Gentile avv.,
sono un ispettore della G.d.F. e mi sono appena iscritto a questo interessante forum.
vorrei porle un quesito:
in altro argomento, lei ha scritto tra l'altro che nell'ambito di un procedimento disciplinare "Il termine per il deposito delle memorie è quello indicato dalla legge, che si sostanzia nel termine massimo di 30 gg."
Gradirei sapere possibilmente gli estremi di tale legge, perché il mio superiore che ha instaurato un'azione disciplinare nei miei confronti ha fissato la produzione delle mie giustificazioni entro il termine perentorio di 7 giorni.
Anticipatamente ringrazio.
cordiali saluti
procedimento disciplinare - termini presentaz. giustificaz.
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: procedimento disciplinare - termini presentaz. giustificaz.
anche se l'avv. non ha ancora avuto modo di rispondermi, credo che il termine sia addirittura di 60 gg. per i militari della gdf. almeno tanto mi risulta da una ricerca
Re: procedimento disciplinare - termini presentaz. giustificaz.
questi i riferimenti normativi che ho trovato per i militari della Guardia di Finanza:
circolare 1/2006 del Comando Generale del Corpo che ha statuito che nei riguardi del personale della Guardia di Finanza, per la conclusione del procedimento disciplinare di corpo, trova applicazione il termine generale di 90 giorni dal suo inizio, in ossequio all’art. 2 della legge 241/1990 (come modificato dalla legge n. 80/2005).
Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, lettera b), della legge n. 241/1990 ed artt. 1, comma 2, secondo periodo e 5, comma 2, del D.M. (Finanze) 19 ottobre 1994, n. 678, nell'ambito di un procedimento disciplinare il termine per il deposito delle memorie difensive è pari a due terzi di quello fissato per la relativa durata, pertanto tale termine dovrebbe essere pari a 60 giorni per la predisposizione delle giustificazioni.
E' corretto?
circolare 1/2006 del Comando Generale del Corpo che ha statuito che nei riguardi del personale della Guardia di Finanza, per la conclusione del procedimento disciplinare di corpo, trova applicazione il termine generale di 90 giorni dal suo inizio, in ossequio all’art. 2 della legge 241/1990 (come modificato dalla legge n. 80/2005).
Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, lettera b), della legge n. 241/1990 ed artt. 1, comma 2, secondo periodo e 5, comma 2, del D.M. (Finanze) 19 ottobre 1994, n. 678, nell'ambito di un procedimento disciplinare il termine per il deposito delle memorie difensive è pari a due terzi di quello fissato per la relativa durata, pertanto tale termine dovrebbe essere pari a 60 giorni per la predisposizione delle giustificazioni.
E' corretto?
Re: procedimento disciplinare - termini presentaz. giustificaz.
Il termine dei 60 giorni non è una regola generale, almeno per coloro il cui impiego ricade sotto il Ministero della Difesa.
Di seguito incollo la parte di testo estratta dalla pubblicazione "Guida Tecnica - Norme e procedure Disciplinari -2ª edizione anno 2008", attualmente in vigore, edita dal Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare (che allego a questo post)
l’Amministrazione della Difesa, in ossequio alle disposizioni di cui alla citata legge n. 241/1990, con il D.M. n. 690/1996 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 1997), ha fissato in 90 giorni il termine per l'irrogazione di una sanzione di corpo.
La contestazione dell'addebito disciplinare (da effettuarsi per iscritto, vds. infra) ha anche la valenza di comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare il termine a difesa, nonché quello entro il quale il procedimento sarà concluso. All'inquisito deve essere sempre concesso un termine a difesa, a meno che non vi rinunci per iscritto, per consentirgli di produrre memorie scritte e documenti. Tale termine non può superare i 60 giorni, pari a 2/3 del termine massimo a disposizione del Comandante di corpo per concludere il procedimento. Il citato termine di 90 giorni può essere ridotto dall'Autorità che procede quando le esigenze istruttorie non ne richiedano l'intero utilizzo. In tal caso il termine a difesa è commisurato comunque ai 2/3 di quello minore indicato nella comunicazione di contestazione dell'addebito. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a 30 giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro 10 giorni dall'inizio del procedimento, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, del D.M. n. 690/1996.
Di seguito incollo la parte di testo estratta dalla pubblicazione "Guida Tecnica - Norme e procedure Disciplinari -2ª edizione anno 2008", attualmente in vigore, edita dal Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare (che allego a questo post)
l’Amministrazione della Difesa, in ossequio alle disposizioni di cui alla citata legge n. 241/1990, con il D.M. n. 690/1996 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 1997), ha fissato in 90 giorni il termine per l'irrogazione di una sanzione di corpo.
La contestazione dell'addebito disciplinare (da effettuarsi per iscritto, vds. infra) ha anche la valenza di comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare il termine a difesa, nonché quello entro il quale il procedimento sarà concluso. All'inquisito deve essere sempre concesso un termine a difesa, a meno che non vi rinunci per iscritto, per consentirgli di produrre memorie scritte e documenti. Tale termine non può superare i 60 giorni, pari a 2/3 del termine massimo a disposizione del Comandante di corpo per concludere il procedimento. Il citato termine di 90 giorni può essere ridotto dall'Autorità che procede quando le esigenze istruttorie non ne richiedano l'intero utilizzo. In tal caso il termine a difesa è commisurato comunque ai 2/3 di quello minore indicato nella comunicazione di contestazione dell'addebito. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a 30 giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro 10 giorni dall'inizio del procedimento, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, del D.M. n. 690/1996.
Re: procedimento disciplinare - termini presentaz. giustificaz.
la legge 241 è stata modificata dalla legge n. 69/2009.
il secondo comma dell'art. 2 della l.241 così recita:
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
Quindi, il termine per la presentazione delle giustificazioni dovrebbe essere di 20 gg.
ovviamente, anche il termine per la conclusione del procedimento disciplinare si intende modificato, da 90 a 30 gg.
il secondo comma dell'art. 2 della l.241 così recita:
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
Quindi, il termine per la presentazione delle giustificazioni dovrebbe essere di 20 gg.
ovviamente, anche il termine per la conclusione del procedimento disciplinare si intende modificato, da 90 a 30 gg.
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Re: procedimento disciplinare - termini presentaz. giustific
Messaggio da antoniomaggiolino »
Figurati che il mio comandante mi ha chiesto delle giustificazioni in merito ad un procedimento disciplinare entro il termine di 48 ore...
Re: procedimento disciplinare - termini presentaz. giustific
Messaggio da nabboni »
Un termine così breve è il massimo che un militare (che poi, eventualmente, venga pumito) possa sperare. Difatti presenta scientemente delle memorie un pò raffazzonate e se viene punito, presenta un bel ricorso gerarchico ben strutturato, che parta in primis dal nocumento del diritto alla difesa.antoniomaggiolino ha scritto:Figurati che il mio comandante mi ha chiesto delle giustificazioni in merito ad un procedimento disciplinare entro il termine di 48 ore...
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