procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Feed - AERONAUTICA

bobo

procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da bobo »

buonasera,
il mio quesito è il seguente: mi informano, ex colleghi, che l'amministrazione di cui facevo parte intende instaurare un procedimento disciplinare nei miei confronti, per fatti penalmente rilevanti, con processo finito a marzo 2017 con estinzione del reato dopo la "messa alla prova" e dopo 16 mesi dal mio collocamento in congedo per motivi di salute.
Preciso che non sono mai stato sospeso precauzionalmente, anche se ci avevano provato dopo 2 anni e mezzo dall'accaduto ma poi si sono fermati, e che ho già percepito le somme relative all'intero tfr e cassa sottufficiali, e godo chiaramente di trattamento pensionistico.
Perché si decide ora di instaurare il procedimento disciplinare?
Che interesse ha l'amministrazione, in questo specifico caso?
A cosa potrei andare incontro?
Grazie per l'eventuale cortese risposta.
Buonasera.


bobo

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da bobo »

Buongiorno, nessuno che sappia rispondermi?
Non credo.
fulmineacielsereno
Altruista
Altruista
Messaggi: 128
Iscritto il: mar mar 24, 2015 3:24 pm

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da fulmineacielsereno »

bobo ha scritto: ven nov 02, 2018 7:52 pm buonasera,
il mio quesito è il seguente: mi informano, ex colleghi, che l'amministrazione di cui facevo parte intende instaurare un procedimento disciplinare nei miei confronti, per fatti penalmente rilevanti, con processo finito a marzo 2017 con estinzione del reato dopo la "messa alla prova" e dopo 16 mesi dal mio collocamento in congedo per motivi di salute.
Preciso che non sono mai stato sospeso precauzionalmente, anche se ci avevano provato dopo 2 anni e mezzo dall'accaduto ma poi si sono fermati, e che ho già percepito le somme relative all'intero tfr e cassa sottufficiali, e godo chiaramente di trattamento pensionistico.
Perché si decide ora di instaurare il procedimento disciplinare?
Che interesse ha l'amministrazione, in questo specifico caso?
A cosa potrei andare incontro?
Grazie per l'eventuale cortese risposta.
Buonasera.
Ciao ben venuto nella giugla legislativa militare. Inizia a leggere l'art. Art. 1393 DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 e anche il resto. Immagina che in alcune occasioni aprono il proc disciplinare (la legge glielo permette) anche se sei stato assolto pienamente. Purtroppo la prescrizione è come se fosse una condanna, hanno pieno arbitrio disciplinare e valuteranno a loro modo quanto trascritto negli atti di p.g.. Occhio a trovarti un buon avvocato non serve un semplice amministrativo ma specializzato in ordinamento militare che è complessissimo (io non ho e non conosco alcun avvocato in tal senso) e memorizza i termini dell'art. 1392 che sono obbligati ad osservare. Poi leggiti l'art. 867 e la Guida tecnica“Procedure disciplinari dv sono elencate tutte le decorrenze della perdita del grado. L'amministrazione sta cercando di toccarti la pensione ecco il suo interesse.
Un in bocca al lupo e purtroppo guai a chi capitano ste cose
“Procedure disciplinari dv sono elencate tutte le decorrenze della perdita del grado.
silver04
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: sab feb 24, 2018 3:53 pm

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da silver04 »

Rivolgiti all'avvocatessa Scafetta Michela http://www.studiolegalescafetta.it/scafetta.php se dovessi averne bisogno...
bobo

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da bobo »

Grazie per le risposte, ma il discorso e' che non possono toccarmi la pensione (come da regolamento e come da guida tecnica, per il semplice motivo che non sono mai stato sospeso precauzionalmente (in tal caso, avrebbero potuto far decorrere da tale data il congedo, anche se riformato), oltre al fatto che i termini sono abbondantemente stati superati, oltre ancora al fatto che mi e' stata versata la somma relativa alla cassa sottufficiali (che non mi avrebbero versato, se non avessi avuto un effettivo diritto a pensione ed oltre, ancora, al fatto che si tratta comunque di reati cosiddetti "gabatellari", cioè di poco conto, per cui una eventuale destituzione sarebbe assai sproporzionata.
Conosco a menadito ciò che mi avete consigliato di leggere e proprio per questo non capisco dove vogliano andare a parare.
Comunque grazie per le risposte.
Buonasera.
bobo

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da bobo »

