Procedimento disciplinare di stato
Procedimento disciplinare di stato
Buongiorno a tutti gli amici del forum,
sono un M.C. della G. di F. in congedo assoluto e chiedo un parere circa la mia situazione:
in data 27.05.2016 sono stato precauzionalmente sospeso dal servizio in quanto ero indagato per induzione indebita art. 319 quater;
in data 21.09.2016 la C.M.O. di Milano mi riforma dal servizio per infermità quale conseguenza diretta dalle accuse ingiuste subite e posto in quiescenza con 25 anni di servizio;
in data 10 ottobre 2016 sono stato rinviato a giudizio
in data 19.09.2019 il Tribunale Collegiale pronuncia sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste"
la sentenza è divenuta irrevocabile in data 19.12.2019 e ntrasmessa integralmente munita di timbro di irrevocabilità al Regionale Lombardia tramite pec in data 27.12.2019.dal mio legale di fiducia.
Chiedo se è legittimo che l amministrazione mi abbia avviato un procedimento disciplinare di stato per infrazioni disciplinare in data 30.06.2020 .La contestazione degli addebiti riguardano fatti a conoscenza dall amministrazione già dal mese di settembre 2015 finiti nel fascicolo dibattimentale e non valutati dal giudice penale. Ora mi chiedo: un eventuale azione disciplinare non doveva essere attivata all'epoca? Non è leso il diritto di difesa anche per reperire documenti risalenti a più di 10 anni fà? Il mio legale ha eccepito la violazione dei termini perentori di inizio procedimento disciplinare. È corretto? Loro proseguono sostenendo che fa fede la loro acquisizione della sentenza avvenuta in data 14 gennaio 2020 e che i termini di inizio decorrono da tale data e che quindi sarebbero scaduti non il 17 giugno 2020 ma bensì il 5 luglio 2020 causa covid.l inquirente ha chiuso l inchiesta formale riferendomi alla commissione disciplnare per sanzione addirittura espulsiva. Dovrò presentare memorie nel merito nei successivi 10 giorni confutando gli addebiti. Nelle prime memorie è stato solo eccepito la nullità del procediemnto disciplinare per decadenza.come devo comportarmi? Grazie
sono un M.C. della G. di F. in congedo assoluto e chiedo un parere circa la mia situazione:
in data 27.05.2016 sono stato precauzionalmente sospeso dal servizio in quanto ero indagato per induzione indebita art. 319 quater;
in data 21.09.2016 la C.M.O. di Milano mi riforma dal servizio per infermità quale conseguenza diretta dalle accuse ingiuste subite e posto in quiescenza con 25 anni di servizio;
in data 10 ottobre 2016 sono stato rinviato a giudizio
in data 19.09.2019 il Tribunale Collegiale pronuncia sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste"
la sentenza è divenuta irrevocabile in data 19.12.2019 e ntrasmessa integralmente munita di timbro di irrevocabilità al Regionale Lombardia tramite pec in data 27.12.2019.dal mio legale di fiducia.
Chiedo se è legittimo che l amministrazione mi abbia avviato un procedimento disciplinare di stato per infrazioni disciplinare in data 30.06.2020 .La contestazione degli addebiti riguardano fatti a conoscenza dall amministrazione già dal mese di settembre 2015 finiti nel fascicolo dibattimentale e non valutati dal giudice penale. Ora mi chiedo: un eventuale azione disciplinare non doveva essere attivata all'epoca? Non è leso il diritto di difesa anche per reperire documenti risalenti a più di 10 anni fà? Il mio legale ha eccepito la violazione dei termini perentori di inizio procedimento disciplinare. È corretto? Loro proseguono sostenendo che fa fede la loro acquisizione della sentenza avvenuta in data 14 gennaio 2020 e che i termini di inizio decorrono da tale data e che quindi sarebbero scaduti non il 17 giugno 2020 ma bensì il 5 luglio 2020 causa covid.l inquirente ha chiuso l inchiesta formale riferendomi alla commissione disciplnare per sanzione addirittura espulsiva. Dovrò presentare memorie nel merito nei successivi 10 giorni confutando gli addebiti. Nelle prime memorie è stato solo eccepito la nullità del procediemnto disciplinare per decadenza.come devo comportarmi? Grazie
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Re: Procedimento disciplinare di stato
Messaggio da naturopata »
salvo704 ha scritto: ↑ven ago 14, 2020 3:49 pm Buongiorno a tutti gli amici del forum,
sono un M.C. della G. di F. in congedo assoluto e chiedo un parere circa la mia situazione:
in data 27.05.2016 sono stato precauzionalmente sospeso dal servizio in quanto ero indagato per induzione indebita art. 319 quater;
in data 21.09.2016 la C.M.O. di Milano mi riforma dal servizio per infermità quale conseguenza diretta dalle accuse ingiuste subite e posto in quiescenza con 25 anni di servizio;
in data 10 ottobre 2016 sono stato rinviato a giudizio
in data 19.09.2019 il Tribunale Collegiale pronuncia sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste"
la sentenza è divenuta irrevocabile in data 19.12.2019 e ntrasmessa integralmente munita di timbro di irrevocabilità al Regionale Lombardia tramite pec in data 27.12.2019.dal mio legale di fiducia.
