggio da pacomasi85 »
E infatti, come è successo, convalidatissimo! Ringrazio per l'attenzione...
Re: Procedura art. 103 - 309/90 per droga
Fin che va bene, nessun problema. Ma occhio all'abuso.
Siamo più noi ffoo nell'occhio del ciclone che un qualsiasi persona dedita a delinquere.
Saluti.
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