Buongiorno, qualcun'altro ha altri suggerimenti?
Sono tutti graditi, grazie e buon pranzo a tutti.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1766
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da naturopata »

bobo ha scritto: sab nov 03, 2018 11:20 pm Grazie per le risposte, ma il discorso e' che non possono toccarmi la pensione (come da regolamento e come da guida tecnica, per il semplice motivo che non sono mai stato sospeso precauzionalmente (in tal caso, avrebbero potuto far decorrere da tale data il congedo, anche se riformato), oltre al fatto che i termini sono abbondantemente stati superati, oltre ancora al fatto che mi e' stata versata la somma relativa alla cassa sottufficiali (che non mi avrebbero versato, se non avessi avuto un effettivo diritto a pensione ed oltre, ancora, al fatto che si tratta comunque di reati cosiddetti "gabatellari", cioè di poco conto, per cui una eventuale destituzione sarebbe assai sproporzionata.
Conosco a menadito ciò che mi avete consigliato di leggere e proprio per questo non capisco dove vogliano andare a parare.
Comunque grazie per le risposte.
Buonasera.
Il dies a quo del termine di attivazione del procedimento disciplinare, a seguito della pronuncia di sentenza penale di condanna del dipendente, coincide pertanto con la comunicazione all’Amministrazione del testo integrale della sentenza divenuta irrevocabile, completa di motivazione, dovendosi intendere che la sentenza stessa debba essere certificata come irrevocabile dalla competente cancelleria del giudice penale (v. Cons. St., Sez. II, 25 ottobre 2013, n. 4394; Cons. St., Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8918).

Da quando avviene quanto sopra, l'Amministrazione ha 90 giorni per iniziare il procedimento.
bobo

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da bobo »

Buongiorno, grazie anche a naturopata.
Ma forse non sono riuscito ad essere abbastanza chiaro nell'esporre il mio quesito.
Conosco perfettamente termini, procedure e quant'altro ed e' proprio per questo che non riesco a capire il motivo dell'apertura del procedimento disciplinare nei miei confronti, proprio perché, come da regolamento, guida tecnica e compagnia bella, nulla puo' pretendere l'amministrazione dal sottoscritto.
Ora la mia domanda e': perché?
Qualcuno e' a conoscenza di situazioni analoghe?
E, se si, a quale scopo?
Ripeto: non sono mai stato sospeso precauzionalmente dal servizio, sono stato riformato da 16 mesi, processo concluso da 18 mesi con estinzione del reato con l'istituto della messa alla prova, peraltro trattasi di reati "gabatellari", ossia di poco conto, per cui, al di la della scadenza dei termini relativi al procedimento disciplinare, una eventuale destituzione sarebbe assai sproporzionata, per cui a cosa servirebbe una sospensione di qualche mese o una sanzione di corpo visto che ormai sono in congedo?
Ho ricevuto quanto mi spettava dalla cassa sottufficiali (leggi quindi "congedato con diritto a pensione").
E ripeto ancora, soprattutto, non sono mai stato sospeso precauzionalmente dal servizio, quindi non può l'amministrazione far decorrere retroattivamente alla data del congedo per riforma una eventuale (sproporzionata) destituzione.
Allora mi chiedo: PERCHÉ!?
Grazie per le eventuali altre graditissime risposte.
Buona giornata a tutti.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1766
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da naturopata »

bobo ha scritto: lun nov 05, 2018 8:37 am Buongiorno, grazie anche a naturopata.
Ma forse non sono riuscito ad essere abbastanza chiaro nell'esporre il mio quesito.
Conosco perfettamente termini, procedure e quant'altro ed e' proprio per questo che non riesco a capire il motivo dell'apertura del procedimento disciplinare nei miei confronti, proprio perché, come da regolamento, guida tecnica e compagnia bella, nulla puo' pretendere l'amministrazione dal sottoscritto.
Ora la mia domanda e': perché?
Qualcuno e' a conoscenza di situazioni analoghe?
E, se si, a quale scopo?
Ripeto: non sono mai stato sospeso precauzionalmente dal servizio, sono stato riformato da 16 mesi, processo concluso da 18 mesi con estinzione del reato con l'istituto della messa alla prova, peraltro trattasi di reati "gabatellari", ossia di poco conto, per cui, al di la della scadenza dei termini relativi al procedimento disciplinare, una eventuale destituzione sarebbe assai sproporzionata, per cui a cosa servirebbe una sospensione di qualche mese o una sanzione di corpo visto che ormai sono in congedo?
Ho ricevuto quanto mi spettava dalla cassa sottufficiali (leggi quindi "congedato con diritto a pensione").
E ripeto ancora, soprattutto, non sono mai stato sospeso precauzionalmente dal servizio, quindi non può l'amministrazione far decorrere retroattivamente alla data del congedo per riforma una eventuale (sproporzionata) destituzione.
Allora mi chiedo: PERCHÉ!?
Grazie per le eventuali altre graditissime risposte.
Buona giornata a tutti.
Evidentemente non conosci bene le amministrazioni statali e in particolare quelle militari. Perché procedere?
1) ipotesi più lieve, per il solo gusto di macchiarti lo stato di servizio;
2)ci sono destituzioni anche per reati del cavolo e confermate anche dal giudice dell'amministrazione, pardon, amministrativo;
3)in caso di destituzione anche quando non sospeso preventivamente, ti sospendono la pensione e ti costringono al ricorso alla corte dei conti che al momento arriva ancora in qualche caso al II^ per veder ripristinata la pensione.