Chiedo se è legittimo che l amministrazione mi abbia avviato un procedimento disciplinare di stato per infrazioni disciplinare in data 30.06.2020.
Si.
La contestazione degli addebiti riguardano fatti a conoscenza dall amministrazione già dal mese di settembre 2015 finiti nel fascicolo dibattimentale e non valutati dal giudice penale. Ora mi chiedo: un eventuale azione disciplinare non doveva essere attivata all'epoca?
Non è obbligatorio.
Non è leso il diritto di difesa anche per reperire documenti risalenti a più di 10 anni fà?
No.
Il mio legale ha eccepito la violazione dei termini perentori di inizio procedimento disciplinare. È corretto?
No.
Loro proseguono sostenendo che fa fede la loro acquisizione della sentenza avvenuta in data 14 gennaio 2020 e che i termini di inizio decorrono da tale data e che quindi sarebbero scaduti non il 17 giugno 2020 ma bensì il 5 luglio 2020 causa covid.
La decorrenza è giusta.
l inquirente ha chiuso l inchiesta formale riferendomi alla commissione disciplnare per sanzione addirittura espulsiva. Dovrò presentare memorie nel merito nei successivi 10 giorni confutando gli addebiti. Nelle prime memorie è stato solo eccepito la nullità del procediemnto disciplinare per decadenza.come devo comportarmi? Grazie
E' dura. In questi casi, essendo stato assolto con formula piena, non dovresti subire alcun procedimento di stato e forse neanche di corpo, ma la tua amm.ne, quasi sicuramente ti butterà fuori, tra l'altro, dicendo che tu hai commesso quello che il giudice penale ha detto che non sussiste, in pratica sostituendosi a questo e affermando che non ha capito nulla e doveva condannarti. Allo stesso modo, altrettanto probabilmente farà il TR/CDS che dirà le stesse cose.
Io proverei una strada alternativa. Farei istanza al PM titolare se l'amm.ne ha fatto richiesta di utilizzo degli atti penali ai fini del procedimento disciplinare e allegherei il procedimento che ti hanno notificato chiedendo so non vi sia un'invasione di campo e un ribaltamento dell'esito penale.
Re: Procedimento disciplinare di stato
Grazie naturopata per la risposta quindi la notifica in data 27.12.2019 tramite pec al comando regionale della sentenza integrale di assoluzione munita di timbro di irrevocabilità da parte del mio legale non vale nulla? E hanno avviato il procedimento su fatti diversi dal giudicato penale ossia sulla condotta
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Re: Procedimento disciplinare di stato
Messaggio da naturopata »
salvo704 ha scritto: ↑ven ago 14, 2020 6:28 pm Grazie naturopata per la risposta quindi la notifica in data 27.12.2019 tramite pec al comando regionale della sentenza integrale di assoluzione munita di timbro di irrevocabilità da parte del mio legale non vale nulla?
Sono i giudici del TAR e del CDS che dicono che non vale nulla, non io, per me vale eccome, ma è la giurisprudenza che conta.