Questo per sommi capi, insomma non si fa niente per niente, tanto loro non pagano mai e non si mai chi è il responsabile……………...l'amministrazione.
andrea666
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 69
Iscritto il: lun set 17, 2012 12:32 pm

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da andrea666 »

Evidentemente non conosci bene le amministrazioni statali e in particolare quelle militari. Perché procedere?
1) ipotesi più lieve, per il solo gusto di macchiarti lo stato di servizio;
2)ci sono destituzioni anche per reati del cavolo e confermate anche dal giudice dell'amministrazione, pardon, amministrativo;
3)in caso di destituzione anche quando non sospeso preventivamente, ti sospendono la pensione e ti costringono al ricorso alla corte dei conti che al momento arriva ancora in qualche caso al II^ per veder ripristinata la pensione.

Questo per sommi capi, insomma non si fa niente per niente, tanto loro non pagano mai e non si mai chi è il responsabile……………...l'amministrazione.
[/quote]

Naturopata buongiorno, ti chiedo gentilmente visto che non riesco in nessun modo ad aver anche una parziale ma almeno indicativa informazione al riguardo ... essendo la materia molto specifica..

In caso di un 4) caso.. cioè in ordine cronologico:
-sosp cautelativa
- rientro in servizio (peraltro con visite psico tecnica attiduninali etc..
- pensione per inidoneità
- termine con condanna che non prevede la perdita del posto di lavoro.

é ammissibile che l'Amm.ne abbia legittimità di destituirti e questo è pacifico, ma questa lederebbe il diritto alla pensione?

grazie .
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1766
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da naturopata »

Naturopata buongiorno, ti chiedo gentilmente visto che non riesco in nessun modo ad aver anche una parziale ma almeno indicativa informazione al riguardo ... essendo la materia molto specifica..

In caso di un 4) caso.. cioè in ordine cronologico:
-sosp cautelativa
- rientro in servizio (peraltro con visite psico tecnica attiduninali etc..
- pensione per inidoneità
- termine con condanna che non prevede la perdita del posto di lavoro.

é ammissibile che l'Amm.ne abbia legittimità di destituirti e questo è pacifico, ma questa lederebbe il diritto alla pensione?

E' legittimo e può ledere il diritto a pensione, tuttavia il Ricorso va tentato:


SENT. N. 80/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Primo referendario dott.ssa Giuseppina Veccia,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 28687 del registro di segreteria, promosso
ad istanza di V. C. (già V. C.), nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Chiodo, presso il cui studio, in Milano, Via De Amicis 33, è elettivamente domiciliato.
contro
- Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio di Trattamento di Pensione e Previdenza, Divisione II^, in persona del Ministro pro – tempore, presso la sede di Roma;
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro–tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Milano è domiciliato;
- I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del legale rappresentante pro – tempore, presso la sede legale in Roma;

- I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del legale rappresentante pro – tempore, presso la sede territoriale in Milano;
per
il ripristino del trattamento pensionistico già corrisposto con determinazione INPS MI012013739846 e revocato con nota INPS del 25.07.2016.
Premesso in
FATTO
Il ricorrente V. C., già dipendente del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato, è stato sospeso cautelarmente dal servizio con decreto ministeriale datato 8/11/2007, ai sensi dell’art. 9, co.2, D.P.R. 1981 n. 737 a decorrere dal 24/11/2007, a seguito di richiesta di giudizio penale immediato in data 13/6/2007, giudizio disposto con decreto del G.I.P. di Milano in data 21/9/2007, ed è poi stato riammesso dal 24/11/2012 terminato il periodo massimo di sospensione.
Con sentenza 5/3/2008 del Tribunale di Milano, confermata da sentenza 1/6/2009 della Corte d’appello di Milano, l'odierno ricorrente è stato condannato alla reclusione per anni quattro, a una pena pecuniaria e all’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. La sentenza pronunciata in secondo grado è stata annullata con rinvio con pronuncia della Corte di Cassazione del 3/2/2010 ma limitatamente alla determinazione della pena e all’eventuale applicazione dell’indulto. La nuova sentenza 15/2/2011 della Corte d’appello ha rideterminato la sola pena accessoria e pecuniaria, ma, a sua volta, è stata con sentenza del Giudice di legittimità del 3/7/2012 annullata con rinvio.
Anche tale pronuncia ha fatto esclusivo riferimento alle pene, ferma restando la declaratoria di colpevolezza risalente al 2007.

Nel frattempo, scaduto il periodo massimo di sospensione cautelare, il ricorrente è stato riammesso in servizio dal 24/11/2012 ma, in data 30/11/2012, è stato dichiarato “non idoneo in attitudine” dalla Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ed è cessato dall'impiego dal 1/12/2012, come disposto con D.M.18/1/2013.
Ne è seguito il provvedimento n. MI012013739846 del 10/5/2013 con cui l’I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P., competente dal 2005 alla liquidazione dei trattamenti pensionistici, ha attribuito a parte ricorrente il trattamento di pensione di inabilità di euro 22.642,63 con decorrenza 2/12/2012, sulla base di un servizio utile di anni 26 e giorni 19.
La Corte d’appello di Milano, nuovamente chiamata a giudicare della condotta penale del C., ha emesso sentenza 11/3/2013 divenuta irrevocabile in data 28/10/2013, con la quale ha emesso la pena pecuniaria, condonando la reclusione fino alla misura di anni due, mesi sei e giorni venti.
Istruito il procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 1981 n. 737, il Ministero dell’Interno, con decreto 18/7/2014, ha irrogato la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal 24/11/2007, ha disposto che il periodo di sospensione cautelare dal 2007 al 2012 non fosse riconosciuto utile né agli effetti giuridici né economici né previdenziali ed ha revocato il decreto 8/11/2007 con il quale era stata disposta la sospensione dal servizio.
L'I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P., informato con lettera 26/9/2014 del Ministero dell'Interno della sanzione disciplinare irrogata e del conseguente mutamento del titolo e della data di cessazione dal servizio, ha ritenuto che alla data 24/11/2007 di cessazione del servizio per destituzione, il C. non avesse maturato i requisiti anagrafico-contributivi per il diritto a pensione (35 anni di servizio e 57 di età, 39 anni 11 mesi e 16 giorni di servizio e 53 anni di età e 80% di rendimento al 31/12/2011) ed ha revocato, con provvedimento comunicato con nota del 25.07.16 all'interessato, il trattamento di pensione già disposto dal 2/12/2012 per il diverso titolo di inattitudine al servizio.