E hanno avviato il procedimento su fatti diversi dal giudicato penale ossia sulla condotta
Si ma la condotta è un fumus, alla fine se il fatto non sussiste non sussiste nemmeno la condotta, altrimenti saresti stato condannato. Ma scusa, qual è la differenza fra uno condannato per il tuo supposto reato magri in rito abbreviato, magari ha speso anche molto meno di te, non ha avuto nessuna restrizione personale e chi viene assolto con formula piena? Lui perde il posto, ma lo perdi anche tu. Ma è possibile che in italia si arrivi ai paradossi, per cui va meglio, complessivamente, a chi commette il reato che, quantomeno, si assume il rischio?
Re: Procedimento disciplinare di stato
Scusa naturopata in merito a quanto suggerito """Io proverei una strada alternativa. Farei istanza al PM titolare se l'amm.ne ha fatto richiesta di utilizzo degli atti penali ai fini del procedimento disciplinare e allegherei il procedimento che ti hanno notificato chiedendo so non vi sia un'invasione di campo e un ribaltamento dell'esito penale."""
Se l amministrazione non ha fatto alcuna richiesta di utilizzo ai fini disciplinari dei dati penali? E poi non ho subito alcun a restrizionne personale e neanche risonanza mediatica dei fatti. Posso procedere a denunciare per abuso di ufficio o secondo le ipotesi di reato che ravvisa la Procura competente chi ha propiziato l inizio del procediemnto disciplinare?
Se l amministrazione non ha fatto alcuna richiesta di utilizzo ai fini disciplinari dei dati penali? E poi non ho subito alcun a restrizionne personale e neanche risonanza mediatica dei fatti. Posso procedere a denunciare per abuso di ufficio o secondo le ipotesi di reato che ravvisa la Procura competente chi ha propiziato l inizio del procediemnto disciplinare?
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Re: Procedimento disciplinare di stato
Messaggio da naturopata »
salvo704 ha scritto: ↑ven ago 14, 2020 9:17 pm Scusa naturopata in merito a quanto suggerito """Io proverei una strada alternativa. Farei istanza al PM titolare se l'amm.ne ha fatto richiesta di utilizzo degli atti penali ai fini del procedimento disciplinare e allegherei il procedimento che ti hanno notificato chiedendo so non vi sia un'invasione di campo e un ribaltamento dell'esito penale."""
Se l amministrazione non ha fatto alcuna richiesta di utilizzo ai fini disciplinari dei dati penali? E poi non ho subito alcun a restrizionne personale e neanche risonanza mediatica dei fatti. Posso procedere a denunciare per abuso di ufficio o secondo le ipotesi di reato che ravvisa la Procura competente chi ha propiziato l inizio del procediemnto disciplinare?
Devi sperare che il PM titolare e di conseguenza anche i giudici, non prendano bene una rivalutazione del loro operato e, al di là della retorica, una sostanziale condanna "amministrativa" che in realtà è penale. Nella richiesta e quando allegherai i documenti dell'inquirente dovrai fare in modo di evidenziare che quest'ultimo sta facendo il PM e la commissione farà il giudice e di fatto già l'inquirente ti ha rinviato a giudizio per un fatto per cui sei stato assolto. Sulla valutazione dei fatti qui rimarrei generico senza alcuna ipotesi di reato, in quanto la tua segnalazione è legittima, ovvero quale sarebbe la differenza fra un condannato e uno assolto con formula piena se entrambi vengono destituiti? Sull'operato il PM sa bene cosa fanno con quei procedimenti, bisogna vedere se gli sta bene, soprattutto dopo che uno fa, se la farai, per la prima volta, una segnalazione del genere.