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, il sig. V. C. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del citato provvedimento di revoca nonché l'accertamento del proprio diritto a vedersi ripristinato il trattamento pensionistico già erogato a decorrere dal 02.12.2012.
Con memoria depositata il 27 dicembre 2016, si è costituito il Ministero dell'Interno per affermare la correttezza del proprio operato alla luce del generale principio secondo il quale l'acquisizione del diritto alla pensione è subordinata all'accertamento dei requisiti sussistenti alla data di cessazione dal servizio. Pertanto, ribadisce il Ministero, che alcun trattamento pensionistico spetterebbe al C. avuto riguardo alla normativa che disciplinava il pensionamento del personale della Polizia di Stato alla data della nuova cessazione (24.11.2007) avendo il ricorrente a quell'epoca maturato anni 25 e giorni 24 di servizio utile ed una età anagrafica di anni 46.
Con memoria depositata il 23 gennaio 2017, si è costituito l'INPS che, riassunta la vicenda penale e disciplinare sofferta dal C. - e richiamata giurisprudenza di questa Corte, volta ad escludere il ripristino del trattamento pensionistico concesso medio tempore a dipendenti soggetti a procedimento penale o disciplinare e revocato a seguito di successivo provvedimento disciplinare di destituzione con effetti ex tunc - ha ribadito la legittimità dell'atto di revoca, stante l'assenza per il ricorrente, alla data di cessazione stabilita nel provvedimento di destituzione, dei requisiti per la pensione.
Con ordinanza n. 12/2017, questa Sezione, in funzione di giudice monocratico per le pensioni, ha respinto l'istanza cautelare proposta unitamente al ricorso introduttivo ed ha fissato l'udienza per la trattazione del merito alla data del 4 aprile 2017.
In prossimità della prefata udienza, l'avv. Chiodo ha depositato ulteriore memoria a sostegno dei diritti pretesi dal ricorrente rilevando come il decreto datato 18 gennaio 2013, di cessazione dal servizio per mancanza dei requisiti psico-attitudinali, avrebbe espressamente subordinato la sua efficacia all'esito della vicenda giudiziaria e della valutazione disciplinare al solo e testuale fine di "determinare sotto il profilo giuridico - amministrativo il periodo di sospensione cautelare sofferto dal dipendente dal 24 novembre 2007 al 23 novembre 2012" , con ciò dovendosi escludere la possibilità di travolgere i diritti previdenziali eventualmente acquisiti.
La difesa ha richiamato, sul punto, giurisprudenza di questa Corte in forza della quale il diritto al trattamento pensionistico, una volta acquisito per effetto delle specifiche disposizioni normative che ne disciplinano sia l'an che il quantum, diverrebbe intangibile ed indifferente rispetto ai profili, anche sopravvenuti, afferenti al rapporto di impiego, trattandosi di posizioni tra loro del tutto autonome e distinte ed essendo i requisiti per l'accesso alla pensione definitivamente ed irreversibilmente cristallizzati al momento del collocamento in congedo.
La difesa ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
All’udienza di discussione, sentite le parti presenti, si è data lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