Re: Procedimento disciplinare di stato
Buongiorno naturopata inoltre la sospensione precauzionale facoltativa connessa al procedimento penale patita da 27 maggio al 21 settembre 2016 data in cui sono stato collocato in congedo per infermità dovrebbe già essere cessata ad ogni effetto con la sentenza di assoluzione piena infatti l art. 918 del c.om. lo dice chiaramente. Può essere mantenuta solo in altri.ipotesi di proscioglimento ma non è il mio caso. Anche questa è u a grave violazione commessa dall Amminostrazione . Giusto? Loro stanno cercando di togliermi la pensione facendo carte false
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Re: Procedimento disciplinare di stato
Messaggio da naturopata »
Si. Per la pensione, fermo restando, che certamente avrebbero piacere a togliertela, ma lì ha più interesse l'INPS, l'amm.ne potrebbe rischiare di doverti rimborsare le spese legali del procedimento per cui sei stato assolto per un reato difficilmente non assimilabile al servizio, anche con tutti i voli pindarici possibili. Devo dirti che, a mio parere, era meglio non farsi riformare e rimanere in sospensione con l'assegno alimentare pari al 50% dello stipendio che non si restituisce tranne i contributi se l'amm.ne lo sapesse e provvedesse, invece nella tua situazione se ti destituissero dovrai restituire tutti i ratei pensionistici. Dopo l'assoluzione essendo, di fatto, rientrato in servizio, avrei proceduto con la cmo con contestuale richiesta di causa di servizio.salvo704 ha scritto: ↑sab ago 15, 2020 10:09 am Buongiorno naturopata inoltre la sospensione precauzionale facoltativa connessa al procedimento penale patita da 27 maggio al 21 settembre 2016 data in cui sono stato collocato in congedo per infermità dovrebbe già essere cessata ad ogni effetto con la sentenza di assoluzione piena infatti l art. 918 del c.om. lo dice chiaramente. Può essere mantenuta solo in altri.ipotesi di proscioglimento ma non è il mio caso. Anche questa è u a grave violazione commessa dall Amminostrazione . Giusto? Loro stanno cercando di togliermi la pensione facendo carte false
Re: Procedimento disciplinare di stato
Ma se la sospensione cessa a tutti gli effetti con l assoluzione piena e quindi mai esistita come fanno a fare retroagire la destituzione? Abuso su abuso?
Re: Procedimento disciplinare di stato
Infatti art. 918 lett. A) la sospensione facoltativa connessa a procedimento penale cessa automaticamente a tutti gli effetti se il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l’impiegato non lo ha commesso (art. 97) opera automaricamente la restitutio ad integrum
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Re: Procedimento disciplinare di stato
Messaggio da naturopata »
Si perfetto, la norma è chiarissima, tuttavia, non è per nulla improbabile che ti facciano decorrere la destituzione dalla data si sospensione facoltativa. C'è gente che ha subito procedimenti disciplinari di stato dopo molti anni dalla riforma e dalla pensione e hanno revocato la pensione. Poi con ricorsi sono riusciti a riottenerla, tuttavia c'è un pericoloso primo precedente del Consiglio di Stato che ha confermato la revoca del trattamento pensionistico sul presupposto che la pensione per riforma è un trattamento di favore per poliziotti e militari e quindi, una volta perso lo status, questo beneficio decade.salvo704 ha scritto: ↑sab ago 15, 2020 6:59 pm Infatti art. 918 lett. A) la sospensione facoltativa connessa a procedimento penale cessa automaticamente a tutti gli effetti se il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l’impiegato non lo ha commesso (art. 97) opera automaricamente la restitutio ad integrum
Non voglio allarmarti, ma sono solito dare tutte le informazioni possibile, così da essere preparati a tutto. La sentenza del CDS l'ho inserito qui sul forum, ma bisogna trovarla, se la trovo la riposto qui.
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Re: Procedimento disciplinare di stato
Messaggio da naturopata »
Mi correggo era un TAR Napoli, la sentenza depositata a giugno 2019 non risulta appellata e dovrebbe essere definitiva.
Pubblicato il 02/07/2019
N. 03609/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03520/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3520 del 2014, proposto da:
Luigi De Martino, rappresentato e difeso dall'avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, domiciliato in forma digitale come in atti;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare n. 195/1-3/2014 del 9 aprile 2014, notificato il successivo giorno 23 dello stesso mese, recante la sanzione “della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a decorrere dal 31 maggio 2007”;
b) del provvedimento della commissione di disciplina della Legione Carabinieri Campania e del verbale della seduta del 31 marzo 2014 che ha ritenuto il ricorrente “non meritevole di conservare il grado”;
c) di ogni altro atto pregresso, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n. 3520/2014 De Martino Luigi, quale Brigadiere arruolato nei C.C., e collocato in congedo assoluto per infermità con decreto ministeriale n.1287 del 30 aprile 2008, impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 9.04.2014 con cui gli veniva irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a seguito di sentenza penale di condanna della Corte d’Appello di Salerno n.1676 del 13 luglio 2012 di condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e € 1.500,00 di multa, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., e violazione dei termini a difesa di cui agli artt.1387 n.4 lett. a) e b) e 1388 n. 6 d.lgs. 15 marzo 2010 n.66;
Nella seduta del 31 marzo 2014 la Commissione di Disciplina ha ritenuto il giudicando non meritevole di conservare il grado in assenza giustificata del ricorrente, nonostante egli avesse manifestato la volontà di partecipare unitamente al proprio difensore ed esercitare la propria difesa orale, ed avesse documentato un impedimento tramite referto medico specialistico del dott. Martino Di Pascale del 29.03.2014 attestante che era intrasportabile per lombosciatalgia e blocco della deambulazione;
2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 867 n. 3 del d.lgs. n.66/2010 in ordine alla decorrenza della sanzione, eccesso di potere nei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta;
Ai sensi dell’art.867 cit. n.3 la perdita del grado decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per cui il dies a quo non può decorrere dal giorno del collocamento in congedo assoluto (31 maggio 2007) in quanto il nuovo titolo giustificativo della mutazione di status deve risalire alla pronuncia di condanna.
Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge.
L’amministrazione si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n.1569 del 25.09.2014 veniva respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza di discussione del 19.06.2019 il ricorso veniva introitato per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.
Va innanzitutto esclusa la sussistenza della violazione del diritto di difesa lamentata come primo motivo di gravame
A ben vedere, come emerge dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione, la Commissione di Disciplina, prima di deliberare, a fronte della documentazione medica presentata, ha disposto tre rinvii delle sedute convocate per il 10 marzo 2014, il 22 marzo 2014, ed il 31 marzo 2014, onde consentire al ricorrente il pieno esercizio dei diritti di partecipazione e difesa. In occasione dell’ultimo rinvio al ricorrente è stata riconosciuta altresì la facoltà di richiedere in tempo utile l’assistenza di personale sanitario dell’Infermeria della Legione Carabinieri Campania per raggiungere il Comando della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere ove si sarebbe tenuta la seduta della Commissione, nonché, in alternativa, di poter ricevere la Commissione a domicilio, presso altro idoneo locale vicino oppure a bordo di una Stazione Mobile nelle vicinanze della sua abitazione, oppure di assicurare la partecipazione del difensore.
Da ciò consegue che alcuna lesione delle prerogative di difesa può ritenersi concretizzata risultando accertato in atti che la patologia documentata non poteva costituire un impedimento assoluto alla facoltà del ricorrente di presenziare e partecipare alle sedute della Commissione di Disciplina che si era resa disponibile ad espletare l’esame a domicilio o comunque nelle ulteriori opzioni agevolate offertegli nei pressi della sua abitazione o tramite delega al suo difensore.
Di qui la reiezione del motivo.
3. Del pari va respinta la doglianza con cui si censura la retrodatazione ai fini pensionistici della efficacia del decreto impugnato fatta risalire alla data di collocamento in congedo assoluto per infermità.
Sul punto il Collegio condivide l’orientamento della giurisprudenza, richiamata in atti dall’amministrazione, secondo cui la cessazione dal servizio per perdita del grado prevale su quella per congedo assoluto, ove già verificata in precedenza, poiché apparirebbe poco coerente una disciplina che, pur prevedendo nei confronti del militare la sanzione della perdita del grado per rimozione, tuttavia gli consenta di conservare il diritto a pensione, sia pure per infermità, che si fonda proprio sullo status di militare venuto meno. Né ciò può dirsi costituire violazione del principio di proporzionalità, dal momento che, per effetto della sanzione, la perdita del diritto a pensione non è assoluta, ma si determina un mutamento nel titolo dell’erogazione posto che il militare degradato conserva comunque il regime pensionistico militare di cui all’art. 52 comma 2 d.p.r. n. 1032/1973.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese nei confronti dell’amministrazione nella misura di complessive € 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro Paolo Passoni
Pubblicato il 02/07/2019
N. 03609/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03520/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3520 del 2014, proposto da:
Luigi De Martino, rappresentato e difeso dall'avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, domiciliato in forma digitale come in atti;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare n. 195/1-3/2014 del 9 aprile 2014, notificato il successivo giorno 23 dello stesso mese, recante la sanzione “della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a decorrere dal 31 maggio 2007”;
b) del provvedimento della commissione di disciplina della Legione Carabinieri Campania e del verbale della seduta del 31 marzo 2014 che ha ritenuto il ricorrente “non meritevole di conservare il grado”;
c) di ogni altro atto pregresso, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n. 3520/2014 De Martino Luigi, quale Brigadiere arruolato nei C.C., e collocato in congedo assoluto per infermità con decreto ministeriale n.1287 del 30 aprile 2008, impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 9.04.2014 con cui gli veniva irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a seguito di sentenza penale di condanna della Corte d’Appello di Salerno n.1676 del 13 luglio 2012 di condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e € 1.500,00 di multa, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., e violazione dei termini a difesa di cui agli artt.1387 n.4 lett. a) e b) e 1388 n. 6 d.lgs. 15 marzo 2010 n.66;