Considerato in
DIRITTO
In via preliminare, questo Giudice è chiamato a valutare le eccezioni formulate in via pregiudiziale dall'INPS.
Con riguardo al difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti, sollevata dall'Istituto convenuto sul presupposto che la domanda attrice sia attinente al rapporto di lavoro, al titolo di cessazione e alla decorrenza della cessazione - profili sui quali parte ricorrente non avrebbe più modo di incidere, essendo decaduta da ogni possibile impugnazione dei provvedimenti ministeriali che tali aspetti hanno regolato ed in ogni caso ritenuti esorbitanti dalla cognizione di questo Giudice delle pensioni - detta eccezione non merita accoglimento.
Deve, infatti, affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti sul presente giudizio, il cui petitum sostanziale è attinente non al rapporto di lavoro, bensì al trattamento pensionistico sul quale il ricorrente chiede di valutare gli effetti della sanzione disciplinare inflittagli.
Con riferimento, poi, all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'ente previdenziale, anche tale eccezione appare priva di fondamento, in quanto in relazione al “petitum” ed alla “causa petendi”, l’Istituto svolge funzione di ordinatore secondario di spesa e le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della Pubblica Amministrazione comunque costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo.
Passando, ora, ad esaminare il merito, la vicenda in esame riguarda un'ipotesi di revoca di trattamento pensionistico operata a seguito di provvedimento disciplinare intervenuto successivamente al decreto di pensione ma con effetti retroattivi, a travolgere il trattamento concesso.
Come evidenziato dal ricorrente e dalle Amministrazioni resistenti, tale questione è stata più volte oggetto di giudizio da parte di questa Corte e l'ampia casistica richiamata ne dà atto.
Pur non ignorando il diverso orientamento che nega alla sanzione disciplinare il potere di incidere retroattivamente ed in pejus sui diritti previdenziali acquisiti dal pensionato che, dunque si vogliono cristallizzati al momento del collocamento in congedo, questo Giudice ritiene di non condividere tale posizione.
Per sciogliere il nodo dell'incidenza di una sanzione disciplinare con effetti ex tunc sul trattamento pensionistico già concesso, occorre, in via preliminare, sgomberare il campo da un principio affermato da parte ricorrente, quello dell'intangibilità di un trattamento pensionistico già concesso, che non solo non trova riscontro in alcuna norma positiva, prevedendo anzi, la normativa di riferimento l'esatto contrario, ma che neanche risulta introdotto dall'opera ermeneutica della Corte costituzionale che ha più volte sottolineato come, entro i limiti della ragionevolezza, la legge possa sia modificare la disciplina di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori e sia prevedere la legittimità del venir meno di un certo trattamento per il sopravvenire di un provvedimento con efficacia ex tunc (arg. ex Corte costituzionale, 12 novembre 2002, n.446).
La pretesa intangibilità è, inoltre, negata da un costante orientamento del giudice amministrativo che richiede, ai fini del mantenimento di un eventuale trattamento pensionistico già in godimento all'adozione di un provvedimento disciplinare di rimozione ex tunc, un'espressa disposizione di legge (così Cons. Stato, Sez. IV, sent. 17.05.2012, n.2849).
Tale prospettazione alla quale questo Giudice ritiene di aderire, più che ad una ingiustificata generica affermazione di irrevocabilità del trattamento pensionistico già concesso, trova conferma nelle previsioni normative che, nel disciplinare il regime giuridico degli appartenenti alle diverse Forze di Polizia, hanno costituito il quadro di riferimento delle pronunce di questa Corte su tale questione.
Per gli ex appartenenti alla Guardia di finanza trova applicazione l’art.26 L.833/1961 che così dispone: "Il militare di truppa, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio continuativo previste dall'art. 15 [a) età; b) infermità; c) scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegne di rigore; d) domanda; e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari; f) nomina all'impiego civile; g) perdita del grado] cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta" .
La cessazione dal servizio per altra causa, dunque cede il passo alla nuova causa ed alla nuova decorrenza purché il procedimento penale o disciplinare sia pendente al momento della concessione della pensione e si sia successivamente concluso con sentenza di condanna o con sanzione disciplinare che importi la perdita del grado.
Per gli ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri trovava applicazione l’art. 37 della L. n.599/1954, ora art.923, comma 5, D.lgs. n.66/2010 che, analogamente alla formulazione previgente, prevede che qualora la cessazione del servizio avviene per una delle cause ivi previste (età, infermità, passaggio ad altri impieghi, ecc…)mentre il militare si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare, se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa (In tal senso, Corte dei conti , Sezione II centrale d’appello, sent. n. 256/2016).
Entrambe le disposizioni richiamate, dunque, ammettono la retroattività della decorrenza della cessazione del rapporto di servizio, la sostituzione della nuova causa - all'esito delle vicende disciplinari o penali - a quella originaria e la conseguente, necessaria (in assenza di espressa previsione contraria) revoca del provvedimento di concessione del trattamento pensionistico che a quella causa era legato, a condizione che all'epoca della prima causa di cessazione fosse già pendente il procedimento penale o disciplinare.
Infine, se l’interessato è, come nel caso di specie, un ex appartenente alla Polizia di Stato, trova applicazione l’art. 9 , comma 2, del D.P.R. n.737/1981, che prevede, a parte i casi di sospensione obbligatoria di cui al comma 1 dello stesso articolo, la sospensione cautelare dal servizio, nonché l’art.8 dello stesso D.P.R. che rinvia alla legislazione statale in materia pensionistica, significando con ciò che occorre accertare se il ricorrente, alla data di cessazione dal servizio, quale stabilita ex tunc dal provvedimento di destituzione, era in possesso dei requisiti per il pensionamento.
La disciplina così ricostruita ed in coerenza con quanto espressamente previsto dal legislatore, non appare porsi in contrasto con la distinta affermazione dell'intangibilità del diritto a pensione maturato sulla base dei requisiti posseduti prima dell'avvio del procedimento penale o disciplinare e, dunque, quello sì, evidentemente inattaccabile dalle vicende lavorative, giudiziarie e disciplinari successivamente intervenute.