Nella seduta del 31 marzo 2014 la Commissione di Disciplina ha ritenuto il giudicando non meritevole di conservare il grado in assenza giustificata del ricorrente, nonostante egli avesse manifestato la volontà di partecipare unitamente al proprio difensore ed esercitare la propria difesa orale, ed avesse documentato un impedimento tramite referto medico specialistico del dott. Martino Di Pascale del 29.03.2014 attestante che era intrasportabile per lombosciatalgia e blocco della deambulazione;
2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 867 n. 3 del d.lgs. n.66/2010 in ordine alla decorrenza della sanzione, eccesso di potere nei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta;
Ai sensi dell’art.867 cit. n.3 la perdita del grado decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per cui il dies a quo non può decorrere dal giorno del collocamento in congedo assoluto (31 maggio 2007) in quanto il nuovo titolo giustificativo della mutazione di status deve risalire alla pronuncia di condanna.
Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge.
L’amministrazione si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n.1569 del 25.09.2014 veniva respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza di discussione del 19.06.2019 il ricorso veniva introitato per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.
Va innanzitutto esclusa la sussistenza della violazione del diritto di difesa lamentata come primo motivo di gravame
A ben vedere, come emerge dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione, la Commissione di Disciplina, prima di deliberare, a fronte della documentazione medica presentata, ha disposto tre rinvii delle sedute convocate per il 10 marzo 2014, il 22 marzo 2014, ed il 31 marzo 2014, onde consentire al ricorrente il pieno esercizio dei diritti di partecipazione e difesa. In occasione dell’ultimo rinvio al ricorrente è stata riconosciuta altresì la facoltà di richiedere in tempo utile l’assistenza di personale sanitario dell’Infermeria della Legione Carabinieri Campania per raggiungere il Comando della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere ove si sarebbe tenuta la seduta della Commissione, nonché, in alternativa, di poter ricevere la Commissione a domicilio, presso altro idoneo locale vicino oppure a bordo di una Stazione Mobile nelle vicinanze della sua abitazione, oppure di assicurare la partecipazione del difensore.
Da ciò consegue che alcuna lesione delle prerogative di difesa può ritenersi concretizzata risultando accertato in atti che la patologia documentata non poteva costituire un impedimento assoluto alla facoltà del ricorrente di presenziare e partecipare alle sedute della Commissione di Disciplina che si era resa disponibile ad espletare l’esame a domicilio o comunque nelle ulteriori opzioni agevolate offertegli nei pressi della sua abitazione o tramite delega al suo difensore.
Di qui la reiezione del motivo.
3. Del pari va respinta la doglianza con cui si censura la retrodatazione ai fini pensionistici della efficacia del decreto impugnato fatta risalire alla data di collocamento in congedo assoluto per infermità.
Sul punto il Collegio condivide l’orientamento della giurisprudenza, richiamata in atti dall’amministrazione, secondo cui la cessazione dal servizio per perdita del grado prevale su quella per congedo assoluto, ove già verificata in precedenza, poiché apparirebbe poco coerente una disciplina che, pur prevedendo nei confronti del militare la sanzione della perdita del grado per rimozione, tuttavia gli consenta di conservare il diritto a pensione, sia pure per infermità, che si fonda proprio sullo status di militare venuto meno. Né ciò può dirsi costituire violazione del principio di proporzionalità, dal momento che, per effetto della sanzione, la perdita del diritto a pensione non è assoluta, ma si determina un mutamento nel titolo dell’erogazione posto che il militare degradato conserva comunque il regime pensionistico militare di cui all’art. 52 comma 2 d.p.r. n. 1032/1973.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese nei confronti dell’amministrazione nella misura di complessive € 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro Paolo Passoni
Re: Procedimento disciplinare di stato
Nel reparto in cui prestavo servizio e dove trattavo in via esclusiva la disciplina ho avuto un caso in cui un collega al termine di un procedimento penale durato anni è stato infine assolto per non aver commesso il fatto.