Tale principio di civiltà giuridica a garanzia del credito previdenziale tutelato dall’art. 36 Cost. è oramai indiscusso ed affermato sia dal legislatore (L. 08/06/1966, n. 424, art.1 "Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza".) sia dall'apporto ermeneutico della Corte Costituzionale.
Il Giudice delle leggi, infatti, investito della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, e altre disposizioni strettamente connesse - in base alle quali, in conseguenza di certe condanne penali o di certe sanzioni disciplinari con ampia discrezionalità dell'amministrazione, veniva comminata agli aventi diritto la perdita del trattamento di pensione o dell'assegno o dell'indennità, ovvero veniva esclusa la computabilità, ai fini del medesimo trattamento, del servizio prestato in attesa di giudizio seguito da condanna - ne ha dichiarato l'illegittimità (Corte cost., 03/07/1967, n. 78).
Analoga statuizione è stata adottata circa l'esatta portata dell'abrogazione dell'art. 187 del R.D. 21 febbraio 1895, n. 70 per effetto della legge 8 giugno 1966, n. 424 cit. (Corte cost., 19/07/1968, n. 112).
Detti approdi, dunque, tesi ad affermare un diritto al credito previdenziale già acquisito, non riguardano il diverso caso in cui il diritto a pensione sia maturato successivamente all'avvio delle vicende giudiziarie o disciplinari a carico del dipendente e queste si siano concluse con sentenza di condanna o provvedimento di destituzione con effetti ex tunc.
In tali casi, infatti, è lo stesso rapporto di lavoro che viene in discussione e, dunque, salva la computabilità del servizio effettivamente prestato in attesa di giudizio seguito da condanna, il trattamento pensionistico medio tempore erogato per altra causa, ad esempio per sopraggiunta infermità, non costituisce un diritto ormai cristallizzato ed intangibile, in quanto acquisito in un arco temporale nel quale alcun rapporto di servizio legava l'ex dipendente all'Amministrazione, e ciò per effetto della retroattività, statuita con atti divenuti inoppugnabili, della interruzione del rapporto stesso.
Tornando al caso in esame, dunque, in capo al C., sospeso dal servizio il 24.11.2007, riammesso il 24.11.2012 e cessato con decorrenza 10.12.2012, per carenza dei requisiti psico-attitudinali accertata in data 30.11.2012, alcun diritto pensionistico può attualmente essere riconosciuto.
Correttamente, dunque, l'Amministrazione, nel disporre la sospensione cautelare poneva esplicita riserva di adottare provvedimenti, anche e soprattutto di carattere disciplinare, a carico del C. sulla base di elementi che sarebbero maturati solo ad esaurimento della vicenda penale.
Da ciò deriva che tutta la vicenda verificatasi dall'avvio dell'azione penale e la contestuale sospensione cautelare non sia altro che un “consapevole limbo” come efficacemente affermato in autorevole pronuncia di questa Corte (sez. Prima centrale d'appello n.156/2012).
Ed in tale prospettiva deve essere considerato il trattamento di pensione disposto dal 02.12.2012, per il titolo di inattitudine al servizio.
Va, infatti, osservato che il provvedimento di cessazione del servizio, D.M. 18.01.2013, per inidoneità psico-fisica, fa decorrere i propri effetti dal 1° dicembre 2012, giorno successivo agli accertamenti sul possesso dei requisiti attitudinali, dai quali è scaturito un giudizio di non idoneità, per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art.25, comma 2, della L.121/81 alla data dell'esame (Commissione del 30 novembre 2012), non facendola retroagire a date pregresse. Da ciò deve dedursi che non sussiste alcun elemento che faccia ritenere esistente alla data di destituzione dal servizio (24.11.2007) la predetta inabilità, con la conseguenza che, essendo appunto cessato in quella data, per destituzione, il rapporto tra il ricorrente e l’Amministrazione, perde rilievo giuridico il successivo accertamento di inidoneità al servizio.
Nè appare fondata l'argomentazione fornita dal ricorrente che farebbe leva sulla circostanza che il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente non era “in atto” al momento della cessazione dal servizio per sopravvenuta inidoneità [ovvero al 01 dicembre 2012] ed è stato attivato solo il 31 gennaio 2014 e, dunque, oltre un anno dopo con la notifica del foglio di contestazione di addebito.
Tale obiezione non risulta condivisibile.
In primis, perché la cessazione dal servizio per inidoneità è intervenuta quando era già pendente in capo al ricorrente il procedimento penale, con la conseguenza che essendo, anche nelle analoghe normative sopra richiamate, le due condizioni alternative (procedimento penale o disciplinare pendente) a nulla rileva che alla data della prima cessazione (1° dicembre 2012) ancora non fosse stato avviato il procedimento disciplinare.
Ma, in misura maggiore detta argomentazione è inconferente nel caso di specie, atteso il chiaro disposto del D.P.R. n.737/81, recante il Regolamento di disciplina per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ove all'art. 11, è così previsto: "Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato".
Poiché nell'odierna fattispecie la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha definito il giudizio penale a carico del C., datata 11.03.2013, è divenuta irrevocabile in data 28.10.2013, solo successivamente a tale data, avendo doverosamente atteso l’esito del giudizio penale, l'Amministrazione ha attivato, per i medesimi fatti, il procedimento disciplinare.
In ultimo, è da disattendere l'argomentazione del patrocinante che trarrebbe conferma dell'asserita intangibilità del trattamento pensionistico dal tenore letterale del provvedimento disciplinare di destituzione ed, in particolare a pag.2, dall'espressione “la necessitá di procedere alla definizione della posizione amministrativa del dipendente in relazione al periodo di sospensione cautelare dal servizio dallo stesso sofferto", da cui ricaverebbe che l'esito della vicenda penale e/o disciplinare potrebbe incidere "solo" sulla regolazione definitiva del periodo della sospensione cautelare dal servizio ma non sul trattamento pensionistico.
Tale lettura delle espressioni utilizzate dall'Amministrazione non trova alcun fondamento, atteso che esse costituiscono diretta e corretta applicazione di quanto statuito all'art.9 del D.P.R. 737/81 cit. (comma 5) che sancisce l'incidenza dell'esito della vicenda penale sul periodo di sospensione, senza alcuna ulteriore, implicita statuizione ad excludendum.
Per quanto sin qui esposto, non avendo, alla data del 24.11.2007, il ricorrente maturato alcun diritto al trattamento pensionistico, il ricorso va respinto.
La complessità tecnica e normativa della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia,
definitivamente pronunciano respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della sentenza.
Così provveduto in Milano, il 4 aprile 2017
IL GIUDICE
Giuseppina Veccia
DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 29/05/2017



grazie .
[/quote]
andrea666
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 69
Iscritto il: lun set 17, 2012 12:32 pm

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da andrea666 »

naturopata ha scritto: lun nov 05, 2018 3:13 pm
Grazie.... @naturopata .. dunque questo ricorso è stato respinto, ho visto altre sentenze di @Panorama anzi 1 di sicuro dell appartenente P.S. che in Calabria Corte dei Conti ha avuto buon esito.

ci sono poi C.C G.d.F. diverse sentenze a favore in casi analoghi,
Sarebbe davvero importante vedere che è successo nell'eventuale Appello delle varie Sentenze.
skywalker

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da skywalker »

Salve. Se al momento del tuo congedo per malattia, suppongo, avevi comunque maturato il diritto a pensione per anzianità contributiva,possono anche sanzionarti disciplinarmente ma con nessun effettoi economico. Se invece non avevi, all'epoca della riforma, diritto a pensione per anzianità contributiva, potrebbero revocarti la pensione dalla data del congedo, pensione che poi tornerà a decorrere al raggiungimento dei limiti di età, a meno che tu non scelga di colmare la differenza contributiva con dei versamenti volontari. L'amministrazione ha sempre interesse ad instaurare un procedimento disciplinare, fosse anche solamente per rompere i "cabbasisi" alla gente! Purtroppo il Governo a guida PD ha emanato quel fantastico TUOM che riporta indietro al Medioevo la situazione dei militari! Auguri!
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1766
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: procedimento disciplinare dopo riforma e pensione

Messaggio da naturopata »

andrea666 ha scritto: dom feb 10, 2019 6:08 pm
naturopata ha scritto: lun nov 05, 2018 3:13 pm
Grazie.... @naturopata .. dunque questo ricorso è stato respinto, ho visto altre sentenze di @Panorama anzi 1 di sicuro dell appartenente P.S. che in Calabria Corte dei Conti ha avuto buon esito.

ci sono poi C.C G.d.F. diverse sentenze a favore in casi analoghi,
Sarebbe davvero importante vedere che è successo nell'eventuale Appello delle varie Sentenze.
Infatti noi attendiamo l'appello che credo il collega avrà certamente esperito. C'è da dire che il giudice che ha dato parere sfavorevole sia l'unico in tale materia, ma è solito dire sempre no (vedi moltiplicatore (motivazione che però è stata presa a base per il rigetto in appello che verrà esteso a tutti), art.54, 17 mesi e 29 giorni, p.p.o., etc.). Ciò posto e rimanga tra noi, questa volta io condivido l'orientamento negativo, difatti adesso è previsto per legge la continuazione della sospensione oltre i 5 anni che prima invece obbligava al reintegro, quindi chi riusciva ad allungare i tempi veniva riammesso e poter avere diritto alla pensione e chi invece aveva condanna definitiva entro i 5 anni non aver diritto alla pensione per infermità come l'altro.
Rispondi