Orbene lo stesso è stato messo sotto procedimento disciplinare dal dirigente e alla fine della giostra si è beccato dalla commissione disciplinare una sonora sanzione.
Orbene lo stesso è stato messo sotto procedimento disciplinare dal dirigente e alla fine della giostra si è beccato dalla commissione disciplinare una sonora sanzione.
Re: Procedimento disciplinare di stato
Infatti.
Tranne che non si tratti di fatti/corollari attinenti al reato oggetto del procedimento penale per i quali potrebbero ravvedersi elementi di violazioni di natura disciplinare, mi sono spesso chiesto perchè non esiste nessuna forma di pregiudiziale penale subordinante all'attivazione (e comunque obbligatoriamente valutabile per l'esito) del procedimento amministrativo o di Corpo.
Non tanto nei casi borderline quanto in tutti quelli dove emerge in modo univoco il non coinvolgimento del nostro e, in special modo nei casi di assoluzione per non aver commesso il fatto.
Sembrerebbe che l'amministrazione sia orientata a sanzionare a prescindere.
Tranne che non si tratti di fatti/corollari attinenti al reato oggetto del procedimento penale per i quali potrebbero ravvedersi elementi di violazioni di natura disciplinare, mi sono spesso chiesto perchè non esiste nessuna forma di pregiudiziale penale subordinante all'attivazione (e comunque obbligatoriamente valutabile per l'esito) del procedimento amministrativo o di Corpo.
Non tanto nei casi borderline quanto in tutti quelli dove emerge in modo univoco il non coinvolgimento del nostro e, in special modo nei casi di assoluzione per non aver commesso il fatto.
Sembrerebbe che l'amministrazione sia orientata a sanzionare a prescindere.
Re: Procedimento disciplinare di stato
Buonasera a tutti
Confermo di aver inviato copia integrale della sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste in data 27.12.2020 tramite Pec del legale di fiducia. Questo è disposto dalla circolare 1/2006 per quanto riguarda la decorrenza dei termini del procedimento.. Loro hanno risposto che nell allegato non è detto che sia la sentenza e comunque deve essere inviata in copia conforme. Sto predisponendo la richiesta di acquisizione del protocollo della pec. Poi i fatti addebitati non sono nuovi ed ulteriori e non emergono dalla lettura della sentenza ma erano a conoscenza dell amministrazione già dal mese di settembre 2015 che con le nuove disposizioni dell'art. 1393 del t.u.om avrebbero nell immediatezza dei fatti potuto contestare alla chiusura degli accertamenti preliminari. La vicenda penale non ha avuto alcuna risonanza mediatica rimanendo circoscritta tra gli uffici giudiziari e gli uffici del corpo. Nonostante tutto non esiste il reato ma mi deferiscono alla commissione di disciplina per sanzione di natura espulsiva. Cioè hanno sbagliato prima e continuano a sbagliare ancora.
Confermo di aver inviato copia integrale della sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste in data 27.12.2020 tramite Pec del legale di fiducia. Questo è disposto dalla circolare 1/2006 per quanto riguarda la decorrenza dei termini del procedimento.. Loro hanno risposto che nell allegato non è detto che sia la sentenza e comunque deve essere inviata in copia conforme. Sto predisponendo la richiesta di acquisizione del protocollo della pec. Poi i fatti addebitati non sono nuovi ed ulteriori e non emergono dalla lettura della sentenza ma erano a conoscenza dell amministrazione già dal mese di settembre 2015 che con le nuove disposizioni dell'art. 1393 del t.u.om avrebbero nell immediatezza dei fatti potuto contestare alla chiusura degli accertamenti preliminari. La vicenda penale non ha avuto alcuna risonanza mediatica rimanendo circoscritta tra gli uffici giudiziari e gli uffici del corpo. Nonostante tutto non esiste il reato ma mi deferiscono alla commissione di disciplina per sanzione di natura espulsiva. Cioè hanno sbagliato prima e continuano a sbagliare ancora.
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